LEZIONE:
“L’ATTIVITA’ MEDICO-LEGALE : ASPETTI E
RESPONSABILITA’”
PROF. SIMONE LABONIA
L’attività medico-legale: aspetti e responsabilità
Indice
1 PREMESSA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO ------------------------------------------------------------------------------ 4 3 IL PARERE MEDICO LEGALE ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 LA FORMAZIONE E L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO ------------------------------------------- 10 5 IL PARERE DEL C.T.U. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 6 LA PERIZIA MEDICO-LEGALE----------------------------------------------------------------------------------------- 16 7 NATURA DELLA CONSULENZA E VALUTAZIONI DEL GIUDICE ------------------------------------------ 17 8 DEONTOLOGIA MEDICO LEGALE ----------------------------------------------------------------------------------- 18 9 L’ERRORE PROFESSIONALE ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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1 Premessa
L’attività medico-legale viene esplicata da ogni medico quando ricorra alle sue conoscenze
scientifiche non con finalità diagnostico-terapeutica ma per contribuire ad una corretta applicazione
delle norme che regolano la vita dell’uomo nella società.
L’attività medico legale dello specialista che si occupa di consulenza consta normalmente
nell’espressione di un parere tecnico, nell’ambito medico-biologico, che rappresenti la soluzione di
un problema relativo all’uomo, nei suoi rapporti con fattispecie antecedenti di rilevanza giuridica, e
tale parere può essere espresso oralmente o più spesso in forma scritta, di relazione, spesso alla base
della decisione di affrontare o meno una vertenza giudiziaria.
La redazione di un certificato o di una cartella clinica, ad esempio, non ha il solo fine
terapeutico e spesso, anzi, ha un importante significato medico-legale.
L’attività medico-legale in tal senso, pertanto, è frequentemente nelle mani non dello
specialista in scienze forensi ma del medico in generale, del clinico, che non sempre ne ha piena
consapevolezza, ma che diventa figura presente e determinante anche nel processo civile.
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2 Nomina del consulente tecnico
Nel giudizio civile si distingue solitamente tra consulente tecnico d’ufficio, nominato dal
giudice (C.T.U.) e e consulente tecnico della parte (C.T.P.).
L’art. 61 del codice di procedura civile dispone che quando è necessario il giudice può
farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di
particolare competenza tecnica.
La scelta degli stessi viene fatta normalmente tra persone iscritte presso un albo tenuto da
ogni Tribunale, come previsto dall’art. 13 delle norme di attuazione del codice di procedura civile.
L’albo del consulenti tecnici è suddiviso in sei categorie, fra le quali è compresa quella
medico-chirurgica.
Il C.T.U., una volta nominato dal giudice deve accettare l’incarico (art. 366 c.p.), a meno
che non ricorra un giusto motivo di astensione. Il consulente così nominato è un ausiliario del
giudice e acquista la qualifica di pubblico ufficiale.
La norme che disciplinano la nomina del consulente tecnico, art. 61 c.p.c. e artt. 13 e 22
disp. att. c.p.c. , hanno natura e finalità direttive, essendo la scelta del consulente riservata
all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito.
Pertanto, in tema di danno alla persona derivante da responsabilità civile, la scelta e la
nomina a consulente di un esperto in medicina legale, il quale non sia uno specialista per
l’accertamento e determinazione del danno denunciato, non è sindacabile.
E non c’è dubbio che lo specialista medico legale chiamato a risolvere problematiche
inerenti differenti branche mediche chiederà l’associazione con specialisti dello specifico settore
indagato (oculisti, neurologi, ginecologi, ORL) mettendo in discussione, alla luce di tali apporti
specialistici, le proprie specifiche conoscenze e competenze, ad esempio nell’ambito
dell’accertamento del nesso di causalità materiale.
Infatti, il consulente tecnico d’ufficio può avvalersi dell’opera di esperti, della particolare
specializzazione professionale, da lui incaricati di compiere indagini particolari, le cui conclusioni
può richiamare nella propria relazione, dopo averle responsabilmente valutate. Il ricorso all’opera di
detti esperti non richiede l’autorizzazione o un ulteriore nomina da parte del giudice.
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Il consulente tecnico medico-legale di parte, invece, non è un ausiliario del giudice e viene
nominato dalla parte al fine di determinare, accertare e valutare i danni denunciati, in funzione di
una richiesta risarcitoria.
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3 Il parere medico legale
Le problematiche inerenti le richieste risarcitorie possono variare dalla valutazione del
nesso sulla causalità biologica alla qualificazione e quantificazione del danno residuato.
Se è pur vero che sussistono altri fattori che influenzano la decisione di adire un
contenzioso (animosità del cliente, orientamento giuridico), il giudizio del medico legale viene ad
assumere un ruolo fondamentale, pur dovendosi sempre tener conto della collaborazione, della
reticenza, delle incongruenze anamnestico-documentali e cliniche, richiedendo spiegazioni al
cliente e respingendo l’incarico professionale se non convinti od esponendo le proprie
argomentazioni nella relazione di risposta.
Ciò che per il medico di diagnosi e cura è la cartella clinica, per il medico legale è la
relazione del parere specialistico nel settore indagato, il cui giudizio finale scaturirà da una accurata
metodologia e criteriologia.
Il medico-legale deve esaminare i dati riguardanti l’ambito biologico attraverso
metodologia «(...) lo studio o il complesso dei principi di metodo su cui è fondata o dai quali risulta
legittimata una scienza o una disciplina» e criteriologia, «l’uso dei criteri resi necessari dal metodo,
(…) regole di massima per la formulazione di un giudizio e la verifica della sua validità» .
L’elaborato dovrà contenere un’analisi dello stato anteriore, della documentazione medica,
clinica, strumentale e terapeutica utile, in rapporto alle preesistenze, al fatto in oggetto, riportando la
sintomatologia lamentata ed un accurato esame obiettivo.
Solo successivamente, dopo «la minuziosa ricostruzione etiopatogenetica di un evento
morboso, il medico legale, con l’inquadramento nosografico del caso, svolgerà il suo “ruolo
iperdiagnostico”» .
A questo punto verrà avanzata l’analisi approfondita del danno alla persona nei suoi
molteplici aspetti patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale, la distinzione «analitica tra danno
biologico statico e dinamico relazionale e la relativa valutazione prima separata e poi, se del caso
congiunta con elencazione degli aspetti principali del danno alla vita di relazione nella sua ampia
accezione attuale».
È opportuno che il medico legale fornisca comunque, se esistente, il presupposto biologico
alla base di una componente di danno esistenziale, conseguente ad una menomazione, da cui sia
probabile scaturiscano rinunce forzate a determinate attività, un’esistenza impoverita, modifiche
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sostanziali di abitudini a carattere qualitativamente peggiorativo rispetto all’epoca antecedente
l’evento.
Un iter diagnostico, clinico, di interventi chirurgici e lunghe riabilitazioni a sua volta potrà
costituire, se opportunamente descritto, il presupposto di una valutazione, ovviamente di
competenza giuridica, del danno morale, auspicandone comunque una sua futura supportazione da
parte del medico legale, per quanto esso derivi dalle sofferenze che discendono dalla menomazione
della salute e dalle conseguenze del danno biologico sulla vittima, e questo anche alla luce delle
esperienze estere, in particolare francesi .
Assai spesso poi nelle relazioni è del tutto assente il richiamo al danno futuro, quello che si
determinerà con alta probabilità o certezza, e questo soprattutto nel caso di danno ai soggetti in età
di accrescimento, di lesioni articolari, di alterazioni neurologico-psichiatriche, danno che deve
essere previsto e quantificato in rapporto agli elementi prognostici peggiorativi.
Si leggono relazioni in cui gli “esiti di” non vengono descritti limitandosi a riportare la
diagnosi iniziale ed un numero di quantificazione di danno biologico, dimenticando assai spesso
che comunque le tabelle rappresentano, o meglio dovrebbero rappresentare, un semplice indirizzo
valutativo ove non solo è possibile, ma è doveroso qualora il caso lo richieda, spostarsi, motivando
le ragioni di tali variazioni obiettivamente e non appellandosi unicamente alla propria esperienza o,
ancor peggio, al proprio libero convincimento.
Il committente vuole sapere dal consulente non come quest’ultimo la pensi, ma tramite il
consulente quali sono gli orientamenti della scienza ufficiale in quell’argomento, e le risposte in
merito dovranno essere esaustive, corredate da aggiornata bibliografia riconosciuta dalla comunità
scientifica.
La relazione tecnica al di là di meri formalismi e tecnicismi linguistici deve contenere
comunque riferimenti metodologici, la discussione e l’interpretazione dei dati, le modalità da cui
sono scaturiti i risultati per divenire a conclusioni comprensibili, pur tenendo conto dello «scarto tra
scrittura scientifica e contesto non scientifico di fruizione della scrittura».
«E per lo specialista medico legale non avvalersi di esperti clinici a loro volta specialisti
nel settore oggetto di analisi può essere contestato quale espressione di comportamento imperito o
imprudente» , necessità questa ricordata all’articolo 62 («Attività medico legale») del nuovo Codice
di Deontologia Medica che così recita:
«L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla
consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve
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rifuggire da indebite suggestioni di ordine extra-tecnico e da ogni sorta di influenza e
condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordinato alla sussistenza di un’adeguata
competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al
caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica
e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è
doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e
competenza nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medicolegali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di
assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura
sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche
disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica
nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.
L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi
precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del
decoro professionale»
Viceversa il ricorso ad un altro specialista con esperienza pratica clinica è una doverosa
ammissione di “inevitabile limitazione conoscitiva”, ma ciò non esime il medico legale di esercitare
un giudizio critico sul versante logico del parere ottenuto.
Anche l’attività del medico fiduciario di compagnia assicurativa non può prescindere dal
fatto che la stessa debba rappresentare l’interesse della Compagnia e la sua immagine, ma con
dignità, privo di atteggiamenti sfacciatamente partigiani, nel rispetto della deontologia e dell’etica
professionale.
È importante essere un “consulente della parte e non di parte”.
Il medico legale della parte dovrà doverosamente evidenziare gli elementi a favore del
proprio assistito, nell’interpretarli e nel valutarli, pur sempre conscio «della profonda differenza tra
oggettivazione e valutazione» quest’ultima «l’unica sede di dialettica tra le parti che sul piano
tecnico debbono necessariamente procedere a seguito di un accordo sostanziale nella
obiettivazione».
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La relazione di consulente di parte ha comunque una natura di certificazione e attestativa
laddove dichiari o attesti dati, qualità, condizioni, ma non dove svolge valutazioni, esprime pareri o
giudizi.
Il dato di fatto alla base della prestazione è una realtà biologica da cui il consulente di parte
non può e non deve derogare, non ricorrendo al dubbio per il dubbio, ma prospettando, laddove
emergano gli estremi, ipotesi subordinate che potranno essere vagliate dal giudicante.
Ciò porterà a ben chiarire, e rifiutare, richieste degli assistiti, tecnicamente insostenibili
con scarsa probabilità di accoglimento.
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4 La formazione e l’attività del consulente tecnico
Dopo avere ricordato il significato e valore dell’attività medico-legale (come richiamato
anche nel codice di deontologia medica), a questo punto è necessario evidenziare quanto debba
essere ritenuta irrinunciabile la formazione del perito o consulente tecnico, nel rispetto dei principi
del rigore della prova: segnatamente per quanto concerne la valutazione del nesso causale secondo
le regole di giudizio indicate dalla Suprema Corte.
Le fondamenta dell’edificio medico-legale devono saldamente poggiare sulla cultura del
“rigore nelle prove” che si esprime attraverso motivazioni scientifiche ponderate.
E questa, deve essere la base formativa di chi voglia dedicarsi all’attività di perito e di
consulente (incaricato dall’Ufficio o da una parte).
Quella del rigore nelle prove è una cultura essenziale che si acquisisce da dottrina e
giurisprudenza e che si perfeziona sul “campo”.
Diviene una abitudine, una forma mentis che porta a rifiutare, per principio, conclusioni
non supportate da soddisfacenti motivazioni, nella consapevolezza che il contributo peritale è
spesso decisivo, nella dinamica processuale, per attribuire o escludere responsabilità, per avvalorare
o negare diritti.
Perito o consulente medico-legale devono adeguarsi alla metodologia processuale nelle
motivazioni, così che sia “servito” un prodotto utile al Giudice e alle parti.
È soprattutto nei principi della causalità che deve insistere la formazione del perito e
consulente medico-legale.
“Sopra i concetti di causa, concausa e occasione”, scrissero autorevolmente maestri, come
il Cazzaniga nel lontano 1919, rivendicando l’autonomia del concetto di causa in medicina legale,
identificato, in “ciò che modifica”, ovvero nella “capacità modificatrice come idoneità ad apportare
variazioni quantitative o qualitative”.
Una concezione del tutto originale che portò l’Autore stesso alla presentazione di una
“criteriologia”, a tutti nota, quale metodo di valutazione del nesso causale, in cui è pregiudiziale il
criterio di adeguatezza lesiva che ha portato ad elaborazioni come il concetto di “occasione” che
risulta in aperto contrasto con il principio della condizione necessaria e da cui sono derivate
sentenze ritenute ingiuste in ultima analisi.
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Come bene evidenziato, da molti autori, “il giudice si attende che il medico-legale esprima
delle conclusioni coerenti col punto di vista del diritto penale, non con altri punti di vista, e quindi
accerti, sulla base della scienza se, senza la condotta umana, l’evento si sarebbe o non si sarebbe
verificato”.
Subordinando il giudizio tecnico sul valore causale di una condizione antecedente, alla
verifica della sua adeguatezza a produrre un effetto, il perito o consulente rischia di fermarsi ad una
valutazione della sola causalità in generale, mentre il giudice necessita di un contributo medicolegale per la soluzione del caso di specie e che rappresenti prova particolaristica.
Si comprende, pertanto, perché gli attuali insegnamenti del diritto (attraverso dottrina e
giurisprudenza) identificano la causa in una condizione antecedente necessaria, il cui valore, nel
caso specifico, è filtrato dal modello di sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura ed
ulteriormente controllato da verifica contro-fattuale: verifiche di valore necessarie ad evitare
assurde applicazioni processuali del principio condizionalistico.
Da notare, poi, che “limitandosi” alla verifica dell’adeguatezza, il perito o consulente tende
a condizionare oltre misura la decisione del giudice o addirittura a sostituirvisi.
I richiami a rifuggire dalla tentazione di “facili” valutazioni di adeguatezza, non sembrano
inutili anche nei tempi nostri, ove soltanto si presti attenzione a quanto indicato nell’art. 138 del
Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (nuovo Codice delle Assicurazioni) che, in ordine a
criteri applicativi della tabella per danni psichici, così recita: “La verifica del nesso causale deve …
passare attraverso la rigorosa applicazione della criteriologia medico-legale, atteso che molti dei
sintomi appartenenti alle categorie morbose sopra richiamate possono essere di natura idiopatica e
potranno considerarsi di natura post-traumatica soltanto previo accurato vaglio della loro coerenza
quali-quantitativa e della loro proporzionalità rispetto alla comprovata valenza psico-traumatica
dell’evento lesivo”.
Al riguardo, in uno sforzo di corretta interpretazione, è auspicabile da un lato che il criterio
dell’adeguatezza sia qui da intendere come eventuale correttivo al metodo condizionalistico che di
per sé solo potrebbe rilevarsi insufficiente al contenimento di ingiustificate amplificazioni
risarcitorie; e d’altro lato che lo stesso criterio dell’adeguatezza non sia inteso come pregiudiziale
assoluta nella valutazione.
Ora la formazione del perito o consulente medico-legale in ordine ai principi della
causalità deve insistere sul significato e valore peritale delle leggi di copertura di tipo statistico.
L’esperienza quotidiana insegna che, non raramente, in ambito peritale non se ne è fatto un uso
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corretto, o meglio se ne è fatto un uso che rivela una non piena consapevolezza dei condizionamenti
e delle distorsioni che il dato tecnico-statistico può portare nelle aule di giustizia: e ciò nella
valutazione della colpa, prima ancora che del nesso causale.
Così, ad esempio, nel caso di infezione nosocomiale verso la quale sia motivata l’assenza
di colpevoli errori del personale di assistenza e della struttura sanitaria, in ragione di incidenza
statistica (ad esempio 0,5%) che proverebbe la possibilità della complicanza medesima anche nel
rispetto di doverose regole di asepsi.
Ma la corretta argomentazione medico-legale dovrebbe procedere oltre.
Al giudice si dovrebbe correttamente rappresentare che le percentuali desunte dalla
letteratura sono composte da commistione di casi determinati sia da fatalità sia da colpa medica; e
che gli stessi dati della letteratura che vengono trasferiti nel contesto peritale derivano tuttavia da
esperienze maturate, per solito, in altri nosocomi (anche d’oltreoceano): si riferiscono, cioè, ad una
casistica generale e non esprimono certo l’incidenza di infezioni intra-operatorie di quella casa di
cura chiamata in causa, che può non avere reso pubblici i suoi dati, i quali, a loro volta, potrebbero
essere indicativi di più elevata incidenza di infezioni, proprio per “malpratica”.
In altre parole, quanto a valore delle prove, altra cosa è la casistica generale ed altra è
quella particolare. Tale parzialità di informazioni tecnico-peritali al giudicante, non meno raramente
ricorre nella valutazione del nesso causale, soprattutto per colpa omissiva, dove le leggi di copertura
di tipo statistico svolgono un ruolo importante, spesso decisivo.
Al riguardo, nell’attuale momento storico la sentenza n. 30328/2002 delle Sezioni Unite
Penali della Corte Suprema di Cassazione (commentata da molti autori) costituisce un importante
riferimento, quanto a regole di giudizio, che devono valere anche per il perito o consulente medicolegale e anche nel giudizio civile.
La nota sentenza stabilisce alcuni punti fermi.
Ove, in giudizio, si pretendesse una spiegazione causale “secondo criteri di utopistica
certezza assoluta, si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo
penale in settori nevralgici per la tutela di bene primari”. “Non è sostenibile che si elevino a schemi
di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle
statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo ad 1, cioè alla certezza …
Soprattutto in contesti come quello della medicina biologica e clinica cui non appartengono per
definizione parametri di correlazione dotati di tale valore …”.
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“È in dubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità … impongano verifiche attente e
puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta.
Ma nulla esclude che anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le
cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza nel
caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il
riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento”.
“Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di
carattere universale (in vero assai rare nel settore in esame), pur configurando un rapporto di
successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono
sempre che il Giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l’irrilevanza nel caso
concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi la attendibilità in riferimento al singolo
evento e all’evidenza disponibile”.
Non è consentito “dedurre automaticamente, e proporzionalmente, dal coefficiente di
probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di
causalità”. Mentre “la probabilità statistica attiene alla verifica empirica circa la misura della
frequenza relativa alla successione degli eventi … la probabilità logica … contiene la verifica
aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge
statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento
giudiziale”.
Si evince, pertanto dall’esame della sentenza in termini, che le leggi statistiche fornite
dall’esperto medico-legale attengono più alla causalità generale; mentre la causalità individuale è
valutata del giudice che è tenuto, a sua volta, a non assumere come prova particolaristica la stessa
legge statistica ed anzi deve verificare di volta in volta la eventuale interferenza di fattori eziologici
alternativi, cioè spiegazioni causali diverse che, se esistenti, possono portare ad escludere il nesso
causale pur a fronte di elevati coefficienti di probabilità statistica.
E, viceversa, se assenti possono portare il giudice a riconoscere il nesso causale pur in
presenza di coefficienti medio-bassi, in un razionale convincimento che trasferisce dalla probabilità
statistica (propria del perito e della causalità generale) alla probabilità logica, propria del giudice e
della causalità individuale.
Ma, al perito-consulente dotato di formazione medico-legale, non deve sfuggire, a questo
punto, che il giudicante può avvalersi di ulteriori contributi tecnici anche riguardo all’eventuale
interferenza di fattori causali alternativi.
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Al di sopra delle parti, il perito deve completare il suo giudizio tecnico in ordine al nesso
causale, distinguendo casi in cui l’esistenza di fattori eziologici alternativi è reale, concreta, da
quelli in cui è solo teorica e collocabile negli oceanici possibilismi delle scienze biologiche: ad
evitare quanto paventato proprio dalla sovra-richiamata sentenza della Suprema Corte, e cioè ad
evitare che si debba rinunciare sempre all’accertamento della responsabilità medica, come già
decenni or sono ricordato dal Cattaneo.
È da ritenere sacrosanto, in altre parole, il principio dell’accertamento di responsabilità “al
di là di ogni ragionevole dubbio”: purché il dubbio, appunto, sia “ragionevole”.
Così (unicamente per esemplificare e senza pretesa di precisione nella citazione di valori
percentuali) in una persona colpita da rottura dell’aorta toracica ascendente possono dedursi, dalla
letteratura, coefficienti di sopravvivenza medio-alti per corretto trattamento cardio-chirurgico in
urgenza: ma possono sussistere fattori eziologici alternativi (quali età avanzata, preesistenti
patologie, tempistica del ricovero, carenza di strutture specialistiche nosocomiali, eccetera) tali da
indurre il Giudice a ritenere non provato il nesso causale; e, viceversa, tali da ritenere lo stesso
dimostrato per assenza dei fattori medesimi.
Puntualizzazioni del consulente tecnico di Ufficio, a proposito di interferenza di fattori
causali alternativi nel senso anzidetto, saranno anche maggiormente preziose ove si consideri che da
più parti si auspica l’applicazione di una diversa unità di misura nel processo civile: non quella
della probabilità elevata ma del “più probabile che no”.
Applicazione che permetterebbe la soluzione anche di non pochi casi di danno per colpa
medica in ambito oncologico che rischiano di rimanere privati di risarcimento pur a fronte di
negligenze gravi e certe.
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5 Il parere del C.T.U.
Il Consulente tecnico nominato dal Giudice, il giorno dell’udienza indicata, dopo essere
stato ammonito dal giudice istruttore sull’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e
dopo aver ricevuto i quesiti, presta giuramento
di adempiere bene e fedelmente le funzioni
affidategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.
Redigerà quindi una relazione scritta dell’indagine che gli viene affidata e la depositerà
entro il termine che gli viene concesso dal magistrato, inserendo nella relazionale osservazioni e le
eventuali istanze dei consulenti delle parti.
Nei procedimenti davanti al tribunale, il giudice istruttore, o il collegio, possono chiedere
un approfondimento della fase istruttoria e, ove necessario, proporre nuovi e più dettagliati quesiti
ai consulenti tecnici d’ufficio.
Il giudice può accettare le conclusioni del consulente o disattenderle, e in tal caso, deve
motivare le ragioni dell’eventuale dissenso.
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6 La perizia medico-legale
La perizia medico-legale è un parere tecnico motivato sulle svariate questioni che
insorgono nell’amministrazione della giustizia e che richiedendo specifiche competenze il Giudice
non è in grado di risolvere senza l’intervento specialistico.
La consulenza tecnica deve rispondere a due requisiti fondamentali del metodo medicolegale:
o Rigorismo obiettivo: l’elaborato peritale non ha altro scopo se non quello di far
conoscere al giudice la verità su determinate questioni che richiedono una specifica
competenza. Se il perito contravviene a tale obbligo, andrà incontro a sanzioni penali,
civili e disciplinari;
o Dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce: è proprio
l’esatta conoscenza di questo rapporto giuridico del problema tecnico che rende
necessaria la competenza dello specialista in Medicina legale.
Nel redigere l’elaborato occorre seguire un certo ordine:
o Indicazione delle proprie generalità e i dati concernenti l’incarico;
o Indicazione dei quesiti, le circostanze del fatto che costituisce oggetto dell’indagine
e la descrizione degli eventuali reperti;
o Descrizione dei dati dell’esame clinico o dell’indagine necroscopica o settoria,
risultati dell’indagine di laboratorio o tossicologica ecc.;
o
La relazione terminerà con la valutazione critica dei vari dati, la formulazione del
conclusivo giudizio tecnico motivato, completata dalla risposta ai singoli quesiti
che sono stati fissati dal magistrato
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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L’attività medico-legale: aspetti e responsabilità
7 Natura della consulenza e valutazioni del giudice
Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal C.T.U. in base
agli accertamenti tecnici essendo suo preciso compito trarre autonomamente logiche conclusioni,
giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito.
La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, non una prova vera e propria, sottratto alla
disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale tuttavia,
nell’ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco consistente alla sua
funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non
giuridico.
La consulenza tecnica costituisce un mezzo di ausilio per il giudice volto alla più
approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti.
In altri termini, costituisce un parere tecnico motivato, esposto perciò in forma dialettica su
elementi e dati attinenti al processo la cui esistenza e il cui significato sfuggirebbero altrimenti
all’attenzione del magistrato.
Di talché, atteso che gli elementi di fatto, sui quali principalmente deve essere condotta la
valutazione del danno alla persona (attinenti alle peculiarità del soggetto danneggiato) vanno
acquisiti sul normale terreno probatorio (ove è onere della parte interessata dedurli), il medicolegale, cui sia stato conferito l’incarico, da parte del giudice, per porre la propria diagnosi deve
ritenere esistenti solo quei fatti che siano processualmente provati.
Tuttavia, la consulenza tecnica, che come già detto ha in genere funzione di fornire al
giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva
di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica, ma anche di
accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni
tecniche.
Le operazioni peritali devono avvenire nel rispetto delle regole illustrate. L’elaborato deve
essere consegnato entro i termini vengono stabiliti dal magistrato e trascritti nello stesso verbale
d’udienza, nel quale si è dato atto dell’affidamento dell’incarico e del giuramento di rito.
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L’attività medico-legale: aspetti e responsabilità
8 Deontologia medico legale
Esaminate le caratteristiche formali della relazione di parere medico legale specialistico
(specialistico e non potrebbe o meglio non dovrebbe che essere tale) la responsabilità professionale
medico legale rientra in quella più generale medica e nel rapporto medico paziente che per il
medico legale si vorrebbe vedere esclusivamente come cliente.
Tale visione risulta forse molto estremizzata, avendo il medico legale di fronte un soggetto
che comunque ha sofferto e che, forse, patisce ancora portando su di sé gli esiti di una lesione. Solo
una visione unitaria del rapporto medico-paziente-assistito può condurre il medico legale a capire
l’operato dei colleghi, a comprendere le problematiche di chi gli siede, o gli giace di fronte.
Francamente poco elegante, e forse anche eticamente scorretta la divisione tra cliente
(l’assistito) e la controparte (il soggetto visitato per conto di terzi) che fa ruotare la differenza
semantica sostanzialmente su colui che paga la prestazione.
La persona che si rivolge al medico legale compie comunque un atto a tutela del proprio
interesse, della propria integrità psicofisica lesa da un qualche comportamento antigiuridico.
La fiduciarietà del rapporto è comunque, o meglio dovrebbe, essere superata dal fatto che
colui che compie la visita è un medico, vincolato ad un codice deontologico che regola i rapporti del
«medico, inteso come partecipe dell’ordine professionale con i colleghi, i pazienti, la società» .
La deontologia medica e la medicina legale essendo basilari per la formazione del medico
e del suo comportamento, sono finalizzate alla tutela della salute della persona intesa come
condizione di benessere psicofisico e dei suoi diritti, della sua qualità di vita.
Il medico non è tale solo se instaura un rapporto terapeutico con un assistito, che a sua
volta non cessa di essere stato per il medico paziente solo perché gli esiti della lesione si sono
stabilizzati.
Per il medico legale vige, come per gli altri medici, un dovere di mantenere il segreto
professionale, di raccogliere con cura la documentazione sanitaria e i dati del paziente tutelandoli,
di visitare il soggetto osservandolo, ispezionandolo, palpandolo, auscultandolo, insomma entrando
in rapporto fisico con il suo corpo che è stato ammalato, esprimendo, confermando, dissentendo da
una diagnosi con una propria prestazione medica ispirata solo ad un aggiornato livello scientifico
tipico della prestazione stessa.
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Risulta forse riduttiva e miope la visione dell’individuo in rapporto con il medico
esclusivamente nella sua accezione di paziente e quindi di cura, non sufficientemente supportata dal
rispetto della persona lontana da atteggiamenti intimidatori e da quell’arroganza «che
contraddistingue il medico sciocco, diviene imperdonabile colpa e chi ne è contagiato è da
condannare con inequivoca fermezza» .
È limitativo vedere il medico legale come un semplice specialista laureato in medicina ma
che opera in settori che poco hanno di medico quali quelli giuridici ed assicurativi.
Se il medico legale è un ponte tra medicina e diritto, deve aver le basi ben inserite, solide,
su entrambe le sponde, e le caratteristiche mediche non possono prescindere da una intrinseca
“pietas”, nei riguardi di tutti coloro che hanno sofferto, pazienti o ex pazienti, che portano ancora su
di sé i segni della sofferenza trascorsa. Il distacco da colui che sottoponiamo alla visita medico
legale, se non arricchito dall’empatia nei confronti di chi ha patito, non potrà portare ad un valido
giudizio specialistico, perché sarà privo di uno degli elementi fondamentali della formazione
medica, il rispetto e l’amore verso la persona umana che non possono che portare alla conquista
della fiducia e del rispetto di chi stiamo visitando.
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9 L’errore professionale
Il medico si deve avvalere dei mezzi utili (e ovviamente leciti) per il conseguimento del
fine proposto servendosene con perizia, prudenza, diligenza, in osservanza delle leggi e delle norme
deontologiche.
Una consulenza prestata in tal modo ed in particolare una relazione medico legale
diligente, non superficiale, non potrà che contenere tutti gli elementi già in precedenza indicati, e
cioè un’accurata anamnesi per una valutazione dello stato anteriore, una attenta disamina degli
elementi documentali e della storia clinica, un approfondito esame obiettivo.
La prestazione sarà contraddistinta dal rigoroso utilizzo della metodologia e della
criteriologia, degli elementi di riferimento tecnico culturale necessari, che non possono che derivare
da una corretta preparazione dottrinale.
L’imperizia è comunque da rapportarsi alla media della preparazione di medici legali di
pari livello nelle stesse condizioni, e potrà essere scusabile in presenza di casi con caratteristiche di
speciale difficoltà.
La negligenza e l’imprudenza non saranno invece mai scusabili. È necessaria poi prudenza
non solo nella richiesta di accertamenti strumentali, potenzialmente pericolosi, ma anche nella
valutazione dei dati a disposizione che non deve essere avventata, temeraria.
Queste osservazioni vengono ad acquisire una particolare valenza nell’ambito della
responsabilità professionale, laddove si tratti di valutare un danno derivato da un paziente in nesso
causale (o meno) con una condotta medica presunta colposa.
Il danno creato da un medico legale ad un soggetto può essere generalmente di ordine
economico, o portare a pregiudizi penali, a seguito di una condanna e della relativa pena. I motivi
principali del danno possono essere causati da una sottovalutazione o da una sopravalutazione di
quanto consegue alla menomazione, da una errata interpretazione del nesso di causalità materiale, in
ordine sia all’an che al quantum debeatur. Vi può poi essere un ritardo colposo nella consegna degli
elaborati, nelle risposte ai quesiti, nella mancata comparizione in udienza.
Una consulenza redatta in modo negligente ed imprudente, poco credibile, lo smarrimento
della documentazione clinica, potrebbe integrare elementi di colpa grave.
L’errore compiuto dal medico legale nelle conclusioni e nelle valutazioni può anche
derivare da un «falso apprezzamento di fatti oggettivi per i quali la scienza medica fornisce una
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interpretazione ufficiale e stabilisce regole precise, dettate dalle conoscenze scientifiche più
avanzate, dall’esperienza».
Il medico legale dovrà basarsi per le sue conclusioni su probabilità statistica, previo un
esame di tutti i dati biologici degli antecedenti causali dell’evento.
«Compito del medico legale, infatti, è quello di raccogliere i dati inerenti in ambito
biologico, e applicando scientificamente (non scolasticamente) il metodo criteriologico, di risalire
ad ogni antecedente causale di un evento, sottolineandone, altresì con puntuale chiarezza di
discernimento, i caratteri, siano essi o meno dotati di rilievo giuridico, specificando, ove possibile,
se (ma non si chiede in quale misura, ch’è quesito al di fuori di ogni logica), detti antecedenti,
eventualmente con prevalenza o priorità biologicamente documentabile, abbiano concorso al
realizzarsi dell’evento. Questi dati che il medico legale deve assumere ed attentamente valutare
(...)» .
Anche la metodologia operativa del medico legale dovrà essere dotata di «fondatezza
scientifica, confermabilità, oggettivabilità, consenso generale della comunità scientifica».
Il medico legale potrà essere chiamato a risarcire il danno patrimoniale patito dal
danneggiato, per colpa o dolo quale consulente, rifondere le spese della consulenza tecnica, nonché
di un eventuale danno biologico di natura psichica provocato dal protrarsi delle vicende giudiziarie,
dalla coscienza di una ingiusta valutazione, dal danno morale derivato dall’illecito civile, con
caratteristiche anche di reato.
Il tutto non può essere confuso con la falsa perizia e la consulenza infedele in cui
l’elemento psicologico è caratterizzato dal dolo, dalla volontarietà nell’alterare una consulenza (art.
373 c.p., 374 bis, 380, 381). Spesso queste accuse sono utilizzate come ritorsioni nei riguardi di
periti o consulenti tecnici d’ufficio, in caso di responsabilità professionale medica, per osteggiare
conclusioni favorevoli ad una delle parti, invece di utilizzare il contraddittorio dibattimentale o la
consulenza tecnica di parte. Tutto ciò può aprire la porta ad una medicina legale difensiva, che per il
timore di ritorsioni rinuncia alla obiettività, alla imparzialità, all’equilibrio, con prese di posizione
partigiane nell’ambito della responsabilità professionale medica, ove si può confondere omertà con
deontologia, spesso sfocianti in relazioni bassamente accusatorie scientificamente non approfondite,
con giudizi di nesso causale non motivati.
Ricordando che è parte della dialettica il contraddittorio tra la tesi e l’antitesi sarà proprio
da approssimazioni successive che potrà scaturire il contributo alla scoperta della verità giuridica di
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cui lo specialista medico-legale, nella veste di consulente tecnico, rappresenta uno degli artefici
principali.
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