Sistema Informativo Socio Sanitario
Documento Di Pubblico Dominio
Carta Regionale dei Servizi SISS
- Analisi dei Processi Organizzativi Regole prescrittive
Codice documento:
Versione:
Data di emissione:
Redazione
DC-AP-PRSCR#02
PVCS:
05.8
Stato: EMESSO
07-04-2011
Funzione
Governo S.I. e Centro di Competenza
LI
Governo S.I. e Centro di Competenza
LI
Nome
A.Bottelli
A.Bottelli
J. Mason
Approvazione
Service Management Regione Governo
S.Schiatti
del Sistema Sanitario
Governo S.I. e Centro di Competenza
R. Ranza
Direttore
F. Barbarito
Emissione
Program Management
Verifica
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
Firma
F. Sirtori
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
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CRONOLOGIA DELLE VERSIONI
Num. versione
Data
versione
1.0
2.0
3.0
4.0
24-07-2008
5.0
08-09-2008
5.1
09-10-2008
5.2
19-01-2009
5.3
06-05-2009
Sintesi delle variazioni
Prima emissione
Aggiornata la tabella nell’Allegato 9: il vecchio codice di esenzione
H01 è sostituito dal nuovo codice B01.
Inserita la modalità di stampa dei codici di esenzione ex DM91
tuttora associati ad assistiti dal Servizio Sanitario Regionale.
Aggiornata la tabella nell’Allegato 9: introdotto il codice E11 per i
soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito.
(Categoria introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007).
Aggiornato il documento a seguito della pubblicazione del Decreto
17 marzo 2008 del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto
con il Ministero della Salute – Revisione del decreto ministeriale 18
maggio 2004, attuativo del comma 2 dell’articolo 50 della legge
n.326 del 2003.
Le modifiche riguardano:
 compilazione dell’area sigla provincia e codice ASL competente;
 identificazione assistiti SASN per compilazione dell’area tipo
ricetta;
 compilazione del verso della ricetta.
 recepiti due nuovi codici di esenzione (vittime del dovere)
Aggiornato il documento a seguito della pubblicazione della nota
regionale prot. N. H1.2008.28844 del 28 luglio 2008 che contiene
aggiornamenti alla tabella di cui nell’Allegato 9 del presente
documento.
Aggiornato il documento a seguito della pubblicazione della nota
regionale prot. N. H1.2008.0036471 del 6 ottobre 2008. Inserita
nell’Allegato 9 del presente documento la tabella di Assistenza
farmaceutica pubblicata nella nota di cui sopra.
Aggiornata la modalità di compilazione dell’area esenzione per
prescrizioni farmaceutiche nel caso di esenzione per stato di
invalidità ed altre condizioni e nel caso di esenzione per infortunio,
altre condizioni cliniche o di interesse sociale ove vi sia la necessità
di “indicazione del godimento da parte del cittadino di esenzione per
patologia o rara”.
Corretto un errore di redazione presente nel paragrafo “Area sigla
provincia e codice ASL competente” nella descrizione dell’elemento
6.
Semplificata la compilazione della ricetta per gli assistiti SASN.
Aggiornato il documento a seguito della pubblicazione della nota
regionale prot. N. H1.2009.0015091 del 23 aprile 2009 di oggetto
“Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore dei
cittadini delle zone terremotate dell’Abruzzo”.
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5.5
5.6
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Nella versione 5.0, per errore materiale, non è stata aggiornata la
descrizione associata al codice di esenzione E1 nella tabella
dell’Allegato 9 del presente documento, posto rimedio nella versione
10-12-2009 corrente.
A seguito di accordi con la Direzione Generale Sanità della Regione
Lombardia occorsi in aprile 2009, il sistema non accetta una
prescrizione farmaceutica cui siano applicati i codici esenzione E1 o
E3.
Aggiornato il documento a seguito della D.G.R. VIII/10804 del
12-02-2010 16.12.2009 relativamente alle esenzioni dalla compartecipazione alla
spesa; aggiornato di conseguenza l’Allegato 9.
Aggiornato il documento a seguito della D.G.R. VIII/11270 del
10.02.2010 relativamente alle esenzioni dalla compartecipazione alla
spesa deliberate con DGR VIII/10804 del 16.12.2009 ed ora estese ai
cittadini, ed ai familiari a loro carico, cui sia stato concesso il
trattamento di “cassa integrazione in deroga”; aggiornato di
09-09-2010 conseguenza l’Allegato 9.
Nel caso di ricetta farmaceutica cui sia apposto codice di esenzione
per Terapia del dolore severo (codice TDL), il sistema non effettua
più alcun controllo sul numero di specialità e confezioni prescrivibili.
5.7
5.8
Modificato il codice precedentemente indicato, per errore materiale,
con TDL01 nella tabella dell’Allegato 9 nel valore corretto TDL.
Corretto un errore introdotto nella versione precedente in
associazione al codice di esenzione TDL. Il requisito corretto è il
seguente:
09-11-2010 Nel caso di ricetta farmaceutica cui sia apposto codice di esenzione
per Terapia del dolore severo (codice TDL), il sistema non effettua
più alcun controllo sul numero di confezioni prescrivibili.
Aggiornato il paragrafo “Area priorità della prestazione” a seguito
della lettera della Regione Lombardia, protocollo H1.2011.0006481
del 1 marzo 2011, ad oggetto “Precisazioni in ordine alla DGR
IX/937 del 1 dicembre 2010 “Determinazioni in ordine alla gestione
07-04-2011 del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2011” e alla circolare
20/SAN del 30/12/2010”.
Aggiornato l’Allegato 9 come da tabella di Regione Lombardia di
gennaio 2011.
SOSTITUISCE/MODIFICA
LIMITI DI UTILIZZO DEL DOCUMENTO
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INDICE DEL DOCUMENTO
1
INTRODUZIONE ....................................................................................................................... 6
1.1
1.2
1.3
2
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ............................................................................................ 6
RIFERIMENTI ............................................................................................................................ 6
ACRONIMI E DEFINIZIONI .......................................................................................................... 7
GENERALITÀ DEL RICETTARIO ........................................................................................ 9
2.1 PARTI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PRESCRIZIONE .......................................................... 9
2.1.1 Struttura e formato del modulo ........................................................................................ 9
2.1.2 Caratteristiche della matrice........................................................................................... 10
2.1.3 Caratteristiche della ricetta............................................................................................. 10
2.1.3.1
Recto della ricetta – Aree della ricetta e relative specifiche ....................................................................................10
2.1.3.1.1 Area intestazione ...............................................................................................................................................10
2.1.3.1.2 Area tagliando ...................................................................................................................................................11
2.1.3.1.3 Area codice dell’assistito...................................................................................................................................11
2.1.3.1.4 Area sigla provincia e codice ASL competente .................................................................................................12
2.1.3.1.5 Area tipo ricetta .................................................................................................................................................12
2.1.3.1.6 Area data ...........................................................................................................................................................13
2.1.3.1.7 Area firma del medico .......................................................................................................................................13
2.1.3.1.8 Area indicazione stampa con mezzi informatici ................................................................................................13
2.1.3.1.9 Specifiche per la stampa ....................................................................................................................................13
2.1.3.2
Verso della ricetta ...................................................................................................................................................14
2.2 SPECIFICITÀ DELLE PRESCRIZIONI AMBULATORIALI .............................................................. 16
2.2.1 Area tipologia della prescrizione ................................................................................... 16
2.2.2 Area priorità della prestazione ....................................................................................... 16
2.2.3 Area esenzione ............................................................................................................... 17
2.2.4 Area prescrizione ........................................................................................................... 20
2.2.4.1
Appartenenza a branca specialistica........................................................................................................................21
2.2.4.2
Numero di prestazioni prescrivibili in una prescrizione..........................................................................................21
2.2.4.3
Casi particolari per calcolo del numero massimo di prestazioni ambulatoriali all’interno di una prestazione ........21
2.2.4.3.1 Prestazioni di prelievo .......................................................................................................................................21
2.2.4.3.2 Prestazioni di tipo gruppo..................................................................................................................................21
2.2.4.3.3 Prestazioni di tipo ciclico ..................................................................................................................................22
2.3 SPECIFICITÀ DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE ............................................................. 25
2.3.1 Area tipologia della prescrizione ................................................................................... 25
2.3.2 Area note CUF (dette anche note AIFA) ....................................................................... 25
2.3.3 Area esenzione ............................................................................................................... 25
2.3.4 Area prescrizione ........................................................................................................... 29
2.3.4.1
Numero di specialità prescrivibili in una prescrizione ............................................................................................30
2.3.4.2
Numero di confezioni prescrivibili in una prescrizione ..........................................................................................30
2.3.4.2.1 Medicinali multiprescrivibili .............................................................................................................................30
2.3.4.2.2 Prescrizioni indicanti una esenzione concatenata con una stringa terminante con il carattere “A” ...................30
2.4 SPECIFICITÀ DELLE PRESCRIZIONI RICOVERO ........................................................................ 31
2.4.1 Area tipologia della prescrizione ................................................................................... 31
2.4.2 Area prescrizione ........................................................................................................... 31
3
ALLEGATI ................................................................................................................................ 32
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
ALLEGATO 1 – COPERTINA DEL RICETTARIO SSN ................................................................. 32
ALLEGATO 1 BIS – COPERTINA DEL RICETTARIO SSN CON ELEMENTI.................................... 33
ALLEGATO 1 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA COPERTINA DEL RICETTARIO SSN .............. 34
ALLEGATO 2 – MODULO SSN E TAGLIANDO ADESIVO ........................................................... 35
ALLEGATO 2 BIS – MODULO SSN E TAGLIANDO ADESIVO CON ELEMENTI ............................. 36
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3.6 ALLEGATO 2 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SSN E TAGLIANDO ADESIVO ............. 37
3.7 ALLEGATO 3 – VERSO DELLA RICETTA SSN .......................................................................... 38
3.8 ALLEGATO 3 BIS – VERSO DELLA RICETTA SSN CON ELEMENTI ........................................... 39
3.9 ALLEGATO 3 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA SSN ............................ 40
3.10
ALLEGATO 4 – RICETTA AGGIUNTIVA SSN ........................................................................ 41
3.11
ALLEGATO 4 BIS – RICETTA AGGIUNTIVA SSN CON ELEMENTI .......................................... 42
3.12
ALLEGATO 4 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA AGGIUNTIVA SSN ...................... 43
3.13
ALLEGATO 5 – FILIGRANA DEL MODULO ............................................................................ 44
3.14
ALLEGATO 6 – CODICI REGIONI, PROVINCE AUTONOME E SEDI SASN ................................ 45
3.15
ALLEGATO 7 – CODIFICA PROGRESSIVA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) PER
SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA ................................................................................... 46
3.16
ALLEGATO 8 – CODICI PAESI UE SEE E SVIZZERA................................................................ 51
3.17
ALLEGATO 9 – REGIONE LOMBARDIA – TABELLA UNIFICATA DI CODIFICA DELLE
PATOLOGIE CRONICHE E RARE, STATI DI INVALIDITÀ E ALTRE CONDIZIONI DI ESENZIONE – TABELLA
ASSISTENZA FARMACEUTICA............................................................................................................ 52
3.18
REGIONE LOMBARDIA - TABELLA UNIFICATA PATOLOGIE CRONICHE E
RARE, STATI DI INVALIDITA’ E ALTRE CONDIZIONI DI ESENZIONE ............................. 53
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INTRODUZIONE
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Questo documento indica le caratteristiche del nuovo ricettario SSN in uso dal 1 gennaio 2005,
definite in funzione dell'obiettivo di unificare vari modelli di ricetta in uso, nonché di predisporre la
ricetta in conformità a quanto previsto dall’art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il documento indica le modalità di compilazione della ricetta.
Il documento è allineato con quanto contenuto nel Decreto 17 marzo 2008 del Ministero
dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Salute – Revisione del decreto
ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell’articolo 50 della legge n.326 del 2003
(Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio
sanitario nazionale.
Il documento viene costantemente aggiornato a seguito di nuove normative regionali che abbiano
un impatto nell’ambito del processo prescrittivo.
1.2 RIFERIMENTI
[1] Nota n. 49544 del 22/09/2004 emessa dalla Regione Lombardia di oggetto “D.G.R. n. 18475
del 30/7/2004 – Partecipazione alla spesa farmaceutica – aggiornamento del regime di
esenzione a favore di soggetti assistiti”.
[2]
DM 21 maggio 2001, nr. 296 “Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28
maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”.
[3]
DGR n. VII/15592 del 12 dicembre 2003 “Integrazione alla DGR n. VII/11534 del 10
dicembre 2002 avente per oggetto “Misure urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa
sanitaria””.
[4]
DM 18 maggio 2001, n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie
rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124."
[5]
Lettera prot. 25185/DGPROG/2-P/I.8.d.i del Ministero della Salute del 29/9/2004 avente
oggetto: “Monitoraggio delle prescrizioni mediche ai sensi dell’art.50 della legge n.326/2003.
Codifica nazionale delle tipologie di esenzione”.
[6]
Documento di Analisi dei Processi “Evoluzione codifica esenzioni di invalidità” di codice
DC-AP-CODIF#04.
[7]
Decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero
della Salute – Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2
dell’articolo 50 della legge n.326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello
di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale.
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[8]
D.G.R. nr. VIII/10804 del 16.12.2009 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio
Sanitario Regionale per l’esercizio 2010”.
[9]
D.G.R. nr. VIII/11270 del 10.02.2010 “Nuove esenzioni dalla compartecipazione alla spesa
per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la farmaceutica. Precisazioni”.
1.3 ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sistema
Insieme delle componenti software che costituiscono l’ambiente operativo che permette ai
medici prescrittori di utilizzare i servizi resi loro disponibili dal progetto Carta Regionale dei
Servizi – Servizi Informativi Socio Sanitari. Nel Sistema non è inclusa l’applicazione
informatica dell’utente (e.g. Cartella Clinica Informatizzata).
Anagrafe SISS delle prestazioni ambulatoriali
Elenco delle prestazioni ambulatoriali prescrivibili ed erogabili da parte dei soggetti abilitati
all’interno del CRS-SISS. L’Anagrafe SISS delle prestazioni ambulatoriali è nata dal
Nomenclatore Tariffario Regionale ed è oggetto di evoluzioni a cura dell’organismo
regionale denominato Gruppo Permanente delle Codifiche
Ricettario
indica il blocco, cucito con due punti metallici, costituito da una copertina, cento moduli
numerati progressivamente e da una sottocopertina.
Copertina
indica il frontespizio del ricettario in cartoncino, formato da due parti separabili mediante
una perforazione lineare. La parte removibile (detta “cedola”) attesta la consegna del
ricettario al medico prescrittore.
Sottocopertina
indica la parte inferiore del ricettario, in cartoncino, sulla quale sono fissati, con punti
metallici sia la copertina che i moduli.
Modulo
indica lo stampato nella sua interezza (ricetta più matrice).
Ricetta
indica la parte del modulo da utilizzare per la prescrizione, la richiesta o la proposta di una
prestazione e che, previo distacco dalla matrice, viene rilasciata dal medico all'assistito.
Matrice
indica quella parte del modulo che dopo il distacco mediante una perforazione lineare della
ricetta rimane al medico come riscontro della prescrizione.
Elemento
indica un campo del modulo che identifica:
- componenti prestampati,
- caselle predisposte a contenere caratteri alfanumerici,
- caselle predisposte ad essere contrassegnate con una biffatura ,
- zone a scrittura o riempimento libero.
Area
indica uno o più elementi logicamente aggregati.
Tagliando adesivo
definisce il supporto adesivo predisposto per oscurare la generalità dell’assistito.
SSN
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sta per “Servizio sanitario nazionale”.
SASN
sta per “Servizio assistenza sanitaria naviganti”.
STP
sta per “stranieri temporaneamente presenti in Italia”, di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all’articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
ASL di appartenenza
indica la ASL di residenza dell’assistito.
ASL di competenza
indica la ASL che eroga i servizi sanitari e può coincidere o meno (pro tempore) con quella
di appartenenza dell’assistito.
UE
Unione Europea
SEE
Spazio Economico Europeo
EE
Paese Extra Europeo
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GENERALITÀ DEL RICETTARIO
Il nuovo ricettario è utilizzato per le seguenti prescrizioni di prestazioni sanitarie:
 prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale presso
strutture a gestione diretta o accreditate
 prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in
temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme
comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
 prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della salute, al
personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.
Il nuovo ricettario sostituisce tutti i moduli ad oggi utilizzati per la prescrizione di prestazioni
sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, ovvero il modulo Ricettario Unico
Regionale standard, i moduli Ricettario Unico Regionale cod.1-2-7 ed i moduli interni utilizzati
dalle strutture erogatrici.
I medici prescrittori dovranno inoltre utilizzare la nuova ricetta per tutte le prestazioni per le quali
era in uso il carnet della salute, ovvero:
 visita ambulatoriale (medico-generica e pediatrica);
 prestazioni extra (ovvero prestazioni aggiuntive indicate nell’allegato D del DPR 28 luglio
2000, n. 270 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale)
 visita domiciliare
 visita generica ambulatoriale (guardia medica turistica)
 visita urgente notturna e visita festiva (guardia medica)
 asssistenza farmaceutica
 prestazione specialistica
Nulla cambia invece per le prescrizioni a favore dei cittadini sottoposti a terapia del dolore ex
Legge 12/2001, per le quali si continua ad utilizzare il ricettario di cui al Decreto del Ministero della
Sanità del 24 maggio 2001 e successive integrazioni.
Vengono descritte nel seguito di questo documento le regole che guidano la compilazione delle
tipologie di prescrizioni farmaceutiche, ambulatoriali e di ricovero sul nuovo ricettario SSN.
In particolare la descrizione viene fatta nel seguente modo:
- parti comuni alle sopracitate tipologie di prescrizioni
- parti specifiche per ogni singola tipologia di prescrizione; vengono descritti gli elementi e le
regole di compilazione e validazione che caratterizzano le singole prescrizioni
2.1 PARTI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PRESCRIZIONE
2.1.1 Struttura e formato del modulo
I contenuti grafici del modulo sono conformi al facsimile riportato in allegato 2.
Ciascun modulo è costituito da due parti, matrice e ricetta, tra loro separabili mediante due
perforazioni lineari.
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Il modulo assume il seguente formato: mm 250 per mm 152,4 (6”) con cucitura a sinistra. In
particolare il modulo è costituito da:
 matrice: mm 53 per mm 152,4 (6”);
 ricetta: mm 197 per mm 152,4 (6”).
2.1.2 Caratteristiche della matrice
La matrice del modulo contiene a stampa (vd. allegati 2 bis e 2 ter):
 l’indicazione dell’ente di competenza (elemento 1),
 il codice numerico identificativo della ricetta (elemento 2b),
 il cognome e nome dell’assistito (elemento 27),
 il codice dell’assistito (elemento 27a),
 l’indirizzo dell’assistito (elemento 27b),
 lo spazio per l’indicazione - ove richiesto - della diagnosi (elemento 27c)
2.1.3 Caratteristiche della ricetta
2.1.3.1
Recto della ricetta – Aree della ricetta e relative specifiche
Il recto della ricetta è conforme al facsimile riportato in allegato 2.
Di seguito sono illustrate le aree della ricetta ed i relativi elementi, con riferimento alla posizione
individuata e al relativo contenuto informativo (allegati 2 bis, 2 ter). Per ogni area vengono indicate
le regole per la compilazione dei campi.
2.1.3.1.1
Area intestazione
Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi:
 denominazione dell’ente di competenza e codice IUP (Identificativo Univoco Prescrizione
SISS)
“Servizio Sanitario Nazionale - Regione Lombardia” (elemento 1);
Il codice IUP deve essere stampato nell’Area intestazione a lato della denominazione dell’ente
di competenza sia in chiaro sia in formato bar code.
 codice identificativo della ricetta rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A
che a barre in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (elementi 2 e 2a).
Specifiche del Codice identificativo della ricetta
Ogni ricetta è individuata univocamente da un codice identificativo che esprime il numero
progressivo regionale (ai sensi del comma 3 dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
Tale codice, rappresentato sia in formato a barre che numerico, è costituito da due elementi.
Il primo (elemento 2) costituito da 5 caratteri, suddivisi rispettivamente in:
 codice ente di competenza (Regione o provincia autonoma; 3 cifre) (allegato 6);
 ultime due cifre dell’anno di produzione del ricettario (2 cifre);
Il secondo (elemento 2a) costituito da 10 caratteri, suddivisi rispettivamente in:
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

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numerazione progressiva della ricetta nell’ambito del medesimo ente competente (9 cifre);
carattere di controllo di parità del progressivo (1 cifra).
2.1.3.1.2
Area tagliando
Dati anagrafici dell’assistito
L’indicazione in chiaro del cognome e del nome dell’assistito (elemento 3), ovvero le iniziali, e
l’indicazione del domicilio (elemento 3) dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un
adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivo, anche in presenza dell’indicazione del
codice fiscale.
Il Sistema controlla che il campo denominato “Cognome e nome dell’assistito” dell’Area tagliando
sia valorizzato: non controlla la congruenza tra il codice fiscale e gli altri dati anagrafici.
2.1.3.1.3
Area codice dell’assistito
Questa area contiene lo spazio per la indicazione del codice assistito secondo le regole di seguito
esposte.
Il campo denominato in ricetta “Codice Fiscale” deve essere così compilato:
o nel caso di assistito SSN il campo deve essere obbligatoriamente compilato con il codice
fiscale dell’assistito; in questo caso il Sistema controlla la presenza dell’assistito nell’anagrafe
degli assistiti dalla Regione Lombardia nel caso in cui l’assistito abbia ASL di competenza
lombarda ed in funzione del risultato, il sistema controlla che i campi dell’Area sigla provincia e
codice ASL competente siano compilati secondo le regole descritte al paragrafo “Area sigla
provincia e codice ASL competente”;
o nel caso di assistito SASN italiani il campo deve essere obbligatoriamente compilato con il
codice fiscale dell’assistito; gli assistiti SASN italiani si identificano poichè nell’Area Tipo
Ricetta devono essere indicati uno dei seguenti valori: NA, ND (cfr. paragrafo “Area Tipo
Ricetta”). In questo caso il sistema controlla che i campi dell’area sigla provincia e codice ASL
competente non siano compilati.
o nel caso di assistito SASN stranieri il campo non deve essere compilato; gli assistiti SASN
stranieri si identificano poichè nell’Area Tipo Ricetta deve essere indicato uno dei seguenti
valori: NE, NX (cfr. paragrafo “Area Tipo Ricetta”). In questo caso il sistema controlla che i
campi dell’area sigla provincia e codice ASL competente non siano compilati.
o nel caso di stranieri temporaneamente presenti sul territorio “STP”, il campo deve essere
obbligatoriamente compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza
territoriale (formato STP seguito da cifre); gli assistiti STP si identificano poiché, oltre ad avere
un codice assistito di formato non conforme al Codice Fiscale, nell’Area Tipo Ricetta deve
essere indicato il valore ST (cfr. paragrafo “Area Tipo Ricetta”). In questo caso il sistema
controlla che i campi dell’area sigla provincia e codice ASL competente non siano compilati.
o nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere l’elemento non deve essere compilato, e i
dati assicurativi dell’assistito devono essere riportati sul verso della ricetta. Per i dati da
registrare sul verso della ricetta cfr. paragrafo “Verso della ricetta”. I cittadini che rientrano in
questa categoria si identificano in quanto il campo dell’Area Tipo Ricetta contiene uno dei
seguenti valori: UE o EE rispettivamente nel caso di assistito proveniente da Paesi UE-SEE e
Svizzera o assistito da istituzioni estere extraeuropee.
In questo caso il sistema controlla che i campi dell’area sigla provincia e codice ASL
competente non siano compilati e che siano valorizzati i campi seconde le regole descritte al
paragrafo “Verso della Ricetta”.
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In tale Area vi è inoltre uno spazio per la stampa, da parte del prescrittore informatizzato, del
codice dell’assistito con la tecnica di rappresentazione a barre in modo tale da poter essere letto
con dispositivi a lettura ottica (elemento 5).
2.1.3.1.4
Area sigla provincia e codice ASL competente
Tale area della ricetta contiene:
- un elemento (elemento 6) formato da 5 caselle contigue di cui:
o le prime 2 caselle destinate alla indicazione della sigla della provincia della ASL di
competenza dell’assistito (valori possibili sono elencati nell’allegato 7); la ASL di
competenza dell’assistito indica la ASL che eroga i servizi sanitari (e.g. scelta e
revoca MMG/PLS) e può coincidere o meno (pro tempore) con quella di
appartenenza dell’assistito, ovvero la ASL di residenza dell’assistito
o le successive 3 caselle destinate alla indicazione del codice della ASL di
appartenenza dell’assistito, secondo la codifica “codice azienda” fornita dal
Ministero della Salute;
- un elemento (elemento 30) formato da 8 caselle contigue a disposizione delle Regioni per
eventuali ulteriori codifiche. Attualmente tale elemento non è utilizzato in Regione Lombardia.
Tale area della ricetta deve essere sempre compilata, anche quando la ASL di competenza
dell’assistito coincide con quella del medico prescrittore.
Gli unici casi in cui tale area della ricetta non deve essere compilata sono i seguenti:
 assistiti “STP”;
 personale navigante iscritto al SASN;
 assicurati da istituzioni estere.
Modalità per la compilazione dell’area sigla provincia e codice ASL competente
Tale area riguarda l’identificazione della ASL di competenza degli assistiti del Servizio sanitario
nazionale; la compilazione deve essere effettuata, secondo le seguenti modalità:
 il sistema verifica se l’assistito è registrato nell’Anagrafe Assistiti Regionale, in caso positivo
controlla la correttezza dei dati indicati verificandoli con i dati registrati nell’Anagrafe degli
assistiti lombardi ed in caso essi non concordino accetta comunque la prescrizione segnalandone
la non conformità (warning), in caso negativo (ovvero cittadino non registrato nell’Anagrafe
Assistiti Regionale) il sistema controlla la correttezza formale dei valori indicati (codice ASL e
sigla provincia) e, nel caso di non correttezza, segnala la non conformità (warning), accettando
comunque la prescrizione.
Area tipo ricetta
Tale area della ricetta contiene 2 caselle destinate alla indicazione della tipologia della ricetta
secondo la codifica sotto riportata (elemento 7).
2.1.3.1.5
Tipo ricetta
Il campo tipo ricetta ha utilizzi molteplici e rappresenta un campo che permette l’unificazione dei
vari tipi di ricetta. In tale campo può essere indicato uno dei seguenti valori: NA, ND, NE, NX, ST,
UE, EE in funzione della categoria dell’assistito. Il sistema controlla che nel campo, se valorizzato,
sia indicato uno dei suddetti valori.
In particolare:
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




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assistiti SSN: il campo non va compilato, ma può essere adattato a scopi specifici a livello
regionale. In questo caso il campo non è utilizzato in Regione Lombardia;
assistiti SASN italiani: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, dei codici NA per
visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare (cfr. paragrafo “Area codice dell’assistito”);
assistiti SASN stranieri: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, del codice NE per
definire l’effettuazione della prescrizione a soggetto assistito da istituzioni estere europee; il
prescrittore inserirà nel campo il codice NX qualora la prescrizione si riferisca a soggetto
assistito da istituzioni estere extraeuropee; (cfr. paragrafo “Area codice dell’assistito”);
STP: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice
ST;
Soggetti assicurati da istituzioni estere: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, con
allineamento a sinistra, del valore UE per istituzioni estere o del valore EE nel caso di istituzioni
estere extraeuropee.
2.1.3.1.6
Area data
Tale area della ricetta comprende 6 caselle contigue destinate alla indicazione della data di
compilazione della prescrizione nel formato gg/mm/aa (area a riempimento obbligatorio)
(elemento 18).
La indicazione della data di compilazione deve essere effettuata trascrivendo nella apposita area i
caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l'anno (due caselle).
Per la indicazione dei giorni da 1 a 9 la indicazione deve essere effettuata premettendo il valore "0"
(esempio: il giorno 2 sarà indicato con il valore "02"). Per la indicazione dei mesi da gennaio a
settembre il numero corrispondente deve essere preceduto dal valore "0" (esempio: il mese di marzo
sarà indicato con il valore "03"). Per la indicazione dell'anno devono essere riportati solo gli ultimi
due caratteri (esempio: l'anno 2004 sarà indicato con il valore "04").
2.1.3.1.7
Area firma del medico
Tale area della ricetta è riservata alla apposizione del timbro e della firma autografa del medico
(area a riempimento obbligatorio) (elemento 19).
2.1.3.1.8
Area indicazione stampa con mezzi informatici
Tale area della ricetta contiene un elemento che deve essere biffato in modo automatico in caso di
stampa attraverso il sistema informatico del medico prescrittore (elemento 25), al fine di
identificare, tramite lettura ottica, il numero delle ricette ed i medici che utilizzano sistemi
informatizzati per la stampa completa delle ricette.
Le ricette stampate con il SISS devono compilare tale elemento.
2.1.3.1.9
Specifiche per la stampa
Allo scopo di garantire uniformi condizioni per l’ottimale trattamento del documento mediante
apparecchiature di lettura ottica automatica, vengono di seguito dettagliati i vincoli da osservare in
sede di stampa delle zone sopra definite.
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Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti o con mezzi informatici e quelle destinate alla
biffatura, sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66223 e 66225.
Per assicurare la migliore leggibilità con le apparecchiature di lettura ottica i codici a barre devono
essere stampati in colore nero.
2.1.3.2
Verso della ricetta
I contenuti grafici del verso del modulo SSN devono risultare conformi al facsimile riportato negli
allegati 3 bis e 3 ter.
Sul verso della ricetta sono previsti i seguenti elementi:

uno spazio disponibile per le avvertenze (elemento 1). Questo elemento contiene delle
istruzioni prestampate per il corretto uso della ricetta.

area per assistenza a soggetti assicurati da istituzioni estere: per l’indicazione delle
informazioni relative ad assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo
soggiorno in Italia, forniti di Tessera europea di assicurazione malattia o documento
equivalente, nella quale sono compresi i seguenti elementi
- un elemento (elemento 7) formato da 28 caselle contigue destinate a contenere
l’istituzione competente per l’assistito (descrizione e codice).
- un elemento (elemento 8) formato da 2 caselle contigue destinate a contenere la sigla
dello stato estero dell’assistito.
- un elemento (elemento 9) formato da 20 caselle contigue destinate a contenere il numero
di identificazione personale dell’assistito.
- un elemento (elemento 10) formato da 20 caselle contigue destinate a contenere il
numero di identificazione Tessera europea di assicurazione malattia dell’assistito.
- uno spazio (elemento 11) destinato a contenere nome, cognome e la firma dell’assistito.
- un elemento (elemento 12) formato da 6 caselle contigue destinate alla indicazione della
data di nascita dell’assistito nel formato gg/mm/aa.
- un elemento (elemento 13) formato da 6 caselle contigue destinate alla indicazione della
data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell’assistito nel
formato gg/mm/aa;
Il sistema effettua i seguenti controlli:
- nel caso di cittadino appartenente ad un paese UE-SEE-Svizzera, cioè nel campo Tipo
Ricetta è indicato il valore “UE”, (cfr. par. Area Tipo Ricetta) il sistema verifica:
o che l’elemento 8 sia valorizzato con uno dei valori indicato nell’allegato 8
o che siano valorizzati gli elementi 7 e 9
- nel caso di cittadino EE, cioè nel campo Tipo Ricetta è indicato il valore “EE” (cfr. par.
Area Tipo Ricetta), il sistema verifica che sia valorizzato l’elemento 7 e non sia
valorizzato l’elemento 8.
- nel caso di personale navigante straniero assistito dal SASN per il quale nel campo Tipo
Ricetta sia indicato il valore “NE” (cfr. par. Area Tipo Ricetta), il sistema verifica:
o che siano valorizzati gli elementi 7 e 9
o che l’elemento 8, se valorizzato, appartenga ad uno dei valori indicato
nell’allegato 8.
- nel caso di personale navigante straniero assistito dal SASN per il quale nel campo Tipo
Ricetta sia indicato il valore ”NX” (cfr. par. Area Tipo Ricetta), il sistema verifica:
o che sia valorizzato l’elemento 7 e non sia valorizzato l’elemento 8.
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Nel caso si effettui la stampa del verso della ricetta devono essere stampati oltre agli
elementi 7, 8, 9, 10, 12 e 13 anche l’elemento 11 riportando in tale elemento il campo
“Cognome e Nome” dell’Area Tagliando (cfr. par. Area Tagliando).
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2.2 SPECIFICITÀ DELLE PRESCRIZIONI AMBULATORIALI
Si tratta di prescrizione ambulatoriale nel caso di prescrizione contenente prestazioni incluse
nell’Anagrafe SISS delle prestazioni ambulatoriali.
2.2.1 Area tipologia della prescrizione
Tale area della ricetta contiene tre elementi di cui i soli seguenti possono essere compilati:
 1 casella contrassegnata dalla lettera “S” e denominata “SUGG.” destinata alla indicazione di
prescrizione suggerita (elemento 8) nel caso in cui la prescrizione contenuta nella ricetta derivi
da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di
ricovero. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura
dell’apposita casella contrassegnata dalla lettera “S”;
 1 casella senza contrassegno e denominata “ALTRO” destinata alla indicazione di prescrizioni
di tipo diverso, introdotte da provvedimenti regionali specifici (elemento 10). Ad oggi in
Regione Lombardia non è stato emesso alcun provvedimento regionale in tal senso.
Il sistema controlla che eventualmente solo i campi sopra citati possano essere valorizzati.
2.2.2 Area priorità della prestazione
A seguito di quanto nella lettera della Regione Lombardia, protocollo H1.2011.0006481 del 1
marzo 2011, ad oggetto “Precisazioni in ordine alla DGR IX/937 del 1 dicembre 2010
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2011” e alla
circolare 20/SAN del 30/12/2010”, sono modificate le modalità prescrittive in Regione Lombardia
rispetto all’Area priorità della prestazione.
Priorità della ricetta come da DGR2828/2006
Nel caso in cui il medico prescrittore ravveda la necessità che quanto prescritto nelle AREE
CARDIOVASCOLARE, ONCOLOGICA, GERIATRICA e MATERNO INFANTILE venga
erogato nei tempi stabiliti dalla DGR2828/2006 deve prescrivere come di seguito indicato:




per le prescrizioni afferenti l'area ONCOLOGICA indicare in ricetta la dizione "RISCHIO
ONC" ,
per le prescrizioni afferenti l'area CARDIOVASCOLARE indicare in ricetta la dizione
"RISCHIO CV",
per quanto prescritto in AREA MATERNO INFANTILE, tale classificazione viene resa
evidente dalla presenza in ricetta del Codice esenzione Mnn opportuno,
per le prescrizioni afferenti l'area GERIATRICA indicare in ricetta la dizione "AREA
GERIATRICA".
Poiché la dizione di cui sopra è un testo libero da indicare in ricetta, il medico prescrittore potrà
utilizzare il campo Nota della prescrizione previsto dal sistema per indicare la priorità legata alle
AREE.
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Il sistema non esegue alcun controllo di appropriatezza tra le prestazioni ambulatoriali prescritte e
l’effettiva loro appartenenza alle AREE secondo quanto in DGR2828/2006.
Priorità in alternativa a quanto in DGR2828/2006
Quanto di seguito esposto è in alternativa all’indicazione di priorità legata alle AREE come sopra
specificato.
L’indicazione della priorità di accesso alle prestazioni non riguarda le sole prescrizioni contenenti
prestazioni rientranti nella sperimentazione di cui alla DGR15324/2004 ma si rende ora obbligatoria
per tutte le prescrizioni.
Al fine di individuare la classe di priorità assegnata alla prescrizione, il medico prescrittore deve
barrare una delle apposite caselle (elemento 26) presenti sulla ricetta nell’”Area priorità della
prestazione” optando tra tre dei quattro valori presenti in ricetta U,D,P, il medico deve quindi
barrare:
 la casella contrassegnata dalla lettera “U” (urgente) per le prestazioni da eseguirsi entro 72 ore,
alla prescrizione deve essere inoltre apposto il bollino verde;
 la casella contrassegnata dalla lettera “D” (differibile) per le prestazioni da eseguirsi entro 30 gg
per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali;
 la casella contrassegnata dalla lettera “P” (programmata) per prestazioni programmate
Il sistema controlla che al massimo sia contrassegnata una sola casella.
Nel caso in cui il medico prescrittore non barri alcuna casella dell’Area priorità della prestazione,
l’erogatore assume la prescrizione come “P” (programmata) (nel caso non si tratti di prescrizione
che ricada nel caso precedente di priorità come da DGR2828).
Nel caso in cui il prescrittore barri la casella “B”, il sistema accetta tale valore poiché potrebbe
trattarsi di ricetta che verrà spesa al di fuori del territorio lombardo.
La modalità precedentemente in uso (vedi nota del 4 giugno 2004 prot. 32905), ovvero l’uso della
dizione Classe A, B, C che veniva indicata in ricetta, non deve più essere utilizzata, ma si
utilizzano tre delle quattro caselle preposte all'indicazione della classe di priorità presenti in ricetta:
U, D, P.
Il sistema non esegue alcun controllo di appropriatezza tra le caselle contrassegnate appartenenti
all’Area priorità e le prestazioni ambulatoriali prescritte.
2.2.3 Area esenzione
Tale area della ricetta contiene l’informazione sull’eventuale esenzione da parte dell’assistito alla
compartecipazione alla spesa sanitaria relativamente alla prestazione ambulatoriale in oggetto.
Nel caso di assistito SSN il medico compila tale area come di seguito specificato, nel caso di
assistito SASN avente diritto ad eseguire gratuitamente le prestazioni medico legali di cui al
decreto ministeriale 22 febbraio 1984, sarà cura del medico riportare il codice relativo. Nel caso di
assistito SASN il Sistema non effettua alcun controllo.
In particolare l’Area esenzione contiene gli elementi seguenti che devono essere compilati dal
medico prescrittore:
 casella “Non Esente” (elemento 12)
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Questa casella, contrassegnata dalla lettera “N”, è destinata all’indicazione dell’assenza del
diritto dell’assistito all’esenzione dalla partecipazione alla spesa (elemento 12).
Il sistema controlla che se questa casella è specificata, gli elementi “Codice Esenzione” e
“Reddito” non siano valorizzati.
campo “Codice Esenzione”, (elemento 13)
Questo elemento, composto da sei posizioni, è destinato alla indicazione dell’esenzione alla
partecipazione alla spesa sanitaria (di qualsiasi natura) goduta dal cittadino.
L’elemento viene compilato allineandolo a sinistra.
In particolare:
- per gli assistiti lombardi, l’indicazione delle esenzioni segue le seguenti modalità:
o nel caso di esenzione per patologia cfr. [2], il sistema riporta nella stampa i soli primi tre
caratteri del codice di esenzione (cfr. campo “Codifica Operativa” – di cui alla riga N.
1 dell’Allegato 9) anche nel caso il medico indichi il codice completo dell’esenzione (es.
il medico indica 010.710.9 in stampa viene riportato 010).
Il sistema esegue i controlli negli archivi Scelta e Revoca dell’effettiva esistenza
dell’associazione esenzione-assistito rispetto al codice fornito dal medico nel seguente
modo:
 se il medico indica i soli primi tre caratteri, il sistema controlla che l’assistito goda di
una qualsiasi esenzione che ha i primi tre caratteri corrispondenti a quelli indicati dal
medico (esempio il medico indica 010, il sistema controlla che l’assistito goda di una
qualsiasi esenzione 010.*)
 se il medico indica il codice completo dell’esenzione, il sistema controlla che
l’assistito goda dell’esenzione indicata (esempio il medico indica 010.710.9, il
sistema controlla che l’assistito goda di tale esenzione)
o nel caso di esenzione per patologia corrispondente ai codici ex DM91 (tali codici, es.
0067, 0068, sebbene non più assegnabili agli assistiti, potrebbero essere tuttora associati
ad alcuni assistiti), il sistema riporta nella stampa il codice di esenzione per esteso
(ovvero 4 caratteri).
Il sistema esegue i controlli negli archivi Scelta e Revoca dell’effettiva esistenza
dell’associazione esenzione-assistito rispetto al codice fornito dal medico
o nel caso di esenzione per malattia rara cfr. [4], il medico indica uno dei codici, nella
sua completezza, appartenenti al campo “Codifica Operativa” dell’Allegato 9 – di cui
alla riga N. 2 (es. RI0060); il Sistema controlla negli archivi Scelta e Revoca l’effettiva
esistenza dell’associazione esenzione-assistito.
Nel caso in cui il medico indichi il codice appartenente al campo “Codifica Operativa”
dell’Allegato 9 – di cui alla riga N. 3, il Sistema controlla la sola correttezza formale
del codice indicato in quanto si tratta di codice di esenzione goduto temporaneamente
dal cittadino e non certificato dalla ASL e quindi non associato al cittadino nell’archivio
Scelta e Revoca.
o nel caso di esenzione per stato di invalidità ed altre condizioni cfr. [6] il medico
fornisce i codici di esenzione per stato di invalidità ed altre condizioni, elencati nel
campo “Codifica Operativa” dell’Allegato 9 – di cui alle righe N. da 4 a 8, da 10 a
12, da 14 a 19, da 20 a 21bis; si tratta di codici di esenzione certificati dalla ASL e
associati al cittadino nell’archivio Scelta e Revoca.
Il sistema riporta nella stampa i soli primi quattro caratteri della codifica regionale anche
nel caso il medico indichi il codice completo dell’esenzione (esempio: il medico indica
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IC20.80 in stampa viene indicato IC20) tranne per il Caso Particolare di stampa di
seguito elencato.
Il sistema esegue i controlli negli archivi Scelta e Revoca dell’effettiva esistenza
dell’associazione esenzione-assistito rispetto al codice fornito dal medico nel seguente
modo:
- se il medico indica i soli primi 4 caratteri, il sistema controlla che l’assistito goda di
una qualsiasi esenzione che ha i primi 4 caratteri corrispondenti a quelli indicati dal
medico (esempio il medico indica IC20, il sistema controlla che l’assistito goda di
una qualsiasi esenzione IC20.*)
- se il medico indica il codice completo dell’esenzione, il sistema controlla che
l’assistito goda dell’esenzione indicata (esempio il medico indica IC20.80, il sistema
controlla che l’assistito goda dell’esenzione IC20.80)
Caso Particolare di stampa
Nel caso particolare
- in cui il medico indichi il codice completo di esenzione VT43.2, in stampa viene
riportato il valore completo senza punto cioè VT432.
o Nel caso in cui il medico fornisca i codici di esenzione per infortunio, altre condizioni
cliniche o di interesse sociale, elencati nel campo “Codifica Operativa” dell’Allegato
9 – di cui alle righe N. 9, 13, 19bis, da 22 a 35, da 36 a 44 (vedi nota per esenzioni di
cui alla righe da 36 a 39), si tratta di codici di esenzione goduti temporaneamente dal
cittadini e non certificati dalla ASL e quindi non associati al cittadino nell’archivio
Scelta e Revoca.
Il sistema riporta nella stampa il codice fornito dal medico e controlla la sola correttezza
formale del codice di esenzione.
Nota per esenzioni di cui alla righe da 36 a 39
Le esenzioni per condizioni economiche di cui alle riche da 36 a 39 dell’Allegato 9
doivrebbero essere apposte dalle strutture erogatrici. Tuttavia il sistema consente
l’indicazione di tale esenzioni anche al medico prescrittore.
Sempre per le stesse motivazioni non spetta al medico prescrittore compilare
l’elemento 14 (casella contrassegnata dalla lettera “R” denominata “Reddito”).
Tuttavia il sistema consente l’indicazione di tale esenzioni anche al medico
prescrittore.
o nel caso di esenzione per invalidità (o altre condizioni) corrispondente ai codici ex
DM91 (tali codici, es. 0002, 0003, sebbene non più assegnabili agli assistiti, potrebbero
essere tuttora associati ad alcuni assistiti), il sistema riporta nella stampa il codice di
esenzione per esteso (ovvero 4 caratteri).
Il sistema esegue i controlli negli archivi Scelta e Revoca dell’effettiva esistenza
dell’associazione esenzione-assistito rispetto al codice fornito dal medico .
o la D.G.R. nr. VIII/10804 [8] stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2010:
- sono inseriti tra gli esenti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale i
cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a carico,
- i cittadini in cassa integrazione straordinaria, i lavoratori in mobilità ed i
disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, ed i familiari a
loro carico possono godere del diritto all’esenzione a prescindere dal reddito.
Lo stato di diritto all’esenzione per tutte le categorie di cui sopra si dovrà certificare con
le stesse modalità di cui in cfr. [3]: la ASL rilascia una specifica certificazione numerata
progressivamente.
Le indicazioni sono le seguenti:
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-
il medico prescrittore appone il numero progressivo del certificato rilasciato dalla
ASL (cfr. [3]) e contrassegna la casella indicante la lettera “R” denominata
“Reddito”,
- il cittadino appone la propria firma
nello spazio denominato “Firma
autocertificante” (elemento 15).
Il sistema non esegue alcun controllo rispetto all’effettiva attribuzione all’assistito
regionale del numero di certificazione progressiva apposto in prescrizione dal medico.
A seguito di quanto sopra introdotto, per gli assistiti lombardi, in ambito delle
prescrizioni ambulatoriali, a partire dal 1.1.2010 non è più in vigore il codice di
esenzione E2.
-
per gli assistiti non lombardi e stranieri, quale che sia il codice indicato nel campo Codice
Esenzione dal medico, il Sistema non effettua alcun controllo.
La Nota della Regione Lombardia del 23 aprile 2009, protocollo H1.2009.0015091, ha disposto
di esentare (con validità dalla data della nota stessa) dalla partecipazione alla spesa sanitaria i
cittadini residenti nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma e costretti temporaneamente a
trasferirsi in Regione Lombardia, nel caso in cui si trovassero ad usufruire di prestazioni di
specialistica ambulatoriale e farmaceutiche presso strutture sanitarie accreditate e farmacie aperte al
pubblico ubicate in Regione Lombardia.
Le indicazioni sono le seguenti:
o il medico prescrittore appone il codice di esenzione E99 e contrassegna la casella
indicante la lettera “R” denominata “Reddito”,
o il cittadino autocertifica, ai sensi di legge, la propria condizione ed appone la propria
firma nello spazio denominato “Firma autocertificante” (elemento 15);
Il sistema accetta il codice di esenzione E99 e non effettua alcun controllo di appropriatezza, non
viene effettuato alcun controllo né rispetto al cittadino (es. sia esso assistito dal servizio sanitario
regionale sia non lo sia), né rispetto alla residenza del cittadino stesso (es. comune colpito dal
sisma)
I decreti di cui al [2] danno indicazioni rispetto alle prestazioni ambulatoriali appropriate correlate
ai codici di esenzione per patologia. Attualmente il Sistema non esegue controlli sull’appropriatezza
tra l’esenzione indicata sulla prescrizione e le prestazioni ambulatoriali prescritte in quanto le
indicazioni definite nei sopra citati decreti lasciano elementi di discrezionalità al medico
prescrittore.
2.2.4 Area prescrizione
Tale area della ricetta contiene gli elementi seguenti:
 8 spazi identificati da apposite righe tratteggiate per la descrizione della prescrizione (elemento
16); in questi spazi devono essere riportate le prestazioni prescritte (codice e descrizione) le
relative quantità e le eventuali relative note; il sistema controlla che la prescrizione contenga
almeno una prestazione e che la stessa sia unica (nel caso una prestazione debba essere
prescritta n volte deve essere indicata una sola volta con quantità n).
 1 spazio con una sola riga, posta al di sotto delle precedenti,da utilizzare per la descrizione della
diagnosi o quesito diagnostico, (elemento 16 a); il sistema non effettua alcun controllo sulla
presenza o meno del quesito diagnostico;
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
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3 caselle contigue (a riempimento obbligatorio) con allineamento a sinistra destinate alla
indicazione del numero totale delle prestazioni specialistiche prescritte (elemento 17).
In questo campo deve essere indicato il numero totale di prestazioni prescritte, calcolato dal
sistema secondo le regole descritte nel seguito per le varie tipologie di prestazioni specialistiche.
Diamo di seguito le modalità di compilazione di una prescrizione ambulatoriale in termini
quantitativi e qualitativi di quanto prescritto.
2.2.4.1
Appartenenza a branca specialistica
Ogni prescrizione può contenere prestazioni appartenenti ad una sola branca specialistica.
Nell’ Anagrafe SISS delle prestazioni ambulatoriali, per ognuna di esse è definita l’associazione
Prestazione-Branca Specialistica, ovvero sono identificabili tutte le possibili branche di
appartenenza della prestazione stessa.
Nel caso di prestazioni che appartengono a più di una branca specialistica, la prescrizione si
considera valida se esiste almeno una branca comune a tutte le prestazioni ivi contenute.
La branca di codice “99” è una branca “neutra”, l’appartenenza a tale branca permette ad una
prestazione di essere associata a prestazioni di branche differenti nella medesima prescrizione.
2.2.4.2
Numero di prestazioni prescrivibili in una prescrizione
Ogni prescrizione può contenere prescrizioni-proposte di una sola branca specialistica (ovvero nel
caso di prestazioni appartenenti a più di una branca, deve essere identificabile una comune branca di
appartenenza). Una prestazione può essere prescritta su una prescrizione per più di una volta: il
medico prescrittore all’atto prescrittivo deve indicare la quantità associata ad ogni prestazione
prescritta. Ogni prestazione, seppur prescritta con quantità maggiore di uno, deve apparire una ed
una sola volta all’interno della prescrizione.
Ogni prestazione prescritta viene conteggiata tante volte quanto il numero specificato dal medico
come quantità prescritta.
Ogni prescrizione può contenere fino ad un limite di otto prestazioni, salvo i casi particolari
relativi ai cicli di seguito esposti.
2.2.4.3
2.2.4.3.1
Casi particolari per calcolo del numero massimo di prestazioni ambulatoriali
all’interno di una prestazione
Prestazioni di prelievo
Le prestazioni di prelievo di sangue venoso, prelievo di sangue capillare, prelievo di sangue
arterioso, prelievo microbiologico e prelievo citologico, non vanno incluse nel conteggio delle
otto prestazioni per prescrizione, ma concorrono alla determinazione della partecipazione alla
spesa da parte del cittadino (ticket).
Tali prestazioni non concorrono alla determinazione del numero totale delle prestazioni
specialistiche prescritte da indicare nell’elemento 17 dell’Area prescrizione.
2.2.4.3.2
Prestazioni di tipo gruppo
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Una prestazione di tipo Gruppo ha la caratteristica che al suo inserimento in una prescrizione, per
essa deve essere specificato un numero di oggetti entro un limite max stabilito; l’oggetto in
genere rappresenta l’elemento a cui afferisce la prestazione.
Esempio di prestazione di tipo gruppo è la prestazione di codice e descrizione seguente:
- 5291905 “Test epicutanei a lettura ritardata [patch test] (fino a 20 allergeni)
Per prescrivere questa prestazione il medico prescrittore deve specificare quanti sono gli oggetti
(allergeni) sui quali effettuare la prestazione, può inoltre specificare quali siano tali oggetti ad
esempio Polvere, Fumo di sigaretta, ecc.
Per ogni prestazione di tipo gruppo, nell’Anagrafe SISS delle prestazioni, è definito il numero
massimo di oggetti che, se specificati in prescrizione fanno sì che la prestazione venga conteggiata,
per il calcolo del numero massimo di prestazioni in una prescrizione, come una prestazione singola.
La formula matematica per il calcolo delle prestazioni conteggiate nella prescrizione è la seguente:
[parte intera (num. oggetti specificati in prescrizione/num. massimo oggetti specificati in anagrafe)] +
+ ( 1 se resto della divisione diverso da zero)
Esempi:
Prestazione Gruppo: Esame di elementi diagnostici
Num max oggetti: 4
Prescrizione di Esame di elementi diagnostici 3 oggetti: (pelo, sangue, altezza)
In questo caso la prestazione viene conteggiata con:
1 = [parte intera (3/4)] +1
Prescrizione di Esame di elementi diagnostici 5 oggetti:(pelo, sangue, altezza, vista,
udito)
In questo caso la prestazione viene conteggiata con:
2 = [parte intera (5/4)] +1
Prescrizione di Esame di elementi diagnostici 8 oggetti:
In questo caso la prestazione viene conteggiata con:
2 = [parte intera (8/4) + 0]
Gli oggetti associabili a prestazioni di tipo Gruppo non sono codificati.
Il Sistema non controlla la corrispondenza tra il numero di oggetti dichiarati e la lista degli stessi (in
termini di corrispondenza numerica).
Nella prescrizione, quale che sia il risultato del conteggio di cui sopra, deve apparire una sola riga
di stampa corrispondente alla prestazione conteggiata; il numero totale di oggetti prescritto è
specificato nel campo quantità associato alla prestazione prescritta; l’eventuale elenco di oggetti è
specificato nella nota associata alla prestazione prescritta.
2.2.4.3.3
Prestazioni di tipo ciclico
Una prestazione di tipo Ciclico è caratterizzato, nell’anagrafe SISS delle prestazioni ambulatoriali,
dal numero consigliato di sedute necessarie per la sua esecuzione. In genere il numero di sedute
associato ad una prestazione ciclica corrisponde è quello ritenuto idoneo a garantire l’efficacia della
prestazione.
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Il medico, nella prescrizione di una prestazione di tipo ciclico, deve specificare il numero di sedute
da eseguire: il numero di sedute specificato dal medico può differire rispetto al numero di sedute
specificato nell’Anagrafe SISS delle prestazioni ambulatoriali.
Un ciclo si intende prescritto quando il numero di sedute indicato dal medico coincide con il
numero di sedute definito nell’Anagrafe SISS delle prestazioni ambulatoriali.
Il calcolo del numero di prestazioni da conteggiare nella prescrizione viene effettuato nel modo
seguente:
nr. prestazioni prescritte = nr. cicli prescritti + nr. sedute prescritte (modulo) (nr. sedute consigliate
definite in anagrafe)
dove
nr. di cicli prescritti =parte intera ( nr. sedute prescritte / nr. sedute consigliate definite in anagrafe).
Esempi:
Prestazione Ciclica: Trattamento dell’arto.
Numero consigliato di sedute: 4
Prescrizione di Trattamento dell’arto, numero sedute: 8
In questo caso la prestazione viene conteggiata con:
2 = 2 cicli + 0
Prescrizione di Trattamento dell’arto, numero sedute: 11
In questo caso la prestazione viene conteggiata con:
5 = 2 cicli + 11(modulo)4
Prescrizione di Trattamento dell’arto, numero sedute: 3
In questo caso la prestazione viene conteggiata con:
3 = 0 cicli+ 3(modulo)4
Nella prescrizione, quale che sia il risultato del conteggio di cui sopra, deve apparire una sola riga
di stampa corrispondente alla prestazione conteggiata; il numero totale di sedute prescritto è
specificato nel campo quantità associato alla prestazione prescritta.
La regola per la gestione del numero massimo di cicli prescrivibili all’interno di una prescrizione si
distingue in due categorie in funzione della Branca specialistica di appartenenza.
Prestazioni di tipo ciclico: branca di medicina fisica e
2.2.4.3.3.1
riabilitazione
Per le prestazioni di tipo ciclico appartenenti alla branca “MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E
NEUROLESI” (codice SISS “56”), in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 20/10/98, una
prescrizione può contenere prestazioni siffatte fino ad un massimo di tre cicli che possono diventare
sei cicli in presenza di determinate condizioni cliniche-patologiche riscontrate sull’assistito.
Non essendo verificabile dal Sistema l’esistenza delle condizioni cliniche-patologiche di cui sopra,
il Sistema esegue il controllo che limita a sei il numero di cicli di prestazioni di tipo ciclico
appartenenti alla branca di “Medicina fisica e riabilitazione - recupero e riabilitazione funzionale
dei motulesi e neurolesi” contenuti in una prescrizione.
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2.2.4.3.3.2
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Prestazioni cicliche appartenenti a branche diverse dalla
medicina fisica e riabilitazione - recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e
neurolesi
Come indicato nella nota del 3 dicembre 1999, protocollo n. 100/SCPS/16 18450, del Dipartimento
della Programmazione del Ministero della Sanità, per le prestazioni recanti l'indicazione di ciclo
appartenenti a branche specialistiche diverse dalla medicina fisica e riabilitazione, qualora le
esigenze cliniche del paziente, esente o non, rendano necessario un ciclo terapeutico, possono essere
prescritte nella medesima ricetta fino a otto cicli.
Se una prestazione ciclica appartiene sia alla branca “Medicina fisica e riabilitazione - recupero e
riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi” che ad altra branca, per il conteggio del numero
massimo dei cicli si applica la regola meno restrittiva, cioè sono consentiti fino ad otto cicli per
prescrizione.
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2.3 SPECIFICITÀ DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE
Si tratta di prescrizione farmaceutica nel caso di prescrizione contenente specialità medicinali e di
prodotti generici censite nell’anagrafe delle prestazioni farmaceutiche.
2.3.1 Area tipologia della prescrizione
Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi:
 1 casella contrassegnata dalla lettera “S” e denominata “SUGG.” destinata alla indicazione di
prescrizione suggerita (elemento 8) nel caso in cui la prescrizione contenuta nella ricetta derivi
da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di
ricovero. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura
dell’apposita casella contrassegnata dalla lettera “S”;
 1 casella senza contrassegno e denominata “ALTRO” destinata alla indicazione di prescrizioni
di tipo diverso, introdotte da provvedimenti regionali specifici (elemento 10). Ad oggi in
Regione Lombardia non è stato emesso alcun provvedimento regionale in tal senso. Il sistema
non effettua alcun controllo.
Il sistema controlla che eventualmente solo i campi sopra citati possano essere valorizzati.
2.3.2 Area note CUF (dette anche note AIFA)
Tale area della ricetta contiene due gruppi di tre caselle, destinate alla eventuale indicazione
obbligatoria delle note emesse dall’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) o dalle Regioni, relative ai
farmaci prescritti (inserimento con allineamento a sinistra); il medico deve barrare comunque le
caselle non utilizzate (elemento 11).
Il Sistema controlla l’appropriatezza della indicazione della Nota AIFA in relazione al/i farmaco/i
indicato/i in prescrizione.
Le note dovranno essere indicate negli appositi gruppi di cui sopra, inoltre, per le note con
l’indicazione di Bis (es. 32-bis, 79-bis, 9-bis) si prevede di scriverne il numero seguito dalla lettera
B.
2.3.3 Area esenzione
Tale area della ricetta contiene l’informazione sull’eventuale esenzione da parte dell’assistito alla
compartecipazione alla spesa sanitaria relativamente ai medicinali in oggetto.
Nel caso di assistito SSN il medico compila tale area come di seguito specificato, nel caso di
assistito SASN avente diritto ad eseguire gratuitamente le prestazioni medico legali di cui al
decreto ministeriale 22 febbraio 1984, sarà cura del medico riportare il codice relativo. Nel caso di
assistito SASN il Sistema non effettua alcun controllo.
In particolare l’Area esenzione contiene gli elementi seguenti:
 casella “Non Esente” (elemento 12)
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
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Questa casella, contrassegnata dalla lettera “N”, è destinata all’indicazione dell’assenza del
diritto dell’assistito all’esenzione dalla partecipazione alla spesa (elemento 12).
Il sistema valorizza questa casella nel caso in cui gli elementi “Codice Esenzione” e “Reddito”
non siano valorizzati.
campo “Codice Esenzione”, (elemento 13)
Questo elemento, composto da sei posizioni, è destinato alla indicazione dell’esenzione alla
partecipazione alla spesa sanitaria (di qualsiasi natura) goduta dal cittadino.
L’elemento viene compilato allineandolo a sinistra.
In particolare:
- per gli assistiti lombardi, l’indicazione delle esenzioni segue le seguenti modalità:
o nel caso di esenzione per patologia cfr. [2], il sistema riporta nella stampa i soli primi tre
caratteri del codice di esenzione (cfr. campo “Codifica Operativa” – di cui alla riga N.
1 dell’Allegato 9) anche nel caso il medico indichi il codice completo dell’esenzione (es.
il medico indica 010.710.9 in stampa viene riportato 010).
Il sistema esegue i controlli negli archivi Scelta e Revoca dell’effettiva esistenza
dell’associazione esenzione-assistito rispetto al codice fornito dal medico nel seguente
modo:
 se il medico indica i soli primi tre caratteri, il sistema controlla che l’assistito goda di
una qualsiasi esenzione che ha i primi tre caratteri corrispondenti a quelli indicati dal
medico (esempio il medico indica 010, il sistema controlla che l’assistito goda di una
qualsiasi esenzione 010.*)
 se il medico indica il codice completo dell’esenzione, il sistema controlla che
l’assistito goda dell’esenzione indicata (esempio il medico indica 010.710.9, il
sistema controlla che l’assistito goda di tale esenzione)
L’indicazione di un codice di esenzione per patologia è sufficiente per autorizzare il
medico alla multiprescrizione dei farmaci prescritti.
o nel caso di esenzione per patologia corrispondente ai codici ex DM91 (tali codici, es.
0067, 0068, sebbene non più assegnabili agli assistiti, potrebbero essere tuttora associati
ad alcuni assistiti), il sistema riporta nella stampa il codice di esenzione per esteso
(ovvero 4 caratteri).
Il sistema esegue i controlli negli archivi Scelta e Revoca dell’effettiva esistenza
dell’associazione esenzione-assistito rispetto al codice fornito dal medico .
L’indicazione di un codice di esenzione per patologia è sufficiente per autorizzare il
medico alla multiprescrizione dei farmaci prescritti.
o nel caso di esenzione per malattia rara cfr. [4], il medico indica uno dei codici, nella
sua completezza, appartenenti al campo “Codifica Operativa” dell’Allegato 9 – di cui
alla riga N. 2 (es. RI0060); il Sistema controlla negli archivi Scelta e Revoca l’effettiva
esistenza dell’associazione esenzione-assistito.
Nel caso in cui il medico indichi il codice appartenente al campo “Codifica Operativa”
dell’Allegato 9 – di cui alla riga N. 3, il Sistema controlla la sola correttezza formale
del codice indicato in quanto si tratta di codice di esenzione goduto temporaneamente
dal cittadino e non certificato dalla ASL e quindi non associato al cittadino nell’archivio
Scelta e Revoca.
L’indicazione di un codice di esenzione per malattia rara è sufficiente per
autorizzare il medico alla multiprescrizione dei farmaci prescritti.
o nel caso di esenzione per stato di invalidità ed altre condizioni cfr. [6] e nel caso di
esenzione per infortunio, altre condizioni cliniche o di interesse sociale dell’assistito
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(es. maternità, diagnosi precoce, donazione, Hiv, prevenzione, condizioni economiche,
detenuti, idoneità) devono essere indicati i due sottoelementi “codice di esenzione” e
“indicazione del godimento da parte del cittadino di esenzione per patologia o rara”
concatenati tra loro come di seguito descritto:
 sottoelemento codice di esenzione;
Nel caso in cui il medico fornisca i codici di esenzione per stato di invalidità ed
altre condizioni, elencati nel campo “Codifica Operativa” dell’Allegato 9 – di cui
alle righe N. da 4 a 8, da 10 a 12, da 14 a 19, da 20 a 21bis, si tratta di codici di
esenzione certificati dalla ASL e associati al cittadino nell’archivio Scelta e Revoca.
Il sistema riporta nella stampa i soli primi quattro caratteri della codifica regionale
anche nel caso il medico indichi il codice completo dell’esenzione (esempio: il
medico indica IC20.80 in stampa viene indicato IC20) tranne per i Casi Particolari di
stampa di seguito elencati.
Il sistema esegue i controlli negli archivi Scelta e Revoca dell’effettiva esistenza
dell’associazione esenzione-assistito rispetto al codice fornito dal medico nel
seguente modo:
- se il medico indica i soli primi 4 caratteri, il sistema controlla che l’assistito goda di
una qualsiasi esenzione che ha i primi 4 caratteri corrispondenti a quelli indicati dal
medico (esempio il medico indica IC20, il sistema controlla che l’assistito goda di
una qualsiasi esenzione IC20.*)
- se il medico indica il codice completo dell’esenzione, il sistema controlla che
l’assistito goda dell’esenzione indicata (esempio il medico indica IC20.80, il sistema
controlla che l’assistito goda dell’esenzione IC20.80)
Casi Particolari di stampa
Nei casi particolari
- in cui il medico indichi i codici completi delle esenzioni IG31.* (esempio
IG31.VI, IG31.VII.A, ecc.) o IG11.*, fatto salvo che i controlli vengono
effettuati nello stesso modo sopra specificato, il sistema stampa l’esenzione
con i primi 4 caratteri ed il carattere finale se il codice di esenzione fornito
dal medico termina con P (esempio: se il medico indica IG11.II.P il sistema
stampa IG11P, se il medico indica IG11.II.A il sistema stampa IG11).
- in cui il medico indichi il codice completo di esenzione VT43.2, in stampa
viene riportato il valore completo senza punto cioè VT432.
Nel caso in cui il medico fornisca i codici di esenzione per infortunio, altre
condizioni cliniche o di interesse sociale, elencati nel campo “Codifica Operativa”
dell’Allegato 9 – di cui alle righe N. 9, 13, 19bis, da 22 a 35, da 36 a 44, si tratta
di codici di esenzione goduti temporaneamente dal cittadini e non certificati dalla
ASL e quindi non associati al cittadino nell’archivio Scelta e Revoca.
Il sistema riporta nella stampa il codice fornito dal medico e controlla la sola
correttezza formale del codice di esenzione.
 sottoelemento indicazione del godimento da parte del cittadino di esenzione per
patologia o rara;
Questo sottoelemento consente al medico di specificare alla prescrizione
farmaceutica l’applicazione o meno della multiprescrivibilità dei farmaci (ovvero
elemento, destinato alla biffatura “A”, nelle ricette in uso fino al 31/12/2004). La
compilazione di questo elemento nella ricetta viene svolta dal sistema stampando
fino ad esaurimento delle sei posizioni del campo “Codice Esenzione” (elemento 13);
- con zeri qualora il medico non applichi la multiprescrivibilità;
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con zeri ed ultima posizione con valore posto a “A” o “R” qualora il medico
applichi la multiprescrivibilità
Esempi:
a) codice esenzione IL41
 nel caso di non applicazione o applicazione della multiprescriivibilità
l’elemento Codice Esenzione è valorizzato rispettivamente con
IL4100 o IL410A.
b) codice esenzione IC13
 nel caso di non applicazione o applicazione della multiprescriivibilità
l’elemento Codice Esenzione è valorizzato rispettivamente con
IC1300 o IC130A.
Nel caso in cui il medico indichi il valore “A” o “R” per la multiprescrizione, il
Sistema controlla negli archivi Scelta e Revoca l’effettiva esistenza di almeno una
associazione esenzione per patologia/malattia rara-assistito.
-
o nel caso di esenzione per invalidità (o altre condizioni) corrispondente ai codici ex
DM91 (tali codici, es. 0002, 0003, sebbene non più assegnabili agli assistiti, potrebbero
essere tuttora associati ad alcuni assistiti), il sistema riporta nella stampa il codice di
esenzione per esteso (ovvero 4 caratteri).
Il sistema esegue i controlli negli archivi Scelta e Revoca dell’effettiva esistenza
dell’associazione esenzione-assistito rispetto al codice fornito dal medico .
Anche in tale caso si applica la regola sopraindicata per la indicazione del godimento
da parte del cittadino di esenzione per patologia o rara.
o nel caso di esenzione per reddito prodotta dalla ASL il medico indica il numero
progressivo del certificato rilasciato dalla ASL che attesta la condizione reddituale
dell’assistito (autocertificazione di cui al rif. [3]) che il sistema riporta in stampa. Il
sistema non esegue alcun controllo.
o nel caso di esenzione per Terapia del dolore severo (codice TDL), il sistema non
effettua alcun controllo sul numero di confezioni prescrivibili, in deroga alle regole di
cui nei paragrafi seguenti “Numero di confezioni prescrivibili in una prescrizione”. Tale
regola è necessaria per ottemperare a quanto in Nota (8) dell’allegata Tabella unificata
patologie croniche e rare, stati di invalidità e altre condizioni di esenzione contenuta nel
presente documento (Allegato 9).
-
per gli assistiti non lombardi e stranieri, quale che sia il codice indicato nel campo Codice
Esenzione dal medico, il Sistema non effettua alcun controllo.
La Nota della Regione Lombardia del 23 aprile 2009, protocollo H1.2009.0015091, ha disposto
di esentare (con validità dalla data della nota stessa) dalla partecipazione alla spesa sanitaria i
cittadini residenti nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma e costretti temporaneamente a
trasferirsi in Regione Lombardia, nel caso in cui si trovassero ad usufruire di prestazioni di
specialistica ambulatoriale e farmaceutiche presso strutture sanitarie accreditate e farmacie aperte al
pubblico ubicate in Regione Lombardia.
Le indicazioni sono le seguenti:
o il medico prescrittore appone il codice di esenzione E99 e contrassegna la casella
indicante la lettera “R” denominata “Reddito”,
o il cittadino autocertifica, ai sensi di legge, la propria condizione ed appone la
propria firma nello spazio denominato “Firma autocertificante” (elemento 15);
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Il sistema accetta il codice di esenzione E99 e non effettua alcun controllo di appropriatezza, non
viene effettuato alcun controllo né rispetto al cittadino (es. sia esso assistito dal servizio sanitario
regionale sia non lo sia), né rispetto alla residenza del cittadino stesso (es. comune colpito dal
sisma)
A seguito di accordi con la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (avvenuti in aprile
2009), il sistema non accetta una prescrizione farmaceutica cui sia apposto il codice di esenzione E1
o E3.

1 casella contrassegnata dalla lettera “R” denominata “Reddito” e destinata alla
indicazione del diritto dell’assistito all’esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione
alla propria posizione reddituale (elemento 14);
Tale casella deve essere contrassegnata dal medico prescrittore nei seguenti casi:
o caso in cui il cittadino sia in possesso di certificazione di esenzione per reddito (ovvero
autocertificazione ai sensi della DGR 18475 , cfr. rif. [1])
o caso di esenzione che comporti l’esenzione totale alla partecipazione alla spesa
farmaceutica (tale regola in analogia con la normativa vigente)
o caso di esenzione per infortunio (tale regola in analogia con la normativa vigente)
o caso in cui il cittadino sia in possesso di certificazione di esenzione per reddito (ovvero
autocertificazione come da DGR 15592, cfr. rif. [3]) ovvero esenzione per reddito
prodotta dalla ASL,
o caso di assistito ex deportato (tale regola in analogia con la normativa vigente)
Il sistema non effettua alcun controllo.

uno spazio denominato “Firma autocertificante” e destinato ad ospitare la firma dell’assistito
che autocertifica la sussistenza del diritto all’esenzione per motivi di reddito (l’apposizione
della firma è obbligatoria qualora l’esenzione totale sia a seguito di una condizione
autocertificata dall’assistito o nel caso di ex deportati ) (elemento 15);
Il sistema non controlla la veridicità delle condizioni di cui sopra che non siano presenti
nell’Archivio di Scelta e Revoca (es. infortunato), lasciandone la responsabilità ai cittadini nei casi
di autocertificazione ed al medico prescrittore nei restanti casi.
La Nota della Regione Lombardia nr. 49544 (cfr. rif. [1]) ha dato delle indicazioni rispetto alle
categorie farmaceutiche appropriate correlate ai codici di esenzione per patologia, attualmente il
Sistema non esegue alcun controllo sull’appropriatezza tra l’esenzione per patologia indicata sulla
prescrizione ed i farmaci prescritti. in quanto le indicazioni definite nella Nota sopra citata lascia
elementi di discrezionalità al medico prescrittore.
2.3.4 Area prescrizione
Diamo di seguito le modalità di compilazione di una prescrizione farmaceutica in termini
quantitativi e qualitativi di quanto prescritto.
Tale area della ricetta contiene gli elementi seguenti:
 8 spazi identificati da apposite righe tratteggiate per la descrizione della prescrizione (elemento
16); in questi spazi devono essere riportate le prestazioni farmaceutiche prescritte (descrizione),
le relative quantità e le eventuali relative note; il sistema controlla che la prescrizione contenga
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

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almeno una prestazione e che la stessa sia unica (nel caso una prestazione debba essere
prescritta n volte deve essere indicata una sola volta con quantità n).
1 spazio con una sola riga, posta al di sotto delle precedenti,da utilizzare per la descrizione della
diagnosi o quesito diagnostico, (elemento 16 a); il sistema non effettua alcun controllo sulla
presenza o meno del quesito diagnostico;
3 caselle contigue (a riempimento obbligatorio) con allineamento a sinistra destinate alla
indicazione del numero totale delle prestazioni farmaceutiche prescritte (elemento 17).
Diamo di seguito le modalità di compilazione di una prescrizione farmaceutica in termini
quantitativi e qualitativi di quanto prescritto.
2.3.4.1
Numero di specialità prescrivibili in una prescrizione
Ogni prescrizione può contenere due differenti specialità.
2.3.4.2
Numero di confezioni prescrivibili in una prescrizione
In generale una prescrizione può contenere al massimo due confezioni salvo i casi di seguito
descritti.
2.3.4.2.1
Medicinali multiprescrivibili
I medicinali multiprescrivibili sono identificati dalle seguenti categorie:
 medicinali a base di antibiotici in confezione monodose
 medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi
Una prescrizione può contenere al massimo sei confezioni di medicinali multiprescrivibili.
Qualora la prescrizione contenga medicinali multiprescrivibili unitamente ad altre tipologie di
prodotti, il numero massimo di confezioni prescritte in una prescrizione è 2.
2.3.4.2.2
Prescrizioni indicanti una esenzione concatenata con una stringa terminante con il
carattere “A”
Le prescrizioni sulla quale il medico ha indicato il godimento da parte del cittadino di esenzione per
patologia o rara (cfr. paragrafo “Area Esenzione”), possono contenere fino ad un massimo di 3
confezioni qualora l’assistito goda di una esenzione per patologia.
Le prescrizioni sulla quale il medico ha specificato una esenzione per patologia o malattia rara
possono automaticamente contenere fino ad un massimo di 3 confezioni.
Per gli assistiti lombardi il Sistema controlla negli archivi Scelta e Revoca:
 l’esistenza di almeno un codice di esenzione per patologia o malattia rara associato all’assistito
se il medico ha indicato in prescrizione una esenzione, diversa da un codice di esenzione per
patologia o malattia rara, ed il godimento da parte del cittadino di esenzione per patologia o
rara;
 l’effettiva esistenza dell’associazione esenzione-assistito se il medico ha indicato nella
prescrizione una esenzione per patologia o malattia rara.
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Come caso particolare di quanto sopra indicato, i medicinali a base di interferone prescritti a favore
di assistiti affetti da epatite cronica (ovvero assistito cui è associato il codice di esenzione di
patologia “016” nell’archivio di Scelta e Revoca) possono essere prescritti fino ad un massimo di
sei confezioni.
2.4 SPECIFICITÀ DELLE PRESCRIZIONI RICOVERO
2.4.1 Area tipologia della prescrizione
Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi:
 1 casella contrassegnata dalla lettera “S” e denominata “SUGG.” destinata alla indicazione di
prescrizione suggerita (elemento 8) nel caso in cui la prescrizione contenuta nella ricetta derivi
da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di
ricovero. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura
dell’apposita casella contrassegnata dalla lettera “S”;
 1 casella contrassegnata dalla lettera “H” e denominata “RICOV.” destinata alla indicazione di
proposta di ricovero (elemento 9) nel caso di prescrizione di proposta di ricovero. Qualora
ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura dell’apposita casella
contrassegnata dalla lettera “H”. Il sistema controlla che, in caso il medico abbia contrassegnato
la lettera “H”, la prescrizione non contenga prestazioni ambulatoriali o farmaceutiche.
 1 casella senza contrassegno e denominata “ALTRO” destinata alla indicazione di prescrizioni
di tipo diverso, introdotte da provvedimenti regionali specifici (elemento 10). Ad oggi in
Regione Lombardia non è stato emesso alcun provvedimento regionale in tal senso Il sistema
non effettua alcun controllo.
2.4.2 Area prescrizione
Tale area della ricetta contiene gli elementi seguenti:
 8 spazi identificati da apposite righe tratteggiate per la descrizione della prescrizione di ricovero
(elemento 16); il sistema controlla che questo elemento sia valorizzato.
 1 spazio con una sola riga, posta al di sotto delle precedenti,da utilizzare per la descrizione della
diagnosi o quesito diagnostico, laddove previsto(elemento 16 a);
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ALLEGATI
3.1 ALLEGATO 1 – COPERTINA DEL RICETTARIO SSN
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3.2 ALLEGATO 1 BIS – COPERTINA DEL RICETTARIO SSN CON
ELEMENTI
EMESSO
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3.3 ALLEGATO 1 TER –
LEGENDA
COPERTINA DEL RICETTARIO SSN
EMESSO
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ELEMENTI
DELLA
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3.4 ALLEGATO 2 – MODULO SSN E TAGLIANDO ADESIVO
EMESSO
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3.5 ALLEGATO 2 BIS – MODULO SSN E TAGLIANDO ADESIVO
CON ELEMENTI
EMESSO
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3.6 ALLEGATO 2 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SSN E
TAGLIANDO ADESIVO
EMESSO
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3.7 ALLEGATO 3 – VERSO DELLA RICETTA SSN
EMESSO
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3.8 ALLEGATO 3 BIS
ELEMENTI
EMESSO
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– VERSO DELLA RICETTA SSN
CON
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3.9 ALLEGATO 3 TER – LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA
RICETTA SSN
EMESSO
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3.10 ALLEGATO 4 – RICETTA AGGIUNTIVA SSN
Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotostatica dalla
struttura erogante e riporterà alcuni elementi della ricetta di base.
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3.11 ALLEGATO 4
ELEMENTI
EMESSO
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BIS
–
RICETTA
AGGIUNTIVA SSN
CON
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3.12 ALLEGATO 4 TER – LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA
AGGIUNTIVA SSN
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3.13 ALLEGATO 5 – FILIGRANA DEL MODULO
EMESSO
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3.14 ALLEGATO 6 – CODICI REGIONI, PROVINCE AUTONOME E
SEDI SASN
Ente Compente
Regione Piemonte
Regione Autonoma Val D''Aosta
Regione Lombardia
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Regione Veneto
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Liguria
Regione Emilia Romagna
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Campania
Regione Puglia
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Sicilia
Regione Sardegna
SASN sede di Genova
SASN sede di Napoli
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
Codice
010
020
030
041
042
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
001
002
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3.15 ALLEGATO 7 – CODIFICA PROGRESSIVA DELLE AZIENDE
SANITARIE LOCALI (ASL) PER SIGLA AUTOMOBILISTICA
DELLA PROVINCIA
DENOMINAZI
ONE
REGIONE
PROV.
CODICE DENOMINAZIO
AZIENDA NE AZIENDA
VIA
CITTA'
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
TO
TO
TO
101
102
103
TORINO I
TORINO II
TORINO III
VIA SAN SECONDO 29
VIA TOFANE 71
C.SO SVIZZERA 164
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
VC
BI
NO
VB
CN
CN
CN
CN
AT
AL
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
STRADA DELL' ARRIVORE 25/A
VIA MARTIRI XXX APRILE, 30
BATTITORE 7/9
PO N. 11 11
SAN DOMENICO, 21
VIA ALDISIO N. 2
STRADALE FENESTRELLE 72
CORSO MARIO ABBIATE 21
MARCONI, 23
DEI MILLE 2
VIA MAZZINI, 117
CARLO BOGGIO 12
VIA SAN PIO V, 6/8
VIA OSPEDALI N. 14
ROMITA 6
VIA CONTEVERDE 125
GALILEI GALILEI N. 1
PIEMONTE
PIEMONTE
VALLE
D'AOSTA
AL
AL
121
122
TORINO IV
COLLEGNO
CIRIE'
CHIVASSO
CHIERI
IVREA
PINEROLO
VERCELLI
BIELLA
NOVARA
OMEGNA
CUNEO
MONDOVI'
SAVIGLIANO
ALBA
ASTI
ALESSANDRIA
CASALE
MONFERRATO
NOVI LIGURE
TORINO
TORINO
TORINO
TORI
NO
COLLEGNO
CIRIE'
CHIVASSO
CHIERI
IVREA
PINEROLO
VERCELLI
BIELLA
NOVARA
OMEGNA
CUNEO
MONDOVI'
SAVIGLIANO
ALBA
ASTI
TORTONA
VIALE GIOLITTI 2
EDILIO RAGGIO, 12
CASALE MONFERRATO
NOVI LIGURE
AO
101
LOMBARDIA
BG
301
LOMBARDIA
BS
302
LOMBARDIA
CO
303
LOMBARDIA
CR
304
LOMBARDIA
LC
305
LOMBARDIA
LO
306
LOMBARDIA
MN
307
LOMBARDIA
MI
308
LOMBARDIA
MI
309
LOMBARDIA
MI
310
AOSTA
GUIDO REY N. 1
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
BERGAMO
VIA GALLICCIOLLI 4
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
BRESCIA
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N.15
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
COMO
VIA PESSINA 6
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
CREMONA
VIALE PO 12
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
LECCO
CORSO CALRLO ALBERTO 120
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
LODI
PIAZZA OSPITALE, 10
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
MANTOVA
VIA TRENTO N.6
A.S.L.
DELLA
CITTA'
DI
MILANO
CORSO ITALIA, 19
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
MILANO 1
VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
MILANO 2
VIA 8 GIUGNO 69
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
AOSTA
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
MAGENTA
MELEGNANO
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DENOMINAZI
ONE
REGIONE
PROV.
CODICE DENOMINAZIO
AZIENDA NE AZIENDA
LOMBARDIA
MI
311
LOMBARDIA
PV
312
LOMBARDIA
SO
313
LOMBARDIA
VA
314
LOMBARDIA
PROV.
AUTON.
BOLZANO
PROV.
AUTON.
BOLZANO
PROV.
AUTON.
BOLZANO
PROV.
AUTON.
BOLZANO
PROV.
AUTON.
TRENTO
VENETO
VENETO
BS
315
BZ
101
BZ
102
BZ
103
BZ
104
TN
BL
BL
101
101
102
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VI
VI
VI
VI
103
104
105
106
VENETO
VENETO
VENETO
TV
TV
TV
107
108
109
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
VE
VE
VE
VE
PD
PD
PD
RO
RO
VR
VR
VR
VIA
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
MILANO 3
VIALE ELVEZIA 2
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
PAVIA
VIALE INDIPENDENZA N.3
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
SONDRIO
VIA NAZARIO SAURO, 38
A.S.L.
DELLA
PROVINCIA DI
VARESE
VIA OTTORINO ROSSI, 9
A.S.L.
DI
VALLECAMONI
CA-SEBINO
VIA NISSOLINA, N. 2
AZIENDA
SANITARIA DI
BOLZANO
L.BOEHLER, 5
AZIENDA
SANITARIA DI
MERANO
K. WOLF, 46
AZIENDA
SANITARIA DI
BRESSANONE DANTE 51
AZIENDA
SANITARIA DI
BRUNICO
OSPEDALE N. 11
CITTA'
MONZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
BRENO
BOLZANO
MERANO
BRESSANONE
BRUNICO
TRENTO
BELLUNO
FELTRE
110
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
TRENTO
VIA DE GASPERI N. 79
BELLUNO
VIA FELTRE,57
FELTRE
BAGNOLS SUR CEZE, 3
BASSANO DEL
GRAPPA
CARDUCCI 2
THIENE
RASA, 9
ARZIGNANO
VIA TRENTO, 4
VICENZA
RODOLFI, 37
PIEVE
DI
SOLIGO
VIA LUBIN, 22
ASOLO
VIA FORESTUZZO N. 41
TREVISO
BORGO CAVALLI 42
S. DONA' DEL
PIAVE
PIAZZA DE GASPERI, 5
VENEZIANA
P.LE SAN LORENZO GIUSTINIANI 11/D
MIRANO
VIA L. MARIUTTO N. 76
CHIOGGIA
PEGASO N.17
CITTADELLA
VIA CASA DI RICOVERO 40
PADOVA
VIA E.DEGLI SCROVEGNI, 14
ESTE
VIA SALUTE 14/B
ROVIGO
VIALE TRE MARTIRI, 89
ADRIA
PIAZZA DEGLI ETRUSCHI N. 9
VERONA
VIA VALVERDE, 42
LEGNAGO
VIA C. GIANELLA, 1 - LEGNAGO (VR)
BUSSOLENGO VILLA SPINOLA
TS
101
TRIESTINA
DEL FARNETO 3
TRIESTE
GO
102
ISONTINA
VIALE FATEBENEFRATELLI, 34
GORIZIA
UD
103
ALTO FRIULI
P.TTA PORTUZZA,2
GEMONA DEL FRIULI
UD
104
MEDIO FRIULI
POZZUOLO 330
UDINE
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
BASSANO DEL GRAPPA
THIENE
ARZIGNANO
VICENZA
PIEVE DI SOLIGO
ASOLO
TREVISO
SAN DONA' DI PIAVE
VENEZIA
MIRANO
CHIOGGIA
CITTADELLA
PADOVA
ESTE
ROVIGO
ADRIA
VERONA
LEGNAGO
BUSSOLENGO
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47 di 68
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DENOMINAZI
ONE
REGIONE
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
TOSCANA
PROV.
CODICE DENOMINAZIO
AZIENDA NE AZIENDA
VIA
CITTA'
UD
105
BASSA
FRIULANA
NATISONE
PALMANOVA
PN
IM
SV
GE
GE
SP
106
101
102
103
104
105
FRIULI
OCCIDENTALE
IMPERIESE
SAVONESE
GENOVESE
CHIAVARESE
SPEZZINO
VECCHIA CERAMICA, 1
AURELIA 97
MANZONI, 14
G. MAGGIO 6
VIA G.B. GHIO,9
XXIV MAGGIO N. 139
PORDENONE
SAN REMO
SAVONA
GENOVA
CHIAVARI
LA SPEZIA
PC
101
PIACENZA
CORSO VITTORIO EMANUELE II N.169
PIACENZA
PR
102
PARMA
STRADA DEL QUARTIERE 2/A
PARMA
RE
103
REGGIO EMILIA VIA AMENDOLA N. 2
REGGIO NELL'EMILIA
MO
104
MODENA
SAN GIOVANNI DEL CANTONE 23
MODENA
BO
105
BOLOGNA
VIA CASTIGLIONE 29
BOLOGNA
BO
106
IMOLA
AMENDOLA, 2
IMOLA
FE
109
FERRARA
CASSOLI, 30
FERRARA
RA
110
RAVENNA
DE GASPERI 8 RAVENNA
RAVENNA
FC
111
FORLI'
CORSO DELLA REPUBBLICA 171/D
FORLI'
FC
112
CESENA
C.SO GARIBALDI, 12 - CESENA (FC)
CESENA
RN
113
VIA CORIANO 38
RIMINI
MS
101
RIMINI
MASSA
CARRARA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
LU
PT
PO
PI
LI
SI
AR
GR
FI
FI
LU
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
PG
PG
PG
TR
PU
PU
PU
AN
AN
AN
AN
101
102
103
105
101
102
103
104
105
106
107
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MC
MC
MC
108
109
110
DON MINZONI 3
VIA PER S. ALESSIO MONTE
QUIRICO
VIALE MATTEOTTI, 19
VIALE DELLA REPUBBLICA, 240
L. ZAMENHOF, 1
MONTEROTONDO, 49
VIA ROMA, 75/77
VIA FONTE VENEZIANA 8
VIA CIMABUE, 109
PIAZZA S.MARIA NUOVA 1
VIA MAZZINI 17
AURELIA, 335
LUCCA
PISTOIA
PRATO
PISA
LIVORNO
SIENA
AREZZO
GROSSETO
FIRENZE
EMPOLI
VERSILIA
CITTA'
DI
CASTELLO
ENGELS - LOC. CHIOCCOLO
PERUGIA
G. GUERRA N.17/21
FOLIGNO
PIAZZA GIACOMINI 40
TERNI
VIA BRAMANTE 37
PESARO
SABBATINI, 22
URBINO
VIA COMANDINO 70
FANO
CECCARINI N. 38
SENIGALLIA
CELLINI, 13
JESI
GALLODORO 68
FABRIANO
STELLUTI SCALA 26
ANCONA
CRISTOFORO COLOMBO N. 106
CIVITANOVA
MARCHE
PIAZZA GARIBALDI, 8
MACERATA
L.GO BELVEDERE SANZIO N. 1
CAMERINO
VIALE EMILIO BETTI N 15/A
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
CARRARA
S.
LUCCA
PISTOIA
PRATO
PISA
LIVORNO
SIENA
AREZZO
GROSSETO
FIRENZE
EMPOLI
CAMAIORE
CITTA' DI CASTELLO
PERUGIA
FOLIGNO
TERNI
PESARO
URBINO
FANO
SENIGALLIA
JESI
FABRIANO
ANCONA
CIVITANOVA MARCHE
MACERATA
CAMERINO
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DENOMINAZI
ONE
REGIONE
PROV.
CODICE DENOMINAZIO
AZIENDA NE AZIENDA
MARCHE
AP
111
MARCHE
MARCHE
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
AP
AP
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
VT
RI
LT
FR
112
113
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ABRUZZO
ABRUZZO
AQ
CH
101
102
ABRUZZO
ABRUZZO
ABRUZZO
ABRUZZO
MOLISE
MOLISE
CH
AQ
PE
TE
IS
IS
103
104
105
106
101
102
MOLISE
MOLISE
CAMPANIA
CAMPANIA
CB
CB
AV
AV
103
104
101
102
CAMPANIA
CAMPANIA
CAMPANIA
CAMPANIA
BN
CE
CE
NA
103
104
105
106
CAMPANIA
CAMPANIA
CAMPANIA
CAMPANIA
CAMPANIA
CAMPANIA
CAMPANIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
NA
NA
NA
NA
SA
SA
SA
BA
BA
BA
BA
BA
BR
FG
107
108
109
110
111
112
113
101
102
103
104
105
106
107
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
BASILICATA
BASILICATA
FG
FG
LE
LE
TA
PZ
PZ
108
109
110
111
112
101
102
Documento Di Pubblico Dominio
VIA
CITTA'
FERMO
DANTE ZEPPILLI, 18
FERMO
S. BENEDETTO
DEL TRONTO VIA L. MANARA 7
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ASCOLI PICENO VIA DEGLI IRIS SNC
ASCOLI PICENO
RM/A
ARIOSTO3/9
ROMA
RM/B
VIA FILIPPO MEDA 35
ROMA
RM/C
DELL'ARTE 68
ROMA
RM/D
CASAL BERNOCCHI SNC
ROMA
RM/E
BORGO SANTO SPIRITO 3
ROMA
RM/F
TERME DI TRAIANO 39/A
CIVITAVECCHIA
RM/G
TIBURTINA, 22 A
TIVOLI
RM/H
BORGO GARIBALDI 12
ALBANO LAZIALE
VITERBO
VIA SAN LORENZO N.101
VITERBO
RIETI
VIALE MATTEUCCI N.9
RIETI
LATINA
V.LE PIER LUIGI NERVI S.N.C.
LATINA
FROSINONE
VIA ARMANDO FABI 1
FROSINONE
AVEZZANO/SUL
MONA
VIA XX SETTEMBRE, 21
AVEZZANO
CHIETI
VIA DEI MARTIRI LANCIANESI, 17-19
CHIETI
LANCIANO/VAS
TO
SILVIO SPAVENTA 37
LANCIANO
L'AQUILA
XX SETTEMBRE, 26
L'AQUILA
PESCARA
R.PAOLINI,45
PESCARA
TERAMO
CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 1
TERAMO
ALTO MOLISE MARCONI,22
AGNONE
PENTRIA
L.GO CAPPUCCINI
ISERNIA
CENTRO
MOLISE
UGO PETRELLA N.1
CAMPOBASSO
BASSO MOLISE DEL MOLINELLO
TERMOLI
AVELLINO 1
PIAZZA MAZZINI
ARIANO IRPINO
AVELLINO 2
DEGLI IMBIMBO
AVELLINO
PATRIZIA
MASCELLARO
1
PAL
BENEVENTO 1 CAMPANILE
BENEVENTO
CASERTA 1
VIALE UNITA' ITALIANA 28
CASERTA
CASERTA 2
LINGUITI 54
AVERSA
NAPOLI 1
CENTRO DIREZ/LE ED.F9 PAL.ESEDRA NAPOLI
CORRADO
ALVARO
8
NAPOLI 2
(MONTERUSCELLO)
POZZUOLI
NAPOLI 3
PADRE MARIO VERGARA EX INAM
FRATTAMAGGIORE
NAPOLI 4
NAZIONALE DELLE PUGLIE EX 219
POMIGLIANO D'ARCO
NAPOLI 5
ALCIDE DE GASPERI N. 167
CASTELLAMMARE DI STABIA
SALERNO 1
VIA FEDERICO RICCO
NOCERA INFERIORE
SALERNO 2
VIA NIZZA 146
SALERNO
SALERNO 3
PIAZZA SANTA CATERINA
VALLO DELLA LUCANIA
BA/1
VIA FORNACI 201
ANDRIA
BA/2
VIALE IPPOCRATE, 1
BARLETTA
BA/3
PIAZZA DE NAPOLI 5
ALTAMURA
BA/4
LUNGOMARE STARITA 6
BARI
BA/5
CARAFA NC
PUTIGNANO
BR/1
VIA NAPOLI, 8
BRINDISI
FG/1
CASTIGLIONE, 8
SAN SEVERO
XX
SETTEMBRE
EX
OSPEDALE
FG/2
T.RUSSO
CERIGNOLA
FG/3
PIAZZA DELLA LIBERTA'
FOGGIA
LE/1
VIA MIGLIETTA 5
LECCE
LE/2
P. DE LORENTIIS 29
MAGLIE
TA/1
VIALE VIRGILIO N.31
TARANTO
VENOSA
VIA ROMA 187
VENOSA
POTENZA
VIA TORRACA,2
POTENZA
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
49 di 68
Documento Di Pubblico Dominio
Sistema Informativo Socio Sanitario
DENOMINAZI
ONE
REGIONE
PROV.
CODICE DENOMINAZIO
AZIENDA NE AZIENDA
BASILICATA
BASILICATA
PZ
MT
103
104
BASILICATA
CALABRIA
MT
CS
105
101
CALABRIA
CS
102
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CS
CS
KR
103
104
105
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CALABRIA
CZ
CZ
VV
RC
RC
106
107
108
109
110
CALABRIA
SICILIA
RC
AG
111
101
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP
SS
SS
NU
NU
OR
CA
CA
CA
102
103
104
105
106
107
108
109
101
102
103
104
105
106
107
108
LAGONEGRO
MATERA
MONTALBANO
JONICO
PAOLA
CASTROVILLAR
I
ROSSANO
COSENZA
CROTONE
LAMEZIA
TERME
CATANZARO
VIBO VALENTIA
LOCRI
PALMI
REGGIO
CALABRIA
AGRIGENTO
CALTANISSETT
A
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
SASSARI
OLBIA
NUORO
LANUSEI
ORISTANO
SANLURI
CARBONIA
CAGLIARI
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
VIA
CITTA'
PIANO DEI LIPPI
MONTESCAGLIOSO
LAGONEGRO
MATERA
VIALE DEI CADUTI, 29
VIALE DEI GIARDINI
MONTALBANO JONICO
PAOLA
DEGLI OSPEDALI
PROLUNGAMENTO
MICHELANGELO
LE DEGLI ALIMENA, 8
VIA CORIGLIANO
CASTROVILLARI
VIALE
ROSSANO
COSENZA
CROTONE
A. PERUGINI
VINICIO CORTESE 25
DANTE ALIGHIERI
VERGA
VIA CRISPI 34
LAMEZIA TERME
CATANZARO
VIBO VALENTIA
LOCRI
PALMI
S.ANNA II TRONCO, 15 - PAL. TI.BI.
VIALE DELLA VITTORIA 321
REGGIO DI CALABRIA
AGRIGENTO
GIACOMO CUSMANO 1
S.MARIA LA GRANDE 5
VIALE DIAZ, 49
VIA LA FARINA 263/N
GIACOMO CUSMANO, 24
PIAZZA IGEA, 1
CORSO GELONE, 17
MAZZINI, 1
MONTE GRAPPA 82
VIALE ALDO MORO
DEMURTAS 1
VIA PISCINAS, 5
CARDUCCI, 35
VIA UNGARETTI SNC
DALMAZIA N 83
VIA LO FRASSO, 11
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
SASSARI
OLBIA
NUORO
LANUSEI
ORISTANO
SANLURI
CARBONIA
CAGLIARI
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
50 di 68
Sistema Informativo Socio Sanitario
Documento Di Pubblico Dominio
3.16 ALLEGATO 8 – CODICI PAESI UE SEE E SVIZZERA
Descrizione
Belgio
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Svizzera
Islanda
Norvegia
Liechtenstein
Codice
BE
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK
CH
IS
NO
FL
EMESSO
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51 di 68
Sistema Informativo Socio Sanitario
Documento Di Pubblico Dominio
3.17 ALLEGATO 9 –
REGIONE LOMBARDIA – TABELLA
UNIFICATA DI CODIFICA DELLE PATOLOGIE CRONICHE E
RARE, STATI DI INVALIDITÀ E ALTRE CONDIZIONI DI
ESENZIONE – TABELLA ASSISTENZA FARMACEUTICA
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
52 di 68
Carta Regionale dei Servizi SISS – Secondo Stadio
3.18 REGIONE LOMBARDIA - TABELLA UNIFICATA PATOLOGIE CRONICHE E RARE, STATI DI INVALIDITA’ E
ALTRE CONDIZIONI DI ESENZIONE
Aggiornamento 1 gennaio 2011
Pos. Ticket
(pos.61-62
tracciato
AMB2)
n.
Tipologia di esenzione
50
1
50
2
Codice
Ministeriale
Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti
esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ.
modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n.
296);
Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del
D.M. 18.05.2001 n. 279;
0
malattie croniche
R
Malattie Rare
50
10
3
4
50
5
10
6
Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di
malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001
n. 279).
a
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1
a
alla 5 titolari di pensione diretta vitalizia e deportati
in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del
D.M. 01.02.1991);
a
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6
a
alla 8 (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991);
Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di
invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M.
01.02.1991);
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
G
N.B.: Le modifiche intervenute sono state evidenziate
Codifica Operativa
Esenzione per le
REGIONE
Prestazioni specialistiche,
Rilasciato di diagnostica strumentale
LOMBARDIA
attestato e di laboratorio (di cui al
Sub Codice (Tra parentesi alcuni
dall’ASL
Ministeriale
vecchi codici)
DM 22 luglio 96 e succ.
(colore
modifiche)eseguite a
verde/rosa)
Livello Ambulatoriale.
Per il P.S. vedi nota 5
Si
Da 001 a 056
da 01
a 56
(vedi nota 1)
Si (rosa)
Prestazioni tabellate dai
DD.MM. 329/99 e 296/01
da
RAnnnn
a
RQnnnn
Da RA0010 a
RQ0010
si (rosa)
Si
Prestazioni correlate
99
(vedi nota 3)
no
si
01
IG11
si (verde)
Esenzione totale
si(verde)
Prestazioni correlate alla
patologia invalidante
si(verde)
Esenzione totale
(vedi nota 2)
R99
Guerra
02
L
Lavoro
01
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
53 di 68
IG31
IL15
(0004)
Carta Regionale dei Servizi SISS – Secondo Stadio
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità
lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art.
6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991);
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità
lavorativa < 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex art.
6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991);
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie
professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M.
01.02.1991);
a
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1
categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6
comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla
a
a
2 alla 5 (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M.
01.02.1991);
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla
a
a
6 alla 8 (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M.
01.02.1991);
10
7
50
8
60
9
10
10
10
11
50
12
90
13
10
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di
14 accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M.
01.02.1991);
10
10
10
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
(0004)
si(verde)
Esenzione totale
03
IL41
si(verde)
Prestazioni correlate alla
patologia invalidante
no
Prestazioni correlate
all’infortunio sul lavoro o
malattia professionale
si(verde)
Esenzione totale
si(verde)
Esenzione totale
03
si(verde)
Prestazioni correlate alla
patologia invalidante
04
no
Prestazioni richieste ex
art. 6, comma2, l. 8 luglio
1998,n.230
L04
04
IS12
01
(0006)
02
(0006)
IS22
S
Servizio
Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6,
comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230)
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di
15 accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M.
01.02.1991);
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >
16 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1
lett. d del D.M. 01.02.1991);
Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di
17 frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del
D.Lgs. 124/1998);
IL24
02
IS42
S04
IC13
01
C
(0008)
IC14
si(verde)
Esenzione totale
02
(0008)
si(verde)
Esenzione totale
03
IC20 (ultra 65enni)
IC21 (< 65 aa)
si(verde)
Esenzione totale
si(verde)
Esenzione totale
Civili
(0008)
04
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
54 di 68
IC13
(0008)
Carta Regionale dei Servizi SISS – Secondo Stadio
IA16 (Ciechi
assoluti)
10
10
60
60
10
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad
un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale
correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione
18
Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.
f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come
modificato dalla L. n. 68/99);
Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da
sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento
19 della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1
lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come
modificato dalla L. n. 68/99);
19 Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità
civile ex DM 20./1989, n.293 e succ.mod.
bis
Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n.
210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di
20 tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex
art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998);
Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n.
302/90 ex art. 15: vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata - (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs.
124/1998).
21
Vittime del Terrorismo e delle stragi di tale matrice
con invalidità>80% (ex art. 4 della l. 206/2004)
05
(0009)
Esenzione totale
si(verde)
IA23 (Ciechi
parziali) (0009)
06
07
N
Legge n. 210
01
ID23
(0009)
IC07
PV44(postumi
vaccinali)
PT44 (postumi
trasfusionali)
Esenzione totale
si(verde)
Esenzione totale
no
Esenzione per le
prestazioni richieste
si(verde)
Prestazioni correlate alle
lesioni o infermità
si(verde)
Esenzione totale
si (verde)
Esenzione totale
VT43
01
V
VT43>80 (***)
VT43.2 (***)
Vittime
Familiari delle vittime (ex art. 9 della l. 206/2004)
Vittime del dovere (ex DPR 7 luglio 2006, n. 243)
10
60
60
60
21
bis
22
23
24
VD44
02
e familiari (ex DPR 7 luglio 2006, n. 243)
Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del
10/09/1998)- in epoca pre-concezionale;
Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del
10/09/1998) - in gravidanza ordinaria; oppure 
Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del
10/09/1998) – in gravidanza ordinaria
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
VD44.2 (***)
M
00
M00
no
da 01 a 41
Mnn
no
M99
no
Maternità
99
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
55 di 68
(Vedi nota 4)
così composto: M + nn
(settimana di gravidanza)
Carta Regionale dei Servizi SISS – Secondo Stadio
60
60
90
90
90
90
90
90
60
60
60
60
Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del
10/09/1998) - in gravidanza a rischio;
Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al
25
personale navigante
bis
Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di
26 screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma
4 lett. a del D.Lgs. 124/1998);
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei
tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) 27
citologico;
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei
tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) 28
mammografico;
Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce
D
29 dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) Diagnosi
precoce
colon-retto;
Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate
30 alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex
art. 85 comma 4 della L. 388/2000)
Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di
30 monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti
bis operanti nei territori dell Bosnia-Herzegovina e del
Kosovo (ex d.m. 22 ottobre 2002)
Prestazioni specialistiche correlate all’attività di
T
donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs.
31
donazione
124/1998);
Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di
B
32 infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D.Lgs.
Hiv
124/1998 – prima parte);
Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della
salute collettiva, disposte a livello locale in caso di
33
situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del
D.Lgs. 24/1998 – seconda parte -);
Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento
P
al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a
Prevenzione
carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili
34
nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima
parte -);
25
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
50
M50
no
Prestazioni correlate allo
stato
52
M52
no
Prestazioni
01
D01
no
Prestazioni correlate
02
D02
no
Pap test ogni 3 anni per le
donne tra i 25 e 65 anni
D03
no
03
04
D04
no
05
D05
no
06
D06
no
01
T01
no
01
B01
no
01
P01
no
02
P02
no
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
56 di 68
Mammografie ogni 2 anni
per le donne tra i 45 e 69
anni
Colonscopia ogni 5 anni
oltre i 45 anni di età e per
gruppi a rischio
Prestazioni di secondo
livello qualora lo
specialista lo richieda
Prestazioni specifiche
Carta Regionale dei Servizi SISS – Secondo Stadio
60
20
20
62
Prestazioni correlate alla pratica vaccinale
obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett.
35
b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte-);profilassi
antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n.465
Soggetti ultra 65 enni con reddito familiare inferiore a
38.500,00 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993
36
e succ. modifiche e integrazioni);DGR n.5875 del
21.11.2007
Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal
familiare (Categoria introdotta con la D.G.R.
VIII/4750 del 18.5. 2007);
36
reddito
b
Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito
familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione
di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8
comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e
37
integrazioni. I lavoratori in mobilità vengono
assimilati alla categoria – vedi nota Dir.U.O. Reg.
Lomb. Prot H1.2001.0058261); in vigore fino al
31.12.2009
61
63
90
90
Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro
familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993
38
e succ. modifiche e integrazioni);
Ttitolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e
loro familiari a carico - – con reddito familiare
inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05
39
euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16
della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
Prestazioni di specialistica ambulatoriale e
farmaceutiche a favore dei cittadini residenti nelle
zone terremotate dell’Abruzzo (nota 15091 del
23/04/2009 della Direzione Generale Sanità a seguito
comunicazione del Presidente della Giunta)
Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1,
40
comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230)
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
03
P03
no
01
E01
no
Totalmente esenti
11
E11
no
Totalmente esenti
no
Totalmente esenti
E02
02
E
condizioni
Economiche
F
detenuti
03
E03
no
Totalmente esenti
04
E04
no
Totalmente esenti
E99
no
Totalmente esenti
F01
no
(ex art. 1, comma 6, D.Lgs.
22. 6. 1999 n. 230)
01
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
57 di 68
Carta Regionale dei Servizi SISS – Secondo Stadio
10 o 60
Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di
(SPORT:ved.
idoneità alla pratica sportiva, all’adozione e
specifi- che 41
affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex
allegate) 60
D.P.C.M. 28 novembre 2003)
il resto
60
60
60
62
42
Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito
SASN
Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque
essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola
con le norme relative all’ingresso e al soggiorno,
43
privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c.3.
D.lgs. 25 luglio 1998, n.286; art. 43, comma 4, dPR 31
agosto 1999, n.394
44
Idoneità
Cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari
a carico, cittadini cui è stato concesso il trattamento
di “cassa integrazione in deroga” ed i familiari a
carico, lavoratori in mobilità ed i familiari a carico,
45 disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per
l’impiego ed i familiari a carico – esentati a prescindere
dal reddito (vedi Dgr. N. VIII/10804 del 16.12.2009 – All 2
e All 11, Dgr. N. VIII/11270 del 10.2.2010, Dgr IX/937 del
1.12.2010) –
01
PML
PML
X
Extracomunitari
TDL
Terapia del dolore severo
EMESSO
DC-AP-PRSCR#02, V05.8, 07-04-2011
I01
I
no
Prestazioni specialistiche
correlate
no
Vedi nota 6
no
Vedi nota7
no
Vedi nota 8
no
Totalmente esenti
X01
01
01
Casi particolari
Analisi dei Processi Organizzativi – Regole Prescrittive
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TDL01
(Numero
progressivo
assegnato dalla
ASL) (****)
Carta Regionale dei Servizi SISS – Secondo Stadio
Note
Nota (1)
I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione
ex D.M. 329/99 e succ. modifiche (0NN - dove con N rappresenta un numero). Per le “Affezioni del sistema circolatorio” e per la “Malattia
ipertensiva” il codice si compone di codice alfanumerico: A02 per le “Malattie cardiache e del circolo polmonare”; B02 per le “Malattie
cerebrovascolari”; C02 per le “Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici”; A31 per “Ipertensione arteriosa”; D31 per
“Ipertensione arteriosa in presenza di danno d’organo” (la “D” è presente solo nella codifica Regione Lombardia).
Nota (2)
I caratteri identificativi dell’esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di
malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico)
Nota (3)
Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l’indicazione del codice R e
del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell’assistito quando
necessarie per diagnosticare (all’assistito) una malattia rara di origine ereditaria.
Nota (4)
Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di
gestazione dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione
specialistica richiesta.
In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell’esenzione dalla spesa
sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.
Nota (5) Dal 1 giugno 2007 sono esentati dal ticket di Pronto Soccorso: i cittadini di età inferiore a 14 anni, I cittadini di età superiore a 65
anni e tutte le categorie esenti, indicate nella tabella sopra riportata.
Non sono comunque sottoposte alla quota ticket: le prestazioni seguite da ricovero, le prestazioni effettuate a seguito di infortunio sul lavoro in assicurati
INAIL e le prestazioni effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria
Il ticket per i pazienti le cui visite sono identificate con il codice bianco (cioè non rivestono carattere d'urgenza valutata dal medico del Pronto Soccorso) è
di 25 euro per la visita specialistica, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche
A tutti i cittadini è garantita l'erogazione gratuita di tutte le prestazioni di Pronto Soccorso, identificate con codice VERDE, GIALLO o ROSSO.
Nota (6) le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi e aerei iscritti al SASN di cui al codice PML (DM 22
febbraio 1984 ed altre normative tecniche di settore), ivi comprese le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio
connesse alla formazione del giudizio medicolegale, sono:
1. visita preventiva di imbarco per i marittimi con libretto di navigazione, di nazionalità italiana, straniera o apolide
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2. visita preventiva di imbarco per gli imbarcandi come personale al servizio sulla nave,che imbarcano con passaporto di nazionalità italiana o
straniera su navi battenti bandiera italiana
3. visite periodiche biennali di idoneità alla navigazione marittima
4. visite di rilascio o rinnovo delle licenze e degli attestati aeronautici (per il solo personale di 1^ e 2^ classe in costanza di rapporto di lavoro
nel settore dell’aviazione civile
5. accertamenti diagnostici richiesti dalla Commissione medica permanente di 1° grado
6. accertamenti diagnostici richiesti dall’I.M.L., in sede di visita straordinaria
7. visita di sbarco per malattia occorsa durante il periodo di imbarco (o insorta entro 28 giorni dallo sbarco per i marittimi imbarcati o per il
personale imbarcato a servizio della nave ed iscritto all’I.P.Se.Ma
8. emissione di giudizio di idoneità o non idoneità al lavoro
Nota (7) il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc)
dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa
Nota (8) il codice TDL deve essere utilizzato sulla ricetta per la prescrizione dei farmaci per la terapia del dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni. Il medesimo codice può essere utilizzato dalle regioni ai fini dell’esenzione
sulla quota di compartecipazione alla spesa.
(***) VT43.2
- nel tracciato 28san (pos. 193-198 del tracciato AMB2) compilare senza punto: VT432
VD44.2 - nel tracciato 28san (pos. 193-198 del tracciato AMB2) compilare senza punto: VD442
VT43>80 - nel tracciato 28san (pos. 193-198 del tracciato AMB2) compilare senza il simbolo >: VT4380
(****)
- nel tracciato 28san (pos. 193-198) compilare con il valore DIF
A cura della U.O. Governo dei Servizi Sanitari Terr.li e Politiche di Appropriatezza e Controllo
D.G. Sanità REGIONE LOMBARDIA
Rev. 016 del 01.01.2011
Campo tracciato “AMB2”: Posizione 61-62 – “Posizione ticket”
Identifica la modalità di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'assistito nel caso di prestazioni erogate in regime di SSN.
Codifica:
10=esente totale (es: invalidi civili al 100 per cento, invalidi di guerra mil/civ titolari di pensione diretta vitalizia dalla 1° alla 5° categoria, grandi
invalidi per servizio (I° categoria), grandi invalidi del lavoro superiori a 2/3, invalidità civile, …Nell’ambito dell’attività di medicina dello sport
vanno ricondotti a questa codifica anche i titolari di disabilità superiore ai 2/3 sia maggiorenni che minorenni)
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20= esente per età (assistiti di età inferiore ai 14 anni indipendentemente dal reddito o assistiti di età superiore a 65 anni purchè appartenenti a
nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 38.500,00 - DGR. 5875 del 21/11/2007)
40= non esente (assistiti tenuti al totale pagamento delle prestazioni di assistenza medico-specialistica ambulatoriale fino alla concorrenza del ticket
fissato per ogni singola ricetta)
50=esente per patologia (assistito esente per le malattie croniche e invalidanti di cui al D.M. 1 febbraio 1991 sostituito dal D.M. n. 329 del 28
maggio 1999) (*)
60=esente per categoria (donne in stato di gravidanza; donatori di sangue e di midollo; cittadini in possesso del tesserino del SSR lombardo,
sottoposti agli accertamenti richiesti al fine del rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica se di età inferiore ai 18 anni e
non disabili – per i titolari di disabilità anche se di età inferiore ai 18 anni utilizzare il codice “10”, lavoratori infortunati e tecnopatici,…) (*)
61=titolari di pensioni sociali e famigliari a carico
62=disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) ed i familiari a carico purchè appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo
riferito all’anno precedente inferiore a € 8.263,31 (lire 16 milioni), €11.362,00 (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di € 516,45
(lire 1 milione) per ogni figlio a carico in vigore fino al 31.12.2009) a partire dal 1 gennaio 2010: Cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i
familiari a carico, cittadini cui è stato concesso il trattamento di “cassa integrazione in deroga” ed i familiari a carico, lavoratori in mobilità ed i
familiari a carico, lavoratori in mobilità ed i familiari a carico, disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego ed i familiari a
carico – esentati a prescindere dal reddito (vedi Dgr. N. VIII/10804 del 16.12.2009 – All 2 e All 11, Dgr. N. VIII/11270 del 10.2.2010, Dgr IX/937
del 1.12.2010) confermata per l’anno 2011 l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale
63=titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni ed i familiari a carico purchè appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo
riferito all’anno precedente inferiore a € 8.263,31 (lire 16 milioni), €11.362,00 (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di € 516,45
(lire 1 milione) per ogni figlio a carico.
90=altro (includere in questo codice altri casi di esenzione non espressamente identificati dalle restanti codifiche, es: detenuti, screening,
prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all’art.85 della Legge 388/2000, etc.).
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Tabella Patologie Croniche
N. Progr.
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CONDIZIONE DI ESENZIONE
ACROMEGALIA E GIGANTISMO
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)
ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE
ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA
ARTRITE REUMATOIDE
ASMA
CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE
COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN
DEMENZE
DIABETE INSIPIDO
DIABETE MELLITO
DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL
EPATITE CRONICA (ATTIVA)
EPILESSIA (Escluso: Sindrome di Lennox-Gastaut)
FIBROSI CISTICA
GLAUCOMA
INFEZIONE DA HIV
INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. classe III e IV)
INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb - IPERCOLESTEROLEMIA
PRIMITIVA
POLIGENICA
IPERCOLESTEROLEMIA
FAMILIARE
COMBINATA
IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III
IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO
IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE)
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
MALATTIA DI ALZHEIMER
MALATTIA DI SJOGREN
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IPERTENSIONE ARTERIOSA
MALATTIA O SINDROME DI CUSHING
MIASTENIA GRAVE
MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO
MORBO DI BUERGER
MORBO DI PAGET
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI
NANISMO IPOFISARIO
NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE
NEUROMIELITE OTTICA
PANCREATITE CRONICA
PSICOSI
PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)
SCLEROSI MULTIPLA
SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA)
SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI
COMPORTAMENTO INCERTO
SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED
IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE
DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL' ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI
CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' FUNZIONALI
SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS,
CORNEA, MIDOLLO)
SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS,
MIDOLLO)
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA
SPONDILITE ANCHILOSANTE
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)
TIROIDITE DI HASHIMOTO
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