DIVIDENDI
• Percipiente persona fisica
• La tassazione dei dividendi e dei proventi
ad essi assimilati percepiti dalle persone
fisiche varia a seconda che il dividendo sia
percepito nell’ambito:
• A) di attività d’impresa: reddito d’impresa
• B) fuori da tale ambito: reddito di capitale
• A) Imprenditori individuali
In questo caso si applica l’art. 59 TUIR ai sensi del
quale il dividendo concorre a formare il reddito
d’impresa nella misura del 49,72% del relativo
ammontare.
Su tale importo non deve mai essere applicata la
ritenuta alla fonte da parte del sostituto che
eroga il reddito (se di fonte italiana) o che
interviene nella sua riscossione (se di fonte
estera)
• B) Persone fisiche non imprenditori
In questo caso è necessario distinguere se il dividendo
percepito è relativo ad una partecipazione qualificata
ovvero non qualificata
E’ qualificata ai sensi dell’art. 67 co. 1, lett. c) del TUIR una
partecipazione che può attribuire alternativamente:
i) una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria superiore rispettivamente al 2%
se quotata o al 20% se non quotata;
ii) oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio
della partecipata rispettivamente superiore al 5% se
quotata o al 25% se non quotata
•I) Partecipazione qualificata
Costituiscono reddito di capitale nella misura del
49,72% dell’ammontare percepito.
In questo caso, se il dividendo è di fonte italiana,
non deve essere applicata alcuna ritenuta.
Se, invece, il dividendo è di fonte estera,
sull’ammontare imponibile deve essere applicata
una ritenuta alla fonte nella misura del 12,50% a
titolo d’acconto a cura del sostituto residente che
interviene nella riscossione del dividendo
• II) Partecipazione non qualificata
In questo caso i dividendi sono assoggettati a tassazione
mediante applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta nella misura del 12,50% sull’intero
ammontare a cura del sostituto d’imposta che eroga il
dividendo se di fonte domestica; a cura del sostituto
d’imposta che interviene nella riscossione del dividendo
se di fonte estera.
A tale proposito l’Amministrazione Finanziaria (circ.
26/2004) ha chiarito che qualora il reddito di fonte estera
sia percepito direttamente (ossia senza l’intervento di un
sostituto d’imposta residente) il percipiente deve
riportare il reddito di capitale nella dichiarazione dei
redditi ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva
• Se il dividendo è di fonte estera, le ritenute
alla fonte devono essere applicate dal
sostituto d’imposta al netto delle ritenute
operate all’estero c.d. “netto frontiera”,
(solo per le persone fisiche e non anche
per le società di capitali) nel loro intero
ammontare, cioè, anche se la ritenuta
applicata all’estero debba considerarsi
superiore a quella convenzionale
• 1. Dividendi da partecipazioni qualificate (utili esenti per il 60%)
1.000
• 3. Imposta definitiva pagata all'estero (ritenuta 15%) 150
4. Netto frontiera 850
• 5. Ritenuta d'ingresso (12,5% della quota imponibile: 40% di 850)
42,5
• 6. Reddito imponibile (40% di 1.000) 400
• 7. Aliquota marginale Irpef 39%
• 8. Imposta italiana corrispondente al reddito complessivo (6 x 7) 156
9. Credito di imposta sui redditi prodotti all'estero (156 x 400 / 400)
156
• 10. Imposte estere recuperabili (150 x 40%) 60
• 11. Scomputo della ritenuta 42,5
• 12. Irpef dovuta (156 - 60 - 42,5) 53,5 13. Reddito netto 754
• Principi e requisiti di applicazione della
direttiva 435/90/CEE “Direttiva madre e figlia”
• Direttiva madre-figlia
• In materia di dividendi di fonte italiano erogati a
percepenti esteri ,la normativa di diritto interno è
stata integrata da una norma che trae la propria
fonte dal diritto comunitario e in particolare dalla
Direttiva CEE sui dividendi intracomunitari :la
cosiddetta Direttiva madre-figlia.
• Per effetto di tale disciplina è stato previsto che
è possibile non applicare alcuna ritenuta alla
fonte sui dividendi di fonte italiana che vengono
erogati a soci non residenti, purché sussistano
determinate condizioni:
• -soggettive, in relazione al socio estero
• -oggettive,in relazione alla partecipazione
posseduta dalla società italiana .
• E’ necessario che tali condizioni siano
comprovate da apposita documentazione.
• Condizioni soggettive:
• Perché possa trovare applicazione la direttiva è
necessario che:
• -il socio estero sia una società costituita in una
delle forme indicate nell’allegato della Direttiva
• -il socio risieda ai fini fiscali in uno stato UE
• -il socio estero risulti assoggettato ad una delle
imposte indicate nell’allegato della medesima
direttiva senza possibilità di fruire di regimi di
opzione o di esonero (salvo quelli
territorialmente o temporalmente limitati).
• Condizioni oggettive:
• Perché possa trovare applicazione la disciplina
è inoltre necessario che:
• -la partecipazione dalla quale il dividendo
promana sia una partecipazione diretta non
inferiore al 15% (fino al 2008) e 10% dal 2009
(inizialmente la percentuale di partecipazione
era del 25%) del capitale della società che
distribuisce gli utili.
• -la partecipazione dalla quale il dividendo
promana sia detenute ininterottamente per
almeno un anno.
• In presenza di queste condizioni la ritenuta
alla fonte sul dividendo perde la sua
natura obbligatoria e pertanto:
• -può non essere applicata dalla società
residente che eroga il dividendo
• -oppure se comunque applicata deve
essere integralmente rimborsata
dall’Amministrazione finanziaria italiana al
socio estero che ne faccia richiesta.
• DIVIDENDI INRACOMUNITARI IN
ENTRATA
• In questo caso il trattamento è
sostanzialmente analogo a quello dei
dividendi di fonte estera
• Es. A spa ITA, controlla al 100% B Olanda,
e D ITA al 100% C ITA e percepiscono da
entrambe un dividendo pari a 100
Utile netto dalle imposte
Ritenuta alla fonte
Distribuito
B Olanda
100
0
100
Società A ITA
Utile percepito
Base imp. 5%
IRES 27,5%
Utile netto
C Italia
100
0
100
Società D Ita
100
5
1,375
3,625
100
5
1,375
3,625
• DIVIDENDI EXTRACOMUNITARI
• A partecipa al 100% in B residente in
Giappone e in C residente in un paradiso
fiscale
B giapponese
Dividendo
100
Ritenuta alla fonte (convenzione)
10
Utile netto distribuito
90
A Italiana
Dividendo percepito
90
Base imp. 5%
5
Ires 27,5%
1,375
Credito imp. Pag estero (5% x 10)
0,5
Utile netto 90 – (1,375 – 0,5)
89,125
C paradiso fiscale
Dividendo
100
Ritenuta alla fonte
0
Utile netto distribuito
100
A Italiana
Dividendo percepito
100
Base imp.
100
Ires 27,5%
27,5
Credito imp. Pag estero
0
Utile netto
72,5
•
Esempio relativo a dividendi da partecipazioni percepiti da un
soggetto
Ires:
• 1. Reddito prodotto in Italia
1.000
• 2. Reddito prodotto all'estero (utili esenti per il 95%)
1.000
• 3. Imposta definitiva pagata all'estero (ritenuta 10%)
100
4. Reddito complessivo imponibile (1.000 + 50)
1.050
5. Aliquota Ires
27,5%
6. Imposta italiana corrispondente
al reddito complessivo imponibile (4 x 5)
288,75
7. Credito di imposta sui redditi prodotti all'estero
(288,75 x 50 / 1.050)
13,75
8. Imposte estere recuperabili (100 x 5%)
5
9. Ires netta (288,75 - 5)
283,75
10. Reddito netto
1.716,25
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Tassazione dividendi - Dipartimento di Economia