MOBILITÀ: QUELLO CHE OCCORRE SAPERE
PER POTER DECIDERE (e che di solito si
chiede) – scheda a cura dei delegati FIOMCGIL Aprilia
1) Cosa succede se ci vado?
Viene chiuso il rapporto di lavoro: il lavoratore, che diventa quindi disoccupato,
viene quindi iscritto previa richiesta nelle liste speciali di mobilità e percepisce
un’indennità specifica. L’iscrizione viene fatta previa richiesta alla sede INPS di
riferimento e comunicazione all’Agenzia per l’impiego competente per territorio
entro 68 giorni dal licenziamento: è consigliabile però, qualora non fosse stata
pagata l’indennità di mancato preavviso, presentare i documenti entro 7 giorni, in
modo che l’INPS possa procedere fin da subito al pagamento delle spettanze.
2) Posso chiedere l’indennità di disoccupazione se sono in mobilità?
No. Disoccupazione e mobilità sono alternative. Inoltre, l’indennità di mobilità
sostituisce anche quelle di malattia e maternità ed è incompatibile con l’assegno o la
pensione di invalidità: in questo caso si può scegliere tra la prestazione d’invalidità e
l’indennità di mobilità.
3) Quanto dura la mobilità?
La durata massima dell’istituto è di 12 mesi (un anno) se si ha meno di 40 anni; 24
mesi (2 anni) se si ha almeno 40 anni e meno di 50 anni; 36 mesi (3 anni) se si ha
almeno 50 anni. La mobilità si chiude anticipatamente se: si trova un altro posto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato; si richiede il pagamento in unica soluzione
dell’indennità residua per inizio attività autonoma; si acquisisce il diritto alla
pensione di vecchiaia; si inizia a percepire la pensione di anzianità; non si comunica
all’INPS di aver trovato un lavoro a tempo determinato o a tempo parziale; si rifiuta
un posto di lavoro che comporti una retribuzione pari o superiore al 90% dell’ultimo
stipendio percepito e si trovi fino a 50 km di distanza o 60 minuti (con mezzo
pubblico) dalla propria residenza (art. 9, commi 1 e 2 legge 223/1991); qualora
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l’iscrizione nelle liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, si rifiuta un posto di
lavoro che comporti una retribuzione pari o superiore all'80% dell’ultimo stipendio
percepito e si trovi fino a 50 km di distanza o 80 minuti (con mezzo pubblico) dalla
propria residenza (art. 1-quinquies legge 291/2004); si rifiuta di svolgere lavori
socialmente utili; si rifiuta di partecipare a corsi di formazione e riqualificazione, che
si svolgano nei limiti di distanza o tempo sopra detti (art. 9, comma 1, legge
223/1991 e art. 1-quinquies legge 291/2004). Inoltre, se il lavoratore assunto a
tempo pieno e indeterminato non supera il periodo di prova, viene reiscritto nelle
liste di mobilità per il periodo ancora da svolgere, per un massimo di due volte. In
casi eccezionali, la commissione regionale per l’impiego può disporre, con voto a
maggioranza di almeno il 75%, la terza reiscrizione. Se l’azienda ha corrisposto
l’indennità di mancato preavviso, l’iscrizione nelle liste di mobilità decorre da subito,
ma l’indennità viene corrisposta a partire dalla fine del periodo corrispondente al
preavviso: la durata dell’iscrizione nelle liste, quindi, viene allungata del periodo del
preavviso contrattuale (vedi sotto).
La durata della mobilità viene allungata di un anno nelle aree economicamente
depresse del mezzogiorno d’Italia.
4) Ma allora posso lavorare durante la mobilità!
Certo: come detto sopra, il lavoro dev’essere a tempo pieno e determinato, oppure
a tempo parziale (determinato o interminato). In ogni caso, occorre darne
comunicazione all’INPS. Se il lavoro è a tempo pieno e determinato, l’indennità è
sospesa, per poi riprendere fino a scadenza; se è a tempo parziale, viene corrisposta
in modo da integrare lo stipendio fino al raggiungimento della retribuzione che si
aveva prima di entrare in mobilità qualora il lavoratore sia residente nelle aree
economicamente svantaggiate. Inoltre, se si svolge lavoro autonomo, si continua a
percepire l’indennità, sempre fino all’eventuale raggiungimento della retribuzione
precedente, qualora il compenso, al lordo delle imposte e detratti i contributi, sia
inferiore a 4.800 €/anno (8.000 se il contratto è di collaborazione coordinata). Nel
caso di un contratto a tempo determinato, la mobilità viene sospesa e quindi
ripresa, purché il termine del contratto non ecceda il termine naturale della mobilità
(circ. INPS n. 67 del 14 aprile 2011).
5) Quanto percepisco in mobilità?
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L’indennità è la stessa della cassa integrazione guadagni per il primo anno: per il
2011, con una retribuzione mensile (calcolata sui 12 mesi) fino a € 1.961,80
l’importo è di € 906,80; per una retribuzione oltre € 1.961,80 l’importo è di €
1.089,89. Da questi importi vanno dedotti (solo il primo anno) i contributi sociali
(pari al 5,84%): sul rimanente va calcolata l’IRPEF. Per gli anni successivi, l’importo
base è ridotto all’80% dell’importo del primo anno: quindi, gli importi si riducono a €
725,44 e € 871,91 rispettivamente. Su detti importi, come detto, non si pagano più i
contributi sociali, ma solamente l’IRPEF. Attenzione! Negli anni successivi al primo
gli importi verranno progressivamente rivalutati secondo l’inflazione annua calcolata
dall’ISTAT, per cui noi ragioniamo su valori attuali sapendo che in futuro saranno
diversi, ma comunque equivalenti come potere d’acquisto alla cifra calcolata oggi.
6) Cosa succede se mi pagano l’indennità di mancato preavviso?
In questo caso, mentre l’iscrizione alle liste di mobilità è immediata, l’erogazione
dell’indennità viene fatta a partire dalla scadenza del preavviso. Ad esempio, se si è
posti in mobilità a partire dal 1° marzo con un preavviso teorico di 3 mesi, che non
viene svolto perché l’azienda lo paga, l’INPS comincerà a erogare l’indennità di
mobilità dal 1° giugno per tutto il periodo previsto dalla legge (12, 24, 36 mesi o più
come detto sopra). Il/la lavoratore/trice resterà quindi iscritto nelle liste per un
numero di mesi pari a quello di spettanza più il preavviso. Nel nostro esempio, se la
persona in mobilità dal 1° marzo avesse meno di 40 anni, quindi con 12 mesi di
mobilità di legge, tale periodo diverrebbe di 15 mesi (12 di mobilità + 3 di preavviso).
7) In mobilità si percepisce l’assegno al nucleo familiare?
Sì, se ricorrono i requisiti di legge relativi al reddito familiare.
8) E i contributi previdenziali?
Per tutto il periodo di mobilità vengono accreditati i contributi figurativi, così come
in malattia, disoccupazione, cassa integrazione, maternità, ecc. I contributi in
mobilità sono validi sia per la pensione di vecchiaia, sia per quella di anzianità (a
differenza di quelli in disoccupazione, che sono validi solo per la pensione di
vecchiaia, a meno che non vengano riscattati). Il valore dei contributi viene riferito
all’ultimo stipendio prima della messa in mobilità.
9) Se vengo assunto da un’altra azienda quando sono in mobilità, ci sono delle
agevolazioni per chi mi assume?
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La legge 223/91 prevede che: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1 [Nota:
che prescrive l’assunzione per precedenza in lista di collocamento], assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori
iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto
contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a
cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7,
comma 6. [Nota: sono le aree depresse del Meridione di cui si diceva sopra]”
(art. 8, c. 4). Inoltre, “I lavoratori
in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, e successive modificazioni [ossia il 10% anziché il 23,81%]. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il
predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi
in aggiunta a quello previsto dal comma 4”
(art. 8, c. 2). “Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità
assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi,
(art. 25, c. 9).
Queste disposizioni valgono anche per i contratti a tempo parziale. Come si vede,
l’agevolazione è consistente e tale da rendere decisamente favorevole l’assunzione
del lavoratore.
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”
10) Mi sembra tutto abbastanza chiaro; ma per capire meglio, potresti fare degli
esempi?
Sicuro! Prendiamo come primo, semplice esempio un/a lavoratore/trice di 43 anni
residente nel Veneto, senza familiari a carico, che abbia avuto uno stipendio lordo di
22.000 €/anno: la mensilità per il calcolo sarà quindi 22.000:12 = 1.833,33 €. Il
nostro rientra quindi nel primo scaglione e gli spettano pertanto due anni di
mobilità, nei quali l’importo dell’indennità lorda sarà di 906,80 € il primo anno,
725,44 € il successivo. Per il primo anno, l’INPS trattiene, come detto, i contributi
nella misura del 5,84% per cui ogni mese l’erogazione effettiva sarà di € 853,84 per
un totale annuo di € 10.246,11. Su questo imponibile il/la lavoratore/trice pagherà
l’IRPEF: al netto delle detrazioni di legge, non spettandogli detrazioni per carichi
familiari, l’IRPEF risulta pari a € 738,92 all’anno ossia € 61,58 al mese. Pertanto,
rimarranno € 792,26, che comunque non sono il netto finale: da essi vanno sottratti
le addizionali comunale e regionale, che nel caso in esame pesano per 25-30 € a
seconda del comune (naturalmente, più alto è lo stipendio maggiori sono le
addizionali). In definitiva, il netto del/la nostro/a si aggirerà intorno ai 760-770 €
mensili. Questo valore cresce se vi è presenza di carichi familiari: ad esempio, con
coniuge a carico si va già a IRPEF dovuta nulla e quindi il/la lavoratore/trice avrà i
suoi 853,84 € al mese, dato che se non è dovuta IRPEF non sono dovute neppure le
addizionali. Con coniuge non a carico e un figlio sopra i tre anni, si passerebbe a un
netto intorno agli 820 €. Questo per il primo anno: per il secondo, pur in presenza di
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una riduzione dell’indennità lorda pari al 20%, si giunge a un netto per il/la nostro/a
lavoratore/trice single (o convivente) di circa 690 €, quindi con una riduzione
rispetto al primo anno di circa il 12%, mentre per i/le lavoratori/trici con carichi
familiari si ritorna all’indennità piena di € 725,44 (ricordatevi che non si pagano
contributi!).
Ecco un altro esempio, riguardante un/a lavoratore/trice che durante il periodo di
mobilità maturi il diritto alla pensione di anzianità (per quote secondo legge
247/2007 o per raggiungimento dei 40 anni di contributi). Supponiamo che il reddito
e le situazioni familiari siano le stesse dell’esempio precedente: le cifre non
cambieranno e l’unica variazione deriverà dal fatto che, avendo il/la nostro/a
sicuramente passato i 50 anni, egli/ella godrà dell’indennità di mobilità per 36 mesi
anziché 24. Pertanto, visto che si parla di requisiti per la pensione di anzianità, il/la
lavoratore/trice interessato/a percepirà l’indennità di mobilità anche nel periodo di
un anno tra la maturazione dei requisiti e l’effettiva entrata in pensione. Esempio: la
nostra persona va in mobilità il 1° marzo 2011, con un mancato preavviso di 2 mesi
(e quindi inizia a percepire l’indennità di mobilità a partire dal mese di maggio
2011); matura i requisiti per la pensione di anzianità il 31 agosto 2013 (quindi dopo
2 anni e 6 mesi dall’inizio della mobilità, ma con 2 anni e 4 mesi, ossia 28 mesi, di
indennità pagati); pertanto, andrà effettivamente in pensione il 1° settembre 2014.
Ebbene, da settembre 2013 ad aprile 2014 continuerà a percepire l’indennità di
mobilità fino a completamento dei 36 mesi di legge, coprendo così, almeno
parzialmente, l’anno di attesa per la “finestra” pensionistica.
11) Va bene, mi sembra che per ora basti. Ma se poi mi venisse in mente ancora
qualche dubbio?
Puoi sempre rivolgerti agli uffici del patronato INCA per tutte le questioni
previdenziali, e ai CAF CGIL per tutti gli adempimenti di tipo fiscale.
Noale/Scorzé, giugno 2011
A cura dei delegati RSU FIOM-CGIL Aprilia
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