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MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2012
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“CONCILIARE CONVIENE. UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER CITTADINI E
IMPRESE” - IL CONVEGNO ORGANIZZATO DA DIMENSIONE DEL LAVORO E
ICAFS’È SVOLTO MERCOLEDÌ A “VILLA TOSCANINI” - 01/07/2011
“Conciliare conviene. Una nuova opportunità
per cittadini e imprese” - Il convegno
organizzato da Dimensione Del Lavoro e
ICAFs’è svolto mercoledì a “Villa Toscanini”
.
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IN PRIMA PAGINA
IL PAPA
DOVE SIAMO
Dimensione Del Lavoro e
ICAF-Istituto
di
Conciliazione
e
Alta
Formazione,
con
il
patrocinio dell’associazione
ASSOCONCILIAZIONE,
hanno tenuto mercoledì,
presso “Villa Toscanini” a
Ripalta
Guerina,
un
convegno
dal
titolo
“Conciliare conviene. Una
nuova
opportunità
per
cittadini e imprese” per dare
una visione completa e
ampia di questo nuovo e
innovativo
istituto
(Dlgs
28/2010
e
del
DM
180/2010).
L’incontro, aperto alle 9,15
dal ragionier Salvatore Vetere, amministratore unico di Dimensione del Lavoro spa, è
proseguito congli interventi del dottor Ivan Giordano, presidente di Assoconciliazione e
conciliatore professionista, che ha affrontato nello specifico il tema del convegno; del dottor
Luca Tullio Lazzerini commercialista, revisore dei conti e consulente del lavoro, che ha
illustrato “I costi della conciliazione tra crediti d’imposta e benefici fiscali”; della dottoressa
Cinzia Giordano, psicologa esperta in mediazione e psicoterapeuta, che ha parlato di
“Mediazione e negoziazione durante il tentativo di conciliazione”; Mentre la dottoressa Elena
Briatore, educatore professionale e specialist in human resources, della “Efficacia della
comunicazione nel procedi¬mento di mediazione”. La serie di relazioni è stata quindi chiusa
dall’avvocato Roberto Mauro, civilista del Foro di Milano e conciliatore professionista, che ha
sviluppato il tema “Conciliazione: cosa cambia nella gestione de¬gli insoluti e delle
controversie aziendali”.
Di seguito le sintesi degli interventi del ragionier Salvatore Vetere. “Nel nostro territorio
cittadini e imprese tessono ogni giorno una fitta rete di rapporti che possono generare attriti,
liti e controversie.
La difficoltà nel gestire e risolvere tali situazioni porta spesso le parti a dirimere queste
spiacevoli situazioni davanti ad un giudice; il risultato? Tribunali sovraccarichi di lavoro,
giustizia lenta, spese legali che spesso superano il valore della controversia e tempi
lunghissimi.
Per un privato cittadino questo significa costi, stress, frustrazione e insoddisfazione; per
un’azienda un contenzioso significa gestione di risorse umane, gestione finanziaria, gestione
commerciale, gestione amministrativa e in generale tempi e risorse dedicati ad attività
diverse dal proprio business.
La nostra attività di gestione delle risorse umane rappresenta un supporto per le imprese del
territorio che intendono perfezionare ed ottimizzare la gestione del lavoro, oltre che
un’opportunità in più per giovani, disoccupati e in generale per tutti coloro che cercano
un’occupazione; la nostra attenzione per imprese e cittadini del territorio non poteva non
trovare attrazione per la materia della mediazione civile, più comunemente conosciuta come
conciliazione.”
Del dottor Ivan Giordano
“Già dal marzo del 2010 le controversie in materia civile e commerciale inerenti tutti i diritti
disponibili possono essere, da chiunque, gestite e risolte davanti ad un conciliatore, presso
un Organismo di Conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia.
Dal marzo 2011 tutti hanno l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione prima di avviare
un’eventuale causa per risolvere controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica,
diffamazione con il mezzo di stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari. Dal marzo 2012 tutti avranno l’obbligo di rivolgersi ad un Organismo di
Conciliazione prima di avviare un’eventuale causa per risolvere controversie in condominio e
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
L’analisi delle materie che prevedono il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve far
dimenticare che la conciliazione è aperta a tutti per tutti i diritti disponibili negli ampi contesti
che comprendono la materia civile e commerciale.
Per le aziende spesso il contenzioso si annida in problematiche di recupero crediti, rapporti
di fornitura e contratti di appalto, per le quali è possibile esperire il tentativo di conciliazione
davanti ad un organismo abilitato dal Ministero della Giustizia; affitto di azienda e locazioni
per le quali, come detto, il tentativo di conciliazione è obbligatorio. La mediaconciliazione
quindi è e può essere un’opportunità per tutti, per ridurre i tempi ed i costi in cui ci si
imbatterebbe laddove la controversia fosse gestita innanzi ad un Tribunale.
I costi e i tempi della mediaconciliazione sono decisamente contenuti rispetto ai parametri
tradizionali a cui si è abituati per un procedimento giudiziario, in particolare grazie a tariffe
calmierate fissate dal Ministero della Giustizia e una durata massima del procedimento di 120
giorni.
A titolo esemplificativo le liti di valore fino ad €.1.000,00 si possono conciliare sostenendo un
costo di €.65,00, fino ad €.5.000,00 con un costo di €.130,00 e così via.
Le spese di mediazione inoltre comprendono costi e compensi sostenuti dall’Organismo
durante tutto il procedimento, indipendentemente dal numero di incontri.
La mediaconciliazione non solo rappresenta un valido strumento per cittadini ed imprese per
ridurre tempi e costi della gestione delle controversie, ma prevede anche importanti benefici
fiscali che spesso la rendono a costo zero.
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17 gennaio 2012
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OPERA DIOCESANA SAN PANTALEONE EDITRICE IL NUOVO TORRAZZO / Sede Legale Piazza Duomo 27 - 26013 CREMA / Sede Amministrativa: Via Goldaniga 2/a - 26013 CREMA
METEO
Questo procedimento
infatti non
prevede
imposte
di bollo sulla
documentazione
depositata,
Partita Iva 00887300192
- Codice
Fiscale
82011330196
- C.C.I.A
CREMONA N. 119560
non prevede tasse o tributi né imposte di registro per il verbale di accordo entro il limite di
€.50.000,00 di valore. Inoltre in caso di successo della mediazione si genera un credito
d’imposta commisurato all’indennità sino ad un massimo di €.500,00, e in caso di insuccesso
il credito d’imposta è limitato ad €.250.00. Il ricorso alla mediaconciliazione quindi,
concretamente, in taluni può ritenersi assolutamente GRATUITO.
Il credito d’imposta è previsto sia per i privati cittadini, sia per le imprese.”
L'EDITORIALE
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07/01/2012
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Diocesi di Crema
FISC.it
Fondazione "Carlo Manziana"
FUCI Crema
ISSR
San Bernardino Auditorium B.
Manenti
Trofeo Dossena
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Dell’avvocato Roberto Mauro
“Il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, hanno dato attuazione
all’articolo 60 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione, definizione e prevenzione delle controversie civili e commerciali. Tale
complesso di norme viene comunemente definito, dopo qualche mese di applicazione, come
procedimento di mediaconciliazione.
La disciplina della mediazione, rivolgendosi alla conciliazione delle contese in materia civile e
commerciale, si pone come obiettivo dichiarato, per un verso, di deflazionare il contenzioso
civile italiano e, per altro verso, di diffondere la cultura del ricorso a soluzioni alternative
rispetto all’opzione giudiziale.
In ambito comunitario, la mediazione viene giudicata utile per migliorare le relazioni di
amicizia tra gli Stati membri, per favorire l’esecuzione spontanea degli accordi raggiunti tra i
medesimi, per definire le controversie transfrontaliere, oltre che per migliorare la qualità della
Giustizia civile.
L’introduzione dell’obbligatorietà del procedimento di mediaconciliazione stabilisce quindi che
per talune cause civili non sarà più possibile rivolgersi alla magistratura senza aver esperito
prima il medesimo procedimento davanti a uno degli organismi riconosciuti ed abilitati dal
Ministero per tale attività.
Solo nei casi in cui le parti non troveranno un accordo in quella sede si andrà in Tribunale.
La condizione di procedibilità, dunque, non impone che la lite debba necessariamente
trovare una soluzione positiva, ma semplicemente che si sia tentata la strada dell’alternativa
al giudizio.
L’omesso esperimento del procedimento di mediaconciliazione, costituisce un ostacolo al
Giudice per assumere una decisione nel merito e quindi ciascun soggetto che risulta essere
intenzionato a promuovere un giudizio nelle materie per le quali è prevista la mediazione
obbligatoria, dovrà prima percorrere questa nuova strada alternativa al contenzioso ordinario.
La conseguenza di tale impostazione è che qualora un giudizio innanzi alla magistratura
ordinaria dovesse essere promosso senza l’attivazione preliminare del procedimento di
mediazione, l’improcedibilità di cui si è detto dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza di trattazione della
causa. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ già iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi di cui all’articolo 6 del D.
Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Il comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 non si
applica però alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Quanto sopra
non si applica inoltre (art. 5, comma 4):
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per
convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di
procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703,
terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali
di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti
urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, comma 3).
È evidente pertanto che il legislatore con l’introduzione della stringente clausola di
procedibilità auspica di poter alleggerire i Tribunali dal carico delle cause civili, di ridurre i
tempi di soluzione delle liti contenendo altresì i costi a carico dei cittadini.
Questi obbiettivi potranno essere riscontrati e valutati solo dopo un ampio lasso di tempo che
sarà necessario per testare ed esaminare l’efficacia del nuovo procedimento di
mediaconciliazione oltre che per permettere la diffusione della cultura della conciliazione.”
Scarica il documento allegato
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Offanengo - Presepe vivente e
mostra dei Presepi
MADIGNANO – A LEZIONE DI
MICOLOGIA
La scuola primaria di Madignano, con
la classe dell’insegnante Maria Paola
Piacentini, ha partecipato a una
interessante mattinata in compagnia del
micologo dell’Asl di Crema Francesco
Lopopolo. Al termine i bambini hanno
avviato un lavoro in classe fatto di testi
e disegni nei quali hanno saputo
riassumere le nozioni apprese. Nella
galleria fotografica ne riportiamo alcuni.
IL DOTTOR PAOLO BROWN
VOLONTARIO IN UN OSPEDALE
DELL'AFRICA
Il dott. Paolo Brown ha vissuto
un'esperienza indimenticabile di
volontariato per quattro mesi
nell'ospedale di Kitgum nel nord
Uganda. Servizio su Il Nuovo Torrazzo
del 7 gennaio 2012
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RETE SCUOLE - ANCORA
VERTICALIZZAZIONI?
Report delle attività 2011 della
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GAZZETTINO CREMASCO
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Pallavolo - Calcio a 5 e 11
AREA BOLLETTINI
18/01/2012 07:37
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