L'imposta comunale sugli immobili è stata
istituita dal Decreto Legislativo 30.12.1992
n.504, con decorrenza dal primo gennaio 1993
e si applica agli immobili (fabbricati, aree
edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
indipendentemente dal fatto che siano o meno
utilizzati.
L'imposta è amministrata dal Comune in cui
sono ubicati gli immobili, il quale stabilisce ogni
anno l’ammontare delle aliquote e delle
detrazioni.
L’ICI si calcola applicando al valore
dell’immobile (base imponibile ai sensi dell’art.
5 del D.Lgs. 504/92) l’aliquota deliberata
annualmente dal Comune.
Sono tenuti al pagamento dell’ICI:
•
•
•
coloro che possiedono fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli come
proprietari, oppure come titolari dei diritti
reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi
o superficie;
i locatari in caso di locazione finanziaria;
i concessionari in caso di concessione di
aree demaniali.
ESENZIONE DALL’ICI PER
L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL
SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA
A decorrere dall'anno 2008 sono esenti
dall'imposta comunale sugli immobili l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e le eventuali pertinenze
ammesse dal regolamento ICI del Comune.
Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di
categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso,
ville e castelli). Per queste abitazioni è
riconosciuta una detrazione di imposta di Euro
103,29.
L’esenzione si applica all’abitazione nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi
familiari dimorano abitualmente con residenza
anagrafica.
Oltre che all’abitazione principale del
soggetto passivo di imposta, l’esenzione si
applica anche alle unità immobiliari ad essa
assimilate per legge o in base ai regolamenti
comunali. Per il Comune di Bologna
l’esenzione spetta:
•
alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
•
agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi case popolari;
•
al soggetto passivo di imposta non
assegnatario della casa coniugale a seguito
di separazione o divorzio, a condizione che
questi non sia titolare del diritto di proprietà
o di un altro diritto reale su un immobile
destinato a sua abitazione situato nello
stesso comune in cui è ubicata l'ex casa
coniugale;
•
all’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari, a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’unità
immobiliare stessa non risulti locata;
•
all’unità immobiliare concessa in uso
gratuito ai parenti di primo grado in linea
retta che la utilizzino come abitazione
principale, intendendosi per tale quella in
cui il parente di primo grado e i suoi
familiari hanno la residenza anagrafica;
•
l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che la stessa non risulti
locata.
Settore Entrate - UFFICIO ICI
40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - tel. 051 2193690 – 051 2193471 - fax 051 2195701 - www.comune.bologna.it
- Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 2 di 10 -
ALIQUOTE ICI 2010
Per l'anno 2010 il Comune di Bologna ha deliberato le seguenti aliquote:
5,7 per mille
limitatamente ai casi di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e
castelli), per i quali non è applicabile l'esenzione dall'imposta prevista per
l’abitazione principale, relativamente:
a) alle unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale
dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune;
b) alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai
parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione
principale;
c) all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
d) all'unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, posseduta in Italia a titolo
di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
5,7 per mille
relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate con contratto
registrato, da persone fisiche (soggetti passivi) residenti nel Comune a soggetti
che le utilizzano come abitazione principale. La presente aliquota può essere
applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della
persona che utilizza l'immobile come propria abitazione principale;
5,7 per mille
relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
5,7 per mille
relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate, con contratto
registrato, da imprese ai propri dipendenti che le utilizzano come abitazione
principale;
9 per mille
relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione
(debitamente registrato) da oltre 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio successivo
alla mancanza di tale requisito; si applica invece l'aliquota ordinaria (7 per mille)
quando si tratti di:
a) abitazione utilizzata dal coniuge anche se separato o divorziato, nel caso in
cui non sia applicabile l’esenzione prevista per l’abitazione principale;
b) unità immobiliari utilizzate da parenti di secondo e terzo grado o da affini di
primo e secondo grado o dai cointestatari dell'immobile oggetto d'imposta, a
condizione che vi dimorino abitualmente ai sensi dell'art.6 del Regolamento
I.C.I.;
c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per i quali è prevista la riduzione di
imposta del 50%;
Zero per mille
relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e
quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le
utilizzano come abitazione principale. La presente aliquota può essere applicata
anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che
utilizza l'immobile come propria abitazione principale;
Segue
- Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 3 di 10 -
Aliquote ICI 2010:
4 per mille
relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e alle monosale della
periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle
politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e
l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395.
4 per mille
relativamente agli immobili edificati su area di proprietà del Comune di Bologna
concessa in diritto di superficie ed utilizzati dal Comune stesso per svolgere in
modo diretto le proprie funzioni istituzionali;
4 per mille
relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73
comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo
risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli
musicali e teatrali;
7 per mille
(aliquota ordinaria)
relativamente a tutti gli altri immobili; [rientrano tra questi: tutti gli immobili diversi da
abitazioni e loro pertinenze, se non posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS); le abitazioni non locate con contratto registrato, fino dal 31 dicembre del secondo anno
successivo alla mancanza di tale requisito; gli immobili ad uso abitativo locati a condizioni differenti
da quelle per cui è prevista un’aliquota ridotta; l’abitazione utilizzata dal coniuge anche se separato
o divorziato nel caso in cui non sia applicabile l’esenzione prevista per l’abitazione principale; le
unità immobiliari utilizzate da parenti di secondo e terzo grado o da affini di primo e secondo grado
o da cointestatari dell'immobile, del soggetto passivo d'imposta, a condizione che vi dimorino
abitualmente; i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per i quali è prevista la riduzione del 50%];
DICHIARAZIONE DELLE
ALIQUOTE APPLICATE
Per l'applicazione delle aliquote previste:
•
•
•
•
per le unità immobiliari ad uso abitativo
prive di contratto di locazione (debitamente
registrato) da oltre 24 mesi decorrenti dal
1° gennaio successivo alla mancanza di
tale requisito;
per le unità immobiliari, e pertinenze
ammesse, locate con contratto registrato,
da persone fisiche (soggetti passivi)
residenti nel Comune a soggetti che le
utilizzino come abitazione principale;
per le unità immobiliari, e pertinenze
ammesse, interamente locate - alle
condizioni definite negli accordi tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e
quelle dei conduttori - dal soggetto passivo
di imposta a persone fisiche che le
utilizzino come abitazione principale;
per le unità immobiliari, e pertinenze
ammesse, concesse in uso gratuito ai
parenti di primo grado in linea retta che le
utilizzino come abitazione principale,
limitatamente ai casi in cui non è
applicabile l'esenzione dall'imposta;
•
per le unità immobiliari possedute dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) di cui all’art.10 del D.Lgs. 460/97;
• per le unità immobiliari, e pertinenze
ammesse,
interamente
locate,
con
contratto registrato, da imprese ai propri
dipendenti che le utilizzano come
abitazione principale;
il soggetto passivo di imposta deve presentare
al Comune, entro il 16/12/2010, una
dichiarazione sottoscritta con l'indicazione:
- dell'aliquota applicata;
- dell’ubicazione e degli identificativi catastali
dell’immobile;
- dei dati anagrafici del conduttore che abita
l’immobile (nell'ipotesi di abitazione locata).
La dichiarazione ha valore anche per gli
anni successivi se
non
intervengono
modificazioni, in caso contrario deve essere
inviata una nuova dichiarazione, attestante
l'avvenuta variazione
Per l’applicazione dell’aliquota dello zero
per mille alle unità immobiliari locate a
soggetti che le utilizzano come abitazione
principale alle condizioni definite negli
accordi tra le organizzazioni della proprietà
edilizia e quelle dei conduttori, il soggetto
- Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 4 di 10 -
passivo d'imposta è tenuto ad allegare alla
dichiarazione delle aliquote applicate copia
del contratto di locazione, oppure, in
alternativa,
l’attestazione
delle
Organizzazioni Sindacali, delle quali una
degli inquilini e una della proprietà, che
hanno verificato e controfirmato la
documentazione contrattuale
DICHIARAZIONE DEL DIRITTO
ALL’ESENZIONE DALL’ICI
Per gli immobili che hanno acquisito oppure
che hanno perso il diritto all’esenzione
dall’imposta è prevista la presentazione della
dichiarazione ICI su modello ministeriale, da
presentare o spedire all’Ufficio ICI del Comune
tra il 2 maggio ed il 30 settembre dell’anno
successivo a quello in cui è iniziato, o è
terminato, il diritto all’esenzione.
Nei seguenti casi di esenzione:
 unità immobiliare concessa in uso gratuito
ai parenti di primo grado in linea retta che
la utilizzino come abitazione principale,
intendendosi per tale quella in cui il parente
di primo grado e i suoi familiari hanno la
residenza anagrafica;
 soggetto
passivo
di
imposta
non
assegnatario della casa coniugale a seguito
di separazione o divorzio, a condizione che
questi non sia titolare del diritto di proprietà
o di un altro diritto reale su un immobile
destinato a sua abitazione situato nello
stesso comune in cui è ubicata l'ex casa
coniugale;
il soggetto passivo di imposta per comunicare
il diritto all’esenzione può utilizzare, in
alternativa al suddetto modello ministeriale, il
modello di dichiarazione predisposto dall’ufficio
ICI.
La dichiarazione, da presentare o spedire nel
corso dell’anno di imposta, ha valore anche
per gli anni successivi se non intervengono
modificazioni, in caso contrario deve essere
inviata una nuova dichiarazione, attestante
l'avvenuta variazione.
La modulistica è disponibile presso il Settore
Entrate del Comune di Bologna o su internet
all’indirizzo: http://tributi.comune.bologna.it.
PERTINENZE DELLE ABITAZIONI
Art. 2 del Regolamento ICI
Agli
effetti
dell'applicazione
delle
agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli immobili, si considerano parti integranti
delle abitazioni le seguenti pertinenze, anche
se autonomamente censite in catasto:
•
•
la soffitta e la cantina se ubicate nello
stesso edificio o complesso immobiliare
dell’abitazione;
il garage o posto auto, limitatamente ad
uno solo di essi.
L'assimilazione opera a condizione che il
proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte,
dell'abitazione sia proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota
parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente ed esclusivamente asservita alla
predetta abitazione.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale,
e i suoi familiari dimorano abitualmente,
intendendosi per tale, salvo prova contraria,
quella di residenza anagrafica.
Nel caso di abitazione locata o di abitazione
utilizzata a titolo gratuito da un parente, dal
coniuge, da un affine o da un contitolare del
soggetto passivo di imposta, la nozione di
abitazione principale deve essere riferita al
conduttore, ritenendosi tale quella nella quale
egli e i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’abitualità
della
dimora,
ai
fini
dell’identificazione dell’abitazione principale ai
fini ICI è di regola attestata dalle risultanze
degli archivi anagrafici.
Esclusivamente ai fini dell’applicazione
dell’aliquota, nel caso di:
•
•
abitazione locata con contratto registrato;
abitazione concessa in uso a qualsiasi
titolo dal soggetto passivo di imposta ai
parenti di 2° e 3° grado, al coniuge, ad
- Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 5 di 10 -
affini fino al 2° grado o ai contitolari
dell'immobile;
il conduttore, con autocertificazione effettuata
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può attestare
che dimora abitualmente in luogo diverso da
quello indicato nei registri anagrafici per ragioni
di lavoro o di studio.
Copia dell’autocertificazione deve essere
allegata, nei casi di applicazione delle aliquote
ridotte, alla dichiarazione delle aliquote
applicate.
Per l’abitazione principale del soggetto
passivo di imposta esclusa dall’esenzione, in
quanto appartenente alle categorie catastali
A1, A8 e A9, è riconosciuta una detrazione di
di Euro 103,29. La detrazione per l'abitazione
principale, rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, va
suddivisa in parti uguali tra i possessori
dell'immobile che vi dimorano abitualmente
indipendentemente dalla quota di possesso.
DICHIARAZIONE ICI
Con la dichiarazione il contribuente mette a
conoscenza il Comune di quegli eventi che
comportano
una
modifica
dei
dati
precedentemente dichiarati da cui consegua
un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione ICI deve essere presentata
nell’anno successivo a quello in cui le
variazioni si sono verificate solo per gli
immobili variati nel corso dell’anno stesso. Se
non si verificano variazioni la dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi.
Per le variazioni avvenute nell’anno 2009 la
dichiarazione ICI può essere presentata al
Settore Entrate del Comune di Bologna, entro
il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione dei redditi 2009 (tra il 2 maggio
ed il 30 settembre 2010), oppure può essere
spedita tramite raccomandata al medesimo
ufficio.
Per le successioni aperte a partire dal
25/10/2001, gli eredi ed i legatari che hanno
presentato dichiarazione di successione
contenente beni immobili, non sono obbligati a
presentare la dichiarazione ICI.
La dichiarazione ICI non deve più essere
presentata quando le variazioni immobiliari
dipendono da atti per i quali i notai utilizzano
obbligatoriamente il Modello Unico Informatico
(MUI). In particolare, non deve più essere
presentata la dichiarazione ICI quando le
variazioni avvenute nel 2009 sono relative ad
atti aventi per oggetto il trasferimento della
proprietà di immobili o ad atti di cessione o
costituzione di diritti reali sugli immobili.
La dichiarazione ICI deve essere ancora
presentata per:
• gli immobili che hanno perso oppure che hanno
acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
• gli immobili che godono di riduzioni dall’imposta: i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi
condotti;
• gli immobili acquistati dal soggetto passivo di
imposta antecedentemente al 1 gennaio 2009 che nel
corso del 2009 sono diventati o hanno cessato di essere
sua abitazione principale;
• gli immobili che sono stati oggetto in catasto di
dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione
per modifica strutturale oppure per cambio di
destinazione d’uso (DOC-FA);
• gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi
dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004;
• gli immobili che sono stati stato oggetto di locazione
finanziaria;
• gli immobili che sono stati oggetto di un atto di
concessione amministrativa su aree demaniali;
• gli atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto che
hanno avuto ad oggetto un’area fabbricabile;
• i terreni agricoli che sono divenuti area fabbricabile o
viceversa;
• le aree che sono divenute edificabili in seguito alla
demolizione del fabbricato;
• gli immobili che sono stati assegnati ai soci della
cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via
provvisoria;
• gli immobili che sono stati assegnati al socio della
cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure quelli per
cui è stata variata la destinazione ad abitazione
principale;
• gli immobili che sono stati concessi in locazione dagli
istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di
edilizia residenziale pubblica;
- Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 6 di 10 -
• gli immobili che hanno acquisito oppure ha perso la
caratteristica della ruralità;
• i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di
rendita, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati;
• gli immobili, già censiti in catasto in una categoria del
gruppo D, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, che sono stati oggetto di
attribuzione di rendita d’ufficio;
• gli immobili per cui è intervenuta una riunione di
usufrutto;
• gli immobili per cui è intervenuta un’estinzione del
diritto di enfiteusi o di superficie;
• le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2
del codice civile che sono accatastate in via autonoma;
• gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro
diritto reale di godimento, da persone giuridiche,
interessate da fusione, incorporazione o scissione;
• gli immobili oggetto dell’acquisto o della cessazione
di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio
l’usufrutto legale dei genitori);
• gli immobili che sono stati oggetto di vendita all’asta
giudiziaria;
• gli immobili che sono stati oggetto di vendita
nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa.
VERSAMENTO
L'ICI può essere versata in due rate, delle
quali la prima è in acconto e la seconda è a
saldo. La prima rata, da versare entro il 16
giugno 2010, è pari all'imposta relativa al primo
semestre; la seconda, da versare dall'1 al 16
dicembre 2010, è a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno (imposta annua meno
acconto).
Per la prima rata, il contribuente deve
calcolare l’imposta applicando le aliquote e le
detrazioni vigenti per l’anno 2009 alla
situazione imponibile relativa al primo
semestre 2010 ed effettuare il versamento a
titolo di acconto dell’imposta dovuta.
Per la seconda rata, il contribuente deve
verificare la propria situazione imponibile in
relazione all'intero anno 2010, calcolare
l’imposta applicando le aliquote e le detrazioni
previste per l’anno 2010 ed effettuare il
versamento previa deduzione di quanto già
corrisposto come acconto.
Il versamento può essere effettuato, anziché
in due rate, in una unica soluzione entro il 16
giugno 2010 sulla base delle aliquote e delle
detrazioni deliberate per l’anno in corso.
Il versamento dell’imposta deve essere
effettuato con arrotondamento all’euro per
difetto se la frazione non è superiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.
Non si fa luogo al versamento se l'imposta
da versare é uguale od inferiore a 10 Euro. Se
l'importo da versare supera i 10 Euro il
versamento deve essere fatto per l'intero
ammontare dovuto.
Per il Comune di Bologna i versamenti
vanno effettuati sul numero di C/C postale
88663208 intestato a: EQUITALIA POLIS
S.P.A. BOLOGNA BO - ICI, utilizzando gli
appositi
bollettini
inviati
direttamente
dall’agente per la riscossione e comunque
reperibili presso gli sportelli dell’agente stesso,
presso gli uffici postali e presso il Settore
Entrate del Comune di Bologna.
Sarà possibile effettuare il versamento:
• presso tutti gli uffici postali;
• presso gli sportelli Equitalia Polis SpA;
• presso le banche convenzionate;
• tramite bancomat presso gli sportelli
“DIMMI” ubicati nel Comune di Bologna;
• tramite modello “F24”;
• tramite Internet, con carta di credito,
collegandosi al sito:
http://www.equitaliapolis.it oppure
http://tributi.comune.bologna.it.
Versamento ICI con il modello F24
Con il modello F24 è possibile la
compensazione del debito ICI con altri crediti
(irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il
versamento contestuale dell’ICI e di altri tributi,
oltre al pagamento della sola ICI; è inoltre
possibile effettuare il versamento, oltre che
presso gli uffici postali, anche presso gli istituti
di credito e gli agenti per la riscossione.
- Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 7 di 10 -
L'utilizzo del modello F24 per il versamento
dell'ICI è una opportunità che si aggiunge alle
altre modalità di versamento, pertanto è
sempre possibile eseguire i versamenti ICI con
i bollettini postali.
Il pagamento può avvenire anche con più
versamenti in tempi diversi, purché tutti siano
effettuati entro il termine previsto, utilizzando lo
stesso modello dei versamenti normali e
barrando la casella “ravvedimento”.
I codici da utilizzare per la compilazione del
modello di versamento, nella "sezione ICI ed
altri tributi locali", sono i seguenti:
RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO
Codice Comune: A944
Codici Tributo:
• 3901 - ICI per l'abitazione principale;
• 3902 - ICI per i terreni agricoli;
• 3903 - ICI per le aree fabbricabili;
• 3904 - ICI per gli altri fabbricati.
Il modello di versamento F24 e le istruzioni
per la compilazione sono disponibili presso gli
istituti di credito e gli uffici postali.
VERSAMENTO OMESSO
O TARDIVO
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il
termine di scadenza previsto dalla legge, è
soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento
dell’imposta omessa o tardivamente versata,
secondo quanto disposto dell’art. 13 del D.Lgs.
n° 471/97.
Il contribuente che versa l’imposta in
ritardo, per non incorrere nella sanzione
prevista, deve ricorrere autonomamente
allo strumento del ravvedimento.
RAVVEDIMENTO
Le finalità del ravvedimento sono quelle di
permettere al contribuente di rimediare
spontaneamente,
entro
precisi
termini
temporali, alle omissioni e alle irregolarità
commesse, beneficiando di una consistente
riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento
nei casi in cui la violazione sia già stata
constatata, ovvero siano iniziati accessi,
ispezioni o altre attività di verifica delle quali il
contribuente abbia avuto formale conoscenza
(questionari o accertamenti già notificati).
1. Nel caso di versamento effettuato entro il
30° giorno successivo alla scadenza
prevista, si applica la sanzione del 2,5 %
dell’imposta omessa oltre agli interessi
legali;
2. Nel caso di versamento effettuato tra il 31°
giorno successivo alla scadenza ed il
termine previsto per la presentazione della
dichiarazione ICI relativa all’anno in cui
l’imposta doveva essere versata si applica
la sanzione del 3 % dell’imposta omessa
oltre agli interessi legali (entro il 30
settembre 2010 per l’anno di imposta
2009).
Perché si perfezioni il ravvedimento è
necessario che entro il termine previsto
avvenga il pagamento dell’imposta o della
differenza di imposta dovuta, degli interessi
legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui
il versamento doveva essere effettuato a
quello in cui viene effettivamente eseguito e
della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati
pagamenti il ravvedimento non avviene.
RAVVEDIMENTO PER LA RETTIFICA DI ERRORI
ED OMISSIONI NELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE.
La regolarizzazione deve avvenire entro il
termine previsto per la presentazione della
dichiarazione ICI relativa all’anno in cui è stata
presentata, o non è stata rettificata, la
dichiarazione infedele o errata (entro il 30
settembre 2010 per l’anno di imposta 2008).
Perché si perfezioni il ravvedimento è
necessario che entro il termine previsto
avvenga la presentazione della dichiarazione
rettificativa ed il pagamento, dell’imposta o
differenza di imposta dovuta, degli interessi
legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati
dal giorno in cui il versamento doveva essere
effettuato a quello in cui viene effettivamente
eseguito e della sanzione del 5% sull’imposta
versata in ritardo.
- Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 8 di 10 -
In mancanza della presentazione della
dichiarazione o anche di uno solo dei citati
pagamenti il ravvedimento non avviene.
da considerare inagibili gli immobili oggetto di
interventi edilizi.
RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE
LIMITI ALL’ESENZIONE PER GLI
IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI
NON COMMERCIALI
Perché si perfezioni il ravvedimento è
necessario che entro il termine di 90 giorni
dalla scadenza avvenga la presentazione della
dichiarazione omessa ed il pagamento
dell’imposta o differenza di imposta dovuta,
degli interessi legali (*)
(commisurati
sull’imposta) maturati dal giorno in cui il
versamento doveva essere effettuato a quello
in cui viene effettivamente eseguito e della
sanzione del 8,33% sull’imposta, con un
minimo di Euro 4,30.
In mancanza della presentazione della
dichiarazione o anche di uno solo dei citati
pagamenti il ravvedimento non avviene.
(*) Saggio degli interessi legali:
3%
1%
dal 1/1/2008 al 31/12/2009
dal 1/1/2010
D.M. 12/12/2007
D.M. 04/12/2009
L’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs.
504/92, prevede l’esenzione dall’ICI per gli
immobili utilizzati dagli enti non commerciali e
destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di religione o di
culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge
20 maggio 1985, n. 222, che non abbiano
esclusivamente natura commerciale.
Il Regolamento ICI del Comune di Bologna,
dispone che la suddetta esenzione spetta
esclusivamente per i fabbricati e a condizione
che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche
posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale
di godimento o in qualità di locatario
finanziario,
dall'ente
non
commerciale
utilizzatore.
FABBRICATI INAGIBILI
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve
consistere in un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente)
non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea
documentazione
alla
dichiarazione;
in
alternativa il contribuente ha facoltà di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L’inagibilità dell’immobile deve essere
conseguenza di un accadimento imprevisto o
casuale; non sono pertanto, in nessun caso,
FABBRICATI DI INTERESSE
STORICO O ARTISTICO
Per il calcolo dell’imposta dovuta per i
fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi
dell’art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41,
si assume la rendita determinata mediante
l’applicazione della tariffa d’estimo di minore
ammontare (categoria A5 di classe 1) della
zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Per poter quantificare il valore, tale rendita,
aumentata del 5 per cento, va moltiplicata per
100, anche se il fabbricato è classificato nella
categoria A/10 o C/1 oppure nei gruppi B e D.
La disposizione non si applica ai fabbricati
del gruppo D, sforniti di rendita catastale,
interamente
posseduti
da
impresa
e
distintamente contabilizzati, per i quali il valore
è determinato sulla base dei costi contabili.
- Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 9 di 10 -
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
L’ICI si calcola applicando al valore
dell’immobile (fabbricato, terreno agricolo o
area
fabbricabile)
l’aliquota
deliberata
annualmente dal Comune.
IL VALORE DEI FABBRICATI
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei
Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile
una autonoma rendita catastale.
Il valore dei fabbricati su cui applicare
l'aliquota deliberata, è costituito, dalla rendita
catastale aumentata del 5% (**) moltiplicata:
− per 100, se si tratta di fabbricati classificati
nei gruppi catastali A (abitazioni) e C
(magazzini, depositi, laboratori, autorimesse,
posti auto, ecc.), con esclusione delle
categorie A10 e C1;
− per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel
gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri,
banche, ecc.) e nella categoria A10 (uffici e
studi privati);
− per 34, se si tratta di fabbricati classificati
nella categoria C1 (negozi e botteghe);
− per 140, se si tratta di fabbricati classificati
nel gruppo catastale B (immobili destinati a
servizi di pubblico interesse, quali ad
esempio: collegi e convitti, case di cura ed
ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole,
biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.).
Per i fabbricati classificabili nella categoria
catastale D sprovvisti di rendita, interamente
posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato
sulla base dei costi di acquisizione e
incrementativi
contabilizzati,
attualizzati
mediante
l’applicazione
dei
coefficienti
determinati annualmente con Decreto del
Ministero delle Finanze.
IL VALORE DEI
TERRENI AGRICOLI
Per terreno agricolo si intende il terreno
adibito all'esercizio delle attività indicate
nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione
del
fondo,
silvicoltura,
funghicoltura,
allevamento di animali ed attività connesse).
Il valore dei terreni agricoli è costituito dal
reddito dominicale risultante al catasto terreni
al 1/1/2010 aumentato del 25% (**) moltiplicato
per 75.
(**) a decorrere dall’anno 1997, ai fini dell’applicazione
dell’ICI, le vigenti rendite catastali urbane devono essere
rivalutate del 5%, mentre i vigenti redditi dominicali
devono essere rivalutati del 25%, come disposto dall’art.
3, commi 48 e 51, della Legge 662/96.
IL VALORE DELLE AREE
FABBRICABILI
Per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi.
Il valore delle aree fabbricabili è costituito
dal valore venale in comune commercio al
1/1/2010 determinato avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,
agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe caratteristiche.
PERIODO DI POSSESSO
L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi
dell'anno solare durante i quali si è protratto il
possesso. Il mese nel quale la titolarità si è
protratta solo in parte è computato per intero in
capo al soggetto che ha posseduto l’immobile
per più di 14 giorni, mentre non è computato in
capo al soggetto che lo ha posseduto per
meno di 15 giorni.
La quantificazione dell'imposta in ragione di
mesi va effettuata anche con riferimento alla
situazione oggettiva dell'immobile.
Conseguentemente, se le caratteristiche
strutturali o d'uso cambiano nel corso del
mese, bisogna considerare come protratti per
l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti
dell'ICI che si sono prolungati per maggior
tempo nel corso del mese stesso.
- Comune di Bologna - Imposta comunale sugli immobili ICI 2010 - Pag. 10 di 10 -
CALCOLO DELL’ICI
ABITAZIONE PRINCIPALE DEL TITOLARE DI FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8
O A9, (ABITAZIONI PER CUI NON PUO’ ESSERE APPLICATA L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA)
rendita catastale
dell'immobile
rivalutata del 5%
X 100 =
Valore
catastale
X
dell'immobile
aliquota
: 1000 =
Imposta annua da rapportare alla quota di
possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di
possesso espresso in mesi (viene considerato
mese intero un periodo superiore ai 14 giorni).
_
detrazione di imposta (*)
=
ICI DOVUTA
(*) Per l’abitazione (di categoria catastale A1, A8 e A9) in cui il contribuente ha fissato la propria residenza anagrafica spetta la detrazione di imposta
di Euro 103,29. La detrazione di imposta per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va
suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
ALTRI FABBRICATI DI CATEGORIA A - C, ESCLUSI A/10 E C/1
rendita catastale
dell'immobile
rivalutata del 5%
X 100 =
valore
catastale
X
dell'immobile
aliquota
: 1000 =
ICI dovuta da rapportare alla quota di possesso e,
se inferiore all'anno, al periodo di possesso
espresso in mesi (viene considerato mese intero
un periodo superiore ai 14 giorni).
FABBRICATI DI CATEGORIA C/1 - A/10 - B - D
rendita catastale
dell'immobile
rivalutata del 5%
X 34 (C1) =
valore
X 50 (A10) =
catastale
X
X 50 (D) =
dell'immobile
X 140 (B) =
aliquota
ICI dovuta da rapportare alla quota di possesso e,
se inferiore all'anno, al periodo di possesso
: 1000 =
espresso in mesi (viene considerato mese intero
un periodo superiore ai 14 giorni).
TERRENI AGRICOLI
reddito dominicale
del terreno
rivalutato del 25%
X 75 =
valore
catastale
del terreno
X
aliquota
: 1000 =
ICI dovuta da rapportare alla quota di possesso e,
se inferiore all'anno, al periodo di possesso
espresso in mesi (viene considerato mese intero
un periodo superiore ai 14 giorni).
Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che coltivano direttamente i propri terreni sono previste le seguenti riduzioni di imposta:
- sui primi 25.822,84 Euro di valore dei terreni = 100%; - da 25.822,84 a 61.974,83 Euro = 70%; - da 61.974,83 a 103.291,38 Euro = 50%; - da
103.291,38 a 129.114,22 Euro = 25%; - oltre 129.114,22 Euro = nessuna riduzione.
La detrazione si applica sulla somma dei valori di tutti i terreni posseduti e condotti direttamente, anche se situati in più comuni; in questo caso la
riduzione va ripartita in proporzione al valore dei singoli terreni.
AREE FABBRICABILI
valore venale del terreno
X
Aliquota
: 1000 =
ICI dovuta da rapportare alla quota ed al periodo di possesso
Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio ICI presso il Settore Entrate del Comune
di Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 - e-mail: [email protected]
- telefono: 051/2193690, 051/2193471.
Sono reperibili su Internet, nel sito: http://tributi.comune.bologna.it, le informazioni per il calcolo ed
il versamento dell’imposta e la modulistica relativa a dichiarazioni e autocertificazioni.
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esenzione dall`ici per l`abitazione principale del soggetto passivo di