Mercoledì 04 marzo 2015 INTERNAZIONALE | MONITORAGGIO FISCALE | EMERSIONE DI ATTIVITÀ ILLECITAMENTE DETENUTE ALL'ESTERO Voluntary disclosure - Confronto con il ravvedimento operoso Ipotizzando di aver omesso da più di cinque anni la compilazione del modulo RW in relazione a un immobile situato in Svizzera, con la voluntary disclosure si applica la sanzione minima del 3% per tutti gli anni accertabili (massimo 5 anni). Beneficiando, poi, delle specifiche riduzioni delle sanzioni previste dalla collaborazione volontaria, detta sanzione del 3% potrà essere ridotta del 50% se: - le attività sono trasferite in un Paese Ue, Norvegia o Islanda (anche attraverso il rimpatrio giuridico); - ovvero se sono detenute in altri Paesi, ma il contribuente autorizza l'intermediario non residente, presso il quale le attività sono depositate, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi a tali attività, allegando copia dell'autorizzazione controfirmata all'istanza di collaborazione volontaria. Infine, le sanzioni potranno essere ulteriormente ridotte a un terzo definendo l'atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97. Pertanto, in linea generale la voluntary disclosure consente di scontare sanzioni inferiori rispetto al ravvedimento nel caso di beni situati in Svizzera. Allo stato attuale, l'adesione alla voluntary disclosure non consente la disapplicazione del raddoppio dei termini in caso di violazioni penali. Ad avviso di uno degli Autori, non si può però pretendere che il contribuente, oltre ad autodenunciarsi, proceda a raddoppiarsi da solo i termini di accertamento. Il contribuente, nello spirito della spontaneità e completezza che caratterizza la disclosure, dovrebbe accedere alla procedura sugli anni ordinariamente aperti e, al più, segnalare nella relazione di accompagnamento che, sulle annualità precedenti, potrebbe verificarsi il superamento delle soglie di rilevanza penale. Si segnala, infine, che la procedura in esame prevede un ruolo attivo da parte dell'intermediario finanziario estero, il quale collabora nella procedura di rimpatrio. Tuttavia, manca all'interno della legge una definizione che consenta di individuare con la chiarezza necessaria l'intermediario estero. Via F.Ferrucci, 57 – 59100 Prato (Po) – Tel 0574/575795 – fax 0574/564981 [email protected] – www.bgsm.it