AREA PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI UNITA’ ORGANIZZATIVA COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO ART. 1 OGGETTO ART. 2 ISTITUZIONE ART. 3 ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI LIBERI ART. 4 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI POSTEGGI ART. 5 SUBENTRI NELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI ART. 6 REVOCA-SOSPENSIONE-DECADENZA ART. 7 ORARI DI VENDITA ART. 8 MODALITA' DI VENDITA ART. 9 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE ART. 10 PUBBLICITA' DEI PREZZI ART. 11 NORME IGIENICO-SANITARIE ART. 12 CONSERVAZIONE DEI BOX E DELL'AREA MERCATALE ART. 13 MODALITA' REGISTRO DI MERCATO ART. 14 RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ART. 15 SANZIONI ART. 16 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI ART.1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina sia l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.28 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 31/3/1998 n.114 e dalla L.R. 25/6/1999 n. 12 che l'esercizio dell'attività artigianale all'interno del Mercato Coperto di Ravenna. 1/9 ART.2 ISTITUZIONE 1. L'esercizio dell'attività commerciale ed artigianale, così come stabilito con deliberazione del C.C. n.256 del 28/12/1999, all'interno del Mercato Coperto si svolge in n. 49 posteggi con box per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche e n. 2 posteggi con box per quanto attiene l'esercizio dell'attività artigianale. 2. I posteggi devono essere dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica come previsto dalla normativa vigente. ART.3 ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI LIBERI 1. Qualora, per qualsiasi motivo, si renda libero un posteggio, la Giunta Comunale decide, sentito il parere delle Associazioni di categoria, se assegnarlo od eventualmente sopprimerlo, utilizzandolo per una possibile riorganizzazione del Mercato. 2. Se si dispone per l'assegnazione del posteggio, una volta stabilito se destinarlo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o per l'esercizio di attività artigianale, tale disponibilità verrà resa pubblica mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, presso il mercato stesso, in altri luoghi pubblici e attraverso la stampa locale. 3. L'avviso deve contenere: il numero del posteggio e il tipo di attività consentita (commerciale o artigianale), il periodo e le modalità con cui devono essere presentate le domande ed i criteri di assegnazione stabiliti dall’Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria. 4. Qualora il posteggio disponibile sia destinato all'esercizio del commercio, l'assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria predisposta nel rispetto della normativa vigente con precedenza agli operatori con posteggio attiguo. 2/9 E’ consentito lo scambio consensuale dei posteggi. 5. La graduatoria verrà stilata dall’U.O. Commercio e verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio e all'interno del Mercato. ART.4 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI POSTEGGI 1. Agli operatori che esercitano l'attività all'interno del Mercato Coperto vengono rilasciate concessioni per l'occupazione del suolo pubblico con validità decennale e tacitamente rinnovabili salvo diversa determinazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 2. Le concessioni sono soggette al pagamento delle tasse, degli oneri e dei tributi nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente; è altresì previsto l’eventuale pagamento di somme derivanti dall’erogazione di servizi di varia natura forniti al Mercato da enti diversi. 3. Al fine di assolvere gli adempimenti derivanti dalle obbligazioni sottostanti la concessione, il concessionario dovrà versare una cauzione di un importo uguale al canone del primo anno tramite un libretto vincolato alla sorte del Comune di Ravenna o una fideiussione. 4. Allo stesso operatore non possono essere rilasciate concessioni relative a più di due posteggi, secondo quanto previsto dalla L.R. n.12 del 25/6/1999 e dalla Deliberazione della G.R. n.1368 del 26/7/1999, tranne il caso in cui il box disponibile sia collocato su una superficie superiore a quella di un solo posteggio oppure qualora il richiedente sia già titolare di un posteggio e mezzo, purché non si superi la superficie complessiva di mq. 80. 5. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l’azienda commerciale. ART.5 SUBENTRI NELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI 3/9 1. Il trasferimento dell’azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all’art.4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza. 2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l’attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento dell’anzianità di azienda. 3. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o di gestione già formalizzato per la registrazione e previa presentazione della domanda di volturazione. 4. Chi intende cessare l’attività dovrà presentare al Sindaco del Comune di Ravenna – U.O. Commercio la relativa comunicazione, fermo restando la possibilità per il Comune di intervenire sull’interessato per ottenere i pagamenti di tasse, di tributi relativi alla concessione e a spese delle utenze, potendosi rivalere anche sulla cauzione. 5. In caso di trasferimento dell’azienda, dovranno essere comunicate contestualmente le generalità del subentrante. 6. L’operatore che intende subentrare in un’azienda dovrà presentare al Sindaco del Comune di Ravenna – U.O. Commercio domanda di subentro nella concessione del posteggio e nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività del cedente, dichiarando di avere i requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n.114/98 e allegando copia dell’atto di acquisto dell’azienda registrato. Nel caso in cui le dichiarazioni siano mancanti o incomplete il procedimento relativo alla richiesta resta sospeso e i termini riprenderanno a decorrere dal giorno di regolarizzazione della domanda. 7. A seguito dell’istanza di subentro, l’U.O. Commercio, verificata la regolarità della documentazione, trasmetterà all’Ufficio Contratti “nulla osta” al rilascio della concessione del box. 8. Dopo aver rilasciato la concessione, l’Ufficio Contratti trasmetterà copia di tale atto all’U.O. Commercio per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 4/9 ART.6 REVOCA - SOSPENSIONE - DECADENZA 1. La concessione del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene revocata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.5, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 25/6/1999 n. 12 mentre per quanto attiene l'attività artigianale viene revocata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente. 2. La concessione del posteggio può essere revocata qualora il concessionario rinunci all’autorizzazione o non ritiri la concessione e la relativa autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 3. La concessione del posteggio può essere revocata qualora il concessionario non eserciti l’attività per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare e senza giustificati motivi. 4. Qualora l’U.O. Commercio proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all’operatore deve essere assegnato, senza oneri per l’Amministrazione, un nuovo posteggio con box individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell’operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area mercatale. 5. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabiliti dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell’attività all’interno del Mercato Coperto, previa diffida da comunicarsi all’interessato entro 30 gg. dal mancato pagamento, comporterà l’escussione della cauzione di cui all’art.4 comma 3 del regolamento nei limiti di quanto dovuto. ART.7 ORARI DI VENDITA 1. L'orario di apertura del Mercato e l'orario di vendita saranno stabiliti dal Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con apposita ordinanza. 5/9 ART. 8 MODALITA' DI VENDITA 1. Il concessionario del/i posteggio/i per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può utilizzare lo spazio del/i box esclusivamente per l'esposizione e la vendita dei prodotti inerenti la propria attività. 2. Materiale combustibile, corrosivo, tossico, esplodente e in genere tutto quanto classificato come pericoloso può essere tenuto in deposito solo per le quantità destinate alla vendita della giornata. 3. Il concessionario del/i posteggio/i per l'esercizio dell'attività artigianale può utilizzare lo spazio del/i box per la fabbricazione e vendita dei propri prodotti. 4. E' vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori e mezzi sonori col sistema dell'incanto. 5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività. 6. L'operatore deve essere sempre in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i titoli e/o documenti che le norme vigenti prescrivono per il regolare svolgimento della sua attività e deve inoltre osservare tutte le disposizioni di legge. ART.9 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE 1. Le attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività devono essere collocate all'interno dei box. 2. E' vietato invadere, anche con piccole sporgenze, lo spazio riservato al passaggio fra i diversi box. 6/9 ART. 10 PUBBLICITA' DEI PREZZI 1. L'operatore deve ottemperare alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita. ART. 11 NORME IGIENICO-SANITARIE 1. La vendita dei prodotti alimentari deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienicosanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte degli organi preposti. ART. 12 CONSERVAZIONE DI BOX E DELL'AREA MERCATALE 1. Il servizio di custodia e vigilanza è affidato agli operatori del Mercato Coperto, che vi provvederanno direttamente mediante persone di loro fiducia accollandosene il costo di gestione e la relativa responsabilità. 2. Sono a carico dei concessionari tutte le spese di pulizia, consumo energia elettrica e acqua, demuscazione e derattizzazione inerenti i servizi comuni del Mercato e delle attività annesse e tutte le spese di manutenzione ordinaria delle apparecchiature, dei locali di uso comune ed in particolare dei servizi igienici di uso pubblico del Mercato. 3. I concessionari dovranno stipulare una congrua polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per garantire l'Amministrazione comunale da danni a terzi derivanti dall'espletamento della manutenzione ordinaria. 4. Sono a totale carico dei concessionari tutti gli interventi e i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature site all’interno dei box. 7/9 5. La tenuta dell'amministrazione e della contabilità, anche per la ripartizione delle spese comuni sarà effettuata direttamente dai concessionari tramite persona di loro fiducia, alla quale faranno capo i vari contratti di fornitura acqua, luce e pulizia ed alla quale anche il Comune di Ravenna si rivolgerà per il pagamento di eventuali quote di propria pertinenza. 6. In relazione a quanto indicato al comma 5 del presente articolo, i concessionari potranno sottoscrivere un accordo, da approvarsi dalla loro assemblea, che disciplinerà i reciproci rapporti e che dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale. 7. All'interno del Mercato e negli spazi annessi è proibito: a) gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio; b) pulire e lavare qualsiasi veicolo; c) introdurre animali di qualsiasi specie; d) effettuare comunque attività di mediazione; e) svolgere attività di accattonaggio; f) svolgere attività di saltimbanco, di giocoliere e di suonatore salvo che non sia richiesto dalle Associazioni di categoria; g) svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina e l'igiene del Mercato e degli spazi annessi; h) introdurre nel Mercato qualsiasi veicolo comprese le biciclette anche se condotte a mano, fatta eccezione per i casi autorizzati. 8. Allo scopo di mantenere decoroso il Mercato nel suo complesso, durante le ore e i periodi di chiusura dell'esercizio il concessionario deve lasciare in perfetto ordine le merci e l'attrezzatura. ART.13 MODALITA' REGISTRO DI MERCATO 1. Presso l’U.O. Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori del Mercato Coperto un registro, continuamente aggiornato, contenente la tavola planimetrica dei posteggi con indicata, per ciascun posteggio, la superficie, il settore (commerciale o artigianale), il nominativo del concessionario ed eventualmente la sua disponibilità se lo stesso non è assegnato. 8/9 ART. 14 RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 1. Per riorganizzazione del Mercato si intende una rimodulazione dei posteggi od una loro diversa collocazione. 2. L'Amministrazione comunale può provvedere ad una riorganizzazione del mercato solo con il consenso di almeno il 75% degli operatori. 3. Nel caso di riorganizzazione del mercato, la riassegnazione dei posteggi verrà effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori i quali saranno chiamati a scegliere il posteggio secondo l'ordine risultante da apposite graduatorie formulate per settore (commerciale o artigianale) e tenendo conto dell'anzianità dell’azienda propria o del dante causa, documentata dall’autorizzazione amministrativa con le modalità dell’autocertificazione. ART.15 SANZIONI 1. Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di cui alle normative di riferimento. ART.16 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. 9/9 C: Mercato Coperto/Regolamento Mercato Coperto.doc 10/9