EDUCAZIONE CONTINUA NEL SETTORE FARMACEUTICO (E.C.F.) (Destinatari principali i farmacisti) PIANO SANITARIO NAZIONALE 2002-2004 10 PROGETTI OBIETTIVO •Attuare l’accordo sui livelli Essenziali ed Appropriati di assistenza 3. Garantire e monitorare la qualità della assistenza sanitaria 5. Realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina 10. Promuovere un corretto uso dei farmaci e la farmacovigilanza NECESSARIE EFFICIENTI APPROPRIATE ETICHE EFFICACI ECONOMICHE APPROPRIATEZZA EFFICIENZA EFFICACIA S C A S I G A E G P N I T O E I R R F N E I A C T O O QUALITA’ IDEALE DELLA ASSISTENZA SANITARIA Ruolo del Farmacista Insostituibilità UTILITA’ SOCIALE Essere ricordato Essere capito Specificità Essere creduto SAPERE RESPONSABILITÀ Le competenze hanno una data di scadenza.... come i medicinali. OGNI OTTO ANNI IL 50% DEL SAPERE SCIENTIFICO DIVIENE OBSOLETO ....è sempre più difficile mantenersi aggiornati e competenti! ...la formazione deve coprire le tre dimensioni del sapere e deve essere continua... SAPERE Conoscenze teoriche aggiornate SAPER FARE Abilità tecniche o manuali SAPERE ESSERE Capacità comunicative e relazionali L’Educazione Continua nel Settore Farmaceutico (E.C.F.) ha come obiettivi fondamentali: A) Potenziare l’insieme di conoscenze integrate indispensabili per affrontare e risolvere le esigenze collegate alla utilizzazione ottimale dei farmaci per quanto attiene alla salute e al benessere della popolazione B) Rendere più fruibile al paziente il presidio Sanitario rappresentato dalla farmacia del territorio per gli interventi che, a livello internazionale, vengono individuati nella Pharmaceutical Care. C) Mantenere ad uno standard elevato ed aggiornato il Servizio di Farmacia all’interno delle strutture ospedaliere nell’ottica della Clinical Pharmacy. DESTINATARI DELL’ECM Dal 1 gennaio 2002 tutti gli appartenenti alle professioni sanitarie hanno l’obbligo di aderire al programma di Educazione Continua in Medicina. Tale programma prevede che ciascun professionista, per provvedere all’aggiornamento delle proprie conoscenze, partecipi ad eventi formativi residenziali (lezioni frontali) o ad eventi formativi a distanza (via telematica) comunque accreditati dal Ministero della Salute. CREDITI FORMATIVI La misura dell’aggiornamento effettuato è stabilita attraverso un’ unità di misura, funzione del: a)tempo impegnato b)appropriatezza dei contenuti c)qualità dei docenti d)numerosità dei partecipanti definita Credito Formativo ed attribuita dal Ministero a ciascun evento formativo, al momento dell’accreditamento. Numero Crediti Formativi Per il quinquennio 2002-2006 è stabilito in 150, suddivisi in: 10 CF per il 2002 20 CF per il 2003 30 CF per il 2004 40 CF per il 2005 50 CF per il 2006. Ogni professionista potrà conseguire da un minimo del 50% del debito formativo previsto per ciascun anno ad un massimo del doppio del debito formativo previsto per quell’anno. Per il corrente 2002, quindi, si dovranno conseguire da un minimo di 5 CF ad un massimo di 20 CF. Cosa succede se non partecipo? Partecipare ai programmi E.C.M. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico (art. 2): “ Il farmacista ha il dovere dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente. Egli ha l’obbligo di partecipare con profitto alle iniziative di formazione continua....” “Nel futuro prossimo i crediti saranno necessari per validare l’esame di abilitazione professionale di carriera” (Ministro Sirchia) L’abilitazione all’esercizio della professione Considerando … il grande dispendio ed il danno irrecuperabile che potrebbe determinarsi a causa dell’imperizia dei medici, comandiamo che in futuro nessun aspirante al titolo di medico osi esercitare o altrimenti curare se, essendo stato approvato in sessione pubblica dai maestri di Napoli o Salerno, non si presenti, con lettera dei maestri attestanti fedeltà e preparazione adeguata, alla Nostra presenza e non ottenga da Noi la licenza all’esercizio della medicina (III, 45 constitutio 1). Federico II di Svevia (Melfi 1231) L’esercizio della professione Questo medico visiterà i suoi ammalati almeno due volte al giorno e, su richiesta dell’infermo, una volta per notte, e non riceverà da lui più di mezzo tarì d’oro al giorno se non dovrà uscire dalla città o castrum, se fuori città non più di tre tarì al giorno, se le spese sono a carico dell’infermo, o più di quattro se le spese sono a suo carico (III, 46 c. 7). Non farà società con i farmacisti, né prenderà in cura nessuno a sue spese, a prezzo fisso, né avrà una propria casa di cura (III, 46 c. 7). L’attività di farmacista L’attività di farmacista non è libera, non solo per la previsione di controlli di varia natura, ma anche perché la stessa ubicazione dell’attività è vincolata da precise prescizioni. La pianta organica Il comma 10 della Cost. III, 46 dispone che le farmacie siano ubicate solo in determinate città del Regno. L’esercizio della professione Il Farmacista deve innanzitutto giurare di agire senza frode e deve preparare i prodotti a proprie spese, rispettando scrupolosamente la ricetta del medico. Il compenso per la vendita dei farmaci è ancorato al criterio del tempo di realizzazione. Così per i prodotti preparati e le medicine semplici, che non si possono conservare oltre un anno dalla preparazione, il prezzo sarà di tre tarì per oncia. Per i medicinali a lunga conservazione, invece, il prezzo potrà essere raddoppiato. Formazione Continua in Medicina • Gli Statuti dei Signori phisici del Collegio della città di Milano (1396) imponevano, annualmente, a ciascun medico di sottoporsi ogni due mesi, nell’arco di tempo che va dalla festa di S. Michele (29 settembre) a Pasqua, alla discussione di una tesi innanzi al Collegio medico della città. • A nessuno era concesso di rifiutare il suo turno, a pena di una multa di un floreno, a meno che non avesse un motivo legittimo riconosciuto dal Collegio stesso, o cinquant’anni e oltre. In questo caso il medico era esentato dal dover rispondere in tale dibattito, tuttavia era tenuto ad assistere allo stesso. ESONERO DALL’E.C.M. Sono esonerati dall’obbligo di ECM tutti i colleghi che frequentano, in Italia o all’Estero, un corso di formazione post-base proprio del ruolo di farmacista: Scuola di specializzazione Master Corso di Alta Formazione Dottorato di ricerca Laurea specialistica per tutti gli anni compresi in tale attività formativa. ESONERO ECM Sono, altresì, esonerati tutti i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla Legge 1204/71 e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 958/96 e successive modificazioni, per tutto il periodo in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.