Veterinari e Diritto
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Il Veterinario Pubblico
Figura giuridica e relative responsabilità
Mauro Gnaccarini, Mario Marino, Vincenzo Fedele
ASL 10 - Regione Piemonte
Con riferimento ai molti dubbi sollevati dal
collega Rocco Panetta con l’articolo “Il Veterinario pubblico di fronte al Codice di
Procedura Penale” pubblicato nella rubrica
“Veterinari e Diritto” sul numero del mese di
Luglio c.a. di questa Rivista, ci pare necessaria una precisazione breve ma immediata:
la materia non sembra infatti agli scriventi
così oscura.
Qual è l’autorità competente all’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e quali sono le condizioni sulla base delle quali viene corrisposta l’indennità
di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, sono domande cui l’ARAN ha già risposto, a parere
degli Autori, in modo chiaro ed esaustivo
(Tavola 1).
Il congiunto esame dell’art. 27 del D.P.R.
616/77 (Tavola 2) evidenzia poi come tutti i
medici veterinari, purché dipendenti del
S.S.N. e perciò giuridicamente già “capaci”
di esprimere la volontà della pubblica
amministrazione in quanto Pubblici Ufficiali,
possono divenire U.P.G.; naturalmente soltanto quando si trovino di fronte ad un
evento che potrebbe configurarsi come
illecito penale e che richiede quindi il diretto rapporto con l’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica), ai sensi e per quanto disciplinato dall’art. 57 comma 3 C.P.P.
Tavola 1
(fonte. www.aranagenzia.it)
Quesito:
02 CCNL 3 novembre 2005
Qual è l’autorità competente all’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria?
Risposta:
L’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è rilasciata dall’autorità competente quale è indicata dalle vigenti norme di legge in materia nonché dalle intervenute
eventuali disposizioni adottate in tale campo dalle singole regioni per la parte di competenza.
Quesito:
03 CCNL 3 novembre 2005
Quali sono le condizioni sulla base delle quali viene corrisposta l’indennità di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria?
Risposta:
Si fa presente che ai dirigenti medici e veterinari che, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge è stata attribuita dalla autorità competente la qualifica di UPG, va corrisposta l’indennità prevista dall’art. 52 del CCNL 3 novembre 2005 dall’entrata in vigore del medesimo
CCNL, vale a dire dal 4 novembre 2005, sempre a condizione dell’effettivo svolgimento
delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e
dall’art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283. La decorrenza è frutto di un accordo tra le parti
perché l’indennità, non prevista dai precedenti CCNL, è stata istituita ex novo e non poteva
essere retroattiva. Per tale ragione le risorse da destinare al finanziamento di detta indennità
a decorrere dal 1 gennaio 2003 sono state temporaneamente utilizzate, fino all’effettiva corresponsione della stessa, per i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario.
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Tavola 2
DPR 24 luglio 1977, n. 616
Capo IV - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
Art. 27 Assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico
della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle
che tendono:
… OMISSIS …
l) all’igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi,
l’ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla
loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine
animale.
Tutto quanto sopra premesso, spetterà dunque alle Regioni, se
ancora inadempienti, giusta la delega di poteri in materia di
tutela della salute e organizzazione dei relativi servizi sanitari, di
cui alla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 n. 3 art. 3, stabilire con quali strumenti possano e/o debbano essere individuate le figure professionali giuridicamente “capaci” di esprimersi
in qualità di U.P.G.
Spetta in ultimo ai Direttori delle SS.CC. veterinarie di ciascuna
A.S.L. definire, e comunicare alla Direzione aziendale, ai fini
economici contrattuali, se vi siano medici veterinari che non
espletino le funzioni di vigilanza e controllo di cui al citato
D.P.R. 616/77; personale che in tal caso potrebbe essere escluso dall’attribuzione dell’indennità qualora possa essere definita
a priori l’impossibilità che il medesimo venga a trovarsi nelle
condizioni giuridiche di esprimersi in qualità di U.P.G.; evento
che pare tuttavia raro anche per i colleghi dei Servizi di Sanità
Animale (tuttavia possibile ove, ad esempio, un collega si occupi esclusivamente di formazione o comunque di attività che
escludono qualsivoglia elemento di ispezione e controllo).
Esperita questa troppo breve analisi, la materia, non già in
quanto oscura ma perché assai ampia e ricca di moltissimi elementi meritevoli di approfondimento, in ordine proprio alla
figura giuridica del veterinario pubblico ed alle relative “capacità” operative e conseguenti responsabilità, richiede certamente una disamina assai più articolata che gli scriventi si ripromettono di effettuare nel prossimo futuro, anche quale ulteriore elemento di dibattito, che si ritiene di sicuro interesse.
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