UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di PADOVA
Endocrinochirurgia
Direttore: Prof. G. Favia
L’INFORMAZIONE
AL PAZIENTE
G. FAVIA
GRADO 2005
INFORMAZIONE
La somministrazione,
chiara e comprensibile, di tutte quelle
nozioni necessarie
perché il paziente comprenda
la sua malattia ed il relativo percorso
diagnostico-terapeutico
L’INFORMAZIONE AL PAZIENTE
INFORMAZIONE
Perchè
Riferimenti Normativi
Art. 32
Costituzione
 Art. 33
Legge 833 del 23/12/78
 Artt. 30-35 Codice Deontologia 1998
 Convenzione di Oviedo (’97) Legge
28/3/01

INFORMAZIONE
Come

Fornire………..al paziente, un’informazione
adeguata ……nel contesto di una valida
relazione interpersonale, in grado di realizzare
un processo di comunicazione attento alle
esigenze ed alle caratteristiche socio-culturali del
paziente stesso
P. Benciolini
INFORMAZIONE
Quando



Già in ambulatorio
Successivamente, all’ingresso in Reparto e nei
giorni successivi
Mai immediatamente prima dell’intervento
INFORMAZIONE
Dove



Possibilmente in Ambulatorio o nello Studio
Medico
Mai in stanza, in presenza degli altri pazienti
Rispetto della privacy
INFORMAZIONE
 Dovere
del Medico
 Diritto
del Paziente
INFORMAZIONE
Doveri del
Medico
Medico
Somministra
l’informazione nel
rispetto del diritto
di riservatezza
Coordina le
informazioni fornite
dall’equipe e/o da
altri specialisti
INFORMAZIONE
Diritti del
del
Diritti
Paziente
Paziente


E’ il solo titolare
dell’informazione
Può manifestare la
volontà di non essere
informato o di esserlo
solo in parte.

Può autorizzare
un congiunto a
ricevere
l’informazione in
tutto o in parte
Modalità di Somministrazione e
Compliance
Medico
Medico
Medico
- Precisa conoscenza
dell’informazione da
dare
- Accertam. preventivo
della capacità di
comprensione del
paziente
- Linguaggio da
adottare
Paziente
Paziente
- Capacità di
comprendere
l’informazione
- Capacità di
operare delle
scelte
INFORMAZIONE
Ruolo dei Congiunti

I congiunti non hanno alcuna capacità di
rappresentanza della persona del paziente,
neppure quando questi è in stato di
incapacità, temporanea o permanente.

Il congiunto può essere destinatario
dell’informazione (completa o parziale!)
solo su autorizzazione del paziente.
INFORMAZIONE
Tipologia e Contenuti







Deve essere preliminare e propedeutica al Consenso,
ma non da esso condizionata.
Deve interessare tutto ciò che attiene alla diagnosi, al
trattamento, alla prognosi e ad eventuali complicanze.
Non deve approfondire questioni tecniche.
Deve esser data in un linguaggio semplice e piano.
Ogni ulteriore richiesta d’informazione va soddisfatta.
Deve essere rispettata la volontà di non essere
informato.
Informazioni riguardanti prognosi grave o infausta
vanno fornite con prudenza, senza escludere elementi
di speranza.
INFORMAZIONE
Chi Vigila?

Il Direttore del Reparto o dell’Ambulatorio
ha l’obbligo di vigilare.

Egli deve accertarsi che l’informazione
fornita sia corretta e venga somministrata
da persone competenti, nella giusta
maniera e nel linguaggio opportuno.
Suggerimento

il Responsabile della Struttura Operativa
provvederà, all’atto della dimissione, a far
monitorare la compliance del paziente
all’avvenuta informazione, chiedendo allo
stesso di compilare un questionario.
VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DEL
PAZIENTE ALL’INFORMAZIONE OTTENUTA
AZIENDA/USL………………………………OSPEDALE DI………………………….
UNITA’ OPERATIVA DI………………………… Direttore: Prof/Dott…………………
Paziente:………………………………………….
Data:………………………….
Ritiene che le informazioni ricevute precedentemente all’atto della richiesta di “Consenso
informato all’atto medico” siano state adeguate e soddisfacenti in termini di chiarezza,
comprensibilità e completezza
SI
□
NO □
Ritiene che il trattamento terapeutico ricevuto sia stato adeguato alle sue aspettative ed a
quanto propostole dall’Equipe medica?
SI
□
NO □
Eventuali Osservazioni:
Firma del/la Paziente
Conclusioni
L’informazione è un presidio di grande
rilevanza clinica e medico-legale.
Essa, fornita correttamente, può
contribuire a migliorare il clima di fiducia
paziente/medico e ridurre il contenzioso
medico-legale.
Conclusioni
E’ molto importante tener presente
che l’informazione non va data
solo
per ottenere il consenso all’atto medico.
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