Dott.ssa Francesca Picciaia Università di Perugia Facoltà di Economia 2 Secondo l’art. 36 D.Lgs 127/91 le imprese non consolidate con i metodi integrale o proporzionale vengono valorizzate o con il criterio del patrimonio netto o al costo di acquisto eventualmente rettificato Il metodo del Patrimonio Netto si applica dunque: alle collegate alle controllate escluse obbligatoriamente alle controllate escluse facoltativamente (in alternativa al costo) alle joint venture non consolidate proporzionalmente 3 Quando l’entità della partecipazione è irrilevante può non essere applicato il criterio di valutazione del patrimonio netto E quindi la valutazione si effettua al semplice costo di acquisto 4 In seguito all’acquisto della partecipazione, il suo valore è iscritto nel bilancio della controllante al costo (criterio del costo storico; art. 2426, comma 1, punto 1) In alternativa è possibile decidere di iscrivere la partecipazione, invece che al costo storico, ad un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto (art. 2426, comma 1, punto 4) 5 Metodologia Con il metodo del Patrimonio Netto si considera il valore della partecipazione, inizialmente rilevata al costo di acquisto, che viene poi aumentato o diminuito a seguito dell’imputazione della quota spettante alla partecipante degli utili o delle perdite della collegata realizzati dopo la data di acquisizione Rispetto al costo iniziale occorre sommare (o sottrarre) la quota spettante alla partecipante degli utili (o delle perdite) della collegata realizzati dopo la data di acquisizione Occorre poi procedere all’eliminazione dei dividendi relativi all’ultimo bilancio ma non ancora distribuiti e dei dividendi relativi ai precedenti esercizi ma distribuiti nell’anno in corso. La dottrina è dibattuta sul fatto che tali dividendi vadano direttamente a riduzione del p.netto della affiliata oppure a riduzione del valore della partecipazioni da iscrivere nel bilancio di gruppo (noi adottiamo la seconda soluzione) 7 Si dovrà poi procedere alla correzione dei valori per le modifiche intervenute nella quota di possesso dell’affiliata Alla correzione degli effetti dovuti ad operazioni non transitate da conto economico (aumenti di capitale) Operazioni che hanno generato utili e perdite infragruppo; queste eliminazioni possono essere omesse quando gli scambi sono stati conclusi alle normali condizioni o quando l’elisione comporta costi sproporzionati Capacità informativa Con il ricorso al metodo del Patrimonio Netto è possibile, dunque, ottenere maggiori informazioni su: utili di periodo della collegata sulle variazioni patrimoniali della collegata Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del Patrimonio Netto il costo di acquisto superiore al valore del Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni in Nota Integrativa (art. 2426 comma 3) Valgono in proposito le regole adottate per il consolidamento integrale Attribuzione della differenza ai singoli valori dell’attivo e del passivo Per la parte non specificatamente attribuibile si tratterà di avviamento o di cattivo affare se la differenza è positiva, se la differenza è negativa questa andrà imputata alla riserva o al fondo Il rinvio all’art. 2426, punto 4 è integrale con un’unica eccezione Il codice civile prevede infatti che negli anni successivi le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente siano iscritte in una riserva non distribuibile Il D. Lgs. prevede invece che, per la quota derivante da utili, questa plusvalenza vada direttamente a Conto Economico (si veda art. 36 D. Lgs 127/91) Le variazioni subite dal patrimonio netto per effetto dei risultati di gestione della partecipata devono dunque essere riflesse nel conto economico consolidato con contropartita l’aumento o la diminuzione del conto partecipazioni