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OGGETTO
GUARDIA INTERDIVISIONALE
QUESITO
(posto in data 4 ottobre 2013 )
Sono da poco sono direttore facente funzioni di chirurgia d'urgenza.
Il nostro personale medico espleta, oltre la guardia attiva per la nostra
divisione, guardia interdivisionale notturna e festiva per la chirurgia.
vascolare, sita al piano di sopra, e per l'orl, accolta temporaneamente
nel nostro piano. Il direttore della chirurgia plastica, sita al piano
sottostante, mi sollecita, assieme al direttore sanitario aziendale e
di presidio, a firmare ordine di servizio in cui noi garantiamo altra
guardia interdivisionale per la chirurgia plastica.
Premesso che le guardie interdivisionali sono a senso unico in quanto
siamo solo noi che abbiamo una guardia attiva e prestiamo questo
servizio, mi domando se può un medico esercitare contemporaneamente
la guardia interdivisionale per altre tre unità operative, oltre che per
la propria? E quali sono i riferimenti normativi? In caso di emergenze
contemporanee come deve comportarsi il medico di guardia? Si può
trarre vantaggio economico (costi di ribaltamento) da questa situazione?
RISPOSTA
(inviata in data 15 ottobre 2013)
Il medico che presta servizio di guardia per una specifica unità
operativa (guardia divisionale) non può al contempo svolgere servizio
di guardia per altre unità operative. Questa incompatibilità discende
implicitamente dalla netta distinzione che la normativa contrattuale
vigente delinea tra guardia di unità operativa e guardia tra unità
operative appartenenti ad aree funzionali omogenee. Appare evidente
che la soluzione adottata penalizza l’équipe dell’unità operativa
di chirurgia di urgenza, che è chiamata a coprire una guardia che è
di fatto interdivisionale ed alla quale devono partecipare tutti i medici
dei reparti che di questo servizio sono fruitori, coerentemente con
il principio della uniforme distribuzione dei turni di guardia che
deriva dal comma 3 dell’articolo 16 del CCNL 2002_2005.
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Questo “Il servizio di guardia deve essere assicurato da tutti i dirigenti,
esclusi quelli di struttura complessa” deve essere letto contestualmente
al periodo finale dell’allegato 2 “Il servizio di guardia notturno e quello
festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti
l'équipe”.
A titolo esemplificativo di una corretta applicazione della distinzione
tra guardia di unità operativa (o divisionale) e guardia per aree
funzionali omogenee (o interdivisionale) si riproducono nelle pagine
successiva un estratto delle linee guida che in materia di continuità
assistenziale sono state adottate dalla regione Lombardia ai sensi
dell’articolo 9 del CCNL 2002_2005 ed un estratto dalle linee guida
che nella stessa materia sono state adottate dalla regione Sardegna
ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009. Interessante notare che
se pur adottate in tempi diversi e da Regioni diverse le linee guida
delle quali si riproducono gli estratti sono in sostanza sovrapponibili e
stabiliscono perentoriamente che i medici che assicurano la guardia
di unità operativa non possono partecipare ai turni di guardia
interdivisionale e viceversa.
Si deve infine osservare che i turni di guardia necessari per assicurare
la continuità assistenziale e la gestione dell’emergenza non possono
essere oggetto di un ordine di servizio, fosse anche del direttore
sanitario aziendale, ma devono essere stabiliti dal piano aziendale per
le emergenze, che deve essere adottato previa concertazione con
le organizzazioni sindacali sentito il collegio di direzione ed il comitato
per il rischio clinico, considerate le implicazioni che la gestione
dell’emergenza comporta in termini di sicurezza del paziente e
dell’operatore.
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dalle linee guida della regione Lombardia in applicazione dell’articolo
9 del CCNL 2002_2005
La Regione Lombardia:
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dalle linee guida adottate dalla regione Sardegna in applicazione
dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009
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Per quanto concerne il comportamento da adottare se si verificano
contemporaneamente due emergenze questo deve essere codificato
nelle linee guida che devono essere definite in ambito aziendale,
tenendo conto delle linee guida rinvenibili in letteratura in materia
di gestione delle emergenze. L’importanza di adottare linee guida che
assicurino certezza ed uniformità dei comportamenti è ancor più
rilevante oggi, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 3
del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, che in materia di colpa e
responsabilità professionale del medico dispone che L'esercente
la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si
attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
A prescindere dalle critiche che la formulazione di quell’articolo sono
state sollevate da professionisti ed esperti di un settore delicato e
difficile qual è quello della responsabilità professionale del medico e
delle implicazioni civili e penali della stessa, resta il fatto che tanto
più si tende ad adottare comportamenti codificati, sulla base di una
ricerca accurata di quanto nelle diverse discipline e nelle diverse
fattispecie è codificato dalla comunità scientifica internazionale, tanto
minori sono le responsabilità alle quali ci si espone.
Per quanto concerne infine i possibili vantaggi economici che possono
derivare dal ribaltamento dei costi sostenuti da una data unità
operativa per assicurare una guardia interdivisionale quel costo deve
essere imputato alle diverse unità operative che usufruiscono del
servizio secondo criteri e parametri che devono essere definiti nel
regolamento aziendale di contabilità per centri di costo. Si tratta
peraltro di un beneficio intangibile, a fronte di un sacrificio che invece
molto concreto e molto rilevante.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 16
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale
e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto,
di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite
con regolamento di organizzazione adottato dall’azienda previa
concertazione con le organizzazioni sindacali , mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente
integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta
disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative
appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali
di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario
di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono
essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui
corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero orario.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli
di struttura complessa.
4. Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee
di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze
le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto
attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere
prevista la guardia medica di unità operativa.
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CCNL 2002_2005
ALLEGATO 2
In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi
a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione
delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza
emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità
operativa dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie
assistenziali:
ostetricia e ginecologia;
pediatria con neonatologia;
unità di terapie intensive e semintensive (rianimatorie cardiologiche
respiratorie, metaboliche);
attività di alta specialità di cui al decreto del Ministero della Salute
del 29 gennaio 1992.
Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio e
radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed
emergenza di primo e secondo livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere
previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio
di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni
uniformi fra tutti i componenti l'équipe.
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