Voluntary Disclosure Tour Nuovi poteri del fisco e opportunità per i contribuenti Modena, 21 gennaio 2015 Agenda Apertura dei lavori e presentazione del convegno Enzo Zane – Fideuram Fiduciaria Introduzione: scenario internazionale e voluntary disclosure Roberto Lugano – Studio Ceppellini Lugano & Associati Poteri dell’amministrazione e obblighi dei contribuenti Marco Nessi – Studio Ceppellini Lugano & Associati La voluntary disclosure: profili applicativi Roberto Lugano – Studio Ceppellini Lugano & Associati Il ruolo degli intermediari Igor Basilicati – Fideuram Fiduciaria Q&A Chiusura dei lavori 1 Apertura dei lavori e presentazione del convegno Dott. Enzo Zane Presidente Fideuram Fiduciaria 2 Il gruppo Banca Fideuram Una mission distintiva Assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, sulla base dei loro bisogni e profili di rischio. Offrire servizi di consulenza finanziaria e previdenziale con l’ausilio della propria rete di promotori finanziari, in maniera trasparente. 3 Il gruppo Banca Fideuram Un modello di business esclusivo nel mercato Il gruppo Banca Fideuram integra, da sempre, due qualità complementari La vicinanza al cliente Il private banker è l’interlocutore privilegiato del cliente, con il quale costruisce una relazione diretta, basata su professionalità, trasparenza e riservatezza. La solidità di una grande banca Le risorse ed il know-how di un grande gruppo bancario a supporto del private banker garantiscono al cliente sicurezza e serenità. 4 Il gruppo Banca Fideuram Il confronto tra gli schemi di distribuzione SPORTELLI PRIVATE BANKING CLIENTE ONLINE RETE SPORTELLI PRIVATE BANKING ONLINE 5 PRIVATE BANKER CLIENTE Il gruppo Banca Fideuram I numeri del gruppo Clienti Patrimonio in gestione 89,0 mld 631.363 Gruppo Banca Fideuram 5.061 Private Banker Gruppo Banca Fideuram Gruppo Banca Fideuram +8,8% vs Sett 2013 Dipendenti 1.435 Gruppo Banca Fideuram 96 Sportelli bancari Fonte: Banca Fideuram - Dati al 30 settembre 2014 6 326 Gruppo Banca Fideuram Uffici dei Private Banker Terzo operatore del private banking La classifica dei primi 10 operatori in Italia Banca/SIM/SGR Stock % Stock servito +6,7% 3 BANCA FIDEURAM 38.400 Fonte: Magstat, indagine 2014 (stock in milioni di euro al 31 dicembre 2013) 7 5,7% stock vs indagine 2013 Magstat Il focus sulla clientela private I nostri numeri nel private banking 32 mila clienti private e high networh 42 miliardi di euro in assets under management della clientela private e high networth AuM Clientela Gruppo BF per segmento 42 mld clienti private e HNW (>500 mila €) clienti affluent (>100 mila €) 33 mld clienti mass (<100 mila €) 14 mld Fonte: Banca Fideuram - Dati al 30 settembre 2014 Risorse dedicate alla gestione della clientela private Team dedicato sul territorio 20 risorse Team dedicato in SGR 7 risorse 8 Il nostro modello di servizio PER I CLIENTI CON ESIGENZE Più EVOLUTE PER I CLIENTI PRIVATE PER TUTTI I CLIENTI CONTRATTO DI CONSULENZA BASE GRATUITO CONSULENZA EVOLUTA CONSULENZA EVOLUTA PRIVATE CON UN SERVIZIO DEDICATO CON ULTERIORI SERVIZI ESCLUSIVI 9 Il focus sulla clientela private Professionisti a supporto CONSULENZA FINANZIARIA Investment center IMMOBILIARE DI IMPRESA Competence Center FISCALE LEGALE SUCCESSORIA 10 Partner eccellenti Un’esperienza consolidata nelle operazioni di rientro dei capitali Scudo fiscale Italia Banca Fideuram Regolarizzazioni + Rimpatri Regolarizzazioni + Rimpatri 2001/2003 € 77,8 € 2,4 2009/2010 € 104,5 € 3,8 Totale € 182,3 € 6,2 Fonte: Elaborazioni Banca Fideuram – dati in miliardi di euro 11 1° operatore bancario italiano Perché scegliere il gruppo Banca Fideuram? Un rapporto di VALORE con il proprio private banker Cultura del servizio Competenze Capacità relazionali 12 Scenario internazionale e voluntary disclosure Dott. Roberto Lugano Studio Ceppellini Lugano & Associati 13 Un quadro di sintesi PRO CONTRO EVOLUZIONE DELLO SCENARIO INTERNAZIONALE COSTO DIFFICOLTA’ A DETENERE ILLEGALMENTE ALL’ESTERO LE ATTIVITA’ ASSENZA DI ANONIMATO MAGGIORI RISCHI, SANZIONI RADDOPPIATE COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI INASPRIMENTO DEI PROFILI PENALI COMPLESSITA’ DELLA PROCEDURA 14 Come cambia lo scenario internazionale 1 ACCORDO INTERNAZIONALE DI SCAMBIO AUTOMATICO ( 2014) DAL 2017 BVI, CAYMAN, LIECHTENSTEIN, LUSSEMBURGO, SAN MARINO DAL 2018 ARUBA, AUSTRIA, BAHAMAS, CINA, HONK KONG, MONACO, SINGAPORE, SVIZZERA 2 AMPLIAMENTO OPERATIVITA’ DEGLI SCAMBI BILATERALI (2014) 3 NUOVI ACCORDI DI COLLABORAZIONE (2015) 15 E’ possibile rimanere illegalmente all’estero? NO NEGLI ATTUALI PAESI SI SOLO IN POCHI STATI (PANAMA? DUBAI?) CHE NON HANNO ADERITO ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FINO A QUANDO? CON CHE RISCHIO – PAESE? 16 Ci sono alternative non legali alla disclosure? A TRASFERIMENTO FISICO DELLE RICCHEZZE IN ITALIA CON QUALI RISCHI? A TITOLO PERSONALE? CON QUALI “INTERMEDIARI”? CON QUALE DESTINAZIONE PER I CONTANTI? B ACQUISTO E TRASFERIMENTO DI ALTRE FORME DI RICCHEZZA (DIAMANTI?) CON QUALI RISCHI? CON QUALE POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO? CON QUALE SPENDIBILITA’? 17 Quali rischi per chi rimane all’estero? 1 MAGGIORI STRUMENTI DI CONTROLLO PER IL FISCO ITALIANO 2 RADDOPPIO TERMINI DI ACCERTAMENTO E SANZIONI PER LE ATTIVITA’ IN PAESI BLACK LIST 3 NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO (RECLUSIONE FINO A OTTO ANNI) 18 Quali sono i limiti della disclosure? COSTO SI PAGANO TUTTE LE IMPOSTE DOVUTE • LA DOMANDA NON E’ IN FORMA ANONIMA AUTODENUNCIA DENUNCIA • LA SITUAZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE RICOSTRUITA CON CHIAREZZA SONO COINVOLTE EVENTUALI PARTI TERZE 19 Quali sono le complicazioni operative? CALCOLI REDDITI FINANZIARI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ ESTERE METODO INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE IN MODO ANALITICO 20 Quali sono i compiti dei professionisti? 1 ANALISI PRELIMINARE DELLA SITUAZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE 2 RACCOLTA E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 3 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI COSTI 4 PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA 5 ASSISTENZA NEL CONTRADDITTORIO CON L’AMMINISTRAZIONE 6 ASSISTENZA NELL’EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI 7 ASSISTENZA NELLA SCELTA SULLA LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 8 DICHIARAZIONI REDDITI E QUADRO RW PER IL 2014 E IL 2015 21 Quali sono gli step della procedura? 1 RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE 2 SIMULAZIONE DEI CALCOLI 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 4 CONTRADDITTORIO CON GLI UFFICI 5 ESECUZIONE DEI VERSAMENTI RISERVATEZZA PRECISIONE 22 CREDIBILITA’ Ci sono responsabilità per i professionisti? NORMA DL 167/90, ARTICOLO 5 SEPTIES, COMMA 2 OBBLIGO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ CONTENUTO “GLI ATTI O DOCUMENTI CONSEGNATI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO NON SONO FALSI” “I DATI E NOTIZIE FORNITI SONO RISPONDENTI AL VERO” 23 Cosa succede dopo la disclosure? 30 settembre 2015 DICHIARAZIONE REDDITI FINANZIARI ESTERI DEL 2014 30 settembre 2016 DICHIARAZIONE REDDITI FINANZIARI ESTERI DEL 2015 COMPILAZIONE QUADRO RW PER LE ATTIVITA ESTERE DEL 2014 COMPILAZIONE QUADRO RW PER LE ATTIVITA ESTERE DEL 2015 24 Poteri dell’amministrazione e obblighi dei contribuenti Dott. Marco Nessi Studio Ceppellini Lugano & Associati 25 Il quadro di riferimento La procedura si inserisce in un contesto internazionale in rapida evoluzione Lo scambio automatico di informazioni è divenuto lo standard internazionale nell’attività di contrasto all’evasione ed alla frode fiscale SCENARIO FINALE FINE DEL SEGRETO BANCARIO 26 Il quadro di riferimento NORMATIVA DI RIFERIMENTO Direttiva 15 febbraio 2011 n. 2011/16/UE (recepita in Italia dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29) FINE DEL SEGRETO BANCARIO Aggiornamento articolo 26 modello OCSE Nuovo standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni (adottato nell’Accordo dei 51 Paesi) ALTRI ACCORDI DI COOPERAZIONE Accordi “Fatca” (“Foreign Account Tax Compliance Act”) Accordi multilaterali (sulla base del programma “CRS” emanato dall’OCSE) TIEA (“Tax information Exchange Agreement” ovvero “Accordo per lo scambio di informazioni”) 27 Direttiva 2011/16/UE: le novità principali 1 Ha abrogato la precedente Direttiva n. 77/799/CEE dal 1 gennaio 2013 e previsto la necessità di porre fine al segreto bancario e rafforzare lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri. Si applica a tutte le imposte ad esclusione: 2 dell’IVA e dazi doganali o accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa tra Paesi UE; dei contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro; dei diritti quali quelli per certificati e altri strumenti rilasciati da autorità pubbliche; delle imposte di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi. 28 Direttiva 2011/16/UE: le novità principali 3 Ha introdotto l’obbligo di scambio automatico delle informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1 gennaio 2014 (con partenza fissata il 1 gennaio 2015) relativamente alle seguenti categorie reddituali detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza: Redditi da lavoro; Compensi per dirigenti; Prodotti di assicurazione sulla vita; Pensioni; Proprietà e redditi immobiliari. 4 La comunicazione dovrà avvenire di regola almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le informazioni divengono disponibili. 5 DIRETTIVA 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 (è una revisione della Direttiva n. 203/48/UE in materia di “euroritenuta”) Estensione dell’obbligo dello scambio automatico (a partire da Settembre 2017) per le seguenti categorie reddituali: Dividendi; Capital gain; Altri redditi finanziari; Saldi dei conti correnti e dei conti deposito. 29 Direttiva 2011/16/UE: un esempio L’Amministrazione finanziaria tedesca sta effettuando una verifica fiscale sul Sig. Schmidt. Nel corso della verifica i funzionari rinvengono elementi atti a far presumere che il contribuente detenga dei conti correnti non dichiarati presso una banca italiana fittizialmente intestati ad un nipote (italiano). La Germania potrà quindi presentare una richiesta di informazioni al fisco italiano volta ad ottenere la lista di tutti i conti correnti intestati al Sig. Schmidt e/o ai suoi familiari presso la specifica banca. 30 D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29 1 2 Il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29 (in vigore dal 1 aprile 2014) ha recepito in Italia la Direttiva n. 2011/16/UE. Lo scambio di informazioni può riguardare le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni di persone. Sono inclusi anche i trust, le fondazioni e i fondi di investimento. 3 Il decreto si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse all’interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell’articolo 52 del Trattato sull’Unione Europea. Il decreto non si applica: 4 a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; b) all’imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise; c) ai diritti (quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche); d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi. 31 D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29 5 L’organo competente per l’Italia a far fronte alle richieste provenienti da un altro Stato membro è il Direttore Generale delle Finanze. 6 In particolare il Direttore Generale delle Finanze deve nominare l’Ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento. Gli organi amministrativi competenti sono: 7 8 1. l’Ufficio centrale di collegamento: è l’ufficio designato quale responsabile principale dei contatti con gli Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; 2. il servizio di collegamento: è qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazione a norma del decreto; 3. il funzionario competente: è qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del decreto. L’identificazione di un unico ufficio centrale responsabile dei contatti risponde all’esigenza di agevolare lo scambio di informazioni e renderlo più veloce ed effettivo. 32 D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29 9 10 Lo scambio di informazioni può essere effettuato su richiesta, automatico e spontaneo (a discrezione delle autorità competenti) utilizzando i formati elettronici tipo della Commissione europea. Lo scambio su richiesta: viene fornito dai servizi di collegamento, ciascuno secondo le proprie competenze in base alle informazioni già possedute o a seguito dell’avviso di un’indagine amministrativa. Non è previsto alcun obbligo di effettuare le indagini o fornire le informazioni. Termine previsto: entro 6 mesi dalla domanda. Lo scambio automatico obbligatorio riguarda (dal 1 gennaio 2014): 11 a) i redditi da lavoro dipendente; b) i compensi per dirigenti; c) i prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe; d) le pensioni; e) le proprietà e i redditi immobiliari. Termine previsto: almeno una volta l’anno entro i 6 mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili. 33 D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29 Lo scambio spontaneo: viene attuato quando: 12 1. vi sono fondati motivi di presumere una perdita di gettito fiscale per l’altro Stato; 2. vi sia stata la concessione di una riduzione o di un esonero di imposta che dovrebbe comportare una corrispondente imposizione in un altro Stato membro; 3. le relazioni d’affari tra un contribuente italiano e un contribuente di un altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più Stati in modo da comportare una diminuzione di imposta in Italia, nell’altro Stato membro o in entrambi; 4. nell’ipotesi di fondato sospetto di riduzione di imposta in materia di prezzi di trasferimento o in presenza di raccolta di informazioni che possono comunque essere utili per un altro Stato membro. Termine previsto: entro un mese dalla loro disponibilità. 34 Aggiornamento articolo 26 del modello OCSE PRIMA Scambio di informazioni tra autorità competenti ed inerenti limitatamente alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione e delle leggi interne relative alle imposte previste dalla Convenzione. ORA 1. 2. Possibilità di operare lo scambio di informazioni su richiesta dell’Amministrazione fiscale del paese richiedente, a condizione che l’informazione sia “prevedibilmente pertinente” o di “verosimile rilevanza” (foreseeably relevant) ai fini fiscali e indipendentemente dal segreto bancario (segreto bancario non più opponibile); Le autorità fiscali possono richiedere informazioni non solo su singoli ma anche su un gruppo di contribuenti, senza nominarli singolarmente, purché la richiesta non sia un “fishing expedition” (impossibilità di richieste di informazioni generiche e/o non pertinenti prive di collegamento con un’indagine o un accertamento in corso e quindi senza indizi concreti). Pertanto lo Stato richiedente deve fornire: - una dettagliata descrizione del gruppo dei contribuenti (non necessariamente i nomi ma anche CF, numero c/c, n°carta di credito); - una descrizione degli specifici fatti e delle circostanze che supportano la richiesta di informazioni; - le ragioni per le quali si ritiene che il gruppo di contribuenti in esame non è stato conforme alla legge. 35 Aggiornamento articolo 26 del modello OCSE RICHIESTA RELATIVA A GRUPPI DI PERSONE CHE NON COSTITUISCE “FISHING EXPEDITION” Le autorità dello Stato A conducono un’indagine circa gli affari di Mr X. Sulla base di tali indagini scoprono degli indizi per cui Mr. X possiederebbe nello Stato B una molteplicità di conti bancari non dichiarati. Lo Stato A sospetta che, al fine di evitare di essere rintracciato, Mr X abbia intestato i suoi c/c nello Stato B a sua moglie ed ai suoi figli. Lo Stato A può chiedere allo Stato B informazioni circa la presenza di c/c bancari nella Banca Y intestati a Mr X, a sua moglie ed ai suoi figli. RICHIESTA RELATIVA A GRUPPI DI PERSONE CHE COSTITUISCE “FISHING EXPEDITION” Lo Stato A richiede allo Stato B i nomi, luogo e data di nascita, saldi dei conti bancari dei residenti dello Stato A che abbiano un conto, poteri di firma, o siano comunque beneficiari di un conto bancario nello Stato B senza fornire ulteriori informazioni. 36 Aggiornamento articolo 26 del modello OCSE La Svizzera ha iniziato la procedura di consultazione, che durerà fino al 5 febbraio 2015, attinente la legge federale (c.d. “LASSI”) che consentirà di adeguare in via unilaterale le Convenzioni contro le doppie imposizioni che non soddisfano ancora lo standard internazionale OCSE previsto dall’articolo 26 in materia di scambio di informazioni su domanda (ad es. la Convenzione stipulata con l’Italia). In base alla legge, la Svizzera fornirà le informazioni rilevanti solo se lo Stato richiedente garantisca per iscritto di rispondere alle richieste svizzere secondo lo standard OCSE e di assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute, nonché di rispettare la protezione dei dati e il principio di specialità, onde evitare che i dati acquisiti in ambito fiscale siano utilizzati in procedimenti di diversa natura. La legge concerne solo lo scambio di informazioni su domanda e non prevede nessuno scambio di informazioni spontaneo o automatico. La legge ha carattere temporaneo e sarà abrogata quando per tutti gli Stati o territori esisterà una Convenzione o strumento che contenga lo standard riconosciuto dall’OCSE. 37 Accordo con la Svizzera CONTENUTO Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni (modifica dell’articolo 27 della Convenzione alla struttura dell’articolo 26 del modello OCSE) EFFETTO 1) Lo scambio di informazioni non può essere limitato dall’assenza di un interesse specifico dello Stato destinatario delle richieste a fornire le stesse; 2) lo Stato destinatario delle richieste non può rifiutarsi di dare corso alle stesse in quanto i dati sono detenuti da una Banca o istituzione finanziaria; MODALITA’ Scambio di dati su richiesta (non automatico) DECORRENZA Lo scambio secondo le nuove modalità è attuabile per le sole richieste presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo ma riferite a fatti o circostanze realizzate a partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo (nessun effetto retroattivo) 38 Nuovo standard OCSE per lo scambio di informazioni E’ stato approvato in data 21 luglio 2014 ed è composto da due parti: 1. COMMON REPORTING STANDARD (CRS): contiene gli standard di reporting e due diligence che definiscono la base dello scambio di informazioni fiscali tra i Paesi UE. le informazioni da segnalare riguardano tutti i tipi di reddito da investimento (saldi dei c/c, dividendi, interessi, redditi da specifici contratti di assicurazione e altre tipologie di reddito simili); le istituzioni finanziarie coinvolte (banche, brokers, organismi di investimento collettivo, compagnie di assicurazione); l’informativa riguarda i conti detenuti da persone fisiche e società (inclusi trust e fondazioni); al momento della sottoscrizione di un prodotto finanziario, il cliente dovrà fornire un’autocertificazione in relazione alla propria residenza fiscale. 2. COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT (CAA): è un modello di accordo bilaterale per lo scambio di informazioni organizzato in specifiche sezioni. Prevede l’impegno di trasmettere le informazioni relative ad un determinato anno solare entro 9 mesi dal termine. 39 Nuovo standard OCSE per lo scambio di informazioni INFORMAZIONI SCAMBIABILI IN AUTOMATICO SULLA BASE DEL CRS: Nome, indirizzo, data di nascita del titolare del conto (tramite autocertificazione del cliente da verificare nella ragionevolezza); Numero del conto; Nome dell’istituzione finanziaria; Ammontare lordo degli interessi, dividendi, capital gains, generati sul conto; Qualsiasi altro reddito derivante dal disinvestimento di attività finanziarie; Saldo del conto a fine anno; Per i conti detenuti da legal entities: nome, indirizzo, data di nascita della persona fisica controllante dell’entity. 40 Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014) Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE SOGGETTI INTERESSATI 51 Paesi e giurisdizioni membri dell’OCSE (es. Italia, Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Cayman, Isole Vergini, Bermuda, Liechtenstein) - “early adopters”. Dal 2018 si aggiungeranno altri 34 Paesi (probabilmente la Svizzera). CONTENUTO Implementazione di un nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (e quindi la condivisione automatica su base annua delle informazioni) relativo a depositi bancari, interessi, dividendi, polizze assicurative e codici di identificazione fiscale (fine del segreto bancario). DECORRENZA Per gli “early adopters”: a partire dal 2017 relativamente ai nuovi conti aperti al 1.1.2016 (le informazioni riguarderanno anche i conti già aperti alla data del 31.12.2015). Per gli altri: a partire dal 2018. CONSEGUENZE L’Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di verificare l’esistenza di eventuali incongruenze tra il modulo RW e le informazioni ricevute dal CRS. 41 Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014) Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE Tipo di conto interessato Decorrenza scambio automatico Adeguata verifica dei nuovi conti (PF/PG) Dal 1.1.2016 Adeguata verifica dei conti preesistenti (aperti fino al 31.12.2015) PF “high value” (saldo al 31.12.2015 > 1mil $) Entro 31.12.2016 PF “lower value” (saldo al 31.12.2015 < 1mil $) (*) Entro 31.12.2017 Persone giuridiche Entro 31.12.2017 (**) (*) Sarà ammesso presume la residenza fiscale con quella anagrafica permanente risultante dai documenti d’identità già acquisiti (diversamente occorrerà un’autocertificazione) (**) Possibile esenzione per i conti < 250.000 $ 42 Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014) Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE A PARTIRE DAL 2017 Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liectenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom. A PARTIRE DAL 2018 Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, China, Costa Rica, Grenada, Honk Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Quatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates. STATI CHE NON HANNO INDICATO UNA SCADENZA Bahrain, Cook Islands, Nauru, Panama, Vanuatu. 43 Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014) Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE Nelle banche svizzere è custodita una cifra variabile tra i 150 e i 180 miliardi di € riconducibile a contribuenti italiani SITUAZIONE ATTUALE • La Svizzera ha formalizzato la propria adesione allo scambio automatico delle informazioni OCSE a partire dal 2018; • Se questa adesione sarà ratificata dal Parlamento, la Svizzera potrebbe iniziare a rilevare i dati dei conti dei contribuenti residenti all’estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio nel 2018; • L’ Amministrazione fiscale italiana avrà a disposizione: I dati anagrafici dei propri residenti titolari di conti in Svizzera (anche se schermati da persone giuridiche); il numero e il saldo del conto; l’intermediario finanziario presso il quale il conto è trattenuto; • Lo scambio automatico sarà automatico e non selettivo (la trasmissione dei dati riguarderà tutti i correntisti, e non solo di quelli per i quali sussistono segnalazioni, accertamenti in corso o attività ispettive) 44 NORMATIVA FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) E’ stata varata dal Congresso Usa in data 18 marzo 2010 al fine di contrastare in modo efficace l’evasione fiscale da parte dei contribuenti USA che utilizzano conti correnti fiscali all’estero (e penalizzare gli intermediari finanziari esteri non collaborativi). A partire dal 1 luglio 2014 gli intermediari finanziari di 70 Paesi devono segnalare all’IRS (tramite l’Autorità fiscale del proprio paese) i dettagli di ogni rapporto detenuto dai soggetti statunitensi: Conti preesistenti: Se privati: saldo c/c di deposito di importo superiore a 50.000 $ alla data del 30.06.2014 (o in cui saldo ha superato i 75.000 $ nel corso dell’anno); Se persone giuridiche: saldo di importo superiore a 250.000 $ al 30.06.2014. Accordo Italia-USA per applicazione normativa Fatca: approvato il 10.1.2014 (in attesa della legge di ratifica che è necessaria anche per il recepimento del CRS in Italia e che è in corso di approvazione dal Parlamento). A partire dal 30 aprile 2015 i dati saranno trasferiti all’Agenzia delle Entrate che li trasmetterà a sua volte all’Internal Revenue Service (IRS). 45 NORMATIVA FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) Informazioni acquisite con FATCA: Soggetto investitore Tipo di informazione raccolta per l’identificazione 1) Dati anagrafici (nome, cognome, data nascita e indirizzo) 2) Codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza e attestazione di residenza fiscale (rilasciata da IRS) Persone fisiche 3) Documentazione attestante la cittadinanza (per i cittadini statunitensi) 1) Denominazione sociale o ragione sociale Persone giuridiche 2) Sede legale 46 NORMATIVA FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) Conseguenze: Applicazione ritenuta 30% (dal 1 Luglio 2014) ai pagamenti corrisposti a favore di investitori che non forniscono informazioni in merito alla propria residenza fiscale ed agli intermediari esteri che sono localizzati in un Paese che non partecipa al FATCA. All’Agenzia delle Entrate verranno comunicati: 1) il nome del soggetto italiano che ha l’effettiva disponibilità finanziaria (conti correnti, dossier titoli, ecc) della società negli USA; 2) i conti di società USA (superiori a 250.000 $), se posseduti direttamente o tramite società holding estere da parte di persone fisiche italiane. 47 NORMATIVA FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) Paesi che hanno sottoscritto o che stanno negoziando un accordo intergovernativo (IGA) con gli USA 48 NORMATIVA FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) Le scadenze 1 luglio 2014 Avvio degli adempimenti di catalogazione e verifica della clientela a carico degli intermediari italiani 30 novembre 2014 Termine entro il quale gli intermediari finanziari italiani dovevano registrarsi sul portale dell’IRS per ottenere il codice identificativo unico per essere incluse nella lista dei soggetti compliant redatta dall’IRS 30 aprile 2015 Comunicazioni dati relativi all’anno 2014 (solo c/c) 30 aprile 2016 Comunicazioni dati relativi all’anno 2015 (c/c, conti deposito e conti di custodia) 30 aprile 2017 Comunicazione dati relativi all’anno 2016 (tutti i rapporti) 49 Quadro riassuntivo sullo scambio di informazioni Direttiva 2011/16/UE Imposte interessate Tipologie di redditi Ambito geografico di applicazione Tipologia di scambio di informazioni Termine previsto per avvio scambio automatico Normativa nazionale di recepimento FATCA Convenzione e Standard OCSE Di qualsiasi tipo (escluse IVA, Dazi, Contributi doganali Imposte dirette Imposte dirette IVA Contributi previdenziali Redditi di lavoro dipendente Compensi a dirigenti Assicurazioni sulla vita Pensioni Proprietà Redditi immobiliari Interessi Interessi Dividendi Altri redditi Interessi Dividendi Royalties Altri redditi di natura finanziaria Paesi UE Accordo Bilaterale Italia – USA Accordi multilaterali tra i vari Paesi Spontaneo Su richiesta Automatico (solo su alcune tipologie di redditi) Automatico Spontaneo Su richiesta Automatico 1 gennaio 2015 30 aprile 2015 (redditi da 1.1.2014) (da 1 luglio 2014) 2017 (per investimenti da 1.1.2016 + adeguata verifica dei conti preesistenti al 31.12.2015) D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29 DDL in corso di approvazione dal Parlamento 50 Da approvare entro 2017 (con legge ad hoc) IL QUADRO RW 51 Modulo RW Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013 Semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria (soprattutto quelli detenuti in Paesi collaborativi) Le novità sono applicabili dal periodo d’imposta 2013 circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38/E circolare Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014 n. 19/E 52 Modulo RW: le novità Eliminazione delle Sezioni I e II (relative ai trasferimenti da e verso l’estero) e conservazione della Sezione II (stock) con obbligo di indicazione delle consistenze iniziali e finali; Eliminazione della soglia minima di rilevanza (10.000 €) ad eccezione dei depositi e conti correnti esteri; Estensione dell’obbligo di compilazione ai titolari effettivi delle attività estere; Riduzione delle sanzioni minime e massime (3-15% / 6-30%); Sanzione formale di € 258 per le regolarizzazioni effettuate entro 90 giorni dal termine; Soppressione della confisca per equivalente; Obbligo di liquidazione delle imposte patrimoniali dovute sui beni esteri (IVIE e Ivafe). 53 Modulo RW: disallineamento con IVIE / IVAFE Possono esistere contribuenti non soggetti all’obbligo di compilazione del modulo RW (es. diplomatici, frontalieri) che devono comunque provvedere al pagamento dell’IVIE e/o dell’IVAFE o viceversa (titolare effettivo tenuto a compilare modulo RW ma non soggetto a IVIE/IVAFE in quanto non proprietario) Un c/c di valore massimo superiore a 10.000 € ma con giacenza media annuale inferiore a 5.000 €: rileva ai fini del modulo RW ma non per IVAFE Un c/c di valore massimo superiore a 10.000 € con giacenza media annuale superiore a 5.000 €: rileva ai fini del modulo RW e per IVAFE Un c/c di valore massimo non superiore a 10.000 € ma con giacenza media annuale superiore a 5.000 €: non rileva ai fini del modulo RW (andrà evidenziato in termini di giacenza media) ma sconta € 34,20 per IVAFE 54 Modulo RW: il quadro 55 Modulo RW: soggetti obbligati • Persone fisiche • Enti non commerciali • Società semplici • Soggetti equiparati Residenti in Italia, comprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo L’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art. 2 c. 2 TUIR) – sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 56 Modulo RW: soggetti obbligati In presenza di investimenti e/o attività in comunione o cointestate: ciascun intestatario deve segnalare l’intero valore e la percentuale di possesso. In presenza di più diritti reali (es.: nuda proprietà e usufrutto): ogni titolare (usufruttuario o nudo proprietario) deve compilare il modulo, in quanto la titolarità del relativo diritto è in grado di generare redditi imponibili in Italia. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (Cass. Sez. Trib. Sentenze 11.06.2013 n. 9320 e n. 17051 del 21.7.2010). Conto corrente estero intestato a un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente Anche il soggetto delegato deve compilare il modulo RW per indicare l’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero, se si tratta di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario (ad es. gli amministratori di società con la firma sul conto non sono obbligati a compilare il modulo RW - circ. Ag. Entrate 21.6.2011 n. 28 (par. 5.2) 57 Modulo RW: le attività da segnalare L’obbligo di procedere alla redazione del modulo RW. Deriva dalla detenzione all’estero di investimenti e/o di attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione (comprese eredità e donazioni) e in ogni caso ai fini IVIE / IVAFE. Gli investimenti sono beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicate nel modulo RW indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. 58 Modulo RW: le attività da segnalare A titolo esemplificativo, devono essere indicati: Gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda proprietà); Le quote di immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (comproprietà o multiproprietà); Gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato; Le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisititi per essere iscritti in Italia. 59 La valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali Attività estere finanziarie da valutare secondo i criteri IVAFE Attività patrimoniali da valutare secondo i criteri IVIE Valore di mercato al termine del periodo d’imposta o di detenzione; Valore nominale (se le attività finanziarie non sono negoziate); ATTIVITA’ FINANZIARIE Valore di rimborso (in mancanza del valore nominale); Costo d’acquisto (in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso); Costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti ATTIVITA’ PATRIMONIALI Valore di mercato al termine di ciascun anno solare (in mancanza del costo d’acquisto o in mancanza della relativa documentazione) CASI PARTICOLARI Valore indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato (in mancanza) costo d’acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante (in mancanza) valore di mercato IMMOBILI ACQUISITI PER SUCCESSIONE E DONAZIONE Valore catastale IMMOBILI SITUATI IN PAESI APPARTENENTI ALLA UE O (in mancanza) costo d’acquisto (risultante dall’atto) ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) CHE (in mancanza) valore di mercato GARANTISCONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 60 Modulo RW: valore dei beni immobili In sintesi, il valore degli immobili deve risultare pari: Al costo risultante dall’atto di acquisto/contratti da cui risulta il costo complessivo sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà; Al valore di mercato rilevabile a fine anno nel luogo in cui è sito l’immobile, in mancanza del costo d’acquisto o della relativa documentazione, tenendo presente che per gli immobili non più posseduti al 31.12, si deve fare riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione; Al valore indicato nella dichiarazione di successione / atto registrato per gli immobili acquisiti per successione / donazione o, in mancanza, al costo di acquisto/costruzione sostenuto dal de cuius / donante ( in mancanza, al valore di mercato); Valore catastale, per immobili in Paese UE /SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni ( Irlanda, Liechtenstein, Norvegia). Per le attività patrimoniali estere diverse dagli immobili per le quali non è dovuta l’IVIE il valore da indicare è il costo d’acquisto o il valore di mercato all’inizio / fine del periodo didetenzione nell’anno. 61 Modulo RW: beni immobili all’estero Tenuto a disposizione Immobile ubicato all’estero Non tassato all’estero Sì Quadro RW Tassato all’estero Sì Quadro RW Locato Sì Quadro RW Suscettibile di plusvalenza imponibile Sì Quadro RW 62 Il valore dei beni immobili non è più al costo storico, ma la base imponibile ai fini Ivie può corrispondere al costo storico solo in certi casi. Modulo RW: soggetti obbligati L’obbligo di redazione del modulo RW sussiste non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le predette attività sono possedute dal contribuente mediante interposta persona Nel caso in cui un soggetto ha l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate a un trust (residente o non residente) Se il trust è un semplice schermo formale, i beni che ne costituiscono il patrimonio (e i relativi redditi) devono essere dichiarati dai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità (disponenti e/o beneficiari del trust) 63 Modulo RW: attività finanziarie Attività finanziaria Caratteristiche Modulo RW Non fittiziamente interposto Si, da parte del Trust, per gli investimenti all’estero e le attività estere finanziarie detenute. Trust trasparente residente Beneficiario non è titolare effettivo (destinatario di una quota inferiore al 25% del patrimonio) Si, da parte del Trust, con indicazione del valore delle attività estere e della percentuale di patrimonio. Trust trasparente residente Beneficiario è “titolare effettivo” delle attività estere Si, da parte del beneficiario effettivo, con indicazione delle attività estere detenute dal trust e la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile. Trust (opaco e trasparente) residente in Italia (non commerciale) Trust non residente Polizza con compagnia di assicurazione estera Polizza con compagnia di assicurazione estera – Non fittiziamente interposta Fittiziamente interposta 64 Si, da parte dell’investitore residente (titolare effettivo e non). Se l’investitore non è “titolare effettivo” andrà indicato il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile. Dal 2013: valore di riscatto al termine del periodo di imposta (fino al 2012: premi versati). Se le attività sottostanti sono rappresentate da partecipazioni relative a società residenti in Paesi non collaborativi (e il contribuente è il titolare effettivo della polizza): il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera. Modulo RW: esonero dalla compilazione Per le attività finanziarie patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti; Per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; Per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari. L’esonero è quindi subordinato all’applicazione del prelievo da parte dell’intermediario (novità rispetto al passato) Esempio: partecipazioni qualificate di diritto estero affidate in amministrazione presso intermediario residente (soggette alla ritenuta d’acconto ex art. 27, c. 4, del DPR n. 600/73) 65 Modulo RW: esonero dalla compilazione Detenzione attività estere Intervento della fiduciaria nella riscossione dei proventi Attività della fiduciaria Applicazione e versamento delle ritenute alla fonte o imposte sostitutive 66 Esonero RW per il detentore Modulo RW: figura del titolare effettivo Soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività estere Possessori “formali” delle disponibilità delle attività estere Soggetti che hanno la disponibilità delle attività estere 67 Soggetti che risultano “titolari effettivi” delle attività estere Modulo RW: concetto di titolare effettivo Entità giuridiche (fondazioni o istituti giuridici che amministrano e distribuiscono fondi- ad es. i trust) Società La persona fisica (o le persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede il controllo (diretto e/o indiretto) di un’entità giuridica in misura pari al 25%+1 del capitale sociale (tenendo conto sia delle partecipazioni possedute dai familiari sia quelle detenute indirettamente tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo. La persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria di non meno del 25% del patrimonio, nel caso in cui i futuri beneficiari siano stati già determinati. La persona fisica (o le persone fisiche) che esercita il controllo sulla società in modo diverso da quanto sopra specificato. La categoria di persone nel cui interesse principale agisce ed è istituita l’entità giuridica, nel caso in cui i beneficiari non siano stati individuati. La persona fisica (o le persone fisiche) che esercitano un controllo su non meno del 25% del patrimonio di un’entità giuridica. Ai fini della determinazione della percentuale del “titolare effettivo” è necessario computare anche le partecipazioni imputate ai familiari (coniuge, parenti entro III grado e affini entro II grado) e quelle possedute indirettamente tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo. 68 Modulo RW: concetto di titolare effettivo Le partecipazioni in società residenti concorrono ad integrare il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri unitamente alle altre partecipazioni possedute nelle società estere; Se le entità sono fittiziamente interposte il patrimonio deve essere dichiarato dal beneficiario indipendentemente dal requisito del controllo (non rileva il fatto di essere il “titolare effettivo”); Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati devono essere valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano (in questo caso l’investitore non ha la titolarità effettiva degli eventuali beni all’estero che sono posseduti dalla società). 69 Modulo RW: concetto di titolare effettivo I soggetti obbligati a compilare il modulo RW sono tenuti ad indicare: le partecipazioni in società estere localizzate in Paesi non collaborativi di cui sono (anche indirettamente) titolari effettivi; tutti gli investimenti all’estero e le attività finanziarie estere detenute da società localizzate in Paesi non collaborativi o entità giuridiche (trust, fondazioni) ovunque localizzate e di cui sono in possesso della “titolarità effettiva” (approccio “look through”); 70 Conto corrente tramite società white list PF detiene partecipazione del 20% in una società White list e del 50% in una srl italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società White list titolare di un conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero. PF (persona fisica italiana) Partecipazione al 50% 20% 50% Società estera WL Conto corrente estero Immobili all’estero Sì RW per partecipazione estera [20%+(50% di 50)]=45% Obbligazioni estere 71 Srl italiana No quadro RW Conto corrente tramite società non white list PF detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese Black list che possiede sia un conto corrente all’estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero. PF (persona fisica italiana) +26% Conto corrente estero Società Black list Immobili all’estero Obbligazioni estere 72 Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti Conto corrente tramite società non white list PF detiene partecipazione del 20% in una società Black list e del 50% in una S.r.l. italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società Black list titolare di un conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero. PF (persona fisica italiana) Partecipazione al 50% 20% 50% Società Black list Conto corrente estero Obbligazioni estere Partecipazione effettiva estera [20%+(50% di 50)]=45% Immobili all’estero 73 Srl italiana Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti Unità immobiliare posseduta tramite società non white list PF detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese White list che possiede immobili all’estero, delle obbligazioni estere e conti correnti bancari. PF (persona fisica italiana) +26% Sì, quadro RW per la partecipazione Immobili all’estero Conti correnti esteri Società White list Obbligazioni estere 74 No quadro RW Unità immobiliare posseduta tramite società non white list PF detiene partecipazione del 20% in una società White list e del 50% in una Srl italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società White list titolare di un conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero. PF (persona fisica italiana) Partecipazione al 50% 20% 50% Società estera WL Immobili all’estero Obbligazioni estere Sì RW per partecipazione estera [20%+(50% di 50)]=45% Conti correnti esteri 75 Srl italiana No quadro RW Unità immobiliare posseduta tramite società non white list PF detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese Black list che possiede sia un conto corrente all’estero, siadelle obbligazioni estere e degli immobili all’estero. PF (persona fisica italiana) +26% Immobili all’estero Società Black list Obbligazioni estere Conti correnti esteri 76 Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti Modulo RW: esonero dalla compilazione Per le attività finanziarie patrimoniali che sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti; Per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria che sono conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; Per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari. L’esonero è quindi subordinato all’applicazione del prelievo da parte dell’intermediario e non al semplice intervento nella riscossione (novità rispetto al passato) (es. Rapporto di mandato di amministrazione o gestione con una fiduciaria residente) 77 Modulo RW: esonero dalla compilazione Detenzione attività estere Attività della fiduciaria Intervento della fiduciaria nella riscossione dei proventi Esonero compilazione modulo RW per il detentore Applicazione e versamento delle ritenute alla fonte o imposte sostitutive 78 Le sanzioni amministrative RIFERIMENTO NORMATIVO Articolo 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990 (così come modificato dall’articolo 9, c. 1, lett. d, D.L. n. 97/2013) dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (se gli investimenti e le attività sono detenuti in Stati o Paesi diversi da quelli privilegiati); SANZIONI APPLICABILI dal 6% al 30% degli importi non dichiarati (se gli investimenti e le attività sono detenuti nei Paesi black list indicati nel D.M. 4 maggio 1999 e nel D.M. 21 novembre 2001). (in precedenza le sanzioni erano comprese tra il 10% e il 50% degli importi non dichiarati per le Sezioni II e III e una sanzione dal 5% al 25% per le violazioni relative alla Sezione I). Eliminazione della confisca per equivalente delle attività estere non dichiarate; Lussemburgo è stato escluso dalla black list (comunicato 16.12.2014 n. 284). FAVOR REI (art. 3, c. 3, D.Lgs. n. 472/1997) Il nuovo regime sanzionatorio (3-15%/6-30%) è applicabile anche alle violazioni relative all’omessa o infedele compilazione della Sezione II del modulo RW commesse nei periodi d’imposta ante 2013 (“favor rei” ex articolo 3, c. 3, D.Lgs. N. 472/1997) a partire dal 2008 (fino al 2007: 5%-25%); non sono più applicabili le sanzioni relative alle Sezioni I e III. 79 Le sanzioni amministrative LE VIOLAZIONI CHE RIGUARDANO IL MODULO RW HANNO NATURA TRIBUTARIA (circolare Ag. Entrate 23.12.2013 n. 38) Possibile applicazione del c.d. “cumulo giuridico” (aumento dalla metà al triplo delle sanzioni per le violazioni reiterate in più anni) se più favorevole rispetto al cumulo materiale (articolo 12, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472) CTP Genova, 10 giugno 2014 n. 1181 80 Il termine per l’accertamento a) Quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere presentato (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997); b) Termine raddoppiato in caso di investimenti e attività posseduti in paesi “black list” (art. 12, comma 2-ter, D.L. n. 78/2009) DIVERSO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Cass. 18.12.2014 n. 26848 e 23.10.2013 n. 24009) La violazione ha natura tributaria e non valutaria Vale il termine previsto dall’articolo 43 del DPR n. 600/73 per l’accertamento del tributo (quattro anni) Errore commesso nel quadro RW relativo all’anno 2010 presentato unitamente al modello UNICO 2011 (violazione commessa nel 2011 quando è stata inviata la dichiarazione). L’atto va notificato: a) per la Cassazione: entro il 31 dicembre 2015 (art. 43 del DPR 600/73); b) per Agenzia delle Entrate: entro il 31 dicembre 2016 (art. 20 del DLgs. 472/97); 81 COFFEE BREAK 82 La voluntary disclosure: profili applicativi Dott. Roberto Lugano Studio Ceppellini Lugano & Associati 83 1. ASPETTI GENERALI 84 Disclosure: i soggetti MONITORAGGIO FISCALE (DL 167/90) VIOLAZIONI SOGGETTI INTERESSATI • PERSONE FISICHE • SOCIETA’ SEMPLICI • ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI • ENTI NON COMMERCIALI 85 Le principali caratteristiche OGGETTO • INVESTIMENTI • ATTIVITÀ FINANZIARIE • ATTIVITÀ PATRIMONIALI COSTITUITI O DETENUTI ALL’ESTERO PERIODI TUTTI QUELLI ANCORA ACCERTABILI SCADENZA 30 SETTEMBRE 2015 86 Le cause ostative AVVIO DI • ACCESSI • ISPEZIONI • VERIFICHE • ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI • PROCEDIMENTI PENALI NOTIFICA DI • AVVISI DI ACCERTAMENTO • CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI • QUESTIONARI E RICHIESTE ESTENSIONE • FORMALE CONOSCENZA ACQUISITA • DA SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI NON RILEVANO • LIQUIDAZIONE IMPOSTE (DPR 600/73, 36 BIS) • CONTROLLO FORMALE (DPR 600/73, 36 TER) 87 Le due sanatorie DISCLOSURE ATTIVITA’ ESTERE SANATORIA REDDITI NAZIONALI SOLO PERSONE FISICHE TUTTI I SOGGETTI IRREGOLARITA’ NEL QUADRO RW IRREGOLARITA’ “DOMESTICHE” MODALITA’ APPLICATIVE IDENTICHE 88 Esempi di combinazioni tra le due sanatorie Caso 1 Socio COSTI DEDOTTI DA SOCIETA’, PROVVISTA ESTERA INTESTATA AL SOCIO SANATORIA REDDITI DISCLOSURE PER LE ATTIVITA’ NAZIONALI ESTERE (QUADRO RW) E PER I REDDITI FINANZIARI Società SANATORIA DICHIARAZIONE REDDITI Caso 2 RICAVI NON DICHIARATI DA SOCIETA’, SOMME TRASFERITE ALL’ESTERO A NOME DEL SOCIO Socio Società 89 DISCLOSURE PER LE ATTIVITA’ ESTERE (QUADRO RW) E PER I REDDITI FINANZIARI SANATORIA DICHIARAZIONE REDDITI 2. L’ANALISI PRELIMINARE 90 L'incontro con il cliente RILASCIO DI UN MANDATO ASPETTI PROFESSIONALI DICHIARAZIONE SULLA VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI ANNI INTERESSATI STATI ESTERI POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE TIPO DI OPERAZIONI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI ACCESSI ISPEZIONI VERIFICHE CAUSE OSTATIVE ACCERTAMENTI PROCEDIMENTI PENALI 91 La documentazione estera BONIFICI TRASFERIMENTO FONDI MOMENTO INIZIALE ATTI DI ACQUISTO / VENDITA SUCCESSIONI / DONAZIONI ESTRATTI CONTI CORRENTI RESOCONTO GESTIONI TITOLI REDDITI PERIODICI COMPRAVENDITA DI TITOLI DELIBERE SOCIETARIE CONTRATTI 92 Annualità interessate TERMINE ORDINARIO (IMPOSTE SUI REDDITI) IPOTESI DI RADDOPPIO 4°ANNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (DPR 600/73, 43) • PER REATI TRIBUTARI • PER ATTIVITÀ DETENUTE IN PAESI BLACK LIST VANTAGGIO DELLA DISCLOSURE ESCLUDE IL RADDOPPIO PER I PAESI BLACK LIST 93 Gli anni da regolarizzare Evasione inferiore alle soglie penali + attività in paesi white list o black list collaborativi Evasione superiore alle soglie o attività in paesi black list non collaborativi REDDITI: DICHIARAZIONE INFEDELE Dal 2010 Dal 2006 REDDITI: DICHIARAZIONE OMESSA Dal 2009 Dal 2004 VIOLAZIONI QUADRO RW Dal 2009 Dal 2004 (*) (*) Nota: il raddoppio dei termini si applica anche al caso di paesi black list collaborativi 94 Le basi imponibili FASE 1: TRASFERIMENTO DELLA SOMMA ALL’ESTERO VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA REDDITUALE FASE 2: POSSESSO DELLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO INDIVIDUAZIONE DEI RENDIMENTI: METODO ANALITICO O FORFETARIO FASE 3: DISMISSIONE 95 Redditi finanziari esteri: metodo analitico 1 INDIVIDUAZIONE ANALITICA DI OGNI POSSIBILE REDDITO 2 ASSOCIAZIONE AD OGNI REDDITO DELLA PROPRIA ALIQUOTA RITENUTE DI IMPOSTA IMPOSTA SOSTITUTIVA INTERESSI DIVIDENDI, PLUSVALENZE NON QUALIFICATE 96 CONCORSO PARZIALE AL REDDITO COMPLESSIVO CONCORSO INTEGRALE AL REDDITO COMPLESSIVO DIVIDENDI, PLUSVALENZE QUALIFICATE PROVENTI BLACK LIST, REDDITI DIVERSI Il metodo forfetario Condizione Media consistenze finali ≤ 2.000.000 euro Rendimento presunto 5% 27% Aliquota Tassazione finale 1,35% 97 Sanzioni: la riduzione per il quadro RW RIDUZIONE DI BASE 25% RIDUZIONE MAGGIORATA 50% COMPORTAMENTO “TRASPARENTE”: CONDIZIONE • TRASFERIMENTO ATTIVITA’ IN ITALIA, UE O STATI SEE • AUTORIZZAZIONE ALL’INTERMEDIARIO ESTERO A TRASMETTERE DATI ALLE AUTORITA’ FINANZIARIE ITALIANE 98 Sanzioni per il monitoraggio fiscale (QUADRO RW) periodi d’imposta 2008/2013 Situazione paese e comportamento contribuente Minimo edittale Raddoppio Riduzione per disclosure Sanzioni irrogate Definizione a 1/3 Paese white list 3% no 50% 1,5% 0,50% Paese black list con accordo e contribuente trasparente 3% no 50% 1,5% 0,50% Paese black list con accordo e contribuente non trasparente 3% no 25% 2,25% 0,75% Paese black list senza accordo, contribuente trasparente 6% si 50% 3% 1% Paese black list senza accordo, contribuente non trasparente 6% si 25% 4,50% 1,50% 99 Le sanzioni sulle imposte RIDUZIONE GENERALIZZATA al 75% 1/6 RIDUZIONE IN CASO DI DEFINIZIONE 1/3 100 per chi si avvale della Disclosure Sanzioni imposte sui redditi - Infedele dichiarazione Luogo di produzione del maggior reddito Italia Estero Paese di detenzione delle attività Minimo edittale Sanzioni irrogate Definizione agevolata a 1/6 White list 100% 75% 12,5% Black list con accordo 100% 75% 12,5% Black list senza accordo 200% 150% 25% White list 133% 100% 16,67% Black list con accordo 133% 100% 16,67% Black list senza accordo 267% 200% 33,33% 101 Sanzioni imposte sui redditi - Dichiarazione omessa Luogo di produzione del reddito Italia Estero Paese di detenzione delle attività Minimo edittale Sanzioni irrogate Definizione a 1/6 White list 120% 90% 15% Black list con accordo 120% 90% 15% Black list senza accordo 240% 180% 30% White list 160% 120% 20% Black list con accordo 160% 120% 20% Black list senza accordo 320% 240% 40% 102 Gli interessi 1.7.2003 1.10.2009 2.75% 1.1.2010 4% 103 3.5% Prime simulazioni sul costo 1) IL CASO MIGLIORE REDDITI NON DICHIARATI (100) NEL 2008 2) UN CASO INTERMEDIO 3) IL CASO REDDITI NON PEGGIORE REDDITI DICHIARATI: NON DICHIARATI 100 SUL 2003 (100) E 100 NEL 2012 NEL 2010 IRPEF E ADDIZIONALI – – 45 45 IVA – – 20 20 IRAP – – 4 4 TOTALE IMPOSTE – – 69 69 SANZIONI IRPEF SU REDDITI FINANZIARI – – 8,63 8,63 5,4 5,4 2,7 5,4 SANZIONI 0,9 0,9 0,45 0,9 3 5 1 2 TOTALE 9,3 11,3 81,78 85,93 TOTALE GENERALE ALIQUOTA MEDIA (IMPORTO DOVUTO/REDDITI EVASI) 9,3 93,08 85,93 9,3 46,54 85,93 SANZIONI RW 104 3. LA PROCEDURA 105 La domanda: i contenuti DATI DEL CONTRIBUENTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE DATI DEL PROFESSIONISTA DATI DEI SOGGETTI COLLEGATI ATTIVITA’ ESTERE MAGGIORI IMPONIBILI NUOVI INVESTIMENTI ALL’ESTERO SCHEDE DESCRITTIVE ANALITICHE ALLEGATI DOCUMENTAZIONE 106 Frontespizio modello 107 Seconda pagina modello 108 Seconda pagina modello 109 I rapporti con gli uffici Contribuente Amministrazione PRESENTAZIONE DOMANDA EVENTUALE RICHIESTA DI DOCUMENTI O INFORMAZIONI EVENTUALE RISPOSTA INVITO A COMPARIRE 110 Invito a comparire: il contenuto RICOSTRUZIONE POSIZIONE FISCALE INDIVIDUAZIONE LIQUIDAZIONE MAGGIORI IMPOSTE APPLICAZIONE SANZIONI (AL 75%) INDICAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI DEFINIRE LE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA (1/6 O 1/3) IRROGAZIONE SANZIONI MONITORAGGIO (AL 75% O AL 50%) INDICAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI DEFINIRE LE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA (1/3) 111 Il versamento 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI COMPARIZIONE TERMINE 20 GIORNI DALL’ATTO DI ADESIONE ENTRO IL TERMINE PER IL RICORSO (SANZIONI RW) MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA DISCLOSURE EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO NON APPLICABILITA’ DEGLI EFFETTI PREMIALI NOTIFICA NUOVO ACCERTAMENTO COMUNICAZIONE ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA 112 La comunicazione all’autorità giudiziaria SCADENZA CONTENUTO ENTRO 30 GIORNI DAL VERSAMENTO PERFEZIONAMENTO DELLA DISCLOSURE 113 4. GLI EFFETTI 114 La copertura penale DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI DOCUMENTI FALSI (DLGS 74/00, 2) DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (DLGS 74/00, 3) REATI COPERTI DICHIARAZIONE INFEDELE (DLGS 74/00, 4) OMESSA DICHIARAZIONE (DLGS 74/00, 5) OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE (DLGS 74/00, 10 BIS) OMESSO VERSAMENTO IVA (DLGS 74/00, 10 TER) EMISSIONE FATTURE FALSE (DLGS 74/00, 8) REATI ESCLUSI OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (DLGS 74/00, 10) INDEBITA COMPENSAZIONE (DLGS 74/00, 10 QUATER) SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (DLGS 74/00, 11) 115 Altre coperture della Disclosure REATI • RICICLAGGIO • AUTORICICLAGGIO RICICLAGGIO (CP, 648 BIS) TRASFERIMENTO DENARO PROVENIENTE DA DELITTO: • DA 4 A 12 ANNI • DA 5.000 A 25.000 EURO AUTORICICLAGGIO (CP, 648 TER) OSTACOLO CONCRETO DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA PROVENIENZA: • PER I DELITTI PUNITI CON RECLUSIONE ≥ 5 ANNI – DA 2 A 8 ANNI – DA 5.000 A 25.000 EURO • PER I DELITTI PUNITI CON RECLUSIONE < 5 ANNI – DA 1 A 4 ANNI 116 Gli altri soggetti coinvolti COINTESTATARI INTERPOSTI FITTIZI LA DISPONIBILITA’ DELLE ATTIVITA’ SI CONSIDERA IN PARTI UGUALI (SALVO PROVA CONTRARIA) NON DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATI 117 La perdita di anonimato REDDITI FINANZIARI ESTERI 2014 E 2015 DEVONO ESSERE DICHIARATI IN UNICO ATTIVITA’ ESTERE 2014 E 2015 DEVONO ESSERE INDICATE NEL QUADRO RW 118 La gestione degli investimenti esteri RIMPATRIO (TRASFERIMENTO) IN ITALIA O PAESI UE FISICO GIURIDICO INTESTAZIONE FIDUCIARIA REGIME DICHIARATIVO MANTENIMENTO ALL’ESTERO MANDATO AMMINISTRAZIONE/INCASSO 119 Il ruolo degli intermediari finanziari Cinque anni dopo lo Scudo Fiscale Dott. Igor Basilicati Direttore Generale di Fideuram Fiduciaria 120 Indice argomenti Introduzione: Scenario e impatto operativo della VD Servizi e supporti della Banca Servizi fiduciari 121 Introduzione: contesto operativo nuovo Dichiarazione Riservata/Dati Contribuente Scudo Fiscale 2009-2010 Intermediario Rimpatrio fisico o giuridico Calcolo e versamento imposta a sanatoria Consulenza Professionista Fisco Istanza VD Fisco Professionista Dichiarazione annua dei redditi Voluntary Disclosure 2015 Consulenza e servizi (legali e tributari) Contribuente 122 versamento F24 (addebito c/c) Rapporto bancario c/c Intermediario Introduzione: contesto operativo nuovo Scudo Fiscale 2009-2010 Voluntary Disclosure 2015 Stesso tempo disponibile per il processo di emersione Complessità e oneri maggiori per il processo di emersione Complessità spostata dall’Intermediario al Professionista Contesto normativo e competitivo evoluti nel frattempo 123 Introduzione: orizzonte normativo 2015 6. Dic Set Lug Mar Feb 2. 4. 3. 5. Possibile proroga/modifica termini, fine 1°round rimpatri Progressivo rilascio atti di liquidazione delle regolarizzazione e seguente fase di rimpatri Predisposizione dichiarazioni redditi 2014 “regolari” Crescente flusso istanze (rischio “accertamento” ante VD) Adesioni White List (CH), avvio rapporto Contribuente/Professionista – Amministrazione Gen 1. Provvedimenti attuativi /Comunicazioni Agenzia delle Entrate, MEF, Bankit 124 Introduzione: ruolo chiave del Professionista Il vero protagonista della VD sarà il Commercialista del Contribuente «irregolare» Fatturato settore = € 6,5 mld VD possibile fattore di crescita del fatturato del professionista (stima € 1,5-2 mld) Studi BIG (servizi complessi legal&tax) Studi grandi/associati (servizi a imprese/privati, ca.150 proprie fiduciarie) Studi minori (dichiarazioni retail-servizi small business) Parametri di valutazione per la scelta del Contribuente Costo della VD (imposte+sanzioni)/patrimonio riutilizzabile (5-95%?) Costo dell’assistenza professionista (una tantum e annua) Posizione soggettiva (erede, imprenditore, pensionato, ecc) Valore degli asset VD e rischi di accertamento AdE Tipologia e localizzazione degli asset Servizi/benefici «esteri» attuali vs servizi/utilizzi «domestici» post VD 125 Introduzione: dilemma del Professionista … «Conoscere Adeguatamente» il Cliente (D.Lgs. 231/2007), eventuali Segnalazioni UIF, ricostruire l’origine delle somme da cui derivano le attività estere, seguire apporti /prelievi e verificare eventuali violazioni connesse Sulla base della documentazione del Cliente, individuare le annualità in ambito VD, estrapolare il valore delle attività non dichiarate gestire correttamente: - dettaglio movimentazione finanziaria - anagrafe strumenti finanziari con informazioni idonee al calcolo - riconciliazione posizioni di portafoglio Determinare forfettariamente o analiticamente i redditi secondo le regole in materia di base imponibile prevista dalla normativa italiana nei vari periodi d’imposta in esame 126 Introduzione: … dilemma del Professionista Predisporre al Cliente la dichiarazione dei redditi 2014 e anni successivi fino all’eventuale rimpatrio dei capitali esteri (decisione del Cliente da consulenziare) Verificare per i propri obiettivi di Studio il software o i servizi esterni idonei a fare tutto quanto sopra: - BASE DOCUMENTALE ANTIRICICLAGGIO EFFICIENTE E AGGIORNATA (normativa, soggetti PEP/PIL, liste embarghi/terroristi, questionario AV) - MOTORE DI CALCOLO SPERIMENTATO ED EFFICIENTE - DATA ENTRY CONTROLLATO o COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE DEPOSITARIE ESTERE PER ACQUISIZIONE MOVIMENTAZIONE E SALDI - MASTER ANAGRAFICO/PREZZI ALIMENTATO DA INFO PROVIDER - REPORTISTICA AUTOMATICA STANDARD DETTAGLIATA E SINTETICA DA FORNIRE AL FISCO A SUPPORTO DELL’ISTANZA VD Decidere quante VD (1-10-100-1000 ?) e quali VD (alcuni tipi di asset ?) assistere ! 127 Introduzione: dilemma del Contribuente Decidere se affrontare la procedura VD, scegliere lo Studio Professionale idoneo/di fiducia Reperire (spesso direttamente all’estero) e fornire al Professionista documenti/informazioni Decidere se affrontare il rimpatrio fisico/giuridico dei capitali all’estero o rinviarlo e quindi continuare nel supporto documentale al Studio Professionale per le dichiarazioni dei redditi Supportare il Professionista nelle richieste di chiarimento dell’Amministrazione Finanziaria Versare all’Amministrazione Finanziaria (un’unica soluzione o 3 rate mensili) 128 Intermediari finanziari italiani: scenario competitivo Incertezza su ammontari/percentuali di interesse alla VD Opzioni del contribuente Come si distribuiranno? NO adesione/SI rischi ! Regime Dichiarativo e attuale depositaria estera (RW 2015 tramite Commercialista) 80-85% in CH? Regime Amministrato tramite Fiduciarie «svizzere captive» (rimpatrio giuridico con attuale banca depositaria) 10-15% in White List/RSM? Regime Amministrato su Fiduciarie «italiane» (rimpatrio giuridico e fisico) 5-10% in Black List? Rimpatrio fisico su banca italiana (no riservatezza ambientale) 129 Intermediari finanziari italiani: offerta della Banca Il modello di servizio conosciuto dai Clienti e dai Professionisti farà la differenza • Private Banker con formazione eccellente, sia finanziaria sia relazionale complementare ai Professionisti del Cliente • Soluzioni di investimento competitive, di lending, di protezione e consulenza sui patrimoni a 360° (non solo finanziaria, ma anche successoria, d’impresa, ecc.) • Rete di banche estere del Gruppo di appartenenza per facilitare le operazioni di rimpatrio Il Private Banker nel processo VD non sarà pro-attivo sul Cliente, stante la normativa, ma potrà sviluppare una stabile relazione con il Professionista La Banca: • faciliterà l’accesso privilegiato a Advisors Globali (legal&tax) • offrirà servizi di sintesi (multimediali, eventi) sulla normativa • supporterà le esigenze operative dello Studio professionale 130 Intermediari finanziari italiani: offerta della Fiduciaria … RIMPATRIO (TRASFERIMENTO) IN ITALIA O PAESI UE MANTENIMENTO ALL’ESTERO INCARICO FIDUCIARIO FISICO GIURIDICO MANDATO AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE DEI BENI Sui beni amministrati intestati alla Fiduciaria, il Cliente istruisce la Fiduciaria che opera a suo nome (riservatezza) per conto del Cliente proprietario effettivo, oppure, se i beni non sono intestati alla fiduciaria, il Cliente opera a suo nome e conto ma la Fiduciaria ne amministra gli eventi collegati (incassi, sostituto imposta, ecc.) Si attua con apposita (semplice) lettera di mandato del Cliente - personalizzabile con apposite appendici - flessibile nelle modalità di esecuzione (numero/facoltà dei fiducianti/procuratori, costi del servizio e rendicontazione) Si perfeziona con: - l’accettazione della Fiduciaria della proposta firmata dal cliente - il conferimento dei beni in amministrazione 131 Intermediari finanziari italiani: offerta della Fiduciaria … Incarico di mandato di amministrazione «senza intestazione» - MASI - • Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 dell’AdE e successive indicazioni, schemi contrattuali Assofiduciaria (dicembre 2013) • Validità e pertinenza nell’amministrazione di beni esteri, quali immobili e partecipazioni in società estere (illiquidi o non trasferibili), ma anche di asset finanziari (rapporto diretto del Cliente con la depositaria estera), sempre senza obblighi di RW e con Fiduciaria mero sostituto d’imposta • Conto primario estero intestato al Cliente rapporto di regolamento operazione per ordine del Cliente sul mercato (trading, ecc). • Conto fiduciario rapporto di transito dei movimenti ai fini del servizio di sostituto d’imposta e degli obblighi di segnalazione, fatti salvi obblighi di blocco (AML, Autorità), addebito commissioni, rendicontazione proventi • Convenzione con la Depositaria Estera, accettata dal Cliente, per acquisire (con flussi su conto fiduciario) informazioni/dati delle operazioni eseguite dal Cliente 1 RW – quadro della dichiarazione dei redditi nel quale vanno indicate le attività finanziarie, partecipazioni e beni detenuti all’estero 132 Intermediari finanziari italiani: offerta della Fiduciaria … Riservatezza “ambientale” (mandato con intestazione) • Cardine del rapporto fiduciario: il cliente ha la convinzione che i suoi dati identificativi (e relativi beni/disposizioni/trasferimenti), mai possono essere diffusi a terzi (eccetto alle Autorità legittimate) • Servizio fiscalmente trasparente (stesso impatto fiscale sul Cliente, no elusione) • Fiduciaria agisce quale sostituto d'imposta sui proventi percepiti per conto del Cliente (risparmio amministrato con certificazione annua, segnalazione imposte pagate a titolo di acconto) • Nessuna dichiarazione depositi all’estero/proventi percepiti per il Cliente No RW Fiscalità «semplificata» per il Cliente (e per il suo Commercialista) Soluzioni di “Private Banking” (es. riservatezza garanzie al lending, ecc.) 133 Attenzione: •Massima trasparenza ad Anagrafe Tributaria •Atteso Albo 106 - Testo Unico Bancario (intermed. 1°livello) •Maggiore riservatezza negli affari aziendali (registro imprese, finanziamento soci, vendite asset, ecc) Attenzione: Sempre più attenzione e focus sul valore dei servizi di «garanzia» e di adempimento delle volontà del cliente o di un accordo tra le parti (escrow, legati testamentari, passaggi generazionali, protezione soggetti deboli, proteggere differenze tra eredi, ecc.) Q&A 134 Una collaborazione che inizia oggi… 135