IMU
DISCIPLINA
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Decreto sul federalismo
municipale), in attuazione dei principi e criteri direttivi forniti
dalla L. 5 maggio 2009, n. 42 (c.d. Legge delega), ha dato
attuazione alla c.d. riforma del fisco municipale: in tale ambito,
pur nel rispetto del fondamentale principio secondo cui il nuovo
equilibrio non doveva comportare una maggior pressione fiscale
sulla popolazione, il predetto decreto ha introdotto nuovi tributi,
fra cui il più conosciuto è stato, fino a oggi, la c.d. cedolare secca
sugli affitti, entrata in vigore già dal 2011 per i redditi da
locazione di immobili abitativi.
DISCIPLINA
Un altro dei tributi previsti da tale provvedimento, ossia l’imposta
municipale propria (IMU), avrebbe dovuto caratterizzare la
seconda fase (quella a regime) del federalismo comunale,
trovando applicazione solo a partire dal 2014.
In realtà, per motivi di gettito, tale tributo, in via sperimentale e
con mutamenti (soprattutto nel senso di un ampliamento delle
fattispecie tassate e di un allargamento della base imponibile
colpita) troverà applicazione fin dal 1° gennaio 2012 per un
periodo triennale, con scadenza al 31 dicembre 2014, per effetto
delle disposizioni contenute nell’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201 (convertito nella legge n. 214/2011).
Viene quindi posticipata di un anno, rispetto alle previsioni
originarie, ossia al 1° gennaio 2015, la partenza dell’IMU nella
formulazione voluta dal D.Lgs. n. 23/2011.
DISCIPLINA
ATTENZIONE: il funzionamento dell’IMU è simile a quello dell’ICI;
la stessa viene calcolata sulle rendite catastali aggiornate e
rivalutate in conformità a dei nuovi coefficienti moltiplicatori
(così come stabiliti dalla Manovra Monti). Si precisa che i nuovi
coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali sono maggiori
di quelli previsti ai fini ICI, ma per non incidere troppo sul
mercato immobiliare, hanno effetto solo per l’IMU, e non anche
ad altri fini (es: compravendite immobiliari, imposte di
successione e donazione, imposte ipocatastali).
AMBITO SOGGETTIVO
Soggetti passivi, obbligati al pagamento dell’imposta dovuta
sugli immobili esistenti nel territorio dello Stato, sono:
• il titolare del diritto reale di proprietà o di altro diritto reale
di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie);
•il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
AMBITO SOGGETTIVO
Attenzione: il nudo proprietario non è tenuto
al versamento dell’imposta.
AMBITO OGGETTIVO
Gli immobili gravati dall’IMU sono:
• i fabbricati;
• i terreni agricoli e le aree edificabili, senza che abbia rilievo
la destinazione d’uso da parte del possessore.
ATTENZIONE: rientrano anche le costruzioni rurali.
AMBITO OGGETTIVO
Attenzione: a differenza dell’ICI, per espressa previsione
normativa, l’IMU colpisce anche l’abitazione principale
e le sue pertinenze.
AMBITO OGGETTIVO
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile
nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale
il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La nozione è
quindi diversa da quella prevista ai fini dell’ICI.
DEFINZIONE
DI
ABITAZIONE
PRINCIPALE
(art. 13,
comma 2,
2° inciso)
ATTENZIONE - Sulla base di quanto scritto ai fini dell’IMU si considera
abitazione principale del contribuente quella inderogabilmente
caratterizzata dalla compresenza di due requisiti: quello soggettivo (dimora
abituale nel fabbricato) e quello oggettivo (iscrizione anagrafica). Non è
necessario, invece, che il fabbricato sia effettivamente accatastato, essendo
sufficiente la sua semplice iscrivibilità in Catasto. Inoltre, a differenza di
quanto stabilito per l’Ici fin dal 2008, l’assoggettamento al tributo non si
limiterà alle prime case di maggior prestigio, dato che saranno comunque
assoggettati all’IMU tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale, e non
solo quelli accatastati come A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville), A/9
(castelli, abitazioni di eminente pregio).
AMBITO OGGETTIVO
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se
risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.
DEFINIZIONE
DI
PERTINENZA
(art. 13,
comma 2,
3° inciso)
ATTENZIONE: per effetto delle disposizioni del D.L. n. 201/2011, il trattamento riservato dai
Comuni alla prima casa si estende dal 1° gennaio 2012, inderogabilmente, anche alle
pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se esse sono accatastate nelle categorie C/2,
C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, tettoie,
posti auto coperti o scoperti) e, comunque, limitatamente ad una per ciascuna delle citate
categorie.
Rispetto alla disciplina Ici, inoltre, è più limitata la possibilità di stabilire, per regolamento
comunale, fattispecie assimilate alla prima casa; il D.L. n. 201/2011 prefigura infatti la
seguente situazione per il Comune:
 esso sarà tenuto a garantire un’eguale considerazione ai fini IMU all’ex casa coniugale
assegnata alla moglie (o marito) separata o divorziata, così come (ai soli fini della detrazione)
agli alloggi degli Iacp o delle cooperative abitative a proprietà indivisa, in quanto ciò prescrive
la legge;
 esso avrà poi la facoltà di estendere il trattamento di favore alle unità abitative non locate
possedute da anziani o disabili, se lo vorrà, in quanto la legge glielo consente;
 esso non potrà procedere ad altre assimilazioni, per via regolamentare, poiché tale
possibilità non è ammessa dal decreto.
BASE IMPONIBILE
Base imponibile = (rendita catastale + 5%) x
moltiplicatore specifico
Categoria catastale
Base imponibile
A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7
(R.C. + 5%) x 160
A/10
(R.C. + 5%) x 80
B – C/3 – C/4 – C/5
(R.C. + 5%) x 140
C/1
(R.C. + 5%) x 55
D (tranne D/5)
(R.C. + 5%) x 60 (solo per il 2012)
(R.C. + 5%) x 65 (per il 2013 e 2014)
D/5
(R.C. + 5%) x 80
LE ALIQUOTE
TIPOLOGIA IMMOBILI
ALIQUOTA APPLICABILE
Immobili diversi
0,76% (con possibilità di ridurla o aumentarla fino a 3 punti percentuali).
dagli abitativi e da
quelli sotto individuati
Abitazione principale
0,4% (con possibilità di ridurla o aumentarla fino a 2 punti percentuali) e
detrazione di 200 Euro (è prevista una detrazione aggiuntiva di 50 Euro
per ciascun figlio che dimora e risiede nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di età non superiore a 26 anni, a prescindere dal
fatto che siano o meno fiscalmente a carico – la detrazione aggiuntiva
sarà pari al massimo di Euro 400 quindi, per 8 figli).
Fabbricati rurali
strumentali
0,2% (con possibilità di ridurla fino allo 0,1%)
Altri fabbricati
Possibilità di ridurre o aumentare l’aliquota base dallo 0,76% allo 0,46%,
ovvero 1,06%.
Terreni e aree
edificabili
Possibilità di ridurre o aumentare l’aliquota base dallo 0,76% allo 0,46%,
ovvero 1,06%.
RIFLESSI IRPEF
L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare,
l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai
redditi fondiari relativi ai beni non locati. Ne consegue
che l’IMU sostituisce la componente fiscale immobiliare
diretta (Irpef e relative addizionali comunali e regionali)
sia per le abitazioni principali sia per le seconde case,
ma solo nel caso in cui gli immobili non siano locati.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
L’IMU, così come lo era l’ICI, è dovuta per anno solare
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali
si è protratto il possesso. Il versamento dell’imposta deve
avvenire in due rate di pari importo scadenti (la prima) il
16 giugno e (la seconda) il 16 dicembre, a meno che il
contribuente non voglia provvedere al versamento
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
ATTENZIONE: il versamento è effettuato secondo le
disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
quindi utilizzando unicamente il modello F24 (non è più
consentito, infatti, il versamento su conto postale
intestato alla tesoreria comunale o al concessionario
oppure all’agente della riscossione), secondo modalità
che saranno stabilite da un apposito provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE: il calcolo dell’acconto non potrà più
essere effettuato prendendo a riferimento le aliquote
dell’anno precedente (salvo conguaglio in sede di saldo).
IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI
DETENUTI ALL’ESTERO
Di che cosa
si tratta
È un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero; trattasi di forma
di prelievo che presumibilmente dovrà essere soggetta all’esistenza di
forme di collaborazione con le autorità fiscali degli Stati esteri ove sono
detenuti gli immobili e le attività finanziarie colpiti da imposta. Più nel
dettaglio tale imposta colpirà gli immobili detenuti all’estero e si
applicherà anche a chi ha comprato in maniera legittima gli stessi
immobili in Paesi stranieri (ne consegue che la norma interessa anche i
cittadini stranieri residenti in Italia).
Quali immobili
vengono colpiti
dall’imposta
Colpisce gli immobili detenuti all’estero, destinati a qualsiasi uso, e
trova applicazione dal 2011.
Soggetti passivi Sono le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari di
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile detenuto
all’estero. La particolarità sta nel fatto che anche ai cittadini comunitari
non italiani che vengono a lavorare in Italia, e di conseguenza diventano
“residenti”, così come gli extra-comunitari regolari, dovranno pagare la
nuova imposta.
IVIE – IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI
DETENUTI ALL’ESTERO
Periodo
di riferimento
da tassare
L’imposta sarà dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi
dell’anno nei quali tale situazione di fatto si è protratta; il mese nel quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Aliquota
da applicare
Pari allo 0,76% della base imponibile, consistente nel valore degli immobili
risultante dall’atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza la base
imponibile si desume dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato
l’immobile medesimo.
ATTENZIONE: se l’immobile risulta ubicato in un Paese nel quale vigono regole
per calcolare la base imponibile delle imposte patrimoniali immobiliari la base
imponibile sarà data da quelle regole.
Clausole
di salvaguardia
Allo scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione di tale imposta, sarà
deducibile un credito d’imposta fino a concorrenza del suo ammontare pari al
valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito
l’immobile.
Modalità
di versamento
Sul punto la norma non è del tutto chiara: è previsto solo un richiamo alla
normativa in materia di Irpef per quanto concerne i versamenti, la liquidazione,
l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.
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