Newsletter n. 9 - 2012 Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Sommario Decreto crescita bis conversione in legge 2 L’investimento in leasing non penalizza le società in perdita sistematica 4 Le nuove regole sui noleggi e locazioni “a lungo termine” dei mezzi di trasporto e delle imbarcazioni da diporto 4 Newsletter Legale - Fiscale n. 9 - 2012 Decreto crescita bis conversione in legge È stato convertito in legge il c.d. “Decreto Crescita bis” (di seguito il “Decreto”). Il provvedimento contiene una serie di “Misure urgenti per la crescita del Paese”, il cui ambito d’intervento è estremamente variegato ed eterogeneo. Di seguito, elenchiamo brevemente alcune delle principali novità introdotte dal Decreto e dalla successiva legge di conversione. Si segnala tuttavia che le nuove norme contengono il rinvio a numerosi provvedimenti attuativi da emanare nei prossimi mesi: si tratta di 53 tra decreti ministeriali, regolamenti, provvedimenti e disposizioni, anche di competenza di soggetti non ministeriali, tra cui l'Ivass (l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che ha sostituito l'Isvap), la Consob, l'Agenzia del Demanio. I) Agenda digitale e sviluppo tecnologico La maggior parte delle disposizioni introdotte riguardano l’informatizzazione della vita di persone fisiche e imprese, dell’attività della pubblica amministrazione, dell’amministrazione della giustizia: a) Ogni cittadino può (non si tratta di un obbligo) indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. In caso di indicazione, la pubblica amministrazione comunicherà con il cittadino unicamente tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre, è prevista l’istituzione, da parte delle regioni e province autonome, del fascicolo sanitario elettronico (FSE) cioè l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito [art. 4, art. 12]. b) L’obbligo di comunicare alle camere di commercio l’indirizzo della PEC (già in vigore per le società) viene esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente al 2 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto). Invece, le imprese individuali attive, e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013 [art. 5, comma 1]. c) Sarà istituito l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito Web e senza necessità di autenticazione. In fase di prima costituzione, tale indice sarà realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali [art. 5, comma 3]. d) Alcune norme sono finalizzate ad incrementare l’utilizzo di moneta elettronica. In particolare, viene previsto che: le P.A., le società interamente partecipate da enti pubblici, o con prevalente capitale pubblico, e i gestori di pubblici servizi sono tenuti, a far data dal 1° giugno 2013, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con modalità elettroniche [art. 15, comma 1]; a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (c.d. bancomat) [art. 15, comma 4]. Inoltre, con una modifica al codice del consumo, si stabilisce che è considerata scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi [art. 15, comma 5 quater]. e) Anche le modifiche alla legge fallimentare hanno come primo obiettivo la telematizzazione degli adempimenti e delle comunicazioni nell’ambito della procedura, mediante l’utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata [art. 17]. f) Per quanto riguarda specificatamente la P.A., tra le tante novità, viene previsto che [art. 6, commi 1-6]: la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra privati e pubbliche amministrazioni, ferma restando la responsabilità contabile per il danno erariale causato all’amministrazione, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare; gli accordi e i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati con atto pubblico notarile informatico (modifica al Codice dei contratti pubblici) e sottoscritti con firma digitale o con firma elettronica avanzata (modifica dell’art. 15 della L. 241/90); la conservazione degli archivi notarili deve avvenire in via telematica; le procedure di acquisto di beni e servizi per importi inferiori alle soglie comunitarie devono avvenire esclusivamente in via telematica. II) Composizione delle crisi da sovra indebitamento: correttivi Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina, introdotta dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Come noto, si tratta di quella normativa che consente ai soggetti, cui non sono applicabili le vigenti procedure concorsuali, di trovare un accordo con i propri creditori, anche attraverso l’intervento di un organismo specializzato e dell’autorità giudiziaria. Secondo la più recente riformulazione, per “sovraindebitamento” si intende tale la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente. Le novità investono, da un lato, il presupposto soggettivo per l’apertura delle procedure in esame, individuando un procedimento specificamente destinato al consumatore; d’altro lato, la natura del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, assimilandolo ulteriormente al concordato. Tra l’altro, viene previsto che [art. 18, parti evidenziate nel comma 1]: i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non siano definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente ma siano vincolati dall’accordo, sempre che concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi; si riduce al 60% (prima era il 70%) la soglia prevista per il raggiungimento dell’accordo tra debitore non consumatore e creditori; a seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili; quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta; possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità 2 Newsletter Legale - Fiscale n. 9 - 2012 determinati con apposito regolamento; gli organismi di conciliazione costituiti presso le CCIAA, il segretariato sociale, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro; inoltre, si introduce la possibilità di “esenzioni dai reati di bancarotta” (prevista dall’art. 217 bis della legge fallimentare) anche nel caso di accordo di composizione della crisi [art. 18, comma 2 bis (l’ultimo)]. III) Assicurazioni - novità e semplificazioni Numerose sono anche le disposizioni che interessano il settore delle assicurazioni. Tra le altre si segnalano le seguenti novità: la durata del contratto di assicurazione RCA non può superare l’anno e si risolve automaticamente alla scadenza, senza possibilità di rinnovo tacito. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza [art. 22, comma 1]; viene previsto la stesura di un modello standard di contratto base di assicurazione RCA [art. 22, comma 4]; i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione (diversi dal diritto dell’assicurazione al pagamento del premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [art. 22, comma 14]; non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari [art. 22, comma 9 bis]; nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria [art. 22, comma 15 quater]. Le nuove norme si applicano a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto [art. 22, comma 15 septies]. IV) Vendite allo scoperto di strumenti finanziari - recepimento norme UE [art. 24] Si recepisce quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 236/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap). Tra le altre cose, viene introdotto l’articolo 193-ter al T.U. delle disposizioni in materia finanziaria (cosiddetto T.U.F., D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap su titoli sovrani, nel quale sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per la violazione delle disposizioni circa l’omissione delle notifiche alle autorità competenti o l’omissione delle comunicazioni al pubblico ovvero per la violazione delle restrizioni previste ai sensi del Regolamento. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti in analogia con le disposizioni sanzionatorie vigenti nel T.U.F. V) “Start-up innovativa” [art. 25] È introdotta una nuova figura di impresa: la “start-up innovativa”. Si tratta di una società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, fiscalmente residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che possiede determinati requisiti, tra cui [art. 25, comma 2]: i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci; e' costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; non distribuisce, e non ha distribuito, utili; ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5.000.000,00 di euro. Viene anche introdotta la figura dell’incubatore di start-up innovative certificato: si tratta di una società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, fiscalmente residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso di determinati requisiti stabiliti dal provvedimento in oggetto [art. 25, comma 5]. Per le nuove società sono previste numerose agevolazioni sia di carattere fiscale sia civilistico e giuslavoristico. In particolare, per quanto riguarda le particolarità in materia societaria, si segnala che [art. 26]: è posticipato al secondo esercizio successivo alla loro manifestazione il termine legale entro il quale intervenire su quelle perdite d’esercizio che prevedono l’intervento obbligatorio di ricostruzione da parte dei soci; l’atto costitutivo può prevedere quote di partecipazione al capitale fornite di diritti diversi da quelli ordinari (ad esempio, senza o con limitati poteri di voto); sono esonerate da bolli e diritti per adempimenti d’iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto camerale annuale per 4 anni. VI) Appalti pubblici Il legislatore è intervenuto anche in tema di contratti pubblici. Le novità più rilevanti sono: l’istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti [art. 33 ter]; l’introduzione nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) di una disposizione in base alla quale per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare. Una quota massima del 20% è svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta 3 Newsletter Legale - Fiscale n. 9 - 2012 altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio [art. 33 quater]; per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste [art. 34, comma 20]; nella disciplina dell’affidamento diretto (c.d. in house), è abrogata la disposizione che consentiva questa modalità di affidamento solo se il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento fosse stato complessivamente pari o inferiore a 200.000,00 euro annui [art. 34, comma 27]. VII) Agricoltura [art. 36] Alcune delle modifiche che interessano il settore agricolo sono le seguenti: si semplificano gli adempimenti pubblicitari per l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese; i contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni e, pertanto, vengono esclusi dalla disciplina di cui all’art. 62 D.L. n. 1/2012. Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi della normativa comunitaria in materia sicurezza alimentare, i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972) sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 21 D.L. n. 78/2010 (c.d. “spesometro”). Riferimenti normativi − Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 − Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. L’investimento in leasing non penalizza le società in perdita sistematica Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 (protocollo n. 2012/87956) ha individuato tra le cause oggettive di disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica anche il conseguimento di un MOL (Margine Operativo Lordo) positivo. Quindi, le società che in almeno uno dei tre esercizi in perdita hanno un MOL positivo non dovranno presentare interpello disapplicativo. Il MOL è dato dalla "differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile”. A tale fine, nel citato provvedimento dell’Agenzia è espressamente previsto che “i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B)". In sostanza nel calcolo della differenza tra valore e costi del conto economico (A meno B) non si tiene conto di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (voci B. 10, B. 12 e B. 13 dell’art. 2425 del codice civile). Con la risoluzione n. 107 dell’11 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il MOL rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica può essere determinato escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera B) del conto economico, anche l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio. Quindi, in questa specifica ipotesi, non andranno considerati tra i costi che abbattono il MOL gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti e i canoni di leasing. Tale scelta, precisa l’Agenzia, è stata dettata dall’esigenza di non discriminare gli acquisti di beni immobilizzati fatti attraverso la stipulazione di contratti di leasing rispetto alle acquisizioni di beni in proprietà. I primi, infatti, verrebbero penalizzati rispetto ai secondi perché i canoni di leasing rileverebbero integralmente tra i costi della produzione di cui alla lettera B) del conto economico, mentre gli ammortamenti relativi ai beni propri ne verrebbero esclusi. Pertanto, ai fini della disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica, nel calcolo del MOL, viene garantita parità di trattamento ai beni acquistati in proprietà e a quelli acquisiti tramite contratti di leasing, e ciò nel rispetto del principio di sostanziale equivalenza tra l’acquisizione e/o la realizzazione di un bene in proprietà e quella effettuata tramite contratti di leasing a cui si ispira l’articolo 102, comma 7, del Tuir. In definitiva, le società il cui MOL diventa negativo solo per effetto dei leasing non devono presentare interpello disapplicativo. Le nuove regole sui noleggi e locazioni “a lungo termine” dei mezzi di trasporto e delle imbarcazioni da diporto Dal 1° gennaio 2013 entreranno in vigore le nuove regole territoriali in materia IVA delle prestazioni di locazione, noleggio (e simili) “a lungo termine” dei mezzi di trasporto e delle imbarcazioni da diporto rese nei confronti di privati. Più specificamente, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia i noleggi e le locazioni di mezzi di trasporto, diversi dalle imbarcazioni da diporto, non a breve termine (quindi di durata superiore a 30 giorni) resi a privati se: il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, senza avere un domicilio all’estero e i mezzi di trasporto sono utilizzati nel territorio dell’Unione europea; il committente è residente o domiciliato in uno stato extra UE e i mezzi di trasporto sono utilizzati in Italia. Le locazioni e i noleggi di imbarcazioni da diporto non a breve termine (quindi di durata superiore a novanta giorni) resi a committenti privati saranno tassati in Italia se: il prestatore è un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia e l’imbarcazione è messa a disposizione nel territorio dello Stato ed utilizzata nell’Unione europea. Dette prestazioni saranno altresì assoggettate ad IVA in Italia se: l’imbarcazione è utilizzata in Italia, ma messa a disposizione nello Stato extra-Ue nel quale il prestatore del servizio è stabilito. Infine, quando l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione di un privato in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, l’operazione è tassata in Italia se ricorrono le seguenti condizioni: il committente sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, senza avere un domicilio all’estero e i mezzi di trasporto siano utilizzati nel territorio dell’Unione europea; o, in alternativa, il committente sia residente o domiciliato in uno stato extra UE e i mezzi di trasporto siano utilizzati in Italia. Riferimenti normativi Riferimenti normativi − Risoluzione n. 107 dell’11 dicembre 2012 − Art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo Agenzia delle Entrate. 11-02-2010 n. 18. 4 Newsletter Legale - Fiscale n. 9 - 2012 Contatti Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati Milano - Sede legale Via della Moscova, 3 20121 Milano Tel. +39 02.80673.1 Fax +39 02.89010836 Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati è tra i principali studi professionali del panorama italiano nel campo della consulenza fiscale, legale e di diritto del lavoro. Con oltre 130 professionisti e sedi a Milano, Roma, Torino e Venezia, lo Studio offre consulenza professionale di elevato livello, integrando esperienze diversificate con specializzazioni di settore. La strategia dello Studio è di puntare ai massimi standard di specializzazione nei vari ambiti del diritto, mantenendo salde le logiche del lavoro di squadra e dell'interdisciplinarietà tra professionisti. 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Emanuele II, 71 10128 Torino Tel. +39 011.50940.1 Fax +39 011.5094020 Venezia Viale Ancona, 26 30172 Mestre (VE) Tel. +39 041.290571.1 Fax +39 041.290577 Crowe Horwath International Crowe Horwath International, tra le top 10 global accounting firm, è un Network internazionale che include più di 167 Società indipendenti, attive nel campo dei servizi contabili e di consulenza, con la collaborazione di più di 28.000 risorse tra professionisti e staff dislocati in 650 uffici in più di 109 Paesi nel mondo. Crowe Horwath International è caratterizzato da un elevato livello di servizio, da una forte integrazione tra i servizi offerti e da un insieme di valori fondamentali comuni che ne orientano le decisioni. Ogni "Member firm" è leader nel proprio mercato nazionale grazie alla collaborazione di professionisti che, con un’approfondita conoscenza della normativa e dei costumi locali, supportano le aziende che vogliono investire nei loro mercati. Newsletter Legale - Fiscale Registrazione n. 343 del 17 luglio 2009 - presso il Tribunale di Milano www.crowehorwath.it 5