A. Di. S. U.
Azienda di Diritto allo Studio Universitario
della Seconda Università degli Studi di Napoli
CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA’ E
SOSTEGNO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI DELLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO, DEL
TERRORISMO E DELLE VITTIME DEL DOVERE.
REGOLAMENTO
Articolo n. 1 OBBIETTIVI E FINALITA’
1.1
Ai sensi della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 7 , l' A. Di. S. U. della SUN
rafforza la sua politica istituzionale implementando i servizi con una concreta
vicinanza agli studenti universitari della SUN vittime del terrorismo, del dovere e
vittime dei reati della criminalità organizzata di tipo mafioso con particolare
attenzione alle vittime dell’estorsione e dell’usura, in favore dei quali è stata emessa
una sentenza di condanna.
1.2
L’ Azienda intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano, di
fatto, l’accesso e la frequenza ai corsi universitari contribuendo alla partecipazione
degli oneri necessari alla regolare frequenza ai corsi di laurea o di diploma
universitario di specializzazione.
1.3
Questa vicinanza voluta dall’Azienda agli studenti della SUN nella loro qualità di
vittime secondo quanto definito tanto dalla normativa di Stato , quanto da quella
Regionale, con espresso riferimento alla L. 11/04, nell’ottica delle aspettative di
organicità dell’Europa allargata a 27 Paesi.
Articolo n. 2 DESTINATARI
2.1
Il contributo straordinario è concesso a domanda, nei limiti della disponibilità di
bilancio, agli studenti universitari della SUN nella qualità di vittima del terrorismo,
vittime del dovere e di reati perpetrati dalla criminalità organizzata come
individuate dall’art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2.2
Il contributo richiedibile per ogni anno di corso universitario è concesso per il
conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli, a partire dall’anno di prima
iscrizione (L.390 del 2 dicembre 1991, art.7 e del D. P. C. M 9 aprile 2001, art.
3,com.4):
Per gli studenti normalmente abili:
 per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo pari alla durata di sette semestri;
 per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico per un periodo pari
alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
1/4
 per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica per un periodo pari alla durata di
cinque semestri;
Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66 %:
 Per un periodo pari alla durata di nove semestri, per i corsi di laurea;
 Per un periodo pari alla durata di sette semestri, per i corsi di laurea specialistica;
 Per un periodo pari alla durata di quindici semestri per i corsi di laurea
specialistica a ciclo unico.
Articolo n. 3 DEFINIZIONI
3.1
E’ considerato vittima chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide che abbia
subito un danno di ordine fisico, psicologico, a beni mobili o immobili, ovvero un
danno sotto forma di mancato guadagno.
3.2
La qualità di vittima dei citati reati è estesa ai familiari superstiti. Per familiari della
vittime si intendono:
coniuge e figli se a carico all’epoca dell’evento;
figli anche non a carico all’epoca dell’evento in mancanza del coniuge superstite;
genitori;
fratelli e sorelle se conviventi a carico all’epoca dell’evento;
chiunque risulti a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti all’evento ed i
conviventi more uxorio.
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3.3
Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell’evento, di
provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal
fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.
Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con la vittima dovrà risultare da
apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.
Articolo n. 4 REQUISITI
4.1
REQUISITI DI MERITO:
Ai sensi del D. P. C. M. del 9 aprile 2001, art. 2, com. 3, gli studenti iscritti ad anni
successivi al primo devono aver conseguito, almeno n. 10 Crediti Formativi per
ciascun anno accademico precedente a quello di richiesta del contributo.
4.2 REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA:
 Il tetto del reddito, determinato dagli Indicatori della Condizione Economica
Equivalente e dell’ Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, e definito
sulla base delle procedure e delle modalità indicate dagli articoli n. 5 e n. 13 del D.
P. C. M. del 9 aprile 2001, è elevato del 40%.
4.3
In presenza di attestazione I. S. E. E. pari a zero per redditi esonerati (non
soggetti ad Irpef ) il requisito di reddito sarà calcolato ai sensi dall’ art. 3, comma
2 bis norme integrate DLgs 109/98; 130/2000.
Articolo n. 5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
5.1
La domanda diretta ad ottenere la concessione dei benefici economici deve essere
2/4
corredata dalla seguente documentazione:
 Idonea certificazione attestante la sussistenza dello status di vittima del terrorismo o
della criminalità organizzata, ovvero di vittima del dovere (es. decreto di
riconoscimento di tale qualità);
 Attestazione I. S. E. E.;
 Certificato storico rilasciato dall’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di
appartenenza;
Tutti i requisiti previsti per la richiesta del contributo debbono essere posseduti dagli
studenti al momento della presentazione della domanda.
Articolo n. 6 CONTRIBUTO
6.1
Per lo stesso anno accademico il contributo può essere cumulato con altri benefici
messi a concorso dall’ A. Di. S. U. della SUN.
62
CONTRIBUTO SPETTANTE AGLI STUDENTI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO
BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO DELL’ A. Di. S. U. DELLA SUN NELLO STESSO
ANNO ACCADEMICO:
 Il contributo spettante nella misura massima di €1.600,00.
6.3
CONTRIBUTO SPETTANTE AGLI STUDENTI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO NON
BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO DELL’ A. Di. S. U. DELLA SUN NELLO STESSO
ANNO ACCADEMICO:
Il contributo spettante nella misura massima di €2.600,00.
6.4
Per lo stesso Anno Accademico il contributo non è cumulabile con provvidenze
pubbliche eventualmente già percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle
medesime circostanze (es. borse di studio bandite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in favore delle vittime).
Non rientrano nel divieto di cumulo i benefici come previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243 art. 4.
Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica
amministrazione.
Articolo n. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
7.1 La domanda di richiesta del contributo su modello predisposto dall’ A.Di.S.U della
SUN è scaricabile dal sito: www.adisun.it o in distribuzione presso la sede dell’
Azienda. La richiesta può essere presentata direttamente all’Azienda o spedita a mezzo
A.R. (fanno fede il timbro e la data dell’ ufficio postale accettante). La domanda
sottoscritta dal richiedente deve essere accompagnate da fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
Articolo n. 8 ESITO DELLE DOMANDE
8.1
Dell’ esito della domanda presentata verrà data comunicazione postale o con e-mail
se gli studenti sono in possesso di indirizzo personale di posta elettronica. La
comunicazione da parte dell’Azienda assume valore ufficiale.
3/4
Articolo n. 9 MODALITA’ DI PAGAMENTO
9.1
Gli studenti assegnatari del contributo potranno scegliere la modalità della riscossione
del contributo con una delle seguenti modalità:
Accredito su conto corrente intestato e/o co-intestato allo studente;
Circolarità presso l’agenzia del “ Banco S. Paolo IMI – Banco di Napoli ”
in Caserta alla via G. M. Bosco;
9.2
Gli importi, messi in pagamento dall’ A. Di. S. U. della SUN nelle forme di
Circolarità o di Assegno Circolare, non saranno più esigibili se non riscossi dagli
aventi diritto entro un anno dalla data di emissione del relativo mandato di
pagamento.
Qualora lo studente si trovi in posizione debitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti
dell’ A. Di. S. U della SUN, l’Azienda potrà rivalersi detraendo, fino alla
concorrenza, gli importi dovuti dal contributo attribuitogli.
Articolo n. 10 ACCERTAMENTI – SANZIONI
10.1
In base a quanto disposto dal D.P.C.M. del 9 aprile 2001, l’ A.Di.S.U. della SUN, effettuerà
controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti risultati beneficiari del
contributo. Potranno essere effettuati anche controlli a campione di studenti. A tal fine, oltre a
richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto
autocertificato, potrà effettuare, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che riterrà
opportune. Potrà effettuare i controlli reddituali utilizzando l’accesso informatizzato alla Banca della
Agenzia delle Entrate.
10.2
Ai sensi dell’art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nel caso in cui, dalle indagini effettuate,
risulti sia stato dichiarato il falso, lo studente decade dal diritto a fruire dei benefici e lo stesso sarà
sottoposto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma al doppio
dell’importo rispetto a quella percepita e perde il diritto a beneficiare di altri interventi per la durata
degli studi.
A fronte di dichiarazioni non veritiere l’A. Di. S. U. della SUN segnalerà il fatto all’Autorità
Giudiziaria.
INFORMATIVA
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003
Il D.Lgs 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla
identità personale, ai sensi dell’art. 2 del suddetto decreto.
Il trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati verrà effettuato esclusivamente per i fini istituzionali
previsti dalla legge per l’A. Di. S. U della SUN ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati; i dati
verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Per quanto attiene i dati
conferiti dagli interessati idonei a rivelare il loro stato di salute, gli stessi verranno trattati nel rispetto dei
principi di cui all’art. 22 del D.Lgs 196/2003, nelle more della adozione di apposito regolamento ai sensi
dell’art. 20 del decreto suddetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto
allo studio e dagli obblighi contabili e fiscali; l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo
trattamento può comportare l’impossibilità, da parte dell’Azienda, di dar corso alla richiesta di accesso ai
benefici. Lo studente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003
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