L’imposta municipale unica: IMU Casi particolari e criticità Silvia Bocci Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato Componente Commissione Enti Pubblici CNDCEC Venerdì 1 giugno 2012 Hotel Palace - Prato Dott.ssa Silvia Bocci Considerazioni preliminari I. PANORAMICA INTRODUTTIVA • A. B. C. D. II. CASI PARTICOLARI E. F. G. H. III. CONCLUSIONI E….…… ….ulteriori sviluppi Ripartire dalle Fonti ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE IMMOBILI E COEFFICIENTI IMMOBILI CATEGORIA D, ALTRI E TERRENI DOPPIO PRELIEVO SUGLI IMMOBILI LOCATI ENTI NON COMMERCIALI IMMOBILI ALL’ESTERO DICHIARAZIONE e VERSAMENTO QUOTA IMU RISERVATA ALLO STATO e la sfida del Federalismo…… ? Dott.ssa Silvia Bocci Ripartire dalle Fonti I. PANORAMICA INTRODUTTIVA 30 maggio 2012 Approvato il documento della commissione bicamerale: “il Governo sciolga le ambiguità sull’IMU” .….. “Coordinare le nuove norme sull’anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria e l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi della legge n.214/2011, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'Imu, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini”. Art. 13 DL 201/2011 ( e succ. modifiche DL 16/2012) Primo intervento in ambito fiscale del governo Monti anticipazione dell’Imu al 2012 dal 2014 (originariamente prevista dal D. Lgs. 23/2011) Artt.8 e 9 DLgs 23/2011 Disposizioni che hanno istituito l’Imu per quanto compatibili con il decreto Monti Artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 e 15 DLgs 504/1992 Disposizioni che hanno istituito l’ICI Commi da 161 a 170 art. 1 L. 296/2006 Accertamento dei tributi locali Circolare 3/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 18/05/2012 Imposta Municipale propria - Anticipazione sperimentale art. 13 DL 201/2011 conv. L. 214/2011 Dott.ssa Silvia Bocci Abitazione principale e pertinenze Art. 13 DL 201/2011 co 2 II. CASI PARTICOLARI Per abitazione principale si intende l’immobile iscrivibile al catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore: - dimora abitualmente e ; - risiede anagraficamente. Dal 2008 invece il contribuente che possedeva due unità immobiliari contigue separatamente accatastate poteva usufruire dei benefici su entrambe (interpretazione della cassazione) DL 16/2012 art. 4 co 5 Vincolo relativo al nucleo familiare: abitazione principale è quella in cui il contribuente ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso di residenza in due immobili diversi siti nello stesso comune l’agevolazione si applica per un solo immobile Pertinenze Esclusivamente C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria Aliquota agevolata 0,40% (quasi la metà rispetto alla standard) I comuni possono modificare in aumento e/o in diminuzione tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali (oscillazione 0,2-0,6) Detrazioni Base: € 200,00 da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi Aggiuntiva: € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale Assimilazioni • unità immobiliari di coop edilizie indivise • coniuge separato assegnatario • Immobili non locati di anziani e disabili residenti in istituti di cura: SSE regolamento del comune • concessione in uso gratuito ai familiari: NO sembrerebbe non possibile neppure con regolamento comunale Dott.ssa Silvia Bocci Immobili e coefficienti: iscritti al NCEU II. CASI PARTICOLARI RC Riv. 5% Coeff. ICI Coeff. IMU INCR. % Negozio C/1 34 55 61,76 A/10 e D (escl. D/5) Uffici ed opifici 50 60 20 D/5 Banche e assicurazioni 50 80 60 A (escl. A/10) abitazioni 100 160 60 C/3, C/4, C/5 Laboratori, palestre .. 100 140 40 Dott.ssa Silvia Bocci Immobili e coefficienti Gruppo D senza rendita II. CASI PARTICOLARI Soggetti a Imu: trattasi di fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: costo di acquisto o di costruzione rivalutato in base ai coefficienti annuali (decreto direttoriale 5 aprile 2012: 1982 e prec. 3,11; … 2012 1,03) → valore aggiornato su cui calcolare l’Imu Si può chiedere all’ufficio il classamento anche con DOCFA Attenzione alle iscrizioni e rettifiche! SITUAZIONE DATA EFFETTO VARIAZIONE Accatastamento con procedure DOC.FA Dalla data di presentazione della richiesta di variazione Rettifica da parte Agenzia del Territorio della rendita proposta con DOC.FA Dalla data di notifica della nuova rendita Rettifica della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio Retroattiva sin dall’originaria variazione rettificata Rettifica della rendita da parte della Commissione Tributaria Retroattiva sin dall’originaria variazione rettificata Variazione ex art. 1 co 336 L . 311/2004 con data indicata nella richiesta da parte del comune: retroattiva sin dalla data a cui far risalire l’omessa variazione senza data indicata nella richiesta da parte del comune: dal 1 gennaio dell’anno in cui viene rettificata la richiesta Dott.ssa Silvia Bocci Immobili e coefficienti II. CASI PARTICOLARI Rurali residenziali Soggetti a Imu: indipendentemente dal fatto che il proprietario sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo: RD rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 - Può spettare l’agevolazione per l’abitazione principale Rurali strumentali e terreni agricoli anche incolti Soggetti a Imu: il coefficiente si riduce da 135 a 110 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli con aliquota mite 0,2% che i comuni possono dimezzare (0,1%) Esenti: i rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani (elenco ISTAT) E’ sufficiente la destinazione agricola indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza Rurali non allacciati residenziali o strumentali Non soggetti ad Imu a condizione che risultino da apposita autocertificazione con firma autenticata attestante l’assenza di allacciamento delle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica dell’acqua e del gas Inagibili o inabitabili Soggetti a Imu al 50%: non devono essere utilizzati di fatto; limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussiste l’inagibilità; accertamento dell’UTE con perizia a carico del proprietario oppure dichiarazione sostitutiva Vincolo storico, artistico Soggetti a Imu al 50%: con l’Ici il regime era particolarmente agevolato Aree edificabili Soggetti a Imu: slalom tra valore venale e tabelle comunali Dott.ssa Silvia Bocci Doppio prelievo sui locati II. CASI PARTICOLARI L’Imu sostituisce per la componente immobiliare l’Ici, l’Irpef e le relative addizionali dovute per redditi fondiari relativi a immobili non locati Immobili locati → DOPPIA IMPOSIZIONE • Soggetti a Imu: I comuni possono ridurre l’aliquota di base dallo 0,76% allo 0,40% per mitigare l’effetto del doppio prelievo • Soggetti ad Irpef e addizionali: importo netto canone – 15% spese forfettarie (25% Venezia, Giudecca, Murano; 35% per immobili storici o artistici) a. Locazioni convenzionali in comuni ad alta densità abitativa: il canone netto è ulteriormente ridotto del 30%; b. Spese analitiche: se canone omnicomprensivo se spese devono essere decurtate; c. Cedolare secca: se si opta l’aggravio è contenuto. Imposta sostitutiva del 21% o 19% se alta densità abitativa d. Abitazioni a disposizione dei familiari: soggette a Imu ordinaria; non soggette a Irpef. Immobili non locati • Soggetti a Imu: aliquota 0,76% • Non soggetti a Irpef e addizionali Ma attenzione: continuano ad essere assoggettati a Ires se il possessore è soggetto diverso da persona fisica (società enti pubblici e privati commerciali e non) Immobili pignorati o sequestrati • Soggetti a Imu: Per il sequestro è necessario distinguere se civile o penale si rinvia alla risoluzione n. 195/E del 2003 Dott.ssa Silvia Bocci ENTI NON COMMERCIALI II. CASI PARTICOLARI Non ci sono particolari innovazioni rispetto all’Ici ma conferme delle rigide posizioni espresse dal Ministero dell’Economia in merito al requisito oggettivo della agevolazione E’ necessario verificare concretamente l’attività svolta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Separato accatastamento Se all’interno di un fabbricato solo una porzione è destinata all’esercizio delle attività sociali meritorie, la restante frazione se dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere separatamente accatastata Utilizzo promiscuo Procedura alternativa e residuale da utilizzarsi quando non ci sono porzioni specifiche destinate alle diverse attività: è necessario che il possessore dell’immobile certifichi quale sia la frazioni di quest’ultimo destinato ad attività non commerciale → APPOSITA DICHIARAZIONE Assistenziali; Previdenziali; Sanitarie; Didattiche; Ricettive Culturali; Ricreative; Sportive; Religiose e di culto. Dott.ssa Silvia Bocci IMMOBILI ALL’ESTERO : IVIE e non IMU II. CASI PARTICOLARI Soggetto passivo Persone fisiche residenti in Italia (anche se non cittadini italiani): lo straniero che risiede in Italia deve pagare l’IVIE sugli immobili detenuti all’estero Presupposto dell’imposta Proprietà o diritti reali su immobili situati all’estero: - l’imposta va assolta unitamente ai pagamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi a partire dal periodo di imposta 2011; - l’imposta va dichiarata in Unico/2012 Sez. XVI quadro RM: attenzione ai quadri RW compilati in passato!!! - l’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi di possesso Base imponibile CRITERIO GENERALE Costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e in mancanza secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile IMMOBILI UBICATI IN PAESI CEE E’ quella utilizzata per il calcolo dell’imposta sul patrimonio o sui trasferimenti; in mancanza si applica il criterio generale Aliquota CRITERIO GENERALE Misura dello 0,76% del valore degli immobili SOGGETTI CHE PRESTANO LAVORO ALL’ESTERO PER LO STATO ITALIANO Aliquota ridotta dello 0,40% per l’immobile adibito ad abitazione principale oltre alle regole previste per l’Imu 1° casa (detrazione figli conviventi) FRANCHIGIA L’imposta non è dovuta se l’ammontare della stessa non supera € 200,00 Dott.ssa Silvia Bocci DICHIARAZIONE, VERSAMENTO II.CASI PARTICOLARI DICHIARAZIONE NUOVO TERMINE Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta: eventi verificatesi dopo il 1 gennaio 2012. La prima dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 REDAZIONE Modello previsto dal DLgs 14/03/2011 n. 23 art. 9 (che deve ancora essere approvato) TACITA CONFERMA La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni VALGONO LE VECCHIE DICHIARAZIONI ICI Vi è continuità VERSAMENTO E’ obbligatorio il Mod. 24 a dicembre dovrebbe essere reintrodotto il bollettino postale RATEAZIONE ORDINARIA RATEAZIONE abitazione principale e pertinenze ACCONTO 50% dell’imposta calcolata con le aliquote base : 18 giugno 2012 SALDO con aliquote definitive: 17 dicembre 2012 1° ACCONTO 1/3 dell’imposta calcolata con le aliquote base : 18 giugno 2012 2° ACCONTO 1/3 dell’imposta calcolata con le aliquote base : 17 settembre 2012 SALDO con aliquote definitive: 17 dicembre 2012 Dott.ssa Silvia Bocci QUOTA ERARIALE L’art. 13 co 11 DL 201/2011 II. CASI PARTICOLARI E’ riservata allo stato la quota del 50% dell’’importo calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota base dello 0,76% ad eccezione - dell’abitazione principale e relative pertinenze; - dei fabbricati rurali strumentali; - immobili coop edilizie indivise; - immobili non locati di anziani o disabili residenti in istituti di cura; - immobili non locati di cittadini italiani residenti all’estero; - immobili dei comuni nei territori di appartenenza; - casa coniugale assegnata all’ex coniuge. Detrazioni e riduzioni di aliquota Non si applicano alla quota di imposta riservata allo stato Riduzioni per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola Si applicano alla quota di imposta riservata allo stato Dott.ssa Silvia Bocci Conclusioni III. CONCLUSIONI E….……ulteriori sviluppi ……..ulteriori sviluppi dei lavori della Commissione Bicamerale sul Federalismo Forte esigenza di fiducia che deve caratterizzare i rapporti tra le persone e le istituzioni Il commercialista è espressione di una categoria professionale che fonda il rapporto di fiducia nelle qualità etiche, nelle competenze tecniche , nella misurazione degli obiettivo e dei risultati L’operatività dei Dottori Commercialisti, sia a livello istituzionale che a livello individuale, è finalizzata alla costruzione e attuazione di un modello operativo che nel perseguimento dell’interesse pubblico garantisca la coerenza, l’efficacia, efficienza ed economicità nonché la regolarità amministrativo-contabile dell’azione pubblica. Necessariamente deve, altresì, essere realizzata un’attività di confronto e collaborazione con le altre Istituzioni pubbliche chiamate alle scelte di governo e di controllo in tali ambiti tematici: rete del valore della conoscenza. E la sfida del federalismo ? La necessità di inserire le competenze del dottore commercialista quali necessarie per l’equilibrio gestionale assume importanza strategica per la definizione di politiche atte a “misurare” le risorse che il sistema sanitario assorbe e genera per gli equilibri di finanza regionale. → ARMONIZZAZIONE: D.Lgs. 118/2011 artt. 19-35