DIVIDENDI • Percipiente persona fisica • La tassazione dei dividendi e dei proventi ad essi assimilati percepiti dalle persone fisiche varia a seconda che il dividendo sia percepito nell’ambito: • A) di attività d’impresa: reddito d’impresa • B) fuori da tale ambito: reddito di capitale • A) Imprenditori individuali In questo caso si applica l’art. 59 TUIR ai sensi del quale il dividendo concorre a formare il reddito d’impresa nella misura del 49,72% del relativo ammontare. Su tale importo non deve mai essere applicata la ritenuta alla fonte da parte del sostituto che eroga il reddito (se di fonte italiana) o che interviene nella sua riscossione (se di fonte estera) • B) Persone fisiche non imprenditori In questo caso è necessario distinguere se il dividendo percepito è relativo ad una partecipazione qualificata ovvero non qualificata E’ qualificata ai sensi dell’art. 67 co. 1, lett. c) del TUIR una partecipazione che può attribuire alternativamente: i) una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore rispettivamente al 2% se quotata o al 20% se non quotata; ii) oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio della partecipata rispettivamente superiore al 5% se quotata o al 25% se non quotata •I) Partecipazione qualificata Costituiscono reddito di capitale nella misura del 49,72% dell’ammontare percepito. In questo caso, se il dividendo è di fonte italiana, non deve essere applicata alcuna ritenuta. Se, invece, il dividendo è di fonte estera, sull’ammontare imponibile deve essere applicata una ritenuta alla fonte nella misura del 12,50% a titolo d’acconto a cura del sostituto residente che interviene nella riscossione del dividendo • II) Partecipazione non qualificata In questo caso i dividendi sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 12,50% sull’intero ammontare a cura del sostituto d’imposta che eroga il dividendo se di fonte domestica; a cura del sostituto d’imposta che interviene nella riscossione del dividendo se di fonte estera. A tale proposito l’Amministrazione Finanziaria (circ. 26/2004) ha chiarito che qualora il reddito di fonte estera sia percepito direttamente (ossia senza l’intervento di un sostituto d’imposta residente) il percipiente deve riportare il reddito di capitale nella dichiarazione dei redditi ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva • Se il dividendo è di fonte estera, le ritenute alla fonte devono essere applicate dal sostituto d’imposta al netto delle ritenute operate all’estero c.d. “netto frontiera”, (solo per le persone fisiche e non anche per le società di capitali) nel loro intero ammontare, cioè, anche se la ritenuta applicata all’estero debba considerarsi superiore a quella convenzionale • 1. Dividendi da partecipazioni qualificate (utili esenti per il 60%) 1.000 • 3. Imposta definitiva pagata all'estero (ritenuta 15%) 150 4. Netto frontiera 850 • 5. Ritenuta d'ingresso (12,5% della quota imponibile: 40% di 850) 42,5 • 6. Reddito imponibile (40% di 1.000) 400 • 7. Aliquota marginale Irpef 39% • 8. Imposta italiana corrispondente al reddito complessivo (6 x 7) 156 9. Credito di imposta sui redditi prodotti all'estero (156 x 400 / 400) 156 • 10. Imposte estere recuperabili (150 x 40%) 60 • 11. Scomputo della ritenuta 42,5 • 12. Irpef dovuta (156 - 60 - 42,5) 53,5 13. Reddito netto 754 • Principi e requisiti di applicazione della direttiva 435/90/CEE “Direttiva madre e figlia” • Direttiva madre-figlia • In materia di dividendi di fonte italiano erogati a percepenti esteri ,la normativa di diritto interno è stata integrata da una norma che trae la propria fonte dal diritto comunitario e in particolare dalla Direttiva CEE sui dividendi intracomunitari :la cosiddetta Direttiva madre-figlia. • Per effetto di tale disciplina è stato previsto che è possibile non applicare alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi di fonte italiana che vengono erogati a soci non residenti, purché sussistano determinate condizioni: • -soggettive, in relazione al socio estero • -oggettive,in relazione alla partecipazione posseduta dalla società italiana . • E’ necessario che tali condizioni siano comprovate da apposita documentazione. • Condizioni soggettive: • Perché possa trovare applicazione la direttiva è necessario che: • -il socio estero sia una società costituita in una delle forme indicate nell’allegato della Direttiva • -il socio risieda ai fini fiscali in uno stato UE • -il socio estero risulti assoggettato ad una delle imposte indicate nell’allegato della medesima direttiva senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero (salvo quelli territorialmente o temporalmente limitati). • Condizioni oggettive: • Perché possa trovare applicazione la disciplina è inoltre necessario che: • -la partecipazione dalla quale il dividendo promana sia una partecipazione diretta non inferiore al 15% (fino al 2008) e 10% dal 2009 (inizialmente la percentuale di partecipazione era del 25%) del capitale della società che distribuisce gli utili. • -la partecipazione dalla quale il dividendo promana sia detenute ininterottamente per almeno un anno. • In presenza di queste condizioni la ritenuta alla fonte sul dividendo perde la sua natura obbligatoria e pertanto: • -può non essere applicata dalla società residente che eroga il dividendo • -oppure se comunque applicata deve essere integralmente rimborsata dall’Amministrazione finanziaria italiana al socio estero che ne faccia richiesta. • DIVIDENDI INRACOMUNITARI IN ENTRATA • In questo caso il trattamento è sostanzialmente analogo a quello dei dividendi di fonte estera • Es. A spa ITA, controlla al 100% B Olanda, e D ITA al 100% C ITA e percepiscono da entrambe un dividendo pari a 100 Utile netto dalle imposte Ritenuta alla fonte Distribuito B Olanda 100 0 100 Società A ITA Utile percepito Base imp. 5% IRES 27,5% Utile netto C Italia 100 0 100 Società D Ita 100 5 1,375 3,625 100 5 1,375 3,625 • DIVIDENDI EXTRACOMUNITARI • A partecipa al 100% in B residente in Giappone e in C residente in un paradiso fiscale B giapponese Dividendo 100 Ritenuta alla fonte (convenzione) 10 Utile netto distribuito 90 A Italiana Dividendo percepito 90 Base imp. 5% 5 Ires 27,5% 1,375 Credito imp. Pag estero (5% x 10) 0,5 Utile netto 90 – (1,375 – 0,5) 89,125 C paradiso fiscale Dividendo 100 Ritenuta alla fonte 0 Utile netto distribuito 100 A Italiana Dividendo percepito 100 Base imp. 100 Ires 27,5% 27,5 Credito imp. Pag estero 0 Utile netto 72,5 • Esempio relativo a dividendi da partecipazioni percepiti da un soggetto Ires: • 1. Reddito prodotto in Italia 1.000 • 2. Reddito prodotto all'estero (utili esenti per il 95%) 1.000 • 3. Imposta definitiva pagata all'estero (ritenuta 10%) 100 4. Reddito complessivo imponibile (1.000 + 50) 1.050 5. Aliquota Ires 27,5% 6. Imposta italiana corrispondente al reddito complessivo imponibile (4 x 5) 288,75 7. Credito di imposta sui redditi prodotti all'estero (288,75 x 50 / 1.050) 13,75 8. Imposte estere recuperabili (100 x 5%) 5 9. Ires netta (288,75 - 5) 283,75 10. Reddito netto 1.716,25