Schema di Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili
del fuoco e soccorso pubblico nonché di personale iscritto presso l’Inps, l’ex
Enpals e l’ex Inpdap.
Le proposte della UIL
L’articolo 24, comma 18, della Legge n. 214/2011 ha previsto un percorso di armonizzazione
di alcune gestioni previdenziali, che prevedono requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria. La norma disponeva che con successivo
provvedimento interministeriale i requisiti speciali per l’accesso al pensionamento previsti
attualmente per questi lavoratori fossero tendenzialmente ricondotti ai requisiti previsti per la
generalità dell’ordinamento previdenziale pur tenendo presenti le specificità del settore.
COMPARTO SICUREZZA
Le specificità proprie del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico sono state rimarcate
dall’Ordine del Giorno approvato dal Senato lo scorso mese di settembre e che impegna il Governo,
nel processo di razionalizzazione, a tenere conto del principio di specificità sancito all’articolo 19
della Legge n. 183/2010. L'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce infatti anche ai fini
della tutela economica, pensionistica e previdenziale «la specificità del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dello stato giuridico del
personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle
limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”.
L'assunto della specificità non rappresenta peraltro un privilegio riconosciuto a questi comparti
considerando che il limite anagrafico inferiore per la cessazione dal servizio, è prima di tutto
un'esigenza funzionale dello Stato al fine di contenere un aumento eccessivo dell'età media del
personale in servizio che rischierebbe di minare la funzionalità stessa delle amministrazioni
interessate.
Il comparto impiega tra l’altro oltre 500.000 addetti, già interessati negli ultimi anni da alcuni
importanti interventi di riallineamento al sistema generale, come ultimamente chiarito anche dalla
Circolare Inpdap n. 15103 (finestra mobili e adeguamenti alla speranza di vita).
Se quindi il percorso avviato con il comma 18 dell’articolo 24 della Legge n. 214/11 è il
compimento di un processo di razionalizzazione delle diverse – troppe – gestioni previdenziali,
siamo d’altra parte convinti che non possa riguardare soltanto i requisiti di accesso ma debba
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piuttosto colmare una serie di disparità che tutt’oggi riscontriamo ai danni del settore pubblico e dei
comparti sicurezza in modo particolare. Questo anche alla luce del fatto che i limiti di età per il
personale militare e delle forze di polizia e VVF sono in tutti i paesi europei inferiori a quelli
stabiliti per il personale italiano e che tale personale è comunque esposto ad una condizione di
impiego altamente usurante che presuppone il costante possesso di particolare idoneità psico-fisica
e il mantenimento di standard di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, mediante
anche controlli medici, prove fisiche e severe attività a carattere addestrativo (Camera dei deputati,
1-01007).
Per questo la UIL propone alcuni interventi migliorativi del provvedimento presentato al parere
delle Commissioni Parlamentari:
Trasparenza Contributiva
Occorre prima di tutto garantire ai lavoratori una trasparenza piena dello storico contributivo
in coerenza con il comma 9 dell’articolo 44 della Legge 326 del novembre 2003. Per effetto di tale
disposizione, infatti, ormai dal 2005 tutte le amministrazioni ed enti sostituti d’imposta iscritti
all’Inps - Gestione ex Inpdap sono tenuti a trasmettere mensilmente per via telematica la denuncia
mensile analitica, con l’indicazione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi dei propri
dipendenti.
Ciò proprio per consentire la costituzione e il tempestivo aggiornamento delle posizioni
previdenziali dei lavoratori iscritti. Oggi, a diversi anni dall’introduzione dell’obbligo, oltre a
riscontrare i ritardi nella presentazione all’Inpdap, da parte dell’amministrazione di provenienza,
della DMA (soprattutto nei casi in cui l’amministrazione non sia in possesso di un adeguato sistema
informatico proprietario) si registrano problematicità importanti per quanto riguarda il pregresso
che non è stato ancora ricostruito né con i ruoli né con l’azione di raccolta da parte dell’Inpdap di
tutti i modelli 770. Sebbene per quanto riguarda in particolar modo il pubblico impiego eventuali
lacune presenti nella posizione assicurativa non incidono comunque immediatamente sulla pensione
(qui, infatti, il generale principio di automaticità delle prestazioni è rafforzato e la liquidazione del
trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche
gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti effettivamente dal versamento dei
contributi o dalla sistemazione), va detto che una posizione incompleta non permette al lavoratore
di valutare correttamente la propria posizione previdenziale nel suo complesso. Una mancanza di
trasparenza che non è coerente con un sistema contributivo che – pur rimanendo a ripartizione – si
avvicina, dal punto di vista della dovuta informazione e consapevolezza, ad un sistema a
capitalizzazione nel quale lo storico accantonato fa la differenza e per questo va costantemente
monitorato (busta arancione ecc.). Per questo la UIL chiede che vengano prima di tutto
sollecitate le amministrazioni di appartenenza ad avviare un lavoro di recupero e
ricostruzione delle diverse posizioni assicurative (ante Inpdap) per permettere all’ente
previdenziale di appartenenza di regolare la banca dati pensionistica di tutte le lavoratrici e i
lavoratori interessati.
Requisiti Pensionistici
Per quanto invece nello specifico riguarda l’intervento sui requisiti, per la Uil il
mantenimento di requisiti ridotti per il pensionamento di vecchiaia, rispetto alla generalità dei
lavoratori dipendenti, dovrebbe rappresentare essenzialmente un’opportunità ferma quindi
restando la possibilità – per tutto il personale interessato – di restare in servizio fino all’età di
pensionamento al momento vigente per gli altri dipendenti del settore pubblico. Ciò in
coerenza con lo spirito stesso del sistema contributivo più volte richiamato dai recenti
interventi.
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Si chiede poi – almeno per i ruoli maggiormente operativi - di non applicare a tale personale
gli aumenti legati all’aspettativa di vita, stante la particolare condizione dei rapporti di lavoro,
soggetti ad un livello di fatica ed usura innegabile, che si ripercuote inevitabilmente sulla qualità
della vita e sulla sopravvivenza media dei lavoratori di questo comparto.
Per la UIL è inoltre positivo il fatto che dalla versione originale del regolamento sia stata stralciata
la norma sugli aumenti dei periodo di servizio visto che il tenore letterale della delega esclude
qualsiasi intervento sugli istituti peculiari previsti per il personale dei comparti interessati.
Interventi sugli aspetti più prettamente ordinamentali avrebbero pertanto potuto costituire un
eccesso di delega.
Riteniamo inoltre che, ai fini previdenziali e di Tfr, debbano essere pienamente considerati tutti
i periodi di ferma e di corsi allievi così come già avviene per i militari frequentanti le accademie.
Una disparità che, tanto più in un sistema ormai pienamente contributivo, provoca differenziazioni
la cui soluzione non può essere ulteriormente rinviata.
Previdenza Complementare
Per quanto riguarda il secondo pilastro previdenziale, già previsto dalla Legge n. 335/95, ormai per
tutti i lavoratori pubblici e privati sono state avviate forme pensionistiche complementari,
finalizzate ad integrare i futuri trattamenti previdenziali obbligatori, mentre per il personale del
comparto sicurezza tale forma di previdenza è tuttora da definire, con grave danno per il personale,
nonostante diversi ricorsi amministrativi già presentati ed apposite interrogazioni parlamentari
(ultima delle quali quella presentata dall’On. Maurizio Turco nel luglio scorso).
Va detto che su questo punto il ritardo accumulato è estremamente importante in quanto non manca
semplicemente un Fondo di riferimento ma è totalmente assente la disciplina che regola l’opzione di
passaggio da Tfs a Tfr in analogia a quanto avvenuto per il resto del settore pubblico con il Dpcm
del 1999. Per disciplinare la possibilità di passare dal Tfs (indennità di buonuscita) al Tfr da parte
del personale dei comparti difesa e sicurezza, infatti, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della
legge 23 dicembre 1998 n. 448, occorre provvedere non solo all'istituzione delle forme
pensionistiche complementari, ma anche alla disciplina del trattamento di fine rapporto visto che il
Dpcm del 20 dicembre 1999 - di recepimento dei contenuti dell'accordo quadro Aran sindacati del
29 luglio 1999 - opera esclusivamente con riguardo al personale pubblico cui si applica l’articolo 2,
commi 2 e 3, del D.lgs. n. 165 del 2001 (personale contrattualizzato).
Per questo la UIL chiede immediatamente che venga attivato un confronto tra le
amministrazioni e le rappresentanze sindacale al fine di definire un percorso che consenta a
centinaia di migliaia di lavoratori di esercitare un diritto che non può essere ulteriormente
negato. Per quanto riguarda la forma pensionistica di riferimento siamo come UIL convinti
che la stessa possa poi essere opportunamente individuata nel Fondo Sirio che già comprende
nella platea dei potenziali aderenti il comparto Stato e Ministeri.
GESTIONE SPECIALE INPS PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE.
Lo Schema di Decreto presentato i C.d.M. incide anche sulla gestione speciale Inps per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere.
In questo caso la UIL chiede che venga completamente stralciato l’intervento su una gestione
che ha un rapporto comunque favorevole tra iscritti e pensionati (quasi doppio) per un importo
medio di poco più di 1.200 euro lordi al mese per le pensioni di vecchiaia e di anzianità (circa 4.000
in pagamento). Si tratta peraltro di mansioni particolarmente faticose ed usuranti per le quali anche
un anno in più di lavoro incide in maniera negativa sulla qualità della vita e sullo stato di salute di
una platea che ha già una vita media attesa sensibilmente più bassa rispetto alla generalità del lavoro
dipendente ed una forte esposizione a malattie croniche.
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Inoltre rileviamo come il settore di riferimento stia attraversando una profonda crisi che, unitamente
all’aumento dell’età pensionabile, rischia di incidere pesantemente sui livelli di disoccupazione
della categoria.
SPEDIZIONIERI DOGANALI
In merito agli interventi riguardanti il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali, istituito dall' art.15 della legge n.1612 del 22.12.1960, modificato con la legge n.88 del
04.03.1969, e soppresso dalla legge n.230 del 16.06.1997, riteniamo positiva l’estensione a questi
lavoratori della facoltà di totalizzazione fino ad oggi non riconosciuta, come precisato dalla circ. n.
73 del 29.04.2004. L’aumento dell’età pensionabile di vecchiaia, disposto dallo Schema di decreto
– da 65 anni a 66 anni – è invece un aumento effettivo posto che tale trattamento non era soggetto
alla disciplina delle decorrenze (finestra di 12 mesi) come ricordato dal msg. INPS n.16693 del
22.07.2008.
POLIGRAFICI
Ai lavoratori poligrafici dipendenti da aziende in crisi, lo schema di decreto, aumenta i requisiti
contributivi richiesti al prepensionamento. Inoltre viene contestualmente abrogata la previsione
dell’aumento dell’anzianità contributiva di 3 anni precedentemente fissato (abbuono) e proprio tale
intervento può a parere della UIL rappresentare un eccesso rispetto alla delega di cui al comma 18
dell’articolo 24 della Legge n. 214/11.
In questo caso siamo poi di fronte ad un sensibile aumento dei requisiti richiesti che inciderà sui
lavoratori dipendenti da aziende in crisi e che quindi potrà avere ricadute estremamente importanti
sia sui livelli occupazionali che sulla vita di questi lavoratori. In un contesto che in questi anni ha
visto progressivamente ridursi la presenza di aziende nel settore – ridotte di oltre due terzi l’inasprimento del requisito creerà una situazione del tutto simile a quella che ancora stiamo
vivendo sulla questione esodati, con migliaia di persone che potranno trovarsi senza un lavoro e
senza la maturazione del diritto a pensione. Inoltre chiediamo di tener conto di una struttura ed
organizzazione del lavoro particolarmente pesante, che prevede spesso turni notturni per
l’intera vita professionale con pesanti ripercussioni sulla vita privata dei lavoratori impiegati.
PERSONALE VIAGGIANTE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO e
MARITTIMI
Va rilevato che il sistema proposto dallo Schema di Regolamento licenziato dal C.d.M. del 26
ottobre u.s. penalizzerà in particolar modo le donne che, per effetto dell’aggancio alla scalettatura di
aumento già prevista per l’AGO, avranno uno scostamento dalla precedente età pensionabile molto
più forte ed immediato. Per la UIL bisognerebbe quindi prevedere un adeguamento più
graduale per le donne del settore.
Inoltre alcune qualifiche interessate dal decreto di armonizzazione, al compimento di sessanta anni
perdono i titoli abilitanti a svolgere l’attività con conseguente esigenza di reimpiego e di
riorganizzazione. Su questo punto deve essere quindi meglio specificato l’articolo 16 dello
schema di decreto. Infine si precisa che gran parte di questo personale è stata peraltro anche
esclusa dai benefici del d.lgs. n. 67/2011 in materia di lavori usuranti per un’interpretazione
estremamente rigida della norma.
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FONDO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – GRUPPO BALLO
La norma che definisce l’età pensionabile dei medesimi è l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 182/1997,
così come riformulato dall’art. 3, comma 7 del D.L. n. 64/2010 (conv. da L. n. 100/2010). Tale
norma individuava un’età pensionabile di 45 anni per uomini e donne. Lo schema di decreto
proposto porta tale requisito a 46 anni.
Di fatto si tratta quindi di un intervento scarsamente rilevante visto che ingloba semplicemente
l’anno di finestra mobile di 12 mesi cui detti lavoratori erano comunque obbligati per effetto
dell’articolo 12 della legge n. 122/2010.
FONDO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – GRUPPO ATTORI e GRUPPO CANTO
La scalettatura di aumento dell’età pensionabile – prevista dallo Schema di Regolamento al fini di
arrivare entro il 2021 alla parità di trattamento tra uomini e donne - costituisce una forte
penalizzazione per le lavoratrici del settore che in 8 anni vedranno la propria età pensionabile
salire di ben 6 anni.
Il provvedimento incide tra l’altro su un settore esposto ad una fortissima discontinuità, tanto che i
contratti di lavoro discontinui, nelle loro diverse forme, riguardano circa l'85% dei 250.000
lavoratori del comparto e che le prestazioni lavorative sono spesso molto limitate nel tempo. Con
forti e pesanti ripercussioni anche sul montante contributivo medio accumulato e, quindi, sulla
pensione futura. Il bilancio del Fondo Lavoratori dello Spettacolo è peraltro in attivo e non presenta
squilibri che possano giustificare interventi netti sulle norme previdenziali di settore.
Lo Schema proposto non può quindi per la UIL rivolgersi soltanto ad un processo di
armonizzazione dei requisiti pensionistici ma dovrebbe più coerentemente essere inserito in un
ridisegno complessivo di un quadro di welfare e di assistenza più attento alle esigenze della
categoria e di un sistema previdenziale che tenga veramente conto delle relative specificità. Se la
delega di cui al comma 18 dell’articolo 24 della Legge n. 214/2011 permette soltanto un intervento
sulle modalità di accesso al pensionamento, crediamo al tempo stesso che sia necessario avviare
un percorso parallelo - che coinvolga le parti sociali interessate - volto al miglioramento della
normativa previdenziale e assistenziale di settore al fine di evitare l’impoverimento
pensionistico di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori.
FONDO SPORTIVI PROFESSIONISTI
L’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 166/97 prevedeva un’età di pensionamento per i lavoratori
sportivi professionisti di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini.
Tale età viene ora fissata a 53 per gli uomini e 49 per le donne dal 2013, 50 dal 2015, 51 dal 2017,
52 dal 2019 e 53 – raggiungendo l’equiparazione con gli uomini – dal 2021.
L’aumento particolarmente elevato, soprattutto per le donne, va valutato rispetto ad un tipo
di attività estremamente particolare e soggetta ad una vita professionale molto più breve
rispetto al normale.
DEROGHE
La UIL richiama infine l’attenzione sull’articolo 17 dello Schema di Decreto che prevede deroghe
dall’applicazione di tale nuova normativa. Le deroghe sono infatti costruite ricalcando per molti
aspetti l’articolo 24, comma 14, della Legge n. 214/2011 che ha già provocato il problema di
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centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori esodati cui ancora oggi non vengono date piene ed
adeguate risposte. Come UIL chiediamo quindi di conoscere l’entità del finanziamento prevista
per la copertura totale e senza contingentamenti di queste deroghe – e che non può
ovviamente essere la medesima prevista per tutti gli altri lavoratori esodati – chiedendo che
gli stanziamenti previsti siano perfettamente coerenti con la platea che si deve salvaguardare,
senza incertezze e balletti di cifre che ancora paghiamo sulla generalità dei lavoratori
dipendenti.
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