DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI VENDITA SU AREA PUBBLICA In Posteggi nei Mercati, nelle Fiere e Fuori Mercato Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica, svolta da Imprese, su posteggi dati in concessione che possono trovarsi all'interno di mercati, nelle Fiere e in porzioni di aree fuori mercato sul territorio comunale. I posteggi possono essere adibiti alla vendita di: -prodotti alimentari. -prodotti non alimentari. -specifici prodotti merceologici. Ai fini della prima assegnazione di posteggio, per l’esercizio dell'attività di vendita su area pubblica, è necessario partecipare al bando pubblico presentando domanda di autorizzazione e di contestuale concessione di area al Comune che ha provveduto alla pubblicazione della selezione nel B.U.R.T. ( Bollettino Ufficiale Regione Toscana). Le assegnazioni avvengono secondo i criteri indicati nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e nel rispetto del Codice del Commercio (Legge Regione Toscana n. 28 del 2005). Per lo Svolgimento dell’Attività di Vendita è Necessario essere in Possesso dei Requisiti: - Soggettivi morali (art. 71 commi 1-5 del D. Lgs. 59/2010 e art.13 del Codice del commercio) del soggetto che presenta la richiesta, dei legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia: 1. Non possono esercitare l'attività di commercio all’interno di mercati o in posteggi fuori mercato: Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione. Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali. Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. 2. Non possono esercitare l'attività di commercio all’interno di mercati o in posteggi fuori mercato coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. - Soggettivi Professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis D. Lgs. 59/2010 e art. 14 del Codice del commercio) nel caso di attività di preparazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari: L'esercizio è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione. Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle tabelle merceologiche da I a VIII (alimentari) o per la somministrazione di alimenti e bevande. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari: Possesso di un permesso o di carta di soggiorno in corso di validità. Documenti da presentare in caso di subentro nell’attività di vendita ambulante di imprese titolari di concessione di posteggio nei mercati, nelle Fiere e nei Fuori Mercato. SUBENTRO IN CONCESSIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI Distinta modello riepilogo. Richiesta, in bollo, di subentro in concessione di area pubblica e contestuale segnalazione di inizio attività di vendita nel medesimo settore merceologico del cedente con allegato: - Copia di una marca da bollo con allegata la comunicazione del codice identificativo e la dichiarazione del rispetto della normativa in merito alla sua conservazione. - Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria. - fotocopia documento di identità o firma digitale della richiesta. - copia della certificazione/contratto di compravendita o affitto di azienda. - autocertificazione soci e/o preposti. - autocertificazione iscrizione Inps e Inail del cedente e del subentrante. - DURC (facoltativo). SCIA VENDITA COSE USATE E/O ANTICHE (da inviare contestualmente o dopo la presentazione della richiesta di subentro in concessione di posteggio) Distinta modello riepilogo. Scia inizio attività di vendita di cose usate e/o antiche: - Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria. - fotocopia documento di identità o firma digitale della richiesta. VIDIMAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO Distinta modello riepilogo. Scia vidimazione registro carico e scarico di cose usate e/o antiche: - fotocopia documento di identità o firma digitale della richiesta. - presentazione del registro per la vidimazione. SUBENTRO IN CONCESSIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI Distinta modello riepilogo. Richiesta, in bollo, di subentro in concessione di area pubblica e contestuale segnalazione di inizio attività di vendita nel medesimo settore merceologico del cedente con allegato: - Copia di una marca da bollo con allegata la comunicazione del codice identificativo e la dichiarazione del rispetto della normativa in merito alla sua conservazione. - Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria. - fotocopia documento di identità o firma digitale della richiesta. - copia della certificazione/contratto di compravendita o affitto di azienda. - fotocopia del certificato o attestato di abilitazione alla vendita di alimenti . - autocertificazione soci e/o preposti. - autocertificazione iscrizione Inps e Inail del cedente e del subentrante. - DURC (facoltativo). NOTIFICA SANITARIA PER L’ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ( da inviare contestualmente alla richiesta di subentro in concessione di posteggio) Distinta modello riepilogo. Notifica sanitaria REG.CE n. 852/2004 con allegata: - Relazione dettagliata dell’attività, ovvero descrizione analitica , planimetria dell’interno dell’automezzo, descrizione dell’approvvigionamento idrico e smaltimento acque di scarico, indicazione degli alimenti che si intendono preparare, confezionare, vendere o tenere in deposito e dei processi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione degli stessi. - Fotocopia del libretto di circolazione. - Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria. - Ricevuta di pagamento diritti Asl. - fotocopia documento di identità o firma digitale della richiesta. - fotocopia del certificato di abilitazione alla vendita di alimenti ( se è prevista la vendita dei prodotti alimentari). SCIA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLO SU POSTEGGIO IN CONCESSIONE (da inviare contestualmente o dopo la presentazione della richiesta di subentro in concessione di posteggio) Distinta modello riepilogo. Scia comunicazione vendita di prodotti agricoli su posteggio in concessione: - Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria. - fotocopia documento di identità o firma digitale della richiesta. SCIA VENDITA FUNGHI FRESCHI SU POSTEGGIO IN CONCESSIONE (da inviare contestualmente o dopo la presentazione della richiesta di subentro in concessione di posteggio) Distinta modello riepilogo. Scia comunicazione vendita funghi freschi su posteggi dati in concessione: Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria. fotocopia documento di identità o firma digitale della richiesta. Funghi: la vendita di funghi freschi è subordinata alla presentazione di SCIA ed è consentita solo agli operatori in possesso di attestato di riconoscimento delle specie rilasciato da ASL esclusivamente in posteggi su area pubblica dati in concessione. E’ Vietata la vendita ambulante di funghi freschi in forma itinerante. CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN POSTEGGIO DATO IN CONCESSIONE OVVERO PER L’ATTIVITA’ DI VENDITA AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE Distinta modello riepilogo. Dichiarazione di cessazione dell’attività. INFORMAZIONI GENERALI La documentazione in formato pdf e firmata digitalmente è da inviare esclusivamente per PEC all’indirizzo: [email protected] . Se il soggetto che inoltra l'istanza è diverso dal dichiarante è necessaria la procura speciale ai sensi dell'Art. 1392 C.C. firmata in calce dal dichiarante, con allegata copia di documento di identità, e controfirmata digitalmente dal procuratore. Il pagamento dei diritti di istruttoria a favore del Comune di Sesto Fiorentino sono da versare con: C/C postale -7064142 - Comune di Sesto Fiorentino Tesoreria comunale -causale: diritti istruttoria commercio area pubblica - cap.1752. Bonifico bancario -COORDINATE - IBAN: IT-93-X-07601-02800-000007064142 -causale:diritti istruttoria commercio area pubblica - cap.1752. Bolletta presso la Comune di Sesto Fiorentino Tesoreria comunale del Comune di Sesto Fiorentino causale: diritti istruttoria commercio area pubblica - cap.1752. Il pagamento dei diritti di sanitari a favore dell’Azienda Sanitaria Local e sono da versare sul C.C. postale –n. 27344506 - intestato a: Azienda Asl 10 Firenze – Diritti Sanitari Igiene – Servizio Tesoreria. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs 26.03.2010 n.59; Legge della Regione Toscana del 7.02.2005 n. 28 – Codice del Commercio- e successive modifiche. D. P. G. R. 15/R/2009 (Regolamento di attuazione del Codice del Commercio). Vista la Legge della Regione Toscana 28 Novembre 2011 n. 63. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Prot.n.405/C11COM Roma,24/01/2013. Regolamento Comunale per l’esercizio del Commercio su area pubblica approvato con deliberazione consigliare n.74/1999 e successive modifiche. Testo unico di Pubblica sicurezza T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n°773 e gli artt.116 e seguenti del relativo regolamento approvato con R.D. 06/05/1940 n.635. Regolamento CE n. 852 del 2004 (Notifica Sanitaria). D.P.R. n. 376/1995, Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei. Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei - Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 31.03.1999. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 -"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"