2014
MEDICAL DIVISION
Polizza
R.C. PROFESSIONALE
dell’
INFERMIERE
L I B E R O P R O F E S S I O N I S TA
MASSIMALI
TARIFFA CONVENZIONATA
A
€
Infermiere professionale
c/o struttura ospedaliera compresa la
libera professione
professionale solo libero
B  Infermiere
professionista
500.000
1.000.000 2.000.000 2.500.000
PREMI ANNUI LORDI
€185,00 € 300,00 € 420,00 € 450,00
€ 210,00 € 350,00 € 480,00 € 550,00
L
’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa, a condizione
che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il
periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l’effetto della
presente polizza.
R
elativamente all’attività di cui alla lettera B “Dipendente e/o Libero
Professionista”, nei casi consentiti e previsti dalla Legge, la garanzia è operante
anche per l’attività Libero-Professionale svolta a titolo personale, fuori dall’orario
di lavoro, sia all’interno che all’esterno del presidio ospedaliero.
| N.B. Nessun Costo Aggiuntivo per CONSULENZA e ASSISTENZA |
S.P.A.
www.assita.com
[email protected]
Polizza
Convenzione Speciale
R.C. PROFESSIONALE
dell’
L I B E R O P R O F E S S I O N I S TA
SSICURATO
Cognome - nome
Indirizzo
Telefono
Associazione di appartenenza:
cod. fiscale
cap
cell.
città
fax
e-mail:
Attività svolta
dipendente-intramenia
parasubordinato
regime
extramenia
libero professionista
pubblica
privata
c/o struttura
accreditata
L’ASSICURATRICE MILANESE s.p.a., in base alle norme che regolano l’Assicurazione in generale e alle condizioni di polizza
riportate dal presente fac-simile, presta l’assicurazione fino alla concorrenza del massimale convenuto per ogni anno assicurativo.
MASSIMALI
TARIFFA CONVENZIONATA
€
500.000
1.000.000 2.000.000 2.500.000
PREMI ANNUI LORDI
professionale c/o struttura
A  Infermiere
ospedaliera compresa la libera professione
professionale solo libero
B  Infermiere
professionista
€185,00
€300,00
€420,00
€450,00
€210,00
€350,00
€480,00
€550,00
˜ La presente copertura è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l’esercizio dell’attività svolta dall’Assicurato
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicura-
˜ zione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della
˜
garanzia e quindi non in data antecedente l’effetto della presente polizza
Relativamente all’attività di cui alla lettera B “Dipendente e Libero professionista”, nei casi consentiti e previsti dalla Legge, la
garanzia è operante anche per l’attività libero-professionale svolta a titolo personale, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno
che all’esterno del presidio ospedaliero.
LA GARANZIA NON È OPERANTE PER LE ATTIVITÀ DI SPECIFICA COMPETENZA DELLA PROFESSIONE MEDICA
Dichiarazioni dell’Assicurato
SINISTRI
Negli ultimi 5 anni sono state rivolte all’infermiere richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale?
NO SI Allegare informazioni
POLIZZE in CORSO o ANNULLATE
Polizze in corso per il medesimo rischio?
NO SI Compagnia
Massimale
Scadenza
Sono state annullate/disdettate polizze R.C. Professionale?
NO SI Quando?
Per quali motivi?
Da quale Compagnia?
Ha presentato ad ASSICURATRICE MILANESE altre proposte per i medesimi rischi negli ultimi 90 giorni?
N.B.
X
NO SI
IN CASO DI RISPOSTE AFFERMATIVE LA COMPAGNIA SI RISERVA L’ASSUNZIONE DEL RISCHIO
ASSICURARSI


inviare proposta
compilata e firmata allegando:
l Attestazione di Pagamento
l Documento di Identità l Codice Fiscale
l Informativa alla Clientela
fax n. 02/48.01.22.95
e-mail: [email protected]
Bonifico ad Assita s.p.a.
Coordinate Bancarie
IBAN
data

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numero verde
800-237220 [email protected]
A
INFERMIERE
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Premio Totale €
ai SENSI del REGOLAMENTO IVASS (ex I.S.V.A.P.) Nº 35 del 26 MAGGIO 2010
Il Contraente e/o l’Assicurato dichiarano che prima della conclusione del presente contratto
hanno ricevuto copia dei singoli documenti: NOTA INFORMATIVA / GLOSSARIO - CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE - MODULO DI PROPOSTA - INFORMATIVA PRIVACY EX ARTICOLO 13 D. LGS.
Nº 196/03, contenuti nel FASCICOLO INFORMATIVO e INFORMATIVA alla CLIENTELA. Prendono
inoltre atto che ASSITA è autorizzata all’incasso del premio ai sensi dell’art. 118 D. leg. 209/2005.
Bollettino Postale sul c/c postale
Pago online
N. 18453209 intestato ad ASSITA S.p.A.
Accedi alla sezione PAGO ONLINE
Paese Cin Eur Cin
Abi
Cab
N° Conto
Banca
IT
08
L 02008 01606 000040178138 UNICREDIT BANCA
IT
23
V 07601 01600 000018453209 BANCO POSTA
il Contraente Assicurato
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente gli Artt. 7, 8, 9, 10 e 11
data
MOD. 92 | POLIZZA INFERMIERE CSA | GENNAIO 2014
il Contraente Assicurato
COMPILARE - FIRMARE - INVIARE AD ASSITA CON ATTESTATO DI PAGAMENTO FAX 02-48.01.22.95
2014
MEDICAL DIVISION
POLIZZA R.C. Professionale INFERMIERE
Convenzione CSA
ASSICURATRICE MILANESE
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SpA
Sede e Direzione Generale: 41018 San Cesario sul Panaro (MO) – ITALIA – Corso Libertà, 53
Telefono +39 059 7479111 – Telefax + 39 059 7479112
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
del 13.12.1988 (G.U. 21.12.1988 n. 298) – Capitale Sociale € 8.840.000,00 i.v. – Riserva Sovrapprezzo azioni € 6.760.000,00 i.v.
Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152 – Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158
Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009
Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C. Fiscale e P. I. 02983670361 – Capitale Sociale € 121.814.366,00 i.v. – Riserva Sovrapprezzo € 3.185.634,13 i.v.
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il
quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare
evidenza”.
CONDIZIONI DI POLIZZA – RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell’Assicurato in Italia e in qualsiasi altro Paese d’Europa. Resta comunque inteso che
l’assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l’interpretazione della polizza.
Art. 2 – Decorrenza dell’assicurazione – Proroga del contratto
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prima rata di premio. Per le rate successive è concesso il termine di
rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Se il contratto non viene disdettato, per lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, si intende prorogato di anno
in anno.
Art. 3 – Altre assicurazioni – Precedenti sinistri
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in
caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ed è tenuto a richiedere a
ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
L’Assicurato dichiara di non aver avuto sinistri o contratti rescissi da altro assicuratore, riguardanti le garanzie prestate con la presente
polizza, nel triennio precedente alla stipulazione della stessa.
Art. 4 – Denuncia dei sinistri – facoltà di recesso
In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare per iscritto alla Società il sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art.
1913 Codice Civile).
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti può
recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30
giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di
assicurazione non corso.
Art. 5 – Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della
Società, ovvero di quello dove ha sede l’Agenzia che gestisce la polizza.
Art. 6 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legislazione Italiana.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 7 – Oggetto dell’assicurazione
1) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile
che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di
lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’articolo 5 del citato D.Lgs. n.° 38//2000, addetti alle attività per le
quali è prestata l’assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del
23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità
permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella di cui all’art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 38/2000, debitamente approvata.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi della assicurazione di legge. Da tale
assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984
n. 222.
Art. 8 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a)
il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non è persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone
che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);c)
le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i
subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente della natura del loro rapporto con l’Assicurato,
subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
CGA-92_CSA-INFERMIERE / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE / 2014
(c) – 1 di 3
POLIZZA R.C. Professionale INFERMIERE
Convenzione CSA
Art. 9 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non comprende i danni:
a)
da furto o tentativo di furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a
motore e da impiego di aeromobili;
c)
da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e
che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate , caricate o scaricate;
e)
Alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f)
Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
g) Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi
d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento;
h) Da detenzione o impiego di esplosivi;
i)
Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.).
l)
Derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in
qualunque forma o misura amianto.
Art. 10 – Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva
L’Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a)
a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria
attività;
c)
derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
d) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
e)
alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
f)
cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione,
manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in
genere dopo la consegna a terzi;
g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o
vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati;
h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
i)
di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le
spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in
polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite
fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o
ammende né delle spese di giustizia penale.
CONDIZIONI SPECIALI
(che integrano le “Norme che regolano l’assicurazione” quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)
A) Distributori di carburante in genere – Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazioni di lavaggio
A parziale deroga dell’art. 10, lett. d) delle “Norme che regolano l’assicurazione”, la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia
all’Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nell’ambito del
luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione.
A parziale deroga dell’art. 10, lett. f), delle predette “Norme” , la garanzia comprende altresì i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a
vizio originario del prodotto.
Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro, ferma restando l’esclusione
dei danni da furto e incendio.
B) Autorimesse – Autosili – Parcheggi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di impianti di lavaggio, di un’officina meccanica con non più di tre addetti e
dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata; quest’ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione particolare A) che si intende richiamata.
Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i
danni derivanti dalla proprietà dall’esercizio di distributori di carburante.
C) Negozi e depositi commerciali, esclusi distributori di carburante, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini
a)
L’assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l’esclusione dei rischi
derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.
b)
La garanzia non è valida se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinati l’esercizio delle sue
attività.
c)
Quando in polizza sia prevista l’estensione della garanzia al rischio dello smercio, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante
all’Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute. Sono esclusi
quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i
quali l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.
L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose
vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le
relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Il massimale per il sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
CGA-92_CSA-INFERMIERE / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE / 2014
(c) – 2 di 3
POLIZZA R.C. Professionale INFERMIERE
Convenzione CSA
D) Alberghi – Pensioni – Residences – Ostelli – Campeggi
L’Assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla
Condizione Particolare A), che si intende richiamata.
L’Assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchieri, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse,
parcheggi ferma restando l’esclusione di cui all’art. 10, lett. i), delle “Norme che regolano l’assicurazione”.
La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, semprechè la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti
durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto
speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia,
impianti sportivi, discoteche e night club.
E) Lavoro presso terzi
A parziale deroga dell’art. 10, lett. a) ed e) delle “Norme che regolano l’assicurazione”, la garanzia è estesa ai danni a cose derivanti da incendio di cose
dell’Assicurato o da lui detenute.
Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro, nel limite del
massimale per danni a cose comunque con il massimale di € 15.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo
assicurativo annuo.
F) Bar, pasticcerie e gelaterie – Ristoranti, pizzerie, tavole calde – Mense aziendali – Birrerie – Esercizi affini
L’assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, semprechè la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti
durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l’assicurazione si
intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale sono esclusi dall’assicurazione i
rischi relativi all’esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.
G) Ascensori – Montacarichi – Montavivande – Scale mobili
Quando l’assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione,
esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.
Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.
L’Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.
H) Farmacie
La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla
legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta. L’Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il
periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati. Per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione si
intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario di prodotti stessi. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno
assicurativo.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate)
A) Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l’attività
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l’attività descritta in
polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi:
parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.
La garanzia non comprende i danni derivanti:

da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione;

da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché
quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di €
150,00 per ciascun sinistro.
C) Regolazione premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio
esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascuno periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo
stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla
fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati
necessari e cioè, a seconda del caso, l’indicazione:

delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;

del volume d’affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della
Società.
Se l’assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società
può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la
regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i
suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire
giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annua, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del
premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata
rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari
(quali libro paga prescritto dall’art. 20 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
data
Contraente/Assicurato
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente gli artt. 2 - Decorrenza dell’assicurazione - Proroga del
Contratto; 4 - Denuncia dei sinistri; 11 - Gestione delle vertenze di danno.
data
Contraente/Assicurato
CGA-92_CSA-INFERMIERE / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE / 2014
(c) – 3 di 3
MOD. 092 | POLIZZA-INFERMIERE CSA / 2014
B) Danni a mezzi sotto carico e scarico
A parziale deroga dell’art. 10, lett.d) delle “Norme che regolano l’assicurazione”, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero
in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, con una franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Questa estensione non
comprende i danni ai natanti.
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