L’imposta municipale unica: IMU
Casi particolari e criticità
Silvia Bocci
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato
Componente Commissione Enti Pubblici CNDCEC
Venerdì 1 giugno 2012
Hotel Palace - Prato
Dott.ssa Silvia Bocci
Considerazioni preliminari
I.
PANORAMICA INTRODUTTIVA •
A.
B.
C.
D.
II. CASI PARTICOLARI
E.
F.
G.
H.
III. CONCLUSIONI E….……
….ulteriori sviluppi
Ripartire dalle Fonti
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
IMMOBILI E COEFFICIENTI
IMMOBILI CATEGORIA D, ALTRI E TERRENI
DOPPIO PRELIEVO SUGLI IMMOBILI
LOCATI
ENTI NON COMMERCIALI
IMMOBILI ALL’ESTERO
DICHIARAZIONE e VERSAMENTO
QUOTA IMU RISERVATA ALLO STATO
e la sfida del Federalismo…… ?
Dott.ssa Silvia Bocci
Ripartire dalle Fonti
I. PANORAMICA INTRODUTTIVA
30 maggio 2012
Approvato il documento della commissione bicamerale: “il Governo sciolga le ambiguità sull’IMU”
.….. “Coordinare le nuove norme sull’anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria e l’istituzione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi della legge n.214/2011, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge
delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, anche al fine di sciogliere l'attuale
ambiguità dell'Imu, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di
responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini”.
Art. 13 DL 201/2011 ( e succ.
modifiche DL 16/2012)
Primo intervento in ambito fiscale del governo Monti anticipazione dell’Imu al 2012
dal 2014 (originariamente prevista dal D. Lgs. 23/2011)
Artt.8 e 9 DLgs 23/2011
Disposizioni che hanno istituito l’Imu per quanto compatibili con il decreto Monti
Artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 e 15
DLgs 504/1992
Disposizioni che hanno istituito l’ICI
Commi da 161 a 170 art. 1 L.
296/2006
Accertamento dei tributi locali
Circolare 3/DF Ministero
dell’economia e delle Finanze
del 18/05/2012
Imposta Municipale propria - Anticipazione sperimentale art. 13 DL 201/2011 conv.
L. 214/2011
Dott.ssa Silvia Bocci
Abitazione principale e pertinenze
Art. 13 DL 201/2011 co 2
II. CASI PARTICOLARI
Per abitazione principale si intende l’immobile iscrivibile al catasto come unica
unità immobiliare nel quale il possessore:
- dimora abitualmente e ;
- risiede anagraficamente.
Dal 2008 invece il contribuente che possedeva due unità immobiliari contigue separatamente accatastate
poteva usufruire dei benefici su entrambe (interpretazione della cassazione)
DL 16/2012 art. 4 co 5
Vincolo relativo al nucleo familiare: abitazione principale è quella in cui il
contribuente ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso di residenza in due immobili diversi siti nello
stesso comune l’agevolazione si applica per un solo immobile
Pertinenze
Esclusivamente C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna categoria
Aliquota agevolata 0,40% (quasi
la metà rispetto alla standard)
I comuni possono modificare in aumento e/o in diminuzione tale aliquota sino a 0,2
punti percentuali (oscillazione 0,2-0,6)
Detrazioni
Base: € 200,00 da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto se l’unità immobiliare
è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi
Aggiuntiva: € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale
Assimilazioni
• unità immobiliari di coop edilizie indivise
• coniuge separato assegnatario
• Immobili non locati di anziani e disabili residenti in istituti di cura: SSE
regolamento del comune
• concessione in uso gratuito ai familiari: NO sembrerebbe non possibile neppure
con regolamento comunale
Dott.ssa Silvia Bocci
Immobili e coefficienti: iscritti al NCEU
II. CASI PARTICOLARI
RC Riv. 5%
Coeff. ICI
Coeff. IMU
INCR. %
Negozio C/1
34
55
61,76
A/10 e D (escl. D/5)
Uffici ed opifici
50
60
20
D/5
Banche e assicurazioni
50
80
60
A (escl. A/10)
abitazioni
100
160
60
C/3, C/4, C/5
Laboratori, palestre ..
100
140
40
Dott.ssa Silvia Bocci
Immobili e coefficienti
Gruppo D senza rendita
II. CASI PARTICOLARI
Soggetti a Imu: trattasi di fabbricati interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati: costo di acquisto o di costruzione rivalutato in base ai
coefficienti annuali (decreto direttoriale 5 aprile 2012: 1982 e prec. 3,11; … 2012
1,03)
→ valore aggiornato su cui calcolare l’Imu
Si può chiedere all’ufficio il classamento anche con DOCFA
Attenzione alle iscrizioni e rettifiche!
SITUAZIONE
DATA EFFETTO VARIAZIONE
Accatastamento con procedure DOC.FA
Dalla data di presentazione della richiesta di variazione
Rettifica da parte Agenzia del Territorio della rendita
proposta con DOC.FA
Dalla data di notifica della nuova rendita
Rettifica della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio
Retroattiva sin dall’originaria variazione rettificata
Rettifica della rendita da parte della Commissione Tributaria
Retroattiva sin dall’originaria variazione rettificata
Variazione ex art. 1 co 336 L . 311/2004
 con data indicata nella richiesta da parte del comune:
retroattiva sin dalla data a cui far risalire l’omessa
variazione
 senza data indicata nella richiesta da parte del
comune: dal 1 gennaio dell’anno in cui viene rettificata la
richiesta
Dott.ssa Silvia Bocci
Immobili e coefficienti
II. CASI PARTICOLARI
Rurali residenziali
Soggetti a Imu: indipendentemente dal fatto che il proprietario sia
coltivatore diretto o imprenditore agricolo: RD rivalutato del 25%,
moltiplicato per il coefficiente 135
- Può spettare l’agevolazione per l’abitazione principale
Rurali strumentali e terreni
agricoli anche incolti
Soggetti a Imu: il coefficiente si riduce da 135 a 110 per coltivatori
diretti e imprenditori agricoli con aliquota mite 0,2% che i comuni
possono dimezzare (0,1%)
Esenti: i rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente
montani (elenco ISTAT)
E’ sufficiente la destinazione agricola indipendentemente dalla
categoria catastale di appartenenza
Rurali non allacciati residenziali
o strumentali
Non soggetti ad Imu a condizione che risultino da apposita
autocertificazione con firma autenticata attestante l’assenza di
allacciamento delle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica
dell’acqua e del gas
Inagibili o inabitabili
Soggetti a Imu al 50%: non devono essere utilizzati di fatto;
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussiste l’inagibilità;
accertamento dell’UTE con perizia a carico del proprietario oppure
dichiarazione sostitutiva
Vincolo storico, artistico
Soggetti a Imu al 50%: con l’Ici il regime era particolarmente
agevolato
Aree edificabili
Soggetti a Imu: slalom tra valore venale e tabelle comunali
Dott.ssa Silvia Bocci
Doppio prelievo sui locati
II. CASI PARTICOLARI
L’Imu sostituisce per la componente immobiliare l’Ici, l’Irpef e le relative addizionali dovute per redditi
fondiari relativi a immobili non locati
Immobili locati
→ DOPPIA IMPOSIZIONE
• Soggetti a Imu: I comuni possono ridurre l’aliquota di base dallo 0,76% allo
0,40% per mitigare l’effetto del doppio prelievo
• Soggetti ad Irpef e addizionali: importo netto canone – 15% spese forfettarie
(25% Venezia, Giudecca, Murano; 35% per immobili storici o artistici)
a. Locazioni convenzionali in comuni ad alta densità abitativa: il
canone netto è ulteriormente ridotto del 30%;
b. Spese analitiche: se canone omnicomprensivo se spese devono essere
decurtate;
c. Cedolare secca: se si opta l’aggravio è contenuto. Imposta sostitutiva
del 21% o 19% se alta densità abitativa
d. Abitazioni a disposizione dei familiari: soggette a Imu ordinaria; non
soggette a Irpef.
Immobili non locati
• Soggetti a Imu: aliquota 0,76%
• Non soggetti a Irpef e addizionali
Ma attenzione: continuano ad essere assoggettati a Ires se il possessore è
soggetto diverso da persona fisica (società enti pubblici e privati
commerciali e non)
Immobili pignorati o sequestrati
• Soggetti a Imu:
Per il sequestro è necessario distinguere se civile o penale si rinvia alla risoluzione
n. 195/E del 2003
Dott.ssa Silvia Bocci
ENTI NON COMMERCIALI
II. CASI PARTICOLARI
Non ci sono particolari innovazioni rispetto all’Ici ma conferme delle rigide posizioni espresse dal Ministero
dell’Economia in merito al requisito oggettivo della agevolazione
E’ necessario verificare
concretamente l’attività
svolta
1.
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9.
Separato accatastamento
Se all’interno di un fabbricato solo una porzione è destinata all’esercizio
delle attività sociali meritorie, la restante frazione se dotata di autonomia
funzionale e reddituale permanente deve essere separatamente
accatastata
Utilizzo promiscuo
Procedura alternativa e residuale da utilizzarsi quando non ci sono porzioni
specifiche destinate alle diverse attività: è necessario che il possessore
dell’immobile certifichi quale sia la frazioni di quest’ultimo destinato ad attività
non commerciale
→ APPOSITA DICHIARAZIONE
Assistenziali;
Previdenziali;
Sanitarie;
Didattiche;
Ricettive
Culturali;
Ricreative;
Sportive;
Religiose e di culto.
Dott.ssa Silvia Bocci
IMMOBILI ALL’ESTERO : IVIE e non IMU
II. CASI PARTICOLARI
Soggetto passivo
Persone fisiche residenti in Italia (anche se non cittadini italiani): lo straniero che
risiede in Italia deve pagare l’IVIE sugli immobili detenuti all’estero
Presupposto dell’imposta
Proprietà o diritti reali su immobili situati all’estero:
- l’imposta va assolta unitamente ai pagamenti dovuti in base alla dichiarazione
dei redditi a partire dal periodo di imposta 2011;
- l’imposta va dichiarata in Unico/2012 Sez. XVI quadro RM: attenzione ai quadri
RW compilati in passato!!!
- l’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi di possesso
Base imponibile
CRITERIO GENERALE
Costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e in mancanza secondo il valore
di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile
IMMOBILI UBICATI IN PAESI CEE
E’ quella utilizzata per il calcolo dell’imposta sul patrimonio o sui trasferimenti; in
mancanza si applica il criterio generale
Aliquota
CRITERIO GENERALE
Misura dello 0,76% del valore degli immobili
SOGGETTI CHE PRESTANO LAVORO ALL’ESTERO PER LO STATO ITALIANO
Aliquota ridotta dello 0,40% per l’immobile adibito ad abitazione principale oltre alle
regole previste per l’Imu 1° casa (detrazione figli conviventi)
FRANCHIGIA
L’imposta non è dovuta se l’ammontare della stessa non supera € 200,00
Dott.ssa Silvia Bocci
DICHIARAZIONE, VERSAMENTO
II.CASI PARTICOLARI
DICHIARAZIONE
NUOVO TERMINE
Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta: eventi verificatesi
dopo il 1 gennaio 2012. La prima dichiarazione deve essere presentata
entro il 30 settembre 2012
REDAZIONE
Modello previsto dal DLgs 14/03/2011 n. 23 art. 9 (che deve ancora essere
approvato)
TACITA CONFERMA
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
se non
intervengono variazioni
VALGONO LE VECCHIE DICHIARAZIONI ICI
Vi è continuità
VERSAMENTO
E’ obbligatorio il Mod. 24 a dicembre dovrebbe essere reintrodotto il
bollettino postale
RATEAZIONE ORDINARIA
RATEAZIONE abitazione
principale e pertinenze
ACCONTO 50% dell’imposta calcolata con le aliquote base : 18 giugno 2012
SALDO con aliquote definitive: 17 dicembre 2012
1° ACCONTO 1/3 dell’imposta calcolata con le aliquote base : 18 giugno 2012
2° ACCONTO 1/3 dell’imposta calcolata con le aliquote base : 17 settembre 2012
SALDO con aliquote definitive: 17 dicembre 2012
Dott.ssa Silvia Bocci
QUOTA ERARIALE
L’art. 13 co 11
DL 201/2011
II. CASI PARTICOLARI
E’ riservata allo stato la quota del 50% dell’’importo
calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota
base dello 0,76% ad eccezione
- dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- dei fabbricati rurali strumentali;
- immobili coop edilizie indivise;
- immobili non locati di anziani o disabili residenti in
istituti di cura;
- immobili non locati di cittadini italiani residenti
all’estero;
- immobili dei comuni nei territori di appartenenza;
- casa coniugale assegnata all’ex coniuge.
Detrazioni e riduzioni di aliquota
Non si applicano alla quota di imposta riservata allo
stato
Riduzioni per terreni agricoli
posseduti e condotti da
coltivatori diretti e dagli IAP
iscritti alla previdenza agricola
Si applicano alla quota di imposta riservata allo
stato
Dott.ssa Silvia Bocci
Conclusioni
III. CONCLUSIONI E….……ulteriori sviluppi
……..ulteriori sviluppi dei lavori della Commissione Bicamerale sul Federalismo
 Forte esigenza di fiducia che deve caratterizzare i rapporti tra le persone e le istituzioni
 Il commercialista è espressione di una categoria professionale che fonda il rapporto di fiducia nelle qualità
etiche, nelle competenze tecniche , nella misurazione degli obiettivo e dei risultati
L’operatività dei Dottori Commercialisti, sia a livello istituzionale che a livello individuale, è finalizzata alla
costruzione e attuazione di un modello operativo che nel perseguimento dell’interesse pubblico garantisca la
coerenza, l’efficacia, efficienza ed economicità nonché la regolarità amministrativo-contabile dell’azione
pubblica.
Necessariamente deve, altresì, essere realizzata un’attività di confronto e collaborazione con le altre Istituzioni
pubbliche chiamate alle scelte di governo e di controllo in tali ambiti tematici: rete del valore della
conoscenza.
E la sfida del federalismo ? La necessità di inserire le competenze del dottore commercialista quali
necessarie per l’equilibrio gestionale assume importanza strategica per la definizione di politiche atte a
“misurare” le risorse che il sistema sanitario assorbe e genera per gli equilibri di finanza regionale.
→ ARMONIZZAZIONE: D.Lgs. 118/2011 artt. 19-35
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CONVEGNO IMU - Collegio dei Geometri della Provincia di Prato