Voluntary Disclosure Tour
Nuovi poteri del fisco e opportunità per i contribuenti
Bergamo, 20 gennaio 2015
Agenda
Apertura dei lavori e presentazione del convegno
Stephane Vacher – Banca Fideuram
Introduzione: scenario internazionale e voluntary disclosure
Roberto Lugano – Studio Ceppellini Lugano & Associati
Poteri dell’amministrazione e obblighi dei contribuenti
Marco Nessi – Studio Ceppellini Lugano & Associati
La voluntary disclosure: profili applicativi
Roberto Lugano – Studio Ceppellini Lugano & Associati
Il ruolo degli intermediari
Igor Basilicati – Fideuram Fiduciaria
Q&A
Chiusura dei lavori
1
Apertura dei lavori e presentazione del convegno
Dott. Stephane Vacher
Responsabile Direzione Marketing e Comunicazione
2
Il gruppo Banca Fideuram
Una mission distintiva
Assistere i clienti nella
gestione consapevole dei loro
patrimoni, sulla base dei loro
bisogni e profili di rischio.
Offrire servizi di consulenza
finanziaria e previdenziale con
l’ausilio della propria rete di
promotori finanziari, in maniera
trasparente.
3
Il gruppo Banca Fideuram
Un modello di business esclusivo nel mercato
Il gruppo Banca Fideuram integra, da sempre, due qualità complementari
La vicinanza al cliente
Il private banker è l’interlocutore
privilegiato del cliente, con il quale
costruisce una relazione diretta, basata
su professionalità, trasparenza e
riservatezza.
La solidità di una grande banca
Le risorse ed il know-how di un grande
gruppo bancario a supporto del private
banker garantiscono al cliente sicurezza
e serenità.
4
Il gruppo Banca Fideuram
Il confronto tra gli schemi di distribuzione
SPORTELLI
PRIVATE BANKING
CLIENTE
ONLINE
RETE
SPORTELLI
PRIVATE BANKING
ONLINE
5
PRIVATE
BANKER
CLIENTE
Il gruppo Banca Fideuram
I numeri del gruppo
Clienti
Patrimonio in gestione
89,0 mld
631.363
Gruppo Banca Fideuram
5.061
Private
Banker
Gruppo Banca Fideuram
Gruppo Banca Fideuram
+8,8%
vs Sett
2013
Dipendenti
1.435
Gruppo Banca Fideuram
96
Sportelli bancari
Fonte: Banca Fideuram - Dati al 30 settembre 2014
6
326
Gruppo Banca Fideuram
Uffici dei
Private Banker
Terzo operatore del private banking
La classifica dei primi 10 operatori in Italia
Banca/SIM/SGR
Stock
% Stock servito
+6,7%
3 BANCA FIDEURAM
38.400
Fonte: Magstat, indagine 2014 (stock in milioni di euro al 31 dicembre 2013)
7
5,7%
stock vs
indagine
2013
Magstat
Il focus sulla clientela private
I nostri numeri nel private banking
32 mila clienti private e high networh
42 miliardi di euro in assets under management della clientela private e high networth
AuM Clientela Gruppo BF per segmento
42 mld
clienti private e HNW (>500 mila €)
clienti affluent (>100 mila €)
33 mld
clienti mass (<100 mila €)
14 mld
Fonte: Banca Fideuram - Dati al 30 settembre 2014
Risorse dedicate alla gestione della clientela private
Team dedicato sul territorio
20 risorse
Team dedicato in SGR
7 risorse
8
Il nostro modello di servizio
PER I CLIENTI CON
PER I CLIENTI PRIVATE
ESIGENZE PIU’ EVOLUTE
PER TUTTI I CLIENTI
CONTRATTO DI
CONSULENZA
BASE GRATUITO
CONSULENZA
EVOLUTA
CONSULENZA
EVOLUTA PRIVATE
CON UN SERVIZIO
DEDICATO
CON ULTERIORI
SERVIZI ESCLUSIVI
9
Il focus sulla clientela private
Professionisti a supporto
CONSULENZA
FINANZIARIA
Investment
center
IMMOBILIARE
DI IMPRESA
Competence
Center
FISCALE
LEGALE
SUCCESSORIA
10
Partner
eccellenti
Un’esperienza consolidata nelle operazioni di rientro dei capitali
Scudo
fiscale
Italia
Banca Fideuram
Regolarizzazioni + Rimpatri
Regolarizzazioni + Rimpatri
2001/2003
€ 77,8
€ 2,4
2009/2010
€ 104,5
€ 3,8
Totale
€ 182,3
€ 6,2
Fonte: Elaborazioni Banca Fideuram – dati in miliardi di euro
11
1°
operatore
bancario
italiano
Perché scegliere il gruppo Banca Fideuram?
Un rapporto di VALORE con il proprio private banker
Cultura del servizio
Competenze
Capacità relazionali
12
Scenario internazionale e voluntary disclosure
Dott. Roberto Lugano
Studio Ceppellini Lugano & Associati
13
Un quadro di sintesi
PRO
CONTRO
EVOLUZIONE DELLO
SCENARIO INTERNAZIONALE
COSTO
DIFFICOLTA’ A DETENERE
ILLEGALMENTE ALL’ESTERO
LE ATTIVITA’
ASSENZA DI ANONIMATO
MAGGIORI RISCHI, SANZIONI
RADDOPPIATE
COINVOLGIMENTO DI
SOGGETTI TERZI
INASPRIMENTO DEI PROFILI
PENALI
COMPLESSITA’
DELLA PROCEDURA
14
Come cambia lo scenario internazionale
1
ACCORDO INTERNAZIONALE DI SCAMBIO AUTOMATICO ( 2014)
DAL 2017
BVI, CAYMAN, LIECHTENSTEIN, LUSSEMBURGO, SAN
MARINO
DAL 2018
ARUBA, AUSTRIA, BAHAMAS, CINA, HONK KONG, MONACO,
SINGAPORE, SVIZZERA
2
AMPLIAMENTO OPERATIVITA’ DEGLI SCAMBI BILATERALI (2014)
3
NUOVI ACCORDI DI COLLABORAZIONE (2015)
15
E’ possibile rimanere illegalmente all’estero?
NO
NEGLI ATTUALI PAESI
SI
SOLO IN POCHI STATI (PANAMA? DUBAI?)
CHE NON HANNO ADERITO ALLO SCAMBIO
DI INFORMAZIONI
FINO A QUANDO?
CON CHE RISCHIO – PAESE?
16
Ci sono alternative non legali alla disclosure?
A
TRASFERIMENTO FISICO DELLE RICCHEZZE IN
ITALIA
CON QUALI RISCHI?
A TITOLO PERSONALE?
CON QUALI “INTERMEDIARI”?
CON QUALE DESTINAZIONE PER I CONTANTI?
B
ACQUISTO E TRASFERIMENTO DI ALTRE FORME DI
RICCHEZZA (DIAMANTI?)
CON QUALI RISCHI?
CON QUALE POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO?
CON QUALE SPENDIBILITA’?
17
Quali rischi per chi rimane all’estero?
1
MAGGIORI STRUMENTI DI CONTROLLO PER IL FISCO
ITALIANO
2
RADDOPPIO TERMINI DI ACCERTAMENTO E SANZIONI
PER LE ATTIVITA’ IN PAESI BLACK LIST
3
NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO
(RECLUSIONE FINO A OTTO ANNI)
18
Quali sono i limiti della disclosure?
COSTO
SI PAGANO TUTTE LE IMPOSTE DOVUTE
• LA DOMANDA NON E’ IN FORMA ANONIMA
AUTODENUNCIA
DENUNCIA
• LA SITUAZIONE FISCALE DEL
CONTRIBUENTE DEVE ESSERE
RICOSTRUITA CON CHIAREZZA
SONO COINVOLTE EVENTUALI PARTI TERZE
19
Quali sono le complicazioni operative?
CALCOLI
REDDITI FINANZIARI DERIVANTI DALLE
ATTIVITA’ ESTERE
METODO
INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE
IN MODO ANALITICO
20
Quali sono i compiti dei professionisti?
1
ANALISI PRELIMINARE DELLA SITUAZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE
2
RACCOLTA E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
3
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI COSTI
4
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA
5
ASSISTENZA NEL CONTRADDITTORIO CON L’AMMINISTRAZIONE
6
ASSISTENZA NELL’EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI
7
ASSISTENZA NELLA SCELTA SULLA LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
8
DICHIARAZIONI REDDITI E QUADRO RW PER IL 2014 E IL 2015
21
Quali sono gli step della procedura?
1
RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE
2
SIMULAZIONE DEI CALCOLI
3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4
CONTRADDITTORIO CON GLI UFFICI
5
ESECUZIONE DEI VERSAMENTI
RISERVATEZZA
PRECISIONE
22
CREDIBILITA’
Ci sono responsabilità per i professionisti?
NORMA
DL 167/90, ARTICOLO 5 SEPTIES, COMMA 2
OBBLIGO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’
CONTENUTO
“GLI ATTI O DOCUMENTI CONSEGNATI
PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO NON
SONO FALSI”
“I DATI E NOTIZIE FORNITI SONO
RISPONDENTI AL VERO”
23
Cosa succede dopo la disclosure?
30
settembre
2015
DICHIARAZIONE REDDITI FINANZIARI ESTERI DEL 2014
30
settembre
2016
DICHIARAZIONE REDDITI FINANZIARI ESTERI DEL 2015
COMPILAZIONE QUADRO RW PER LE ATTIVITA ESTERE DEL 2014
COMPILAZIONE QUADRO RW PER LE ATTIVITA ESTERE DEL 2015
24
Poteri dell’amministrazione e obblighi dei
contribuenti
Dott. Marco Nessi
Studio Ceppellini Lugano & Associati
25
Il quadro di riferimento
La procedura si inserisce in un contesto internazionale in rapida
evoluzione
Lo scambio automatico di informazioni è divenuto lo
standard internazionale nell’attività di contrasto all’evasione ed
alla frode fiscale
SCENARIO FINALE
FINE DEL SEGRETO BANCARIO
26
Il quadro di riferimento
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Direttiva 15 febbraio 2011 n. 2011/16/UE
(recepita in Italia dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29)
FINE DEL SEGRETO BANCARIO
Aggiornamento articolo 26 modello OCSE
Nuovo standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni
(adottato nell’Accordo dei 51 Paesi)
ALTRI ACCORDI DI COOPERAZIONE
Accordi “Fatca” (“Foreign Account Tax Compliance Act”)
Accordi multilaterali (sulla base del programma “CRS” emanato
dall’OCSE)
TIEA (“Tax information Exchange Agreement” ovvero “Accordo
per lo scambio di informazioni”)
27
Direttiva 2011/16/UE: le novità principali
1
Ha abrogato la precedente Direttiva n. 77/799/CEE dal 1 gennaio 2013 e previsto
la necessità di porre fine al segreto bancario e rafforzare lo scambio
automatico di informazioni tra gli Stati membri.
Si applica a tutte le imposte ad esclusione:
2
dell’IVA e dazi doganali o accise contemplate da altre normative UE in materia
di cooperazione amministrativa tra Paesi UE;
dei contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro;
dei diritti quali quelli per certificati e altri strumenti rilasciati da autorità
pubbliche;
delle imposte di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.
28
Direttiva 2011/16/UE: le novità principali
3
Ha introdotto l’obbligo di scambio automatico delle informazioni disponibili
sui periodi d’imposta dal 1 gennaio 2014 (con partenza fissata il 1 gennaio
2015) relativamente alle seguenti categorie reddituali detenute dai contribuenti in
Stati membri diversi dal loro Stato di residenza:
Redditi da lavoro;
Compensi per dirigenti;
Prodotti di assicurazione sulla vita;
Pensioni;
Proprietà e redditi immobiliari.
4
La comunicazione dovrà avvenire di regola almeno una volta all’anno, entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui le informazioni divengono disponibili.
5
DIRETTIVA 2014/107/UE del 9 dicembre 2014
(è una revisione della Direttiva n. 203/48/UE in materia di “euroritenuta”)
Estensione dell’obbligo dello scambio automatico (a partire da Settembre 2017)
per le seguenti categorie reddituali:
Dividendi;
Capital gain;
Altri redditi finanziari;
Saldi dei conti correnti e dei conti deposito.
29
Direttiva 2011/16/UE: un esempio
L’Amministrazione finanziaria tedesca sta effettuando una verifica fiscale sul Sig.
Schmidt.
Nel corso della verifica i funzionari rinvengono elementi atti a far presumere che il
contribuente detenga dei conti correnti non dichiarati presso una banca italiana
fittizialmente intestati ad un nipote (italiano).
La Germania potrà quindi presentare una richiesta di informazioni al fisco italiano volta
ad ottenere la lista di tutti i conti correnti intestati al Sig. Schmidt e/o ai suoi familiari
presso la specifica banca.
30
D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29
1
2
Il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29 (in vigore dal 1 aprile 2014) ha recepito in Italia la
Direttiva n. 2011/16/UE.
Lo scambio di informazioni può riguardare le persone fisiche, le persone
giuridiche, le associazioni di persone.
Sono inclusi anche i trust, le fondazioni e i fondi di investimento.
3
Il decreto si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse all’interno del
territorio in cui si applicano i trattati in forza dell’articolo 52 del Trattato sull’Unione
Europea.
Il decreto non si applica:
4
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una
ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) all’imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
c) ai diritti (quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità
pubbliche);
d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.
31
D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29
5
L’organo competente per l’Italia a far fronte alle richieste provenienti da un altro
Stato membro è il Direttore Generale delle Finanze.
6
In particolare il Direttore Generale delle Finanze deve nominare l’Ufficio
centrale di collegamento e i servizi di collegamento.
Gli organi amministrativi competenti sono:
7
8
1. l’Ufficio centrale di collegamento: è l’ufficio designato quale responsabile
principale dei contatti con gli Stati membri nel settore della cooperazione
amministrativa;
2. il servizio di collegamento: è qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di
collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazione
a norma del decreto;
3. il funzionario competente: è qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a
scambiare direttamente informazioni a norma del decreto.
L’identificazione di un unico ufficio centrale responsabile dei contatti risponde
all’esigenza di agevolare lo scambio di informazioni e renderlo più veloce ed
effettivo.
32
D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29
9
10
Lo scambio di informazioni può essere effettuato su richiesta, automatico e
spontaneo (a discrezione delle autorità competenti) utilizzando i formati elettronici
tipo della Commissione europea.
Lo scambio su richiesta: viene fornito dai servizi di collegamento, ciascuno
secondo le proprie competenze in base alle informazioni già possedute o a
seguito dell’avviso di un’indagine amministrativa.
Non è previsto alcun obbligo di effettuare le indagini o fornire le informazioni.
Termine previsto: entro 6 mesi dalla domanda.
Lo scambio automatico obbligatorio riguarda (dal 1 gennaio 2014):
11
a) i redditi da lavoro dipendente;
b) i compensi per dirigenti;
c) i prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici
dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
d) le pensioni;
e) le proprietà e i redditi immobiliari.
Termine previsto: almeno una volta l’anno entro i 6 mesi successivi al termine
dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state
rese disponibili.
33
D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29
Lo scambio spontaneo: viene attuato quando:
12
1. vi sono fondati motivi di presumere una perdita di gettito fiscale per l’altro
Stato;
2. vi sia stata la concessione di una riduzione o di un esonero di imposta che
dovrebbe comportare una corrispondente imposizione in un altro Stato
membro;
3. le relazioni d’affari tra un contribuente italiano e un contribuente di un altro
Stato membro sono svolte attraverso uno o più Stati in modo da comportare
una diminuzione di imposta in Italia, nell’altro Stato membro o in entrambi;
4. nell’ipotesi di fondato sospetto di riduzione di imposta in materia di prezzi di
trasferimento o in presenza di raccolta di informazioni che possono comunque
essere utili per un altro Stato membro.
Termine previsto: entro un mese dalla loro disponibilità.
34
Aggiornamento articolo 26 del modello OCSE
PRIMA
Scambio di informazioni tra autorità competenti ed inerenti limitatamente alle informazioni necessarie
per la corretta applicazione della Convenzione e delle leggi interne relative alle imposte previste dalla
Convenzione.
ORA
1.
2.
Possibilità di operare lo scambio di informazioni su richiesta dell’Amministrazione fiscale del
paese richiedente, a condizione che l’informazione sia “prevedibilmente pertinente” o di
“verosimile rilevanza” (foreseeably relevant) ai fini fiscali e indipendentemente dal segreto
bancario (segreto bancario non più opponibile);
Le autorità fiscali possono richiedere informazioni non solo su singoli ma anche su un gruppo di
contribuenti, senza nominarli singolarmente, purché la richiesta non sia un “fishing expedition”
(impossibilità di richieste di informazioni generiche e/o non pertinenti prive di collegamento con
un’indagine o un accertamento in corso e quindi senza indizi concreti). Pertanto lo Stato
richiedente deve fornire:
- una dettagliata descrizione del gruppo dei contribuenti (non necessariamente i nomi ma
anche CF, numero c/c, n°carta di credito);
- una descrizione degli specifici fatti e delle circostanze che supportano la richiesta di
informazioni;
- le ragioni per le quali si ritiene che il gruppo di contribuenti in esame non è stato conforme
alla legge.
35
Aggiornamento articolo 26 del modello OCSE
RICHIESTA RELATIVA A GRUPPI DI PERSONE CHE NON COSTITUISCE
“FISHING EXPEDITION”
Le autorità dello Stato A conducono un’indagine circa gli affari di Mr X. Sulla base di tali indagini
scoprono degli indizi per cui Mr. X possiederebbe nello Stato B una molteplicità di conti bancari non
dichiarati.
Lo Stato A sospetta che, al fine di evitare di essere rintracciato, Mr X abbia intestato i suoi c/c nello
Stato B a sua moglie ed ai suoi figli.
Lo Stato A può chiedere allo Stato B informazioni circa la presenza di c/c bancari nella Banca Y
intestati a Mr X, a sua moglie ed ai suoi figli.
RICHIESTA RELATIVA A GRUPPI DI PERSONE CHE COSTITUISCE
“FISHING EXPEDITION”
Lo Stato A richiede allo Stato B i nomi, luogo e data di nascita, saldi dei conti bancari dei residenti
dello Stato A che abbiano un conto, poteri di firma, o siano comunque beneficiari di un conto bancario
nello Stato B senza fornire ulteriori informazioni.
36
Aggiornamento articolo 26 del modello OCSE
La Svizzera ha iniziato la procedura di consultazione, che durerà fino al 5 febbraio 2015, attinente la
legge federale (c.d. “LASSI”) che consentirà di adeguare in via unilaterale le Convenzioni contro le
doppie imposizioni che non soddisfano ancora lo standard internazionale OCSE previsto dall’articolo
26 in materia di scambio di informazioni su domanda (ad es. la Convenzione stipulata con l’Italia).
In base alla legge, la Svizzera fornirà le informazioni rilevanti solo se lo Stato richiedente garantisca
per iscritto di rispondere alle richieste svizzere secondo lo standard OCSE e di assicurare la
confidenzialità delle informazioni ricevute, nonché di rispettare la protezione dei dati e il principio di
specialità, onde evitare che i dati acquisiti in ambito fiscale siano utilizzati in procedimenti di diversa
natura.
La legge concerne solo lo scambio di informazioni su domanda e non prevede nessuno scambio di
informazioni spontaneo o automatico.
La legge ha carattere temporaneo e sarà abrogata quando per tutti gli Stati o territori esisterà una
Convenzione o strumento che contenga lo standard riconosciuto dall’OCSE.
37
Accordo con la Svizzera
CONTENUTO
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni
(modifica dell’articolo 27 della Convenzione alla struttura dell’articolo 26 del
modello OCSE)
EFFETTO
1) Lo scambio di informazioni non può essere limitato dall’assenza di un interesse
specifico dello Stato destinatario delle richieste a fornire le stesse;
2) lo Stato destinatario delle richieste non può rifiutarsi di dare corso alle stesse in
quanto i dati sono detenuti da una Banca o istituzione finanziaria;
MODALITA’
Scambio di dati su richiesta (non automatico)
DECORRENZA
Lo scambio secondo le nuove modalità è attuabile per le sole richieste presentate
a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo ma riferite a fatti o
circostanze realizzate a partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo (nessun
effetto retroattivo)
38
Nuovo standard OCSE per lo scambio di informazioni
E’ stato approvato in data 21 luglio 2014 ed è composto da due parti:
1. COMMON REPORTING STANDARD (CRS): contiene gli standard di reporting e due diligence che
definiscono la base dello scambio di informazioni fiscali tra i Paesi UE.
le informazioni da segnalare riguardano tutti i tipi di reddito da investimento (saldi dei c/c,
dividendi, interessi, redditi da specifici contratti di assicurazione e altre tipologie di reddito
simili);
le istituzioni finanziarie coinvolte (banche, brokers, organismi di investimento collettivo,
compagnie di assicurazione);
l’informativa riguarda i conti detenuti da persone fisiche e società (inclusi trust e
fondazioni);
al momento della sottoscrizione di un prodotto finanziario, il cliente dovrà fornire
un’autocertificazione in relazione alla propria residenza fiscale.
2. COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT (CAA): è un modello di accordo bilaterale per lo
scambio di informazioni organizzato in specifiche sezioni. Prevede l’impegno di trasmettere le
informazioni relative ad un determinato anno solare entro 9 mesi dal termine.
39
Nuovo standard OCSE per lo scambio di informazioni
INFORMAZIONI SCAMBIABILI IN AUTOMATICO SULLA BASE DEL CRS:
Nome, indirizzo, data di nascita del titolare del conto (tramite autocertificazione del
cliente da verificare nella ragionevolezza);
Numero del conto;
Nome dell’istituzione finanziaria;
Ammontare lordo degli interessi, dividendi, capital gains, generati sul conto;
Qualsiasi altro reddito derivante dal disinvestimento di attività finanziarie;
Saldo del conto a fine anno;
Per i conti detenuti da legal entities: nome, indirizzo, data di nascita della persona fisica
controllante dell’entity.
40
Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014)
Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE
SOGGETTI INTERESSATI
51 Paesi e giurisdizioni membri dell’OCSE (es. Italia, Germania, Francia, Spagna, Gran
Bretagna, Cayman, Isole Vergini, Bermuda, Liechtenstein) - “early adopters”.
Dal 2018 si aggiungeranno altri 34 Paesi (probabilmente la Svizzera).
CONTENUTO
Implementazione di un nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni
(e quindi la condivisione automatica su base annua delle informazioni) relativo a depositi
bancari, interessi, dividendi, polizze assicurative e codici di identificazione fiscale (fine
del segreto bancario).
DECORRENZA
Per gli “early adopters”: a partire dal 2017 relativamente ai nuovi conti aperti al 1.1.2016
(le informazioni riguarderanno anche i conti già aperti alla data del 31.12.2015).
Per gli altri: a partire dal 2018.
CONSEGUENZE
L’Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di verificare l’esistenza di eventuali incongruenze
tra il modulo RW e le informazioni ricevute dal CRS.
41
Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014)
Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE
Tipo di conto interessato
Decorrenza
scambio
automatico
Adeguata verifica dei nuovi conti (PF/PG)
Dal 1.1.2016
Adeguata verifica dei conti preesistenti (aperti fino al 31.12.2015)
PF “high value” (saldo al 31.12.2015 > 1mil $)
Entro 31.12.2016
PF “lower value” (saldo al 31.12.2015 < 1mil $) (*)
Entro 31.12.2017
Persone giuridiche
Entro 31.12.2017
(**)
(*) Sarà ammesso presume la residenza fiscale con quella anagrafica permanente
risultante dai documenti d’identità già acquisiti (diversamente occorrerà
un’autocertificazione)
(**) Possibile esenzione per i conti < 250.000 $
42
Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014)
Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE
A PARTIRE DAL 2017
Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands,
Colombia, Croatia, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,
Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey,
Korea, Latvia, Liectenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic,
Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United
Kingdom.
A PARTIRE DAL 2018
Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belize, Brazil, Brunei
Darussalam, Canada, China, Costa Rica, Grenada, Honk Kong (China), Indonesia, Israel, Japan,
Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Quatar, Russia, Saint Kitts and
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sint
Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates.
STATI CHE NON HANNO INDICATO UNA SCADENZA
Bahrain, Cook Islands, Nauru, Panama, Vanuatu.
43
Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014)
Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE
Nelle banche svizzere è custodita una cifra variabile tra i 150 e i 180 miliardi di €
riconducibile a contribuenti italiani
SITUAZIONE ATTUALE
• La Svizzera ha formalizzato la propria adesione allo scambio automatico delle informazioni
OCSE a partire dal 2018;
• Se questa adesione sarà ratificata dal Parlamento, la Svizzera potrebbe iniziare a rilevare
i dati dei conti dei contribuenti residenti all’estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio nel
2018;
• L’ Amministrazione fiscale italiana avrà a disposizione:
 I dati anagrafici dei propri residenti titolari di conti in Svizzera (anche se schermati
da persone giuridiche);
 il numero e il saldo del conto;
 l’intermediario finanziario presso il quale il conto è trattenuto;
• Lo scambio automatico sarà automatico e non selettivo (la trasmissione dei dati riguarderà
tutti i correntisti, e non solo di quelli per i quali sussistono segnalazioni, accertamenti in corso
o attività ispettive)
44
NORMATIVA FATCA
(“Foreign Account Tax Compliance Act”)
E’ stata varata dal Congresso Usa in data 18 marzo 2010 al fine di contrastare in modo
efficace l’evasione fiscale da parte dei contribuenti USA che utilizzano conti correnti fiscali
all’estero (e penalizzare gli intermediari finanziari esteri non collaborativi).
A partire dal 1 luglio 2014 gli intermediari finanziari di 70 Paesi devono segnalare all’IRS
(tramite l’Autorità fiscale del proprio paese) i dettagli di ogni rapporto detenuto dai soggetti
statunitensi:
Conti preesistenti:
Se privati: saldo c/c di deposito di importo superiore a 50.000 $ alla data del 30.06.2014 (o in
cui saldo ha superato i 75.000 $ nel corso dell’anno);
Se persone giuridiche: saldo di importo superiore a 250.000 $ al 30.06.2014.
Accordo Italia-USA per applicazione normativa Fatca: approvato il 10.1.2014 (in attesa della
legge di ratifica che è necessaria anche per il recepimento del CRS in Italia e che è in corso di
approvazione dal Parlamento).
A partire dal 30 aprile 2015 i dati saranno trasferiti all’Agenzia delle Entrate che li trasmetterà a
sua volte all’Internal Revenue Service (IRS).
45
NORMATIVA FATCA
(“Foreign Account Tax Compliance Act”)
Informazioni acquisite con FATCA:
Soggetto investitore
Tipo di informazione raccolta per
l’identificazione
1) Dati anagrafici (nome, cognome, data
nascita e indirizzo)
2) Codice fiscale rilasciato dallo Stato di
residenza e attestazione di residenza fiscale
(rilasciata da IRS)
Persone fisiche
3) Documentazione attestante la cittadinanza
(per i cittadini statunitensi)
1) Denominazione sociale o ragione sociale
Persone giuridiche
2) Sede legale
46
NORMATIVA FATCA
(“Foreign Account Tax Compliance Act”)
Conseguenze:
Applicazione ritenuta 30% (dal 1 Luglio 2014) ai pagamenti corrisposti a favore di investitori
che non forniscono informazioni in merito alla propria residenza fiscale ed agli intermediari
esteri che sono localizzati in un Paese che non partecipa al FATCA.
All’Agenzia delle Entrate verranno comunicati:
1)
il nome del soggetto italiano che ha l’effettiva disponibilità finanziaria (conti correnti,
dossier titoli, ecc) della società negli USA;
2)
i conti di società USA (superiori a 250.000 $), se posseduti direttamente o tramite società
holding estere da parte di persone fisiche italiane.
47
NORMATIVA FATCA
(“Foreign Account Tax Compliance Act”)
Paesi che hanno sottoscritto o che stanno negoziando un accordo
intergovernativo (IGA) con gli USA
48
NORMATIVA FATCA
(“Foreign Account Tax Compliance Act”)
Le scadenze
1 luglio 2014
Avvio degli adempimenti di catalogazione e verifica
della clientela a carico degli intermediari italiani
30 novembre 2014
Termine entro il quale gli intermediari finanziari italiani
dovevano registrarsi sul portale dell’IRS per ottenere il codice
identificativo unico per essere incluse nella lista dei soggetti
compliant redatta dall’IRS
30 aprile 2015
Comunicazioni dati relativi all’anno 2014 (solo c/c)
30 aprile 2016
Comunicazioni dati relativi all’anno 2015 (c/c, conti deposito
e conti di custodia)
30 aprile 2017
Comunicazione dati relativi all’anno 2016 (tutti i rapporti)
49
Quadro riassuntivo sullo scambio di informazioni
Direttiva
2011/16/UE
Imposte interessate
Tipologie di redditi
Ambito geografico di
applicazione
Tipologia di scambio di
informazioni
Termine previsto per
avvio scambio
automatico
Normativa nazionale di
recepimento
FATCA
Convenzione e
Standard OCSE
Di qualsiasi tipo (escluse IVA,
Dazi, Contributi doganali
Imposte dirette
Imposte dirette
IVA
Contributi previdenziali
Redditi di lavoro dipendente
Compensi a dirigenti
Assicurazioni sulla vita
Pensioni
Proprietà
Redditi immobiliari
Interessi
Interessi
Dividendi
Altri redditi
Interessi
Dividendi
Royalties
Altri redditi di natura finanziaria
Paesi UE
Accordo Bilaterale Italia – USA
Accordi multilaterali tra i vari
Paesi
Spontaneo
Su richiesta
Automatico (solo su alcune
tipologie di redditi)
Automatico
Spontaneo
Su richiesta
Automatico
1 gennaio 2015
30 aprile 2015
(redditi da 1.1.2014)
(da 1 luglio 2014)
2017
(per investimenti da 1.1.2016 +
adeguata verifica dei conti
preesistenti al 31.12.2015)
D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29
DDL in corso di approvazione
dal Parlamento
50
Da approvare entro 2017
(con legge ad hoc)
IL QUADRO RW
51
Modulo RW
Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) e Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013
Semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti
all’estero o attività estere di natura finanziaria (soprattutto quelli detenuti in Paesi collaborativi)
Le novità sono applicabili dal periodo d’imposta 2013
circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38/E
circolare Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014 n. 19/E
52
Modulo RW: le novità
 Eliminazione delle Sezioni I e II (relative ai trasferimenti da e verso l’estero) e
conservazione della Sezione II (stock) con obbligo di indicazione delle
consistenze iniziali e finali;
 Eliminazione della soglia minima di rilevanza (10.000 €) ad eccezione dei
depositi e conti correnti esteri;
 Estensione dell’obbligo di compilazione ai titolari effettivi delle attività estere;
 Riduzione delle sanzioni minime e massime (3-15% / 6-30%);
 Sanzione formale di € 258 per le regolarizzazioni effettuate entro 90 giorni dal
termine;
 Soppressione della confisca per equivalente;
 Obbligo di liquidazione delle imposte patrimoniali dovute sui beni esteri
(IVIE e Ivafe).
53
Modulo RW: disallineamento con IVIE / IVAFE
Possono esistere contribuenti non soggetti all’obbligo di compilazione del modulo
RW (es. diplomatici, frontalieri) che devono comunque provvedere al pagamento
dell’IVIE e/o dell’IVAFE o viceversa (titolare effettivo tenuto a compilare modulo
RW ma non soggetto a IVIE/IVAFE in quanto non proprietario)
Un c/c di valore massimo superiore a 10.000 € ma con giacenza media annuale
inferiore a 5.000 €: rileva ai fini del modulo RW ma non per IVAFE
Un c/c di valore massimo superiore a 10.000 € con giacenza media annuale
superiore a 5.000 €: rileva ai fini del modulo RW e per IVAFE
Un c/c di valore massimo non superiore a 10.000 € ma con giacenza media annuale
superiore a 5.000 €: non rileva ai fini del modulo RW (andrà evidenziato in termini di
giacenza media) ma sconta € 34,20 per IVAFE
54
Modulo RW: il quadro
55
Modulo RW: soggetti obbligati
• Persone fisiche
• Enti non commerciali
• Società semplici
• Soggetti equiparati
Residenti in Italia, comprese le
persone fisiche titolari di
reddito d’impresa o di lavoro
autonomo
L’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche
nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti
attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di
tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art. 2
c. 2 TUIR) – sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta
risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e hanno nel territorio dello Stato il
domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
56
Modulo RW: soggetti obbligati
In presenza di investimenti e/o attività in comunione o cointestate: ciascun intestatario
deve segnalare l’intero valore e la percentuale di possesso.
In presenza di più diritti reali (es.: nuda proprietà e usufrutto): ogni titolare (usufruttuario o
nudo proprietario) deve compilare il modulo, in quanto la titolarità del relativo diritto è in grado
di generare redditi imponibili in Italia.
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma
anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (Cass. Sez.
Trib. Sentenze 11.06.2013 n. 9320 e n. 17051 del 21.7.2010).
Conto corrente estero
intestato a un soggetto
residente sul quale vi è
la delega di firma di un
altro soggetto residente
Anche il soggetto delegato deve compilare il modulo RW
per indicare l’intera consistenza del conto corrente
detenuto all’estero, se si tratta di una delega al prelievo e
non soltanto di una mera delega ad operare per conto
dell’intestatario (ad es. gli amministratori di società con la
firma sul conto non sono obbligati a compilare il modulo
RW - circ. Ag. Entrate 21.6.2011 n. 28 (par. 5.2)
57
Modulo RW: le attività da segnalare
L’obbligo di procedere alla redazione del modulo RW.
Deriva dalla detenzione all’estero di investimenti e/o di attività estere di natura
finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle
modalità di acquisizione (comprese eredità e donazioni) e in ogni caso ai fini
IVIE / IVAFE.
Gli investimenti sono beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre
reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicate nel modulo
RW indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili
nel periodo d’imposta.
58
Modulo RW: le attività da segnalare
A titolo esemplificativo, devono essere indicati:
 Gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda
proprietà);
 Le quote di immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari
(comproprietà o multiproprietà);
 Gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello
Stato;
 Le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o
iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo
iscritti nei predetti registri avrebbero i requisititi per essere iscritti in Italia.
59
La valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali
Attività estere finanziarie
da valutare secondo i criteri IVAFE
Attività patrimoniali
da valutare secondo i criteri IVIE
Valore di mercato al termine del periodo d’imposta o di detenzione;
Valore nominale (se le attività finanziarie non sono negoziate);
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Valore di rimborso (in mancanza del valore nominale);
Costo d’acquisto (in mancanza del valore nominale e del valore di
rimborso);
Costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti
ATTIVITA’ PATRIMONIALI
Valore di mercato al termine di ciascun anno solare (in mancanza del
costo d’acquisto o in mancanza della relativa documentazione)
CASI PARTICOLARI
Valore indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato
(in mancanza) costo d’acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius
o dal donante
(in mancanza) valore di mercato
IMMOBILI ACQUISITI PER SUCCESSIONE E DONAZIONE
Valore catastale
IMMOBILI SITUATI IN PAESI APPARTENENTI ALLA UE O
(in mancanza) costo d’acquisto (risultante dall’atto)
ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) CHE
(in mancanza) valore di mercato
GARANTISCONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
60
Modulo RW: valore dei beni immobili
In sintesi, il valore degli immobili deve risultare pari:

Al costo risultante dall’atto di acquisto/contratti da cui risulta il costo complessivo
sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;

Al valore di mercato rilevabile a fine anno nel luogo in cui è sito l’immobile, in
mancanza del costo d’acquisto o della relativa documentazione, tenendo presente che
per gli immobili non più posseduti al 31.12, si deve fare riferimento al valore rilevato al
termine del periodo di detenzione;

Al valore indicato nella dichiarazione di successione / atto registrato per gli
immobili acquisiti per successione / donazione o, in mancanza, al costo di
acquisto/costruzione sostenuto dal de cuius / donante ( in mancanza, al valore di
mercato);

Valore catastale, per immobili in Paese UE /SEE che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni ( Irlanda, Liechtenstein, Norvegia).
Per le attività patrimoniali estere diverse dagli immobili per le quali non è dovuta l’IVIE
il valore da indicare è il costo d’acquisto o il valore di mercato all’inizio / fine del periodo
didetenzione nell’anno.
61
Modulo RW: beni immobili all’estero
Tenuto a
disposizione
Immobile
ubicato
all’estero
Non tassato
all’estero
Sì
Quadro RW
Tassato
all’estero
Sì
Quadro RW
Locato
Sì
Quadro RW
Suscettibile di
plusvalenza
imponibile
Sì
Quadro RW
62
Il valore dei beni
immobili non è più al
costo storico, ma la
base imponibile ai fini
Ivie può
corrispondere al
costo storico solo in
certi casi.
Modulo RW: soggetti obbligati
L’obbligo di redazione del modulo RW sussiste non solo nel caso di possesso diretto
delle attività da parte del contribuente, ma anche se le predette attività sono possedute
dal contribuente mediante interposta persona
Nel caso in cui un soggetto ha l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali
“formalmente” intestate a un trust (residente o non residente)
Se il trust è un semplice schermo formale, i beni che ne costituiscono il patrimonio (e i
relativi redditi) devono essere dichiarati dai soggetti che ne hanno l’effettiva
disponibilità (disponenti e/o beneficiari del trust)
63
Modulo RW: attività finanziarie
Attività finanziaria
Caratteristiche
Modulo RW
Non fittiziamente interposto
Si, da parte del Trust, per gli investimenti
all’estero e le attività estere finanziarie
detenute.
Trust trasparente residente
Beneficiario non è titolare effettivo
(destinatario di una quota inferiore al
25% del patrimonio)
Si, da parte del Trust, con indicazione del
valore delle attività estere e della percentuale
di patrimonio.
Trust trasparente residente
Beneficiario è “titolare effettivo” delle
attività estere
Si, da parte del beneficiario effettivo, con
indicazione delle attività estere detenute dal
trust e la percentuale di patrimonio ad esso
riconducibile.
Trust (opaco e trasparente) residente
in Italia (non commerciale)
Trust non residente
Polizza con compagnia di
assicurazione estera
Polizza con compagnia di
assicurazione estera
–
Non fittiziamente interposta
Fittiziamente interposta
64
Si, da parte dell’investitore residente (titolare
effettivo e non).
Se l’investitore non è “titolare effettivo” andrà
indicato il valore della quota di patrimonio del
trust ad esso riferibile.
Dal 2013: valore di riscatto al termine del
periodo di imposta (fino al 2012: premi
versati).
Se le attività sottostanti sono rappresentate
da partecipazioni relative a società residenti in
Paesi non collaborativi (e il contribuente è il
titolare effettivo della polizza): il valore
complessivo degli investimenti e delle attività
estere intestate alla società estera.
Modulo RW: esonero dalla compilazione
Per le attività finanziarie patrimoniali affidate in gestione o in
amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
Per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso
l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti
ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
Per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso
l’intervento degli intermediari.
L’esonero è quindi subordinato all’applicazione del prelievo da parte
dell’intermediario (novità rispetto al passato)
Esempio: partecipazioni qualificate di diritto estero affidate in amministrazione
presso intermediario residente (soggette alla ritenuta d’acconto ex art. 27, c. 4,
del DPR n. 600/73)
65
Modulo RW: esonero dalla compilazione
Detenzione attività
estere
Intervento della fiduciaria
nella riscossione dei
proventi
Attività della
fiduciaria
Applicazione e
versamento delle ritenute
alla fonte o imposte
sostitutive
66
Esonero RW per
il detentore
Modulo RW: figura del titolare effettivo
Soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività estere
Possessori “formali”
delle disponibilità delle
attività estere
Soggetti che hanno la
disponibilità delle
attività estere
67
Soggetti che risultano
“titolari effettivi” delle
attività estere
Modulo RW: concetto di titolare effettivo
Entità giuridiche (fondazioni o istituti giuridici che
amministrano e distribuiscono fondi- ad es. i trust)
Società
La persona fisica (o le persone fisiche) che, in
ultima istanza, possiede il controllo (diretto e/o
indiretto) di un’entità giuridica in misura pari al
25%+1 del capitale sociale (tenendo conto sia
delle partecipazioni possedute dai familiari sia
quelle detenute indirettamente tenendo conto
dell’effetto demoltiplicativo.
La persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria di non
meno del 25% del patrimonio, nel caso in cui i futuri
beneficiari siano stati già determinati.
La persona fisica (o le persone fisiche) che
esercita il controllo sulla società in modo
diverso da quanto sopra specificato.
La categoria di persone nel cui interesse principale agisce
ed è istituita l’entità giuridica, nel caso in cui i beneficiari
non siano stati individuati.
La persona fisica (o le persone fisiche) che esercitano un
controllo su non meno del 25% del patrimonio di un’entità
giuridica.
Ai fini della determinazione della percentuale del “titolare effettivo” è necessario computare anche
le partecipazioni imputate ai familiari (coniuge, parenti entro III grado e affini entro II grado) e
quelle possedute indirettamente tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.
68
Modulo RW: concetto di titolare effettivo
Le partecipazioni in società residenti concorrono ad integrare il requisito di
“titolare effettivo” di investimenti esteri unitamente alle altre partecipazioni
possedute nelle società estere;
Se le entità sono fittiziamente interposte il patrimonio deve essere dichiarato dal
beneficiario indipendentemente dal requisito del controllo (non rileva il fatto di essere
il “titolare effettivo”);
Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati devono essere
valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale
sociale che le stesse rappresentano (in questo caso l’investitore non ha la titolarità effettiva
degli eventuali beni all’estero che sono posseduti dalla società).
69
Modulo RW: concetto di titolare effettivo
I soggetti obbligati a compilare il modulo RW sono tenuti ad indicare:
le partecipazioni in società estere localizzate in Paesi non
collaborativi di cui sono (anche indirettamente) titolari effettivi;
tutti gli investimenti all’estero e le attività finanziarie estere detenute
da società localizzate in Paesi non collaborativi o entità giuridiche
(trust, fondazioni) ovunque localizzate e di cui sono in possesso della
“titolarità effettiva” (approccio “look through”);
70
Conto corrente tramite società white list
PF detiene partecipazione del 20% in una società White list e del 50% in una srl
italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società White list titolare di un
conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero.
PF
(persona fisica italiana)
Partecipazione
al 50%
20%
50%
Società estera WL
Conto corrente estero
Immobili all’estero
Sì RW per partecipazione
estera [20%+(50% di 50)]=45%
Obbligazioni estere
71
Srl italiana
No quadro RW
Conto corrente tramite società non white list
PF detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società
estera localizzata in un Paese Black list che possiede sia un conto corrente all’estero,
sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.
PF
(persona fisica italiana)
+26%
Conto corrente estero
Società Black list
Immobili all’estero
Obbligazioni estere
72
Sì quadro RW per
tutti gli
investimenti
sottostanti
Conto corrente tramite società non white list
PF detiene partecipazione del 20% in una società Black list e del 50% in una S.r.l.
italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società Black list titolare di un
conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero.
PF
(persona fisica italiana)
Partecipazione
al 50%
20%
50%
Società
Black list
Conto corrente estero
Obbligazioni estere
Partecipazione effettiva
estera [20%+(50% di 50)]=45%
Immobili all’estero
73
Srl italiana
Sì quadro RW per tutti
gli investimenti
sottostanti
Unità immobiliare posseduta tramite società non white list
PF detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società
estera localizzata in un Paese White list che possiede immobili all’estero, delle
obbligazioni estere e conti correnti bancari.
PF
(persona fisica italiana)
+26%
Sì, quadro RW per la
partecipazione
Immobili all’estero
Conti correnti esteri
Società White list
Obbligazioni estere
74
No quadro RW
Unità immobiliare posseduta tramite società non white list
PF detiene partecipazione del 20% in una società White list e del 50% in una Srl
italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società White list titolare di un
conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero.
PF
(persona fisica italiana)
Partecipazione
al 50%
20%
50%
Società estera WL
Immobili all’estero
Obbligazioni estere
Sì RW per partecipazione estera
[20%+(50% di 50)]=45%
Conti correnti esteri
75
Srl italiana
No quadro RW
Unità immobiliare posseduta tramite società non white list
PF detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società
estera localizzata in un Paese Black list che possiede sia un conto corrente all’estero,
siadelle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.
PF
(persona fisica italiana)
+26%
Immobili all’estero
Società Black list
Obbligazioni estere
Conti correnti esteri
76
Sì quadro RW per
tutti gli
investimenti
sottostanti
Modulo RW: esonero dalla compilazione
Per le attività finanziarie patrimoniali che sono affidate in gestione o in
amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
Per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria che sono conclusi
attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità
di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
Per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi
attraverso l’intervento degli intermediari.
L’esonero è quindi subordinato all’applicazione del prelievo da parte
dell’intermediario e non al semplice intervento nella riscossione
(novità rispetto al passato)
(es. Rapporto di mandato di amministrazione o gestione con una fiduciaria
residente)
77
Modulo RW: esonero dalla compilazione
Detenzione attività
estere
Attività della
fiduciaria
Intervento della fiduciaria
nella riscossione dei
proventi
Esonero
compilazione
modulo RW per il
detentore
Applicazione e versamento delle ritenute alla fonte o
imposte sostitutive
78
Le sanzioni amministrative
RIFERIMENTO
NORMATIVO
Articolo 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990 (così come modificato dall’articolo 9,
c. 1, lett. d, D.L. n. 97/2013)
dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (se gli investimenti e le attività sono
detenuti in Stati o Paesi diversi da quelli privilegiati);
SANZIONI
APPLICABILI
dal 6% al 30% degli importi non dichiarati (se gli investimenti e le attività sono
detenuti nei Paesi black list indicati nel D.M. 4 maggio 1999 e nel D.M. 21
novembre 2001).
(in precedenza le sanzioni erano comprese tra il 10% e il 50% degli importi non
dichiarati per le Sezioni II e III e una sanzione dal 5% al 25% per le violazioni
relative alla Sezione I).
Eliminazione della confisca per equivalente delle attività estere non dichiarate;
Lussemburgo è stato escluso dalla black list (comunicato 16.12.2014 n. 284).
FAVOR REI
(art. 3, c. 3,
D.Lgs.
n. 472/1997)
Il nuovo regime sanzionatorio (3-15%/6-30%) è applicabile anche alle
violazioni relative all’omessa o infedele compilazione della Sezione II del
modulo RW commesse nei periodi d’imposta ante 2013 (“favor rei” ex articolo 3,
c. 3, D.Lgs. N. 472/1997) a partire dal 2008 (fino al 2007: 5%-25%);
non sono più applicabili le sanzioni relative alle Sezioni I e III.
79
Le sanzioni amministrative
LE VIOLAZIONI CHE RIGUARDANO IL MODULO RW HANNO NATURA
TRIBUTARIA (circolare Ag. Entrate 23.12.2013 n. 38)
Possibile applicazione del c.d. “cumulo giuridico” (aumento dalla metà al
triplo delle sanzioni per le violazioni reiterate in più anni) se più
favorevole rispetto al cumulo materiale (articolo 12, comma 5, D.Lgs. 18
dicembre 1997 n. 472)
CTP Genova, 10 giugno 2014 n. 1181
80
Il termine per l’accertamento
a) Quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere
presentato (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997);
b) Termine raddoppiato in caso di investimenti e attività posseduti in
paesi “black list” (art. 12, comma 2-ter, D.L. n. 78/2009)
DIVERSO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
(Cass. 18.12.2014 n. 26848 e 23.10.2013 n. 24009)
La violazione ha natura tributaria e non valutaria
Vale il termine previsto dall’articolo 43 del DPR n. 600/73 per l’accertamento del tributo
(quattro anni)
Errore commesso nel quadro RW relativo all’anno 2010 presentato unitamente
al modello UNICO 2011 (violazione commessa nel 2011 quando è stata inviata la
dichiarazione).
L’atto va notificato:
a) per la Cassazione: entro il 31 dicembre 2015 (art. 43 del DPR 600/73);
b) per Agenzia delle Entrate: entro il 31 dicembre 2016 (art. 20 del DLgs. 472/97);
81
COFFEE BREAK
82
La voluntary disclosure: profili applicativi
Dott. Roberto Lugano
Studio Ceppellini Lugano & Associati
83
1. ASPETTI GENERALI
84
Disclosure: i soggetti
MONITORAGGIO FISCALE
(DL 167/90)
VIOLAZIONI
SOGGETTI
INTERESSATI
• PERSONE FISICHE
• SOCIETA’ SEMPLICI
• ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
• ENTI NON COMMERCIALI
85
Le principali caratteristiche
OGGETTO
• INVESTIMENTI
• ATTIVITÀ FINANZIARIE
• ATTIVITÀ PATRIMONIALI
COSTITUITI O DETENUTI ALL’ESTERO
PERIODI
TUTTI QUELLI
ANCORA ACCERTABILI
SCADENZA
30 SETTEMBRE 2015
86
Le cause ostative
AVVIO DI
• ACCESSI
• ISPEZIONI
• VERIFICHE
• ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI
• PROCEDIMENTI PENALI
NOTIFICA DI
• AVVISI DI ACCERTAMENTO
• CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI
• QUESTIONARI E RICHIESTE
ESTENSIONE
• FORMALE CONOSCENZA ACQUISITA
• DA SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI
NON RILEVANO
• LIQUIDAZIONE IMPOSTE (DPR 600/73, 36 BIS)
• CONTROLLO FORMALE (DPR 600/73, 36 TER)
87
Le due sanatorie
DISCLOSURE
ATTIVITA’
ESTERE
SANATORIA
REDDITI
NAZIONALI
SOLO PERSONE FISICHE
TUTTI I SOGGETTI
IRREGOLARITA’
NEL QUADRO RW
IRREGOLARITA’
“DOMESTICHE”
MODALITA’ APPLICATIVE IDENTICHE
88
Esempi di combinazioni tra le due sanatorie
Caso 1
Socio
COSTI DEDOTTI
DA SOCIETA’,
PROVVISTA ESTERA
INTESTATA AL SOCIO
SANATORIA
REDDITI
DISCLOSURE PER LE ATTIVITA’
NAZIONALI
ESTERE (QUADRO RW) E PER I
REDDITI FINANZIARI
Società
SANATORIA DICHIARAZIONE REDDITI
Caso 2
RICAVI NON
DICHIARATI
DA SOCIETA’,
SOMME TRASFERITE
ALL’ESTERO
A NOME DEL SOCIO
Socio
Società
89
DISCLOSURE PER LE ATTIVITA’
ESTERE (QUADRO RW) E PER I
REDDITI FINANZIARI
SANATORIA DICHIARAZIONE REDDITI
2. L’ANALISI PRELIMINARE
90
L'incontro con il cliente
RILASCIO DI UN MANDATO
ASPETTI
PROFESSIONALI
DICHIARAZIONE SULLA VERIDICITA’
DELLE INFORMAZIONI
ANNI INTERESSATI
STATI ESTERI
POSIZIONE
DEL CONTRIBUENTE
TIPO DI OPERAZIONI
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
ACCESSI
ISPEZIONI
VERIFICHE
CAUSE OSTATIVE
ACCERTAMENTI
PROCEDIMENTI PENALI
91
La documentazione estera
BONIFICI
TRASFERIMENTO FONDI
MOMENTO INIZIALE
ATTI DI ACQUISTO / VENDITA
SUCCESSIONI / DONAZIONI
ESTRATTI CONTI CORRENTI
RESOCONTO GESTIONI TITOLI
REDDITI PERIODICI
COMPRAVENDITA DI TITOLI
DELIBERE SOCIETARIE
CONTRATTI
92
Annualità interessate
TERMINE ORDINARIO
(IMPOSTE SUI REDDITI)
IPOTESI DI
RADDOPPIO
4°ANNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
(DPR 600/73, 43)
• PER REATI TRIBUTARI
• PER ATTIVITÀ DETENUTE IN PAESI BLACK LIST
VANTAGGIO
DELLA DISCLOSURE
ESCLUDE IL RADDOPPIO
PER I PAESI BLACK LIST
93
Gli anni da regolarizzare
Evasione inferiore
alle soglie penali
+
attività in paesi white list o
black list collaborativi
Evasione superiore
alle soglie
o
attività in paesi black list
non collaborativi
REDDITI:
DICHIARAZIONE
INFEDELE
Dal 2010
Dal 2006
REDDITI:
DICHIARAZIONE
OMESSA
Dal 2009
Dal 2004
VIOLAZIONI
QUADRO RW
Dal 2009
Dal 2004 (*)
(*) Nota: il raddoppio dei termini si applica anche al caso di paesi black list collaborativi
94
Le basi imponibili
FASE 1:
TRASFERIMENTO DELLA
SOMMA ALL’ESTERO
VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA
REDDITUALE
FASE 2:
POSSESSO DELLE
ATTIVITA’ ALL’ESTERO
INDIVIDUAZIONE DEI RENDIMENTI:
METODO ANALITICO
O FORFETARIO
FASE 3:
DISMISSIONE
95
Redditi finanziari esteri: metodo analitico
1
INDIVIDUAZIONE ANALITICA DI OGNI POSSIBILE REDDITO
2
ASSOCIAZIONE AD OGNI REDDITO DELLA PROPRIA ALIQUOTA
RITENUTE
DI IMPOSTA
IMPOSTA
SOSTITUTIVA
INTERESSI
DIVIDENDI,
PLUSVALENZE
NON
QUALIFICATE
96
CONCORSO
PARZIALE
AL REDDITO
COMPLESSIVO
CONCORSO
INTEGRALE
AL REDDITO
COMPLESSIVO
DIVIDENDI,
PLUSVALENZE
QUALIFICATE
PROVENTI
BLACK LIST,
REDDITI DIVERSI
Il metodo forfetario
Condizione
Media consistenze finali
≤ 2.000.000 euro
Rendimento
presunto
5%
27%
Aliquota
Tassazione
finale
1,35%
97
Sanzioni: la riduzione per il quadro RW
RIDUZIONE DI BASE
25%
RIDUZIONE MAGGIORATA
50%
COMPORTAMENTO “TRASPARENTE”:
CONDIZIONE
• TRASFERIMENTO ATTIVITA’
IN ITALIA, UE O STATI SEE
• AUTORIZZAZIONE ALL’INTERMEDIARIO
ESTERO A TRASMETTERE DATI
ALLE AUTORITA’ FINANZIARIE ITALIANE
98
Sanzioni per il monitoraggio fiscale (QUADRO RW)
periodi d’imposta 2008/2013
Situazione paese
e comportamento contribuente
Minimo
edittale
Raddoppio
Riduzione per
disclosure
Sanzioni
irrogate
Definizione a
1/3
Paese white list
3%
no
50%
1,5%
0,50%
Paese black list con accordo
e contribuente trasparente
3%
no
50%
1,5%
0,50%
Paese black list con accordo
e contribuente non trasparente
3%
no
25%
2,25%
0,75%
Paese black list senza accordo,
contribuente trasparente
6%
si
50%
3%
1%
Paese black list senza accordo,
contribuente non trasparente
6%
si
25%
4,50%
1,50%
99
Le sanzioni sulle imposte
RIDUZIONE
GENERALIZZATA
al 75%
1/6
RIDUZIONE IN
CASO
DI DEFINIZIONE
1/3
100
per chi si avvale della
Disclosure
Sanzioni imposte sui redditi - Infedele dichiarazione
Luogo di produzione
del maggior reddito
Italia
Estero
Paese di detenzione
delle attività
Minimo
edittale
Sanzioni
irrogate
Definizione
agevolata a
1/6
White list
100%
75%
12,5%
Black list con accordo
100%
75%
12,5%
Black list senza accordo
200%
150%
25%
White list
133%
100%
16,67%
Black list con accordo
133%
100%
16,67%
Black list senza accordo
267%
200%
33,33%
101
Sanzioni imposte sui redditi - Dichiarazione omessa
Luogo di produzione del
reddito
Italia
Estero
Paese di detenzione
delle attività
Minimo
edittale
Sanzioni
irrogate
Definizione a
1/6
White list
120%
90%
15%
Black list con accordo
120%
90%
15%
Black list senza accordo
240%
180%
30%
White list
160%
120%
20%
Black list con accordo
160%
120%
20%
Black list senza accordo
320%
240%
40%
102
Gli interessi
1.7.2003
1.10.2009
2.75%
1.1.2010
4%
103
3.5%
Prime simulazioni sul costo
1) IL CASO MIGLIORE
REDDITI NON
DICHIARATI (100)
NEL 2008
2) UN CASO INTERMEDIO
3) IL CASO
REDDITI NON
PEGGIORE REDDITI
DICHIARATI:
NON DICHIARATI
100 SUL 2003
(100)
E 100 NEL 2012
NEL 2010
IRPEF E ADDIZIONALI
–
–
45
45
IVA
–
–
20
20
IRAP
–
–
4
4
TOTALE IMPOSTE
–
–
69
69
SANZIONI
IRPEF SU REDDITI
FINANZIARI
–
–
8,63
8,63
5,4
5,4
2,7
5,4
SANZIONI
0,9
0,9
0,45
0,9
3
5
1
2
TOTALE
9,3
11,3
81,78
85,93
TOTALE GENERALE
ALIQUOTA MEDIA (IMPORTO
DOVUTO/REDDITI EVASI)
9,3
93,08
85,93
9,3
46,54
85,93
SANZIONI RW
104
3. LA PROCEDURA
105
La domanda: i contenuti
DATI DEL CONTRIBUENTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE
DATI DEL PROFESSIONISTA
DATI DEI SOGGETTI COLLEGATI
ATTIVITA’ ESTERE
MAGGIORI IMPONIBILI
NUOVI INVESTIMENTI ALL’ESTERO
SCHEDE DESCRITTIVE ANALITICHE
ALLEGATI
DOCUMENTAZIONE
106
Frontespizio modello
107
Seconda pagina modello
108
Seconda pagina modello
109
I rapporti con gli uffici
Contribuente
Amministrazione
PRESENTAZIONE DOMANDA
EVENTUALE RICHIESTA DI DOCUMENTI O INFORMAZIONI
EVENTUALE RISPOSTA
INVITO A COMPARIRE
110
Invito a comparire: il contenuto
RICOSTRUZIONE POSIZIONE FISCALE
INDIVIDUAZIONE LIQUIDAZIONE MAGGIORI IMPOSTE
APPLICAZIONE SANZIONI (AL 75%)
INDICAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI DEFINIRE LE SANZIONI
IN MISURA RIDOTTA (1/6 O 1/3)
IRROGAZIONE SANZIONI MONITORAGGIO (AL 75% O AL 50%)
INDICAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI DEFINIRE LE SANZIONI
IN MISURA RIDOTTA (1/3)
111
Il versamento
15 GIORNI PRIMA DELLA DATA
DI COMPARIZIONE
TERMINE
20 GIORNI DALL’ATTO DI ADESIONE
ENTRO IL TERMINE PER IL RICORSO
(SANZIONI RW)
MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA
DISCLOSURE
EFFETTI DEL
MANCATO
PAGAMENTO
NON APPLICABILITA’ DEGLI EFFETTI PREMIALI
NOTIFICA NUOVO ACCERTAMENTO
COMUNICAZIONE ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA
112
La comunicazione all’autorità giudiziaria
SCADENZA
CONTENUTO
ENTRO 30 GIORNI DAL VERSAMENTO
PERFEZIONAMENTO DELLA DISCLOSURE
113
4. GLI EFFETTI
114
La copertura penale
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO
DI DOCUMENTI FALSI (DLGS 74/00, 2)
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (DLGS 74/00, 3)
REATI COPERTI
DICHIARAZIONE INFEDELE (DLGS 74/00, 4)
OMESSA DICHIARAZIONE (DLGS 74/00, 5)
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE (DLGS 74/00, 10 BIS)
OMESSO VERSAMENTO IVA (DLGS 74/00, 10 TER)
EMISSIONE FATTURE FALSE (DLGS 74/00, 8)
REATI ESCLUSI
OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI
(DLGS 74/00, 10)
INDEBITA COMPENSAZIONE (DLGS 74/00, 10 QUATER)
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
(DLGS 74/00, 11)
115
Altre coperture della Disclosure
REATI
• RICICLAGGIO
• AUTORICICLAGGIO
RICICLAGGIO
(CP, 648 BIS)
TRASFERIMENTO DENARO
PROVENIENTE DA DELITTO:
• DA 4 A 12 ANNI
• DA 5.000 A 25.000 EURO
AUTORICICLAGGIO
(CP, 648 TER)
OSTACOLO CONCRETO DELL’INDIVIDUAZIONE
DELLA PROVENIENZA:
• PER I DELITTI PUNITI CON RECLUSIONE ≥ 5 ANNI
– DA 2 A 8 ANNI
– DA 5.000 A 25.000 EURO
• PER I DELITTI PUNITI CON RECLUSIONE < 5 ANNI
– DA 1 A 4 ANNI
116
Gli altri soggetti coinvolti
COINTESTATARI
INTERPOSTI
FITTIZI
LA DISPONIBILITA’ DELLE ATTIVITA’
SI CONSIDERA IN PARTI UGUALI
(SALVO PROVA CONTRARIA)
NON DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATI
117
La perdita di anonimato
REDDITI
FINANZIARI ESTERI
2014 E 2015
DEVONO ESSERE DICHIARATI IN UNICO
ATTIVITA’ ESTERE
2014 E 2015
DEVONO ESSERE INDICATE
NEL QUADRO RW
118
La gestione degli investimenti esteri
RIMPATRIO
(TRASFERIMENTO)
IN ITALIA O PAESI UE
FISICO
GIURIDICO
INTESTAZIONE
FIDUCIARIA
REGIME DICHIARATIVO
MANTENIMENTO
ALL’ESTERO
MANDATO
AMMINISTRAZIONE/INCASSO
119
Il ruolo degli intermediari finanziari
Cinque anni dopo lo Scudo Fiscale
Dott. Igor Basilicati
Direttore Generale di Fideuram Fiduciaria
120
Indice argomenti
Introduzione: Scenario e impatto operativo della VD
Servizi e supporti della Banca
Servizi fiduciari
121
Introduzione: contesto operativo nuovo
Dichiarazione
Riservata/Dati
Contribuente
Scudo Fiscale
2009-2010
Intermediario
Rimpatrio fisico o
giuridico
Calcolo e versamento
imposta a sanatoria
Consulenza
Professionista
Fisco
Istanza VD
Fisco
Professionista
Dichiarazione
annua dei redditi
Voluntary
Disclosure
2015
Consulenza e servizi
(legali e tributari)
Contribuente
122
versamento F24
(addebito c/c)
Rapporto
bancario c/c
Intermediario
Introduzione: contesto operativo nuovo
Scudo Fiscale
2009-2010
Voluntary Disclosure
2015
Stesso tempo disponibile per il processo di emersione
Complessità e oneri maggiori per il processo di emersione
Complessità spostata dall’Intermediario al Professionista
Contesto normativo e competitivo evoluti nel frattempo
123
Introduzione: orizzonte normativo 2015
6.
Dic
Set
Lug
Mar
Feb
2.
4.
3.
5.
Possibile proroga/modifica termini,
fine 1°round rimpatri
Progressivo rilascio atti di liquidazione
delle regolarizzazione e seguente fase di
rimpatri
Predisposizione dichiarazioni redditi 2014 “regolari”
Crescente flusso istanze (rischio “accertamento”
ante VD)
Adesioni White List (CH), avvio rapporto Contribuente/Professionista –
Amministrazione
Gen
1.
Provvedimenti attuativi /Comunicazioni Agenzia delle Entrate, MEF, Bankit
124
Introduzione: ruolo chiave del Professionista
Il vero protagonista della VD sarà il Commercialista del Contribuente «irregolare»
Fatturato settore = € 6,5 mld
VD possibile fattore di crescita del fatturato del professionista (stima € 1,5-2 mld)
Studi BIG (servizi complessi legal&tax)
Studi grandi/associati (servizi a imprese/privati, ca.150 proprie fiduciarie)
Studi minori (dichiarazioni retail-servizi small business)
Parametri di
valutazione per
la scelta del
Contribuente
Costo della VD (imposte+sanzioni)/patrimonio riutilizzabile (5-95%?)
Costo dell’assistenza professionista (una tantum e annua)
Posizione soggettiva (erede, imprenditore, pensionato, ecc)
Valore degli asset VD e rischi di accertamento AdE
Tipologia e localizzazione degli asset
Servizi/benefici «esteri» attuali vs servizi/utilizzi «domestici» post VD
125
Introduzione: dilemma del Professionista …
«Conoscere Adeguatamente» il Cliente (D.Lgs. 231/2007), eventuali Segnalazioni UIF,
ricostruire l’origine delle somme da cui derivano le attività estere, seguire apporti
/prelievi e verificare eventuali violazioni connesse
Sulla base della documentazione del Cliente,
individuare le annualità in ambito VD, estrapolare il valore delle attività non
dichiarate
gestire correttamente:
- dettaglio movimentazione finanziaria
- anagrafe strumenti finanziari con informazioni idonee al calcolo
- riconciliazione posizioni di portafoglio
Determinare forfettariamente o analiticamente i redditi secondo le regole in materia di
base imponibile prevista dalla normativa italiana nei vari periodi d’imposta in esame
126
Introduzione: … dilemma del Professionista
Predisporre al Cliente la dichiarazione dei redditi 2014 e anni successivi fino
all’eventuale rimpatrio dei capitali esteri (decisione del Cliente da consulenziare)
Verificare per i propri obiettivi di Studio il software o i servizi esterni idonei a fare tutto
quanto sopra:
- BASE DOCUMENTALE ANTIRICICLAGGIO EFFICIENTE E AGGIORNATA
(normativa, soggetti PEP/PIL, liste embarghi/terroristi, questionario AV)
- MOTORE DI CALCOLO SPERIMENTATO ED EFFICIENTE
- DATA ENTRY CONTROLLATO o COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE
DEPOSITARIE ESTERE PER ACQUISIZIONE MOVIMENTAZIONE E SALDI
- MASTER ANAGRAFICO/PREZZI ALIMENTATO DA INFO PROVIDER
- REPORTISTICA AUTOMATICA STANDARD DETTAGLIATA E SINTETICA DA
FORNIRE AL FISCO A SUPPORTO DELL’ISTANZA VD
Decidere quante VD (1-10-100-1000 ?) e quali VD (alcuni tipi di asset ?) assistere !
127
Introduzione: dilemma del Contribuente
Decidere se affrontare la procedura VD, scegliere lo Studio Professionale idoneo/di
fiducia
Reperire (spesso direttamente all’estero) e fornire al Professionista
documenti/informazioni
Decidere se affrontare il rimpatrio fisico/giuridico dei capitali all’estero o rinviarlo
e quindi continuare nel supporto documentale al Studio Professionale per le
dichiarazioni dei redditi
Supportare il Professionista nelle richieste di chiarimento dell’Amministrazione
Finanziaria
Versare all’Amministrazione Finanziaria (un’unica soluzione o 3 rate mensili)
128
Intermediari finanziari italiani: scenario competitivo
Incertezza su ammontari/percentuali di interesse alla VD
Opzioni del contribuente
Come si distribuiranno?
NO adesione/SI rischi !
Regime Dichiarativo e
attuale depositaria
estera (RW 2015 tramite
Commercialista)
80-85% in CH?
Regime Amministrato
tramite Fiduciarie
«svizzere captive»
(rimpatrio giuridico con
attuale banca
depositaria)
10-15% in
White
List/RSM?
Regime Amministrato su
Fiduciarie «italiane»
(rimpatrio giuridico e fisico)
5-10% in
Black List?
Rimpatrio fisico su
banca italiana (no
riservatezza ambientale)
129
Intermediari finanziari italiani: offerta della Banca
Il modello di servizio
conosciuto dai Clienti
e dai Professionisti
farà la differenza
• Private Banker con formazione eccellente, sia finanziaria sia
relazionale complementare ai Professionisti del Cliente
• Soluzioni di investimento competitive, di lending, di protezione e
consulenza sui patrimoni a 360° (non solo finanziaria, ma anche
successoria, d’impresa, ecc.)
• Rete di banche estere del Gruppo di appartenenza per facilitare le
operazioni di rimpatrio
Il Private Banker nel
processo VD non sarà
pro-attivo sul Cliente,
stante la normativa,
ma potrà sviluppare
una stabile relazione
con il Professionista
La Banca:
• faciliterà l’accesso privilegiato a Advisors Globali (legal&tax)
• offrirà servizi di sintesi (multimediali, eventi) sulla normativa
• supporterà le esigenze operative dello Studio professionale
130
Intermediari finanziari italiani: offerta della Fiduciaria …
RIMPATRIO
(TRASFERIMENTO)
IN ITALIA O PAESI UE
MANTENIMENTO
ALL’ESTERO
INCARICO
FIDUCIARIO
FISICO
GIURIDICO
MANDATO
AMMINISTRAZIONE
SENZA INTESTAZIONE
DEI BENI
Sui beni amministrati intestati alla
Fiduciaria, il Cliente istruisce la
Fiduciaria che opera a suo nome
(riservatezza) per conto del Cliente
proprietario effettivo,
oppure, se i beni non sono
intestati alla fiduciaria, il Cliente
opera a suo nome e conto ma la
Fiduciaria ne amministra gli eventi
collegati (incassi, sostituto imposta,
ecc.)
Si attua con apposita (semplice) lettera di mandato del Cliente
- personalizzabile con apposite appendici
- flessibile nelle modalità di esecuzione (numero/facoltà dei
fiducianti/procuratori, costi del servizio e rendicontazione)
Si perfeziona con:
- l’accettazione della Fiduciaria della proposta firmata dal cliente
- il conferimento dei beni in amministrazione
131
Intermediari finanziari italiani: offerta della Fiduciaria …
Incarico di mandato
di amministrazione
«senza intestazione»
- MASI -
• Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 dell’AdE e successive indicazioni,
schemi contrattuali Assofiduciaria (dicembre 2013)
• Validità e pertinenza nell’amministrazione di beni esteri, quali immobili e
partecipazioni in società estere (illiquidi o non trasferibili), ma anche di
asset finanziari (rapporto diretto del Cliente con la depositaria estera),
sempre senza obblighi di RW e con Fiduciaria mero sostituto d’imposta
• Conto primario estero intestato al Cliente
rapporto di regolamento operazione per ordine del Cliente sul mercato (trading, ecc).
• Conto fiduciario
rapporto di transito dei movimenti ai fini del servizio di sostituto d’imposta e degli obblighi di
segnalazione, fatti salvi obblighi di blocco (AML, Autorità), addebito commissioni,
rendicontazione proventi
• Convenzione con la Depositaria Estera, accettata dal Cliente, per acquisire (con flussi su
conto fiduciario) informazioni/dati delle operazioni eseguite dal Cliente
1
RW – quadro della dichiarazione dei redditi nel quale vanno indicate le attività finanziarie, partecipazioni e beni detenuti all’estero
132
Intermediari finanziari italiani: offerta della Fiduciaria …
Riservatezza
“ambientale”
(mandato con
intestazione)
• Cardine del rapporto fiduciario: il
cliente ha la convinzione che i suoi dati
identificativi (e relativi
beni/disposizioni/trasferimenti), mai
possono essere diffusi a terzi (eccetto alle
Autorità legittimate)
• Servizio fiscalmente
trasparente (stesso impatto
fiscale sul Cliente, no elusione)
• Fiduciaria agisce quale
sostituto d'imposta sui proventi
percepiti per conto del Cliente
(risparmio amministrato con
certificazione annua,
segnalazione imposte pagate a
titolo di acconto)
• Nessuna dichiarazione depositi
all’estero/proventi percepiti per il
Cliente  No RW
Fiscalità
«semplificata»
per il Cliente (e per il
suo Commercialista)
Soluzioni di “Private
Banking” (es.
riservatezza garanzie
al lending, ecc.)
133
Attenzione:
•Massima trasparenza ad
Anagrafe Tributaria
•Atteso Albo 106 - Testo
Unico Bancario (intermed.
1°livello)
•Maggiore riservatezza negli
affari aziendali (registro
imprese, finanziamento
soci, vendite asset, ecc)
Attenzione:
Sempre più attenzione e
focus sul valore dei servizi
di «garanzia» e di
adempimento delle volontà
del cliente o di un accordo
tra le parti (escrow, legati
testamentari, passaggi
generazionali, protezione
soggetti deboli, proteggere
differenze tra eredi, ecc.)
Q&A
134
Una collaborazione che inizia oggi…
135
Scarica

slides_2015_01_20_voluntary disclosure