(
Decrtfo Sovrano
giudtzj
�oR )
REGOLAMENTO
6 Dicembre.
sul
numero e regole dei
nelle Cause Criminali
•
1 1 detto.
Circolare del SuprernfJ Consiglio , anness(j(,vi l' alt ra del 3o Marzo r 1.Jrrfr-, - -porta n ti
PER L E TRUPPE
insieme il RP-golam<Jnto per le Tasse dei
Messi o
p ressr} i Tribunali ecc . . 1 8 2.
Nunzj
14
Decrdo Soorano che
dtdle Terre poste
montagna .
detto.
ordina la
Denu n zia
a coltivazione
nella
•
I 5 detto .
Mihtare
1 9 detto.
Notificazione di S. E. il Sig. Ministro
Regolamento pen ale
•
1 87.
,darj
.
d'
zio YJe
di
(!iudicati,
n egli Stati
ALTEZZA
REALE
F R A N C E S C O I V.
DUCA DI MODENA REGGIO MIRANDOLA
ECCo ECC. ECC.
PRINCIPE
w� .
•
.24 detto.
�d Austriaci r�.:ciprucamente
SUA
A R C I D U C A , D' A U S T R I A
Circolare del Supremo C onsiglio portante
D1chiarazioni circa il privilegio del Foro
ri�petto a lle Guard, e Nobili d' Onore,
ed altn l n•lividui militari, in seguito
all' introdotto Piano dPlla Conciliazione
3 o dP.tto .
Notificazione dd Supremo Comiglio con­
tenen te le norm e convenute in m ateria
i11timazione di atti Civili1 ed esflcu­
•
DI
I 89.
di
Pubblica Economia, denotante un
nuovo Piano d' istruzione e di attri­
buti per la Classe de' Chirurghi secon-
PENALE
q8.
Estensi
•
REALE
D' UNGHERIA E BOEl�\UA
J:CC. ECO,
···�·c:>E>C»•f<•·
•
92.
M OD E NA
I 94 ·
l' E l\ G L I E R E D I $ 0 L I 4 1{ 1
T I P O G RAFI R E ALI
-
DIS POS IZI ON I PRELIMIN ARI ..
I.
O gni
militare aven do pre s tat o
giur ame nto
ubb idie nza , dev e e sser e
, ri spet toso v erso
e s,se nzi alme nte fe dele al Sovr ano
di lei cult o , di
l a C atto lica Reli gion e , e d il
·suo serv igio , obhe·
buo ni cost um i , dil igen te nel
ogni suo supe rior e ,
die nt e , e subo rdi nato ad '
legg iera man can za a que sti
e qua lunq ue anco rcbè
imm anca bilm e nt e pu­
suoi esse nzia li d ov eri sarà
e pen e sott o enun­
nita gius ta le mas sime , e coll
nze , e d e i casi .
ciat e a norm a de lle circ osta
dei mili tari sono
I l . I del i t t i , e le man c anze
den ti d al l a ]oro qua lità di
o part icol ari , o d i pen
n e a g l i altr i citt a d i ni .
m i litar i , o d el gen ere com u
e l i t t i , d o v e non 8ia
l:l. i spet to a que sti ulti mi d
l ame nt o , sara n n o ap•
d ispo sto nel pre sent e rego
a l Cod i c e E st e n s e , o
plic ate le pen e st abil ite d
da ques to non condalle Legg i com uni nei casi
8o1e nne di
tem plat i.
fede ltà , ed
. ..
4
5
pardelitti , e le man can ze proprie , e
e.
,
pen
o
con
ite
pun
tico larm ente dei m ilita ri sono
nari .
crim inaÙ , 0 con pen e discipli
o:
.
IV . Le pen e crim ina li son
fuci lazio ne dev e esse re Il
o La mor te . La
1
in caso di deli tti,
cast igo mas s1m0 de' mil itar i ' ma, . . .
,
md ivid uo d e v esche me riti no mo rte infa me l
e ' e con seg nat o
sere deg rad ato ' lev ato p uniform
al T ribu nal e civi le .
2 ,0 La galera.
3 .0 La degradazione .
4.0 La carcere dura.
5 .0 La carcere.
di là di due me si.
6 .o La pri gio nia sem pli ce al
·
7 ,0 Li col pi di bas ton e
8 .o Il passaggio fra l e v�r ghe .
na per del itti
Qu alun que senten za ' che con dan
era por ta sec o l a
infa mi alla mo rte ' o alla gal
o.
deg rad azi one del con dan nat ,
e e pos to a pan e ' ed
cer
Il con dan nat o alla car
acq ua ogni due gio rni !
a è pos t o a
Il con d ann ato alla carc ere . dur .
_
' e cm ceppi ' o
pan e ' e d acq ua ogni due gio �rp
m ze · a pan e "
coll a cate na ' e seco ndo le mrc ost;
ed acq ua ogni qua ttro giorni
o:
V . Le pen e disc i plinari son
re .
rtie
qua
al
1 , 0 La con segn a
0
tem po .
2. La deg rada zion e a
3 .' ) La prig ione semplice .
4. 11 carcere .
5 . '' Il carcere duro .
III. 1
•
Le s ud d ette pene applicate in via disciplinare
non possono oltrepassare i due mesi .
Il militare consegnato al quartiere non è esente
dal suo servizio .
Il Detenuto nella prigione, e condannato disci­
plinarmente alla carcere , lo paga col proprio soldo.
·
·
•
o
Del Tradimento , e dello Spionaggio.
Tradimento sarà punito colla morte .
V I I . Si renderà colpevole di tradimento :
1 •0 Ogni militare , che ricuserà di battersi ,
e difendersi contro il nemico.
2 .0 Ogni militare , o addetto al servigio del1a.'
truppa , che in presenza del nemico farà clamori
tendenti ad eccitare lo spavento , e il disordine
nelle proprie file , o che senza permesso in iscritto
del suo superiore terrà corrispondenza col nemi­
co , o farà a questo qualsiasi comunicazione.
3 . " Ogni Comandante d' un posto , ogni sen­
tinella , o vedetta , che in presenza del nemico ,
sia all' armata , o in una piazza assediata , o con
false consegne , o col non eseguire la consegna
ricevuta , o col tacere , a chi lo rileva , le sco­
perte fatte o da sè , o col mezzo d' altri , avrà
compromessa la sicurezza del posto.
4.0 Ogni Comandante d ' una pattuglia , che
nelle suddette circostanze avrà compromesso il
successo di qualche operazione militare , trascu­
rando di render conto , o di pnntu·a]mente e s e ­
guire l' ordine datogli di qualche scoperta.
V I . Il
6
Ognj mllitare , o addetto al servizio della
truppa , che senza un ordine del suo superiore ,
ed ln presenza del nemico renderà i n fJualsiasi
modo inabile al servizio qualunque pezzo d' arti­
glieria , o suo carretto .
6 . o Ogni Comandante d' una piazza , o luogo
forte , che senza estrema necessità ne tratterà ,
e segnerà la resa.
7 ,0 Ogni mili tare di una guernigione , il
quale con m inacce , o vie d i fatto cercasse di
sforzare i l Comandante d' una piazza a rendersi .
8 ,0 Ogni cittadi no , od abitante che facesse
rapprese ntanze , strepiti , e conventicoli per tale
·
effetto .
V I II . Qualu nque individuo di qualeiasi stato ;
q ualità , e professione sarà convinto di spionaggio
a favore del nemico , sarà p unito col1a morte ; · la
stessa pena �vrà l u ogo pe' complici di questo delitto.
5 .0
Della Diserzione .
IX . La d iserzione qualunque sia il militare che
la commetta sarà punita come segue :
In tempo di
J .
o
Guerra.
. La diserzion e al n emico
con
pena di
morte .
2 .0 Al l' int�rno , coll' asporto d ' armi , cavalli , e d effetti con dieci anni di galera .
f' ·
7
All' interno , ma senza il suddetto asporto
c inq ue anni di galera.
3 .n
con
lrt tempo d i Pace.
'
La diserzione semplice all' interno tre
mesi di carcere , e venti colpi di bastone . 1
2 ." All' estero con sei mesi di prigione sem­
plice � e quaranta colpi di baston e .
3 .° C o n asporto d' armi , o d effetti qualunque,
oltre quelli del suo ves tiario con tre anni di ga_lera .
4.° Con asporto di cavallo proprio , o d' .altri
con dieci anni di galera . '
5 .° Commessa mediante la scalata d elle mura,
o con rottura ' o v iolenza alle porte ' o barriere
con tre anni , e concorrendovi l' asporto suddetto
d' armi , od effetti con cinque anni dj galera .
6 .° Commessa irr tempo di qualunque servi­
zio con cinque anni , e se in sentinella con setté
anni di galera .
X . La recidiva della diserzione , che a vesse la
prima volta ottenuto il penfono , o la mitigazione
di pena , v errà punita col Uoppio della pena or­
dinaria nei casi , in cui la pena non eccede li
cinque anni di galera ; negli altri sarà punita
colla galera di venti anni . La recidiva di diser­
zione poi anche nel caso in cui la prima volta
non siasi ottenuto il perdono , sarà punita con
un terzo di più della pena ordinaria.
Xl . L' attentato di diserzion e , che non a.bbia
effetto per circosta nze fortuite , o indipen denti
x ,0
8
dalla volontà dell' autore sarà punito , come la di­
·
serzion e . Se rimarrà ineseguito per v �l ontà del­
l' autore si punirà con pena disciplinare ,
XII . Sarà punito come complice qualunque m i­
litare , o addetto al servizio della truppa ., che in­
sinuerà ad un suo camerata la diserzione .
XIII . Qualunque mili tare , o addetto al servizio
della truppa , che senz a avere
.regolare
congedo .,
in iscritto, o u n
o una lic e nza , o u n ordin e
de' s uoi capi , e senza potere giustificare i n altro
zione di tre
individui almeno
�
colla galera in
vita ; se per detta diserzione seguiranno altri de­
litti , colla m orte ; s e la suddetta diserzione non
ha e ffetto, è punito con dieci anni di galera .
XVII . Nel caso di complotto di militari, se il
capo
non ne fosse conosciuto , il più
graduato
dei complici , o a grado uguale i l più anziano di
servizio , e in pa r ità
d i età .,
di servizio
i] più v e c chio
sarà ritenuto capo di complotto , e pu­
nito come t a l e . Lo stesso avrà l uogo nel caso di
modo l' impedimento assoluto ., mancherà dal suo
complotto for m ato soltanto da individui addetti al
corpo ventiquattr' ore , o verrà trovato fuori d e i
servizio della truppa.
luoghi , e limiti
assegnati alla itruppa , di c u i fa
parte , o escirà da una piazza assediata , o inve­
stita d al nemico , o che spirato il tempo prefi sso
nel
congedo ,
o nella licenza ,
ed
ordine
che
avesse ottenuto , n o n siasi , senza giustificato ra­
gionevol e m otivo , restituito al suo corpo entro
tre giorni , è riputato disertore .
X V I l l . Q uegli , che essendo complice
complotto lo rivelerà in tempo che
di
un
possa impe­
dirs e n e l' e secuzione , sarà immune da ogni pena.
X I X . Chiunque avendo cognizione di u n com­
plotto di d iserz ione non l o ril e v e rà immedi atamente ,
sarà punito con sei m e s i di prigione , e -con pena
dai quaranta ai sessanta colpi di bastone da e s t e n­
dersi però la pena stessa fino a tre anni di galera.
Del Complotto di Diserzione.
X X . Chi assieme colla diserzione commetterà
altro delitto, sarà punito colla pena di qu ello
XIV . Vi è
complotto
di diserzione
allorchè
ques ta è concertata fra tre militari almeno.
XV . Qualunque militare , o addetto al servizio
della
truppa convinto d i avere eccitati 1
suoi
camerata alla diserzione è ritenuto capo di com­
plotto.
dei
s uddet ti delitti , per c u i è stabilita pena p i ù grave .
Delle .Mancanze in servizio
e
contro il servizio,
e dell' Insubordinazione � e riçolta.
XVI . I l capo di complotto in tempo di guerra
XXI . A d ogni m ilitare è proibito q ualunq1!e
qu and' anche non segua la diserzione , è punito
giuoco d' azzardo � e ad ogni sottufficiale , e so1-
colla morte ; in tempo di pace seguendo la diser-
ùato è inoltre proibito qualunque giuoco con ca r t e
J I
10
come pure i l tenere carte da giuoco in quar­
tiere , e nei corpi di guardia . · Il contravventore :�
o contravventori sono puniti con pena disciplinare .
XXI I . Ogni comandante d' un posto , che si
ubbriacherà stando di guardia , sarà punito col
duro carcere se .in tempo di pace , e colla morte
se in tempo di guerra. Il soldato, che si uhhria­
cherà stando di guardia, sarà punito disciplinar­
mente in tempo di pace , ed in tempo di guerra
con tre anni di galera.
XXIII . L' U fficiale , e sottufficiale destinato ad
una guardia , che abbandonerà il suo posto :� se
in tempo di pace sarà condannato a quattro mesi
di prigione , ed il soldato a venti giorni di car­
cere . e venti colpi di bastone ; e se in luogo , e
tempo di guerra sarà tanto l' uno ; quanto l' altro
punito colla morte .
XXIV . Ogni militare , che quando è battuta
la generale non si rende al suo posto , per la
prima volta è punito di quindici giorni di car­
cere ; pe r la seconda di un mese di carcere duro,
e se ulteriormente è recidiv o con due anni di
galera .
XX V . Ogni Comandante di un posto che i n
tempo di pace cangierà l a consegna datagli sog­
giacerà all a pena di sei mesi di prigione .
XXV I . Chi essendo i n tempo di pace in senti­
nella non eseguirà la consegna ricevuta , sarà pu­
uito con dieci giorni di duro carcere , e venti
·
eolpi di bastone da estenrlersi ulteriorment e a
norm a de' casi , e delle circostanze .
XX>VII . Q ualunque militare convinto d'aver-for­
zata la consegna , in tempo di pace sarà punit o
con tre mesi di prigione , i n tempo di guerra
colla pena della galera da estendersi sino alla
morte a norma dei casi , e delle circostanze .
XXVIII . Ch i dorm irà i n se ntinella , se in tempo
di pace sarà punito con dieci giorni di carcere duro,
e se in te m p o di guerra con tre anni di galera.
X X I X . L' abbandono del suo posto nella senti­
nella è pu nito in tempo di pace con un mese di
carcere , e cinquanta col [.>i di bastone , in tempo
di guerra colla pena della galera , ed anche colla
morte secondo la qual1tà dei casi , e de1le circo­
!ltanz e .
X X X . L' ubbriache�za anche fuori d e i casi \ so­
pr::t contemplati , sarà sempre punita disci p linar­
mente , nè si potrà mai .valutare all' effetto di
minorare la pena al delinque nte se non nel caso
della petÌa di morte , quanfl o p e r ò vi concorrano
circostanze , che attendano ad attenuare la colpa
di dett.a u h hr i a � hezz a .
XXXI . L' ub b ri ac hezza abituale sarà punita an­
che cou colpi di bastone , o colla privazione del
colpevole di portar 1' arma , o colla condanna a
rimanere in quartiere per u n tempo de term inato
zottoponendo anc h � a d i m i nuzione di soldo , e ciò
tutto a v u t o riguardo alle circosta nze che accom­
pagneranno ]' ubhriachezza sudJ.etta , ed alla qua­
lità del colpevole.
1 2
J3
X XXI I . Chi insulterà ; o maltratter� qualohe
persona inca�icata di eseguire · gli ordi ni , della
p ubblica Autorità ,
o della
Giustizia , ancorchè
XXXVI. Qualunque Ufficiale convinto d' aver
minacciato ,
n o n percuota , o ferisca , sarà punito discipli n ar­
m ente ; che se
le pene
seguirà percossa , o
prescritte
gione , e
ferita subirà
da un
dal Codice E stense , o dalle
la
pubblica Autorità, sarà punito colla pena della ga­
la
-
XXXIV. Chi commetterà , o
in q ualche
di detti ese-
si renderà
com-
il
quale fosse
convinto di essersi volontariamente opposto agli
ordini del suo superiore relativi al servizio, sarà
r
per questa
sola m ancanza destituito ,
e condan­
nato per u n anno in prigione ; se si tratterà poi
di un basso ufficiale , o di u n
soldato , sarà egl i
pure destituito , e condannato a quattro mesi di
pri..-ione, e a sessanta colpi di bastone , e s e ciò
�
av e nisse i n un a ff'lre
sarà p unito di
morte .
in presenza dell' inimico
sarà
punitO.
colla
punito quanto · al soldato con due
mesi
d i duro
accadesse
per
fatto d' u n U fficiale ,
o
delle circostanze ,
e potrà estendersi
fino alla prigione per quattro anni ; e se vi _sarà
vio]enza , o via di fatto, il colpe vole sarà punitq
colla morte .
del cas o .
Ufficiale ,
fatto , ed a v iolenze contro
superiore ,
insultato una s e ntinella con parole , o gestii, sarà
grado , e
contrav venzione alle Leggi , e
Qualunque
del
sottufficiale , la pena si aumenterà a misura del
e d anche colla galera a norm a delle circostanze ,
XXXV.
persona
poi ciò
regolamenti di Finanza., sarà punito colla carcere,
e
di carcere , e d
carcere , ed ottanta colpi di bastone , e quando
cutori .
plice
mesi
XXXV I I . Qualunque militare convinto d' aver
ed avrà
luogo irremissibilmente la pe na della morte c ontro
,
quelli , che per l' oggetto d i detta opposizione
a v e ssero gravemente ferito alcuno
due
morte .
qualita dell' ese­
cuzione , o d e l l' impedimento opposto ,
punito con
proceduto a vie di
ordinata dalla Giustizia , o dalla
secondo
destituito ; e s e ciò si commetterà poi
ottanta colpi di bastone . N e l caso poi i n cui s ì asi
XXXIII . Chi si opporrà poi per impedire qualun-
lera , o della morte
insultàto il suo superiore con pa­
soldato , o da un sottufficiale sarà desti­
tuito , e
Leggi com u n i .
que esecuzione
�
role , o gesti , sarà punito con due anni di pri­
·
XXXV I I I . La rivolta , o la disubbidienza com-
binata contro i superiori , sarà punita colla pena
di morte pe r coloro che l ' av essero suscitata ; con
dieci anni di galera pei complici . Non conoscen­
dosi l ' autore della rivolta , per l' applicazione di
detta pena d i morte , si osserveranno le regole
fissate riguardo al complotto .
XXX I X . Chi e ssendo incaricato della scorta ,
o
custodia di
detenuti , o
condannati mancherà
all a custodia stessa i n modo che ne segua
e v a­
&ione , sarà punito a termini d e l Codice Estense
'
t4
Lib . VI . Ti t . VII . S . 1 5 , 1 6 e 1 .7 , così concepiti
::::::: § . 1 5 . ::::::: , Se poi per m�ncanza . de lla do v uta
, dilige nza nel cus todirli lasciassero fuggire al­
" cnno de' carcerati per c a usa cri m i n ale come
, sopra _, o rispettivamente alcuno dei forzati s ud­
" d etti , la pena sarà pecuniaria , ed afflitti v a ad
Giudice- secondo la qualità , e
, arbitrio del
,, circostanze dei casi ;:::::
S.
1
6.
Ma se
;:::::
anni ,
sarà
e d anche
punito
colla
galera
i n circostanze
per
dieci
aggravanti co11a
morte.
XLI . Qualunque altro delitto contro i l pudore,
e l' onestà, sarà punito a norma del disposto dal
C odice Estense , o dalle Leggi comuni .
le
si p re­
I5
violenza ,
XLII . Chi ardirà di maltrattare , e usar v io­
lenze nel comprare dai m ercanti , arti sti , viv an­
" stasserO', o in modo alcuno cooperassero a tale
, fuga con aver preso den aro , o altri donati v i _,
anche criminalment e con pena di carcere , o car­
, oppur sotto promessa di rice verne ) o per qua­
cere duro giusta l a qualità delle v iolenz e , e mali
" lunque
trattamenti .
altra conte mpl azione ,
in
tal
caso
la
, pena sarà della gal era a tempo , o i n vita , e d
, anch e Ji eHa morte , se tale fosse l a p e n a c h e
, si dovre bbe a l r e o , o v e fosse confesso , o con­
d el d elitt o , per cui s i tro v asse dete­
,_, v into
, , nuto ::::=
§.
1
, m e ramente
7.
;:::::
Che se si trattasse di causa
civile , oppure
il
carcerato
fosse
custod ia , la pena s arà
.
e di tre trat t i di fune,
,
oro
, di cinque scu di d'
, e d anche all' indennizzazione al creditore . "
, tratte nuto a se m plice
'
'�
Delle Offese contro le p ersone _,
deLle Risse , dell' Omicidio , e del Duello .
dieri , e
simili , sarà punito disciplinarmente , ed
XLIII . L e risse fra i militari massime con ferite
e percosse saranno punite disciplinarm e nte , m a
se
d alla percossa , o ferita n e
frattura d' oss o ,
fosse
cagionata
o deform ità nell a facci a _, o de­
bilitazione di qualche m e m bro, avrà luogo la pena
del carcere
duro , e anche
di
galera secondo i
d ette ferite
fossero state ca­
casi , e le circostanze .
XLIV . Se però
gionate con coltell i , stiletti , od altre a�m i proi­
b it e
a
portarsi
dai
soldati , la pena sarà
galera a norma del disposto dal C odice
XLV : A norma
d ella
Esten se .
del disposto dallo stesso c o..:
dice , o dalle Leggi comuni sarà pure p unito ogni
XL.
o
Lo
stupro
com m e sso
da
un
m i J i tare ,
da qualunque altro addetto alla tru ppa , sarà pu­
nito con un mese di C<l rcere d u ro , d a aumen­
tarsi la p e na s e condo le c i rco�tanze fi no ad un
anuo d i carcere , anc h e av.-1to rjguardo all a qua­
l i t à delle persone ; m a s e iarà commesso con
omicirl io , e le fe rite cagionate fuori di risse .
XL V I . Il d uello sarà punito con due o più a nn i
d i pri�ione , e coll a confisca z i one d e ' heni , seb­
bene i l campo del C ) mba t t i mento si elegga fuori
Dorninj , e sehbAne non segua la
morte , o ferita d' alcuno de' d uell anti , e quando
d ,-gl1 Este usi
16
ancora andati · sul luogo destinato per battersi
fossero stati i d uellanti impediti ad effettuarlo ,
purchè per loro non sia stato , che non si effet­
tui . Se n e segue morte , o ferita grav e , od i·l
caso fosse premedit ato, la pena sarà di morte . La
stessa pena sarà comune tanto a quello , che avrà
fatto la disfida � e l' avrà accettata � quanto a
qhiunque vi avesse assistito come padrino , e pro­
porzionata mente a chi avesse , o prestato armi , o
cavalli , o comodo di luogo per questo effetto .
XLVII . Ogni Ufficiale , o sottufficia le , o mili­
tare qualunqu e , cui fosse nota una formale sfida
a duello , e non l' avesse denuncia ta immediat a­
mente al suo superio re , sarà punito rispetto all' U f­
ficiale , e sottuffic iale colla degrada zione , risp� tto
al soldato con sei mesi di prigione .
XLVIII. L e pene stabilite p e r l a retenzione , e
delazione delle armi proibite specificate ai §§ . 2 ,
4 , 5 , 6 e 9 del Tit. V I . Lib . V . del Codice
Estense , avranno pur luogo colle stesse :norme
contro i militari , o addetti al servizio della truppa.
Del Furto , delle Ruberie � Incendj ,
e Saccheggi .
XLI X . I furti saranno puniti con rigore giu­
sta il prescrit to dal Codice Estense , o dalle Leggi
comuni , osserva te però le seguent i particolari
disposiz ioni .
com­
L . Q ualunqu e primo furto semplice
messo nei quartier i , ou altro luogo di stazione ,
17
da un mllitare , o addetto al servizio della truppa
in pregiudizio de' s oi camerata , od 11ltro militare
qualunque , o del reggimento , se i f valore deJla
cosa r'uhata non ecceda le lire venti italiane , sarà
punito con dodici fino a trenta colpi di bastone ,
e con pena di carcere duro , che potrà esten­
dersi fi no a due mesi .
2 .0 Il secondo furto egualmente semplice , e
non eccedente il detto valore di lire venti italiane,
·è punito col duplicato della suddetta pena.
3 .0 Il terzo furto del1a sopraindicata natura
colla galera per anni cinque .
4 .0 Qualunque furto semplice commesso come
sopra , ancorchè primo , che ecceda il valore delle
li re venti italiane , e non sorpassi quello di lire
ci nquanta sette , e ce ntesimi sessanta , con pena
non minore di trenta colpi di bastone , e di due
mesi di carcere , da e stendersi ulteriormente a
misura de' casi , e delle circostanze ; e sorpas­
sando d etto valore , colle pene , e nella m1sura
prescritta dal Codice Estense .
5 .0 Qualunque furto commesso come sopra ,
ancorchè pri mo , e quantunque non eccedente il
valore di lire venti italiane , se sarà accompa­
gnato con circostanze , o qualità aggravanti , sarà
punito con tre anni di galera, o con quella pena
maggiore , che secondo il valore della cosa fur­
tiva , e le qualità aggravanti del furto , fosse ap­
plicahile a norma del suddetto Codice .
6 .0 Il fu rto commesso da un militare in
sentinella sarà punito coJia galera in vita senza
18
consider azione s e s1a di poco valore la cosa
rubata .
7 ,0 n furto commesso in istato di guardia '
o di qualunque altro servizio militare , sarà pu­
nito colla galera da tre fino a dieci anni.
LI. Il militare che porrà ne' ruoli della forza
una quantità maggiore d' uomini all' effetto d' in­
gannar e il Commi ssario , od altro incaric ato alle
riviste , sarà condannato a tre anni di galera , e
quello che si presenta per tale oggetto a tre·
mesi di prigione .
LII . Qualunque Ufficial e , o impiegato addètto
all' Ammin istrazio ne militar e fosse convint o di
aver sottra tto in pregiu dizio dello Stato , o di
qualun que militar e , 9 addett o al servizi o d e ll a
truppa , generi , danari , o viveri , e di averli
convert iti in proprio uso, sarà destitui to dal suo
grado , e secondo la grav ità del delitto punito
con tre mesi .fino a un anno di prigione . Qua, lunque sottufficiale , o soldato fosse convinto di
simile delitto , per la prima volta , e purch è non
si tratti di un valore ecceden te le lire venti
italiane , sarà punito col carcere , che potrà esten­
dersi fino a due mesi , e con ve·nti colpi di ba­
stone ; eccedend o detto valore , ed in qualunque
c aso ove sia recidiva , sarà punito col carcere
duro da uno sino a quattro mesi , e con cinquant a
colpi di bastone , o con quella pe na maggiore ,
che secondo la qualità del caso , e della circo­
stanza fosse applicabile a termiiù del Codi.ce
Estens e .
19
LUI . Ogni militare , che venderà , o metterà
in pegno le sue armi 7 il suo vestiario , le sue
munizioni , o monture 7 o anche solo parte di
esse , il cavallo , e qualsiasi effetto militare for­
nitogli dallo Stato , sarà considerato come colpe­
vole di furto , e punito a norma del disposto nel
precedente Articolo XLIX ai N umeri 1 , 2 , 3 ,
4 � 5 , 6 e 7·
LIV . Qualunque dP.bito doloso sarà punito di­
sciplinarme nte � e d anche a norma dei casi con
pene criminali giusta il dispostlrdalle Leggi co­
mum .
LIV. Qualunque militare , o qualunque altro
individuo attaccato alla truppa , che fosse con­
vinto d' avere derubato alle persone presso le '
quali trovavasi d' alloggio·, sarà punito colla pena
della galera per tre anni se il furto non 'eccede
le lire venti italiane , eccedendo le lire v nti , o
concorrendovi qualità aggravanti , la pena sarà di ,
dieci anni eli galera , ed anche della galera in
vita secondo le circostanze.
LVI. Ogni militare , o qualunque addetto alla
truppa fosse convinto d' aver preso col mezzo di
frodi , e senza pagare , da bere , o da mangiare
presso un abitante � sia in marcia , in guerni­
gione , o in accantonament o , sarà punito con do­
dici colpi di bastone , e con uno o due mesi di
carcere ; con due mesi di carcere , e venti colpi
di bastone se il delitto fosse accompagnato da
minaccia , e con gue anni di galera se fossero
avvenute vie di fatto .
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�
·
l
20
IU
e d :tll' esigenza delle circo­
LVII . Q ualunque m il i ta re i n perme Mo , o in
m ar ci a si facesse l ecito di rubare po llame , le ­
gum i , frutti , foraggio , e g e n era l m e n t e qu al u n­
che 1 ' ha commessa ,
sarà sempre p un i to
co n segnat o al qu artiere dal suo Uffici al e , secondo
que
proprietà ,
� con quella
per tenue che ne
con venti
sia
c olpi
il v alo r e
,
di bastone ,
p e n a maggiore , che se c on d o 1 1 va­
lore d e l furto fosse p re sc ri t t a Jal Codice E s t e n s e .
LVIII . Se l i suddetti furti , o prederie fossero
comme sse da più di tre m ilitari uniti , ed a mano
armata , l a pena sarà di tre a nni di g a lera , e d
anche maggiore secondo il valore delle c o s e pre­
date , e le Leggi del Codice Este nse re lati ve al
furto .
LIX.
Chi
causerà i nce ndj
con ma lizia ;
assalirà passaggieri per nuocer loro nella vita
chi
,
o
nel la roba ; c h i saccheggierà case , e stalle ; chi
farà scorta a fatti facinorosi , e capitali, sarà pu­
nito con morte .
sta n:r. e .
L X I I . I n qualunque caso d i deli tto , e contrav­
venzione l ' im put at o
tra v v e nzione
di d isci p l ina
,
di
servizio ,
di
pol i zi a
milit are ,
ca n za ai d overi del mili tare , o ad detto al servizio
trup pa enunciati
all' Articolo I . ·, per
le
quali non s i a prescritta una p e na apposita , sono
cas tigate disciplinarm e nte .
L X I . La pena di sci pl i n a re , e n e 1 1 a sna quali t à ,
e nelJa s u a d u ra t a s i a pp l i c a col d o v u t o riguardo
alla qu alltà della
di semplice con­
discipli narmente ; l' Uffi­
ciale n e fa rapporto a l capo del corpo , che in
que st ' u l ti m o caso dete rmina l a qualità , e misura
e n a d i s c ip li n a re .
L XI I I I1 passaggio fra le verghe v e rrà applicato
nei casi c rimi nali , ed anèhe i n quelli di com­
de l l a
plot to di diserzione , o d i re cid iv it à della mede­
sima , o di ci rcost a nz e aggravanti che l 'accom p a­
gni no .
L X IV . N e i casi n e i qu a l i
mf' n t o si
il pre sent e ' re gola-:
d i s p o s i zi o n i
rimette all e
del
Codice
E s t e nse , o delle Legg i com u ni , dovrà aversi ri­
a
q u e ste
u ltime
LXV . I n qu a lunqu e
regol am e n ti
agli ord i n i del giorno , e spec i al m ent e ogni man­
della
i
p un hi l e
soltanto in
sussidio , e
d o ve non sia pro v v e d ut o dal primo.
Disposizioni generali.
l e con t rav ve nzi on i ai
tosto messo agli arresti , o
che t rattisi di delitto , o v vero
corso
L X . T utte
è
contrav v enzione , alla persona .
dente li colpi venti
caso
di
d i b ast on e
s i m a appl icata al c o n d ann at o
d a d eter m i narsi n e lla
_,
punizione ecce�
verrà la med e ­
in dive rse epoc h e
sentenza , o d a l capo
corpo rispettivo , sentito
anche
il
del
medico de]
corpo st e s so .
L X VI . C i a sc un
Ufficiale
Comandante
d' un
corpo dovrà ordinare , ed invigilare , che il pre­
sente
regolamento
v olt a il m ese
d el l ' im pie go .
s ia letto pubblicamente um:
l
l
ai soldati _, sotto p e na d e ll a perd i t n
l
l'
l
22
LXVII.. Ogni Capitano di compagnia dovrà S(}tto
Ja stessa pena far seguire detta lettura ai volon­
..
tarj , tosto che questi saranno stati ammessi nella
truifpa , come pure agl' individui , che vengono
addetti alla
medesima , e prima , che�prestino
solito giuramento � e
il
comincino . il servizio , e d
/
avrà cura d i ben spiegar loro queste Leggi punto
per punto .
. . LXVIII . Ogni Uffieiale di qualsiasi
tenuto ad aver sempre
presso di
rango sarà
sè una copia
di questo regolamenti) ne' luoghi ove sia di guer­
nigione , d' accampamento , o di residenza.
LXIX.
Il regolamento presente sarà posto in
attività col giorno primo gennajo
x 8 !l'o,
e con detta
epoca cessa qualunque altra Legge , e regolamento
precedente .
�,
Modena t 5 Dicembre x 8 x g .
PER
. IL
S O V R .A. N .A.
GENERALE
c.
A UTO RIZZAZIONE
Gu
I c c I A R D I.
l
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Regolamento penale per le truppe di Sua Altezza Reale Francesco