MOBILITÀ: QUELLO CHE OCCORRE SAPERE PER POTER DECIDERE (e che di solito si chiede) – scheda a cura dei delegati FIOMCGIL Aprilia 1) Cosa succede se ci vado? Viene chiuso il rapporto di lavoro: il lavoratore, che diventa quindi disoccupato, viene quindi iscritto previa richiesta nelle liste speciali di mobilità e percepisce un’indennità specifica. L’iscrizione viene fatta previa richiesta alla sede INPS di riferimento e comunicazione all’Agenzia per l’impiego competente per territorio entro 68 giorni dal licenziamento: è consigliabile però, qualora non fosse stata pagata l’indennità di mancato preavviso, presentare i documenti entro 7 giorni, in modo che l’INPS possa procedere fin da subito al pagamento delle spettanze. 2) Posso chiedere l’indennità di disoccupazione se sono in mobilità? No. Disoccupazione e mobilità sono alternative. Inoltre, l’indennità di mobilità sostituisce anche quelle di malattia e maternità ed è incompatibile con l’assegno o la pensione di invalidità: in questo caso si può scegliere tra la prestazione d’invalidità e l’indennità di mobilità. 3) Quanto dura la mobilità? La durata massima dell’istituto è di 12 mesi (un anno) se si ha meno di 40 anni; 24 mesi (2 anni) se si ha almeno 40 anni e meno di 50 anni; 36 mesi (3 anni) se si ha almeno 50 anni. La mobilità si chiude anticipatamente se: si trova un altro posto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; si richiede il pagamento in unica soluzione dell’indennità residua per inizio attività autonoma; si acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia; si inizia a percepire la pensione di anzianità; non si comunica all’INPS di aver trovato un lavoro a tempo determinato o a tempo parziale; si rifiuta un posto di lavoro che comporti una retribuzione pari o superiore al 90% dell’ultimo stipendio percepito e si trovi fino a 50 km di distanza o 60 minuti (con mezzo pubblico) dalla propria residenza (art. 9, commi 1 e 2 legge 223/1991); qualora 1 l’iscrizione nelle liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, si rifiuta un posto di lavoro che comporti una retribuzione pari o superiore all'80% dell’ultimo stipendio percepito e si trovi fino a 50 km di distanza o 80 minuti (con mezzo pubblico) dalla propria residenza (art. 1-quinquies legge 291/2004); si rifiuta di svolgere lavori socialmente utili; si rifiuta di partecipare a corsi di formazione e riqualificazione, che si svolgano nei limiti di distanza o tempo sopra detti (art. 9, comma 1, legge 223/1991 e art. 1-quinquies legge 291/2004). Inoltre, se il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato non supera il periodo di prova, viene reiscritto nelle liste di mobilità per il periodo ancora da svolgere, per un massimo di due volte. In casi eccezionali, la commissione regionale per l’impiego può disporre, con voto a maggioranza di almeno il 75%, la terza reiscrizione. Se l’azienda ha corrisposto l’indennità di mancato preavviso, l’iscrizione nelle liste di mobilità decorre da subito, ma l’indennità viene corrisposta a partire dalla fine del periodo corrispondente al preavviso: la durata dell’iscrizione nelle liste, quindi, viene allungata del periodo del preavviso contrattuale (vedi sotto). La durata della mobilità viene allungata di un anno nelle aree economicamente depresse del mezzogiorno d’Italia. 4) Ma allora posso lavorare durante la mobilità! Certo: come detto sopra, il lavoro dev’essere a tempo pieno e determinato, oppure a tempo parziale (determinato o interminato). In ogni caso, occorre darne comunicazione all’INPS. Se il lavoro è a tempo pieno e determinato, l’indennità è sospesa, per poi riprendere fino a scadenza; se è a tempo parziale, viene corrisposta in modo da integrare lo stipendio fino al raggiungimento della retribuzione che si aveva prima di entrare in mobilità qualora il lavoratore sia residente nelle aree economicamente svantaggiate. Inoltre, se si svolge lavoro autonomo, si continua a percepire l’indennità, sempre fino all’eventuale raggiungimento della retribuzione precedente, qualora il compenso, al lordo delle imposte e detratti i contributi, sia inferiore a 4.800 €/anno (8.000 se il contratto è di collaborazione coordinata). Nel caso di un contratto a tempo determinato, la mobilità viene sospesa e quindi ripresa, purché il termine del contratto non ecceda il termine naturale della mobilità (circ. INPS n. 67 del 14 aprile 2011). 5) Quanto percepisco in mobilità? 2 L’indennità è la stessa della cassa integrazione guadagni per il primo anno: per il 2011, con una retribuzione mensile (calcolata sui 12 mesi) fino a € 1.961,80 l’importo è di € 906,80; per una retribuzione oltre € 1.961,80 l’importo è di € 1.089,89. Da questi importi vanno dedotti (solo il primo anno) i contributi sociali (pari al 5,84%): sul rimanente va calcolata l’IRPEF. Per gli anni successivi, l’importo base è ridotto all’80% dell’importo del primo anno: quindi, gli importi si riducono a € 725,44 e € 871,91 rispettivamente. Su detti importi, come detto, non si pagano più i contributi sociali, ma solamente l’IRPEF. Attenzione! Negli anni successivi al primo gli importi verranno progressivamente rivalutati secondo l’inflazione annua calcolata dall’ISTAT, per cui noi ragioniamo su valori attuali sapendo che in futuro saranno diversi, ma comunque equivalenti come potere d’acquisto alla cifra calcolata oggi. 6) Cosa succede se mi pagano l’indennità di mancato preavviso? In questo caso, mentre l’iscrizione alle liste di mobilità è immediata, l’erogazione dell’indennità viene fatta a partire dalla scadenza del preavviso. Ad esempio, se si è posti in mobilità a partire dal 1° marzo con un preavviso teorico di 3 mesi, che non viene svolto perché l’azienda lo paga, l’INPS comincerà a erogare l’indennità di mobilità dal 1° giugno per tutto il periodo previsto dalla legge (12, 24, 36 mesi o più come detto sopra). Il/la lavoratore/trice resterà quindi iscritto nelle liste per un numero di mesi pari a quello di spettanza più il preavviso. Nel nostro esempio, se la persona in mobilità dal 1° marzo avesse meno di 40 anni, quindi con 12 mesi di mobilità di legge, tale periodo diverrebbe di 15 mesi (12 di mobilità + 3 di preavviso). 7) In mobilità si percepisce l’assegno al nucleo familiare? Sì, se ricorrono i requisiti di legge relativi al reddito familiare. 8) E i contributi previdenziali? Per tutto il periodo di mobilità vengono accreditati i contributi figurativi, così come in malattia, disoccupazione, cassa integrazione, maternità, ecc. I contributi in mobilità sono validi sia per la pensione di vecchiaia, sia per quella di anzianità (a differenza di quelli in disoccupazione, che sono validi solo per la pensione di vecchiaia, a meno che non vengano riscattati). Il valore dei contributi viene riferito all’ultimo stipendio prima della messa in mobilità. 9) Se vengo assunto da un’altra azienda quando sono in mobilità, ci sono delle agevolazioni per chi mi assume? 3 La legge 223/91 prevede che: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1 [Nota: che prescrive l’assunzione per precedenza in lista di collocamento], assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. [Nota: sono le aree depresse del Meridione di cui si diceva sopra]” (art. 8, c. 4). Inoltre, “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni [ossia il 10% anziché il 23,81%]. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4” (art. 8, c. 2). “Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, (art. 25, c. 9). Queste disposizioni valgono anche per i contratti a tempo parziale. Come si vede, l’agevolazione è consistente e tale da rendere decisamente favorevole l’assunzione del lavoratore. quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni” 10) Mi sembra tutto abbastanza chiaro; ma per capire meglio, potresti fare degli esempi? Sicuro! Prendiamo come primo, semplice esempio un/a lavoratore/trice di 43 anni residente nel Veneto, senza familiari a carico, che abbia avuto uno stipendio lordo di 22.000 €/anno: la mensilità per il calcolo sarà quindi 22.000:12 = 1.833,33 €. Il nostro rientra quindi nel primo scaglione e gli spettano pertanto due anni di mobilità, nei quali l’importo dell’indennità lorda sarà di 906,80 € il primo anno, 725,44 € il successivo. Per il primo anno, l’INPS trattiene, come detto, i contributi nella misura del 5,84% per cui ogni mese l’erogazione effettiva sarà di € 853,84 per un totale annuo di € 10.246,11. Su questo imponibile il/la lavoratore/trice pagherà l’IRPEF: al netto delle detrazioni di legge, non spettandogli detrazioni per carichi familiari, l’IRPEF risulta pari a € 738,92 all’anno ossia € 61,58 al mese. Pertanto, rimarranno € 792,26, che comunque non sono il netto finale: da essi vanno sottratti le addizionali comunale e regionale, che nel caso in esame pesano per 25-30 € a seconda del comune (naturalmente, più alto è lo stipendio maggiori sono le addizionali). In definitiva, il netto del/la nostro/a si aggirerà intorno ai 760-770 € mensili. Questo valore cresce se vi è presenza di carichi familiari: ad esempio, con coniuge a carico si va già a IRPEF dovuta nulla e quindi il/la lavoratore/trice avrà i suoi 853,84 € al mese, dato che se non è dovuta IRPEF non sono dovute neppure le addizionali. Con coniuge non a carico e un figlio sopra i tre anni, si passerebbe a un netto intorno agli 820 €. Questo per il primo anno: per il secondo, pur in presenza di 4 una riduzione dell’indennità lorda pari al 20%, si giunge a un netto per il/la nostro/a lavoratore/trice single (o convivente) di circa 690 €, quindi con una riduzione rispetto al primo anno di circa il 12%, mentre per i/le lavoratori/trici con carichi familiari si ritorna all’indennità piena di € 725,44 (ricordatevi che non si pagano contributi!). Ecco un altro esempio, riguardante un/a lavoratore/trice che durante il periodo di mobilità maturi il diritto alla pensione di anzianità (per quote secondo legge 247/2007 o per raggiungimento dei 40 anni di contributi). Supponiamo che il reddito e le situazioni familiari siano le stesse dell’esempio precedente: le cifre non cambieranno e l’unica variazione deriverà dal fatto che, avendo il/la nostro/a sicuramente passato i 50 anni, egli/ella godrà dell’indennità di mobilità per 36 mesi anziché 24. Pertanto, visto che si parla di requisiti per la pensione di anzianità, il/la lavoratore/trice interessato/a percepirà l’indennità di mobilità anche nel periodo di un anno tra la maturazione dei requisiti e l’effettiva entrata in pensione. Esempio: la nostra persona va in mobilità il 1° marzo 2011, con un mancato preavviso di 2 mesi (e quindi inizia a percepire l’indennità di mobilità a partire dal mese di maggio 2011); matura i requisiti per la pensione di anzianità il 31 agosto 2013 (quindi dopo 2 anni e 6 mesi dall’inizio della mobilità, ma con 2 anni e 4 mesi, ossia 28 mesi, di indennità pagati); pertanto, andrà effettivamente in pensione il 1° settembre 2014. Ebbene, da settembre 2013 ad aprile 2014 continuerà a percepire l’indennità di mobilità fino a completamento dei 36 mesi di legge, coprendo così, almeno parzialmente, l’anno di attesa per la “finestra” pensionistica. 11) Va bene, mi sembra che per ora basti. Ma se poi mi venisse in mente ancora qualche dubbio? Puoi sempre rivolgerti agli uffici del patronato INCA per tutte le questioni previdenziali, e ai CAF CGIL per tutti gli adempimenti di tipo fiscale. Noale/Scorzé, giugno 2011 A cura dei delegati RSU FIOM-CGIL Aprilia 5