S OFTW AR E& TE C H N O LOG Y VOLUNTARY DISCLOSURE, “RIENTRO DEI CAPITALI” La Voluntary Disclosure o collaborazione volontaria è la nuova normativa sul rientro dei capitali dall’estero, introdotta con principio di legge dal 1 gennaio 2015. COS’È La Voluntary Disclosure è una legge con cui lo Stato italiano offre la possibilità al contribuente che abbia beni o capitali, depositati all’estero, non dichiarati al fisco, di poter regolarizzare la propria posizione mediante autodenuncia all’Agenzia delle Entrate. Otterrà, in cambio, uno sconto sulle sanzioni e potrà evitare le pene previste per i reati fiscali. Resta il fatto che le tasse riferite al periodo accertabile dovrà pagarle fino all’ultimo. La denuncia è svolta fornendo all'Agenzia delle Finanze, tutti i documenti e le informazioni necessarie per la ricostruzione dei redditi per tutti i periodi di imposta per i quali – alla data di presentazione della richiesta - non sono scaduti i termini di accertamento o la contestazione degli obblighi di dichiarazione ai fini di monitoraggio fiscale. La Voluntary Disclosure non è, quindi, un condono fiscale in quanto bisognerà pagare per regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco. Con la Voluntary Disclosure il contribuente dovrà pagare tutte le imposte arretrate non pagate, e le sanzioni previste con uno sconto parziale. SOGGETTI INTERESSATI La procedura può essere attivata da tutti i soggetti che detengono capitali all’estero non dichiarati al Fisco e che non abbiano avuto “formale conoscenza” di accertamenti legali nei loro confronti su tali attività. Le violazioni per cui la procedura potrà essere attivata sono quelle avvenute prima del 30 settembre 2014, per i periodi di imposta che al momento di presentazione della domanda non vedano scaduti i termini ordinari per l’accertamento fiscale. COSA SI EVITA E COSA SI PAGA CON LA VOLUNTARY DISCLOSURE Chi aderirà alla Voluntary Disclosure sarà tenuto al pagamento delle imposte e degli interessi dovuti; al pagamento delle sanzioni previste anche se in misura ridotta; non verrà punito per i reati fiscali commessi, per l’autoriciclaggio e per il riciclaggio connesso ai reati fiscali commessi; il procedimento non è anonimo; quanto dovuto lo si potrà pagare in unica soluzione o in tre rate mensili. LE INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE PER PROCEDERE Chi vuole procedere alla Voluntary Disclosure dovrà fornire informazioni sui beni detenuti all’estero direttamente o per interposta persona - e non dichiarati in Italia; sui flussi in entrata sui propri conti correnti e la loro origine; i flussi in uscita sui propri conti correnti e la loro destinazione. VOLUNTARY DISCLOSURE: MEGLIO RIVOLGERSI A PROFESSIONISTI Il procedimento previsto dalla Voluntary Disclosure può essere lungo e complesso. La cosa migliore, per chi voglia seguirlo, sarà rivolgersi a esperti in grado di assistere adeguatamente il contribuente in tutte le fasi previste. Scopri di più su http://www.dylog.it/Instant-Software/Tutto-Pratiche-Plus-Studio.aspx DYLOG ITALIA S.p.A. - Corso Bramante, 53 - 10126 Torino - Tel. 199 207 607 - Fax 199 742 852 Cod. fisc. e partita IVA 03090010012 - Trib. di Torino 4854/90 - CCIAA 754861 TO - Cap. Soc. euro 3.112.429 i.v.