COMUNE DI GENGA Provincia di Ancona Servizio Polizia Amministrativa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114) (Legge Regionale 04/10/1999 n. 26 e succ.mod.) Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 3.3.2006 1 modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 5 del 8.2.2007, delibera di C.C. n. 20 del 30.04.2011 e delibera di C.C. n. 18 de 25.03.2013 TESTO COORDINATO INDICE Art. 1 Titolo I Regolamento per la disciplina del mercato “La Cuna” Contenuto del regolamento 2 Obbligo dell'autorizzazione 4 3 Rilascio dell’autorizzazione e suo utilizzo 5 4 Subentro e reintestazione dell’autorizzazione 5 5 Esposizione dell’autorizzazione 5 6 Revoca e sospensione dell'autorizzazione 5 7 8 6 6 9 Concessione del posteggio Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle autorizzazioni di posteggio Assegnazione posteggi non occupati 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Scambio consensuale di posteggi Tariffe per la concessione del posteggio Revoca della concessione Tipologia del mercato Orari del Mercato Dimensionamento dell’area e superficie Sistemazione attrezzature di vendita Soppressione e trasferimento del mercato Rilevazione delle presenze Requisiti igienico-sanitari Divieti da osservarsi sull’area mercatale Utenze idriche ed elettriche Furti e incendi Eventi particolari Limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività di commercio in forma 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 13 12 12 13 2 Pag. 4 7 25 Art. itinerante Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante 14 26 27 Titolo II Regolamento per disciplina della fiera di San Vittore Denominazione Dislocazione posteggi 28 Domande di partecipazione 15 29 Modalità della graduatoria 15 30 31 Convocazione scelta del posteggio Assegnazione posteggi 16 16 32 Documentazione 16 33 Pagamento tassa (Tosap) 17 34 Pulizia dei posteggi 17 Art. Titolo III Disposizioni finali Pag. 14 14 Pag. 35 36 Sanzioni Amministrative Vigilanza e controllo 17 17 37 Norme transitorie 18 38 Norma finale 18 3 TITOLO I REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO “LA CUNA” Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO L’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, dalle norme ed indirizzi per il settore del commercio emanati dalla Regione Marche con L.R. del 4 ottobre 1999, n. 26 e succ. modifiche ed integrazioni. Il Regolamento è approvato con delibera di Consiglio Comunale e, nella eventualità sarà aggiornato, modificato ed integrato con atto, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscano il presupposto, il regolamento trova applicazione per quanto compatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali. Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente atto del Comune di Genga in materia di commercio su aree pubbliche . Art.2 OBBLIGO DELL’AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione all’esercizio di attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio (Tipo A) è rilasciata dal Comune, sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale nelle aree ove tale forma di vendita non è espressamente vietata. L’autorizzazione abilita alla vendita dei prodotti del settore alimentare e/o non alimentare. Il titolare di autorizzazione in possesso del requisito professionale di cui all’art. 8 della L.R.30/05 ovvero dell’iscrizione al Rec della competente CCIAA di cui all'art. 2 della Legge 287/91 è abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande, previa autorizzazione igienico- 4 sanitaria. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dal titolo autorizzatorio. Art. 3 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E SUO UTILIZZO L’autorizzazione è rilasciata, qualora vi sia disponibilità di posteggio, a persona fisica o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Gli operatori possono richiedere più autorizzazioni in mercati diversi anche se negli stessi giorni. Nessun operatore può utilizzare contemporaneamente nello stesso mercato più di un posteggio. Tale divieto non vale per coloro i quali al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, siano titolari di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell’attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato. L’esercizio al commercio su aree pubbliche è comunque subordinato al possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all’art. 5 del D.Lgs.114/98. Art. 4 SUBENTRO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE Per il subentro e la reintestazione dell’autorizzazione si fa specifico riferimento alle norme contenute nella legge regionale vigente. Art. 5 ESPOSIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche deve essere esposta, in modo ben visibile, sul posto ove la vendita viene effettuata. Gli esercenti devono detenere l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, se concessionari di posteggio, ed il libretto sanitario, se prescritto. Art. 6 REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione è revocata nei seguenti casi: a) se l’inizio dell’attività non avviene entro 6 mesi dall’avvenuto rilascio, salvo proroga, in caso di comprovata necessità; b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per 5 malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione alla effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiori al numero dei giorni di attività possibili, secondo il tipo di autorizzazione, nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è notificata all’interessato dall’organo comunale competente; c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga, in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi; d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98; e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell’attività. Art. 7 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO La concessione dei posteggi sul mercato giornaliero ha validità decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell’interessato. La concessione del posteggio non può essere ceduta, se non con l’azienda commerciale o un ramo d’azienda. Per quanto altro si rimanda alla legge regionale vigente. Art. 8 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI POSTEGGIO Al fine del rilascio dell’ autorizzazione di cui all'art. 2, il comune fa pervenire al servizio regionale competente l'elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati, secondo le modalità stabilite e per gli effetti della disposizione regionale vigente. 6 La domanda per il rilascio dell’ autorizzazione di posteggio, redatta in carta legale e in conformità alla modulistica regionale, deve essere inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Genga, entro il termine fissato dal bando regionale. Nella domanda l’interessato dichiara pena l’esclusione: a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale; b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/1998; c) la denominazione del mercato ed il giorno di svolgimento; d) il settore o i settori merceologici; e) di non possedere alcuna concessione di posteggio nello stesso mercato. ART.9 ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON OCCUPATI L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, e comunque non occupati da box o chioschi, è effettuata giornalmente entro le ore 8.30, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. ART. 10 SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO Gli operatori commerciali che intendono effettuare scambio consensuale di posteggio devono presentare domanda con allegata scrittura privata registrata. Il competente ufficio comunale provvederà ad annotare nelle relative autorizzazioni la nuova numerazione. Art. 11 TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e/o tassa di occupazione suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite in specifici atti emanati dall’Ente. Art. 12 REVOCA DELLA CONCESSIONE La concessione del posteggio è revocabile in qualsiasi momento per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale con 7 superficie non inferiore a quello revocato. L’esercizio è comunque subordinato a quanto stabilito dalla norma regionale. Art. 13 TIPOLOGIA DEL MERCATO Viste le caratteristiche economiche del territorio, la densità della rete distributiva al dettaglio e la capacità di domanda della popolazione fluttuante e residente, si individua l’area del mercato ordinario in Loc. “La Cuna” . Il mercato si svolge tutto l’anno per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica. Art.14 ORARI DEL MERCATO Gli esercizi di vendita al dettaglio su aree pubbliche possono restare aperti in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22. Durante l’apertura serale delle Grotte, ovvero in occasione di manifestazioni, il medesimo orario è facoltativamente prorogato fino alle ore 24,00 o comunque fino al termine delle manifestazioni stesse. E’ ammesso l’accesso all’interno dell’area mercatale agli automezzi degli operatori del mercato per il rifornimento dei banchi di vendita, ovvero per le sole operazioni di carico e scarico, nei seguenti orari: al mattino fino alle ore 9.00 e nel pomeriggio dopo le ore 18.00. Gli stessi automezzi dovranno essere parcheggiati fuori dell’area di mercato. L’esercente ha la facoltà di osservare il periodo di chiusura in concomitanza della inattività delle Grotte di Frasassi. Art. 15 DIMENSIONAMENTO DELL’AREA E SUPERFICIE Presso l’Ente è depositata una planimetria di cui all’allegato A, costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti sull’area mercatale, con relativo numero e superficie e precisamente: - n. 8 posteggi destinati al settore alimentare distinti con i numeri dal n. 1 al n. 8; - n. 23 posteggi destinati al settore non alimentare distinti con i numeri dal n.10 al n. 32. 8 I posteggi stessi sono dislocati secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allaccio alla rete idrica fognaria e di osservanza delle condizioni igienico - sanitarie prescritte dalle normative vigenti. Non sono previsti in planimetria posteggi per produttori agricoli. Art. 16 SISTEMAZIONE ATTREZZATURE DI VENDITA Al fine della salvaguardia dell’area, caratterizzata da un elevato pregio paesistico ambientale, e al fine della valorizzazione dell'accoglienza turistica, nonché nell’intento di uniformare i punti vendita degli operatori commerciali, i posteggi di cui all’art. 15 sono dotati di adeguate strutture le cui caratteristiche e il cui uso sono stabiliti dall’allegato C. al presente regolamento. I venditori occuperanno esclusivamente il posto loro assegnato l’esercizio della propria attività commerciale per che dovrà essere svolta unicamente nella parte frontale dei box allineata tra gli stessi. La vendita dovrà avvenire esclusivamente all’interno degli appositi box o nell'area in concessione. Non è consentito l’utilizzo di strutture o mezzi di vendita di tipo diverso dai predetti box. Inoltre, coloro a cui sono assegnati i posteggi in corrispondenza delle testate non potranno vendere merce ai lati dei box.ro a cui sono assegnati i La parte frontale dei box, dotata di tettoia, è così ripartita: - la parte adiacente la struttura di vendita, per una larghezza non inferiore a metri 1,5, asservita per il passaggio del pubblico, deve rimanere libera da ogni ingombro. Per quanto riguarda il settore non alimentare: - la restante parte esterna, fino al limite della tettoia, potrà essere utilizzata come zona di esposizione merci; Per quanto riguarda il settore alimentare: - la restante parte esterna, fino al limite della tettoia, potrà essere adibita per la disposizione delle attrezzature (sedie, tavoli o simili) per la somministrazione 9 di alimenti bevande, riservata a coloro che ne hanno titolo. Tali attrezzature non potranno essere utilizzate per l'esposizione di merci. I titolari o gli addetti alla vendita dovranno costantemente tenere puliti tanto il posteggio nel suo complesso quanto il suolo circostante, il quale essere sempre dovrà libero da qualsiasi ingombro e/o materiale. I rifiuti derivanti dall’attività dovranno essere subito depositati negli appositi contenitori. Al termine del mercato gli operatori dovranno pulire completamente gli spazi di competenza. Agli operatori su aree pubbliche è assolutamente vietato l’abbinamento dei banchi di vendita, anche se fatto fra parenti aventi ognuno una propria autorizzazione di esercizio. Art. 17 SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO Qualora il Comune verifichi: 1) caduta sistematica della domanda; 2) numero esiguo degli operatori; 3) motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore; può procedere alla soppressione anche temporanea del mercato. Qualora il Comune per: 1) motivi di pubblico interesse 2) cause di forza maggiore 3) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari, può procedere al trasferimento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede. Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le modalità previste dalla normativa regionale vigente. Nel caso di trasferimento parziale del mercato e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individuerà con apposito atto le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata con le modalità’ previste dalla normativa regionale vigente. 10 Art. 18 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE Con l’entrata in funzione del rilevamento delle presenze con metodo informatizzato, gli operatori su aree pubbliche del mercato “La Cuna” dovranno provvedere alla registrazione della presenza giornaliera autonomamente, mediante l’ausilio dell’apposito badge che verrà consegnato ad ogni operatore dal Servizio di Polizia Municipale. L’orario minimo di apertura dell’attività commerciale che gli esercenti dovranno garantire giornalmente, ai fini della validità della presenza effettiva, è stabilito dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Le timbrature effettuate all’interno della fascia oraria minima predetta saranno considerate nulle e l’esercente verrà registrato assente. Nell’ipotesi di malfunzionamento dello strumento informatizzato, la presenza sarà rilevata manualmente dal personale appartenente alla Polizia Municipale o altri dipendenti comunali. Nel caso in cui per motivi istituzionali non sia possibile rilevare la presenza, gli operatori saranno considerati presenti. E’ istituito il registro delle presenze del mercato, tenuto a cura della Polizia Municipale e l’interessato potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio stesso. L’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell’esercizio dell’attività da altro soggetto abilitato come stabilito dalla normativa regionale vigente. Le assenze per malattia, gravidanza o legate ai permessi di cui alla legge 05.02.1992, n. 104 non danno luogo alla computazione come assenze ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio. Non sono altresì computate le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni meteorologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale. La documentazione giustificativa delle assenze, con indicata la data di inizio e fine periodo, deve essere presentata al protocollo del Comune entro 15 giorni dall’inizio dell’assenza giustificata. Qualora dovesse pervenire oltre tale termine, potrà giustificare solo le assenze a partire dalla data di presentazione. 11 Art. 19 REQUISITI IGIENICO-SANITARI Coloro che esercitano il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche sono tenuti all’osservanza di quanto previsto dal Ministero della Salute (ordinanza 3 aprile 2002) ed al rispetto dei principi e delle procedure previste da altre normative vigenti in materia igienico-sanitaria. Art. 20 DIVIETI DA OSSERVARSI SULL’AREA MERCATALE Agli esercenti è fatto divieto di: - recare molestia durante l’esercizio di vendita; - attirare acquirenti con rumori e schiamazzi; - usare parole o compiere atti sconvenienti; - usare alto parlanti o compiere gesti meccanici per la diffusione della voce e della musica; - ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo senza apposito congegno a cuffia: - può essere consentito l’ascolto a volume molto basso e tale da non recare disturbo alla pubblica quiete; - gettare e depositare sul suolo generi avariati e rifiuti; - recare danni agli impianti e alle pavimentazioni esistenti nei posteggi concessi (in caso di violazione, oltre alle misure disciplinari, il danno dovrà essere interamente risarcito); - accendere fuochi sia all’interno che nelle adiacenze del mercato; - ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazioni dei prezzi; - procedere alla vendita di liquidi infiammabili; - far toccare i generi alimentari dal pubblico; - spostare o manomettere le attrezzature di accoglimento per il pubblico disposte dal Comune. E’ vietata a chiunque all’interno dell’area mercatale, l’attività di volantinaggio e di consegna a mano di qualsiasi materiale pubblicitario. 12 Art. 21 UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE Per le utenze idriche ed elettriche ciascun operatore, a proprio totale carico, dovrà stipulare un contratto individuale . Art. 22 FURTI E INCENDI L’Amministrazione Comunale non risponde dei furti e degli incendi che si possono verificare nel mercato. Art. 23 EVENTI PARTICOLARI In occasione di eventi particolari o di riunioni di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi eventualmente previsti. Art. 24 LIMITAZIONI E DIVIETI PER L’ ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE L’attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. L’esercizio del commercio in forma itinerante può subire limitazioni esclusivamente per motivi di polizia annonaria, di polizia stradale o di carattere igienico sanitario. Le zone in cui l’esercizio del commercio in forma itinerante è vietato per i motivi suddetti sono i punti in cui la sosta può creare intralcio alla circolazione, le vie o i tratti di esse, in cui sono stabiliti, ai sensi delle norme contenute nel codice della strada, divieti o limitazioni di sosta dei veicoli e le seguenti aree: - Area denominata la “CUNA”; - Zona interna alla Frazione San Vittore compreso il tratto fino al ponte sul Fiume Sentino; 13 - Viale G. Marinelli e strada Comunale Frasassi fino alla Frazione Pianello compresa . La sosta di operatori itineranti nel medesimo posto è ammessa fino ad un massimo di un’ ora, decorsa la quale l’operatore deve spostarsi di almeno 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell’arco della giornata. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita porta a porta nei limiti del decreto, può essere esercitato esclusivamente negli orari fissati dal Comune per la vendita al dettaglio . Art. 25 AUTORIZZAZIONE ALL’ ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE Per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante si fa specifico riferimento alla normativa regionale vigente. TITOLO II REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA FIERA DI SAN VITTORE Art. 26 DENOMINAZIONE E’ istituita la fiera di San Vittore, presso la frazione suddetta, in data 14 maggio di ogni anno in occasione della ricorrenza del Santo Patrono. Art. 27 DISLOCAZIONE POSTEGGI I posti indicati nella pianta planimetrica di cui all’allegato B, depositata presso l’Ente, e sul luogo riportati, sono in numero totale di 25 unità, per la vendita di merci di cui al settore alimentare e non alimentare , così suddivisi: n. 22 posti (dal n. 1 al n. 22) di mq. 40; n. 3 posti (dal n. 23 al n. 25) di mq 60; n. 2 posti (n. 7 -8) riservato ai produttori agricoli; n. 1 posto (n. 22) riservato agli artigiani o a coloro di cui all’ex. art. 121 del t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773). 14 Art. 28 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Le domande di partecipazione, redatte in carta legale, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, all’ufficio protocollo del Comune ovvero inviate tramite raccomandata, nel termine previsto di 60 giorni antecedenti la data di svolgimento della fiera. Le domande pervenute, dovranno contenere: a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e nel caso di società di persona, la ragione sociale; b) la denominazione della fiera, il giorno di svolgimento e la superficie di occupazione; c) gli estremi dell’autorizzazione (numero, data e Comune che l’ha rilasciata) con la quale si intende partecipare alla fiera. Si precisa, che qualora fossero prodotte più autorizzazioni, l’ufficio di Polizia Municipale prenderà in considerazione unicamente quella con cui l’interessato ha partecipato alle precedenti edizioni della fiera e con la quale vanta il maggior numero di presenze; d) gli estremi dell’iscrizione (numero, data e Camera di Commercio presso la quale si è iscritti) al registro imprese della camera di commercio per l’attività di commercio su aree pubbliche e la data di inizio attività del commercio su aree pubbliche; e) certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro previste dalle normative vigenti; f) il settore o i settori merceologici (nel caso di fiere specializzate è necessario indicare esattamente i prodotti posti in vendita). Le domande potranno essere integrate di documenti mancanti su richiesta dell’Ufficio di Polizia Municipale. Art. 29 MODALITA’ DELLA GRADUATORIA L’Ufficio di Polizia Municipale, formula e pubblica all’Albo Pretorio dell’Ente la graduatoria almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera, nel rispetto dei criteri di priorità previsti nell’ordine dalla legge regionale, nonché in 15 subordine alla data di arrivo al protocollo del Comune della domanda di partecipazione alla fiera. Art. 30 CONVOCAZIONE SCELTA DEL POSTEGGIO Gli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione, verranno convocati con lettera raccomandata, presso l’ufficio di Polizia Municipale nel giorno indicato, per la scelta del posteggio in base all’ordine di graduatoria, redatto sulla base delle priorità riportate all’art. 29 del presente regolamento. Qualora l’operatore non possa intervenire personalmente, potrà inviare persona di sua fiducia redigendo la delega scritta e firmata, allegata alla lettera raccomandata di convocazione. L’operatore o un suo delegato che non sarà presente al momento della propria chiamata, secondo l’ordine di graduatoria, perderà il diritto di scelta per i posteggi che saranno assegnati ad altri operatori che nella stessa graduatoria lo seguono, ma verranno richiamati ad ogni successiva assegnazione. Art. 31 ASSEGNAZIONE POSTEGGI Gli operatori inseriti nella graduatoria, con il posteggio già assegnato, che non si presentino sul luogo della fiera entro le ore 7.45 del giorno di svolgimento, perderanno automaticamente il diritto alla concessione del posteggio. Gli stessi potranno riconcorrere, oltre ai presenti alla spunta che ne facciano richiesta, anche verbale, entro le ore 8.15 nella graduatoria di assegnazione dei posteggi a disposizione. Tale graduatoria sarà redatta il mattino della fiera, con le priorità di assegnazione indicate nella legge regionale. La registrazione delle presenze effettive della fiera è effettuata entro le ore 12. Art. 32 DOCUMENTAZIONE L’operatore deve essere in possesso dell’atto autorizzatorio in originale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, dichiarato nella domanda e deve poterlo esibire ad ogni richiesta degli addetti. 16 Art. 33 PAGAMENTO TASSA (TOSAP) Il pagamento per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) è stabilito ogni anno dal competente Ufficio Comunale. L’operatore potrà effettuare il pagamento, tramite il bollettino di c.c.p. n. 15962608 intestato al Comune di Genga, allegato alla lettera raccomandata o in alternativa direttamente il giorno di convocazione per la scelta del posteggio agli addetti dell’Ufficio di Polizia Municipale, i quali rilasceranno apposita ricevuta . Gli operatori che sceglieranno i posteggi da mq. 60, potranno effettuare il pagamento compensativo con le stesse modalità di cui sopra. Gli stessi, che effettuata la spunta del mattino e che prenderanno parte alla fiera, potranno effettuare il pagamento all’operatore presente sul luogo che rilascerà l’apposita ricevuta. Art 34 PULIZIA DEI POSTEGGI Tutti i posteggi sono concessi privi di sistemi di allaccio idrico, fognario e di energia elettrica. Lo spazio assegnato deve essere lasciato adeguatamente pulito, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 35 SANZIONI AMMINISTRATIVE Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento di cui agli artt. 16 penultimo capoverso, 20 e 34 sarà applicata una sanzione da un minimo di Euro 75.00 a un massimo di Euro 500.00. Per tutte le altre violazioni al presente regolamento saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 114/98. Art. 36 VIGILANZA E CONTROLLO I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali e del presente regolamento spetta agli Organi di Polizia Municipale. 17 Art . 37 NORME TRANSITORIE Gli operatori commerciali che provvederanno in futuro al rinnovo o sostituzione delle proprie strutture di vendita dovranno attenersi alle caratteristiche tipologie tecniche indicate nell’allegato “C” approvato con delibera di C.C. n. 5 del 08.03.2007, nel rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, edilizia e ambientale. Saranno aggiornate d’ufficio le superfici da mq. 24 (6x4) a mq. 47,70 (6x7,95) elevabili a mq. 59,70 (6x9,95) per il settore alimentare come previsto nel medesimo allegato “C”, sia nell’autorizzazione commerciale che nelle relative concessioni di posteggio. Art. 38 NORMA FINALE Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si rinvia al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed alla L.R. 4 ottobre 1999, n. 26, L.R. 15 ottobre 2002, n. 19, L.R. 23 febbraio 2005, n. 9, alla modulistica nazionale e regionale ed ad ogni altra normativa . 18 vigente ed applicabile.