Marco Ansaldi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO
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04.02.2015
LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015
Con provvedimento del 15 gennaio 2015 il Direttore dell’Agenzia delle
Entrate ha approvato definitivamente la Certificazione Unica (CU) 2015 e le
relative istruzioni.
Tale certificazione, che sostituisce il modello Cud, sarà utile per
certificare l’erogazione di redditi di lavoro dipendente, assimilati
(amministratori, co.co.co, co.co.pro, Lsu, borse di lavoro e di studio,
tirocini), lavoro autonomo (professionisti, agenti di commercio) e redditi
diversi (lavoro occasionale).
I destinatari della certificazione non saranno perciò più soltanto i
lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro
subordinato, ma anche i lavoratori autonomi, i percettori di provvigioni e
di redditi diversi soggetti a ritenute a titolo di acconto o d’imposta, fino
ad ora certificati in forma libera.
Stante quanto sopra è opportuno evidenziare come non sarà più possibile,
relativamente a tutte le tipologie di redditi come sopra evidenziato
corrisposti a decorrere dall’anno fiscale 2014, consegnare il vecchio modello
Cud o le vecchie certificazioni per lavoro autonomo.
Le nuove CU dovranno essere rilasciate, come di consueto, entro il 28
febbraio 2015, in duplice copia al contribuente e potranno essere
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Elemento di novità per tutti è invece la previsione secondo la quale
entro il 7 marzo 2015 il sostituto di imposta, anche per il tramite
dell’intermediario incaricato, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate
il file telematico contenente le certificazioni uniche (CU) rilasciate ai
sostituiti di imposta.
ALBA, Via S. Barbara n. 1 (scala A) – tel. 0173-366212
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L’omesso o tardivo inoltro delle CU sarà punito con la sanzione
amministrativa di € 100,00 per ogni certificazione. La sanzione non
sarà applicata se la sostituzione o l’annullamento della Certificazione
inviata entro la scadenza avverrà entro i cinque giorni successivi alla
suddetta scadenza.
Si evidenzia che il frontespizio della Certificazione Unica contiene anche il
quadro “CT” per indicare, nei casi previsti, la sede telematica dove
ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello
730/4).
Le istruzioni prevedono la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il
flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro
CT (quello per il 730), le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati
separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi.
Pertanto non è obbligatorio che un solo soggetto si occupi della
predisposizione e dell’invio della certificazione, potendo l’adempimento
essere suddiviso fra due soggetti (azienda, consulente del lavoro,
commercialista).
Ciò è importante perché, nella prassi, la stesura delle certificazioni per i
soggetti autonomi era in larga parte sostenuta direttamente dalle aziende o
delegata ai commercialisti.
Preme ricordare che non debbono essere inviate all’Agenzie delle Entrate le
certificazioni attestanti redditi diversi da quelli di lavoro dipendente
rilasciate a soggetti residenti all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria
l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella CU.
Non devono essere altresì inviate le Certificazioni attestanti esclusivamente
redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente
risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.
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