ALLEGATO 10 ALL’ATTO AZIENDALE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 127 IN DATA 23/5/2005 E N. 90 del 31/3/2004 REVISIONATA CON DELIBERAZIONE N. 128 DEL 31/10/2007. Attività libero professionale 1. L’attività Libero Professionale nell’Istituto è regolamentata come segue: REGOLAMENTO PER L’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DEFINIZIONI, PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ART 1 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA – FINALITÀ L’attività libero professionale intramoenia della dirigenza sanitaria medica e non medica (di seguito denominata A.L.P.I.) costituisce un’area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento offerti sul mercato sanitario ad integrazione e supporto dell’attività istituzionalmente dovuta al fine di: − contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell’Azienda, nell’ambito di un sistema di prestazioni e servizi sanitari complessivamente intesi; − rafforzare la capacità competitiva dell’azienda ospedaliera, non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN, ma anche in concorrenza con le strutture private e sul mercato più generale dei servizi sanitari; − garantire il diritto sancito dalla vigente normativa al personale sanitario che opti per l’attività libero professionale intramoenia di esercitare la stessa nell’ambito dell’azienda di appartenenza, sia in modo diretto che in forma partecipativa ai proventi derivanti da rapporti instaurati con strutture private non accreditate, studi privati e con terzi paganti; − valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza sanitaria; − introdurre, contestualmente all’esclusività del rapporto, condizioni che favoriscono la motivazione del personale e il “senso di appartenenza” all’azienda; − garantire il diritto del cittadino alla libera scelta del medico; − fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e comunque entro il termine del 31.07.2005, è consentito l’utilizzazione del proprio studio professionale secondo le disposizioni normative vigenti e con le modalità indicate dal DPCM 27.03.2000. L’autorizzazione non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. ART 2 - GOVERNO DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI L’attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente(1), un volume(2) di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. L’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale. L’attività libero professionale non deve essere in conflitto con l’attività istituzionale. L'attività libero professionale viene esercitata nella salvaguardia: a) delle esigenze del servizio; b) della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; c) dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale; d) dei tempi d’attesa concordati; e) di tutti i costi aggiuntivi, comunque, sostenuti dall’Istituto. -----------------------(1) Riferito alla struttura operativa di appartenenza (2) N° complessivo delle prestazioni per N° Visite effettuate a pazienti interni ed esterni e N° Visite per degenti ricoverati nella struttura operativa di appartenenza. ART 3 - COMMISSIONE PARITETICA PER L’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE E’ costituita una commissione paritetica costituita fra dirigenti sanitari, rappresentanti delle 00.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica, sanitaria non medica e rappresentanti dell’Istituto che è preposta alla verifica del rispetto dei principi e delle norme che regolano la libera professione intramuraria. Le funzioni di coordinamento della commissione sono esercitate dal Direttore Sanitario o Suo delegato. La commissione si doterà di un proprio regolamento interno di funzionamento e si riunirà (di regola) almeno trimestralmente. La commissione: a) monitora l’andamento dell’attività istituzionale in rapporto all’attività libero professionale; b) valuta il rispetto dei piani di lavoro e l’ottimale utilizzo degli impianti; c) verifica i tempi di attesa dell’attività istituzionale erogata nei confronti dell’utenza in rapporto ai volumi dell’A.L.P.I.; d) propone sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa riguardante l’A.L.P.I., sia a livello individuale che nei confronti delle équipe, che potranno comportare la sospensione o la decadenza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’A.L.P.I.; e) propone alla Direzione Aziendale motivate modifiche al regolamento; f) valuta proposte e/o tipologie di nuove forme di attività libero professionale; g) la commissione presieduta dal Direttore Sanitario o suo delegato, è composta da: 3 dirigenti indicati congiuntamente dalle OO.SS. della Dirigenza; 1 dipendente indicato congiuntamente dalle OO.SS. del comparto; 2 Dirigenti nominati dal Direttore Generale su indicazione del Direttore Scientifico; 1 Dirigente Amministrativo nominato dal Direttore Generale su indicazione del Segretario generale. ART 4 - PARITÀ DI TRATTAMENTO È garantito il diritto di parità di trattamento sanitario tra pazienti richiedenti prestazioni in A.L.P.I. ed i pazienti in regime di attività istituzionale con riferimento a tutte le prestazioni previste o che si rendono necessarie ai fini dell’assistenza sanitaria, sia ordinarie che urgenti. ART 5 - CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE L’attività libero professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda, può essere autorizzata a condizione che: a) non comporti un incremento delle liste d’attesa per l’attività istituzionale; b) non contrasti o pregiudichi i fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale; c) non contrasti o pregiudichi gli obiettivi aziendali; d) non comporti per ciascun dipendente una produttività superiore a quella assicurata per l'attività istituzionale, ovvero un impegno orario superiore al 50% di quello di servizio, comunque non superiore a 19 ore settimanali. PRESTAZIONI - PERSONALE E MODALITA’ D’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE ART 6 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE – PERSONALE AUTORIZZATO L’A.L.P.I. è consentita alla dirigenza sanitaria dell’Istituto. Per dirigenti sanitari si intendono i dirigenti medici ed i dirigenti laureati delle altre professionalità della dirigenza dei ruolo sanitario: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi (art. 2 D.M. 31.7.1997). Tutto il personale, anche se non interessato all'esercizio dell'attività libero professionale è comunque tenuto a prestare la propria assistenza (supporto, compiti assistenziali propri del profilo professionale di appartenenza) per quelle prestazioni quali piccola chirurgia, accertamenti diagnostici di laboratorio, e strumentali, prestazioni erogate a utenti degenti - che possono essere effettuate in regime di A.L.P.I. all'interno del normale orario di lavoro. ART 7 - PERSONALE L’A.L.P.I. si pone come libera offerta complementare di servizi all’utenza, connotata da identico standard qualitativo dei servizi propri dell’Istituto ed offerta a tariffe controllate per questo: a) non deve contrastare e / o pregiudicare i fini istituzionali del SSN e gli obiettivi aziendali; b) non può comportare una produttività superiore a quella assicurata per l’attività istituzionale, nonché, per ogni dipendente, un impegno orario superiore al 50% di quello di servizio. Nella domanda di autorizzazione allo svolgimento dell’attività professionale intramuraria di cui all’art. 20, dovranno essere indicati i volumi di attività che si prevede di effettuare negli orari prestabiliti. Tutto il personale, anche se non interessato all’esercizio dell’ALPI è comunque tenuto a prestare la propria assistenza (supporto, compiti assistenziali propri del profilo professionale di appartenenza) per quelle prestazioni - quali ad es. piccola chirurgia, accertamenti diagnostici di laboratorio e strumentali, prestazioni erogate a utenti degenti – che possono essere effettuate in regime di attività libero professionale all’interno del normale orario di lavoro. ART 8 - ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI L’attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi, svolta sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali, è acquisita e organizzata dall’azienda. ART 9 - PRESTAZIONI AMMESSE ED ESCLUSE DAL REGIME DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 9.1 L’A.L.P.I. comprende: a) le prestazioni rese in regime ambulatoriale (compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e i consulti interni “seconde opinioni”); b) le prestazioni in regime di ricovero: ordinario, di day hospital, di day surgery. 9.2 Sono escluse dall’A.L.P.I.: a) le prestazioni ed i ricoveri nei servizi di terapia intensiva; b) ogni altra prestazione e/o attività esclusivamente riservata al Servizio Sanitario Nazionale. Con specifici atti separati potrà essere autorizzata e regolamentata attività diversa da quella diagnostico-assistenziale inclusa nei nomenclatori del SSN. Con la stessa procedura potrà essere regolamentata la cessione di prodotti o assimilati. ART 10 - TIPOLOGIA ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 10.1 Ambulatoriale a) Individuale: caratterizzata dalla specifica scelta da parte dell’utente del sanitario cui si richiede l’erogazione della prestazione libero professionale; b) d’équipe: caratterizzata dalla richiesta da parte dell’utente di una prestazione libero-professionale coinvolgente l’équipe; c) attività professionali autonome rese su richiesta e in favore dell’Azienda per l’erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza. 10.2 Oltre alla visita sono erogabili in libera professione ambulatoriale: a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non necessariamente abbinate alla visita; b) i piccoli interventi medici o chirurgici; c) i trattamenti di Radioterapia, nel rispetto degli indirizzi regionali. 10.3 In costanza di ricovero: a) Ricovero ordinario in reparto di degenza comune, con sola scelta del medico e/o dell’équipe; è compreso il ricovero in regime di day-hospital o di day-surgery; b) ricovero con contemporanea richiesta di standard alberghiero superiore e scelta del medico e/o dell’équipe; c) ricovero con richiesta di standard alberghiero superiore, senza scelta del medico e/o dell’équipe, ovvero camera uso singolo. (A- con letto singolo; B- con due letti per l’assistenza del malato da parte di un familiare o persona incaricata dallo stesso); d) QUOTA albergaggio per i ricoveri ordinari è fissata in € 100,00 a giornata di degenza (numero di notti trascorse in Istituto) ART. 11 - PRESTAZIONI ISTITUZIONALI EXTRA ORARIO IN REGIME DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 11.1 In via eccezionale e temporanea sono considerate come erogate in regime di A.L.P.I. le prestazioni dovute dalla dirigenza sanitaria: a) allo scopo di ridurre le liste d’attesa a seguito di esigenze straordinarie non programmabili; b) per prestazioni integrative dell’attività istituzionale dovute a carenza di organico; 11.2 La richiesta delle prestazioni aggiuntive va formulata dal Direttore del dipartimento e debitamente motivata: a) quantificando le prestazioni straordinarie da soddisfare; b) precisando, in caso di esigenze straordinarie, le ragioni che impediscono di poter riassorbire il maggior carico di lavoro attraverso una diversa articolazione organizzativa e/o dell’orario di lavoro entro un termine non superiore a 30 giorni; 11.3 Laddove l’esigenza di prestazioni aggiuntive si manifesti in più periodi nel corso di un anno o si presuma che possa diventare costante nel tempo, la Direzione del Dipartimento è tenuta a promuovere, contestualmente, in contraddittorio con l’Amministrazione un processo riorganizzativo del servizio e/o a provvedere al reperimento di nuove risorse umane al fine di poter garantire nel breve periodo il ritorno alla normalità, ad una erogazione delle prestazioni che elimini in via definitiva ogni ulteriore possibile ritardo o formazione e/o incremento delle liste d’attesa. 11.4 Per esigenze d’Istituto o programmi specifici di area vasta, possono essere previste forme temporanee di Libera Attività d’equipe. L’apposito atto deliberativo stabilirà di volta in volta gli aspetti economici per il personale coinvolto ART 12 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ESERCITATA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI E / O STRUTTURE PRIVATE. 12.1 L’Istituto ha interesse che l’attività libero professionale venga svolta all’interno della struttura, pertanto si attiva nella rimozione degli ostacoli che potrebbero condizionare tale condizione. 12.2 In via temporanea ed eccezionale è consentito, ai dirigenti sanitari esercitare la libera professione ambulatoriale, presso i propri studi professionali privati e strutture private non accreditate. 12.3 Nella domanda, redatta secondo le modalità descritte al successivo art. 20, dovrà, altresì, essere precisato: a) la sede (o le sedi) di espletamento dell’attività; b) i giorni, gli orari di ambulatorio riservati all’esercizio dell’attività; c) le prestazioni erogate, le tariffe applicate e il volume di attività previsto 12.4 ed allegata: a) una planimetria dei locali ove verrà svolta l’attività; b) un elenco delle apparecchiature e strumentazioni attestando che l’impiantistica è a norma. 12.5 L'utilizzo di spazi esterni privati è subordinato: a) In caso di studio proprio del sanitario, alla formale accettazione - attestazione che le prenotazioni delle visite verrà effettuata presso il centro unico di prenotazione o presso la sede dell'Istituto o comunque vanno comunicate o registrate in Istituto entro i 20 giorni successivi. b) In caso di studi e strutture di terzi accreditati alla preventiva sottoscrizione di una convenzione - disciplinare con l'Istituto. 12.6 L’accordo fra l’Azienda ed i terzi deve obbligatoriamente prevedere: a) la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni; b) le tariffe delle prestazioni; c) le modalità di versamento all’azienda; 12.7 d) i limiti orari minimi e massimi dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro. Il compenso per le attività di cui sopra deve affluire all’azienda che provvede a trattenere la quota di sua spettanza e ad attribuire al dirigente avente diritto quale prestatore dell’attività libero-professionale della quota a lui spettante nelle misure previste nelle singole convenzioni; ART. 13 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA SINGOLI UTENTI E SVOLTA PRESSO STRUTTURE SANITARIE NON ACCREDITATE 13.1 L’attività professionale, richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta, dal dirigente, in forma individuale o in équipe, presso altra struttura sanitaria non accreditata, è consentita a condizione: a) che si tratti di attività occasionale; b) venga chiesta e concessa specifica autorizzazione. 13.2 I rapporti tra l'Istituto e la struttura sanitaria non accreditata, sono regolati da apposita convenzione-disciplinare che preveda obbligatoriamente l’accordo su: a. la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni; b. le tariffe delle prestazioni; c. le modalità di versamento all’azienda; d. i limiti orari minimi e massimi dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro. 13.3 Il compenso per le attività di cui sopra deve affluire all’azienda che provvede a trattenere la quota di sua spettanza e ad attribuire al dirigente avente diritto quale prestatore dell’attività libero-professionale della quota a lui spettante nelle misure previste nelle singole convenzioni. ART 14 – ATTIVITÀ DI CONSULENZA 14.1 L’attività di consulenza all’esterno dell’istituto per lo svolgimento di compiti connessi ai fini istituzionali – ai sensi dell’art. 58 dei C.C.N.L. della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria nonché, in via analogica, per il comparto, è ammessa previa stipulazione di convenzione esclusivamente con altre aziende o enti sanitari del comparto ovvero con istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, conformemente alle regole previste dalle norme citate. 14.2 L’attività di consulenza dei dirigenti è riservata solo a coloro che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo. 14.3 L’attività è svolta al di fuori dell’impegno di servizio. 14.4 Essa è sottoposta alle regole generali, condizioni e vincoli stabiliti per l’attività libero-professionale, segnatamente per quanto riguarda impegno individuale, livello quali-quantitativo delle prestazioni in rapporto all’attività istituzionale, funzionalità del servizio di appartenenza e compatibilità con le finalità istituzionali. 14.5 La convenzione per consulenza in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto deve prevedere: i limiti minimi e massimi dell’impegno compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; le modalità di svolgimento della consulenza ed il compenso. 14.6 La convenzione per consulenza in istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro deve prevedere: - la durata della convenzione; - la natura della prestazione: non può configurare rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; - i limiti orari dell’impegno compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; - le modalità di svolgimento della consulenza ed il compenso; - le motivazioni e fini della consulenza: questa deve essere compatibile con l’attività d’Istituto - l’obbligo del recupero del debito orario qualora la consulenza, compatibilmente con l’esigenza del servizio sia resa nell’orario di lavoro. 14.7 I corrispettivi sono incassati dall’Istituto che, depurati della quota del 9% a favore dell’Amministrazione, ne attribuisce, con assoggettamento alle trattenute fiscali previste per la libera-professione intramuraria, l’88% al Dirigente nella prima busta stipendio utile ed il 3% al fondo comune Dirigenza (si veda tabella in allegato 1). ART 15 - ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL’AZIENDA L’attività professionale richiesta a pagamento da terzi all’azienda è svolta, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali. Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità al contratto di lavoro della dirigenza. Per le attività svolte, per conto dell’azienda in regime libero professionale vanno prioritariamente stabiliti: a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; b) l’entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza; c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro; d) la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell’art. 15 quinquies, comma 2, lettera d), del D. lgs. 502/1992; e) l’attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni. ART 16 – CONSULTI ESTERNI L’assistito può chiedere all’Istituto che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell’orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto con riferimento all’attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in èquipe nell’ambito dell’azienda. Per i consulti clinici viene applicata la tariffa prevista per la medesima prestazione resa all’interno dell’Azienda qualora erogata dall’Ente maggiorata del: a) fino al massimo del 50% per attività resa fuori sede; b) una maggiorazione oraria calcolata in ragione del tempo di trasferimento e ritorno in sede determinata in misura pari al costo orario del sanitario che esegue la prestazione; c) spese di viaggio calcolate in ragione del numero dei Km percorsi nella misura prevista dalle tariffe A.C.I ( solo in caso di impiego del mezzo proprio del sanitario) Per i consulti su materiale biologico è applicata una tariffa preventivamente concordata di volta in volta tra le parti in base alla tipologia del materiale su cui deve essere espresso il giudizio diagnostico. L’onorario è riscosso dal dirigente che ha effettuato le prestazioni, il quale rilascia dettagliata ricevuta al richiedente su apposito bollettario dell’azienda. L’onorario è versato all’Istituto, il quale provvede a depurare la quota del 9% a favore dell’Amministrazione e ad attribuire, con assoggettamento alle trattenute fiscali previste per la libera-professione intramuraria, l’88% al Dirigente nella prima busta stipendio utile ed il 3% al fondo comune Dirigenza (si veda tabella in allegato 1). ART 17 - SPAZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 17.1 All’interno delle strutture dell’Istituto sono individuati in subordine e compatibilmente alle esigenze istituzionali spazi separati e distinti da riservare all’esercizio dell’attività libero professionale: a) ambulatoriale; b) di ricovero ordinario; c) di day hospital; d) di day surgery. 17.2 Sono preventivamente individuati gli spazi da destinare all’attività libero professionale. 17.3 La quota di posti letto da utilizzare per l’attività libero professionale è definita nella misura del 8% dei posti letto ordinari della struttura. 17.4 A tali effetti vengono considerati separati e distinti anche gli spazi temporalmente disponibili: a) purché adeguati dal punto di vista logistico e del comfort; b) a condizione che l’attività libero professionale venga svolta in fasce orarie compatibili con l’esigenza di rendere agevole l’accesso alle prestazioni da parte dell’utente. Il mancato utilizzo di posti letto riservati per ricoveri in regime libero professionale ne consente l’impiego per l’attività istituzionale. La disponibilità di posti letto per le richieste di ricovero con solo “albergaggio” viene assicurata dall’Istituto nella misura massima del 30% della dotazione massima di posti letto a disposizione per l’attività libero professionale con arrotondamento per difetto. Le modalità di accesso alle sale operatorie vengono definite annualmente dalla direzione sanitaria previo accordo dei dipartimenti chirurgici con l’amministrazione dell’istituto. L’individuazione degli spazi riservati all’attività libero professionale è disposta con atto separato dell’amministrazione entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ART 18 - ORARIO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE L’A.L.P.I. e quella istituzionale sono svolte in fasce orarie diverse. Tutto il personale coinvolto nell’erogazione di prestazioni libero professionali, a garanzia della netta separazione dell’A.L.P.I. rispetto alle altre attività istituzionali, è tenuto a svolgere tale attività al di fuori: a) del proprio orario di lavoro; b) dei turni di pronta disponibilità; c) dei turni di guardia medica. Per ragioni organizzative alcune prestazioni - quali ad es. piccola chirurgia, accertamenti diagnostici di laboratorio e strumentali, prestazioni erogate a utenti degenti - possono essere effettuate all’interno del normale orario di lavoro e, quindi, delle timbrature. Il personale dipendente coinvolto nell’erogazione della prestazione libero professionale dovrà timbrare quotidianamente al fine di: a) consentire una chiara distinzione e definizione delle prestazioni orarie rese per l’attività libero professionale da quella istituzionale; b) recuperare il tempo impiegato. Nel caso delle prestazioni rese all’interno del normale orario di lavoro il tempo da recuperare verrà definito in base al numero delle prestazioni secondo un tempo standard preventivamente stabilito per ciascuna tipologia di attività, tempo standard che sarà soggetto a verifica ed a eventuale ritaratura annuale. Il tempo standard per ciascuna tipologia di attività dovrà essere definito dalle singole direzioni di concerto con la direzione sanitaria e l’amministrazione aziendale con atto separato da approvarsi prima del rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività libero professionale in costanza dell’orario di lavoro istituzionale. ART 19 - LIMITE ORARIO MASSIMO DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE Per ciascun dirigente viene previsto, in ragione delle esigenze aziendali, un limite massimo di ore settimanali da dedicare ad attività di consulenza, consulto o altra attività libero professionale, sia in orario di servizio che al di fuori dell’orario di servizio. Tale limite è comprensivo dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro. Il limite orario viene definito dalla Direzione dell'Istituto con cadenza semestrale: a) nel mese di dicembre per il semestre da gennaio a giugno; b) nel mese di maggio per il semestre da giugno a dicembre. Fermo restando che le prestazioni in A.L.P.I. in ogni caso non possono comportare un impegno orario superiore al 50% del normale orario di lavoro. AUTORIZZAZIONI ART 20 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’A.L.P.I. AMBULATORIALE INDIVIDUALE E D’EQUIPE PER I DIRIGENTI MEDICI E SANITARI 20.1 I dirigenti sanitari che intendono svolgere l’attività libero professionale intramoenia devono presentare formale domanda di autorizzazione alla Direzione Sanitaria dell’Azienda. Nella domanda INDIVIDUALE deve essere specificato: - il nominativo del personale di supporto; - i giorni, gli orari di ambulatorio riservati all’esercizio dell’attività; - le prestazioni erogabili, tenuto conto della specifica professionalità dei richiedente; - le tariffe proposte entro il limite minimo di € 50 e massimo di € 200 per le sole visite. - il riparto percentuale dei proventi tra il personale interessato. La richiesta sottoscritta dal sanitario deve essere redatta sugli appositi moduli forniti dalla Direzione Sanitaria. 20.2 Nella domanda per l’esercizio della libera professione ambulatoriale D’EQUIPE oltre ai dati ed elementi di cui sopra deve essere precisato: - il nominativo del referente dell’équipe; - i nominativi dei professionisti associati; - i nominativi del personale di supporto; - le quote dei proventi di competenza che verranno assegnate al personale interessato secondo accordi interni all’équipe che a seguito di ratifica della direzione aziendale avranno validità semestrale. La richiesta deve essere sottoscritta dal referente e da tutti i componenti dell’équipe sugli appositi moduli forniti dalla Direzione Sanitaria. 20.3 L’autorizzazione tanto per l’attività professionale del singolo sanitario che delle équipe viene inviata al Direttore Sanitario che l’inoltrerà in copia: a) al Direttore del Dipartimento; b) al Dirigente medico responsabile dell’unità operativa di appartenenza; c) all’ufficio per le politiche del personale; d) all’ufficio economico finanziario; e) all’ufficio prestazioni - riscossioni attività libero professionale ART 21 - COMPOSIZIONE DELLE ÈQUIPES L’équipe può essere costituita da dirigenti afferenti alla stessa struttura o disciplina o da dirigenti afferenti a più unità operative e va costituita ed autorizzata 2 volte l’anno. L’équipe designa al suo interno un referente / coordinatore che tiene i rapporti con l’azienda. Per prestazioni che richiedono la presenza dell’anestesista dovrà essere assicurata, pena la mancata autorizzazione, la disponibilità, oltre l’orario di servizio, anche di questa figura professionale. ART 22 - PERSONALE DI SUPPORTO - DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A SVOLGERE A.L.P.I. Il personale di supporto tecnico-sanitario, infermieristico, amministrativo all’esercizio della libera professione è tenuto a formalizzare su apposito modulo predisposto la propria disponibilità all’effettuazione di tale attività qualora prestata fuori orario di lavoro, secondo le modalità concordate con la Direzione di appartenenza. DIVIETI – SANZIONI - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE ART 23 - DIVIETI Durante l’esercizio dell’attività libero professionale non sono consentiti: − l’uso del ricettario unico nazionale; − l’uso di modulistica interna, se non previa apposizione di dicitura che identifichi chiaramente che l’attività è svolta in L.A.P., propria del regime pubblico ad eccezione della carta intestata per refertazione; − l’attivazione di procedure d’accesso in regime S.S.N. ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente; − riscossioni di proventi o esercizio di attività libero professionale in forme diverse da quelle disciplinate dal presente regolamento. La violazione di detti divieti comporta grave responsabilità e da luogo alla esclusione dalla libera professione. I dirigenti che non hanno optato per il rapporto esclusivo non possono effettuare prestazioni libero professionali, anche di natura occasionale e periodica diretta e di èquipe. ART 24 - REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER ESIGENZE AZIENDALI L’attività libero professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda è autorizzata ai sensi dell’art. 20 del presente regolamento a condizione che non comporti un incremento delle liste d’attesa per l’attività istituzionale. Ove questo avvenga, con determinazione motivata del Direttore Sanitario è disposta la revoca dell’autorizzazione all’A.L.P.I. eventualmente sentita la commissione paritetica. TARIFFE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE - PUBBLICITA' - RIPARTO - PAGAMENTI CONTABILITA' ART 25 - PUBBLICITÀ DELLE TARIFFE E DELLE PRESTAZIONI L.P. AMBULATORIALI Le tariffe libero professionali praticate dalla dirigenza dell’Istituto sono esposte: - in apposita bacheca predisposta ed installata in posizione ben visibile negli sportelli del C.U.P.- centro unico di prenotazione interno; - in apposita bacheca predisposta ed installata all’ingresso degli ambulatori e/o reparti ove viene svolta l’attività libero professionale. Previa successiva intesa con le Organizzazioni Sindacali, si potrà addivenire all’eventuale utilizzo di C.U.P. interaziendali. ART 26 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E LORO RIPARTIZIONE Alla determinazione delle tariffe dell’attività libero professionale concorrono: a) i costi di produzione: diretti, indiretti, fissi, variabili e comuni di azienda; b) il valore economico delle dotazioni tecnologiche e loro costo di ammortamento distinto in misura percentuale tra le prestazioni rese in regime di attività istituzionale e libero professionale, valore da determinarsi con atto motivato dal settore tecnologia ed investimenti; c) le attese di remunerazione del dirigente che effettua la prestazione; d) le quote dei proventi a favore del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all’attività libero professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell’ambito della normale attività di servizio: e) una percentuale dell’ammontare dei proventi dell’attività libero professionale, va destinata alla perequazione per quelle discipline medico-sanitarie che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria: f) la partecipazione della regione alla spesa, entro i limiti delle quote previste dall’art. 28 della L. n. 488/99, stabilita dalla Giunta regionale: Per quanto riguarda i costi di produzione delle prestazioni erogate in regime libero professionale l’Istituto si avvale, preliminarmente, del testo unico degli elaborati della commissione tecnica regionale, fatti pervenire alle Aziende con nota prot. n. 849 dei 6.5.1996, limitatamente alle parti compatibili con l’attuale quadro normativo di riferimento in materia di libera professione. ART 27 - REVISIONE TARIFFE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE Annualmente, entro il mese di novembre, l’Istituto sulla base: a) dei programmi aziendali; b) dei volumi dell’attività istituzionale e di quella in regime libero professionale; c) dei costi di gestione; d) dell’attivo e/o deficit aziendale registrato nell’anno precedente; propone alle OO.SS di categoria la conferma o la revisione, in aumento o diminuzione, delle percentuali delle singole voci di competenza aziendale che compongono le tariffe, contrassegnate ut supra dalle lettere a e b. In ogni caso le tariffe non possono essere inferiori alle tariffe previste, per la medesima prestazione, a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria. ART 28 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI L.P. Il pagamento delle, prestazioni può avvenire, esclusivamente: - presso gli sportelli (anche automatici) e/o Tesoreria dell’Istituto per le prestazioni rese all’interno del CRO di Aviano i quali rilasciano quietanza che costituisce fattura esente da IVA ai sensi dell’art. 10, c. 18 del DPR 633/72; - presso banche e/o uffici postali - presso gli uffici cassa delle strutture accreditate e non; - al personale dell’istituto eventualmente distaccato per tale incombenza presso gli studi privati (previa autorizzazione) al dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale rilascia dettagliata ricevuta al richiedente su apposito bollettario dell’azienda L’onorario è versato entro tre giorni dalla riscossione all'ufficio cassa dell’azienda. Non è consentito per gli operatori coinvolti nell’attività libero professionale, di riscuotere direttamente quanto dovuto dal paziente. Il pagamento da parte dell’utente dovrà essere effettuato, di norma, prima dell’erogazione della prestazione libero professionale. Qualora il Dirigente, con il consenso dell’utente e informandolo sulle tariffe applicate ,effettui ulteriori prestazioni, oltre a quelle già pagate, lo stesso dovrà invitare il paziente interessato a presentarsi preventivamente all’ufficio cassa per il pagamento delle nuove prestazioni. L’invito al pagamento verrà effettuato su apposita modulistica, predisposta dall’Istituto, nella quale saranno riportati gli estremi identificativi dell’utente, dei Dirigente Sanitario, l’esatta tipologia delle prestazioni fornite e ove necessario le tariffe relative. Qualora il professionista rinunci all’onorario a lui spettante, sarà comunque dovuta la quota di spettanza dell’amministrazione, dei fondi e del supporto. ART 29 - LIBERA PROFESSIONE IN REGIME AMBULATORIALE – RIPARTO PROVENTI TRA AZIENDA, DIRIGENZA SANITARIA E ALTRO PERSONALE DI SUPPORTO L’attività ambulatoriale, individuale o d’équipe, qualora espletata all’interno delle strutture aziendali, si svolge – fino alla definizione di appositi spazi – nei locali adibiti all’attività istituzionale, ma in fasce orarie prestabilite. Gli operatori risulteranno presenti secondo l’apposito codice di marcature del “badge” per libera professione. Le prestazioni a cui si fa riferimento sono quelle del tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale derivato dal D.M. 22.7.1996. Le tariffe delle singole prestazioni sono proposte dai Dirigenti Medici o dai Dirigenti Sanitari, singoli o associati e sulle stesse si applicheranno le quote percentuali da calcolare sul valore autorizzato della prestazione, come riportate a pagina 106. La percentuale per compensi ai dirigenti o all’équipe comprende comunque tutte le quote da corrispondere ai componenti dell'équipe, siano essi Dirigenti medici o Dirigenti non medici. Anche nel caso di attività individuale, le quote in argomento devono comprendere l’eventuale compenso da corrispondere al personale non medico di supporto, ove previsto nella richiesta di autorizzazione. Il referente dell’équipe, nel proporre le prestazioni da rendere in libera professione e le relative tariffe, indicherà per i diversi operatori la quota concordata con questi che dovrà esser loro attribuita secondo criteri omogenei validi per tutto l’Istituto. ART 30 - LIBERA PROFESSIONE IN COSTANZA DI RICOVERO – RIPARTO PROVENTI TRA ISTITUTO/AZIENDA, DIRIGENZA MEDICO-SANITARIA E ALTRO PERSONALE Il ricovero in regime di libera professione è diretto a garantire e rafforzare il rapporto di fiducia tra paziente e medico curante e quindi a favorire l’instaurarsi di un atteggiamento psicologicamente attivo e reattivo del malato nei confronti della malattia. In nessun caso il ricovero in regime di libera professione può dare luogo a discriminazioni e / o prestazioni differenziate tra questi pazienti e quelli ricoverati a totale carico del S.S.N. Le regole e gli obblighi riguardanti certificazioni, denunce, segnalazioni, registrazioni, documentazione sanitaria e simili, vigenti per i ricoveri in regime SSN sono da applicare anche per i ricoveri in regime libero-professionale. Al fine della determinazione della quota libero professionale il medico chirurgo scelto o il capo équipe completa la modulistica aziendale per la richiesta del ricovero in A.L.P.I. e la sottoscrive assieme al paziente. La richiesta va consegnata all’ufficio accettazione con riportato il professionista scelto o l’équipe, nonché il codice del DRG a cui il ricovero si riferisce. Per i ricoveri in Day hospital dovrà essere stabilito in numero degli accessi programmati e il completamento entro il 31.12. di ciascun anno. Gli oneri posti a carico del paziente sono determinati così come riportato a pagina 107. Debito orario da richiedere in osservanza alle norme sulla A.L.P.I. (Allegati 9 e 4, lett. B dei CC.NN.LL.). Per l’espletamento dell’A.L.P.I. l’articolazione dell’orario di lavoro dovrà avvenire: a) con orari differenziati stabilendo un tempo standard corrispondente al tempo medio necessario per l’esecuzione delle prestazioni; b) con orario aggiuntivo da individuare con apposito codice di timbratura. Corrispettivo economico che determina l’obbligo di rendere 1 ora di lavoro aggiuntivo Dirigenti Comparto Infermieri o Tecnici coordinatori Tecnico Lab. e I.P. Ausiliario Coadiutore amm.vo Compenso per ora di servizio (in €) 120,00 50,00 25,00 Il debito orario del personale dirigente sarà recuperato su programmazione del Direttore/ Responsabile della Struttura Operativa, con riferimento alle necessità di servizio collegate all’attività ordinaria. Il debito orario del personale del comparto sarà recuperato su programmazione del Direttore del Dipartimento. In nessun caso il debito orario correlato con l’attività libero professionale sarà recuperato come compensativo di lavoro straordinario. ART 31 - CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE La gestione dell’attività libero professionale, sia in costanza di ricovero che ambulatoriale, è soggetta alla normativa che ne prevede la specifica e distinta contabilizzazione rispetto a quella istituzionale. Gli introiti derivanti dall’attività libero professionale affluiscono su distinti conti di bilancio denominati “Proventi da attività libero professionale” e “Rimborsi vari” per la quota relativa al comfort alberghiero. ART 32 - PERSONALE AMMINISTRATIVO: QUANTIFICAZIONE E ONERE L’onere economico del personale amministrativo preposto alla gestione delle attività libero professionali è posto interamente a carico della dirigenza sanitaria sulla base della tabella a pagina 106. PAZIENTI: INFORMAZIONI - DOMANDA DI RICOVERO ART 33 - INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE 1 L’Istituto, tramite gli uffici: a) relazioni con il pubblico; b) C.U.P. – centro di prenotazione unica interno. 2 assicura una adeguata informazione scritta ai cittadini in ordine: a) ai tempi di attesa delle prestazioni rese dall’istituto al fine di poter consapevolmente scegliere la prestazione resa a livello istituzionale ovvero la prestazione, ambulatoriale o in costanza di ricovero, erogata in regime libero professionale; b) alle modalità di accesso ed alla tipologia delle prestazioni rese in regime libero professionale; c) alle tariffe applicate dai dirigenti sanitari per la prestazione richiesta; d) alle condizioni logistiche in caso di ricovero; e) alle condizioni e modalità di pagamento. Le prenotazioni delle prestazioni libero professionali individuali sono effettuate tramite il C.U.P. - centro unico prenotazioni interno. ART 34 - DOMANDA DI RICOVERO La modulistica relativa alla domanda di ricovero deve precisare e documentare che il paziente: a) è a conoscenza delle condizioni normative e dell’onere finanziario presunto che dovrà sostenere; b) si impegna a versare il corrispettivo dovuto secondo le seguenti modalità: − acconto pari al 30% del valore presunto del ricovero e comunque non inferiore a 250 Euro all’atto dell’ingresso; − saldo a 30 giorni dalla data della fattura. DISPOSIZIONI FINALI ART 35 - RIDUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA L’amministrazione trimestralmente monitora la domanda di prestazioni e le liste d’attesa ed in relazione alle esigenze ed al fine di fornire prestazione sempre più tempestive, in accordo con la: a) direzione interessata; b) direzione dipartimentale; c) direzione sanitaria valuta e dispone motivatamente nell’ordine: a) una diversa articolazione dell’orario di lavoro; b) un diverso e più ottimale utilizzo delle apparecchiature e strumentazioni affidate; c) l’acquisizione di prestazioni aggiuntive dei dirigenti. Nell’interesse del cittadino, al fine di ridurre le liste e i tempi d’attesa l’amministrazione può, in ogni caso, stipulare accordi con le aziende limitrofe affinché le stesse possano concorrere a soddisfare la domanda di prestazioni mettendo a disposizione proprio personale. ART 36 - CONTROLLO DI GESTIONE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE Al fine di garantire un costante controllo della quantità e qualità dei servizi erogati in regime di attività libero professionale, oltre che per adeguare in modo costante la programmazione delle prestazioni rese saranno rilevati i dati relativi: a) alle liste d’attesa; b) ai volumi di attività riguardanti i singoli dirigenti interessati e le relative aree di riferimento; c) alla tipologia delle prestazioni sono inviati mensilmente all’unità operativa Programmazione e Controllo di Gestione che a sua volta provvederà a trasmetterli alla Direzione Aziendale. ART 37 - COPERTURA ASSICURATIVA Il personale esercente l’attività libero professionale è tenuto ad integrare la copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio di tale attività. ART 38 - CALENDARI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE I calendari autorizzati per l’esercizio di attività libero professionale devono essere rispettati e le assenze dei sanitari e/o delle équipe devono essere tempestivamente comunicate all’utenza. Ripartizioni Attività Ambulatoriale Quota personale di Quota Quota costi di produzione Compensi ai supporto del comparto personale di Fondo TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI e funzionamente Dirigenti o tecnico infermieristico e cassa o di Comune ** (Amministrazione)* all'Equipe di segreteria di reparto supp non *** diretto Visite individuali senza supporto**** 11% 76% _____ 3% 10% Visite individuali con supporto 11% 66% 10% 3% 10% Piccole prestazioni con supporto 20% 59% 8% 3% 10% Piccole prestazioni senza supporto 20% 67% _____ 3% 10% Prestazioni di diagnostica per 52% 87% _____ 3% 10% immagini senza supporto della tariffa regionale Prestazioni di diagnostica per 52% 60% 27,0% 3% 10% immagini con supporto della tariffa regionale Prestazioni di diagnostica per 52% 60% 27,0% 3% 10% immagini con supporto (fatture) della tariffa regionale Prestazioni di diagnostica per 52% 70% 18,2% 2% 10% immagini di senologia con supporto della tariffa regionale Prestazioni di diagnostica 65% 63% 25,65% 1,35% 10% gastroenterologiche della tariffa regionale 44% Prestazioni di laboratorio 68% 19,34% 2,66% 10% della tariffa regionale 44% Prestazioni di laboratorio (fatture) 68% 19,34% 2,66% 10% della tariffa regionale 3% 9% 88% _____ _____ F.C.M/ consulti e consulenze SPTA/C % definita 3% dalla struttura 9% _____ _____ allargata F.C.A privata * accantonamento delle risorse necessarie per remunerare i costi sostenuti dall'Istituto compresi gli oneri previdenziali in quanto dovuti e IRAP ** FONDI COMUNI 40% FONDO COMUNE MEDICI 20% FONDO CUMUNE SPTA 30% FONDO COMUNE COMPARTO 10% FONDO COMUNE AGGIORNAMENTO *** il referente dell'equipe alla libera professione di reparto, prevede le quote da attribuire alle singole figure professionali che collaborano all'attività **** Comprende le prestazioni di “Psicoterapia” definite nel tariffario regionale coi codici 94.3 e 94.42 Ripartizioni Attività di Ricovero AREA CHIRURGICA Alla tariffa DRG identificata dal medico, è applicata la percentuale di aumento del 50% e la distribuzione avverrà secondo le seguenti aliquote: Onorario medico richiesto = 150% tariffa DRG di €. …………… (comprendente le prestazioni anestesiologiche) così suddiviso QUOTA amministrazione: QUOTE per fondi perequativi: Dirigenti (2/3 medici / 1/3 non medici) Comparto QUOTA per aggiornamento professionale: 3% 5% 3% 1% ----------------- fondo % per Infermieri del Dipartimento Il restante 58% è così distribuito: Medico responsabile dell’equipe scelta altri operatori chirurgici medico anestesista infermieri (*) presenti all’intervento altro personale del comparto presente €. ………. 12 % 10 % 58 % 45% 15% 25% (in caso di interventi ad alto rischio anestesiologico SA3 / ASA4 la percentuale diviene del 30 % con contestuale riduzione al 40 % della percentuale di pertinenza del medico responsabile dell’equipe) 13% 2% (*) strumentisti e di anestesia onorari per prestazioni diagnostiche (da attribuire ai diversi servizi secondo la tabella A) 20 % TABELLA A SERVIZIO S.O.C. Anatomia Patologica S.O.C. Cardiologia S.O.C. Gastroenterologia oncologica S.O.C. Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e S.O.S. Alte dosi S.O.C. Nucleo Ematologia S.O.C. Medicina Nucleare S.O.C. Microbiologia S.O.C. Radiologia S.O.C. Farmacia % 11 6 5 26 11 11 29 1 Le attività di sala operatoria da eseguire in regime libero-professionale devono essere programmate in modo tale da essere eseguite in una unica sala da attivare almeno per 5 ore consecutive; al termine dell’attività la sala dovrà essere lasciata in perfetto ordine. L’attività libero-professionale comprende tutte le procedure pre- e post-intervento, ivi compresi gli allestimenti, le sistemazioni, le sanificazioni e le specifiche sterilizzazioni AREA MEDICA Alla tariffa DRG identificata dal medico, è applicata la percentuale di aumento del 50% e la distribuzione avverrà secondo le seguenti aliquote: Onorario medico richiesto = 150% tariffa DRG di €. …………… così suddiviso QUOTA amministrazione: QUOTE per fondi perequativi: Dirigenti (2/3 medici / 1/3 non medici) Comparto QUOTA per aggiornamento professionale: €. ………. 3% 5% 3% 1% ----------------- 12 % fondo % per Infermieri del Dipartimento 15 % Onorario medico (comprensivo di quota parte per attività di anestesia) 53 % onorari per prestazioni diagnostiche (da attribuire ai diversi servizi secondo la tabella A) 20 % AREA RADIOTERAPICA Alla tariffa DRG identificata dal medico, è applicata la percentuale di aumento del 50% e la distribuzione avverrà secondo le seguenti aliquote: Onorario medico richiesto = 150% tariffa DRG di €. …………… così suddiviso QUOTA amministrazione: QUOTE per fondi perequativi: Dirigenti (2/3 medici / 1/3 non medici) Comparto QUOTA per aggiornamento professionale: 3% 5% 3% 1% ----------------- fondo % per Infermieri del Dipartimento Il restante 53% è così distribuito: Medico responsabili e fisici Tecnici di Radioterapia (*) €. ………. 12 % 15 % 53 % 80 % 20 % (*) I tecnici di Radioterapia avranno diritto ai compensi solo se coinvolti nelle attività (nell’affermativa spetta il 10% e così la quota medica si posiziona nel 43%) onorari per prestazioni diagnostiche (da attribuire ai diversi servizi secondo la tabella A) 20 % Nel caso di ricovero in più reparti o nello stesso reparto (es. Oncologia Medica) ma con richieste essenziali chirurgiche o di radioterapia, il riparto avviene attribuendo le quote in parti uguali fra U.O. coinvolte. Allo stesso modo si procederà in casi simili. Particolari prestazioni multidisciplinari (es. IORT) finalizzate alla ricerca clinica non vengono effettuate in attività libero professionale. Posti Letto per Attività Libero Professionale1 Gli spazi per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale sono quelli attualmente utilizzati dalle strutture esistenti presso gli ambulatori del 1° 2° - 3° - 4° Piano, 4° Dente, le diagnostiche nell’ambito dei rispettivi servizi e le stanze di degenza dislocate al 2°, 3°, 4°, 5° Piano e IV° Dente di pettine. Nell’ambito dei 150 posti letto di cui è dotato l’Istituto quelli per l’attività a pagamento sono così calcolati: DIPARTIMENTO Oncologia Medica Oncologia Chirurgica Terapia Radiante e Metabolica TOT. DI CUI A PAGAMENTO Ordinari N. POSTI LETTO D. H. o D. S. Tot. 45 51 13 109 23 16 2 41 68 67 15 150 arrotondamento 8% 3,84 4,08 1,04 Posti letto per la richiesta di ricovero con solo “albergaggio” 30% della dotazione 2,7 massima di posti letto a disposizione per l’attività libero-professionale (arrotondato per difetto) = 4 = 4 = 1 9 = 2 Il mancato utilizzo dei posti letto riservati per ricoveri in regime libero professionale, ne consente l’impiego per l’attività istituzionale. POSTI LETTO RIDISTRIBUITI E RIDETERMINATI SULLA BASE DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO PREVISTO NEL PRESENTE ATTO AZIENDALE DI CUI A PAGAMENTO N. POSTI LETTO DIPARTIMENTO D. H. o D. S. Tot. Oncologia Medica 37 15 52 4,2 4 Senologico 20 10 30 2,4 2 Oncologia Chirurgica 34 11 45 3,6 3 13 2 15 1,2 1 4 4 8 0,6 0 108 42 150 Oncologia Radioterapica e Diagnostica per immagini per l’attività clinicospecialistica e di supporto TOT. 8% arrotondamento Ordinari Posti letto per la richiesta di ricovero con solo “albergaggio” 30% della 2,7 dotazione massima di posti letto a disposizione per l’attività liberoprofessionale (arrotondato per difetto) 1 Deliberazione commissariale n. 90 del 31/3/2004 10 = 3