MERCATO
GIORNALIERO DI
PIAZZA CAVOUR
ApprovatO con delibera di
Consiglio comunale
n. 18 del 18/05/2000
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Articolo 1
AREA DI MERCATO E SETTORI MERCEOLOGICI
1.
Il mercato giornaliero ha sede nelle aree coperte di piazza Cavour.
2.
Si intende area di mercato non solo quella coperta, ma anche i marciapiedi e gli
scivoli in fregio alla struttura.
3.
Nel mercato è autorizzata la vendita al minuto di generi alimentari e non alimentari.
4.
I posteggi sono sistemati nell’area di mercato in base alla suddivisione in SETTORI
MERCEOLOGICI ( Alimentari, Fiori e piante, Prodotti Ortofrutticoli, Generi vari e
Prodotti ittici ) che saranno evidenziati nell’apposita planimetria.
5. In fase di ristrutturazione del mercato i settori merceologici saranno composti da
posteggi contigui. Fino a tale ristrutturazione sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli
operatori che esercitano l’attività anche in altre zone del mercato.
Articolo 2
ORGANIZZAZIONE - FUNZIONAMENTO - VIGILANZA
1. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative al mercato giornaliero di
piazza Cavour è di competenza dell’ufficio Servizio Economia e Politiche del
Lavoro così come la gestione amministrativa dello stesso.
2. La rilevazione delle presenze e l’assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari
in ciascun giorno di mercato sono svolti da personale del Corpo di Polizia
Municipale o, in sostituzione, da un addetto del Servizio Economia e Politiche del
Lavoro, in concomitanza con i mercati settimanali.
3. Ai fini del corretto svolgimento delle attività di vendita all’interno del mercato, il
Corpo di Polizia Municipale attuerà servizi di controllo e vigilanza di massima
quotidiani e con le modalità più idonee a favorire l’ordinato svolgimento delle
attività mercatali.
4. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria viene svolto dagli Organi competenti in
materia.
Articolo 3
SOSTITUZIONE DEL TITOLARE
1. In caso di assenza del titolare l’esercizio dell’attività è consentita a collaboratori
familiari e dipendenti regolarmente assunti.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino amministrativamente e fiscalmente in
nome e per conto del titolare, devono essere in possesso dei requisiti previsti
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dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98 e indicati dai titolari stessi nella comunicazione che
devono inviare all’ufficio preposto. Copia di tale comunicazione deve essere
allegata all’autorizzazione di cui fa parte integrante.
Articolo 4
NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
1. I titolari devono esibire, ad ogni richiesta da parte del personale addetto al
controllo, l’autorizzazione, la concessione e la polizza assicurativa di cui all’art. 6,
comma 2.
2. L’esposizione delle merci sui singoli banchi, o su qualsiasi altro mezzo o attrezzo
consentito, deve essere contenuta entro l’area del posteggio.
3. E’ consentita la vendita della merce solo sul fronte e non sui lati del banco, stante
l’esiguo spazio esistente fra un posteggio e l’altro.
4. Tutte le merci esistenti nell’ambito dei posteggi sono considerate in vendita;
l’operatore commerciale non può rifiutare la vendita della merce, né può
condizionarla all’acquisto di specifiche quantità né all’acquisto di altre.
5. Durante lo svolgimento delle operazioni di vendita non è consentito illustrare ad
alta voce la merce, richiamare l’attenzione dei compratori con gesti e grida, fare
insistenti offerte di merci.
6. E’ vietato l’uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione o diffusione di
suoni.
7. Non sono consentite le forme di vendita tradizionalmente denominate del
“battitore” e “dell’illustratore”.
8. Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose
o persone causati da loro stessi o da loro dipendenti o derivanti da merci,
attrezzature, autoveicoli di loro appartenenza.
9. E’ fatto assoluto divieto di danneggiare, deteriorare o sporcare gli impianti del
mercato ed in modo particolare il suolo.
10. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati
e delle aree ad essi adiacenti. A fine attività i venditori dovranno lasciare il suolo
pubblico completamente pulito ed i rifiuti dovranno essere depositati in contenitori
a perdere, che saranno raccolti dal servizio competente, da collocarsi in ciascun
posteggio ove sia possibile o comunque il luoghi prestabiliti.
11. Nel caso l’operatore non provveda a lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e a
rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, sarà sanzionato a norma di legge.
12. I titolari di posteggio devono occupare soltanto l’area ad essi assegnata risultante
dalla segnaletica a terra e dall’autorizzazione da essi posseduta.
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13. E’ assolutamente vietato occupare con merci, cassette o altri oggetti i corridoi e gli
accessi al mercato.
14. E’ vietato ingombrare i luoghi di passaggio o ostacolare comunque la circolazione.
15. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare
l’attività del mercato.
16. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 non sono consentite l’immissione, la rimozione e lo
spostamento dei banchi, salvo comprovate cause di forza maggiore autorizzate dal
personale di Polizia Municipale incaricato o dall’addetto del Servizio Economia e
Politiche del Lavoro nei casi di cui all’art. 2, comma 2 .
17. E’ assolutamente vietato eseguire allacciamenti alle reti pubbliche senza preventiva
autorizzazione.
18. L’installazione di tende e ombrelloni e altri manufatti complementari al banco di
vendita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
19. La detenzione e l’utilizzo di apparecchi a gas e bombole di gas propano liquido
dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative e delle prescrizioni impartite dal
locale Comando dei Vigili del Fuoco. Tutti gli operatori che introducono e
utilizzano impianti a gas ed elettrici nell’ambito del mercato devono essere muniti
di apposito certificato di conformità appositamente rilasciato dall’installatore degli
impianti stessi.
20. E’ fatto divieto di utilizzare generatori per la produzione di energia elettrica.
21. E’ assolutamente vietato compiere qualunque atto che possa recare turbamento al
buon funzionamento del mercato o compromettere l’ordine e la sicurezza, il decoro,
l’igiene del mercato stesso.
22. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della quota di competenza relativa
all’occupazione di suolo pubblico nei modi e tempi previsti dalle vigenti
disposizioni in materia, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 13,
nonchè la tariffa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani.
23. E’ assolutamente vietato svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche al di
fuori dei posteggi previsti ed indicati nella planimetria del mercato.
24. La cessione a terzi e la permuta dei posteggi sono regolamentate dalle norme che
prevedono il trasferimento totale, parziale o in affitto dell’azienda.
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Articolo 5
POSTEGGI
1. I posteggi sono delimitati con segnaletica sulla pavimentazione del mercato e su
apposita planimetria depositata presso l’ufficio preposto, con l’indicazione delle
superfici dei singoli posteggi e la numerazione progressiva degli stessi. Tali dati
sono riportati sulle relative autorizzazioni.
2. La collocazione dei banchi e delle attrezzature di tipo mobile deve rispettare
l’allineamento sul fronte di vendita.
3. La collocazione dei banchi e delle attrezzature destinati alla vendita dei generi
alimentari devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia igienicosanitaria.
4. Ogni banco dovrà essere dotato di targhetta metallica di foggia e dimensioni
stabilite con provvedimento del Dirigente del Servizio Economia e Politiche del
Lavoro, recante, a fini identificativi, il numero del posteggio.
5. L’altezza massima delle strutture utilizzate per la vendita deve essere tale da non
provocare danno o disagio all’esercizio dell’attività degli operatori adiacenti ed in
particolare:
a) Banchi di prodotti ortofrutticoli - altezza massima con merce esposta :
i)
sul fronte vendita mt. 1.15
ii) sul retro mt. 1.35;
b) Banchi per la vendita dei generi alimentari e pollame fresco - altezza massima
mt. 2.60;
c) Banchi per la vendita dei prodotti ittici secondo le prescrizioni impartite
dall’autorità sanitaria locale;
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d) Banchi per la vendita dei generi vari situati nel settore specifico - altezza
massima mt. 2.60;
e) Banchi per la vendita di fiori e piante - altezza massima mt. 1.60.
Articolo 6
FURTI - DANNI A TERZI
1. L’Amministrazione Comunale non risponde dei furti che si verificassero nel
mercato.
2. E’ fatto obbligo ai titolari di posteggio di contrarre copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi riguardo a eventi lesivi derivanti dall’uso e
collocazione di attrezzature ivi compresi i carrelli.
Articolo 7
PRODUTTORI AGRICOLI ( Legge 9/02/1963, n. 59 e successive modificazioni )
1. Nell’ambito del mercato sono riservati posteggi al fine di consentire la vendita ai
produttori agricoli.
2. I posteggi disponibili saranno assegnati a mezzo bando concorsuale ai sensi delle
vigenti disposizioni. La priorità verrà data ai soggetti operanti nell’ambito della
Provincia e in base all’anzianità di inizio dell’attività come produttore agricolo.
3. Il produttore interessato ad ottenere un posteggio nell’ambito del mercato dovrà
dichiararsi disponibile a far svolgere regolari controlli presso la propria azienda da
parte di un agronomo incaricato dal Comune, atti a verificare la corrispondenza tra
merci prodotte e merci poste in vendita.
4. La frequenza dei produttori è fissata per un massimo di TRE giorni alla settimana.
Nel caso in cui il giorno di frequenza del produttore risultasse festivo, lo stesso è
autorizzato ad esercitare l’attività il giorno precedente nel proprio posteggio se
libero, o in altro posteggio riservato ai produttori ubicato nelle immediate vicinanze
sempreché tale posteggio sia libero.
5. Il produttore titolare di posteggio è tenuto a comunicare all’ufficio preposto i
periodi di non utilizzazione del posteggio per mancanza di produzione.
Articolo 8
9
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ( Legge 1/02/1992, n. 104 )
1. Nell’ambito del settore merci varie è altresì previsto UN posteggio che può essere
utilizzato esclusivamente da soggetti portatori di handicap muniti di autorizzazione
per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche di tipo itinerante.
2. La frequenza dei titolari portatori di handicap è fissata per un massimo di TRE
giorni alla settimana.
3. L’eventuale cessione dell’azienda a terzi non dà diritto all’utilizzazione del
posteggio stesso.
Articolo 9
ORARIO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
1. I venditori osserveranno in tutti i giorni feriali il seguente orario :
a) La collocazione dei banchi nei relativi posteggi potrà avvenire a partire dalle
ore 04.30;
b) L’inizio delle operazioni di vendita è fissato alle ore 06.00;
c) Le operazioni di introduzione delle merci con banchi, carrelli e autonegozi
dovranno terminare entro le ore 08.30. Gli scivoli devono essere attrezzati e
utilizzati entro tale orario esclusivamente per dette operazioni. Dopo tale orario
è possibile l’immissione delle merci esclusivamente a mano o con gli appositi
carrelli;
d) I titolari dei posteggi devono essere presenti nello spazio loro assegnato entro le
ore 07.30. Dopo tale orario l’operatore sarà considerato assente e le eventuali
strutture già posizionate dagli addetti a tale servizio dovranno tempestivamente
essere rimosse dagli stessi;
e) Le operazioni di vendita dovranno cessare alle ore 14.00;
f) Le operazioni di sgombero dei banchi dovranno terminare entro e non oltre le
ore 14.30;
2. Fatta salva la deroga di cui all’art. 4, comma 16, non è consentito cessare l’attività
di vendita prima dell’orario previsto;
3. In occasione della commemorazione dei defunti e nel periodo delle festività
natalizie gli orari saranno stabiliti di anno in anno con apposita Ordinanza
Sindacale;
4. Nei giorni sottoindicati gli operatori che vendono fiori e piante possono effettuare le
operazioni di vendita dalle ore 07.00 alle ore 19.00 :
◊ 01 gennaio
◊ 06 gennaio
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14 febbraio
08 marzo
19 marzo
Domenica delle Palme
Santa Pasqua
Lunedì dell’Angelo
25 aprile
01 maggio
Seconda domenica di maggio ( festa della mamma )
15 agosto
08 dicembre
5. E’ data facoltà all’Amministrazione Comunale, con ordinanza, di prolungare nei
giorni prefestivi l’orario di mercato sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.
Articolo 10
ACCESSO NELL’AREA DI MERCATO
1. E’ consentito l’accesso nell’area di mercato esclusivamente alle attrezzature
necessarie per la vendita ( banchi, carrelli, autonegozi ).
2. E’ possibile autorizzare la sosta di autoveicoli, nell’area del posteggio, solo in caso
di invalidità del titolare ( attestata da una struttura sanitaria pubblica ), a condizione
che non causi disagio all’attività dei posteggi vicini.
3. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci possono sostare nell’area del mercato
esclusivamente per il periodo necessario per scaricare e ricaricare le merci e
comunque non oltre le ore 08.30 e non prima delle ore 13.00.
Articolo 11
CARRELLI E CASSETTE
1. Ciascun operatore non può introdurre nell’area del mercato più di DUE carrelli.
2. I carrelli, della larghezza massima di mt. 0.50, devono avere quattro ruote gommate,
devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e privi di spigoli vivi o
sporgenze acuminate. Ogni carrello deve essere munito di targhetta metallica di
foggia identica a quella del banco, inamovibile e recante numero del posteggio e
numero progressivo del carrello.I carrelli non in regola con le predette prescrizioni
saranno rimossi con relative spese addebitate al proprietario o a chi ne faccia
comunque ritiro. Per i carrelli adibiti a servizio di attività di vendita di fiori sono
consentite dimensioni diverse e adeguate all’uso degli stessi.
3. I carrelli devono essere posizionati dagli operatori negli spazi previsti o all’interno
dei posteggi di cui gli stessi sono titolari.
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4. E’ fatto divieto di posteggiare i carrelli fuori dagli spazi previsti e, anche in caso di
posizionamento in tali spazi, è fatto divieto di utilizzare gli stessi come deposito di
cassette vuote o come spazio espositivo.
5. E’ consentito porre cassette piene di merce fino ad un’altezza massima di mt. 1,
misurata dal piano di carico del carrello.
6. Le cassette vuote dovranno essere di volta in volta posizionate presso le aree
previste.
7. Le aree previste dai commi 3, 4 e 6 sono individuate nell’apposita planimetria
predisposta dal Servizio Economia e Politiche del Lavoro
Articolo 12
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI
TITOLARI
1. Data la particolare disposizione dei settori Alimentari e Prodotti Ittici per i quali i
titolari dei posteggi usufruiscono, nominalmente, di servizi (acqua e energia
elettrica) a loro intestati, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo
ai settori relativi a Fiori e Piante, Merci Varie, Prodotti ortofrutticoli.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari sono assegnati giornalmente,
rispettando i Settori Merceologici, per il periodo di non utilizzazione da parte del
titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che
vantino il più alto numero di presenze nel mercato.
3. L’operatore presente in graduatoria deve effettuare le presenze utilizzando sempre
la stessa autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche alla quale le presenze
stesse saranno collegate.
4. A parità di numero di presenze, verrà data la priorità sulla base della data di
iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio
competente, con riferimento all’attività di commercio su aree pubbliche.
5. I posteggi assegnati ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati per tutta la
durata del mercato, fatta salva la deroga di cui all’art. 4 comma 16, pena la perdita
del computo della presenza.
6. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare,
sono tenuti ad inviare all’ufficio preposto, entro dieci giorni dall’inizio dell’assenza
stessa, comunicazione con allegata, in caso di malattia o gravidanza, certificazione
medica in originale e copia di un documento di identità per rendere autentica la
firma apposta in calce alla comunicazione stessa.
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7. La graduatoria verrà stilata dal personale incaricato sulla base dei sottoindicati
criteri e sarà trasmessa mensilmente all’ufficio preposto :
a) Accertamento dell’identità personale dell’operatore ai fini dell’assegnazione di
un posteggio o del computo della presenza;
b) Accertamento dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche per quanto previsto dal comma 2;
c) Accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di
sostituzione del titolare dell’autorizzazione;
d) L’assenza dell’operatore inserito nella graduatoria al momento
dell’assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non può essere in
alcun modo giustificata;
e) Gli operatori inseriti nella graduatoria devono essere presenti entro le ore 07.30.
Articolo 13
SANZIONI
1. Per le violazioni alle norme che regolano il mercato giornaliero di piazza Cavour,
non sanzionate direttamente dall’art. 29 del D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione
amministrativa fino a £ 1.000.000 ( unmilione ) prevista dall’art. 106 del R.D. del
3/03/1934.
Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di £ 300.000 ( trecentomila ).
2. Nel caso di violazioni reiterate ( DUE ) alle norme del presente Regolamento, ad
eccezione di quanto disposto dall’art. 4, comma 22, il Sindaco, potrà disporre la
sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
3. La sospensione dell’esercizio dell’attività di vendita per il periodo indicato dal
comma precedente si applica in prima istanza agli operatori che non ottemperano
alla disposizione impartita dall’art. 4, comma 22.
4. Nel caso di violazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 23, oltre alle sanzioni di
legge, la merce posta in vendita, purchè non deperibile, è sequestrata a garanzia del
pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall’art. 13 della
Legge 689/81.
Articolo 14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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1. Considerato che il mercato risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze
dell’utenza e all’offerta presente sul territorio, i posteggi privi di titolari saranno
eliminati e la superficie interessata potrà essere utilizzata per razionalizzare l’area
di mercato.
2. Fino alla ristrutturazione dell’area di mercato sono sospese le disposizioni di cui
all’art.12 del presente Regolamento.
3. Il limite massimo di eliminazione dei posteggi di cui al comma precedente sarà
adottato con provvedimento emesso dalla Giunta Comunale e previa acquisizione
dei pareri delle Organizzazioni di categoria e delle Organizzazioni dei consumatori
di cui all’art. 12, comma 6, della Legge Regionale N. 19 del 2/07/1999.
4. Il procedimento di cui al comma 2 dovrà essere adottato anche per le eventuali
modifiche o spostamenti di posteggi all’interno dell’area di mercato.
5. Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonchè ogni norma o atto amministrativo
in contrasto con il vigente Regolamento.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative
nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.
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Commercio su Aree Pubbliche: Mercato giornaliero di Piazza Cavour