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OGGETTO
PRONTA DISPONIBILITÀ IN OSPEDALI DISTANTI 60 KM
QUESITO
(posto in data 16 novembre 2014)
Siamo un gruppo di Medici Radiologi; svolgiamo un servizio di pronta
disponibilità notturna sostitutiva molto impegnativo (oltre 300 chiamate
annue per la nostra specialità); tale pronta disponibilità non può essere
trasformata in guardia attiva per la mancanza di risorse (siamo
soltanto 7 unità); ora , a causa della progressiva riduzione delle risorse,
ci è stato chiesto mediante un ordine di servizio di collaborare anche
alla copertura dei turni di pronta disponibilità in un ospedale che pur
appartenendo alla stessa ASL è distante oltre 60 km dalle nostre
abitazioni (circa 50 km dall'ospedale di sede).
Abbiamo scritto una lettera all' amministrazione (raccomandata e posta
elettronica certificata) in cui ci si rende disponibili a collaborare ma si
chiede di mettere per iscritto le modalità, in sostanza chiedendo
la trasferta autorizzata (pernottamento in albergo in loco e auto
di servizio) nei termini del contratto; a distanza di 15 giorni non
abbiamo ricevuto risposta (che è urgente per ovvii motivi di dover
iniziare il servizio in oggetto), comunque da indiscrezioni su riunioni
dei direttori interessati, pare che non si voglia concedere la trasferta;
chiedo, anche a nome dei miei colleghi, se è legale chiedere di coprire
una reperibilità notturna dalle nostre abitazioni come ci viene chiesto,
trattandosi di oltre 60 km, di territorio montano (neve, ghiaccio) e
di notte (si tratta di emergenza notturna sulla quale dalla chiamata noi
potremmo impiegare molto tempo); pensavamo di consultare un
avvocato o il giudice del lavoro su questo punto perché non ci sentiamo
tutelati per le eventuali conseguenze (ritardo diagnostico sui pazienti),
ma per farlo dobbiamo aspettare la risposta scritta da parte
dei direttori (che non arriva) o possiamo farlo anche prima? Non
sappiamo come comportarci. Abbiamo interpellato il Sindacato
Nazionale Radiologi ma non abbiamo avuto ancora riscontro.
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Nella lettera da noi scritta ai Direttori si dichiarava la nostra
disponibilità ad adempiere alla disposizione di servizio, consapevoli
della oggettiva situazione di criticità, chiedendo dettagliate istruzioni
operative a tutela da eventuali problematiche legali che potrebbero
verificarsi stante la distanza tra le due sedi, proponendo il trattamento
di trasferta sia per la pronta disponibilità che per la guardia.
RISPOSTA
(inviata in data 21 novembre 2014)
La disposizione di servizio in questione recita testualmente:
In conseguenza della situazione di criticità verificatasi presso il servizio
di radiodiagnostica della sede di Susa si dispone la collaborazione
dei medici radiologi della sede di Rivoli alla copertura dei turni
di guardia attiva e pronta disponibilità della sede di Sua con inizio dal
1 novembre 2014.
Gli interventi in pronta disponibilità saranno effettuati, in considerazione delle particolarità della sede, anche con l’utilizzo di strumenti
telematici.
La collaborazione riveste carattere di urgenza e di temporaneità,
in attesa di un incremento del personale medico da destinare alla sede
di Susa, da realizzare in tempi brevi e comunque nel corso dell’anno
2015.
La disposizione di servizio è firmata dal direttore della struttura
complessa radiodiagnostica dell’ospedale di Rivoli e dal direttore
sanitario dello stesso ospedale ed è indirizzata, oltre che ai medici
della struttura complessa radiodiagnostica di Rivoli, al direttore
sanitario dell’azienda sanitaria Torino 3, al direttore del dipartimento
area diagnostica e dei servizi, al direttore sanitario del presidio
ospedaliero di Susa, della struttura complessa medicina e chirurgia
d’urgenza.
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Occorre in primo luogo notare che non si rileva l’incongruenza che
risulterebbe dalla formulazione del quesito, ovvero la pretesa di una
pronta disponibilità in una sede che soprattutto in certe condizioni
meteorologiche sarebbe di fatto impossibile raggiungere in tempi
compatibili con la tempestività che deve essere assicurata in una
situazione di emergenza. Per quanto concerne la pronta disponibilità
si prevede infatti la refertazione a distanza, utilizzando tecnologie
informatiche delle quali evidentemente l’azienda dispone.
Per quanto concerne la guardia l’utilizzo del personale in maniera
flessibile tra i due presidi di Susa e di Rivoli può purtroppo essere
considerata una applicazione estensiva dell’articolo 4 comma 2 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che testualmente dispone:
I dipendenti pubblici possono essere trasferiti all'interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso
comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica
il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile (che
vieta il trasferimento di un dipendente da una unità produttiva ad
un’altra se non per comprovate esigenze tecniche, organizzative o
produttive).
Considerato che le località in questione distano meno di cinquanta
chilometri l’una dall’altra la norma recentemente introdotta rende
formalmente legittima la disposizione aziendale.
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Né può essere invocata la norma contrattuale in materia di indennità
di trasferta (articolo 32, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004) perché
il comma 213 della legge 23 dicembre 266 ha soppresso l’indennità
di trasferta, precisando che sono soppresse le analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti
di recepimento degli accordi sindacali. Il decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, al comma 12 dell’articolo 6, ha dichiarato l’inapplicabilità
ai dipendenti pubblici dei rimborsi previsti dalla previgente normativa
per l’utilizzo del mezzo proprio.
Constatata la legittimità formale della disposizione di servizio adottata
anche in relazione al potere di organizzazione che l’articolo 5 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conferisce agli organi
deputati alla gestione e la conseguente impossibilità di non adempiere
alla stessa, se non a rischio di provvedimenti disciplinari che possono
essere anche molto severi, occorre mettere in atto tutte le iniziative
possibili per far sì che l’azienda riveda una soluzione organizzativa
che presenta oggettive criticità.
La situazione rappresentata nel quesito è purtroppo simile a quella
nella quale stanno operando moltissime aziende sanitarie italiane,
come conseguenza di tagli che hanno determinato riduzioni di posti
letto, strutture complesse, personale, e che stanno sottoponendo gli
operatori ad un impegno che di gran lunga trascende il mero impegno
contrattualmente dovuto.
La maggior parte dei medici stanno dimostrando una abnegazione ed
uno spirito di sacrificio che testimoniano come la professione medica
abbia intrinsecamente in sé componenti valoriali che l'avvicinano ad
una missione umanitaria. Forse aiuta anche la consapevolezza che
nella situazione più generale di crisi economica ed occupazionale che
attanaglia il nostro Paese le residue garanzie e tutele che comunque
hanno i dipendenti pubblici rappresentano un valore da non
sottovalutare.
La realtà è che il servizio sanitario nazionale soffre di un sostanziale
definanziamento, gli effetti negativi del quale stanno facendo arretrare
il nostro Paese rispetto ai maggiori Pesi europei in termini di qualità,
sicurezza, accessibilità delle prestazioni, e non ultimo in termini
di qualità della vita dei professionisti che operano nel sistema.
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Manca purtroppo a coloro che hanno la responsabilità del Governo
del Paese la capacità di mettere in campo una politica economica che
non sia basata sulle tradizionali quanto inefficaci leve finora
utilizzate: la riduzione della spesa pubblica ed il parallelo aumento
dell'imposizione fiscale. Manca quel respiro strategico che sarebbe
necessario per operare nella giusta direzione: rilanciare la crescita
economica per poter aumentare le entrate fiscali diminuendo
l'imposizione fiscale, per disporre delle risorse necessarie per servizi
che stanno subendo una vera e propria asfissia da definanziamento.
L’unico imperativo davvero cogente per quanti hanno responsabilità
di gestione è l’imperativo economico, e la situazione rappresentata nel
quesito è un esempio emblematico di questa realtà.
Come opporsi concretamente a quello che viene definito “scempio” è
difficile da dire, perché il problema non trova soluzione nella mera
meccanica applicazione della norma, ma nell’attivazione di forme
avanzate di gestione per processi, che obblighino di fatto l’azienda ad
osservare principi ineludibili quali la sicurezza del paziente e
dell’operatore, entrambe messe a rischio adottando soluzioni come
quella rappresentata nel quesito.
Nel merito della disposizione in oggetto si deve prima di tutto notare
che una decisione come quella rappresentata non può essere adottata
con un ordine semplice di servizio firmato dal direttore sanitario ma
deve essere definita nell’ambito di un regolamento aziendale che
disciplini complessivamente la continuità assistenziale e che non può
non essere condiviso dagli organismi aziendali che hanno specifiche
responsabilità in tema di sicurezza e qualità delle prestazioni.
Occorre in sostanza chiamare in causa i diversi organismi deputati
a presidiare problematiche quali il rischio clinico e la qualità
delle prestazioni erogate (dai direttori sanitari di presidio, al direttore
sanitario aziendale, al collegio di direzione fino al direttore generale)
sensibilizzando gli stessi sui rischi che essi stessi corrono, essendo
possibile in caso di eventi avversi una loro personale responsabilità
per deficit organizzativo (in questa direzione si muove la più recente
giurisprudenza in materia di responsabilità professionale). Questa
azione di sensibilizzazione deve essere con pazienza e con tenacia
svolta dagli stessi medici che afferiscono ai servizi di radiodiagnostica
interessati dalla disposizione in oggetto,
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Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha rafforzato i poteri
attribuiti alle amministrazioni pubbliche in materia di organizzazione,
modificando l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che nella versione attualmente vigente dispone: le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative
all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti
nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane,
nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
Questa formulazione è stata interpretata come una sostanziale
preclusione alle organizzazioni sindacali di qualsiasi spazio negoziale
per quanto concerne gli aspetti organizzativi, con un conseguente
esercizio del potere di organizzazione che in molte situazioni ha
assunto le connotazioni di un vero e proprio arbitrio.
Occorre rilevare che lo stesso articolo 5 citato precisa che tali poteri
devono essere esercitati nell’ambito delle leggi e degli atti adottati dalle
singole amministrazioni per disciplinare il proprio assetto organizzativo
interno (quali l’atto aziendale e i regolamenti che disciplinano singoli
aspetti dell’organizzazione, quali il conferimento degli incarichi
dirigenziali, o l’organizzazione della continuità assistenziale).
Una attenta analisi dell’articolo 5 induce a ritenere che debbano
essere escluse da qualsiasi condizionamento di tipo sindacale misure
concernenti specifiche decisioni in merito al conferimento di un
incarico piuttosto che alla distribuzione dei turni di servizio, ma non
possano essere esclusi da un confronto con le organizzazioni sindacali
gli atti che fissano i principi generali che devono essere rispettati
nell’esercizio del potere di organizzazione.
Questa purtroppo non è una norma giuridica, ma dovrebbe essere un
principio fondante il sistema di relazioni sindacali aziendale, una
conquista verso la quale le organizzazioni sindacali dovrebbero
puntare con tutta la determinazione possibile.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Accettare supinamente una situazione come quella descritta può
configurare addirittura una sorta di corresponsabilità, sul piano
morale prima ancora che su quello legale. Occorre pertanto tentare
con ogni mezzo di indurre i vari soggetti in gioco a comportamenti
coerenti con l’esigenza di assicurare condizioni organizzative razionali
che realizzino un ragionevole equilibrio tra comprensibili ed ineludibili
esigenze di economicità con ancor più ineludibili esigenze di garantire
qualità e sicurezza, visto che per un’azienda sanitaria il pareggio
di bilancio è e deve essere considerato un vincolo e non un obiettivo.
Adire le vie legali rischia di peggiorare anziché risolvere la situazione,
perché sicuramente peggiora la qualità del rapporto con i vertici
aziendali, ai quali deve essere riconosciuta l’attenuante di una
costante pressione dei livelli istituzionali sovra ordinati (Regione e
Stato) in un contesto di definanziamento strutturale del servizio
sanitario nazionale.
Un’azione che può valer la pena di tentare è sensibilizzare i vertici
aziendali sui rischi che la situazione descritta comporta, perché per
intuibili motivazioni l’argomento della sicurezza è un argomento al
quale le direzioni aziendali sono particolarmente sensibili, mentre
poco o per niente sono sensibili al crescente disagio che provano tutti
i professionisti, ai quali si ritengono legittimate a chiedere sacrifici
sempre maggiori a fronte di garanzie e tutele sempre minori.
Questa azione di sensibilizzazione deve essere effettuata con tenace
paziente ostinazione e deve essere gestita a livello di gruppo,
costituendo tra i dirigenti che operano nei due ospedali e che sono
toccati dalla questione un vero e proprio “gruppo di salvaguardia e
tutela della sicurezza del paziente e dell’operatore”.
Le azioni che questo gruppo potrebbe svolgere potrebbero essere:
1) scrivere a tutti gli interlocutori qualificati (dai direttori sanitari
di presidio, al direttore sanitario aziendale e al direttore generale)
una lettera, ampiamente supportata da una analisi statistica non
tanto delle chiamate in pronta disponibilità, la cui limitazione può
esser dovuta ad una rinuncia e non ad una scelta, ma piuttosto
delle situazioni di urgenza che si sono presentate, documentando
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eventuali fatti che si siano verificati e che si configurino come
eventi sentinella, eventi che avrebbero potuto trasformarsi in eventi
avversi se la buona sorte e le capacità professionali individuali non
avessero determinato un diverso esito;
2) organizzare incontri personali, sempre come gruppo e non come
singoli dirigenti, con gli interlocutori precedentemente citati, per
rappresentare l’oggettiva criticità della situazione, facendo presente
come eventuali eventi avversi che siano riconducibili ad inadeguati
assetti organizzativi chiamino in causa anche penalmente proprio
coloro ai quali l’articolo 5 del decreto legislativo 165 attribuisce
ampi ed incondizionati poteri di organizzazione;
3) laddove queste azioni non producessero alcun effetto una ulteriore
iniziativa che può essere intrapresa è inviare copia della lettera
trasmessa ai vertici aziendali, al direttore generale della sanità
regionale, che tra le altre competenze attribuitegli esercita funzioni
di controllo sulla gestione tecnica del servizio sanitario regionale.
Ottimale sarebbe chiedere allo stesso un incontro urgente,
nell’ambito del quale consegnare ed illustrare la situazione che si
sta vivendo.
4) esperiti senza risultati i tentativi sopra descritti una ulteriore
possibile azione è quella di organizzare incontri con la cittadinanza,
d’intesa ed in raccordo con le più rappresentative associazioni che
operano sul territorio in difesa degli interessi del malato, per
denunciare pubblicamente la situazione.
L’obiettivo sostanziale che deve essere conseguito è quello di rendere
possibile un modello organizzativo che assicuri maggiore sicurezza al
paziente e maggiore tutela all’operatore.
Occorre ripartire dall’affermazione iniziale formulata nel quesito:
Siamo un gruppo di Medici Radiologi; svolgiamo un servizio di pronta
disponibilità notturna sostitutiva molto impegnativo (oltre 300 chiamate
annue per la nostra specialità); tale pronta disponibilità non può essere
trasformata in guardia attiva per la mancanza di risorse. Occorre far
capire all’azienda che quell’affermazione non è sostenibile, perché
sancisce un approccio non sostenibile sul piano etico ed alla fine
anche sul piano economico. Quelle risorse devono essere trovate, e
subito, non genericamente entro il 2015, termine può dilatarsi sine
die come spesso accade alle situazioni temporanee.
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Quelle criticità del servizio di radiodiagnostica del presidio ospedaliero
di Susa devono essere affrontate con l’urgenza che merita un servizio
dal quale può dipendere l’esito di un intervento di emergenza, ed è
precipuo compito della direzione generale, con il supporto del collegio
di direzione e con il coinvolgimento dei professionisti interessati,
trovare soluzioni immediate: assunzioni a tempo determinato,
mobilità interaziendali, ricorso alle prestazioni aggiuntive per
remunerare adeguatamente un servizio di guardia che deve essere
attivato immediatamente, in coerenza con linee guida e principi
generali di organizzazione dei servizi di emergenza.
Occorre far leva sul rischio reale che incombe sugli organi preposti
alla gestione, quegli stessi organi ai quali l’articolo 5 del decreto
legislativo 165 attribuisce la capacità ed i poteri del privato datore
di lavoro, di essere chiamati personalmente a rispondere per deficit
organizzativo, in caso di eventi avversi.
In tutto questo percorso è opportuno coinvolgere le organizzazioni
sindacali aziendali, che potrebbero essere cofirmatarie della lettera
indicata al punto 1), coerentemente con il ruolo che ad esse compete,
anche se la recente evoluzione del quadro normativo ha ridotto
in maniera drastica le loro prerogative. (Al riguardo l’accordo firmato
il 10 maggio 2012 tra il Governo e le parti sociali auspica
l’emanazione di un provvedimento legislativo che tra l’altro preveda
il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative
delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro nelle materie
previste dal CCNL; l’individuazione, nell’ambito delle materie
di informazione sindacale, anche di ipotesi di esame congiunto tra
pubbliche amministrazioni e organizzazioni sindacali).
Quell’accordo aveva acceso una luce di speranza che purtroppo
l’attuale indirizzo politico rende sempre più labile e incerta, ma ancor
più è indispensabile non accettare supinamente situazioni che non
sono rispondenti ai principi di coerenza con le linee guida e di rispetto
delle buone pratiche accreditate che sono evocati dal comma 1
dell’articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI
Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo
interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore
nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed
i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta
del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto
con le organizzazioni sindacali interessate.
Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n.761, per
quanto concerne l’articolazione dei turni di servizio si legge “Gli orari e
i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità
di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri
generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate”.
I principi chiave cui deve riferirsi l’organizzazione del lavoro e specificamente l’articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo
contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti:
la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione)
l’economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che
comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità)
il rispetto delle esigenze degli utenti
il confronto con le organizzazioni sindacali interessate
Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati
nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce
come noto il quadro normativo generale che disciplina il rapporto
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
1. principi generali che informano l’orario di servizio
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere
stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni
sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi
tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede
all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna
unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione
di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto
contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget.
Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa.
2. debito orario contrattuale
L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali,
al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza
raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico
affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello
aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di budget
Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio
di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi
del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente
erogazione della retribuzione di risultato.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
4. riserva di ore per attività non assistenziali
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici
e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,
l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca
finalizzata.. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività
assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva
retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale
ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati
ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo
in aggiunta agli otto giorni l’anno di permesso retribuito per
la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento
facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre
1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze
funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo
comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
5. possibilità di ridurre le ore per non attività assistenziali
L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma
cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad
attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore
annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste
di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e
di prevenzione definiti con le medesime procedure.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
6. possibilità di ricorso alle prestazioni aggiuntive
Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno
aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che
la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano
i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2
del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno
aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al
regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che
devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni
sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali
prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali
per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio
dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è
possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. servizi nei quali deve essere assicurata una presenza continua
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri
delle aziende nonché in particolari servizi del territorio, individuati
nell’ambito di uno specifico regolamento, deve essere assicurata
nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante
una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione
del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio
diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura
dell'intero arco delle 24 ore.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 16
Servizio di guardia
1. modalità organizzative per assicurare la continuità assistenziale
Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale
e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto,
di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite
con regolamento di organizzazione adottato dall’azienda previa
concertazione con le organizzazioni sindacali , mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente
integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta
disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative
appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali
di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. servizio di guardia e orario di lavoro
Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario
di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono
essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui
corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero
orario.
3. medici che devono assicurare il servizio di guardia
Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli
di struttura complessa.
4. rinvio all’allegato 2
Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee
di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze
le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato 2 per quanto
attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere
prevista la guardia medica di unità operativa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ALLEGATO 2
In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi
a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione
delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza
emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità
operativa dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie
assistenziali:
ostetricia,
pediatria con neonatologia;
unità di terapie intensive e semi – intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche);
attività di alta specialità di cui al decreto del Ministero della Salute
del 29 gennaio 1992.
Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio
analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere
previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio
di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni
uniformi fra tutti i componenti l'équipe.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 55
Tipologie di attività libero professionali
1. le forme possibili di libera professione intramoenia
L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori
dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta
da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta
la prestazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4;
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'articolo 54
comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali,
caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente,
singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza,
all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie
concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a
pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento,
richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le équipe dei servizi interessati.
2. l’istituto delle prestazioni aggiuntive
Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d)
del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale
e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dalle aziende
ai propri dirigenti al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire
prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti
con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con
le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali.
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17
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 55
Tipologie di attività libero professionali
2-bis (introdotto dall’articolo 18 del CCNL 2002_2005)
la remunerazione delle guardie come libera professione intramoenia
Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare – eccedenti gli obiettivi
prestazionali negoziati in sede di budget – rientrino i servizi di guardia
notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni
di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee
di indirizzo che la regione può emanare in materia di continuità
assistenziale ed in particolare per quanto concerne la disciplina
delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che:
√ sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda
per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
√ siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale
regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
√ sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al
comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell’anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
√ la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00
lordi.”
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 17
Pronta disponibilità
1. definizione di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
il presidio nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale
adottato dall'azienda, previa concertazione con le organizzazioni
sindacali, per affrontare le situazioni di emergenza in relazione
alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. unità operative per le quali deve prevedersi la pronta disponibilità
Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al
servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura
complessa, in servizio presso unità operative con attività continua
nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni
sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative
per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno
prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. pronta disponibilità sostitutiva e integrativa del servizio di guardia
Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e
festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed
è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima
disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva
può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa.
Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia
è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli
di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno
individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico
di struttura complessa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 17
Pronta disponibilità
4. durata e limiti dei turni di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni
di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più
di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. remunerazione della pronta disponibilità
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici
ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che
comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità
è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata
del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata
come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. riposo compensativo dei turni festivi di pronta disponibilità
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo
spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
7. finanziamento della remunerazione della pronta disponibilità
Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per
il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro.
8. graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva
Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti
dalle Regioni nell’ambito linee di indirizzo che esse possono
emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende,
sono individuate le modalità per il graduale superamento
della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire
mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale
nei reparti di degenza.
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