EDUCAZIONE CONTINUA NEL
SETTORE FARMACEUTICO
(E.C.F.)
(Destinatari principali i farmacisti)
PIANO SANITARIO NAZIONALE
2002-2004
10 PROGETTI OBIETTIVO
•Attuare l’accordo sui livelli Essenziali ed Appropriati di assistenza
3. Garantire e monitorare la qualità della
assistenza sanitaria
5. Realizzare una formazione permanente di
alto livello in medicina
10. Promuovere un corretto uso dei farmaci
e la farmacovigilanza
NECESSARIE
EFFICIENTI
APPROPRIATE
ETICHE
EFFICACI
ECONOMICHE
APPROPRIATEZZA
EFFICIENZA
EFFICACIA
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O
QUALITA’ IDEALE DELLA ASSISTENZA SANITARIA
Ruolo del Farmacista
Insostituibilità
UTILITA’ SOCIALE
Essere ricordato
Essere capito
Specificità
Essere creduto
SAPERE
RESPONSABILITÀ
Le competenze hanno una data di scadenza....
come i medicinali.
OGNI OTTO ANNI IL 50%
DEL SAPERE SCIENTIFICO
DIVIENE OBSOLETO
....è sempre più difficile mantenersi aggiornati
e competenti!
...la formazione deve coprire le tre dimensioni del
sapere e deve essere continua...
SAPERE
Conoscenze teoriche aggiornate
SAPER FARE
Abilità tecniche o manuali
SAPERE ESSERE
Capacità comunicative e relazionali
L’Educazione Continua nel Settore Farmaceutico
(E.C.F.) ha come obiettivi fondamentali:
A) Potenziare l’insieme di conoscenze integrate indispensabili per
affrontare e risolvere le esigenze collegate alla utilizzazione
ottimale dei farmaci per quanto attiene alla salute e al benessere
della popolazione
B) Rendere più fruibile al paziente il presidio Sanitario rappresentato
dalla farmacia del territorio per gli interventi che, a livello
internazionale, vengono individuati nella Pharmaceutical Care.
C) Mantenere ad uno standard elevato ed aggiornato il Servizio di
Farmacia all’interno delle strutture ospedaliere nell’ottica
della Clinical Pharmacy.
DESTINATARI DELL’ECM
Dal 1 gennaio 2002 tutti gli appartenenti alle
professioni sanitarie hanno l’obbligo di aderire al
programma di Educazione Continua in Medicina.
Tale
programma
prevede
che
ciascun
professionista, per provvedere all’aggiornamento
delle proprie conoscenze, partecipi ad eventi
formativi residenziali (lezioni frontali) o ad eventi
formativi a distanza (via telematica) comunque
accreditati dal Ministero della Salute.
CREDITI FORMATIVI
La misura dell’aggiornamento effettuato
è stabilita attraverso un’ unità di misura,
funzione del:
a)tempo impegnato
b)appropriatezza dei contenuti
c)qualità dei docenti
d)numerosità dei partecipanti
definita Credito Formativo ed attribuita
dal Ministero a ciascun evento formativo,
al momento dell’accreditamento.
Numero Crediti Formativi
Per il quinquennio 2002-2006 è stabilito
in 150, suddivisi in:
10 CF per il 2002
20 CF per il 2003
30 CF per il 2004
40 CF per il 2005
50 CF per il 2006.
Ogni professionista potrà conseguire
da un minimo del 50% del debito
formativo previsto per ciascun anno
ad un massimo del doppio del debito
formativo previsto per quell’anno.
Per il corrente 2002, quindi, si
dovranno conseguire da un minimo
di 5 CF ad un massimo di 20 CF.
Cosa succede se non partecipo?
Partecipare ai programmi E.C.M. è un dovere
degli operatori della Sanità,
richiamato anche dal Codice Deontologico (art. 2):
“ Il farmacista ha il dovere dell’aggiornamento
professionale e della formazione permanente. Egli ha
l’obbligo di partecipare con profitto alle iniziative di
formazione continua....”
“Nel futuro prossimo i crediti saranno
necessari per validare l’esame di
abilitazione professionale di carriera”
(Ministro Sirchia)
L’abilitazione all’esercizio della professione
Considerando … il grande dispendio ed il danno
irrecuperabile che potrebbe determinarsi a causa
dell’imperizia dei medici, comandiamo che in futuro
nessun aspirante al titolo di medico osi esercitare o
altrimenti curare se, essendo stato approvato in
sessione pubblica dai maestri di Napoli o Salerno,
non si presenti, con lettera dei maestri attestanti
fedeltà e preparazione adeguata, alla Nostra
presenza e non ottenga da Noi la licenza
all’esercizio della medicina (III, 45 constitutio 1).
Federico II di Svevia (Melfi 1231)
L’esercizio della professione
Questo medico visiterà i suoi ammalati almeno
due volte al giorno e, su richiesta dell’infermo,
una volta per notte, e non riceverà da lui più di
mezzo tarì d’oro al giorno se non dovrà uscire
dalla città o castrum, se fuori città non più di tre
tarì al giorno, se le spese sono a carico
dell’infermo, o più di quattro se le spese sono a
suo carico (III, 46 c. 7).
Non farà società con i farmacisti, né prenderà in
cura nessuno a sue spese, a prezzo fisso, né
avrà una propria casa di cura (III, 46 c. 7).
L’attività di farmacista
L’attività di farmacista non è libera, non solo per la
previsione di controlli di varia natura, ma anche perché
la stessa ubicazione dell’attività è vincolata da precise
prescizioni.
La pianta organica
Il comma 10 della Cost. III, 46 dispone che le farmacie
siano ubicate solo in determinate città del Regno.
L’esercizio della professione
Il Farmacista deve innanzitutto giurare di agire senza frode
e deve preparare i prodotti a proprie spese, rispettando
scrupolosamente la ricetta del medico. Il compenso per la
vendita dei farmaci è ancorato al criterio del tempo di
realizzazione.
Così per i prodotti preparati e le medicine semplici, che non
si possono conservare oltre un anno dalla preparazione,
il prezzo sarà di tre tarì per oncia.
Per i medicinali a lunga conservazione, invece, il prezzo
potrà essere raddoppiato.
Formazione Continua in Medicina
• Gli Statuti dei Signori phisici del Collegio della città di Milano
(1396) imponevano, annualmente, a ciascun medico di
sottoporsi ogni due mesi, nell’arco di tempo che va dalla
festa di S. Michele (29 settembre) a Pasqua, alla
discussione di una tesi innanzi al Collegio medico della città.
• A nessuno era concesso di rifiutare il suo turno, a pena di
una multa di un floreno, a meno che non avesse un motivo
legittimo riconosciuto dal Collegio stesso, o cinquant’anni e
oltre. In questo caso il medico era esentato dal dover
rispondere in tale dibattito, tuttavia era tenuto ad assistere
allo stesso.
ESONERO DALL’E.C.M.
Sono esonerati dall’obbligo di ECM tutti i colleghi
che frequentano, in Italia o all’Estero, un corso di
formazione post-base proprio del ruolo di
farmacista:
Scuola di specializzazione
Master
Corso di Alta Formazione
Dottorato di ricerca
Laurea specialistica
per tutti gli anni compresi in tale attività formativa.
ESONERO ECM
Sono, altresì, esonerati tutti i soggetti che
usufruiscono delle disposizioni in materia di
tutela della gravidanza di cui alla Legge
1204/71 e successive modificazioni, nonché
in materia di adempimento del servizio
militare di cui alla Legge 958/96 e successive
modificazioni, per tutto il periodo in cui
usufruiscono o sono assoggettati alle
predette disposizioni.
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Prolusione - Facoltà di Farmacia