C O M UN E D I BARI Determinazione 2014/13223 2014/401/00406 Municipio I Data Adozione: Altri Settori: 13/10/2014 Rosanna Taccardi Estensore: Responsabile Proponente: Apposto Sottoscrizione Dirigente: Visto Ufficio Mandati: Visto Ragioniere Capo: OGGETTO: CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA FEDERICO II DI SVEVIA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN GAZEBO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "I RAGAZZI PER IL PARCO CASTELLO" IL GIORNO 14 OTTOBRE 2014 (EX IX CIRCOSCRIZIONE). CONCESSIONARIO: SIG. MICHELE FANELLI, SEGRETARIO COMITATO DI QUARTIERE BARI VECCHIA. Responsabili procedimento Data Visto Dirigenti Pasquale Paticchio Data Firma Digitale APPOSTA IL 13/10/2014 IL DIRIGENTE Premesso che con disposizione di servizio della Direzione Generale prot. n. 156917 del 07.07.2014 l’ing. Pasquale Paticchio è stato nominato alla Direzione del Municipio 1 Murat – S. Nicola, - Libertà – Madonella – Japigia – Torre a Mare; VISTA l’istanza prot. n. 224777 del 10.10.2014 con la quale il sig. Fanelli Michele, in qualità di segretario del Comitato di quartiere Bari vecchia e “Parco castello”, ha chiesto di occupare il suolo pubblico in piazza Federico II di Svevia lato mare per il posizionamento di un gazebo il giorno 14 ottobre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per lo svolgimento della manifestazione “I ragazzi per il parco castello”; ACCERTATA la regolarità della richiesta e della documentazione prodotta; VISTO il parere espresso dal Corpo di Polizia Municipale con nota prot. n. 212157 del 26.9.2014 per analoga occupazione; RITENUTO, per quanto su esposto, di aderire alla richiesta di occupazione avanzata dal sig. Fanelli Michele; VISTO il Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/00051 del 07/07/2011; VISTA la Circolare interpretativa dei procedimenti amministrativi in materia di concessione di suolo pubblico di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 237 del 09.04.2010, a firma del Direttore della Ripartizione Strategie Metropolitane n. 141613 del 07.06.2010; VISTA la competenza dirigenziale, trattandosi di atto di gestione; VISTO Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento; VISTO il vigente Statuto Comunale; DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento sulla pubblicità, è vietata qualsiasi forma di volantinaggio; DATO ATTO che l’Ufficio ha accertato la non concomitanza con altre occupazioni richieste per lo stesso luogo; DATO ATTO che la presente concessione è immediatamente eseguibile con la firma del dirigente; ATTESO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio Circoscrizionale on-line per 10 giorni consecutivi, ai fini della conoscibilità dello stesso e dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicità legale; DE T E R M I N A PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI S’INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI CONCEDERE al sig. Fanelli Michele, in qualità di segretario del Comitato di quartiere Bari vecchia e “Parco castello”, l’occupazione di suolo pubblico in piazza Federico II di Svevia lato mare per il posizionamento di un gazebo di mt. 3 x 3 il giorno 14 ottobre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per lo svolgimento della manifestazione “I ragazzi per il parco castello”; DARE ATTO che si concede l’accesso al Fossato del Castello Svevo per la piantumazione di un albero come da dichiarazione dell’istante; DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento sulla pubblicità, è vietata qualsiasi forma di volantinaggio; DARE ATTO che la presente concessione è riferibile esclusivamente all’occupazione di suolo pubblico, fatta salva la necessità di acquisire da parte dell’istante ogni altra autorizzazione necessaria allo svolgimento dell’iniziativa richiamata. DISPORRE A CARICO dell’istante l’obbligo di acquisire opportuna certificazione a firma di tecnico abilitato relativa al corretto montaggio, all’idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio in conformità alle norme di legge; DARE ATTO che: Il concessionario ha l’obbligo di ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell’esecuzione dei lavori connessi all’occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e regolamenti, eseguite a perfetta regola d’arte. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l’atto di concessione, l’interessato è tenuto: a) ad esibire, a richiesta degli incaricati dell’AIPA, addetti all’accertamento e riscossione del tributo Tosap, nonché degli agenti della Forza Pubblica, l’atto amministrativo che autorizza l’occupazione; b) a mantenere in condizione d ordine e pulizia l’area che occupa; c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall’occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima; d) a non arrecare disturbo alla collettività e intralcio alla circolazione; e) a evitare scarichi e depositi di materiali sull’area pubblica circostante l’area concessa per l’occupazione; f) a evitare scarichi di acqua sull’area pubblica e, in caso di necessità, provvedere alla loro canalizzazione nel rispetto delle prescrizioni; g) a collocare idonei ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti all’area in concessione e predisporre mezzi necessari atti a evitare danni ai passanti e alla circolazione stradale; h) a vigilare, per tutta la durata della concessione, sulla corretta e costante conservazione di qualsiasi manufatto eventualmente utilizzato per l’occupazione di suolo pubblico, onde evitare il crearsi di situazioni di pericolo per la collettività; DARE ATTO che sono considerate abusive le occupazioni difformi dall’atto di concessione. DARE ATTO che: Il concessionario è in ogni caso direttamente e personalmente responsabile per ogni danno a persone o cose di terzi anche derivante dal cattivo montaggio, dalla mancata vigilanza e dalla cattiva conservazione del manufatto con il quale si occupa il suolo pubblico. DARE ATTO che: Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione. La rinuncia all’occupazione non comporta il diritto al rimborso del tributo. DARE ATTO che: E’ prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi. In caso di revoca del titolo, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel originario stato con immediatezza e comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla data della revoca. In mancanza, vi provvedere l’amministrazione secondo le indicazioni di cui all’art. 10 del regolamento. DARE ATTO che: 1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso: • Qualora non rispetti le condizioni e/o prescrizioni imposte con l’atto di concessione; • Ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali; • Ovvero decada – per raggiungimento finale – il titolo concessionario. 2.Possono, altresì, dar luogo a decadenza della autorizzazione e/o concessione: a) Il mancato pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche; b) La violazione delle norme relative al divieto di sub concessione; c) L’uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto della concessione; d) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell’atto ai sensi dell’art. 3 comma 9; e) Il mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a giorni 30 o al termine diverso specificatamente previsto nell’atto di concessione. 3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita. 4. La pronuncia di decadenza comporta la cassazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del concessionario con la notifica. 5. In caso di decadenza per raggiunto termine finale del titolo concessorio, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa in pristino con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla decadenza del provvedimento concessorio. 6. In mancanza, vi provvede l’Amministrazione secondo le indicazioni di cui all’art. 10 del vigente regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico. FARE CARICO all’istante di adottare, per tutta la durata dell’occupazione, tutti i necessari accorgimenti al fine di garantire la fluidità della circolazione pedonale, veicolare e della sicurezza stradale; DARE ATTO che la presente concessione è immediatamente eseguibile con la firma del dirigente; DISPORRE che il presente atto venga affisso all’Albo Pretorio Circoscrizionale on-line per 10 giorni consecutivi, ai fini della conoscibilità dello stesso e dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicità legale; DISPORRE l’invio della presente determinazione al sig. Fanelli Michele, alla Ripartizione Polizia Municipale, alla Ripartizione Tributi, alla Questura di Bari, all’AIPA S.p.A. Via Lucarelli n. 13/B 70124 Bari per la determinazione e riscossione del tributo T.O.S.A.P., alla Ripartizione Ragioneria per l’accertamento in entrata. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è stata adottata in data 13/10/2014 ed è divenuta esecutiva in data 13/10/2014. Il Dirigente Responsabile Pasquale Paticchio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://albo.comune.bari.it