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Newsletter
19 gennaio 2015
La procedura di Voluntary Disclosure
(Legge n. 186 del 15 dicembre 2014)
INDICE
Premessa3
1.
Ambito soggettivo di applicazione
3
2.
Periodi d’imposta interessati3
3.
Aspetti procedurali3
4.
Perfezionamento della procedura4
5.
Riduzione delle sanzioni
4
6.
Non punibilità per le violazioni penalmente rilevanti
5
7.
Voluntary Disclosure “domestica”5
2
Premessa
La Legge n. 186/2014 ha introdotto la procedura di
Collaborazione Volontaria, meglio conosciuta come
“Voluntary Disclosure”. L’istituto prevede la
possibilità di regolarizzare gli investimenti e le
attività di natura finanziaria costituite o detenute
all’estero, anche indirettamente o per interposta
persona, in violazione delle norme che disciplinano
gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio
fiscale (essenzialmente riconducibili, per le persone
fisiche, alla compilazione del quadro RW del
Modello Unico PF) nonché di definire le violazioni
relative agli obblighi di dichiarazione dei redditi
connessi a detti investimenti ed attività di natura
finanziaria.
La procedura di Collaborazione Volontaria non
prevede alcuna forma di anonimato e richiede il
pagamento integrale delle imposte dovute,
garantendo al contempo una riduzione delle
sanzioni amministrative nonché la non punibilità
per alcuni reati tributari.
•
notificati al contribuente entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione (ovvero entro
il quinto anno successivo se la dichiarazione
non è stata presentata); i predetti termini sono
raddoppiati in caso di violazioni penali o, a
determinate condizioni, nell’ipotesi di
investimenti detenuti in stati “black list”;
le sanzioni per la violazione degli obblighi
dichiarativi in materia di monitoraggio devono
essere contestate o irrogate entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata commessa la violazione; detto
termine è raddoppiato nel caso di investimenti
detenuti in stati “black list”.
Conseguentemente, i periodi d’imposta dal 2004
(ipotizzando – per tale periodo - dichiarazione
omessa con violazioni penali) al 2013 sono, in linea
di principio, ancora suscettibili di accertamento e
quindi potenzialmente riconducibili alla procedura
di Collaborazione Volontaria.
3. Aspetti procedurali
1. Ambito soggettivo di applicazione
La Collaborazione Volontaria può essere utilizzata
dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e
dalle società semplici ed equiparate residenti in
Italia che siano autori di una violazione degli
obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale
commessa fino al 30 settembre 2014 (dichiarazioni
relative al periodo d’imposta 2013 e precedenti).
Non è possibile aderire alla procedura di
Collaborazione Volontaria se il contribuente ha
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di
accertamento amministrativo o di procedimenti
penali per violazione di norme tributarie, relativi
all’ambito oggettivo di applicazione della
procedura medesima.
Per accedere alla procedura di Collaborazione
Volontaria i contribuenti dovranno presentare
all’Agenzia delle Entrate un’apposita richiesta
(disponibile in bozza sul sito web dell’Agenzia delle
Entrate), nella quale saranno indicati tutti gli
investimenti e tutte le attività di natura finanziaria
costituiti o detenuti all’estero, anche
indirettamente o per interposta persona, nei
periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione,
unitamente ai documenti ed elementi necessari alla
ricostruzione dei redditi connessi e al calcolo delle
imposte dovute. La richiesta di Collaborazione
Volontaria non può essere presentata più di una
volta.
La disciplina della Collaborazione Volontaria
prevede due distinti metodi di calcolo delle imposte
dovute: un metodo forfetario (opzionale) ed uno
analitico:
—— il metodo forfetario si applica, su richiesta del
2. Periodi d’imposta interessati
La Collaborazione Volontaria deve riguardare
necessariamente tutti i periodi d’imposta per i
quali, alla data di presentazione della richiesta di
accedere alla procedura, non sono scaduti i termini
per l’accertamento di maggiori imposte o per la
contestazione delle violazioni degli obblighi
dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale. A tal
fine è bene tener presente che:
•
gli avvisi di accertamento devono essere
contribuente, solamente nel caso in cui la
media delle consistenze delle attività finanziarie
risultanti al termine di ciascun periodo di
imposta oggetto della regolarizzazione non sia
superiore a 2 milioni di Euro; in questo caso, il
reddito derivante dalle attività finanziarie estere
verrà calcolato considerando un rendimento
fisso del 5% e la relativa imposta utilizzando
un’aliquota del 27% (onere finale
dell’1,375%);
—— il metodo analitico, invece, prevede la
ricostruzione dettagliata dei redditi, che
3
verranno assoggettati a tassazione secondo le
regole ordinarie.
Il contribuente che esibisce o trasmette atti o
documenti falsi ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero è punito con la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni. Il contribuente deve
rilasciare al professionista che lo assiste una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la
quale attesta che gli atti e i documenti consegnati
per lo svolgimento dell’incarico non sono falsi e
che i dati e le notizie forniti al professionista sono
veritieri.
4. Perfezionamento della procedura
La procedura di Collaborazione Volontaria si
perfeziona con il pagamento delle somme dovute,
da effettuarsi come segue.
4.1 Regolarizzazione delle attività e
investimenti detenuti all’estero
Il contribuente dovrà versare le somme indicate
nell’atto di contestazione o nel provvedimento di
irrogazione delle sanzioni entro il termine per la
proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica).
4.2 Regolarizzazione delle imposte dovute
Il contribuente dovrà versare le somme indicate
nell’invito a comparire entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione.
Qualora il contribuente non intenda prestare
acquiescenza ai contenuti dell’invito a comparire e
decida di entrare in contraddittorio con l’Ufficio
per la determinazione degli importi dovuti, la
procedura si conclude con il pagamento delle
somme dovute in base all’atto di accertamento con
adesione, da versare entro venti giorni dalla data
dell’atto.
Su richiesta del contribuente, il pagamento può
essere ripartito in tre rate mensili di pari importo. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il
venir meno degli effetti della procedura. Non è
ammesso il pagamento in compensazione con altri
tributi.
5. Riduzione delle sanzioni
La Collaborazione Volontaria prevede una
riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili
per le violazioni relative (i) agli obblighi dichiarativi
in materia di monitoraggio fiscale e (ii) alla
4
mancata dichiarazione dei redditi ed al pagamento
delle relative imposte. L’adesione alla procedura
esclude altresì la punibilità per alcuni reati tributari.
5.1 Violazioni degli obblighi dichiarativi
connessi al monitoraggio fiscale (quadro RW)
Per ciò che riguarda le violazioni relative al
monitoraggio fiscale, le sanzioni amministrative
sono determinate in misura pari alla metà del
minimo edittale - riducendosi quindi all’1,5% degli
investimenti e delle attività non dichiarate per gli
investimenti detenuti in stati “white list”, e al 3%
(o 2,5% per i periodi d’imposta dal 2004 al 2007)
per gli investimenti detenuti in stati “black list” - se
si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) le attività vengono trasferite in Italia o in stati membri dell’Unione europea o in stati
aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un effettivo scambio
di informazioni con l’Italia;
b) le attività trasferite in Italia o nei predetti stati erano o sono ivi detenute;
c) il contribuente rilascia all’intermediario
finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.
Nei casi diversi da quelli sopra indicati, la sanzione
è determinata nella misura minima ridotta di un
quarto, risultando quindi pari al 2,25% per gli
investimenti detenuti in stati “white list” ovvero al
4,5% (3,75% per i periodi d’imposta dal 2004 al
2007) per gli investimenti detenuti in stati “black
list”.
Nel caso di investimenti detenuti in stati “black list”
che sottoscrivano con l’Italia, entro il 2 marzo
2015, accordi che consentono un effettivo scambio
di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello di
Convenzione OCSE, ricorrendo le condizioni sopra
descritte, le sanzioni amministrative per le
violazioni relative al monitoraggio fiscale sono
ridotte alla misura dell’1,5% degli investimenti
esteri; nella sostanza, in tale evenienza,
l’investimento nello stato “black list” viene
equiparato a quello in uno stato “white list”. A tale
proposito si segnala che è prevista a breve la
formalizzazione dell’accordo con la Svizzera.
In tutti i casi la sanzione, determinata con i criteri
sopra richiamati, sarà ulteriormente ridotta a un
terzo per effetto dell’acquiescenza al
provvedimento di irrogazione.
5.2
Violazioni derivanti dalla mancata
dichiarazione dei redditi connessi agli investimenti
esteri
Nel caso di violazioni in materia di imposte sui
redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive,
IRAP, IVA e ritenute d’acconto, la sanzione è fissata
al minimo edittale, ridotto del 25%. Tale importo
sarà ulteriormente ridotto ad un sesto, nel caso di
pagamento integrale delle somme risultanti
dall’invito a comparire, ovvero ad un terzo nel caso
di pagamento degli importi risultanti
dall’accertamento con adesione. Pertanto, a titolo
di esempio, qualora si configuri l’ipotesi di
dichiarazione “infedele” per redditi non dichiarati e
prodotti all’estero in stati “white list”, la sanzione
piena, pari al 133,33% della maggiore imposta,
risulterà diminuita – arrotondando - al 100%
(riduzione di un quarto) e ulteriormente ridotta al
16,66%, in caso di acquiescenza all’invito a
comparire, ovvero al 33,33% in caso di procedura
conclusa tramite accertamento con adesione.
6. Non punibilità per violazioni penalmente
rilevanti
Per ciò che concerne le sanzioni penali, la
procedura di Collaborazione Volontaria prevede
l’esclusione della punibilità per i reati di:
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle
imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, delle ritenute, dell’IRAP e
dell’IVA.
La procedura di Collaborazione Volontaria
“domestica” è sostanzialmente analoga a quella
internazionale; essa deve essere attivata dal
contribuente mediante presentazione, entro il 30
settembre 2015, di un’apposita richiesta all’Agenzia
delle Entrate e si perfeziona con il pagamento
integrale delle imposte relative ai redditi non
dichiarati; anche in questo caso si ha la riduzione
delle sanzioni amministrative al minimo edittale,
ridotto del 25%, e tale importo sarà ulteriormente
ridotto ad un sesto, nel caso di pagamento
integrale delle somme risultanti dall’invito a
comparire, ovvero ad un terzo nel caso di
pagamento degli importi risultanti
dall’accertamento con adesione. Analogamente,
anche ai fini penali, è prevista la non punibilità per
i reati di cui al precedente paragrafo 6.
Si segnala che le valutazioni di convenienza
all’attivazione della procedura “domestica”
dovranno tener conto, tra l’altro, (i) della
rimodulazione della normativa in materia di
ravvedimento operoso e delle relative sanzioni
introdotta dalla Legge di Stabilità (Legge n.
190/2014) nonché (ii) delle differenze che
caratterizzano le due procedure sotto il profilo
della non punibilità per eventuali violazioni penali.
—— dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti;
—— dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
—— dichiarazione infedele;
—— dichiarazione omessa;
—— omesso versamento di ritenute certificate;
—— omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla
dichiarazione annuale.
Viene altresì esclusa la punibilità dei reati di
riciclaggio ed autoriciclaggio commessi in relazione
ai citati reati fiscali.
La previsione di non punibilità, ovviamente, opera
limitatamente agli imponibili e alle imposte
oggetto della Collaborazione Volontaria.
7. Voluntary Disclosure “domestica”
La Legge n. 186/2014 ha inoltre introdotto una
procedura di Collaborazione Volontaria cosiddetta
“domestica” che si applica a tutti i contribuenti,
residenti e non reidenti nel territorio dello Stato,
comprese le società, che abbiano commesso
5
Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere
esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad
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