1) CHI È IL MEDICO COMPETENTE E QUALI TITOLI DEVE AVERE? Il Medico Competente è il medico che ha i requisiti per svolgere la sorveglianza sanitaria in azienda secondo le norme dettate dal D.Lgs. 81/2008 , tali requisiti sono : a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 2) QUALI RAPPORTI PUO’ AVERE IL MEDICO COMPETENTE CON IL MEDICO CURANTE? Il Medico Competente spesso si avvale dell’ ausilio del medico curante quando riscontra nel lavoratore una qualche patologia meritevole di attenzione non connessa però direttamente con l’attività lavorativa. In questo caso il Medico Competente si mette in contatto con il Medico Curante per promuovere accertamenti e terapia relativi alle alterazioni riscontrate. 3) IN CHE MODO IL MEDICO COMPETENTE PUO’ METTERSI IN CONTATTO CON IL MEDICO CURANTE? Dal D.Lgs 81/2008 Allegato 3°, si nota come già nella cartella clinica del Medico Competente, nella sezione dedicata alla raccolta dei dati personali del lavoratore è presente un apposita sezione da riempire con il nome l’indirizzo ed il numero di telefono dello studio del medico curante. Il Medico Competente si può quindi avvalere del mezzo telefonico come cartaceo, spesso recapitato “brevi manu” dal lavoratore stesso. 4) IL MEDICO DI FAMIGLIA PUO’ INFLUIRE SUL GIUDIZIO DI IDONEITA’ DEL MEDICO COMPETENTE? Il medico di famiglia può certificare su propria carta intestata o relazionare al Medico Competente circa lo stato di salute del lavoratore e le sue eventuali patologie e limitazioni; il Medico Competente tiene conto del parere del collega come degli altri colleghi specialisti, ma si riserva il diritto e la responsabilità di esprimere autonomamente il proprio giudizio di idoneità in quantoIl medico competente, nel nuovo impianto legislativo, diviene un soggetto giuridicamente obbligato all’effettuazione degli accertamenti sanitari. Il mancato assolvimento dell’obbligo è sanzionato penalmente con l’arresto o con l’ammenda. 5) COSA È IL GIUDIZIO DI IDONEITA’? Il giudizio di idoneità è il parare espresso, dopo adeguate visite mediche, dal medico competente in merito alla possibilità o meno di ogni singolo lavoratore svolgere una determinata mansione all’interno di uno specifico luogo di lavoro. 6) AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE È AMMESSO RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE ENTRO QUANTO TEMPO? Come previsto dall’art.41 del D.Lgs 81/08, il lavoratore o il datore di lavoro possono fare ricorso entro 30gg. 7) IL MEDICO DI BASE DEVE FARSI CARICO DEGLI ACCERTAMENTI EMATOCHIMICI O SPECIALISTICI RICHIESTI DAL MEDICO COMPETENTE PER L’EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA? No, gli accertamenti finalizzati all’emissione del giudizio di idoneità sono a carico non del SSN ma del datore di lavoro. 8) IL MEDICO DI BASE PUO’ COLLABORARE CON IL MEDICO COMPETENTE? Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 9) PUO’ IL MEDICO DI BASE INOLTRARE DENUNCIA – REFERTO DI SOSPETTA MALATTIA PROFESSIONALE ? Si. È fra gli obblighi di qualsiasi medico e non ad appannaggio esclusivo del Medico Competente, il medico di base consegna all’infortunato il certificato completo di diagnosi perché lo trasmetta all’INAIL oppure lo invia direttamente all’INAIL dopo avere acquisito il consenso dell’interessato; il medico consegna all’infortunato il modulo privo di diagnosi per il datore di lavoro. 10) I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE RIGUARDANO SOLO LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL LAVORATORE? I suoi compiti prevedono anche una serie di funzioni che spaziano dalla partecipazione alla valutazione dei rischi, alla organizzazione del primo soccorso aziendale, alla collaborazione per la riduzione dei rischi, all’informazione e formazione ed alla promozione della salute dei lavoratori. 11) A CHI NECESSITA IL MEDICO COMPETENTE? A tutte le organizzazioni di lavoro (aziende, studi professionali, enti, associazioni, ecc.) nelle quali siano emersi rischi per la salute dalla prevista valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.ls. 81/08. 12) QUALI SANZIONI SONO PREVISTE PER IL MEDICO CURANTE CHE NON COLLABORA ATTIVAMENTE CON IL MEDICO COMPETENTE? Nessuna, secondo il D.Lgs 81/08 le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi sono a carico del Medico Competente, del datore di lavoro,dei dirigenti,dei preposti e dei lavoratori. 13) CHE COS’È IL PROTOCOLLO SANITARIO A CUI IL MEDICO COMPETENTE SOTTOPONE IL LAVORATORE? Sono linee guida, definite dal Medico Competente, che indicano quali siano gli accertamenti sanitari cui sottoporre i lavoratori e con quale periodicità farlo, ai fini di tutelare il loro stato di benessere psicofisico. Più precisamente, nel protocollo sanitario sono riportati tutti gli accertamenti periodici e preventivi, oltre a quelli integrativi, decisi dal medico competente al momento della visita. 14) ANCHE IL MEDICO DI BASE CHE OPERA IN UNO STUDIO MEDICO CON DEI DIPENDENTI DEVE NOMINARE IL MEDICO COMPENTE? Certamente si, nei casi previsti dalla legge come qualsiasi altro datore di lavoro. Ad esempio quando i lavoratori utilizzano i videoterminali per venti o più ore la settimana, quando sono esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute, ad agenti cancerogeni e biologici, a raggi X e sostanze radioattive, a radiazioni ottiche artificiali, a radiazioni ultraviolette e infrarosse, a vibrazioni o quando sono sottoposti a movimentazione manuale dei carichi. 15) QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE? Oltre a occuparsi della sorveglianza sanitaria, il Medico Competente deve collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) alla valutazione dei rischi in azienda, deve istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; quando cessa il suo incarico deve consegnare al datore di lavoro tutta la documentazione in suo possesso, alla cessazione del rapporto di lavoro deve rilasciare al lavoratore una copia della sua cartella sanitaria; deve informare i lavoratori sul significato di sorveglianza sanitaria e sui suoi risultati; deve comunicarli per iscritto durante la riunione periodica; deve visitare gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori. 16) COSA SI INTENDE PER SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE? Si tratta di quell’insieme di atti medici, eseguiti da un Medico Competente, nominato dal datore di lavoro, che servono a controllare e tutelare lo stato di salute dei lavoratori di una determinata azienda. Tutto ciò, tenendo in considerazioni gli specifici rischi che si possono incontrare e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 17) QUALE ACCORTEZZA RIGUARDO LA PRIVACY DEL LAVORATORE DEVE ADOTTARE IL MEDICO COMPETENTE? I dati personali che il Medico Competente è tenuto a trasmettere al datore di lavoro e al lavoratore in forma scritta sono rappresentati dal giudizio di idoneità secondo il modello previsto dalla legge, in cui compaiono le generalità del lavoratore, i fattori di rischio lavorativi a cui è esposto, evinti dal documento di valutazione dei rischi e l'idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni dei compiti lavorativi. Nessuna notizia specifica sullo stato di salute, di malattia o di gravidanza del lavoratore deve essere riportato. Il Medico Competente deve inoltre far firmare al lavoratore visitato l’opportuno modello di trattamento dei dati personali.