UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di PADOVA Endocrinochirurgia Direttore: Prof. G. Favia L’INFORMAZIONE AL PAZIENTE G. FAVIA GRADO 2005 INFORMAZIONE La somministrazione, chiara e comprensibile, di tutte quelle nozioni necessarie perché il paziente comprenda la sua malattia ed il relativo percorso diagnostico-terapeutico L’INFORMAZIONE AL PAZIENTE INFORMAZIONE Perchè Riferimenti Normativi Art. 32 Costituzione Art. 33 Legge 833 del 23/12/78 Artt. 30-35 Codice Deontologia 1998 Convenzione di Oviedo (’97) Legge 28/3/01 INFORMAZIONE Come Fornire………..al paziente, un’informazione adeguata ……nel contesto di una valida relazione interpersonale, in grado di realizzare un processo di comunicazione attento alle esigenze ed alle caratteristiche socio-culturali del paziente stesso P. Benciolini INFORMAZIONE Quando Già in ambulatorio Successivamente, all’ingresso in Reparto e nei giorni successivi Mai immediatamente prima dell’intervento INFORMAZIONE Dove Possibilmente in Ambulatorio o nello Studio Medico Mai in stanza, in presenza degli altri pazienti Rispetto della privacy INFORMAZIONE Dovere del Medico Diritto del Paziente INFORMAZIONE Doveri del Medico Medico Somministra l’informazione nel rispetto del diritto di riservatezza Coordina le informazioni fornite dall’equipe e/o da altri specialisti INFORMAZIONE Diritti del del Diritti Paziente Paziente E’ il solo titolare dell’informazione Può manifestare la volontà di non essere informato o di esserlo solo in parte. Può autorizzare un congiunto a ricevere l’informazione in tutto o in parte Modalità di Somministrazione e Compliance Medico Medico Medico - Precisa conoscenza dell’informazione da dare - Accertam. preventivo della capacità di comprensione del paziente - Linguaggio da adottare Paziente Paziente - Capacità di comprendere l’informazione - Capacità di operare delle scelte INFORMAZIONE Ruolo dei Congiunti I congiunti non hanno alcuna capacità di rappresentanza della persona del paziente, neppure quando questi è in stato di incapacità, temporanea o permanente. Il congiunto può essere destinatario dell’informazione (completa o parziale!) solo su autorizzazione del paziente. INFORMAZIONE Tipologia e Contenuti Deve essere preliminare e propedeutica al Consenso, ma non da esso condizionata. Deve interessare tutto ciò che attiene alla diagnosi, al trattamento, alla prognosi e ad eventuali complicanze. Non deve approfondire questioni tecniche. Deve esser data in un linguaggio semplice e piano. Ogni ulteriore richiesta d’informazione va soddisfatta. Deve essere rispettata la volontà di non essere informato. Informazioni riguardanti prognosi grave o infausta vanno fornite con prudenza, senza escludere elementi di speranza. INFORMAZIONE Chi Vigila? Il Direttore del Reparto o dell’Ambulatorio ha l’obbligo di vigilare. Egli deve accertarsi che l’informazione fornita sia corretta e venga somministrata da persone competenti, nella giusta maniera e nel linguaggio opportuno. Suggerimento il Responsabile della Struttura Operativa provvederà, all’atto della dimissione, a far monitorare la compliance del paziente all’avvenuta informazione, chiedendo allo stesso di compilare un questionario. VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DEL PAZIENTE ALL’INFORMAZIONE OTTENUTA AZIENDA/USL………………………………OSPEDALE DI…………………………. UNITA’ OPERATIVA DI………………………… Direttore: Prof/Dott………………… Paziente:…………………………………………. Data:…………………………. Ritiene che le informazioni ricevute precedentemente all’atto della richiesta di “Consenso informato all’atto medico” siano state adeguate e soddisfacenti in termini di chiarezza, comprensibilità e completezza SI □ NO □ Ritiene che il trattamento terapeutico ricevuto sia stato adeguato alle sue aspettative ed a quanto propostole dall’Equipe medica? SI □ NO □ Eventuali Osservazioni: Firma del/la Paziente Conclusioni L’informazione è un presidio di grande rilevanza clinica e medico-legale. Essa, fornita correttamente, può contribuire a migliorare il clima di fiducia paziente/medico e ridurre il contenzioso medico-legale. Conclusioni E’ molto importante tener presente che l’informazione non va data solo per ottenere il consenso all’atto medico.