COMUNE DI ARGELATO
Disposizioni operative sulla
numerazione civica
DISPOSIZIONI OPERATIVE
PER L'ATTRIBUZIONE E L'APPOSIZIONE
DELLA NUMERAZIONE CIVICA
COMUNE DI ARGELATO
Disposizioni operative sulla
numerazione civica
Indice
Art. 1 - Disposizioni normative e regolamentari di riferimento ..................................................3
Art. 2 - Competenza.....................................................................................................................3
Art. 3 – Definizioni......................................................................................................................3
Art. 4 - Richiesta della numerazione civica esterna ....................................................................4
Art. 5 - Caratteristiche degli indicatori dei numeri civici esterni ................................................4
Art. 6 - Criteri per l’assegnazione e per l’apposizione della numerazione esterna .....................5
Art. 7 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna .......................................5
Art. 8 - Caratteristiche degli indicatori dei numeri interni ..........................................................6
Art. 9 - Apposizione della numerazione interna..........................................................................6
Art. 10 - Sanzioni e vigilanza ......................................................................................................7
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Disposizioni operative sulla
numerazione civica
Art. 1 - Disposizioni normative e regolamentari di riferimento
1. Ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
o
Art. 10 legge 24.12.1954 n. 1228;
o
Artt. 42 e 43 D.P.R. 30.05.1989 n. 223 (Regolamento di attuazione);
o
Art. 73 comma 3 bis del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507;
o
Art. 6.10 ed 11.5 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Argelato
le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere
devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Parimenti, per individuare le unità ecografiche semplici, cui non si acceda
direttamente dall’esterno, (accessi dall’interno alle singole unità) è necessario
contrassegnare le unità stesse con una propria numerazione.
Art. 2 - Competenza
1. Su domanda del proprietario in apposito modulo ISTAT, competente ad assegnare la
numerazione civica è esclusivamente il Settore Programmazione e Gestione del Territorio
del Comune di Argelato.
2. La numerazione civica interna viene individuata con i criteri di cui ai successivi
articoli e posta in essere a cura e spese dei proprietari degli immobili.
3. La numerazione civica assegnata ai sensi del comma precedente viene consolidata come
dato definitivo nella banca dati dell’Ente e quindi ufficializzato agli altri uffici comunali, che
dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni
sanitarie, gestione tributi. ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli
qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore.
Art. 3 – Definizioni
Definizione di accesso
1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica
delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree
private alle aree di circolazione pubblica.
2. Sono pertanto da considerare accessi su strada:
-
gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso
terreni agricoli;
-
la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l’accesso
alle aree retrostanti;
-
le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di
viabilità pubblica;
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-
porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o
direttamente all’area di viabilità.
3. Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989, è obbligo del Comune assegnare la
numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di
associazioni e simili.
4. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).
5. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:
-
sono diretti quando dall’apertura su strada si accede direttamente
all’immobile o immobili interessati;
-
sono indiretti quando dall’area di circolazione si accede ad una
corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.
Art. 4 - Richiesta della numerazione civica esterna
1. E’ fatto obbligo ai proprietari degli immobili o ai titolari di titolo abilitativo, ad avvenuta
ultimazione dei lavori e contestualmente alla presentazione della richiesta di agibilità (artt.
42 e 43 D.P.R. n. 223/89 – artt. 24 e 25 D.P.R. n. 380/2001), di richiedere l’attribuzione
della numerazione civica esterna.
2. L’obbligo di richiedere la numerazione compete anche agli amministratori degli stabili e ai
proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione esterna.
3. E’ altresì obbligatorio comunicare le variazioni di accessi su aree di viabilità che comporti la
soppressione di numeri civici esterni.
4. La richiesta di attribuzione e di variazione della numerazione civica va effettuata utilizzando
la modulistica appositamente predisposta dal Settore Programmazione e Gestione del
Territorio .
5. Alla stessa dovrà essere allegata la prescritta documentazione di norma in formato digitale
per quanto concerne gli elaborati grafici e catastali.
Art. 5 - Caratteristiche degli indicatori dei numeri civici esterni
1. La numerazione civica deve essere riportata su supporti di materiale resistente e rigido, nel
rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo
chiaro con cornice blu.
2. Il Comune fornisce indicazioni puntuali in merito alle targhette della numerazione civica
esterna, la posa in opera è a carico del proprietario o dell’amministratore dello stabile.
3. Nel caso di edifici storici o di particolare pregio, in fase di ristrutturazione edilizia, di un
nuovo intervento o di nuova attribuzione su edifici esistenti, il proprietario o l’amministratore
deve concordare con il comune la tipologia della targhetta sempre con numero scuro su
fondo chiaro e con cornice blu.
4. La posa in opera è a carico del proprietario o dell'amministratore dello stabile.
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Art. 6 - Criteri per l’assegnazione e per l’apposizione della numerazione esterna
1. La numerazione civica esterna, secondo i principi sotto esposti, va apposta agli gli accessi
esterni, cioè a quelli che dall’area di circolazione immettono alle unità ecografiche
(abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali, uffici, ecc.), direttamente quando
l’accesso all’unità ecografica semplice si apre sull’area di circolazione, indirettamente
quando si apre, invece, su corti, cortili o aree di viabilità privata, ecc;
2. Il Comune, secondo le Direttive ISTAT in materia, assegna ad ogni accesso principale
che dall'area di circolazione immette all'interno dei fabbricati un univoco numero civico. La
targa riportante il numero civico sarà esposta in corrispondenza dei detto ingresso.
3. Qualora al fabbricato si acceda indirettamente dall’area di circolazione pubblica, cioè
attraverso un’area scoperta privata (quale un giardino o un piazzale), la targa riportante il
numero civico del fabbricato sarà esposta anche sull’accesso principale all’area scoperta
privata.
4. Qualora gli accessi di diverse unità ecografiche insistano su una medesima area scoperta
privata, in corrispondenza dell’accesso principale che dall'area di circolazione immette a
detta area privata saranno esposte le targhe relative a tutti i numeri civici dei fabbricati
distribuiti.
5. ad autorimesse o locali di servizio, con accesso autonomo diretto o indiretto, che siano di
pertinenza di una unità ecografica semplice, non è assegnato alcun numero civico, e in
corrispondenza del loro accesso non è apposta la targa.
6. Qualora ad una unità ecografica semplice si acceda da più accessi dall’area di circolazione
pubblica (direttamente), o da un’area scoperta privata (indirettamente), il numero civico
sarà assegnato all’accesso principale. La targa sarà esposta esclusivamente su detto
accesso.
7. Il numero civico deve essere applicato a un’altezza variabile da 2 a 3 metri, in posizione
ben visibile dall’area di circolazione, generalmente a destra dell’accesso o a fianco della
porta d’ingresso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso, dovrà essere
mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori
dell’immobile e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Settore
Programmazione e Gestione del Territorio.
8. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la
visibilità, a fianco dell’accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette
postali (accesso principale).
Art. 7 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna
1. Per unità ecografica semplice si intende l’abitazione, cioè uno o più vani
funzionalmente destinati alla vita delle persone o l’esercizio, cioè uno o più
vani funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività economica (ufficio e
simili).
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2. Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare
le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica
complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso
indirizzo.
3. I criteri per l’assegnazione della numerazione civica interna sono definiti dal Settore
Programmazione e gestione del Territorio, con le modalità di cui ai successivi
articoli.
Art. 8 - Caratteristiche degli indicatori dei numeri interni
1. Le targhette di numerazione interna dovranno essere acquistate autonomamente
dall’amministratore del condominio o dai proprietari, seguendo le indicazioni per
l’apposizione fornite dal Settore Programmazione e Gestione del Territorio e comunque nel
rispetto delle presenti Disposizioni.
2. Le targhette che riportano i numeri d’interno saranno costituite di materiale resistente
all’usura e alle manomissioni.
3. Le targhette dovranno essere affissa a fianco della porta di ciascun accesso.
Art. 9 - Apposizione della numerazione interna
1. La numerazione interna riguarda le scale e tutte le unità ecografiche semplici situate
all’interno di un numero civico.
2. Le modalità tecnico – operative per l’attribuzione della numerazione interna tengono conto
delle Direttive ISTAT, salvaguardando, ove possibile, la situazione esistente.
3. La numerazione interna di un fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal
piano più basso al piano più alto e da sinistra verso destra (in senso orario) rispetto
all’entrata principale e ad ogni pianerottolo di arrivo delle scale.
4. L’identificazione delle scale avviene mediante lettere maiuscole; quella degli interni
mediante numeri arabi.
5. La numerazione degli interni è unica e progressiva per ogni numero civico. Va effettuata
partendo dal piano corrispondente alla porta d’ingresso principale dell’edificio
(generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori,
qualora esistessero, si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati dal
primo piano sotterraneo al secondo eccetera. Si considerano facenti parte tutti dello stesso
piano quegli interni per raggiungere i quali, da un determinato piano dell’edificio, occorre
salire o scendere non più di 6 scalini. Dal piano corrispondente alla porta d’ingresso
principale si numerano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all’androne
(corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto la
provenienza dalla porta d’ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero
incontrare durante il percorso si assegna, nell’ordine da sinistra a destra, una lettera
dell’alfabeto.
6. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.
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7. In caso di Unità abitative in un complesso industriale, all’azienda sarà attribuito un
unico numero identificativo mentre dovranno avere autonoma numerazione gli
eventuali locali uso abitativo (di custodia o di rappresentanza...).L’alloggio di
custodia deve essere numerato autonomamente.
Art. 10 - Sanzioni e vigilanza
1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle
indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere,
danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative
all’onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Il Settore Programmazione e Gestione del Territorio, in caso di violazione al presente
Regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, fatte
salve le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed
impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.
4. L’inosservanza delle presenti disposizioni operative è sanzionata ai sensi dell’art 15 del
Regolamento del Polizia Urbana e Rurale e della relativa Tabella delle Sanzioni (ultima
fattispecie ivi riportata) da Euro 25,00 a Euro 150,00. L’accertamento delle violazioni alle
disposizioni è effettuato dalla Polizia Locale ai sensi della Legge 689/81.
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