COMUNE DI
SANTA TERESA GALLURA
PROVINCIA DI SASSARI
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
Approvato con deliberazione C.C. n° 33 del 29/07/99, successivamente
modificato con deliberazione C.C. n° 4 del 31/01/01, con deliberazione C.C.
n° 14 del 30/04/02, con deliberazione C.C. n° 27 del 16/05/03 e con
deliberazione C.C. n° 42 del 29/06/04 e con deliberazione C.C. n° 46 del
8.06.2005
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NORME GENERALI
ART. 1
DEFINIZIONI
(art. 41 Legge Regionale n. 35 del 31/10/1991)
Commercio su aree pubbliche
Per commercio su aree pubbliche s'intende la vendita di merci al dettaglio e
la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree
pubbliche, comprese quelle del Demanio Marittimo, o su aree private delle
quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate, non attrezzate, scoperte o
coperte.
Posteggio (art. 7 DPRG n° 60/95)
Per il posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il
Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare
dell'attività. Il posteggio può essere attrezzato, non attrezzato, scoperto o
coperto, delimitato e numerato.
Attività commerciali
Le attività commerciali possono essere:
Tipo A giornaliere
Tipo B uno/due giorni la settimana
Tipo D itineranti
ART. 2
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE: PROCEDURA
(art. 42 Legge Regionale n° 35 del 31/10/1991)
La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre
all'indicazione delle generalità o della Ragione Sociale e dell'indirizzo del
richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, l’indicazione del possesso
dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n° 114/98, il settore o i settori
merceologici, ed il posteggio del quale chiede la concessione, qualora non
intenda esercitare in forma itinerante esclusiva.
Limitatamente alle domande per il mercato stagionale estivo, la domanda
per il rilascio dell’autorizzazione deve indicare altresì l’iscrizione al registro
delle Imprese, se impresa commerciale, oppure l’iscrizione all’Albo
artigiani, o contenere la dichiarazione di essere creatore di opere di arte e di
ingegno ex art. 4, co.2, lett. h), del D.Lgs. n° 114/98.
L’autorizzazione all’esercizio della vendita al dettaglio su aree pubbliche
nel settore alimentare abilita anche alla somministrazione di alimenti e
bevande se il richiedente risulta in possesso dei requisiti professionali
previsti per l’una e l’altra attività, dichiarati nella domanda. Non è prevista
l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande su aree
pubbliche disgiunta dalla vendita al dettaglio di prodotti alimentari.
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Il richiedente inoltre deve indicare le eventuali altre autorizzazioni comunali
o regionali, anche se di Regioni diverse o di Comuni di Regioni diverse, di
cui è titolare, e la localizzazione del posteggio desiderata, compatibilmente
con gli spazi disponibili.
Le domande di rilascio dell’autorizzazione debbono essere esaminate
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della
raccomandata con la quale viene inviata la domanda.
Non è ammessa la presentazione della domanda a mano.
ART. 3
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Per l’esame delle domande aventi la stessa data di presentazione verrà data
la precedenza a chi avrà iniziato prima l’attività (la data di inizio dell’attività
è attestata attraverso l’iscrizione nel Registro delle Ditte) e, limitatamente
alle domande per il mercatino stagionale, alla data della dichiarazione resa
dai creatori di opere dell’arte e dell’ingegno ex art. 4, co.2 lett. h) del
D.L.vo n° 114/98.
ART. 4
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
(art. 44 Legge Regionale n° 35 del 31/10/1991)
(art. 2 comma 4 DPGR n° 60/95)
L’organo che ha rilasciato l’autorizzazione ne dispone la revoca nei casi
previsti dalla Legge e dal Regolamento, non appena si siano prodotte le
cause che la motivano.
ART. 5
CONDIZIONI PER IL RILASCIO E IL DINIEGO
DELL’AUTORIZZAZIONE
(art. 43 Legge Regionale n° 35 del 31/10/1991)
(art. 3 comma 4 DPGR n° 60/95)
L’autorizzazione per esercitare l’attività di cui all’art. 41 della legge
regionale n° 35/91 non può essere rilasciata nel caso in cui non sia
disponibile alcun posteggio nell’ambito delle aree destinate all’esercizio di
tali attività.
Le autorizzazioni non possono essere negate nei casi in cui, nell’ambito
delle rispettive aree di utilizzazione, siano disponibili posteggi relativi alle
stesse categorie merceologiche di cui all’autorizzazione richiesta, fatto salvo
il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie. L’autorizzazione comunale può
essere rilasciata solo per un posteggio.
Il rilascio dell’autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la
concessione dei posteggi: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o
in mancanza, di altro il più possibile simile.
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Il posteggio deve essere indicato nell’autorizzazione.
Le autorizzazioni prive dell’indicazione del posteggio non sono valide.
Uno stesso soggetto non può utilizzare più di uno stallo
contemporaneamente. Uno stesso soggetto può essere titolare
contemporaneamente di più autorizzazioni comunali e regionali.
La concessione del posteggio ha durata di anni 10 e può essere rinnovata.
L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio possono essere
cedute per atto tra vivi o “mortis causa”, sempre che sia provato l’effettivo
trapasso dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti
per l’esercizio dell’attività.
L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi della
vigilanza.
Per il mercato stagionale serale non si procede alla riassegnazione dei
posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza dalla concessione e di
revoca definitiva dell’autorizzazione ai sensi del successivo art. 9.”;
ART. 6
AUTORIZZAZIONI A SOGGETTI NON ITALIANI
Per il rilascio di autorizzazione a soggetti non italiani si fa rinvio a quanto
stabilito dall’art. 4 del Regolamento di Esecuzione approvato con DPGR n°
60/95.
ART. 7
DETERMINAZIONE DELLE AREE: TIPOLOGIA DEI POSTEGGI
(art. 7 DPGR n° 60/95)
L’ampiezza delle aree e la superficie dei posteggi destinati al commercio
delle attività di cui all’art. 41 comma 2 lettere a) e b) della legge, è stabilita
ai sensi dell'art. 43 comma 4 della legge stessa.
L'Amministrazione Comunale con il presente decreto, ha predisposto le
planimetrie delle aree e dei posteggi a cui si rimanda.
In particolare:
- i posteggi devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche
dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita, ad esclusione dei posteggi
del mercato stagionale estivo, nei quali possono collocarsi soltanto i banchi
di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la
superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata
o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio
più adeguato, a sua scelta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 7 comma
1 del Regolamento di esecuzione.
- La grandezza minima degli stalli deve essere ml. 8,00 x 5,00, ad esclusione
dei posteggi nelle aree provinciali e di quelli del mercato stagionale estivo,
la cui grandezza è rispettivamente di mq. 20 e mq. 7,5.
Gli Uffici comunali competenti devono mettere a disposizione dei soggetti
che richiedono l'autorizzazione comunale, una planimetria continuamente
aggiornata, dei relativi posteggi esistenti nel territorio del Comune od
indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.
Qualsiasi variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti
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nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività all'art. 41, comma 2, lett.
"b" della legge regionale deve essere immediatamente comunicata
all'Amministrazione Provinciale.
L'uso quotidiano del posteggio per tutta la settimana dal parte del titolare
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2
lettera 'A', della legge regionale, consiste nel poter disporre della superficie
concessa per almeno cinque giorni alla settimana.
Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato
dall'organo comunale competente in materia di concessione del suolo
pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di
presenze si darà la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di
inizio attività è attestata attraverso il registro delle ditte e della dichiarazione
resa dal creatore di opere dell’arte e dell’ingegno ex art. 4, co. 2, lett. h) del
D.Lgs. n° 114/98.
ART. 8
CONCESSIONE DEI POSTEGGI
I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 41 comma 2 lettere "a" e "b" della
L.R. 35/91 hanno diritto ad ottenere la concessione di suolo pubblico
relativa al posteggio indicato nell'autorizzazione, fatta salva la disposizione
di cui alla L.R. 35/91 art. 43 comma 10.
Hanno diritto ad ottenere la concessione del suolo pubblico senza la
preventiva autorizzazione, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri.
Per questi ultimi le domande di rilascio di concessione di suolo pubblico
debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della
raccomandata con la quale viene inviata la domanda.
Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione si
applicherà il criterio previsto nel presente regolamento all'art. 3 (data di
inizio dell'attività deducibile dalla data di versamento degli oneri
contributivi e previdenziali).
ART. 9
DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
(art. 43 Legge Regionale n° 35 del 31/10/1991, comma 9)
Si ha la decadenza dalla concessione dei posteggi:
- qualora il titolare non provveda a lasciare l'area utilizzata libera da
ingombri e a rimuovere tutti i rifiuti prodotti;
- per mancata utilizzazione dello stesso in ciascun anno solare, per periodi di
tempo complessivamente superiori a 3 mesi (mancato utilizzo del posteggio
per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di
attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di tre mesi).
Qualora si tratti di attività stagionale il numero dei giorni di mancato
utilizzo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è di giorni
tre. Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto delle assenze dovute al
servizio militare, gravidanza e malattia, purchè documentate;
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- qualora il titolare non provveda al pagamento dei tributi T.O.S.A.P. e
T.A.R.S.U.
Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suddetti, la
decadenza è automatica e va comunicata immediatamente all'interessato
dall'Ufficio Comunale competente.
ART. 10
REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
(art. 44 Legge Regionale n° 35 del 31/10/1991)
Il Sindaco può revocare la concessione dei posteggi per motivi di pubblico
interesse senza oneri per il Comune, secondo i seguenti criteri:
a) criterio della data di assegnazione del posteggio a chi ha ottenuto la
concessione in data più recente;
b) criterio della mancata condizione della licenza comunale
nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione ai sensi della normativa vigente.
Il soggetto a cui si sia stata revocata la concessione, sia esso titolare di
autorizzazione di cui all'art. 41 comma 2 lettera "a", che lettera "b", ha
diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.
Il posteggio concesso in sostituzione deve avere le stesse caratteristiche di
quello revocato. In attesa della concessione del nuovo posteggio l'operatore
ha la facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento di Esecuzione.
ART. 11
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SULLE AREE DEMANIALI
MARITTIME
L'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 41 comma 2 della legge
sulle aree demaniali marittime è regolato dall'art. 43 comma 14 della L.R.
35/91 e dall'art. 10 del Regolamento di esecuzione.
ART. 12
AREE PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE, FIERE MERCATO E
SAGRE
Le aree di cui all'art. 42, comma 7, e dell'art. 43, comma 6, della L.R. 35/91
sono stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale con il
provvedimento d'istituzione delle fiere o dei mercati relativi.
Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 6 e 7, e art. 6 del
Regolamento di esecuzione.
ART. 13
SUBINGRESSO
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per 'atto tra vivi' o 'a
causa di morte', è disciplinato dalla L.R. 35/91, art. 43, comma 7 e art. 5 del
presente Regolamento.
Il subingresso comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nella
assegnazione dei posteggi.
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ART. 13 bis Rappresentanza del titolare”.
“Per le imprese commerciali è ammessa la rappresentanza nelle forme
della preposizione institoria, così come previsto dall’art. 2203 e ss. c.c. Per
le imprese artigiane è ammessa la rappresentanza da parte di dipendente
e/o collaboratore familiare per il quale sono regolarmente versati i
contributi previdenziali e assicurativi. Per i creatori di opere dell’arte e
dell’ingegno non è ammessa alcuna forma di rappresentanza, stante la
particolarità della categoria”;
ART. 14
NORME IGIENICO-SANITARIE
L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme igienico
sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di
somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare per la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sia
applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanità in
data 26/06/1995.
ART. 15
CANONI DI POSTEGGIO
I titolari del posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tassa
occupazione suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione sono
stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale.
ART. 16
SANZIONI
Le sanzioni sono stabilite dall’art. 22 del Regolamento di esecuzione e
dall’art. 45 della L.R. n° 35/91, che così recita:
1. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 258,23 a euro 2.582,28 e con la confisca delle
attrezzature e della merce:
a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta
autorizzazione o fuori del territorio previsto dall’autorizzazione stessa o
nelle zone o aree in cui sia vietato o senza il permesso di cui all’articolo
43, quindicesimo comma ;
b) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di
carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l’esposizione e
la vendita di prodotti non compresi nell’autorizzazione è punito con la
sanzione amministrativa prevista dal primo comma e con la confisca di
tali prodotti.
3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,64 a
euro309,80.
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4. Per le violazioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma,
l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 è l’UPICA competente per territorio. Il
medesimo ufficio comunica all’autorità che ha rilasciato
l’autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini
dell’adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di
sospensione dell’autorizzazione, per un massimo di 60 giorni, e di
revoca della stessa”.
5. Chiunque violi le disposizioni contenute nell’art. 26 “Amplificazione
dei suoni” è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25
euro a 500 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n° 267/00”;
NORME PARTICOLARI
ART. 17
LOCALIZZAZIONE DELLE AREE
AREE COMUNALI
1) MERCATO SETTIMANALE
(art. 41 lettera "b" della L.R. 35/91)
Mercato annuale:
Localizzazione 1: Centro urbano
Via Eleonora d'Arborea – Via Pertini
(nuova localizzazione)
Categorie merceologiche:
abbigliamento n° 30
calzature n° 4
bigiotteria n° 5
alimentari n° 14
artigianato n° 4
casalinghi n° 4
produttori n° 4
Periodo: Settimanale: Giovedì.
Numero di posteggi: 65 (mq. 40)
Localizzazione 2: Loc. Porto Pozzo (nuova istituzione) vedi planimetria
Categorie merceologiche:
alimentari e non alimentari
Periodo: Settimanale: Lunedì
Numero di posteggi: 5 (mq. 40)
Localizzazione 3: Fraz. San Pasquale (nuova istituzione) vedi planimetria
Categorie merceologiche: alimentari e non alimentari
Periodo: Settimanale: Martedì.
Numero di posteggi: 5 (mq. 40)
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Localizzazione 4: Loc. Ruoni (nuova istituzione) vedi planimetria
Categorie merceologiche: alimentari e non alimentari
Periodo: Settimanale: Mercoledì.
Numero di posteggi: 5 (mq. 40)
2) MERCATO STAGIONALE
(art. 41 lettera "a" del L.R. 35/91)
Localizzazione 1: Centro Urbano (nuova istituzione)
Via Carlo Alberto – da Piazza V.Emanuele a Via C.Colombo
Via Umberto I – da Piazza V.Emanuele a Via C.Colombo
Via Magnon – da Via Cavour a Via P.Marielli
Categorie merceologiche:
rigatteria e chincaglieria
prodotti culturali
prodotti d'arte e da collezione
Periodo: 1 Luglio - 10 Settembre (con facoltà dell'Amministrazione di
autorizzare, a richiesta dell'interessato, l'occupazione dello stallo per un
periodo più lungo compreso tra il 1.5 e il 30.9),
Numero di posteggi: 37 (mq. 7,5) “riducibili in seguito all’applicazione
dell’ultimo comma del precedente articolo 5”;
Distribuzione dei posteggi:
n°15 in Via Carlo Alberto;
n°15 in Via Umberto I°;
n° 7 in Via Magnon.
Stagionali: 1 giugno – 30 settembre
Localizzazione 2: Loc. Conca Verde, vedi planimetria
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numeri di posteggi: 1 (mq. 40)
Localizzazione 3: Piazza della Libertà, vedi planimetria
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numeri di posteggi: 1 (mq. 40)
Localizzazione 4: Loc. Valle dell'Erica
(*area privata soggetta a pubblico
passaggio) (nuova istituzione) vedi
planimetria
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numero di posteggi: 1* (mq. 40)
*(previa autorizzazione del proprietario)
Localizzazione 5: Capo Testa - Riva di Ponente (*area privata nella
disponibilità del Comune)
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Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numero di posteggi: 1 * (mq. 40)
*(previa autorizzazione del proprietario)
Localizzazione 6: Capo Testa - Riva di Levante (*area privata nella
disponibilità del Comune), vedi planimetria
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numero di posteggi: 1 * (mq. 40)
*(previa autorizzazione del proprietario)
Localizzazione 7: Loc. Porto Quadro, vedi planimetria
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numero di posteggi: 1 (mq. 40)
Localizzazione 8: Loc. La Liccia (tratto ricadente nel territorio del Comune
di Santa Teresa Gallura), vedi planimetria
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numero posteggi: 1 (mq. 40)
Localizzazione 9: Baia S.Reparata Poltu Pitrosu, area confinante con il
parcheggio (Zona F3), vedi planimetria
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numero di posteggi: 1 (mq. 40)
Localizzazione 10: Via Berlinguer angolo Via E.D’Arborea, vedi
planimetria
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numero di posteggi: 1 (mq. 40)
Localizzazione 11: Loc. La Testa (*area privata soggetta a pubblico
passaggio destinata a parcheggio – Zona S3), vedi planimetria
Categorie merceologiche: vendita prodotti ittici
Numero posteggi: 1* (mq. 40)
*(previa autorizzazione del proprietario)
AREE DEMANIALI
(stagionali: 1 giugno – 30 settembre)
1) San Pasquale
Localizzazione: la Sciumara
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Numero di posteggi: 1 (mq. 40)
2) La Marmorata
Localizzazione: spiaggia
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e
bevande
Numero di posteggi: 1 (mq. 40)
AREE PROVINCIALI
(stagionali: 1 giugno – 30 settembre)
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1) Cala Spinosa
Localizzazione: Strada provinciale n° 90
Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e
bevande
Numero di posteggi: 1 (mq. 20)
2) Santa Reparata
Localizzazione: Strada provinciale n° 90
Categorie merceologiche: prodotti ortofrutticoli
Numero di posteggi: 1 (mq. 20)
ART. 18
REGISTRO AMBULANTI
L'Ufficio di Polizia Municipale curerà un apposito registro delle presenze
degli operatori che abbiano ottenuto la concessione per l’occupazione di un
posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, del posteggio
assegnato e della scadenza della concessione stessa.
ART. 19
ORARIO DEI MERCATI
(art. 43 comma 2 L.R. 35/91)
L'orario dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è
stabilito, nell'ambito della disciplina regionale, dal Sindaco con proprio
provvedimento, secondo i seguenti principi generali:
pubblico interesse, igiene e sanità, relazioni col flusso turistico nei periodi
annuali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28.
Nel caso di coincidenze del giorno di mercato con giorni festivi, lo stesso
potrà essere anticipato o posticipato dal Sindaco, con apposito
provvedimento.
L’orario di apertura del mercato stagionale serale è fissato alle ore 21,30 e
l’orario di chiusura alle ore 0,30; è stabilito altresì un tempo massimo di
trenta minuti prima dell’inizio dell’attività per la preparazione delle
attrezzature e di trenta minuti dopo la chiusura per la rimozione delle
medesime.
ART. 20
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
In riferimento alle autorizzazioni di cui all'art. 41, comma 2, lettere a) e b),
della L.R. 35/91, l'assegnazione dei posteggi avviene secondo gli artt. 2, 3, 5
e 8 del presente Regolamento.
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ART. 21
DIVIETO DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO
(art. 43 comma 11)
Ogni commerciante od operatore non potrà utilizzare più di un posteggio
contemporaneamente (cioè nello stesso giorno, nello stesso mercato e con la
stessa autorizzazione).
ART. 22
MANCATO DI POSTEGGIO
L'operatore che non occupi il posteggio assegnatogli entro un'ora dall'inizio
dell'orario di vendita perde il diritto al posto assegnato per quel giorno o per
quel periodo. Per il giorno e per l'eventuale periodo di non utilizzazione, il
posteggio stesso può essere assegnato ad altro operatore secondo le modalità
previste dal presente Regolamento.
ART. 23
CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA
I banchi di vendita debbono aver un'altezza minima dal suolo di cm. 70. Il
tendone di copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo
di ml. 2,00, misurata nella parte più bassa, e può sporgere fino a ml. 1,00
oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere merci oltre la
linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante ed
arredamenti è consentita l'esposizione a terra.
ART. 24
USO DEI VEICOLI
Ai veicoli è consentito l'ingresso nell'area di mercato, per il trasporto delle
merci, delle attrezzature, purchè l'automezzo rientri nell'area del posteggio
assegnato.
E’ prevista per gli operatori del mercato stagionale serale la dotazione di
un “pass” che permetta loro di entrare con automezzi nell’area dell’isola
pedonale, dove è ubicato il mercato, per la più celere rimozione delle
attrezzature di vendita in modo da non arrecare disturbo alla quiete
pubblica altrimenti compromessa se si dovesse attendere l’orario di
riapertura al traffico delle vie del mercato”;
ART. 25
ORARIO DI ACCESSO E SGOMBERO
La preparazione delle attrezzature di vendita relativa ai posteggi può iniziare
due ore prima dell'orario d'inizio stabilito per la vendita. le attrezzature di
vendita devono essere rimosse nelle due ore successive all'orario fissato per
la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da
ingombri e da rifiuti prodotti.
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Nel mercato stagionale estivo la preparazione delle attrezzature di vendita e
la loro rimozione può avvenire rispettivamente trenta minuti prima l’orario
di apertura e trenta minuti dopo l’orario di chiusura del mercato, fermo
restando l’obbligo di lasciare il posteggio libero da ingombri e dai rifiuti
prodotti.
ART. 26
AMPLIFICAZIONE DEI SUONI
È vietata la vendita mediante "illustrazione della merce", qualora tale
propaganda rechi disturbi alle contrattazioni.
Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per
l’amplificazione e la diffusione dei suoni.
I venditori di dischi, musicassette, radio ecc. per lo svolgimento della loro
attività debbono attenersi alle disposizioni comunali per il contenimento
dell'inquinamento acustico.
E’ vietato l’utilizzo di gruppi elettrogeni rumorosi .
ART. 27
ORDINE E PULIZIA DEL MERCATO
L'ordine e la disciplina dei mercati vengono assicurate dal personale della
Polizia Municipale.
Il personale del Comune deve installare per ogni giorno di mercato la
segnaletica di delimitazione dell'area di mercato come verrà indicato dagli
agenti della Polizia Municipale presenti presso il mercato.
Gli operatori di mercato sono obbligati a lasciare, al termine delle
operazioni di vendita, il posteggio perfettamente pulito raccogliendo i rifiuti
e depositandoli negli appositi cassonetti di raccolta.
”Per motivi di igiene e sicurezza pubblica è vietato portare e/o tenere con sé
cani o altri animali, durante lo svolgimento dell’attività del mercato, pena
l’applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 16”.
ART. 28
AREE PER AUTORIZZAZIONI ART. 41 COMMA 2 LETT. C
Non sono previste autorizzazioni per l'esercizio del commercio di cui all'art.
41 comma 2 lettera c), che è stato abrogato dalla Legge Regionale n° 24 del
12/08/1998.
ART. 29
REGISTRO DELLE PRESENZE
L'Ufficio di P.M. cura la tenuta di apposito Registro delle presenze, nel
quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione
all'occupazione di un posteggio con l'indicazione del settore merceologico e
del posto assegnato.
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ART. 30
AREE PER AUTORIZZAZIONI
DEL COMMERCIO ITINERANTE
(art. 41 comma 2, lettera d)
L'esercizio del commercio di cui all'art. 41, comma 2, lettere d), può essere
svolto purchè in forma itinerante, su tutto il territorio comunale al di fuori
delle aree e per i giorni di mercato come individuate nelle allegate
planimetrie ad eccezione dei giorni e nelle vie interdette con ordinanza del
Sindaco ai sensi della L. n. 142 /90.
ART. 31
LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA’
I titolari di autorizzazioni di cui all'art. 41 comma 2, lettera d), e gli
agricoltori di cui all'art. 46, comma 3, che esercitino il commercio in forma
itinerante non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora; le soste
possono essere effettuate soltanto in punti distanti tra loro di almeno ml.
500, salvo appositi divieti definiti da puntuale ordinanza del Sindaco.
ART. 32
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle
seguenti disposizioni:
Legge Regionale 35 del 31 ottobre 1991;
Regolamento di Esecuzione della Legge Regionale 31/10/91 n° 35 –
Titolo VIII – "Norme in materia di commercio su aree pubbliche"
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 60 del
15/03/1995.
Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998.
Il Segretario Comunale
Dr. S.Aisoni
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regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree