FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il nuovo processo di fatturazione elettronica nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni si appresta ad
affrontare una fase cruciale con l’imminente estensione al 31 marzo 2015 dell’obbligo verso tutte le amministrazioni
dello Stato, compresi gli enti locali. L’estensione a strutture pubbliche con organizzazioni di dimensione ridotta,
rispetto alle amministrazioni centrali ed il conseguente coinvolgimento di una base di operatori economici molto
più ampia e variegata, pone il sistema Paese di fronte ad un prova di maturità che va assolutamente superata.
Il Centro di Competenza di Doxee in ambito di “processi di dematerializzazione documentale” eroga un
supporto altamente specializzato e si propone come partner nell’ambito di servizi di consulenza ed aggiornamento normativo, supporto formativo e di prevendita, assessment in tema di compliance ed auditing.
DAL VALORE INTANGIBILE DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA FINO
ALLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO
a cura del Centro di Competenza
Dematerializzazione Doxee
D
al 6 giugno al 30 novembre 2014 il Sistema di Interscambio
(SdI) che funge da “snodo” per la trasmissione e la ricezione
delle fatture elettroniche, ha ricevuto 1.482.283 fatture.
Fonte: sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it
In questi primi 5 mesi il numero di file scartati dal SdI per errori formali, di file rifiutati dagli uffici PA destinatari per errori di contenuto e di file non recapitati all’amministrazione destinataria per cause
non imputabili al trasmittente sono progressivamente diminuiti.
Ad esempio, in relazione alle notifiche di scarto (NS) generate a seguito dei controlli formali e sintattici del SdI, sono stati oltre 294.000
(19,8%) i file scartati, ma solo 97.789 scarti (6%) sono risultati generati da errori sul formato della fattura o sulle regole di colloquio.
In previsione dell’estensione dell’obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni, un aspetto operativo essenziale per la realizzazione di un
avvio regolare del processo di fatturazione elettronica è rappresentato da alcune operazioni basilari che le amministrazioni dello Stato
devono svolgere correttamente, quali il censimento degli uffici destinatari della fatturazione elettronica sull’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) e la comunicazione ai fornitori dei codici IPA e di
altri dati eventuali da inserire nel tracciato, dopo aver censito tutti i
contratti in essere con i fornitori stessi.
Dall’avvio del 6 giugno sono state riscontrate alcune criticità fisiologiche sia lato fornitori che lato PA e se ne registreranno ancora di più
con l’estensione dell’obbligo dal 31 marzo 2015. Superare la prova di
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IL DOCUMENTO DIGITALE
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maturità della fatturazione elettronica significa per gli attori coinvolti
accettare e supportare un cambiamento culturale che permetta non
solo di limitarsi a valutare gli investimenti e le difficoltà di adeguamento iniziali, ma anche di porsi l’obiettivo di capire e sfruttare i notevoli e molteplici benefici che tale progresso fornisce, soprattutto
nel medio-lungo termine. I benefici sono davvero rilevanti:
• Tempi di pagamento più celeri in conformità al D.Lgs. 192/2012
per l’integrale recepimento della Direttiva 2011/7/UE ed alla
Circolare della Ragioneria dello Stato 27/2014;
• SdI utilizzato come strumento di supporto per la vigilanza
sull’osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle PA verso i propri fornitori;
• Efficientamento delle fasi amministrative e contabili di operatori economici e pubbliche amministrazioni;
• Facilitazione del processo di normalizzazione del “ciclo passivo”
della gestione contabile della PA, centrale e locale;
• Avvio di una procedura di monitoraggio della finanza pubblica
da parte della Ragioneria Generale dello Stato che può essere
basata solo sulla costruzione di una base dati concreta e centralizzata in merito agli acquisti pubblici attraverso la fatturazione elettronica e l’incrocio con altre banche dati;
• Attivazione di politiche premianti o sanzionatorie verso le PA in
relazione alle loro gestioni virtuose o meno, relativamente alla
spesa pubblica;
• Maggiore competitività, poiché il quadro normativo comunitario prevede che la fatturazione elettronica ai fini IVA diventi
sempre più un istituto giuridico armonizzato ed interoperabile
sotto il profilo tecnologico e si diffonda negli operatori economici e nelle pubbliche amministrazioni europee.
• Riduzione dei costi e tempi di trattamento della carta;
• Contributo alla ecosostenibilità;
• Attivazione di servizi a valore aggiunto della Financial Value
Chain (quali la riconciliazione fatture-pagamenti, gli anticipi fattura, la cessione del credito a banche ed intermediari finanziari,
l’assicurazione del credito, ecc.);
• Compensazione dei crediti certificati con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, o in base agli istituti definitori della
pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario;
• Maggiore integrità, sicurezza, trasparenza e maggior valore legale garantiti da una gestione completamente digitale del ciclo
di vita della fattura elettronica;
Dal valore intangibile della fatturazione
elettronica fino alla certificazione del credito
•
•
•
•
Fatturazione elettronica quale fattore abilitante per l’adozione
di nuove modalità di scambio e di relazioni tra fornitori e clienti
anche nel B2B (tra privati) attraverso formati strutturati similari
al tracciato FatturaPA;
Fatturazione elettronica quale fattore abilitante per la digitalizzazione dell’intero ciclo dell’ordine ed in generale dei documenti amministrativi;
Fatturazione elettronica quale fattore abilitante per l’avvio e la
diffusione di progetti di e-Procurement da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Fatturazione elettronica quale effetto favorevole nel medio-lungo periodo sul rilancio dell’attività economica del Paese.
La fatturazione elettronica è, quindi, un processo che permette di
abilitare nel medio-lungo periodo una serie di vantaggi, di nuovi servizi e nuove modalità di relazione e collaborazione tra i soggetti.
È soprattutto un processo di Digital Business Trasformation quindi
rappresenta principalmente una sfida di progresso culturale che può
essere vinta solo se tutti gli attori coinvolti decidono di adeguarsi
all’innovazione digitale con consapevolezza e comprensione, capendo che la fatturazione elettronica è solo una fase di un percorso attuativo più ampio e strategico che punta all’informatizzazione delle
attività della PA e degli operatori economici.
Uno degli aspetti correlati alla fatturazione elettronica verso la PA,
che permette di generare interessanti benefici tangibili e intangibili
che merita maggiore visibilità è la gestione delle procedure di certificazione, cessione o compensazione, nonché il monitoraggio dei
debiti commerciali di tutta la PA attraverso la piattaforma elettronica
della certificazione dei crediti commerciali verso la PA (PCC), www.
certificazionecrediti.mef.gov.it, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Attraverso il PCC i creditori della PA possono chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali e tracciare le eventuali
successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e
pagamento, a valere sui crediti certificati.
L’utente creditore può operativamente accedere ai servizi della
piattaforma elettronica PCC attraverso la funzione di accreditamento sulla piattaforma (tasto registrazione). Possono accreditarsi alla
Piattaforma sia il titolare del credito (o, per le società, il legale rappresentante) che altre persone delegate ad operare per conto del
creditore (es. commercialisti).
Il soggetto creditore accreditato al PCC, quindi, può verificare attraverso uno specifico motore di ricerca le PA accreditate, per verificarne lo stato di registrazione, ed eventuali altre utili informazioni per il
corretto invio dei dati sul credito da certificare (come il codice ufficio
PCC o il codice univoco di IPA). In tal senso si evidenzia che l’art. 7,
ai commi 1, 2, e 7-ter, del decreto legge n. 35/2013, prevede l’obbligo per le PA di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 di
registrarsi nella piattaforma PCC. Il mancato accreditamento al PCC
è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare oltre che l’applicazione della sanzione
pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione.
I dati relativi alle fatture posso essere immessi nel sistema PCC sia
dai creditori che dalle PA. Il sistema prevede differenti modalità di
immissione/trasmissione dei dati in modo da poter rispondere adeguatamente alle esigenze operative di ciascun soggetto utilizzatore.
Attraverso il rispetto di regole di composizione dei file e di specifiche
di colloquio, l’immissione dei dati nella piattaforma può essere:
• manuale online di singole fatture;
• tramite caricamento online di un FILE nel formato CSV-XML relativo ad un elenco di fatture;
• tramite trasmissione telematica HTTP di un file nel formato
CSV/XML (elenco o lotto di fatture);
• tramite trasmissione telematica FTP di un file nel formato CSV/
XML (elenco di fatture).
L’attuazione del processo di fatturazione elettronica rende completamente automatizzate le fasi di trasmissione e di ricezione dati nel
PCC con l’effetto di ridurre sensibilmente gli adempimenti previsti, in
quanto le informazioni contenute nelle fatture e i dati riferiti all’invio
ed alla ricezione delle stesse sono desunti direttamente dal Sistema
di Interscambio. In questo modo i creditori possono trarre dalla piattaforma PCC notevole vantaggio in quanto possono verificare il puntuale adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie di tutte le successive fasi del processo, fino al pagamento.
Nei casi in cui viene prodotta dal SdI la notifica di scarto o l’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di
recapito, si sottolinea che i dati riferiti alle fatture devono essere
immessi direttamente sul sistema PCC dall’utente in quanto non possono essere acquisiti automaticamente dal SdI.
Dal punto di vista dell’attività delle amministrazioni dello Stato debitrici, oltre alla fase di ricezione delle fatture, vi è quella della trasmissione al PCC di dati riferiti alla registrazione delle fatture sui rispettivi
sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (fase di contabilizzazione).
Inoltre, le pubbliche amministrazioni registrate sulla piattaforma
PCC, ad eccezione di quelle che utilizzano il sistema per la gestione
integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE), possono avvalersi delle funzionalità che consentono la tenuta del registro
unico delle fatture ai sensi dell’art. 42 del DL 66/2014.
In conclusione, la piattaforma di certificazione dei crediti è un concreto esempio di come la fatturazione elettronica sia uno strumento
abilitante di benefici di notevole valore, che rendono nel lungo-periodo davvero “leggero” il peso iniziale di investimento per l’adeguamento dei sistemi informativi ed in generale delle risorse a queste
nuove modalità elettroniche di comunicazione. ©
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