Newsletter
n. 9 - 2012
Legale - Fiscale
Diritto delle società e fiscalità d'impresa
Sommario
Decreto crescita bis conversione in legge
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L’investimento in leasing non
penalizza le società in perdita
sistematica
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Le nuove regole sui noleggi e locazioni
“a lungo termine” dei mezzi di
trasporto e delle imbarcazioni da
diporto
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n. 9 - 2012
Decreto crescita bis conversione in legge
È stato convertito in legge il c.d.
“Decreto Crescita bis” (di seguito il “Decreto”).
Il provvedimento contiene una serie di
“Misure urgenti per la crescita del Paese”,
il cui ambito d’intervento è estremamente
variegato ed eterogeneo.
Di seguito, elenchiamo brevemente alcune
delle principali novità introdotte dal Decreto e
dalla successiva legge di conversione.
Si segnala tuttavia che le nuove norme
contengono il rinvio a numerosi provvedimenti
attuativi da emanare nei prossimi mesi: si
tratta di 53 tra decreti ministeriali,
regolamenti, provvedimenti e disposizioni,
anche di competenza di soggetti non
ministeriali, tra cui l'Ivass (l'Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni, che ha sostituito
l'Isvap), la Consob, l'Agenzia del Demanio.
I) Agenda digitale e sviluppo tecnologico
La maggior parte delle disposizioni introdotte
riguardano l’informatizzazione della vita di
persone fisiche e imprese, dell’attività della
pubblica amministrazione,
dell’amministrazione della giustizia:
a) Ogni cittadino può (non si tratta di un
obbligo) indicare alla pubblica
amministrazione un proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, quale suo
domicilio digitale. In caso di indicazione,
la pubblica amministrazione comunicherà
con il cittadino unicamente tramite
l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Inoltre, è prevista l’istituzione, da parte
delle regioni e province autonome, del
fascicolo sanitario elettronico (FSE) cioè
l’insieme dei dati e documenti digitali di
tipo sanitario e sociosanitario generati da
eventi clinici presenti e trascorsi,
riguardanti l’assistito [art. 4, art. 12].
b) L’obbligo di comunicare alle camere di
commercio l’indirizzo della PEC (già in
vigore per le società) viene esteso alle
imprese individuali che presentano
domanda di prima iscrizione al registro
delle imprese o all’albo delle imprese
artigiane successivamente al 2 gennaio
2013 (data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto). Invece, le
imprese individuali attive, e non soggette a
procedura concorsuale, sono tenute a
depositare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata entro il 30 giugno
2013 [art. 5, comma 1].
c) Sarà istituito l'Indice Nazionale degli
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata
(INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo
sviluppo economico. L’accesso all’INI-PEC
è consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle
imprese, ai gestori di pubblici servizi ed a
tutti i cittadini tramite sito Web e senza
necessità di autenticazione. In fase di
prima costituzione, tale indice sarà
realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi
PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali
[art. 5, comma 3].
d) Alcune norme sono finalizzate ad
incrementare l’utilizzo di moneta
elettronica. In particolare, viene previsto
che:
le P.A., le società interamente
partecipate da enti pubblici, o con
prevalente capitale pubblico, e i gestori
di pubblici servizi sono tenuti, a far data
dal 1° giugno 2013, ad accettare i
pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi
titolo dovuti, anche con modalità
elettroniche [art. 15, comma 1];
a decorrere dal 1° gennaio 2014,
i soggetti che effettuano l’attività di
vendita di prodotti e di prestazione di
servizi, anche professionali, sono tenuti
ad accettare pagamenti effettuati
attraverso carte di debito (c.d.
bancomat) [art. 15, comma 4].
Inoltre, con una modifica al codice del
consumo, si stabilisce che è considerata
scorretta la pratica commerciale che
richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione
elettronica con un fornitore di beni o
servizi [art. 15, comma 5 quater].
e) Anche le modifiche alla legge fallimentare
hanno come primo obiettivo la
telematizzazione degli adempimenti e
delle comunicazioni nell’ambito della
procedura, mediante l’utilizzo
generalizzato della posta elettronica
certificata [art. 17].
f) Per quanto riguarda specificatamente la
P.A., tra le tante novità, viene previsto che
[art. 6, commi 1-6]:
la mancata trasmissione di documenti
per via telematica tra pubbliche
amministrazioni e tra privati e
pubbliche amministrazioni, ferma
restando la responsabilità contabile per
il danno erariale causato
all’amministrazione, comporta
responsabilità dirigenziale e
responsabilità disciplinare;
gli accordi e i contratti della pubblica
amministrazione devono essere
stipulati con atto pubblico notarile
informatico (modifica al Codice dei
contratti pubblici) e sottoscritti con
firma digitale o con firma elettronica
avanzata (modifica dell’art. 15 della
L. 241/90);
la conservazione degli archivi notarili
deve avvenire in via telematica;
le procedure di acquisto di beni e
servizi per importi inferiori alle soglie
comunitarie devono avvenire
esclusivamente in via telematica.
II) Composizione delle crisi da sovra
indebitamento: correttivi
Sono state apportate alcune modifiche alla
disciplina, introdotta dalla legge 27 gennaio
2012, n. 3, in tema di composizione delle crisi
da sovraindebitamento.
Come noto, si tratta di quella normativa che
consente ai soggetti, cui non sono applicabili
le vigenti procedure concorsuali, di trovare un
accordo con i propri creditori, anche
attraverso l’intervento di un organismo
specializzato e dell’autorità giudiziaria.
Secondo la più recente riformulazione, per
“sovraindebitamento” si intende tale la
situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà di adempiere
le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva
incapacità ad adempierle regolarmente.
Le novità investono, da un lato, il presupposto
soggettivo per l’apertura delle procedure in
esame, individuando un procedimento
specificamente destinato al consumatore;
d’altro lato, la natura del procedimento di
composizione della crisi da
sovraindebitamento, assimilandolo
ulteriormente al concordato.
Tra l’altro, viene previsto che [art. 18, parti
evidenziate nel comma 1]:
i creditori che non aderiscono alla
proposta di accordo non siano definibili
quali creditori estranei, come tali titolari del
diritto ad essere soddisfatti integralmente
ma siano vincolati dall’accordo, sempre
che concluso con creditori rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti
complessivi;
si riduce al 60% (prima era il 70%) la
soglia prevista per il raggiungimento
dell’accordo tra debitore non consumatore
e creditori;
a seguito della sentenza che dichiara il
fallimento, i crediti derivanti da
finanziamenti effettuati in esecuzione o in
funzione dell’accordo omologato sono
prededucibili;
quando l’esecuzione dell’accordo o del
piano del consumatore diviene impossibile
per ragioni non imputabili al debitore,
quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di
composizione della crisi, può modificare la
proposta;
possono costituire organismi per la
composizione delle crisi da
sovraindebitamento enti pubblici dotati di
requisiti di indipendenza e professionalità
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determinati con apposito regolamento; gli
organismi di conciliazione costituiti presso le
CCIAA, il segretariato sociale, gli ordini
professionali degli avvocati, dei
commercialisti ed esperti contabili e dei notai
sono iscritti di diritto, a semplice domanda,
nel registro;
inoltre, si introduce la possibilità di
“esenzioni dai reati di bancarotta” (prevista
dall’art. 217 bis della legge fallimentare)
anche nel caso di accordo di
composizione della crisi
[art. 18, comma 2 bis (l’ultimo)].
III) Assicurazioni - novità e semplificazioni
Numerose sono anche le disposizioni che
interessano il settore delle assicurazioni.
Tra le altre si segnalano le seguenti novità:
la durata del contratto di assicurazione
RCA non può superare l’anno e si risolve
automaticamente alla scadenza, senza
possibilità di rinnovo tacito. L'impresa di
assicurazione è tenuta ad avvisare il
contraente della scadenza del contratto
con preavviso di almeno trenta giorni e a
mantenere operante, non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla
scadenza del contratto, la garanzia
prestata con il precedente contratto
assicurativo fino all’effetto della nuova
polizza [art. 22, comma 1];
viene previsto la stesura di un modello
standard di contratto base di
assicurazione RCA [art. 22, comma 4];
i diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di
riassicurazione (diversi dal diritto
dell’assicurazione al pagamento del
premio) si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ad esclusione del contratto
di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni
[art. 22, comma 14];
non costituisce esercizio di agenzia in
attività finanziaria la promozione e il
collocamento di contratti relativi alla
concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma da parte degli agenti di
assicurazione regolarmente iscritti nel
Registro unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi, su mandato
diretto di banche ed intermediari finanziari
[art. 22, comma 9 bis];
nei contratti di assicurazione connessi a
mutui e ad altri contratti di finanziamento,
per i quali sia stato corrisposto un premio
unico il cui onere è sostenuto dal
debitore/assicurato, le imprese, nel caso di
estinzione anticipata o di trasferimento del
mutuo o del finanziamento, restituiscono al
debitore/assicurato la parte di premio
pagato relativo al periodo residuo rispetto
alla scadenza originaria
[art. 22, comma 15 quater].
Le nuove norme si applicano a tutti i contratti,
compresi quelli commercializzati
precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto
[art. 22, comma 15 septies].
IV) Vendite allo scoperto di strumenti
finanziari - recepimento norme UE [art. 24]
Si recepisce quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 236/2012, adottato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio in
materia di vendite allo scoperto di strumenti
finanziari e contratti derivati aventi ad oggetto
la copertura del rischio di inadempimento
dell'emittente (credit default swap).
Tra le altre cose, viene introdotto l’articolo
193-ter al T.U. delle disposizioni in materia
finanziaria (cosiddetto T.U.F., D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58), relativo alle vendite
allo scoperto e ai credit default swap su titoli
sovrani, nel quale sono stabilite le sanzioni
amministrative pecuniarie da applicare per la
violazione delle disposizioni circa l’omissione
delle notifiche alle autorità competenti o
l’omissione delle comunicazioni al pubblico
ovvero per la violazione delle restrizioni
previste ai sensi del Regolamento. Gli importi
delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti in
analogia con le disposizioni sanzionatorie
vigenti nel T.U.F.
V) “Start-up innovativa” [art. 25]
È introdotta una nuova figura di impresa: la
“start-up innovativa”.
Si tratta di una società di capitali, anche in
forma cooperativa, di diritto italiano ovvero
una Societas Europaea, fiscalmente
residente in Italia, le cui azioni o quote
rappresentative del capitale sociale non sono
quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione, e che
possiede determinati requisiti, tra cui
[art. 25, comma 2]:
i soci, persone fisiche, detengono al
momento della costituzione e per i
successivi ventiquattro mesi, la
maggioranza delle quote o azioni
rappresentative del capitale sociale e dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei
soci;
e' costituita e svolge attività d'impresa da
non più di quarantotto mesi;
non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
ha, quale oggetto sociale esclusivo o
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;
a partire dal secondo anno di attività, il
totale del valore della produzione annua,
così come risultante dall'ultimo bilancio
approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio, non e' superiore a
5.000.000,00 di euro.
Viene anche introdotta la figura
dell’incubatore di start-up innovative
certificato: si tratta di una società di capitali,
anche in forma cooperativa, di diritto italiano
ovvero una Societas Europaea, fiscalmente
residente in Italia, che offre servizi per
sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up
innovative ed è in possesso di determinati
requisiti stabiliti dal provvedimento in oggetto
[art. 25, comma 5].
Per le nuove società sono previste numerose
agevolazioni sia di carattere fiscale sia
civilistico e giuslavoristico.
In particolare, per quanto riguarda le
particolarità in materia societaria, si segnala
che [art. 26]:
è posticipato al secondo esercizio
successivo alla loro manifestazione il
termine legale entro il quale intervenire su
quelle perdite d’esercizio che prevedono
l’intervento obbligatorio di ricostruzione da
parte dei soci;
l’atto costitutivo può prevedere quote di
partecipazione al capitale fornite di diritti
diversi da quelli ordinari (ad esempio,
senza o con limitati poteri di voto);
sono esonerate da bolli e diritti per
adempimenti d’iscrizione al registro delle
imprese, nonché dal pagamento del diritto
camerale annuale per 4 anni.
VI) Appalti pubblici
Il legislatore è intervenuto anche in tema di
contratti pubblici.
Le novità più rilevanti sono:
l’istituzione, presso l'Autorità per la
vigilanza sui Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, dell’Anagrafe unica
delle stazioni appaltanti [art. 33 ter];
l’introduzione nel codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) di
una disposizione in base alla quale per le
opere realizzate nell’ambito dell’appalto
che siano, in tutto o in parte, poste in
esercizio prima della relativa
collaudazione tecnico-amministrativa,
l’esercizio protratto per oltre un anno
determina, per la parte corrispondente, lo
svincolo automatico delle garanzie di
buona esecuzione prestate a favore
dell’ente aggiudicatore, senza necessità di
alcun benestare. Una quota massima del
20% è svincolata all’emissione del
certificato di collaudo, ovvero decorso il
termine contrattualmente previsto per
l’emissione del certificato di collaudo ove
questo non venga emesso entro tale
termine per motivi non ascrivibili a
responsabilità dell’appaltatore. Resta
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altresì fermo il mancato svincolo
dell’ammontare delle garanzie relative alle
parti non in esercizio [art. 33 quater];
per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, l'affidamento del servizio è
effettuato sulla base di apposita relazione,
pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante, che dà conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisce i
contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste
[art. 34, comma 20];
nella disciplina dell’affidamento diretto
(c.d. in house), è abrogata la disposizione
che consentiva questa modalità di
affidamento solo se il valore economico
del servizio o dei beni oggetto
dell'affidamento fosse stato
complessivamente pari o inferiore a
200.000,00 euro annui
[art. 34, comma 27].
VII) Agricoltura [art. 36]
Alcune delle modifiche che interessano il
settore agricolo sono le seguenti:
si semplificano gli adempimenti pubblicitari
per l’iscrizione del contratto di rete nel
registro delle imprese;
i contratti conclusi fra imprenditori agricoli
non costituiscono cessioni e, pertanto,
vengono esclusi dalla disciplina di cui
all’art. 62 D.L. n. 1/2012.
Al fine di rendere più efficienti le attività di
controllo relative alla rintracciabilità dei
prodotti agricoli e alimentari ai sensi della
normativa comunitaria in materia sicurezza
alimentare, i produttori agricoli esonerati
(art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972) sono
tenuti alla comunicazione annuale delle
operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 21
D.L. n. 78/2010 (c.d. “spesometro”).
Riferimenti normativi
− Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179
− Legge di conversione 17 dicembre 2012,
n. 221.
L’investimento in leasing
non penalizza le società in
perdita sistematica
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate dell’11 giugno 2012 (protocollo
n. 2012/87956) ha individuato tra le cause
oggettive di disapplicazione automatica della
disciplina delle società in perdita sistematica
anche il conseguimento di un MOL (Margine
Operativo Lordo) positivo.
Quindi, le società che in almeno uno dei tre
esercizi in perdita hanno un MOL positivo non
dovranno presentare interpello disapplicativo.
Il MOL è dato dalla "differenza tra il valore ed
i costi della produzione di cui alla lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile”. A tale
fine, nel citato provvedimento dell’Agenzia è
espressamente previsto che “i costi della
produzione rilevano al netto delle voci relative
ad ammortamenti, svalutazioni ed
accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13)
della citata lettera B)". In sostanza nel calcolo
della differenza tra valore e costi del conto
economico (A meno B) non si tiene conto di
ammortamenti, svalutazioni ed
accantonamenti (voci B. 10, B. 12 e B. 13
dell’art. 2425 del codice civile).
Con la risoluzione n. 107 dell’11 dicembre
2012 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il
MOL rilevante per la disapplicazione
automatica della disciplina sulle società in
perdita sistematica può essere determinato
escludendo dai costi della produzione, di cui
alla lettera B) del conto economico, anche
l’ammontare dei canoni di leasing indicati in
bilancio. Quindi, in questa specifica ipotesi,
non andranno considerati tra i costi che
abbattono il MOL gli ammortamenti, le
svalutazioni, gli accantonamenti e i canoni di
leasing.
Tale scelta, precisa l’Agenzia, è stata dettata
dall’esigenza di non discriminare gli acquisti
di beni immobilizzati fatti attraverso la
stipulazione di contratti di leasing rispetto alle
acquisizioni di beni in proprietà.
I primi, infatti, verrebbero penalizzati rispetto
ai secondi perché i canoni di leasing
rileverebbero integralmente tra i costi della
produzione di cui alla lettera B) del conto
economico, mentre gli ammortamenti relativi
ai beni propri ne verrebbero esclusi.
Pertanto, ai fini della disapplicazione
automatica della disciplina sulle società in
perdita sistematica, nel calcolo del MOL,
viene garantita parità di trattamento ai beni
acquistati in proprietà e a quelli acquisiti
tramite contratti di leasing, e ciò nel rispetto
del principio di sostanziale equivalenza tra
l’acquisizione e/o la realizzazione di un bene
in proprietà e quella effettuata tramite
contratti di leasing a cui si ispira l’articolo 102,
comma 7, del Tuir.
In definitiva, le società il cui MOL diventa
negativo solo per effetto dei leasing non
devono presentare interpello disapplicativo.
Le nuove regole sui noleggi
e locazioni “a lungo
termine” dei mezzi di
trasporto e delle
imbarcazioni da diporto
Dal 1° gennaio 2013 entreranno in vigore le
nuove regole territoriali in materia IVA delle
prestazioni di locazione, noleggio (e simili)
“a lungo termine” dei mezzi di trasporto e
delle imbarcazioni da diporto rese nei
confronti di privati.
Più specificamente, saranno territorialmente
rilevanti ai fini IVA in Italia i noleggi e le
locazioni di mezzi di trasporto, diversi dalle
imbarcazioni da diporto, non a breve termine
(quindi di durata superiore a 30 giorni) resi a
privati se:
il committente è domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente, senza avere un
domicilio all’estero e i mezzi di trasporto
sono utilizzati nel territorio dell’Unione
europea;
il committente è residente o domiciliato in
uno stato extra UE e i mezzi di trasporto
sono utilizzati in Italia.
Le locazioni e i noleggi di imbarcazioni da
diporto non a breve termine (quindi di durata
superiore a novanta giorni) resi a committenti
privati saranno tassati in Italia se:
il prestatore è un soggetto passivo
d’imposta stabilito in Italia e l’imbarcazione
è messa a disposizione nel territorio dello
Stato ed utilizzata nell’Unione europea.
Dette prestazioni saranno altresì
assoggettate ad IVA in Italia se:
l’imbarcazione è utilizzata in Italia, ma
messa a disposizione nello Stato extra-Ue
nel quale il prestatore del servizio è
stabilito.
Infine, quando l'imbarcazione da diporto è
messa a disposizione di un privato in uno
Stato diverso da quello di stabilimento del
prestatore, l’operazione è tassata in Italia se
ricorrono le seguenti condizioni:
il committente sia domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente, senza avere un
domicilio all’estero e i mezzi di trasporto
siano utilizzati nel territorio dell’Unione
europea;
o, in alternativa,
il committente sia residente o domiciliato
in uno stato extra UE e i mezzi di trasporto
siano utilizzati in Italia.
Riferimenti normativi
Riferimenti normativi
− Risoluzione n. 107 dell’11 dicembre 2012
− Art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo
Agenzia delle Entrate.
11-02-2010 n. 18.
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