VideoLavoro 19 febbraio 2015
Nuova Certificazione Unica 2015
rubrica: novità e piccoli focus di periodo
A cura di Alberto Bortoletto e Laurenzia Binda
1
Certificazione Unica 2015
2
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Da quest’anno l’Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, mette
a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
Le fonti della dichiarazione precompilata
3
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
COME SI ACCEDE AL 730 PRECOMPILATO
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in
un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.; va richiesto
apposito PIN (online, telefono, uffici Agenzia)
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
-
Accesso diretto da parte del contribuente;
-
Tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
-
Tramite CAF o professionista abilitato
mediante apposita delega
In tale sito saranno resi disponibili:
-
Modello 730 precompilato
-
prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato; in apposito
prospetto vengono inserite le informazioni incomplete o incongruenti da verificare a cura del
contribuente per eventuale inserimento;
-
Esito della liquidazione ed il modello 730/3
4
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il termine di presentazione è fissato al 7 luglio:
-
Sia in caso di presentazione diretta
-
Sia in caso di presentazione al sostituto o CAF o professionista
PRESENTAZIONE DIRETTA
Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet
dell’Agenzia delle entrate deve:
- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef,
anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
ACCETTAZIONE SENZA MODIFICHE
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può
accettare senza modifiche.
5
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
MODIFICA O INTEGRAZIONE
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il
contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio:
- per aggiungere un reddito non presente;
- per aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione
precompilata, ad esempio le spese mediche sostenute.
Vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e
un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle
modifiche operate dal contribuente.
PRESENTAZIONE TRAMITE SITO E RICEVUTA
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere
presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate che
rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione.
6
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
PRESENTAZIONE AL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per
l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto
d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione,
modello 730-3.
PRESENTAZIONE AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al
modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa.
VISTO DI CONFORMITÀ
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano
conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti,
alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni
dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma
pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a
seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n.
600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente
7
colposa del contribuente.
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
FACOLTA’ E NON OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato
non è obbligato ad utilizzarlo.
Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le
‘vecchie’ modalità ordinarie (utilizzando il modello 730
o il modello Unico).
Resta inteso che il termine di presentazione rimane
sempre il 7 luglio.
8
LA CONSEGNA
TERMINI DI CONSEGNA
La certificazione unica deve essere consegnata agli interessati (dipendente, pensionato, percettore redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente) , in duplice copia :
• entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti
(28/02/2015), ovvero
• entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Cartacea : duplice copia con istruzioni
MODALITA’ DI CONSEGNA
Elettronica: purché il dipendente sia in
grado di stampare la certificazione
9
PRECISAZIONI
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL 15/01/2015
La CU2015 va utilizzata per attestare i seguenti redditi corrisposti nel 2014:
Redditi di lavoro dipendente ed assimilati ex artt. 49 e 50 del TUIR
Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Provvigioni per prestazioni di intermediazione inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari
Indennità cessazione rapporti di agenzia
10
PRECISAZIONI
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL 15/01/2015
RILASCIO NUOVA CERTIFICAZIONE
Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi sopra
elencati erogati nell’anno 2014 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente
provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015 comprensiva dei dati già
certificati, entro il 28 febbraio 2015.
N.B.: TALE PRECISAZIONE VALE SIA PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CHE PER I REDDITI DI LAVORO
AUTONOMO PROVV. E REDD. DIVERSI
MODALITA’ UTILIZZO DEL MODELLO
Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero
solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata esclusivamente la
parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
11
LA TRASMISSIONE TELEMATICA
IL FLUSSO TELEMATICO DA INVIARE
Una delle novità rilevanti della CU, rispetto alla certificazione CUD, è data dalla trasmissione telematica
dei dati all’Agenzia delle Entrate. Infatti a partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, i sostituti
d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (9 marzo
2015 per il 2015), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo
e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.
CERTIFICAZIONI CUD
CERTIFICAZIONE UNICA 2015
CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO
NON VANNO INVIATE LE CERTIFICAZIONI UTILI CORRISPOSTI E PROVENTI ASSIMILATI
SUDDIVISIONE INVIO PARTE LAVORO DIP. E PARTE LAV. AUTONOMO
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando:
PARTE LAV. DIP.: frontespizio, eventualmente il quadro CT, e le certificazioni dati lavoro dipendente ed
assimilati;
PARTE LAV. AUTONOMO: frontespizio e certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi
12
diversi.
LA TRASMISSIONE TELEMATICA
Il nuovo adempimento non riveste carattere dichiarativo, ma solo di comunicazione
finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Pertanto, l’obbligo di invio telematico della certificazione unica non sostituisce la
presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto
d’imposta) necessaria all’Amministrazione finanziaria per riscontro della correttezza dei
versamenti effettuati nel corso dell’anno.
13
LA TRASMISSIONE TELEMATICA
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
I.
del Frontespizio:
 tipo di comunicazione
 dati del sostituto
 dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione,
 firma della comunicazione
 impegno alla presentazione telematica;
II.
del Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via
telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
III. della Certificazione Unica 2015, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi
alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi.
L’Agenzia delle Entrate, nelle ultime istruzioni precisa che tutte le certificazioni rilasciate dai
sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia, anche nel caso in cui attestassero tipologie
reddituali per le quali non sia prevista la predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata.
14
LA TRASMISSIONE TELEMATICA
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO
Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto
somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
• art. 23 (“Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”);
• art. 24 (“Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”);
• art. 25 (“Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”);
• art. 25-bis (“Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di
affari”);
• art. 25-ter (“Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”);
• art. 29 (“Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”);
Inoltre, sono obbligati ad inviare il flusso anche coloro che nel 2014 hanno
corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione
Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
15
LA TRASMISSIONE TELEMATICA
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO
Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o
valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
Inoltre, sono obbligati ad inviare il flusso anche coloro che nel 2014 hanno corrisposto
contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici
e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL FLUSSO
Il flusso deve essere presentato obbligatoriamente per via telematica, direttamente o
tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato D.P.R.
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via
Internet tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate .
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi
alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2015 ( prorogato al 9 marzo dato che il 7 cade
di sabato).
16
Il modello “C.U. 2015”
17
LA MODULISTICA
18
LA MODULISTICA
19
LA MODULISTICA
20
LA MODULISTICA
21
LA MODULISTICA
22
LA MODULISTICA
23
LA MODULISTICA
24
LA MODULISTICA
25
LA MODULISTICA
26
LA MODULISTICA
27
LA MODULISTICA
28
IL FRONTESPIZIO
Da quest’anno la nuova Certificazione Unica contiene un “nuovo” quadro, necessario
ai fini della trasmissione telematica: il Frontespizio.
Quest’ultimo è composto dai seguenti riquadri:
1) Tipo di comunicazione;
2) Dati relativi al sostituto;
3) Dati relativi al rappresentate firmatario della comunicazione;
4) Firma della comunicazione;
5) Impegno alla presentazione telematica.
29
IL FRONTESPIZIO
1) TIPO DI COMUNICAZIONE: ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE
Nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda procedere, prima della scadenza del termine di
presentazione ad annullare o sostituire una certificazione validamente trasmessa, dovrà
compilare una nuova certificazione avendo cura di:
compilare la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente
barrare la casella “Annullamento” o “Sostituzione”
Inoltre , il sostituto dovrà inviare apposito flusso compensativo delle sole certificazioni da
sostituire e/o da annullare.
2) DATI RELATIVI AL SOSTITUTO
Nella parte del frontespizio relativa ai dati del sostituto il dichiarante deve indicare:
il codice fiscale;
nome e cognome (se presenti);
ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall’atto costitutivo o in mancanza di
quest’ultimo (ad esempio nel caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata,
indicandola senza abbreviazioni.
30
LE SANZIONI
Da quest’anno, stante l’obbligo di trasmissione telematica della Certificazione Unica, è
stata inserita una nuova sanzione.
Nello specifico, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di
100 euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12, del D.lgs. 472/1997.
Non applicazione delle sanzioni
Inoltre, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se
la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla
scadenza prevista del 7 marzo.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014, viene prevista l’applicazione di una
sanzione pari a euro 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In caso di
errata trasmissione, qualora l’invio della corretta certificazione avvenga entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo, la sanzione non si
applica.  Agenzia delle Entrate, Forum Lavoro 2015 - i 5 giorni si contano dalla
scadenza ORDINARIA!
31
PRECISAZIONI
Sono previste 3 tipologie di invio:
1) Invio ordinario: NON VANNO BARRATE LE CASELLE ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE
Si includono tutte le certificazioni da trasmettere, una volta accolte (e non scartate) l’Agenzia assegna
uno specifico protocollo a ciascuna CU2015 ricevuta.
2) Invio sostitutivo: VA BARRATA LA CASELLA SOSTITUZIONE
x
E’ una comunicazione che contiene solo certificazioni da sostituire e può essere effettua solo per
certificazioni già inviate ed accolte.
3) Invio di annullamento: VA BARRATA LA CASELLA ANNULLAMENTO
x
E’ una comunicazione che contiene solo certificazioni da annullare e può essere effettua solo per
certificazioni già inviate ed accolte.
N.B. Se la “Comunicazione” contiene sia C.U. ordinarie che C.U. da sostituire o annullare, tale anomalia
comporta lo scarto dell’intera comunicazione.
E’ POSSIBILE CHE UNA COMUNICAZIONE CONTENGA SIA SOSTITUTIVE CHE ANNULLATE; IN TAL CASO
VANNO BARRATE ENTRABE LE CASELLE.
32
PRECISAZIONI
ARTICOLO 7 DEL PROVVEDIMENTO DEL 15/01/2015
7.3 Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’articolo 2 del D.Lgs.
n. 175 del 2014 non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è
effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel punto 7.2 (7 MARZO, ma
leggi 9 MARZO).
7.4 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di
cui al punto 7.2 (7 MARZO, ma leggi 9 MARZO), la medesima sanzione non si applica se il
soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi allo stesso
termine.
7.5 Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate entro il termine di cui al punto
7.2 (7 MARZO, ma leggi 9 MARZO), la medesima sanzione non si applica se il soggetto
obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate,
entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non devono, invece, essere ritrasmesse le
certificazioni già accolte.
33
IL FRONTESPIZIO
3) DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE
In questi campi dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto che presenta il flusso:
i dati anagrafici;
il codice fiscale;
la carica rivestita dal soggetto, tramite indicazione nella casella “codice carica” di uno dei codici
presenti nella relativa tabella presente nelle istruzioni della Certificazione Unica .
Ad esempio, in caso di rappresentante legale bisognerà inserire il codice 1
4) FIRMA DELLA COMUNICAZIONE
In questo riquadro bisogna riportate le seguenti informazioni:
il numero delle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati che compongono il flusso;
il numero delle certificazioni di lavoro autonomo e provvigioni;
la firma del soggetto che sottoscrive la comunicazione.
34
IL FRONTESPIZIO
5) IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA
Tale riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la
comunicazione in via telematica. Quest’ultimo deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- la data (giorno, mese e anno di assunzione dell’impegno a presentare la comunicazione;
- la firma
Nella casella “impegno a presentare in via telematica la comunicazione”, deve essere indicato
il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto oppure il codice 2 se la
comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
Esempio di comunicazione predisposta dal sostituto…
35
QUADRO CT
Ulteriore novità è data dalla presenza del “Quadro CT” relativo alla ricezione in via telematica dei
modelli 730/4, che sostituisce l’analogo modello per la ricezione dei 730/4 telematici.
CHI DEVE COMPILARE IL “QUADRO CT”?
I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente
devono compilare il “Quadro CT”.
CHI NON DEVE COMPILARE IL “QUADRO CT”?
I soggetti che hanno già validamente presentato l’apposito modello per la “Comunicazione per la
ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”
VARIAZIONI
I sostituti d’imposta che intendono apportare modifiche ai dati già comunicati a partire dal 2011 (ad
esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) devono
utilizzare il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4
resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (i termini per la
comunicazione delle variazioni saranno stabiliti con apposito provvedimento).
36
QUADRO CT
SCARTO INTERA FORNITURA
Le specifiche tecniche prevedono espressamente quanto segue:
Una non corretta compilazione del quadro CT (comunicazione per la ricezione in via
telematica dei modelli 730-4) e la verifica della sua presenza comporta lo scarto della intera
Comunicazione del sostituto d’imposta e pertanto di tutte le C.U. in essa contenute.
In particolare:
-In presenza nella comunicazione del sostituto d’imposta di almeno una certificazione di
redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto
d’imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO;
- Viceversa, se il sostituto d’imposta aveva già in precedenza validamente presentato una
comunicazione CSO, il quadro CT non deve essere compilato.
37
QUADRO CT
SCARTO INTERA FORNITURA
Il quadro CT:
-dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti
certificazioni di redditi di lavoro dipendente;
- non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di
lavoro autonomo.
N.B.
Il quadro CT non deve essere mai allegato nel caso di Comunicazione di tipo “Annullamento”
o “Sostituzione”
38
QUADRO CT
LA COMPOSIZIONE DEL “QUADRO CT”
Il quadro CT è composto dalle seguenti sezioni:
1) Dati del sostituto d’imposta richiedente;
2) Sezione A;
3) Sezione B.
La compilazione della Sezione A esclude la compilazione della Sezione B e viceversa
1)Dati del sostituto d’imposta richiedente
In questa sezione è necessario riportare il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta
elettronica del sostituto d’imposta richiedente per consentire all’Agenzia delle Entrate di comunicare
rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico
dei modelli 730-4.
39
QUADRO CT
2) Sezione A (COMPILAZIONE ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE B)
Il sostituto d’imposta, compilando questa sezione, richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri
dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la
presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.
Il sostituto, utente Fisconline, barrerà la relativa casella.
Al contrario, nel caso in cui il sostituto sia un utente Entratel dovrà indicare la propria utenza telematica
nel riquadro “codice sede Entratel”.
La compilazione di tale sezione esclude la compilazione della sezione B
40
QUADRO CT
3) Sezione B (COMPILAZIONE ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE A)
Tramite, la compilazione questa sezione i sostituti d’imposta richiedono che i modelli 730-4 dei propri
dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la
presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel
dell’intermediario abilitato prescelto.
La compilazione di tale sezione esclude la compilazione della sezione A
41
LA SEZIONE DIPENDENTI
Nella sezione relativa ai dati anagrafici dei dipendenti è presente un nuovo punto (n. 8) denominato
“Categorie particolari”.
Questa nuova casella è stata inserita per identificare le Certificazioni Uniche i cui dati non saranno
utilizzati, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione della nuova dichiarazione dei redditi
precompilata come, ad esempio, quelle relative agli eredi.
42
LE “CATEGORIE PARTICOLARI”
Ad esempio, in caso di eredi Z
43
LA SUDDIVISIONE DEI REDDITI
La precedente indicazione dei redditi sui punti 1 e 2 della certificazione CUD 2014, sulla CU
viene innovata con una suddivisione su 4 punti
CUD 2014
CUD 2015
44
SEZIONE “DATI FISCALI”: I NUOVI PUNTI 2, 3 E 5
Nella sezione “Dati Fiscali” della Certificazione Unica troviamo i nuovi punti: 2, 3 e 5.
IL PUNTO 2
Quando va compilato?
Il punto 2 (“determinato/indeterminato”) va compilato soltanto in caso di percezione di
redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui al precedente punto 1…
45
SEZIONE “DATI FISCALI”: I NUOVI PUNTI 2, 3 E 5
Meritano un accenno anche i punti 3 e 5, presenti nella Sezione “Dati fiscali” della
Certificazione Unica, “scorporati” dal precedente punto 1 del vecchio modello CUD.
PUNTO 3
Cosa bisogna riportare?
Nel punto 3 va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire
delle detrazioni di cui all’art. 13, commi 3 e 4.
46
SEZIONE “DATI FISCALI”: I NUOVI PUNTI 2, 3 E 5
PUNTO 5
Cosa bisogna riportare?
Nel punto 5 va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri
deducibili nell’articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui
all’art. 13, comma 5-bis del TUIR.
Nello specifico…
si tratta dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR, comma 1, lettera i)
indicati nell’art. 10, comma 1 lettera c), fra gli oneri deducibili: gli assegni periodici corrisposti al coniuge,
ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
47
SEZIONE “DATI FISCALI”: LE DATE
•
campo 8 “Data inizio”, la data di inizio del rapporto di lavoro ovvero, in caso di pensione, di inizio della
percezione del trattamento; Deve sempre essere compilato con la data di effettivo inizio del rapporto
di lavoro anche qualora quest’ultima sia precedente al 1° gennaio del periodo d’imposta che si sta
considerando (quest’anno 1° gennaio 2014).
•
campo 9 “Data cessazione”, la data di cessazione del rapporto; Se, al 31 dicembre del periodo
d’imposta considerato, il rapporto di lavoro è ancora in essere, campo 9 non deve essere compilato.
•
campo 10 “Con interruzione”, l’evidenza dell’interruzione dei rapporti che si stanno conguagliando
Nell’ipotesi in cui, nel corso del periodo d’imposta, si siano susseguiti più rapporti di lavoro in capo allo
stesso sostituto, si dovrà:
•
indicare a campo 8 la data di inizio del primo rapporto conguagliato,
•
indicare a campo 9 la data di cessazione, qualora esistente, dell’ultimo rapporto conguagliato;
•
barrare campo 10
48
SEZIONE “DATI FISCALI”: MULTIMODULO
Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia conguagliato redditi di lavoro dipendente ed
assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1 e 1‐bis (campo
1) derivanti da entrambe le tipologie di rapporto, relativamente alla sezione “Dati Fiscali”,
dovranno essere compilati 2 moduli per dare distinta indicazione dell’importo del reddito
prodotto in relazione alle due diverse tipologie di rapporto.
In particolare, per lo stesso percipiente si dovrà compilare
• un modulo con l’indicazione
‐ campo 1 dell’importo del reddito derivante, ad esempio, dal rapporto a tempo determinato
‐ campo 2 il relativo codice 2;
‐ negli altri campi della sezione “Dati Fiscali” i dati complessivi relativi al conguaglio;
49
L’INDICAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI
In questa sottosezione, contenuta in “Dati Fiscali” e presente solamente da quest’anno, vanno indicati i
dati relativi agli oneri detraibili.
Nello specifico, nei punti 71, 73, 75, 77, 79 e 81 va indicato il codice relativo all’onere detraibile per il
quale spetta la detrazione dall’imposta lorda del 19% e del 26%, prelevabile dalle tabelle A e B poste in
appendice delle istruzioni del modello CU 2015.
Invece, nei punti 72, 74, 76, 78, 80 e 82 bisogna indicare l’importo dell’onere detraibile relativo al codice
riportato nei suddetti punti.
Le istruzioni precisano che gli importi degli oneri detraibili contenuti nei suddetti punti devono essere
calcolati tenendo conto degli eventuali limiti nonché al lordo delle franchigie previste dalle norme che li
regolano.
Di seguito le tabelle (A e B) ed un esempio di compilazione…
50
L’INDICAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI
51
L’INDICAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI
ESEMPIO
Il percipiente ha sostenuto, nel 2014, spese sanitarie (validamente detraibili)
per euro 525,00.
52
IL BONUS IRPEF NELLA CERTIFICAZIONE UNICA
Il modello C.U. 2015 contiene un’apposita sezione per il credito di cui all’art. 13 comma 1 bis del TUIR
(“Bonus Irpef”), composta dai punti 119, 120 e 121, contenuti nella sezione “Dati Fiscali”.
Nel punto 119 occorre ripotare uno dei seguenti codici:
•
il codice 1) se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato tutto o in
parte;
•
il codice 2) se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus ovvero lo ha
riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte (si tratta di lavoratori che, non soddisfando i
requisiti richiesti per beneficiare del bonus, non hanno ricevuto alcun importo a tale titolo ovvero
lavoratori che, pur soddisfando i predetti requisiti, non si sono visti attribuire alcun importo a tale
titolo o per propria scelta o per cause dipendenti dal datore di lavoro);
Nel campo 120, andrà evidenziato il bonus eventualmente erogato (anche solo parzialmente);
Nel campo 121, andrà evidenziato il bonus non erogato.
53
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La nuova casella 144 deve essere compilata in caso del codice 4 al campo 141
54
ONERI DEDUCIBILI E ALTRI DATI
55
IL REDDITO PRODOTTO DAI C.D. “FRONTALIERI”
Nel nuovo punto 175, contenuto nella sezione “dati fiscali” della Certificazione Unica, va indicato
l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato
che presta, in via continuativa, la propria attività in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi (c.d.
“frontalieri”).
Tale importo deve essere considerato al lordo della quota esente (euro 6.700,00).
56
IL REDDITO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Da quest’anno, nel modello C.U. 2015 è presente un’apposita sottosezione destinata esclusivamente al
reddito percepito dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato.
Nello specifico, si tratta dei compensi percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla
vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non
superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze. Tali compensi costituiscono reddito per la parte che
eccede complessivamente nel periodo d’imposta euro 3.098,74. Sulla parte imponibile dei compensi
medesimi deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta applicando l'aliquota corrispondente al
primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione vigenti.
Come precisato dalla circ. 238/2000, sui compensi per LSU in regime agevolato non competono le detrazioni per lavoro.
57
TFR E TASSAZIONE SEPARATA
58
INDICAZIONE REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI
Da quest’anno, nel modello C.U. 2015 è presente un’apposita sottosezione destinata ad accogliere gli
eventuali redditi erogati da altri soggetti e di cui il sostituto d’imposta ha tenuto conto in occasione
dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Quest’ultima è divisa in tre parti:
Redditi assoggettati a tassazione ordinaria
59
INDICAZIONE REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI
Somme erogate per incremento della produttività al lavoro
 redditi per lavori socialmente utili
60
I DATI DEL CONIUGE E DEI FAMILIARI A CARICO
Da quest’anno, nella Certificazione Unica è presente una sezione relativa ai dati del coniuge e degli
eventuali familiari a carico del percipiente, che sostituisce i dati da indicare nell’annotazione BO.
Le istruzioni relative a tale sezione ricalcano quelle del modello 730.
61
I DATI PREVIDENZIALI E LA “NUOVA” PARTE INAIL
62
LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
La grande novità di quest’anno è la presenza di una sezione apposita per i redditi da lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi, molto simile a quella presente nel modello 770.
Cadono in disuso le certificazione a schema libero…
63
LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
La nuova sezione è stata predisposta per i soggetti che hanno percepito nel 2014:
compensi per redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR;
taluni redditi diversi di cui all’articolo 67, primo comma del TUIR, con assoggettamento a ritenuta ai
sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 33 del D.P.R. n. 42/1988;
provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426,
assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art.
25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relativa a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le
disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
indennità corrisposte per cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
indennità corrisposte cessazione da funzioni notarili;
indennità corrisposte cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura
autonoma (lettere d), c), e) e f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir).
64
LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
E in caso di più compensi erogati ad uno stesso percipiente?
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare
i dati relativi secondo le seguenti modalità:
totalizzazione dei vari importi e compilazione di un’unica comunicazione in caso di compensi
riferiti alla stessa causale;
compilazione di tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando
progressivamente le singole comunicazioni relative allo stesso percipiente.
65
LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
Nel punto 1 va indicato, riguardo alla causale del pagamento, uno degli appositi codici; in
genere i più utilizzati sono i seguenti:
A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e
delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già
imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
S – provvigioni corrisposte a commissionario;
T – provvigioni corrisposte a mediatore;
U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
66
LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
PUNTO 4 – AMMONTARE LORDO CORRISPOSTO
Ammontare lordo corrisposto, al netto di IVA.
Al netto del contributo integrativo delle casse professionali (ad es. 2% o 4%), in quanto non è reddito per il
percipiente.
Al lordo del 4% addebitato dagli iscritti alla gestione separata INPS in quanto è reddito per i percipienti.
Per i regimi agevolati non soggetti a ritenuta (ad es. regime vantaggio art. 27 D.L. 98/2011) va indicato l’intero
importo corrisposto; il medesimo importo va quindi indicato nel punto 7 – somme non assoggettate a ritenuta e va
indicato il codice 3 nel punto 6.
PUNTO 5 – SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA PER REGIME CONVENZIONALE
PUNTO 6 – CODICE
1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo
ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori D.L. 185/2008, n. 185
2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile «rientro talenti» (rispettivamente l’80%
dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori);
3 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.
Per ciascun codice esposto nel presente punto indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7.
67
LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
PUNTO 7 – SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA
Nel punto 7 vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 5 che,
per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e,
pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.
Ad esempio, va indicata:
- la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme
erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti,
preponenti o mandanti;
- l’importo erogato ai soggetti in regime vantaggio art. 27 D.L. 98/2011.
N.B. Con riferimento ai punti 5 e 7 si precisa che gli importi in essi indicati sono sempre
ricompresi nel precedente punto 4.
PUNTO 8 – IMPONIBILE (PUNTO 4 – PUNTO 5 – PUNTO 7)
PUNTO 9 - RITENUTE
68
LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
PUNTO 20 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL SOGGETTO EROGANTE
PUNTO 21 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERCIPIENTE
In genere, l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi annui
superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici
“M – collaborazioni occasionali».
PUNTO 22 – SPESE RIMBORSATE
Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la
contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al
lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla
fattura (Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo punto 22.
69
Arrivederci al prossimo incontro:
VideoLavoro - 19 marzo 2015
Il Jobs Act:
analisi generale, stato dell’arte,
aree di intervento della Legge delega
a cura di Luca Caratti
70
70
Scarica

qui