( Decrtfo Sovrano giudtzj �oR ) REGOLAMENTO 6 Dicembre. sul numero e regole dei nelle Cause Criminali • 1 1 detto. Circolare del SuprernfJ Consiglio , anness(j(,vi l' alt ra del 3o Marzo r 1.Jrrfr-, - -porta n ti PER L E TRUPPE insieme il RP-golam<Jnto per le Tasse dei Messi o p ressr} i Tribunali ecc . . 1 8 2. Nunzj 14 Decrdo Soorano che dtdle Terre poste montagna . detto. ordina la Denu n zia a coltivazione nella • I 5 detto . Mihtare 1 9 detto. Notificazione di S. E. il Sig. Ministro Regolamento pen ale • 1 87. ,darj . d' zio YJe di (!iudicati, n egli Stati ALTEZZA REALE F R A N C E S C O I V. DUCA DI MODENA REGGIO MIRANDOLA ECCo ECC. ECC. PRINCIPE w� . • .24 detto. �d Austriaci r�.:ciprucamente SUA A R C I D U C A , D' A U S T R I A Circolare del Supremo C onsiglio portante D1chiarazioni circa il privilegio del Foro ri�petto a lle Guard, e Nobili d' Onore, ed altn l n•lividui militari, in seguito all' introdotto Piano dPlla Conciliazione 3 o dP.tto . Notificazione dd Supremo Comiglio con tenen te le norm e convenute in m ateria i11timazione di atti Civili1 ed esflcu • DI I 89. di Pubblica Economia, denotante un nuovo Piano d' istruzione e di attri buti per la Classe de' Chirurghi secon- PENALE q8. Estensi • REALE D' UNGHERIA E BOEl�\UA J:CC. ECO, ···�·c:>E>C»•f<•· • 92. M OD E NA I 94 · l' E l\ G L I E R E D I $ 0 L I 4 1{ 1 T I P O G RAFI R E ALI - DIS POS IZI ON I PRELIMIN ARI .. I. O gni militare aven do pre s tat o giur ame nto ubb idie nza , dev e e sser e , ri spet toso v erso e s,se nzi alme nte fe dele al Sovr ano di lei cult o , di l a C atto lica Reli gion e , e d il ·suo serv igio , obhe· buo ni cost um i , dil igen te nel ogni suo supe rior e , die nt e , e subo rdi nato ad ' legg iera man can za a que sti e qua lunq ue anco rcbè imm anca bilm e nt e pu suoi esse nzia li d ov eri sarà e pen e sott o enun nita gius ta le mas sime , e coll nze , e d e i casi . ciat e a norm a de lle circ osta dei mili tari sono I l . I del i t t i , e le man c anze den ti d al l a ]oro qua lità di o part icol ari , o d i pen n e a g l i altr i citt a d i ni . m i litar i , o d el gen ere com u e l i t t i , d o v e non 8ia l:l. i spet to a que sti ulti mi d l ame nt o , sara n n o ap• d ispo sto nel pre sent e rego a l Cod i c e E st e n s e , o plic ate le pen e st abil ite d da ques to non condalle Legg i com uni nei casi 8o1e nne di tem plat i. fede ltà , ed . .. 4 5 pardelitti , e le man can ze proprie , e e. , pen o con ite pun tico larm ente dei m ilita ri sono nari . crim inaÙ , 0 con pen e discipli o: . IV . Le pen e crim ina li son fuci lazio ne dev e esse re Il o La mor te . La 1 in caso di deli tti, cast igo mas s1m0 de' mil itar i ' ma, . . . , md ivid uo d e v esche me riti no mo rte infa me l e ' e con seg nat o sere deg rad ato ' lev ato p uniform al T ribu nal e civi le . 2 ,0 La galera. 3 .0 La degradazione . 4.0 La carcere dura. 5 .0 La carcere. di là di due me si. 6 .o La pri gio nia sem pli ce al · 7 ,0 Li col pi di bas ton e 8 .o Il passaggio fra l e v�r ghe . na per del itti Qu alun que senten za ' che con dan era por ta sec o l a infa mi alla mo rte ' o alla gal o. deg rad azi one del con dan nat , e e pos to a pan e ' ed cer Il con dan nat o alla car acq ua ogni due gio rni ! a è pos t o a Il con d ann ato alla carc ere . dur . _ ' e cm ceppi ' o pan e ' e d acq ua ogni due gio �rp m ze · a pan e " coll a cate na ' e seco ndo le mrc ost; ed acq ua ogni qua ttro giorni o: V . Le pen e disc i plinari son re . rtie qua al 1 , 0 La con segn a 0 tem po . 2. La deg rada zion e a 3 .' ) La prig ione semplice . 4. 11 carcere . 5 . '' Il carcere duro . III. 1 • Le s ud d ette pene applicate in via disciplinare non possono oltrepassare i due mesi . Il militare consegnato al quartiere non è esente dal suo servizio . Il Detenuto nella prigione, e condannato disci plinarmente alla carcere , lo paga col proprio soldo. · · • o Del Tradimento , e dello Spionaggio. Tradimento sarà punito colla morte . V I I . Si renderà colpevole di tradimento : 1 •0 Ogni militare , che ricuserà di battersi , e difendersi contro il nemico. 2 .0 Ogni militare , o addetto al servigio del1a.' truppa , che in presenza del nemico farà clamori tendenti ad eccitare lo spavento , e il disordine nelle proprie file , o che senza permesso in iscritto del suo superiore terrà corrispondenza col nemi co , o farà a questo qualsiasi comunicazione. 3 . " Ogni Comandante d' un posto , ogni sen tinella , o vedetta , che in presenza del nemico , sia all' armata , o in una piazza assediata , o con false consegne , o col non eseguire la consegna ricevuta , o col tacere , a chi lo rileva , le sco perte fatte o da sè , o col mezzo d' altri , avrà compromessa la sicurezza del posto. 4.0 Ogni Comandante d ' una pattuglia , che nelle suddette circostanze avrà compromesso il successo di qualche operazione militare , trascu rando di render conto , o di pnntu·a]mente e s e guire l' ordine datogli di qualche scoperta. V I . Il 6 Ognj mllitare , o addetto al servizio della truppa , che senza un ordine del suo superiore , ed ln presenza del nemico renderà i n fJualsiasi modo inabile al servizio qualunque pezzo d' arti glieria , o suo carretto . 6 . o Ogni Comandante d' una piazza , o luogo forte , che senza estrema necessità ne tratterà , e segnerà la resa. 7 ,0 Ogni mili tare di una guernigione , il quale con m inacce , o vie d i fatto cercasse di sforzare i l Comandante d' una piazza a rendersi . 8 ,0 Ogni cittadi no , od abitante che facesse rapprese ntanze , strepiti , e conventicoli per tale · effetto . V I II . Qualu nque individuo di qualeiasi stato ; q ualità , e professione sarà convinto di spionaggio a favore del nemico , sarà p unito col1a morte ; · la stessa pena �vrà l u ogo pe' complici di questo delitto. 5 .0 Della Diserzione . IX . La d iserzione qualunque sia il militare che la commetta sarà punita come segue : In tempo di J . o Guerra. . La diserzion e al n emico con pena di morte . 2 .0 Al l' int�rno , coll' asporto d ' armi , cavalli , e d effetti con dieci anni di galera . f' · 7 All' interno , ma senza il suddetto asporto c inq ue anni di galera. 3 .n con lrt tempo d i Pace. ' La diserzione semplice all' interno tre mesi di carcere , e venti colpi di bastone . 1 2 ." All' estero con sei mesi di prigione sem plice � e quaranta colpi di baston e . 3 .° C o n asporto d' armi , o d effetti qualunque, oltre quelli del suo ves tiario con tre anni di ga_lera . 4.° Con asporto di cavallo proprio , o d' .altri con dieci anni di galera . ' 5 .° Commessa mediante la scalata d elle mura, o con rottura ' o v iolenza alle porte ' o barriere con tre anni , e concorrendovi l' asporto suddetto d' armi , od effetti con cinque anni dj galera . 6 .° Commessa irr tempo di qualunque servi zio con cinque anni , e se in sentinella con setté anni di galera . X . La recidiva della diserzione , che a vesse la prima volta ottenuto il penfono , o la mitigazione di pena , v errà punita col Uoppio della pena or dinaria nei casi , in cui la pena non eccede li cinque anni di galera ; negli altri sarà punita colla galera di venti anni . La recidiva di diser zione poi anche nel caso in cui la prima volta non siasi ottenuto il perdono , sarà punita con un terzo di più della pena ordinaria. Xl . L' attentato di diserzion e , che non a.bbia effetto per circosta nze fortuite , o indipen denti x ,0 8 dalla volontà dell' autore sarà punito , come la di · serzion e . Se rimarrà ineseguito per v �l ontà del l' autore si punirà con pena disciplinare , XII . Sarà punito come complice qualunque m i litare , o addetto al servizio della truppa ., che in sinuerà ad un suo camerata la diserzione . XIII . Qualunque mili tare , o addetto al servizio della truppa , che senz a avere .regolare congedo ., in iscritto, o u n o una lic e nza , o u n ordin e de' s uoi capi , e senza potere giustificare i n altro zione di tre individui almeno � colla galera in vita ; se per detta diserzione seguiranno altri de litti , colla m orte ; s e la suddetta diserzione non ha e ffetto, è punito con dieci anni di galera . XVII . Nel caso di complotto di militari, se il capo non ne fosse conosciuto , il più graduato dei complici , o a grado uguale i l più anziano di servizio , e in pa r ità d i età ., di servizio i] più v e c chio sarà ritenuto capo di complotto , e pu nito come t a l e . Lo stesso avrà l uogo nel caso di modo l' impedimento assoluto ., mancherà dal suo complotto for m ato soltanto da individui addetti al corpo ventiquattr' ore , o verrà trovato fuori d e i servizio della truppa. luoghi , e limiti assegnati alla itruppa , di c u i fa parte , o escirà da una piazza assediata , o inve stita d al nemico , o che spirato il tempo prefi sso nel congedo , o nella licenza , ed ordine che avesse ottenuto , n o n siasi , senza giustificato ra gionevol e m otivo , restituito al suo corpo entro tre giorni , è riputato disertore . X V I l l . Q uegli , che essendo complice complotto lo rivelerà in tempo che di un possa impe dirs e n e l' e secuzione , sarà immune da ogni pena. X I X . Chiunque avendo cognizione di u n com plotto di d iserz ione non l o ril e v e rà immedi atamente , sarà punito con sei m e s i di prigione , e -con pena dai quaranta ai sessanta colpi di bastone da e s t e n dersi però la pena stessa fino a tre anni di galera. Del Complotto di Diserzione. X X . Chi assieme colla diserzione commetterà altro delitto, sarà punito colla pena di qu ello XIV . Vi è complotto di diserzione allorchè ques ta è concertata fra tre militari almeno. XV . Qualunque militare , o addetto al servizio della truppa convinto d i avere eccitati 1 suoi camerata alla diserzione è ritenuto capo di com plotto. dei s uddet ti delitti , per c u i è stabilita pena p i ù grave . Delle .Mancanze in servizio e contro il servizio, e dell' Insubordinazione � e riçolta. XVI . I l capo di complotto in tempo di guerra XXI . A d ogni m ilitare è proibito q ualunq1!e qu and' anche non segua la diserzione , è punito giuoco d' azzardo � e ad ogni sottufficiale , e so1- colla morte ; in tempo di pace seguendo la diser- ùato è inoltre proibito qualunque giuoco con ca r t e J I 10 come pure i l tenere carte da giuoco in quar tiere , e nei corpi di guardia . · Il contravventore :� o contravventori sono puniti con pena disciplinare . XXI I . Ogni comandante d' un posto , che si ubbriacherà stando di guardia , sarà punito col duro carcere se .in tempo di pace , e colla morte se in tempo di guerra. Il soldato, che si uhhria cherà stando di guardia, sarà punito disciplinar mente in tempo di pace , ed in tempo di guerra con tre anni di galera. XXIII . L' U fficiale , e sottufficiale destinato ad una guardia , che abbandonerà il suo posto :� se in tempo di pace sarà condannato a quattro mesi di prigione , ed il soldato a venti giorni di car cere . e venti colpi di bastone ; e se in luogo , e tempo di guerra sarà tanto l' uno ; quanto l' altro punito colla morte . XXIV . Ogni militare , che quando è battuta la generale non si rende al suo posto , per la prima volta è punito di quindici giorni di car cere ; pe r la seconda di un mese di carcere duro, e se ulteriormente è recidiv o con due anni di galera . XX V . Ogni Comandante di un posto che i n tempo di pace cangierà l a consegna datagli sog giacerà all a pena di sei mesi di prigione . XXV I . Chi essendo i n tempo di pace in senti nella non eseguirà la consegna ricevuta , sarà pu uito con dieci giorni di duro carcere , e venti · eolpi di bastone da estenrlersi ulteriorment e a norm a de' casi , e delle circostanze . XX>VII . Q ualunque militare convinto d'aver-for zata la consegna , in tempo di pace sarà punit o con tre mesi di prigione , i n tempo di guerra colla pena della galera da estendersi sino alla morte a norma dei casi , e delle circostanze . XXVIII . Ch i dorm irà i n se ntinella , se in tempo di pace sarà punito con dieci giorni di carcere duro, e se in te m p o di guerra con tre anni di galera. X X I X . L' abbandono del suo posto nella senti nella è pu nito in tempo di pace con un mese di carcere , e cinquanta col [.>i di bastone , in tempo di guerra colla pena della galera , ed anche colla morte secondo la qual1tà dei casi , e de1le circo !ltanz e . X X X . L' ubbriache�za anche fuori d e i casi \ so pr::t contemplati , sarà sempre punita disci p linar mente , nè si potrà mai .valutare all' effetto di minorare la pena al delinque nte se non nel caso della petÌa di morte , quanfl o p e r ò vi concorrano circostanze , che attendano ad attenuare la colpa di dett.a u h hr i a � hezz a . XXXI . L' ub b ri ac hezza abituale sarà punita an che cou colpi di bastone , o colla privazione del colpevole di portar 1' arma , o colla condanna a rimanere in quartiere per u n tempo de term inato zottoponendo anc h � a d i m i nuzione di soldo , e ciò tutto a v u t o riguardo alle circosta nze che accom pagneranno ]' ubhriachezza sudJ.etta , ed alla qua lità del colpevole. 1 2 J3 X XXI I . Chi insulterà ; o maltratter� qualohe persona inca�icata di eseguire · gli ordi ni , della p ubblica Autorità , o della Giustizia , ancorchè XXXVI. Qualunque Ufficiale convinto d' aver minacciato , n o n percuota , o ferisca , sarà punito discipli n ar m ente ; che se le pene seguirà percossa , o prescritte gione , e ferita subirà da un dal Codice E stense , o dalle la pubblica Autorità, sarà punito colla pena della ga la - XXXIV. Chi commetterà , o in q ualche di detti ese- si renderà com- il quale fosse convinto di essersi volontariamente opposto agli ordini del suo superiore relativi al servizio, sarà r per questa sola m ancanza destituito , e condan nato per u n anno in prigione ; se si tratterà poi di un basso ufficiale , o di u n soldato , sarà egl i pure destituito , e condannato a quattro mesi di pri..-ione, e a sessanta colpi di bastone , e s e ciò � av e nisse i n un a ff'lre sarà p unito di morte . in presenza dell' inimico sarà punitO. colla punito quanto · al soldato con due mesi d i duro accadesse per fatto d' u n U fficiale , o delle circostanze , e potrà estendersi fino alla prigione per quattro anni ; e se vi _sarà vio]enza , o via di fatto, il colpe vole sarà punitq colla morte . del cas o . Ufficiale , fatto , ed a v iolenze contro superiore , insultato una s e ntinella con parole , o gestii, sarà grado , e contrav venzione alle Leggi , e Qualunque del sottufficiale , la pena si aumenterà a misura del e d anche colla galera a norm a delle circostanze , XXXV. persona poi ciò regolamenti di Finanza., sarà punito colla carcere, e di carcere , e d carcere , ed ottanta colpi di bastone , e quando cutori . plice mesi XXXV I I . Qualunque militare convinto d' aver ed avrà luogo irremissibilmente la pe na della morte c ontro , quelli , che per l' oggetto d i detta opposizione a v e ssero gravemente ferito alcuno due morte . qualita dell' ese cuzione , o d e l l' impedimento opposto , punito con proceduto a vie di ordinata dalla Giustizia , o dalla secondo destituito ; e s e ciò si commetterà poi ottanta colpi di bastone . N e l caso poi i n cui s ì asi XXXIII . Chi si opporrà poi per impedire qualun- lera , o della morte insultàto il suo superiore con pa soldato , o da un sottufficiale sarà desti tuito , e Leggi com u n i . que esecuzione � role , o gesti , sarà punito con due anni di pri · XXXV I I I . La rivolta , o la disubbidienza com- binata contro i superiori , sarà punita colla pena di morte pe r coloro che l ' av essero suscitata ; con dieci anni di galera pei complici . Non conoscen dosi l ' autore della rivolta , per l' applicazione di detta pena d i morte , si osserveranno le regole fissate riguardo al complotto . XXX I X . Chi e ssendo incaricato della scorta , o custodia di detenuti , o condannati mancherà all a custodia stessa i n modo che ne segua e v a &ione , sarà punito a termini d e l Codice Estense ' t4 Lib . VI . Ti t . VII . S . 1 5 , 1 6 e 1 .7 , così concepiti ::::::: § . 1 5 . ::::::: , Se poi per m�ncanza . de lla do v uta , dilige nza nel cus todirli lasciassero fuggire al " cnno de' carcerati per c a usa cri m i n ale come , sopra _, o rispettivamente alcuno dei forzati s ud " d etti , la pena sarà pecuniaria , ed afflitti v a ad Giudice- secondo la qualità , e , arbitrio del ,, circostanze dei casi ;::::: S. 1 6. Ma se ;::::: anni , sarà e d anche punito colla galera i n circostanze per dieci aggravanti co11a morte. XLI . Qualunque altro delitto contro i l pudore, e l' onestà, sarà punito a norma del disposto dal C odice Estense , o dalle Leggi comuni . le si p re I5 violenza , XLII . Chi ardirà di maltrattare , e usar v io lenze nel comprare dai m ercanti , arti sti , viv an " stasserO', o in modo alcuno cooperassero a tale , fuga con aver preso den aro , o altri donati v i _, anche criminalment e con pena di carcere , o car , oppur sotto promessa di rice verne ) o per qua cere duro giusta l a qualità delle v iolenz e , e mali " lunque trattamenti . altra conte mpl azione , in tal caso la , pena sarà della gal era a tempo , o i n vita , e d , anch e Ji eHa morte , se tale fosse l a p e n a c h e , si dovre bbe a l r e o , o v e fosse confesso , o con d el d elitt o , per cui s i tro v asse dete ,_, v into , , nuto ::::= §. 1 , m e ramente 7. ;::::: Che se si trattasse di causa civile , oppure il carcerato fosse custod ia , la pena s arà . e di tre trat t i di fune, , oro , di cinque scu di d' , e d anche all' indennizzazione al creditore . " , tratte nuto a se m plice ' '� Delle Offese contro le p ersone _, deLle Risse , dell' Omicidio , e del Duello . dieri , e simili , sarà punito disciplinarmente , ed XLIII . L e risse fra i militari massime con ferite e percosse saranno punite disciplinarm e nte , m a se d alla percossa , o ferita n e frattura d' oss o , fosse cagionata o deform ità nell a facci a _, o de bilitazione di qualche m e m bro, avrà luogo la pena del carcere duro , e anche di galera secondo i d ette ferite fossero state ca casi , e le circostanze . XLIV . Se però gionate con coltell i , stiletti , od altre a�m i proi b it e a portarsi dai soldati , la pena sarà galera a norma del disposto dal C odice XLV : A norma d ella Esten se . del disposto dallo stesso c o..: dice , o dalle Leggi comuni sarà pure p unito ogni XL. o Lo stupro com m e sso da un m i J i tare , da qualunque altro addetto alla tru ppa , sarà pu nito con un mese di C<l rcere d u ro , d a aumen tarsi la p e na s e condo le c i rco�tanze fi no ad un anuo d i carcere , anc h e av.-1to rjguardo all a qua l i t à delle persone ; m a s e iarà commesso con omicirl io , e le fe rite cagionate fuori di risse . XL V I . Il d uello sarà punito con due o più a nn i d i pri�ione , e coll a confisca z i one d e ' heni , seb bene i l campo del C ) mba t t i mento si elegga fuori Dorninj , e sehbAne non segua la morte , o ferita d' alcuno de' d uell anti , e quando d ,-gl1 Este usi 16 ancora andati · sul luogo destinato per battersi fossero stati i d uellanti impediti ad effettuarlo , purchè per loro non sia stato , che non si effet tui . Se n e segue morte , o ferita grav e , od i·l caso fosse premedit ato, la pena sarà di morte . La stessa pena sarà comune tanto a quello , che avrà fatto la disfida � e l' avrà accettata � quanto a qhiunque vi avesse assistito come padrino , e pro porzionata mente a chi avesse , o prestato armi , o cavalli , o comodo di luogo per questo effetto . XLVII . Ogni Ufficiale , o sottufficia le , o mili tare qualunqu e , cui fosse nota una formale sfida a duello , e non l' avesse denuncia ta immediat a mente al suo superio re , sarà punito rispetto all' U f ficiale , e sottuffic iale colla degrada zione , risp� tto al soldato con sei mesi di prigione . XLVIII. L e pene stabilite p e r l a retenzione , e delazione delle armi proibite specificate ai §§ . 2 , 4 , 5 , 6 e 9 del Tit. V I . Lib . V . del Codice Estense , avranno pur luogo colle stesse :norme contro i militari , o addetti al servizio della truppa. Del Furto , delle Ruberie � Incendj , e Saccheggi . XLI X . I furti saranno puniti con rigore giu sta il prescrit to dal Codice Estense , o dalle Leggi comuni , osserva te però le seguent i particolari disposiz ioni . com L . Q ualunqu e primo furto semplice messo nei quartier i , ou altro luogo di stazione , 17 da un mllitare , o addetto al servizio della truppa in pregiudizio de' s oi camerata , od 11ltro militare qualunque , o del reggimento , se i f valore deJla cosa r'uhata non ecceda le lire venti italiane , sarà punito con dodici fino a trenta colpi di bastone , e con pena di carcere duro , che potrà esten dersi fi no a due mesi . 2 .0 Il secondo furto egualmente semplice , e non eccedente il detto valore di lire venti italiane, ·è punito col duplicato della suddetta pena. 3 .0 Il terzo furto del1a sopraindicata natura colla galera per anni cinque . 4 .0 Qualunque furto semplice commesso come sopra , ancorchè primo , che ecceda il valore delle li re venti italiane , e non sorpassi quello di lire ci nquanta sette , e ce ntesimi sessanta , con pena non minore di trenta colpi di bastone , e di due mesi di carcere , da e stendersi ulteriormente a misura de' casi , e delle circostanze ; e sorpas sando d etto valore , colle pene , e nella m1sura prescritta dal Codice Estense . 5 .0 Qualunque furto commesso come sopra , ancorchè pri mo , e quantunque non eccedente il valore di lire venti italiane , se sarà accompa gnato con circostanze , o qualità aggravanti , sarà punito con tre anni di galera, o con quella pena maggiore , che secondo il valore della cosa fur tiva , e le qualità aggravanti del furto , fosse ap plicahile a norma del suddetto Codice . 6 .0 Il fu rto commesso da un militare in sentinella sarà punito coJia galera in vita senza 18 consider azione s e s1a di poco valore la cosa rubata . 7 ,0 n furto commesso in istato di guardia ' o di qualunque altro servizio militare , sarà pu nito colla galera da tre fino a dieci anni. LI. Il militare che porrà ne' ruoli della forza una quantità maggiore d' uomini all' effetto d' in gannar e il Commi ssario , od altro incaric ato alle riviste , sarà condannato a tre anni di galera , e quello che si presenta per tale oggetto a tre· mesi di prigione . LII . Qualunque Ufficial e , o impiegato addètto all' Ammin istrazio ne militar e fosse convint o di aver sottra tto in pregiu dizio dello Stato , o di qualun que militar e , 9 addett o al servizi o d e ll a truppa , generi , danari , o viveri , e di averli convert iti in proprio uso, sarà destitui to dal suo grado , e secondo la grav ità del delitto punito con tre mesi .fino a un anno di prigione . Qua, lunque sottufficiale , o soldato fosse convinto di simile delitto , per la prima volta , e purch è non si tratti di un valore ecceden te le lire venti italiane , sarà punito col carcere , che potrà esten dersi fino a due mesi , e con ve·nti colpi di ba stone ; eccedend o detto valore , ed in qualunque c aso ove sia recidiva , sarà punito col carcere duro da uno sino a quattro mesi , e con cinquant a colpi di bastone , o con quella pe na maggiore , che secondo la qualità del caso , e della circo stanza fosse applicabile a termiiù del Codi.ce Estens e . 19 LUI . Ogni militare , che venderà , o metterà in pegno le sue armi 7 il suo vestiario , le sue munizioni , o monture 7 o anche solo parte di esse , il cavallo , e qualsiasi effetto militare for nitogli dallo Stato , sarà considerato come colpe vole di furto , e punito a norma del disposto nel precedente Articolo XLIX ai N umeri 1 , 2 , 3 , 4 � 5 , 6 e 7· LIV . Qualunque dP.bito doloso sarà punito di sciplinarme nte � e d anche a norma dei casi con pene criminali giusta il dispostlrdalle Leggi co mum . LIV. Qualunque militare , o qualunque altro individuo attaccato alla truppa , che fosse con vinto d' avere derubato alle persone presso le ' quali trovavasi d' alloggio·, sarà punito colla pena della galera per tre anni se il furto non 'eccede le lire venti italiane , eccedendo le lire v nti , o concorrendovi qualità aggravanti , la pena sarà di , dieci anni eli galera , ed anche della galera in vita secondo le circostanze. LVI. Ogni militare , o qualunque addetto alla truppa fosse convinto d' aver preso col mezzo di frodi , e senza pagare , da bere , o da mangiare presso un abitante � sia in marcia , in guerni gione , o in accantonament o , sarà punito con do dici colpi di bastone , e con uno o due mesi di carcere ; con due mesi di carcere , e venti colpi di bastone se il delitto fosse accompagnato da minaccia , e con gue anni di galera se fossero avvenute vie di fatto . · � · l 20 IU e d :tll' esigenza delle circo LVII . Q ualunque m il i ta re i n perme Mo , o in m ar ci a si facesse l ecito di rubare po llame , le gum i , frutti , foraggio , e g e n era l m e n t e qu al u n che 1 ' ha commessa , sarà sempre p un i to co n segnat o al qu artiere dal suo Uffici al e , secondo que proprietà , � con quella per tenue che ne con venti sia c olpi il v alo r e , di bastone , p e n a maggiore , che se c on d o 1 1 va lore d e l furto fosse p re sc ri t t a Jal Codice E s t e n s e . LVIII . Se l i suddetti furti , o prederie fossero comme sse da più di tre m ilitari uniti , ed a mano armata , l a pena sarà di tre a nni di g a lera , e d anche maggiore secondo il valore delle c o s e pre date , e le Leggi del Codice Este nse re lati ve al furto . LIX. Chi causerà i nce ndj con ma lizia ; assalirà passaggieri per nuocer loro nella vita chi , o nel la roba ; c h i saccheggierà case , e stalle ; chi farà scorta a fatti facinorosi , e capitali, sarà pu nito con morte . sta n:r. e . L X I I . I n qualunque caso d i deli tto , e contrav venzione l ' im put at o tra v v e nzione di d isci p l ina , di servizio , di pol i zi a milit are , ca n za ai d overi del mili tare , o ad detto al servizio trup pa enunciati all' Articolo I . ·, per le quali non s i a prescritta una p e na apposita , sono cas tigate disciplinarm e nte . L X I . La pena di sci pl i n a re , e n e 1 1 a sna quali t à , e nelJa s u a d u ra t a s i a pp l i c a col d o v u t o riguardo alla qu alltà della di semplice con discipli narmente ; l' Uffi ciale n e fa rapporto a l capo del corpo , che in que st ' u l ti m o caso dete rmina l a qualità , e misura e n a d i s c ip li n a re . L XI I I I1 passaggio fra le verghe v e rrà applicato nei casi c rimi nali , ed anèhe i n quelli di com de l l a plot to di diserzione , o d i re cid iv it à della mede sima , o di ci rcost a nz e aggravanti che l 'accom p a gni no . L X IV . N e i casi n e i qu a l i mf' n t o si il pre sent e ' re gola-: d i s p o s i zi o n i rimette all e del Codice E s t e nse , o delle Legg i com u ni , dovrà aversi ri a q u e ste u ltime LXV . I n qu a lunqu e regol am e n ti agli ord i n i del giorno , e spec i al m ent e ogni man della i p un hi l e soltanto in sussidio , e d o ve non sia pro v v e d ut o dal primo. Disposizioni generali. l e con t rav ve nzi on i ai tosto messo agli arresti , o che t rattisi di delitto , o v vero corso L X . T utte è contrav v enzione , alla persona . dente li colpi venti caso di d i b ast on e s i m a appl icata al c o n d ann at o d a d eter m i narsi n e lla _, punizione ecce� verrà la med e in dive rse epoc h e sentenza , o d a l capo corpo rispettivo , sentito anche il del medico de] corpo st e s so . L X VI . C i a sc un Ufficiale Comandante d' un corpo dovrà ordinare , ed invigilare , che il pre sente regolamento v olt a il m ese d el l ' im pie go . s ia letto pubblicamente um: l l ai soldati _, sotto p e na d e ll a perd i t n l l' l 22 LXVII.. Ogni Capitano di compagnia dovrà S(}tto Ja stessa pena far seguire detta lettura ai volon .. tarj , tosto che questi saranno stati ammessi nella truifpa , come pure agl' individui , che vengono addetti alla medesima , e prima , che�prestino solito giuramento � e il comincino . il servizio , e d / avrà cura d i ben spiegar loro queste Leggi punto per punto . . . LXVIII . Ogni Uffieiale di qualsiasi tenuto ad aver sempre presso di rango sarà sè una copia di questo regolamenti) ne' luoghi ove sia di guer nigione , d' accampamento , o di residenza. LXIX. Il regolamento presente sarà posto in attività col giorno primo gennajo x 8 !l'o, e con detta epoca cessa qualunque altra Legge , e regolamento precedente . �, Modena t 5 Dicembre x 8 x g . PER . IL S O V R .A. N .A. GENERALE c. A UTO RIZZAZIONE Gu I c c I A R D I. l