L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, con decorrenza dal primo gennaio 1993 e si applica agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati. L'imposta è amministrata dal Comune in cui sono ubicati gli immobili, il quale stabilisce ogni anno l’ammontare delle aliquote e delle detrazioni. L’ICI si calcola applicando al valore dell’immobile (base imponibile ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92) l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. Sono tenuti al pagamento dell’ICI: • • • coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; i locatari in caso di locazione finanziaria; i concessionari in caso di concessione di aree demaniali. ESENZIONE DALL’ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA A decorrere dall'anno 2008 sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune. Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli). Per queste abitazioni è riconosciuta una detrazione di imposta di Euro 103,29. L’esenzione si applica all’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente con residenza anagrafica. Oltre che all’abitazione principale del soggetto passivo di imposta, l’esenzione si applica anche alle unità immobiliari ad essa assimilate per legge o in base ai regolamenti comunali. Per il Comune di Bologna l’esenzione spetta: • alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; • agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; • al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale; • all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata; • all’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il parente di primo grado e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica; • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Settore Entrate - UFFICIO ICI 40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - tel. 051 2193690 – 051 2193471 - fax 051 2195701 - www.comune.bologna.it - Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 2 di 10 - ALIQUOTE ICI 2010 Per l'anno 2010 il Comune di Bologna ha deliberato le seguenti aliquote: 5,7 per mille limitatamente ai casi di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli), per i quali non è applicabile l'esenzione dall'imposta prevista per l’abitazione principale, relativamente: a) alle unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune; b) alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale; c) all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) all'unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; 5,7 per mille relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate con contratto registrato, da persone fisiche (soggetti passivi) residenti nel Comune a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come propria abitazione principale; 5,7 per mille relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997; 5,7 per mille relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate, con contratto registrato, da imprese ai propri dipendenti che le utilizzano come abitazione principale; 9 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione (debitamente registrato) da oltre 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio successivo alla mancanza di tale requisito; si applica invece l'aliquota ordinaria (7 per mille) quando si tratti di: a) abitazione utilizzata dal coniuge anche se separato o divorziato, nel caso in cui non sia applicabile l’esenzione prevista per l’abitazione principale; b) unità immobiliari utilizzate da parenti di secondo e terzo grado o da affini di primo e secondo grado o dai cointestatari dell'immobile oggetto d'imposta, a condizione che vi dimorino abitualmente ai sensi dell'art.6 del Regolamento I.C.I.; c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per i quali è prevista la riduzione di imposta del 50%; Zero per mille relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale. La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come propria abitazione principale; Segue - Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 3 di 10 - Aliquote ICI 2010: 4 per mille relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e alle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395. 4 per mille relativamente agli immobili edificati su area di proprietà del Comune di Bologna concessa in diritto di superficie ed utilizzati dal Comune stesso per svolgere in modo diretto le proprie funzioni istituzionali; 4 per mille relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali; 7 per mille (aliquota ordinaria) relativamente a tutti gli altri immobili; [rientrano tra questi: tutti gli immobili diversi da abitazioni e loro pertinenze, se non posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); le abitazioni non locate con contratto registrato, fino dal 31 dicembre del secondo anno successivo alla mancanza di tale requisito; gli immobili ad uso abitativo locati a condizioni differenti da quelle per cui è prevista un’aliquota ridotta; l’abitazione utilizzata dal coniuge anche se separato o divorziato nel caso in cui non sia applicabile l’esenzione prevista per l’abitazione principale; le unità immobiliari utilizzate da parenti di secondo e terzo grado o da affini di primo e secondo grado o da cointestatari dell'immobile, del soggetto passivo d'imposta, a condizione che vi dimorino abitualmente; i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per i quali è prevista la riduzione del 50%]; DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE Per l'applicazione delle aliquote previste: • • • • per le unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione (debitamente registrato) da oltre 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio successivo alla mancanza di tale requisito; per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate con contratto registrato, da persone fisiche (soggetti passivi) residenti nel Comune a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale; per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale, limitatamente ai casi in cui non è applicabile l'esenzione dall'imposta; • per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art.10 del D.Lgs. 460/97; • per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate, con contratto registrato, da imprese ai propri dipendenti che le utilizzano come abitazione principale; il soggetto passivo di imposta deve presentare al Comune, entro il 16/12/2010, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione: - dell'aliquota applicata; - dell’ubicazione e degli identificativi catastali dell’immobile; - dei dati anagrafici del conduttore che abita l’immobile (nell'ipotesi di abitazione locata). La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata una nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione Per l’applicazione dell’aliquota dello zero per mille alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, il soggetto - Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 4 di 10 - passivo d'imposta è tenuto ad allegare alla dichiarazione delle aliquote applicate copia del contratto di locazione, oppure, in alternativa, l’attestazione delle Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini e una della proprietà, che hanno verificato e controfirmato la documentazione contrattuale DICHIARAZIONE DEL DIRITTO ALL’ESENZIONE DALL’ICI Per gli immobili che hanno acquisito oppure che hanno perso il diritto all’esenzione dall’imposta è prevista la presentazione della dichiarazione ICI su modello ministeriale, da presentare o spedire all’Ufficio ICI del Comune tra il 2 maggio ed il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è iniziato, o è terminato, il diritto all’esenzione. Nei seguenti casi di esenzione: unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il parente di primo grado e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica; soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale; il soggetto passivo di imposta per comunicare il diritto all’esenzione può utilizzare, in alternativa al suddetto modello ministeriale, il modello di dichiarazione predisposto dall’ufficio ICI. La dichiarazione, da presentare o spedire nel corso dell’anno di imposta, ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata una nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione. La modulistica è disponibile presso il Settore Entrate del Comune di Bologna o su internet all’indirizzo: http://tributi.comune.bologna.it. PERTINENZE DELLE ABITAZIONI Art. 2 del Regolamento ICI Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni le seguenti pertinenze, anche se autonomamente censite in catasto: • • la soffitta e la cantina se ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione; il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Nel caso di abitazione locata o di abitazione utilizzata a titolo gratuito da un parente, dal coniuge, da un affine o da un contitolare del soggetto passivo di imposta, la nozione di abitazione principale deve essere riferita al conduttore, ritenendosi tale quella nella quale egli e i suoi familiari dimorano abitualmente. L’abitualità della dimora, ai fini dell’identificazione dell’abitazione principale ai fini ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici. Esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota, nel caso di: • • abitazione locata con contratto registrato; abitazione concessa in uso a qualsiasi titolo dal soggetto passivo di imposta ai parenti di 2° e 3° grado, al coniuge, ad - Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 5 di 10 - affini fino al 2° grado o ai contitolari dell'immobile; il conduttore, con autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio. Copia dell’autocertificazione deve essere allegata, nei casi di applicazione delle aliquote ridotte, alla dichiarazione delle aliquote applicate. Per l’abitazione principale del soggetto passivo di imposta esclusa dall’esenzione, in quanto appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, è riconosciuta una detrazione di di Euro 103,29. La detrazione per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso. DICHIARAZIONE ICI Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quegli eventi che comportano una modifica dei dati precedentemente dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La dichiarazione ICI deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate solo per gli immobili variati nel corso dell’anno stesso. Se non si verificano variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Per le variazioni avvenute nell’anno 2009 la dichiarazione ICI può essere presentata al Settore Entrate del Comune di Bologna, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2009 (tra il 2 maggio ed il 30 settembre 2010), oppure può essere spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio. Per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI. La dichiarazione ICI non deve più essere presentata quando le variazioni immobiliari dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il Modello Unico Informatico (MUI). In particolare, non deve più essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni avvenute nel 2009 sono relative ad atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà di immobili o ad atti di cessione o costituzione di diritti reali sugli immobili. La dichiarazione ICI deve essere ancora presentata per: • gli immobili che hanno perso oppure che hanno acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI; • gli immobili che godono di riduzioni dall’imposta: i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti; • gli immobili acquistati dal soggetto passivo di imposta antecedentemente al 1 gennaio 2009 che nel corso del 2009 sono diventati o hanno cessato di essere sua abitazione principale; • gli immobili che sono stati oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA); • gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004; • gli immobili che sono stati stato oggetto di locazione finanziaria; • gli immobili che sono stati oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; • gli atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto che hanno avuto ad oggetto un’area fabbricabile; • i terreni agricoli che sono divenuti area fabbricabile o viceversa; • le aree che sono divenute edificabili in seguito alla demolizione del fabbricato; • gli immobili che sono stati assegnati ai soci della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria; • gli immobili che sono stati assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure quelli per cui è stata variata la destinazione ad abitazione principale; • gli immobili che sono stati concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; - Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 6 di 10 - • gli immobili che hanno acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità; • i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; • gli immobili, già censiti in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che sono stati oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio; • gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto; • gli immobili per cui è intervenuta un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie; • le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma; • gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione; • gli immobili oggetto dell’acquisto o della cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori); • gli immobili che sono stati oggetto di vendita all’asta giudiziaria; • gli immobili che sono stati oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. VERSAMENTO L'ICI può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2010, è pari all'imposta relativa al primo semestre; la seconda, da versare dall'1 al 16 dicembre 2010, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (imposta annua meno acconto). Per la prima rata, il contribuente deve calcolare l’imposta applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno 2009 alla situazione imponibile relativa al primo semestre 2010 ed effettuare il versamento a titolo di acconto dell’imposta dovuta. Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 2010, calcolare l’imposta applicando le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2010 ed effettuare il versamento previa deduzione di quanto già corrisposto come acconto. Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in una unica soluzione entro il 16 giugno 2010 sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 10 Euro. Se l'importo da versare supera i 10 Euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto. Per il Comune di Bologna i versamenti vanno effettuati sul numero di C/C postale 88663208 intestato a: EQUITALIA POLIS S.P.A. BOLOGNA BO - ICI, utilizzando gli appositi bollettini inviati direttamente dall’agente per la riscossione e comunque reperibili presso gli sportelli dell’agente stesso, presso gli uffici postali e presso il Settore Entrate del Comune di Bologna. Sarà possibile effettuare il versamento: • presso tutti gli uffici postali; • presso gli sportelli Equitalia Polis SpA; • presso le banche convenzionate; • tramite bancomat presso gli sportelli “DIMMI” ubicati nel Comune di Bologna; • tramite modello “F24”; • tramite Internet, con carta di credito, collegandosi al sito: http://www.equitaliapolis.it oppure http://tributi.comune.bologna.it. Versamento ICI con il modello F24 Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale dell’ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI; è inoltre possibile effettuare il versamento, oltre che presso gli uffici postali, anche presso gli istituti di credito e gli agenti per la riscossione. - Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 7 di 10 - L'utilizzo del modello F24 per il versamento dell'ICI è una opportunità che si aggiunge alle altre modalità di versamento, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i bollettini postali. Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi, purché tutti siano effettuati entro il termine previsto, utilizzando lo stesso modello dei versamenti normali e barrando la casella “ravvedimento”. I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti: RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO Codice Comune: A944 Codici Tributo: • 3901 - ICI per l'abitazione principale; • 3902 - ICI per i terreni agricoli; • 3903 - ICI per le aree fabbricabili; • 3904 - ICI per gli altri fabbricati. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali. VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n° 471/97. Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento. RAVVEDIMENTO Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). 1. Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 2,5 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali; 2. Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata si applica la sanzione del 3 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (entro il 30 settembre 2010 per l’anno di imposta 2009). Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo. In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene. RAVVEDIMENTO PER LA RETTIFICA DI ERRORI ED OMISSIONI NELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE. La regolarizzazione deve avvenire entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui è stata presentata, o non è stata rettificata, la dichiarazione infedele o errata (entro il 30 settembre 2010 per l’anno di imposta 2008). Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione rettificativa ed il pagamento, dell’imposta o differenza di imposta dovuta, degli interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione del 5% sull’imposta versata in ritardo. - Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 8 di 10 - In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene. da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi. RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE LIMITI ALL’ESENZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine di 90 giorni dalla scadenza avvenga la presentazione della dichiarazione omessa ed il pagamento dell’imposta o differenza di imposta dovuta, degli interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione del 8,33% sull’imposta, con un minimo di Euro 4,30. In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene. (*) Saggio degli interessi legali: 3% 1% dal 1/1/2008 al 31/12/2009 dal 1/1/2010 D.M. 12/12/2007 D.M. 04/12/2009 L’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che non abbiano esclusivamente natura commerciale. Il Regolamento ICI del Comune di Bologna, dispone che la suddetta esenzione spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore. FABBRICATI INAGIBILI L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO Per il calcolo dell’imposta dovuta per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, si assume la rendita determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare (categoria A5 di classe 1) della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Per poter quantificare il valore, tale rendita, aumentata del 5 per cento, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nei gruppi B e D. La disposizione non si applica ai fabbricati del gruppo D, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, per i quali il valore è determinato sulla base dei costi contabili. - Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 9 di 10 - COME SI CALCOLA L’IMPOSTA L’ICI si calcola applicando al valore dell’immobile (fabbricato, terreno agricolo o area fabbricabile) l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. IL VALORE DEI FABBRICATI Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale. Il valore dei fabbricati su cui applicare l'aliquota deliberata, è costituito, dalla rendita catastale aumentata del 5% (**) moltiplicata: − per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.), con esclusione delle categorie A10 e C1; − per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A10 (uffici e studi privati); − per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe); − per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio: collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.). Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze. IL VALORE DEI TERRENI AGRICOLI Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura, allevamento di animali ed attività connesse). Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale risultante al catasto terreni al 1/1/2010 aumentato del 25% (**) moltiplicato per 75. (**) a decorrere dall’anno 1997, ai fini dell’applicazione dell’ICI, le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%, mentre i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati del 25%, come disposto dall’art. 3, commi 48 e 51, della Legge 662/96. IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1/1/2010 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. PERIODO DI POSSESSO L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso. - Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 10 di 10 - CALCOLO DELL’ICI ABITAZIONE PRINCIPALE DEL TITOLARE DI FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 O A9, (ABITAZIONI PER CUI NON PUO’ ESSERE APPLICATA L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA) rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% X 100 = Valore catastale X dell'immobile aliquota : 1000 = Imposta annua da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo superiore ai 14 giorni). _ detrazione di imposta (*) = ICI DOVUTA (*) Per l’abitazione (di categoria catastale A1, A8 e A9) in cui il contribuente ha fissato la propria residenza anagrafica spetta la detrazione di imposta di Euro 103,29. La detrazione di imposta per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso. ALTRI FABBRICATI DI CATEGORIA A - C, ESCLUSI A/10 E C/1 rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% X 100 = valore catastale X dell'immobile aliquota : 1000 = ICI dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo superiore ai 14 giorni). FABBRICATI DI CATEGORIA C/1 - A/10 - B - D rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% X 34 (C1) = valore X 50 (A10) = catastale X X 50 (D) = dell'immobile X 140 (B) = aliquota ICI dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso : 1000 = espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo superiore ai 14 giorni). TERRENI AGRICOLI reddito dominicale del terreno rivalutato del 25% X 75 = valore catastale del terreno X aliquota : 1000 = ICI dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo superiore ai 14 giorni). Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che coltivano direttamente i propri terreni sono previste le seguenti riduzioni di imposta: - sui primi 25.822,84 Euro di valore dei terreni = 100%; - da 25.822,84 a 61.974,83 Euro = 70%; - da 61.974,83 a 103.291,38 Euro = 50%; - da 103.291,38 a 129.114,22 Euro = 25%; - oltre 129.114,22 Euro = nessuna riduzione. La detrazione si applica sulla somma dei valori di tutti i terreni posseduti e condotti direttamente, anche se situati in più comuni; in questo caso la riduzione va ripartita in proporzione al valore dei singoli terreni. AREE FABBRICABILI valore venale del terreno X Aliquota : 1000 = ICI dovuta da rapportare alla quota ed al periodo di possesso Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio ICI presso il Settore Entrate del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 - e-mail: [email protected] - telefono: 051/2193690, 051/2193471. Sono reperibili su Internet, nel sito: http://tributi.comune.bologna.it, le informazioni per il calcolo ed il versamento dell’imposta e la modulistica relativa a dichiarazioni e autocertificazioni.