Brescia, 30 dicembre 2004 Circ. n. 479 INFORMATIVA PROFESSIONALE n. 80 del 30.12.2004 Modalità di compilazione della nuova ricetta in applicazione del decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute. In allegato si trasmette, nel formato e con le modalità più chiari possibile (all.1), il fac-simile della nuova ricetta SSN che andrà in vigore e sarà utilizzata dai medici a partire da sabato 1° gennaio 2005. Per l’eventuale suo utilizzo anticipato abbiamo già fornito indicazioni con l’informativa professionale n. 79 del 29/12/2004. Pur consapevoli che la presente non potrà risultare totalmente esaustiva delle problematiche che si porranno con l’avvio dell’utilizzo del nuovo modulo prescrittivo, si forniscono di seguito le prime necessarie indicazioni. Regime di coesistenza delle vecchie e delle nuove ricette Alla data attuale i vecchi ricettari potranno essere utilizzati dal medico sino al 31 gennaio 2005. Dal 1° febbraio 2005 avranno validità esclusivamente i nuovi moduli. E’ evidente che la farmacia si troverà a poter spedire le vecchie ricette per tutto il loro periodo di validità e dunque sino al 2 marzo 2005 compreso (validità di 30 giorni). Tali ricette, come noto, potranno essere consegnate alla ASL per il rimborso entro un anno dalla data di loro spedizione e dunque sino al 2 marzo 2006. Ciò comporterà dei problemi sulle modalità di consegna alle ASL delle ricette nuove assieme alle ricette vecchie. Su tali aspetti torneremo non appena tali modalità saranno definite con la Regione e Santer SpA, ad evitare che sorgano problemi di corretta contabilizzazione nelle fasi di controllo. Restano ferme le indicazioni regionali sulle modalità di compilazione delle vecchie ricette, fatta eccezione per l’eventuale necessità della controfirma delle note AIFA, il cui obbligo per il medico sarà definitivamente abolito dall’entrata in vigore della Finanziaria 2005 (cfr. circ. Federfarma UE.AA/22819/555/F7/PE del 28.12.2004). Si richiamano di seguito alcune aree della nuova ricetta di particolare interesse e le rispettive specifiche di utilizzo: Area individuazione dell’Assistito Sul nuovo modulo (cfr. allegato 1), in luogo del codice SSN dell’ assistito rilasciato dalla ASL, cui si è stati sinora generalmente abituati e fatti salvi i casi particolari degli stranieri temporaneamente presenti e degli assistiti da istituzioni estere, comparirà obbligatoriamente, nell’apposito spazio, il codice fiscale. A regime, esso dovrà essere stampato sulla ricetta o su apposita etichetta autoadesiva, in formato a barre ma, in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate, esso potrà essere stampato in chiaro oppure riportato manualmente nelle apposite caselle. La circolare del Ministero della Salute prot. DG RUERI/9310/I.3.b, nell’allegato 1 specifica che, per conseguire risultati di semplificazione, l’utilizzo delle etichette autoadesive riportanti i dati del codice fiscale dell’assistito, potranno essere stampate dai prescrittori o dagli erogatori mediante sistemi informatizzati diversi o alternativi. Non si ritiene possa pertanto essere più considerata valida l’identificazione dell’assistito mediante il codice SSN sinora utilizzato. Area tagliando autoadesivo e privacy dell’assistito E’ consentito all’assistito richiedere l’occultazione (a norma di quanto previsto dall’art. 87 del D.L.vo 196/2003) dei propri dati anagrafici mediante trasposizione del tagliando autoadesivo coprente, dalla sua sede originaria a bordo ricetta (caratteristica esclusiva delle ricette per prescrizioni farmaceutiche) alla relativa casella ove esse sono obbligatoriamente stampate o annotate. Il farmacista ha facoltà, per eventuali motivi di espletamento della propria professione, di rimuovere temporaneamente il tagliando, con contestuale apposizione della propria sigla. Area note AIFA Tale area contiene due gruppi di tre caselle che il medico, quando ne ricorra il caso, dovrà obbligatoriamente compilare (inserimento con allineamento a sinistra). Il medico dovrà barrare comunque le caselle non utilizzate. Le note AIFA dovranno essere indicate compilando singolarmente ciascuna delle caselle suindicate; per le note con l’indicazione di Bis (es. 32-bis, 79-bis, 9-bis) il medico dovrà riportare il numero seguito dalla lettera B. Come più sopra ricordato, l’obbligo della controfirma della nota da parte del medico è abolito. Area esenzioni Tale area è destinata a contenere le informazioni sull’eventuale esenzione dell’assistito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica. In particolare: ? 1 casella, contrassegnata dalla lettera N, che il medico dovrà obbligatoriamente biffare in assenza di alcun diritto di esenzione. L’assistito pagherà il ticket nella misura ordinaria di 2 euro al pezzo fino ad un massimo di 4 euro per ricetta. ? 6 caselle ulteriori, contigue, che il medico dovrà compilare con i codici di esenzione: ? L’apposizione del solo codice di esenzione, indica una compartecipazione parziale alla spesa. L’assistito pagherà 1 euro al pezzo fino ad un massimo di 3 euro per ricetta. ? La barratura della lettera R da parte del medico, associata all’indicazione di un codice di esenzione, indica l’esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa. ? La barratura della lettera R da parte del medico, associata all’indicazione di un codice di esenzione e all’apposizione della firma da parte del cittadino, indica un’esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa per una condizione autocertificata. ? Un codice di esenzione al quale vengono aggiunte la sigla 0A o, in mancanza di casella, la sola A finale, indica anche la presenza di una esenzione per patologia cronica o rara, che permette la multiprescrizione dei farmaci correlati alla patologia esente. ? La barratura della lettera R da parte del medico associata all’apposizione della firma da parte del cittadino, indica esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa per gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia. La modifica sulla ricetta degli spazi e delle caselle da barrare riguardo all’indicazione delle varie esenzioni, ha richiesto la ridefinizione da parte della Regione dei criteri generali che indicano i diversi regimi di compartecipazione alla spesa farmaceutica dei cittadini assistiti (ticket ordinari, ticket ridotti, esenzione totale). Si allega, in proposito, schema di compilazione di tale area, esemplificativo delle diverse casistiche (Allegato 2). Si precisa che tali modalità di indicazione sono state autorizzate specificatamente dal Ministero della Salute per la Regione Lombardia e possono, dunque, risultare diverse da quelle utilizzate in altre regioni italiane. Riguardo alle certificazioni di attestazione del diritto all’ esenzione per reddito di cui al punti H dell’allegato 2, la Regione, con circolare prot. n. H1.2004.0064141 odierna, ha prorogato il loro termine di validità al 30 settembre 2005. Le certificazioni attestanti l’esenzione per disoccupazione di cui al punto N dell’allegato 2, continuano a valere solo per il periodo di durata di tali condizioni (cfr. circ. R.L. prot. n. H1.2004.0031680 del 27.05.2004) Area prestazioni L’area contiene i sei consueti riquadri per l’applicazione delle fustelle autoadesive staccate dalle confezioni dei farmaci dispensati in regime assistito SSN. Nel caso in cui sia necessario apporre sulla ricetta un numero superiore di fustelle autoadesive (ad es. per la spedizione di prodotti per l’assistenza integrativa), è stato predisposto dal Ministero un modello standardizzato aggiuntivo alla ricetta, che potrà anche essere fotocopiato dalla farmacia ed allegato alla ricetta originale firmata dal medico. Sino al ricevimento da parte delle farmacie di tale modulo aggiuntivo, nei casi in esame le farmacie continueranno ad unire un foglio di carta bianca, timbrato dalla farmacia. Abolizioni rispetto alla vecchia ricetta Scompaiono dalla ricetta l’indicazione del sesso e dell’età dell’assistito Scompare la casella A che veniva biffata per alcune indicazioni riferite alla patologia. Nuove indicazioni rispetto alla vecchia ricetta - Compare un’area di tre caselle, a riempimento obbligatorio da parte del medico, contenente il numero dei pezzi prescritti - Compare un’area contenente due caselle destinate alla indicazione dei vari tipi di ricetta: ? Non compilato = Assistiti SSN residenti ? NA = assistiti SASN (naviganti) italiani e stranieri – visita ambulatoriale ? ND = assistiti SASN (naviganti) italiani e stranieri – visita domiciliare ? NE = assistiti SASN (naviganti) assistito da istituzioni estere europee ? NX = assistiti SASN (naviganti) assistito da istituzioni estere extraeuropee ? ST = straniero temporaneamente presente ? UE = assistito da istituzioni estere europee ? EE = assistito da istituzioni estere extraeuropee Si segnala che, allo stato attuale delle informazioni, al di là della modifica della modulistica, nulla è cambiato nel sistema di gestione delle ricette agli assistiti SASN. ________________________________________ Allegato 1 Allegato 2 CATEGORIA ESENZIONE A Cittadini affetti da patologie croniche* o rare** ex DMS 329/99, 296/01 e 279/01 *da 001 a 056 **da RA0010 a RQ0010 B Cittadini affetti da patologie croniche o rare in possesso di certificazione di esenzione per reddito o condizioni autocertificabili (disoccupazione, mobilità, cassaintegrazione, ex deportati) C Invalidi civili sup. a 2/3 (da 67 a 99%): IC20 già 0008/INV IC21 già 0008/INV Invalidi lavoro sup. a 2/3 (fino al 79%) IL24 già 0004/INV D Invalidi di Guerra con pensione vitalizia (categ. 1°-5°) IG11.P già 0002 Invalidi di Guerra con pensione vitalizia (categ. 6°-8°) IG 31.P già 0003 Grandi Invalidi di Servizio (1° categ.) IS 12. già 0006 Invalidi per Servizio dalla 2° alla 5° categoria IS 22. già 0006 Invalidi per il Servizio dalla 6° all’8° categoria IS 42.già 0007 Grandi Invalidi Lavoro=0>80% IL15 Già 0004 Invalidi Civili 100% e FARMACI A CARICO SSN 1€/confezione, massimo 3€/ricetta per farmaci correlati alla patologia esente che possono essere multiprescritti fino a 3 pezzi/ricetta ESENTI farmaci correlati alla patologia esente che possono essere multiprescritti fino a 3 pezzi/ricetta 1€/confezione massimo 3€/ricetta ESENTI INDICAZIONE ESENZIONE Inserire codice patologia partendo dalla casella di sinistra Firma cittadino Inserire codice di esenzione partendo dalla casella di sinistra minori assimilati IC13 già 0008 Vittime Terrorismo e criminalità organizzata VT43 già 0060 Familiari vittime terrorismo e stragi di tale matrice VT43.2 Ciechi assoluti IA16 già 0009 Ciechi parziali IA23 già 0009 Sordomuti ID23 già 0009 E Stesse categorie del punto D con esenzioni per patologia F Danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusi, somministrazione di emoderivati PV44 già 0074 PV44 già 0075 PV44 già 0076 PV44 già 0077 G Stesse condizioni del punto F con esenzione patologia ESENTI multiprescrizione solo per farmaci correlati alla patologia ESENTI farmaci correlati a patologie acquisite ESENTI farmaci correlati a patologie acquisite (multiprescrizione possibile per farmaci correlati a patologia esente acquisita) ESENTI H Titolari di pensione e familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31€ incrementato a 11.362,05€ in presenza del coniuge e di ulteriori 516,45€ per ogni figlio a carico I Ex deportati da campi di ESENTI sterminio titolari di pensione vitalizia Inserire numero progressivo di esenzione. Firma del cittadino Firma del cittadino L Infortunati sul lavoro per il periodo della durata dell’infortunio: L04 M Cittadini sottoposti a terapia del dolore ex Legge 12/2001 N Disoccupati di cui agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego ed i familiari a loro carico. Lavoratori in mobilità ed i familiari a loro carico. Lavoratori in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a loro carico. ESENTI farmaci per il trattamento delle patologie connesse all’infortunio ESENTI farmaci di cui all’allegato III-bis al DPR 309/90 introdotto con L.12/01 ESENTI Nessuna indicazione, ma utilizzo del ricettario di cui al Decreto del Ministero Sanità 24 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni Inserire codice progressivo della certificazione Firma del Cittadino