FEDELTÀ ALLO SPIRITO DI GIOVANNI DI DIO NEL DIRITTO PROPRIO DELL’ORDINE OSPEDALIERO 0. Introduzione 0.1. Un anno dedicato alla “Famiglia di San Giovanni di Dio” Il Capitolo Generale Straordinario, celebrato in Messico dal 9 al 20 novembre del 2009, ha considerato opportuno dedicare un intero anno alla promozione del concetto di “Famiglia di San Giovanni di Dio”. Con ciò esprimeva la necessità di incoraggiare sempre più «una nuova visione dell’Ordine come ‘famiglia’, della quale accogliamo la possibilità di condividere il nostro carisma, la nostra spiritualità e la nostra missione.» Questa realtà, che si è andata affermando lentamente nell’Ordine, è una sfida che esige da noi di vivere «così compenetrati con la nostra missione che i nostri collaboratori si sentono spinti ad agire nello stesso modo, non solo perché le opere apostoliche dell’Ordine, soprattutto nei Paesi industrializzati, sono diventate enormemente complesse, ma perché ci sentiamo spinti dall’imperativo evangelico di condividere con gioia e gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto dal Signore, per il bene della comunità ecclesiale e l’annuncio del vangelo della misericordia.» L’anno che stiamo celebrando, quello dedicato alla Famiglia di San Giovanni di Dio, va dall’8 marzo scorso fino all’8 marzo del 2012. La Provincia Romana, così come le altre Province dell’Ordine, celebra questo avvenimento con una serie di atti, tra i quali tre videoconferenze, che hanno per titolo: 1) “La missione della famiglia di San Giovanni di Dio”, affidata a Fra Pascual Piles, 2) “I nuovi statuti dell’Ordine e Diritto Canonico”, affidata al sottoscritto, e 3) “Il nuovo volto e la nuova direzione dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio”, affidata a Fra Jesús Etayo. Gli interventi di Fra Pascual e di Fra Jesús sono di grande attualità. Il mio potrebbe sembrarlo un po’ meno, ma credo che abbia un suo interesse nell’ambito dell’anno della “Famiglia di San Giovanni di Dio” che stiamo celebrando, poiché oltre a ricordarci il percorso realizzato dalla nostra Istituzione lungo centi d’ anni fino ad arrivare ad essere un ‘corpo’ giuridicamente stabile, ci rammenta le basi giuridiche sulle quali si può fondare, nei giorni nostri ma anche nel futuro, questa ‘famiglia’, con conseguenze imprevedibili. A dire il vero, mi sento molto lusingato per il fatto che il P. Provinciale e la Commissione organizzatrice abbiano pensato e me, soprattutto perché, ancora una volta, mi rendo conto che la ‘famiglia’ di cui tutti noi vogliamo far parte, si concretizza giorno dopo giorno nel percorso che realizziamo insieme, rafforzando sempre più i legami che ci uniscono e superando qualsiasi tipo di frontiera. Ringrazio perciò coloro che mi hanno rivolto l’invito a condividere le mie esperienze come membro della Famiglia di San Giovanni di Dio. 0.2. Il titolo del mio intervento Come ho già detto prima, il titolo dell’intervento che mi hanno assegnato gli organizzatori è : «I nuovi Statuti dell’Ordine e Diritto Canonico». Questo titolo è stato il frutto di varie comunicazioni che sono intercorse tra me e la Provincia Romana attraverso la posta elettronica e il telefono, mentre era in corso di preparazione il programma degli atti celebrativi. In seguito, quando già avevo iniziato a redigere il lavoro, mi sono reso conto che era piuttosto generico, ragion per cui mi è sembrato meglio assegnare alla mia presentazione questo nuovo titolo: «FEDELTÀ ALLO SPIRITO DI GIOVANNI DI DIO NEL DIRITTO PROPRIO DELL’ORDINE OSPEDALIERO», e più tardi, lungo lo svolgimento dell’intervento, vedremo perché. 0.3. Il diritto proprio dell’Ordine Ospedaliero Il diritto proprio del nostro Ordine è «contenuto nelle Costituzioni, negli Statuti Generali e nei documenti della Santa Sede riguardanti il nostro Istituto.» Le «Costituzioni» costituiscono il «codice fondamentale» dell’Ordine, che non può essere modificato senza il permesso dell’autorità suprema della Chiesa, mentre gli «Statuti Generali» fanno parte di quelli che il Codice chiama “altri codici” ritenuti inferiori perché raccolgono norme, non necessariamente costituzionali, di minore importanza, che possono essere riviste e adattate se ritenuto opportuno, secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi. Tenendo conto di quanto sopra, ho creduto che non si potesse parlare degli Statuti senza parlare prima delle Costituzioni. LE COSTITUZIONI DELL’ORDINE OSPEDALIERO 1.1. Cosa sono le Costituzioni E’ opportuno intenderci, fin dall’inizio, sul significato della parola “costituzioni”. Secondo lo spirito del Concilio Vaticano II e della Teologia della Vita Consacrata posteriore allo stesso, quando si parla di “costituzioni” si fa riferimento ad un testo che “traduce esistenzialmente” il Vangelo e lo applica ad un gruppo di uomini o di donne che, animati dallo Spirito, si sono riuniti per seguire Cristo in comunità di vita e di apostolato, secondo il modo di intendere e di vivere il Vangelo del proprio fondatore. 1.1. Cosa sono le Costituzioni Si tratta di un testo che si riferisce ad uno stile di vita illuminato ed orientato dai valori del Vangelo, sottolineando quello o quelli con cui il fondatore si è in particolare identificato e che resta vivo nel tempo. Pertanto, tutto il testo delle costituzioni mira a favorire il modo di vivere e l’organizzazione propria dei membri di un istituto ed a facilitare la realizzazione dell’apostolato specifico, come un servizio al carisma ed alla spiritualità che lo caratterizza. 1.1. Cosa sono le Costituzioni Di qui la necessità che le Costituzioni contengano principi dottrinali e criteri evangelici che basino, motivino e facilitino la sequela di Gesù, spirati alla vita ed alle opere del fondatore, e norme giuridiche che regolino la struttura organizzativa della vita personale, comunitaria ed apostolica e che, sulla base delle indicazioni del Decreto Perfectae caritatis del Concilio Vaticano II e di Paolo VI nel Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, sono indispensabili per definire la fisionomia, i fini ed i mezzi apostolici dell’Istituto. Le Costituzioni, per tanto, forniscono il supporto giuridico e la stabilità necessaria affinché le rispettive azioni e iniziative beneficino tutti. 1.2. Sintesi storica delle Costituzioni dell’Ordine Il Nostro Padre San Giovanni di Dio non scrisse costituzioni. La sua vita di dedizione, per amore di Dio, agli ammalati ed ai bisognosi, fu la “regola vivente” che attrasse, organizzò e diede impulso alla vita dei primi Confratelli. 1.2. Sintesi storica delle Costituzioni dell’Ordine E’ importante sottolineare quanto segue: Giovanni di Dio “contagiò” in modo tale i primi Confratelli con la forza della carità che lo muoveva, che non furono necessarie altre norme se non quella della stessa carità per vivere in comune; i primi Confratelli si sentirono in tal modo identificati con lo spirito di misericordia e compassione con il quale Giovanni di Dio organizzò il suo ospedale e si dedicò al servizio degli ammalati e dei bisognosi, che non furono necessarie altre norme per continuare la sua opera a Granata ed estenderla progressivamente a Madrid e in Andalusia, praticarla sulle navi dell’Armata Spagnola e impiantarla a Napoli, Roma e in America. 1.2. Sintesi storica delle Costituzioni dell’Ordine La norma evangelica dell’amore verso Dio e verso il prossimo e l’esempio di Giovanni di Dio nella sua applicazione concreta al servizio dei malati e dei bisognosi, fu sufficiente per mantenere vivo lo spirito dei Confratelli di Giovanni di Dio durante i ventidue anni successivi alla sua morte. Per situarci debitamente nel processo di organizzazione “giuridica” dell’Ordine, possiamo distinguere le seguenti tappe: 1.2.1. Periodo di “gestazione” Durante gli ultimi anni della vita di San Giovanni di Dio (1540/41-1550), si uniscono a lui alcuni compagni, che vivono in comune il servizio agli ammalati orientati dalla sua testimonianza ed applicando le norme che egli trasmette loro di viva voce. Giovanni di Dio e i suoi compagni imitano Gesù Cristo servendo ogni categoria di ammalati e di poveri. Il riconoscimento da parte della Chiesa appare con tutta evidenza durante la vita del Santo e, soprattutto, quando nel letto di morte l’Arcivescovo Guerrero si fa carico dei poveri e dei debiti di Giovanni. 1.2.1. Tappa di formazione della “fratellanza” Questa tappa va dalla morte di Giovanni di Dio fino all’anno 1572. I Confratelli dell’Ospedale di Granata e di quelli che si fondano a Madrid, Cordova, Lucena, ecc., vivono in comune senza nessuna norma giuridica. Anche qui, non sembra che emettessero voti tradizionali. 1.2.1.1. Approvazione dell’”Istituto” Pio V, con la Bolla Licet ex debito, concede ai Confratelli di vivere in comune negli Ospedali fino ad allora fondati e in quelli che si sarebbero fondati, per servire gli ammalati, sotto la Regola di Sant’Agostino e l’obbedienza agli Ordinari locali, concede loro un proprio abito. Adattandosi alla Bolla Lubricum vitae genus, sempre di Pio V, emettono i voti religiosi nelle mani dei rispettivi Ordinari. 1.2.1.1. Approvazione dell’”Istituto” I Confratelli progressivamente prendono coscienza della loro identità in seno alla Chiesa e desiderano che si riconosca espressamente quel che essi vivono: che gli Ospedali di Giovanni di Dio costituiscono un “corpo” e, per tanto, desiderano disporre di una “testa” che esprima l’unità di “spirito” che li anima. Ciò spiega il progetto di Costituzioni per tutti gli Ospedali della Congregazione di Giovanni di Dio, promosso da Fra Baltasar de los Reyes, Confratello Maggiore di Cordova, che si riunì a Granada con i Confratelli di Siviglia, Lucena, Ronda e Granada il 6 novembre 1583, con l’intento di eleggere un Provinciale e redigere le Costituzioni. 1.2.1.1. Approvazione dell’”Istituto” Il progetto in sé non era autorizzato, in quanto Pio V sottomise i Confratelli all’obbedienza dell’Ordinario, però esprime il sentimento chiaro di costituire un “corpo” che, oltre allo spirito di Giovanni di Dio, disponesse di una struttura che lo definisse all’interno della Chiesa. 1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada L’Arcivescovo di Granada, Don Juan Méndez de Salvatierra, ordinò che si redigessero dietro insistenza dei Confratelli dell’Ospedale: “Perché chiestoci molte volte da parte vostra”, si dice nell’introduzione. Hanno come titolo “REGOLA E COSTITUZIONI PER L’OSPEDALE DI GIOVANNI DI DIO, DI QUESTA CITTÀ DI GRANADA”, da parte dell’Illstrissimo Signor don Joan Méndez de Salvatierra, Arcivescovo, del Consiglio di Sua Maestà, ecc. Furono stampate a Granada nell’anno 1585. 1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada Dispongono di una “Introduzione-Decreto” in cui l’Arcivescovo propone come modello Giovanni di Dio ed esorta i Confratelli a seguirne le orme nel servizio ai poveri e agli ammalati, come fosse fatto allo stesso Gesù Cristo. In quanto al contenuto, vale la pena di ricordare: 1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada per quel che si riferisce all’ospitalità, riconosce sicuramente lo “spirito” infuso da Giovanni di Dio nel suo Ospedale, segnalando: - gli atteggiamenti e i gesti del Confratello Maggiore rispetto agli ammalati, la cura e l’organizzazione dell’Ospedale; - il modo di ricevere gli ammalati ed i poveri; le responsabilità degli infermieri, che devono essere “fratelli di abito”; - l’ufficio e le responsabilità dell’Infermiere Maggiore; le qualità e responsabilità della “madre perfecta”; - gli atteggiamenti, le qualità e la responsabilità del medico e del chirurgo; 1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada si costata chiaramente come si tenesse conto di tutti i livelli della persona, sottolineando l’assistenza spirituale e la preoccupazione per tutte le necessità del malato; per quanto riguarda l’organizzazione e l’amministrazione dell’Ospedale, richiama l’attenzione sulla precisione con cui trattano ognuno degli uffici che devono esistere nell’Ospedale e l’orientamento diretto al buon funzionamento dei servizi dello stesso. 1.2.1.2. Costituzioni per l’Ospedale di Granada Quando farò riferimento alla continuità dello spirito di Giovanni di Dio, vedremo alcuni dettagli che manifestano apertamente il senso di umanizzazione dell’assistenza che orientava gli Ospedali dell’Ordine. Benché sia certo che le Costituzioni che ho appena ricordato fossero espressamente per l’Ospedale di Granada, come si può vedere nelle Bolle dei Papi citate, gli altri Ospedali seguivano lo stesso spirito e la stessa organizzazione. 1.2.1.3. Prime Costituzioni per tutto l’Ordine Dopo l’approvazione da parte di San Pio V, con cui la “fraternità” veniva costituita in istituto religioso sotto obbedienza degli Ordinari, l’Istituto si estende rapidamente, soprattutto perché i Confratelli mantengono vivo lo spirito e lo stile di ospitalità di Giovanni di Dio. 1.2.1.3. Prime Costituzioni per tutto l’Ordine Questo periodo dura fino al 1 ottobre 1586, data in cui Sisto V approva l’Ordine con la Bolla Etsi pro debito. L’attenzione e la sollecitudine con cui la Chiesa segue l’evoluzione, vengono manifestate dal Papa nel proemio della Bolla con cui eleva la Congregazione alla categoria di Ordine Regolare. 1.2.1.3. Prime Costituzioni per tutto l’Ordine Per cui, in virtù di detta bolla e del breve Cum Nos, 20.VI.1587, del Papa Sisto V, durante il primo Capitolo Generale dell’Ordine, celebrato a Roma a San Giovanni Calibita i giorni 23 e 24 giugno 1587, furono presentate ed approvate le prime Costituzioni per tutto l’Ordine, “le quali –dicono i Confratelli capitolari- nella nostra volontà di osservare e che le osservino tutti i nostri Confratelli della nostra Congregazione e Ordine di Giovanni di Dio, assenti e presenti e futuri, al cui nome qui fummo uniti, in questa città di Roma,… e in fede di ciò, firmato con i nostri nomi il 24 giugno del suddetto anno”. 1.2.3. Tappa di “transizione” Chiamo così il breve periodo che va dalla celebrazione del primo Capitolo Generale (1587) alla divisione dell’Ordine in due Congregazioni. Alla morte del P. Pedro Soriano, primo Generale dell’Ordine, il 18 agosto 1588, P. Diego de la Cruz, Vicario Generale, convocò il secondo Capitolo Generale, celebratosi a Roma nel mese di marzo del 1589, durante il quale furono revisionate le Costituzioni dell’Ordine ed approvate l’8 marzo 1589. 1.2.3. Tappa di “transizione” Sostanzialmente differiscono molto poco da quelle precedenti. Se vi faccio riferimento è perché, in qualche modo, da questo Capitolo Generale avviene di fatto la divisione dell’Ordine un due Congregazioni, in quanto i Capitolari di Spagna non assistettero e, quel che è più significativo, quando si riferiscono all’elezione dei Provinciali dicono: “si eleggeranno un Procuratore generale e due Provinciali, uno per la Provincia d’Italia e l’altro per l’isola di Sicilia”, invece di quanto indicato nelle Costituzioni del 1587: “…eleggeranno i Visitatori Provinciali in questo modo, uno per la Spagna e l’altro per l’Italia ed altri qualora esistano altre Province”. 1.2.4. Periodo di “retrocessione” Il 13 febbraio 1592, con la promulgazione del Breve Ex omnibus da parte di Clemente VIII, i Confratelli tornano alla situazione che precedette l’approvazione dell’Istituto da parte di Pio V, in quanto non si permette loro di emettere altri voti se non quello di prestare servizio negli ospedali, sotto l’obbedienza degli Ordinari. 1.2.4. Periodo di “retrocessione” In questo periodo bisogna distinguere: Parziale reintegrazione in Italia: Breve Romani Pontificis (9.IX.1596), di Clemente VIII; Parziale reintegrazione in Spagna: Breve Piorum virorum (12.IV.1608) di Paolo V. 1.2.4. Periodo di “retrocessione” Reintegrazione totale in Spagna: il 7 luglio 1611, Paolo V eleva la Congregazione di Spagna a vero Ordine regolare, con il Breve Romanus Pontifex. Qui inizia giuridicamente la separazione delle due Congregazioni, in quanto il Papa concede celebrare il Capitolo Generale, eleggere il Generale per la Spagna e redigere Costituzioni. Reintegrazione totale in Italia: la concesse lo stesso Paolo V, mediante il Breve Romanus Pontifex (13.II.1617), con le stesse prerogative che aveva concesso alla Congregazione Spagnola. Da questo momento, l’Ordine dispone di due Superiori Generali. 1.2.5. Divisione dell’Ordine in due Congregazioni Si estende dal 1611 al 1867, anno in cui l’Ordine viene restaurato in Spagna da San Benedetto Menni, quando Generale della Congregazione Italiana era il P. Giovanni Maria Alfieri. Il fatto della divisione dell’Ordine significa che ogni Congregazione avrà Costituzioni proprie. Come abbiamo visto, in 35 anni (15501585), i Confratelli vissero senza norme giuridiche scritte. 1.2.5. Divisione dell’Ordine in due Congregazioni Nei 31 anni seguenti, le Costituzioni promulgate sono: Costituzioni per l’Ospedale di Granada (1585). Costituzioni per tutto l’Ordine (1587) Costituzioni del secondo Capitolo Generale (1589) Prime Costituzioni della Congregazione d’Italia (1596) Costituzioni per i Confratelli di Spagna (1611) Nuove Costituzioni per la Congregazione d’Italia (1616). 1.2.6. Dall’unificazione dell’Ordine fino al Concilio Vaticano II 1.2.6.1. Estinzione e Restaurazione dell’Ordine in Spagna Come conseguenza della “liberazione” dei beni ammortizzati e delle norme dettate dal governo spagnolo rispetto all’ammissione dei candidati, benché il nostro Ordine non fosse stato ufficialmente soppresso, a cui bisogna sommare il rilassamento nello stile di vita dei Confratelli, la Congregazione Spagnola dell’Ordine sparisce praticamente durante la seconda metà del XIX secolo. 1.2.6.1. Estinzione e Restaurazione dell’Ordine in Spagna Il P. Giovanni Maria Alfieri, Generale della Congregazione Italiana, dopo aver tentato invano molte volte, vide realizzate le sue aspirazioni di restaurare l’Ordine in Spagna nell’anno 1867, per mezzo dell’oggi San Benedetto Menni. Nell’Archivio di Granada esiste l’esemplare delle Costituzioni che, di pugno del P. Alfieri, dice: “Queste sono le Costituzioni per tutto l’Ordine”. Venivano inviate al P. Benedetto Menni, Provinciale di Spagna e Portogallo, in seguito all’approvazione canonica della Provincia Spagnola nel 1884. Si trattava delle Costituzioni della Congregazione Italiana che differivano un poco da quelle che aveva seguito la Congregazione Spagnola, più fedele a quelle del 1587. A partire da questa data, l’Ordine dispone di un unico Generale e di stesse Costituzioni, di cui sono state fatte tre revisioni. 1.2.6.2. Costituzioni del 1890 Pio IX, nel 1862, invitò a compiere una revisione delle Costituzioni per accordarle alle situazioni dell’epoca. Il P. Giovanni Maria Alfieri, dopo aver consultato le Province ed sperti, preparò il testo e lo presentò a Leone XIII, che le approvò l’8 marzo 1885, ad experimentum per cinque anni, trascorsi i quali lo stesso Pontefice le confermò l’8 agosto del 1890. 1.2.6.2. Costituzioni del 1890 Queste Costituzioni, salvo dettagli minimi, sono le stesse della Congregazione Italiana del 1718. Ne conservano perfino il linguaggio e la distribuzione dei capitoli è identica. Differiscono un poco in quel che si riferisce al governo dell’Ordine. 1.2.6.3. Costituzioni del 1927 La vita religiosa si era molto evoluta durante il secolo XIX, soprattutto per l’apparizione di numerosi istituti. Ciò richiedeva un adattamento alle nuove circostanze. Il 26 giugno 1918 la Santa Sede ordinò che le Costituzioni venissero adattate al Codice di Diritto Canonico, promulgato l’anno precedente da Benedetto XV. 1.2.6.3. Costituzioni del 1927 Già anteriormente il P. Menni aveva iniziato la revisione delle Costituzioni. Egli convocò un’Assemblea straordinaria di Provinciali, “per trattare assieme alcuni temi di importanza per tutto l’Ordine”, che si riunì a Roma dal 14 al 21 giugno 1912. Tra i temi da trattare, presentò il progetto per realizzare una profonda riforma delle Costituzioni. Durante la celebrazione dell’Assemblea, il P. Benedetto Menni fu “invitato” dalla Santa Sede a presentare la rinuncia da Generale; egli lo fece nella sessione del 20 giugno, adducendo l’età avanzata e la salute delicata. Con ciò fu frenato il cambiamento che desiderava compiere e che riguardava principalmente la parte relativa all’Ospitalità, in quanto l’Assemblea decise “che prima si facesse un lavoro di preparazione perché fosse studiato dai Provinciali e, poi, presentato alla Sacra Congregazione per i Religiosi” 1.2.6.3. Costituzioni del 1927 Su invito di Benedetto XV, l’Ordine nominò una commissione che elaborasse il progetto delle Costituzioni; tale progetto fu affidato ai partecipanti al capitolo del 1922. Il Capitolo esaminò il testo e le correzioni inviate dalla Sacra Congregazione per i Religiosi, affidandone la redazione definitiva al nuovo Governo Generale che l’avrebbe poi presentata alla Santa Sede. L’approvazione si prolungò per altri cinque anni, poi la Santa Sede, di fronte all’insistenza del Definitorio Generale di ricevere l’approvazione definitiva delle Costituzioni, presentate il 15 aprile 1923, il 24 dicembre 1924 rispose che accettava 13 degli articoli presentati per l’approvazione. 1.2.6.3. Costituzioni del 1927 Il 26.VI.1927, Pio XI approvava in forma specifica, con il Breve De regulari, le nuove Costituzioni dell’Ordine, che restarono vigenti fino all’8 marzo 1971. Tale revisione delle Costituzioni significò un cambiamento notevole rispetto a quelle precedenti. Oltre ad essere principalmente giuridiche, il cambio riguardò fondamentalmente la “materia” propria del voto di Ospitalità. Senza dubbio, si tratta di Costituzioni che hanno avuto ripercussioni negative, soprattutto per quel che riguarda il “senso” apostolico della vita dei Confratelli. 1.2.7. Dal Vaticano II alle Costituzioni del 1984 La società e la stessa Chiesa si stavano evolvendo in maniera rapida. I cambiamenti si ripercuotevano sulla vita dei religiosi e delle religiose, particolarmente su quelli di vita attiva, per cui si rendeva necessario adeguare la legislazione alle circostanze. Il primo passo “ufficiale” avvenne nel Congresso Generale degli stati di Perfezione, celebrato a Roma nel 1950, che volle il rinnovamento della vita e della disciplina nella formazione dei candidati e nell’attività apostolica. 1.2.7.1. Revisione delle Costituzioni del 1926 Il Capitolo Generale del 1959 approvò vari cambiamenti che riguardavano il governo dell’Ordine e la formazione dei giovani religiosi. Tali cambiamenti furono confermati dalla Santa Sede. Nello stesso Capitolo venne approvata la revisione delle Costituzioni, e fu affidata la preparazione del progetto ad una commissione che iniziò a lavorare il 7 febbraio 1961 e terminò il 7 settembre dello stesso anno. Il Consiglio Generale inviò il progetto alle Province perché lo esaminassero ed inviassero gli emendamenti prima del mese di maggio del 1963. Il Capitolo del 1965 avrebbe dovuto approvare il testo, invece si limitò a revisionare gli emendamenti approvati nel Capitolo del 1959 e preferì rimandare la revisione delle Costituzioni per tener conto delle decisioni del Concilio Vaticano II e del nuovo Codice di Diritto Canonico. 1.2.7.2. Verso le Costituzioni “rinnovate” Il Concilio Vaticano II, nel Decreto Perfectae Caritatis, insistette sul “conveniente rinnovamento delle Costituzioni”. Paolo VI, nel Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, pubblicato il 6 agosto 1966, indicò i criteri da seguire nel rinnovamento, cui ci siamo già riferiti anteriormente. Sinteticamente, per non allungarmi eccessivamente, indico i passi compiuti dall’Ordine per giungere all’approvazione delle attuali Costituzioni: 1.2.7.2. Verso le Costituzioni “rinnovate” Riunione di Provinciali: il 19-20 gennaio 1967, per studiare ed approvare il modo con cui tutti i Confratelli potessero partecipare al rinnovamento delle Costituzioni. Capitoli Provinciali del 1968: in essi si è realizzata la sintesi delle proposte presentate dai Confratelli delle Provincie. Lavoro delle Commissioni Internazionali: il Governo Generale nominò due commissioni, il cui incarico sarebbe stato: quello della prima di classificare e tradurre il materiale ricevuto dalle Province; la seconda era resposanbile della redazione dottrinale e giuridica della bozza di progetto. Capitolo Generale Speciale: secondo le indicazioni di Paolo VI, fu convocato il Capitolo Generale Speciale in due fasi: nella prima fase (15 aprile-19 maggio 1969) si decise di nominare una Commissione perché redigesse il Progetto definitivo delle Costituzioni ed il Direttorio Generale, che sarebbe stato presentato nella seconda fase del Capitolo. Nella seconda fase (11 ottobre-25 novembre 1970) il Capitolo approvò il testo “ad experimentum”. 1.2.7.3. Costituzioni del 1971 L’8 marzo 1971 entrano in vigore le Costituzioni e gli Statuti Generali, approvati dal Capitolo Generale Speciale. Si tratta di un testo completamente distinto da quelli precedenti in quanto, invece delle Costituzioni propriamente dette, vengono approvati anche gli Statuti Generali. Le Costituzioni si adeguano alle norme emanate dal Vaticano II e dalla Santa Sede e costituiscono un importante passo in avanti per quel che si riferisce alla Teologia della vita consacrata. Tuttavia, sono prolisse nei testi e, quel che è peggio, non risolvono il problema principale che in quegli anni si aveva in gran parte dell’Ordine: la limitazione del voto di Ospitalità, mantenuta come nelle Costituzioni del 1926. 1.2.7.4. Capitolo Generale del 1976 Teoricamente, in questo Capitolo si sarebbero potute approvare definitivamente le Costituzioni del 1971. Tuttavia, il Capitolo decise di non procedere all’approvazione in attesa del nuovo Codice di Diritto Canonico, indicando, inoltre, che in tutte le Province dell’Ordine si realizzasse uno studio sulla vita di famiglia, il governo e l’Ospitalità. Per tanto, il Capitolo accolse l’ultima proroga concessa dalla Santa Sede nel Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 6b, determinando che le Costituzioni del 1971 sarebbero state “ad experimentum” fino al Capitolo Generale del 1982 1.2.7.5. Capitolo Generale Straordinario del 1979 Il Governo Generale, adempiendo ad una delle conclusioni del Capitolo del 1976, nell’ottobre 1977 convocò una riunione internazionale a Roma, nel corso della quale si studiò il modo di “mobilitare” l’Ordine verso un duplice obiettivo: lo studio dell’Ospitalità ed il Rinnovamento. Di conseguenza, furono create due Commissioni Internazionali. Quella dell’Ospitalità programmò lo studio sull’Ospitalità, implicando in maniera attiva tutte le Province dell’Ordine. Il lavoro di questa Commissione servì da base alla prima parte del Capitolo, collaborando a definire concetti fondamentali come carisma e fine specifico, attività apostolica, ricerca teologica ed esperienza spirituale, che in seguito avrebbe influito sulla redazione della Bozza di progetto delle Costituzioni. 1.2.7.5. Capitolo Generale Straordinario del 1979 Per quel che riguarda specificamente le Costituzioni, il Capitolo: Elaborò ed approvò il procedimento e la metodologia da seguire nella preparazione del testo che si sarebbe dovuto presentare nel Capitolo del 1982. Approvò, “ad experimentum”, una nuova formula del voto di ospitalità. Il Definitorio Generale, tenendo conto dei suggerimenti dei gruppi linguistici nel Capitolo, nominò la Commissione Centrale, incaricata di redigere i lavori di revisione e di attualizzazione delle Costituzioni e degli Statuti Generali. 1.2.7.6. Capitolo Generale del 1982 Il Capitolo iniziò i lavori il 15 novembre 1982 e approvò il testo definitivo delle Costituzioni rinnovate. Lo stesso Capitolo, cosciente dell’impossibilità di redigere stilisticamente il testo, nominò una Commissione a questo scopo, facendo garante il Governo generale della fedeltà ai contenuti approvati dal Capitolo. La Commissione presentò il testo al Definitorio Generale che esaminò, corresse ed approvò le modifiche introdotte. Il testo era preparato per essere sottoposto all’approvazione della Santa Sede, avendo come base la redazione in lingua italiana. 1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa Sede Dopo un “dialogo” con la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti di Vita Consacrata, iniziato il 21 maggio 1983, il giorno 8 marzo 1984 il Cardinale Eduardo Pironio, Prefetto della Congregazione, firmò il Decreto di Approvazione. Era Papa allora il Beato Giovanni Paolo II. 1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa Sede Le nuove Costituzioni sono divise in 6 capitoli: I. COSTITUZIONE FONDAMENTALE II. LA NOSTRA CONSACRAZIONE NELL’ORDINE III. LA NOSTRA COMUNITA’ OSPEDALIERA IV. FORMAZIONE ALLA NOSTRA VITA OSPEDALIERA V. GOVERNO DEL NOSTRO ORDINE VI. FEDELTA’ ALLA NOSTRA VOCAZIONE OSPEDALIERA 1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa Sede Non è il momento né il luogo per soffermarci sulle importanti modifiche che presenta il nuovo testo in relazione con quelli precedenti; bisogna dire però che secondo gli esperti esterni con il nuovo testo abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo preposti, e cioè un testo in cui il carisma proprio dell’Ordine penetra in ogni sua parte, dottrinalmente ricco, dallo stile incisivo e diretto, che contiene tutto l’immutabile del nostro carisma e le nostre sane tradizioni, assieme alle norme giuridiche indispensabili, e ovviamente teologicamente corretto. 1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa Sede Dall’altra parte, dato che stiamo celebrando l’Anno della Famiglia di San Giovanni di Dio, con il chiaro obiettivo di integrare in essa in una forma più diretta i Collaboratori dell’Ordine, mi sembra opportuno fare riferimento anche ai numeri di queste Costituzioni che hanno a che vedere con essi, poiché costituiscono una grande novità per l’Ordine: Numero 23: Viviamo così compenetrati con la nostra missione che i nostri collaboratori si sentono spinti ad agire nello stesso modo. 1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa Sede Numero 46: La nostra presenza tra gli infermi e coloro che soffrono risponde alle esigenze del nostro carisma, quando: (...) – consapevoli dei nostri limiti, ricerchiamo e accettiamo la collaborazione di altre persone, professionisti o no, volontari o collaboratori, ai quali ci sforziamo di partecipare il nostro spirito nella realizzazione della nostra missione. 1.2.7.7. Approvazione del testo da parte della Santa Sede Numero 51: Nella pastorale ospedaliera siamo chiamati a collaborare tutti noi credenti che lavoriamo nell’assistenza agli ammalati e ai bisognosi. Quindi: (…) sensibilizziamo i nostri collaboratori affinché, esercitando le loro capacità umane e professionali, agiscano sempre con il massimo rispetto per i diritti dei malati; invitiamo a partecipare direttamente alla pastorale coloro che si sentono motivati dalla fede. 1.2.8. Revisioni successive 1.2.8.1. Capitolo Generale Straordinario del 2009 Le Costituzioni sono rimaste invariate dalla loro approvazione (1984) fino al Capitolo Generale Straordinario del 2009. Le poche modifiche che sono state realizzate in questo Capitolo Generale si devono alla necessità di adattare tre articoli alle modifiche introdotte negli Statuti Generali, e cioè: Numero 80c: Tutti i superiori maggiori e i rispettivi Consiglieri possono essere rieletti per un secondo sessennio o quadriennio, ma non immediatamente per la terza volta. 1.2.8. Revisioni successive 1.2.8.1. Capitolo Generale Straordinario del 2009 Numero 92: Il Capitolo Provinciale si celebra ogni quattro anni e viene convocato dal Generale. Numero 95d: Durante il quadriennio del suo ufficio, almeno una volta, farà la visita canonica in tutte le comunità e le opere della Provincia. Queste modifiche sono state approvate dalla Santa Sede, con rescritto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, prot. N. B.441/98. GLI STATUTI GENERALI DELL’ORDINE OSPEDALIERO 2.1. Cosa sono gli Statuti Generali Il Codice di diritto canonico non parla espressamente di ‘Statuti Generali’, per cui bisogna includerli, come ho già detto, tra quelli che il CIC chiama ‘altri codici’. Secondo quanto lo stesso codice dice di questi ‘altri codici’, per esclusione, si può dire che gli Statuti Generali non devono ripetere quanto già regolarizzato dalle norme delle Costituzioni, né contenere ciò che queste ultime devono contenere; in quanto codice minore applicativo delle Costituzioni, è molto importante che possiedano una struttura, una composizione ed una successione parallela ad esse; in pratica non dobbiamo dimenticare che più completi saranno gli Statuti Generali e meno lacune presentano, più faciliteranno il compito del buon governo dell’istituzione, lasciando meno possibilità alla discrezionalità dei ‘capitoli’ e dei ‘superiori’, evitando così il rischio obiettivo di arbitrarietà e di abusi, che malgrado tutta la buona volontà del mondo potrebbero essere giustificati giuridicamente. 2.2. Sintesi storica 2.2.1. Statuti Generali del 1971 La storia degli “Statuti Generali” nell’Ordine, come libro distinto, non è tanto ampia come quella delle Costituzioni. I primi Statuti Generali come testo separato dalle Costituzioni, come ho già detto, esistono solo a partire dal 1971. Tenendo conto che il nuovo Codice di diritto canonico fu promulgato da Giovanni Paolo II, oggi Beato, il 25 gennaio del 1983, mediante la Costituzione Apostolica “Sacrae disciplinae leges”, i nostri primi Statuti furono pubblicati 12 anni prima, e di conseguenza non rispondevano alla possibilità, conferita dallo stesso Codice, di avere “altri codici”. 2.2.1. Statuti Generali del 1971 Nel redigere i suoi primi Statuti, l’Ordine voleva mettere in pratica tanto il decreto conciliare Perfectae caritatis, pubblicato il 28 ottobre del 1965, secondo cui «le costituzioni, i ‘direttori’, i libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie ed altre simili raccolte siano convenientemente riesaminati e, soppresse le prescrizioni che non sono più attuali, vengano modificati in base ai documenti emanati da questo sacro Concilio», come il successivo Motu Proprio Ecclesiae Sanctae di Paolo VI, del 6 agosto 1966, che così riporta: 2.2.1. Statuti Generali del 1971 «Si escludano dal testo fondamentale degli Istituti gli elementi già caduti in disuso, o soggetti a mutazioni secondo i costumi di ciascuna epoca, o che rispondono a consuetudini puramente locali. Le norme che corrispondono all'epoca attuale, alle condizioni fisiche e psicologiche dei membri, e a circostanze particolari, saranno poste in testi annessi, chiamati «direttori», libri di usanze, o con altri nomi.» 2.2.1. Statuti Generali del 1971 Gli Statuti sono divisi in 7 capitoli, distribuiti numericamente in forma parallela con le Costituzioni, secondo quanto veniva raccomandato in quel tempo: I. VOCAZIONE OSPEDALIERA NELL’ORDINE E NELLA CHIESA II. CONSIGLI EVANGELICI III. VITA DI PREGHIERA IV. VITA DI COMUNITA’ V. APOSTOLATO SPECIFICO DELL’ORDINE VI. MEMBRI DELL’ORDINE VII.GOVERNO DELL’ORDINE 2.2.1. Statuti Generali del 1984 Come le Costituzioni, anche gli Statuti Generali vennero sottoposti a revisione. In un primo momento, rientrava nel programma del Capitolo Generale del 1982 l’approvazione degli Statuti Generali rivisti, ma ben presto ci si rese conto che era un’impresa quasi impossibile, se non si voleva allungare oltremisura il Capitolo. La redazione, pertanto, venne affidata ad una commissione postcapitolare, che realizzò il lavoro secondo quanto stabilito dall’assemblea capitolare. 2.2.1. Statuti Generali del 1984 Il testo rinnovato fu approvato dai capitolari con una votazione fatta per posta, durante l’estate del 1983. Dopo gli ultimi ritocchi al testo, il Definitorio Generale diede l’approvazione definitiva, nella sua riunione del 31-VIII1984, agendo in virtù dell’incarico ricevuto dal Capitolo e secondo le facoltà speciali concesse dalla Santa Sede col decreto "Iuris canonici" del 202-1984. 2.2.1. Statuti Generali del 1984 Per disposizione dello stesso Definitorio i nuovi Statuti entrarono in vigore il 5-09-1984. I nuovi Statuti conservano la struttura di quelli precedenti, anche se con numerose modifiche, per adattarli alle nuove Costituzioni e al Codice di diritto canonico, che era stato pubblicato da poco tempo. 2.2.1. Statuti Generali del 1984 In questo momento del processo che stiamo descrivendo, bisogna collocare anche la decisione di pubblicare le Lettere di San Giovanni di Dio, formando un corpo unico composto dalla Regola di Sant’Agostino, dalle Costituzioni e dagli Statuti Generali. Si trattava di consolidare la tradizione esistente nell’Ordine, almeno dal 1718, di tenere accanto alle Costituzioni questa importantissima fonte della nostra spiritualità peculiare, anche se fino ad allora era ridotta alla riproduzione di alcuni frammenti della lettera che il nostro Fondatore inviò a Luigi Battista. 2.2.3. Successive revisioni Il Codice del 1983 conferisce ai Capitoli Generali degli Istituti religiosi la competenza, tra le altre cose, di «emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare». D’altra parte, ho già parlato dello spirito che deve animare i religiosi, secondo la Chiesa stessa, di adattarsi costantemente tenendo conto delle nuove circostanze di tempo e di luogo. L’Ordine, che come sappiamo ha esercitato questa possibilità durante i suoi secoli di storia, più di recente l’ha anche messo in pratica. Ha così sottoposto a revisione i suoi Statuti nelle seguenti occasioni: 2.2.3.1. Capitolo Generale del 1997 Celebrato a Salice Terme, dal 12 al 28 ottobre del 1997, ha adottato questa revisione mantenendo la struttura in 6 capitoli dell’edizione precedente, con le stesse denominazioni, cambiando alcuni sottotitoli e i contenuti, come ad esempio: Nel Capitolo I, sono stati sostituiti i due sottotitoli (Origine ed evoluzione; Carattere laicale) con uno solo: «Siamo un Ordine religioso di Fratelli». Nel Capitolo V, sono stati aggiunti cinque nuovi sottotitoli: «Regole per i Capitoli; Governo Generale, Governo della Provincia, Organismi Interprovinciali e Governo locale». Nel Capitolo VI è stato introdotto un nuovo sottotitolo: «Dispensa dagli Statuti Generali». 2.2.3.1. Capitolo Generale del 1997 Non sono stati fatti cambiamenti molto sostanziali; uno dei più importanti si riferisce ai Collaboratori, raccogliendo così l’impegno dell’Ordine, espresso in numerosi incontri internazionali, di incorporare i laici nei compiti di governo dei centri: Numero 43: «valorizziamo e promuoviamo le qualità e la professionalità dei nostri collaboratori, stimolandoli a partecipare attivamente alla missione assistenziale e apostolica dell’Ordine; rendendoli partecipi del processo decisionale nelle nostre opere in funzione delle loro capacità ed ambiti di responsabilità.» 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 Questo Capitolo Generale Straordinario, celebrato a Guadalajara (Messico) dal 9 al 20 novembre del 2009, era stato convocato espressamente per la revisione degli Statuti Generali, secondo quanto approvato dal Capitolo Generale del 2006. Per questo motivo, nel febbraio del 2007 il Definitorio Generale nomina una Commissione, che inizia il lavoro di studio e revisione degli Statuti Generali chiedendo a tutti i Consigli Provinciali dell’Ordine di inviare alla Curia Generalizia i temi e i punti degli Statuti che pensavano dovessero essere rivisti e modificati. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 2009 In data 23 luglio 2009, il Coordinatore della Commissione invia ad ogni Confratello che avrebbe partecipato al Capitolo una copia del “testo degli Statuti Generali che è stato elaborato dalla Commissione nominata per la sua revisione e che costituisce il Documento di Lavoro del Capitolo Generale”. Una volta completata la revisione, i nuovi Statuti sono stati promulgati dal Priore Generale, Fra Donatus Forkan, mediante decreto del 25 dicembre 2009. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 Oltre alle numerose modifiche adottate per evitare ripetizioni, migliorare la redazione o rettificare norme che regolano in forma più aggiornata il regolamento interno dell’Ordine come ad esempio la durata di quattro anni per le cariche di Provinciale, Consiglieri provinciali e Superiori, secondo il mio parere l’apporto più importante è l’inserimento di un capitolo specifico che riguarda i Collaboratori, e che raccoglie la dottrina e la vita del nostro Ordine, secondo le parole del nostro Superiore Generale nella sua lettera di approvazione. Si tratta del II capitolo degli Statuti. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 Quanto formava il capitolo I negli Statuti precedenti, passa ad essere l’INTRODUZIONE in quelli nuovi, ragion per cui, anche aggiungendo un nuovo capitolo, si mantiene la composizione in 6 capitoli, mantenendo così, anche se non del tutto, il raccomandato parallelismo degli Statuti con le Costituzioni. Sicuramente tutti avete già letto questo nuovo capitolo; ciò nonostante, per la novità e per le ripercussioni che può avere nella vita dell’Ordine, considero opportuno trascriverlo di seguito, senza fare alcun commento al riguardo, in quanto non è questo l’obiettivo della mia esposizione: 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 SECONCO CAPITOLO I COLLABORATORI NELL’ORDINE 20. L’Ospitalità secondo lo stile di San Giovanni di Dio trascende l’ambito dei Confratelli che hanno professato nell’Ordine. Promuoviamo la visione dell’Ordine come “Famiglia Ospedaliera di San Giovanni di Dio” e accogliamo, come dono dello Spirito nel nostro tempo, la possibilità di condividere il nostro carisma, spiritualità e missione con i Collaboratori, riconoscendone le qualità e i talenti. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 21. Sin dall’inizio l’Ordine ha potuto contare sull’aiuto dei Collaboratori che partecipano alle iniziative e alle opere apostoliche, realizzandone le finalità e la missione. Ai fini dei presenti Statuti Generali i diversi tipi di Collaboratori nell’Ordine sono: Lavoratori: Sono le persone che esprimono la propria capacità di servizio al prossimo nelle Opere dell’Ordine, con un contratto di lavoro. Volontari: Sono le persone che dedicano parte di sé, e quindi del proprio tempo, in modo generoso e disinteressato, al servizio dell’Ordine e delle sue Opere. Benefattori: Sono le persone che aiutano economicamente, materialmente e/o spiritualmente l’Ordine. Altri che si legano in modi diversi all’Ordine, in conformità con i presenti Statuti. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 22. I Collaboratori possono essere legati nel carisma, nella spiritualità e nella missione dell’Ordine ad uno o a diversi dei seguenti livelli: - attraverso il proprio lavoro professionale ben fatto; - attraverso la propria adesione alla missione dell’Ordine, in base ai loro valori umani e/o convinzioni religiose; - attraverso il proprio impegno di fede cattolica. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 23. Dobbiamo aiutare i nostri Collaboratori ad integrare i loro valori professionali con le qualità umane e cristiane richieste per l’assistenza ai malati e ai bisognosi. Pertanto, le Curie Provinciali e le Opere Apostoliche definiscano i criteri e le norme atti ad osservare i valori dell’Ospitalità per la selezione, l’assunzione, e la formazione nei principi e valori dell’Ordine e l’accompagnamento dei Collaboratori, specialmente per gli incarichi di maggiore responsabilità. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 24. La Curia Generalizia, le Province e Opere Apostoliche devono organizzare programmi, corsi e giornate di formazione per i Confratelli e i Collaboratori, includendo nella misura del possibile i lavoratori di ditte esterne, sui principi, i valori e la cultura dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. Le Scuole dell’Ospitalità sono uno strumento adeguato per raggiungere questo fine. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 25. Alcuni Collaboratori partecipano attivamente alla direzione e alla gestione della missione apostolica delle Opere, delle Province e dell’Ordine in conformità al diritto proprio. Spetta al Definitorio Generale e Provinciale stabilire le modalità atte a regolare la suddetta partecipazione. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 26. I Collaboratori che si sentono chiamati ad una partecipazione più attiva nel carisma, nella spiritualità e nella missione dell’Ordine insieme ai Confratelli, possono costituire organizzazioni o movimenti nelle Province. Essi dovranno avere statuti o regolamenti propri e protocolli di affiliazione che devono ricevere l’approvazione del Definitorio Generale, su proposta del Superiore Provinciale e il suo Consiglio. Il Superiore Generale e il suo Consiglio coordinino le diverse iniziative delle organizzazioni o movimenti creati nelle Province. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 27. Le Province che lo ritengono opportuno, possono accettare nelle loro comunità, con la denominazione di Oblati, le persone che desiderano dedicare la loro vita al servizio di Dio, dei malati e dei bisognosi nel nostro Ordine. Il Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio definiscano la normativa atta a regolare la loro vita. 28. Le Province possono costituire, in modo provvisorio o permanente, Comunità per condividere alcuni aspetti della propria vita religiosa - ospedaliera con i Collaboratori. Il Superiore Provinciale e il suo Consiglio definiscano la normativa atta a regolare le suddette Comunità. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 29. La L’Ospitalità ci spinge a rendere partecipi persone e gruppi dei beni spirituali del nostro Ordine. Pertanto, il Superiore Generale, a nome di tutto l’Istituto, può aggregare all’Ordine, attraverso la concessione della Carta di Aggregazione, le persone fisiche e giuridiche proposte dal Definitorio Provinciale. Le condizioni sono: - professare la fede cristiana; - mantenere un comportamento esemplare nelle abitudini e nella vita familiare e professionale, e - aver espresso stima per il nostro Ordine, cooperando in modo significativo alle sue opere di ospitalità. 2.2.3.2. Capitolo Generale Straordinario del 2009 30. Alle persone e ai gruppi non inclusi negli articoli precedenti che, animati dall’esempio di San Giovanni di Dio e della sua azione misericordiosa, partecipano in modo significativo alla missione dell’Ordine, il Superiore Generale, su proposta del Definitorio Provinciale, esprima la gratitudine dell’Ordine nel modo che si ritenga più opportuno. RINGRAZIAMENTI Anche se l’ho già fatto all’inizio della mia presentazione, vorrei ringraziare ancora una volta il P. Provinciale, Fra Pietro Cicinelli e la Commissione organizzatrice per avermi invitato, dandomi la possibilità di tornare a Roma (cosa che faccio con molto piacere) e partecipare a queste celebrazioni per la Famiglia di San Giovanni di Dio. Ringrazio anche coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, dato che comprendo che i temi che si riferiscono al diritto solitamente risultano piuttosto ‘aridi’, e talvolta anche complicati, soprattutto per le persone che non sono abituate a trattare concetti giuridici. Ciò nonostante, sono convinto che sia una cosa positiva e necessaria che tutti conosciamo in quale tipo di struttura ci muoviamo, e che dobbiamo svilupparla costantemente. In questo modo, come ogni gruppo organizzato secondo lo stile delle organizzazioni religiose esistenti in un preciso momento, con una propria struttura giuridica, anche noi, dopo oltre cinque secoli di storia, abbiamo il dovere di perfezionare la nostra struttura giuridica, adattandola ai tempi e alle necessità di ogni epoca, come ci aveva suggerito lo stesso Concilio Vaticano II, per rispondere, ogni volta meglio, alle nuove esigenze del nostro Carisma di Ospitalità.