1.
Legge di Stabilità 2016
1
N. 2 19.01.2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regime forfettario
Super-ammortamento
Rivalutazione beni d’impresa
Assegnazione/cessione agevolata
Estromissione degli immobili strumentali per
l’impresa individuale
Trasformazione agevolata
Novità IMU e TASI 2016
Tax credit per l’industria cinematografica ed
audiovisiva: disposizioni generali e novità della
Legge di Stabilità 2016
Le principali novità Irap introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016
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Sommario
Regime forfettario .................................... 2
1. Esercizio attività minimi ................................... 2
2. Limite dei ricavi ................................................. 2
3. Immobile tra i beni strumentali ........................ 3
4. Ragguaglio ad anno .......................................... 3
5. Srl non trasparente ........................................... 3
6. Agevolazione contributiva per chi è in attività . 4
7. Contributi previdenziali collaboratore familiare4
8. Applicazione dell’Iva ......................................... 4
9. Componenti positive e negative di anni
precedenti ......................................................... 5
Super-ammortamento .............................. 6
1. Beni esclusi ....................................................... 6
2. Studi di settore .................................................. 6
3. Acconto ............................................................. 6
4. Realizzazione dell’investimento ....................... 6
5. Noleggio ............................................................ 7
6. Contribuente minimo ........................................ 7
7. Plafond per manutenzioni e riparazioni. .......... 7
8. Affitto o usufrutto d’azienda ............................ 7
Rivalutazione beni d’impresa .................... 8
1. Soggetti esclusi ................................................ 8
2. Beni rivalutabili.................................................. 8
3. Contabilità semplificata.................................... 9
4. Rivalutazione per categorie .............................. 9
5. Pagamento imposta sostitutiva ....................... 9
6. Affrancamento saldo attivo rivalutazione ........ 9
7. Annotazione .................................................... 10
8. Calcolo saldo attivo rivalutazione .................. 10
Assegnazione/cessione agevolata.......... 11
1. Assegnazione/cessione agevolata: termini ... 12
2. Assegnazione agevolata: immobili agevolabili
......................................................................... 12
3. Assegnazione/cessione agevolata: i terreni
devono essere esclusi dall’agevolazione? ..... 12
4. Assegnazione agevolata: il cambio di
destinazione dell’immobile ............................. 13
5. Assegnazione/cessione agevolata: niente
agevolazioni IVA ............................................. 13
6. Assegnazione agevolata e società di comodo13
7. Assegnazione agevolata: calcolo base
imponibile........................................................ 13
8. Cessione agevolata: base imponibile ............ 14
9. Assegnazione agevolata e immobiliari di
gestione .......................................................... 14
10. Assegnazione/cessione agevolata: imposta di
registro proporzionale ridotta della metà ...... 15
Estromissione degli immobili strumentali
per l’impresa individuale .................. 16
1. Estromissione agevolata solo per le imprese in
attività al 1° gennaio 2016 .............................. 16
2. Estromissione agevolata: come si perfezione?
......................................................................... 16
3. Estromissione agevolata: possibile il ricorso al
valore catastale .............................................. 17
4. Estromissione agevolata: l’individuazione dei
beni strumentali .............................................. 17
5. Estromissione agevolata: Iva con le regole
ordinarie .......................................................... 17
6. Estromissione imponibile IVA: la
determinazione della base imponibile ........... 18
7. Estromissione: niente imposta di registro e
ipotecarie e catastali ...................................... 18
Trasformazione agevolata ...................... 19
1. Dubbi sulle società in perdita sistematica ..... 20
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2. La variazione nella quota di possesso ........... 20
16. Contratto di comodato e data di decorrenza . 31
3. L’oggetto sociale e la trasformazione agevolata
......................................................................... 20
17. IMU e TASI immobili in comodato e
dichiarazione IMU ........................................... 32
4. Il valore normale determinato su base catastale
......................................................................... 21
18. IMU e TASI anziani ricoverati ......................... 32
5. I beni strumentali ............................................ 21
6. Agevolazione limitata solo ad alcuni beni ..... 22
7. La vendita dopo la trasformazione ................ 22
8. La trasformazione agevolata non esclude dalla
disciplina delle società di comodo ................. 22
Novità IMU e TASI 2016 ......................... 23
1. TASI abitazione principale .............................. 24
2. TASI abitazione principale per l’inquilino ....... 24
3. IMU e TASI ex casa coniugale ........................ 25
19. IMU agricola dovuta ........................................ 33
20. IMU terreno montano...................................... 33
21. IMU agricola IAP e Coltivatore diretto ............ 34
22. Effetto sostitutivo IMU/IRPEF ........................ 34
23. IMU e TASI imbullonati ................................... 34
24. Aggiornamento rendita catastale dei fabbricati
aziendali strumentali ...................................... 34
Tax credit per l’industria cinematografica ed
audiovisiva: disposizioni generali e
novità della Legge di Stabilità 2016 .. 36
4. IMU e TASI del militare ................................... 25
1. Digitalizzazione sale cinematografiche ......... 36
5. IMU e TASI immobile locato a canone
concordato ...................................................... 26
2. Spese agevolabili ............................................ 37
6. IMU e TASI immobile in comodato ................ 26
3. Imprese di produzione cinematografica e il
credito d’imposta ............................................ 37
7. IMU e TASI immobile in comodato del militare
......................................................................... 26
4. Procedura di accesso al beneficio ................. 37
8. IMU e TASI immobile in comodato solo in parte
......................................................................... 27
6. Cumulabilità benefici ...................................... 39
9. IMU e TASI in comodato pensionato estero .. 28
10. IMU e TASI per due immobile in comodato .. 28
11. IMU e TASI immobile in comodato: caso
particolare ....................................................... 29
12. IMU e TASI immobili in comodato e sdoppio
residenza ......................................................... 29
13. IMU e TASI immobile in comodato e genitore in
affitto ............................................................... 30
5. Imprese di distribuzione cinematografica ..... 38
Le principali novità Irap introdotte dalla
Legge di stabilità 2016..................... 40
1. Esenzione IRAP imprenditori agricoli ............. 41
2. Cooperative ed esenzione IRAP ..................... 41
3. Medici di medicina generale convenzionati con
il SSN ............................................................... 42
4. Attività intramuraria. Trattenute ASL a titolo di
IRAP ................................................................. 42
14. IMU e TASI immobile in comodato e genitore in
affitto: altro caso ............................................ 30
15. IMU e TASI immobile in comodato e aliquota da
applicare.......................................................... 31
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Regime forfettario
Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle
persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori
a quelli individuati nell’apposita classificazione, differenziati in relazione all’attività esercitata. Tale
regime può essere fruito solo se il contribuente presenta una serie di requisiti e si caratterizza per
una serie di agevolazioni fiscali.
La legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede una serie di modifiche a tale
regime che possono essere così riassunte:
•
aumento dei “livelli” di ricavi di 10.000 euro per tutti, tranne che per i professionisti per i
quali l’aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, arriveranno a 30.000 euro;
•
ritorno per artigiani e commercianti dei contributi Inps minimi ma sul reddito forfettario
determinato, la contribuzione dovuta ai fini previdenziali viene “ridotta del 35 per cento”;
•
estensione della possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti che
hanno anche un’attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o
da pensione non superi i 30.000 euro;
•
riduzione dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività per i contribuenti che rispettano i
requisiti start up.
1. Esercizio attività minimi
2.
Un mio cliente ha cessato l'attività con il regime
dei contribuenti minimi (imposta sostitutiva al 5%)
nel mese di agosto del 2012. In data 10 gennaio
2016 ha iniziato di nuovo la stessa attività. Può
usufruire del nuovo regime agevolato forfettario?
Un professionista minimo nel 2015, con
fatturato di 35 mila euro, che nel 2016 aggiunga
un codice x commercio potrebbe essere
forfettario nel 2016 qualora nel 2016 dovesse
fatturare meno di 50 mila euro?
Il contribuente in oggetto può accedere al
nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di
Stabilità per il 2015 se prevede di rispettare le
condizioni per l'accesso al nuovo regime e se non
vi sono cause di esclusione. Il fatto che in
precedenza avesse usufruito del regime dei minimi
non costituisce causa ostativa per l'accesso al
regime a forfait.
No. Al 31/12/2015 questo soggetto non
rispetta la condizione di accesso dei 30.000 euro
di compensi su base annua previsti per i lavoratori
autonomi. Dal 1° gennaio non può accedere al
regime a forfait per cui il successivo cambio di
attività si rivela ininfluente alla rimozione del
mancato raggiungimento di tale limite.
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Limite dei ricavi
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3.
Immobile tra i beni strumentali
Nel calcolo dei 20.000 euro di limite previsto
per i beni strumentali bisogna tenere conto anche
di un eventuale immobile? Qualora l’immobile
fosse in leasing o locazione?
Come espressamente sancito dalla norma ai
fini della verifica del limite dei 20.000 euro non
rilevano, i beni immobili a qualunque titolo acquisiti
ed utilizzati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o
della professione nonché i beni strumentali di cui
agli articoli 54, comma 2 e 102, comma 5 del TUIR,
vale a dire i beni strumentali all'esercizio
dell'attività di costo unitario non superiore a 516,46
euro. Per i beni immobili, nel regime dei minimi
dovevano essere considerati anche quelli detenuti
in locazione, assumendo ai fini del superamento
del limite/soglia i canoni corrisposti nel triennio
precedente. Nel nuovo regime forfettario si
afferma invece (articolo 1, comma 54, lettera c,
punto 5) che “non rilevano i beni immobili
comunque acquisiti, utilizzati per esercizio di
impresa”. Non è chiaro se rilevino o meno gli
immobili in locazione che, non essendo acquisiti,
non beneficiano dell’esimente del punto 5. Motivi
di ordine logico/sistematico portano alla
conclusione che questi immobili in locazione non
sono mai da considerare nel tetto di 20mila euro,
poiché se cosi fosse chiunque svolgesse attività in
luogo chiuso detenuto in affitto o comodato
sarebbe escluso dal forfettario.
4.
Ragguaglio ad anno
Un professionista ha aperto la partita IVA
l’01.07.2015. Quale limite dei ricavi non deve
superare per accedere al regime agevolato dal
2016?
La norma precisa che i ricavi conseguiti e i
compensi percepiti, nel periodo d'imposta
precedente, devono essere ragguagliati ad anno;
pertanto occorre prestare attenzione alle ipotesi in
cui il contribuente:
 ha iniziato l'attività nell'anno antecedente
l'ingresso nel nuovo regime, in quanto i ricavi
ragguagliati ad anno potrebbero superare il
limite previsto dalla legge non permettendo, di
fatto, l'accesso al regime;
 inizia l'attività adottando il regime forfetario,
previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate,
presumendo la sussistenza dei requisiti di
legge. In tale ipotesi, se i ricavi ragguagliati
all'anno superano i limiti imposti dal legislatore
il contribuente uscirà dal regime dal periodo
successivo.
Per i professionisti il limite dei ricavi è di 30.000
euro. Visto che il professionista indicato nel
quesito ha aperto la Partita IVA l’01.07.2015, i
ricavi conseguiti dovranno essere ragguagliati ad
anno e pertanto per accedere nel 2016 al nuovo
regime agevolato al 31.12.2015 non deve aver
superato il limite di 15.000 euro.
5.
Srl non trasparente
Un contribuente possiede una quota in una srl
che non ha optato per la trasparenza. Si chiede se
il contribuente possa operare nel nuovo regime
forfettario.
La norma individua chiaramente quali sono i
soggetti a cui è precluso l'accesso al regime a
forfait:
• soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA;
• soggetti che si avvalgono di regimi forfettari di
determinazione del reddito;
• soggetti non residenti ad eccezione di quelli
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
Europea e in Norvegia e Islanda;
• soggetti che effettuano, in via esclusiva o
prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili;
• soggetti
che
partecipano,
contemporaneamente all'esercizio dell'attività,
a società di persone o associazioni o a società
a responsabilità limitata trasparenti.
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Tutte le cause di esclusione vanno accertate al
momento di applicazione del regime e non
nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo.
Il possesso di partecipazioni in Srl non trasparenti
non è, di per se, causa ostativa all'applicazione del
regime agevolato.
6.
Agevolazione contributiva per chi è in attività
Le agevolazioni contributive previste per i
contribuenti forfettari (riduzione 35%) valgono
solo per chi inizia una nuova attività o anche per
chi è già in attività?
La fruizione del regime previdenziale
agevolato è possibile anche per i contribuenti già in
attività. La possibilità di godere del regime
previdenziale agevolato è subordinata alla
presentazione, con modalità telematica, da parte
dei
piccoli
imprenditori
di
un'apposita
dichiarazione all’Inps. L'obbligo dichiarativo
riguarda sia coloro che intraprendono l'esercizio di
un'attività d'impresa, sia coloro che già sono in
attività. Questi ultimi dovranno ripetere ogni anno
la medesima dichiarazione entro il termine
perentorio del 28 febbraio. La tardiva
presentazione non inibisce definitivamente la
possibilità di accedere al regime previdenziale
agevolato, ma rinvia l'accesso all'anno successivo
con obbligo di ripresentare la dichiarazione nei
termini. Qualora vengano meno le condizioni per
accedere
al
regime
forfettario,
cessa
definitivamente a partire dall'anno successivo
anche il regime previdenziale agevolato con
conseguente ritorno al regime ordinario di
determinazione del contributo.
7.
Contributi
familiare
previdenziali
collaboratore
Se un contribuente forfettario aderisce alle
agevolazioni previste per i contributi previdenziali
fruisce ancora della riduzione in vigore per i
collaboratori familiari inferiori a 21 anni?
Per chi sceglie di utilizzare il nuovo regime
previdenziale agevolato, non sono più applicabili le
norme preesistenti che consentivano di fruire di
particolari sconti ed agevolazioni e cioè:
• i titolari o i loro familiari già pensionati
presso l'INPS e con oltre 65 anni di età non
avranno più la possibilità di richiedere
all'Istituto la riduzione dell'aliquota
contributiva alla metà, come previsto dal
comma 15 dell'articolo 59 della Legge
449/1997;
• i collaboratori familiari, cioè i coadiuvanti e
coadiutori del titolare dell'impresa con
meno di 21 anni di età, in possesso dei
requisiti validi per il regime forfettario,
dovranno altresì rinunciare alla riduzione
del 3% dell'aliquota contributiva (comma 2
dell'articolo 1 Legge 233/1990).
8.
Applicazione dell’Iva
Per un contribuente forfettario come avviene
l'applicazione dell’IVA con riferimento alle varie
fattispecie di operazioni attive e passive che i
soggetti interessati al regime possono porre in
essere?
Secondo quanto previsto dalla Legge di
Stabilità 2015:
• le operazioni nazionali non danno origine ad
alcun addebito dell'IVA a titolo di rivalsa e,
conseguentemente, viene meno il diritto alla
detrazione della stessa sugli acquisti effettuati.
In pratica, i contribuenti che decidono di
applicare il regime forfettario saranno
considerati alla stregua dei consumatori finali
restando incisi dal tributo eventualmente loro
addebitato. La disciplina è conforme alla
direttiva Iva; infatti, le cessioni di beni interne
effettuate da piccole imprese sono operazioni
in franchigia d’imposta ai sensi dell'articolo 282
della direttiva;
• le cessioni di beni intracomunitarie sono
assimilate alle cessioni interne senza diritto alla
rivalsa (e nell'altro Stato membro non si
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configura un acquisto intracomunitario). In tal
caso, il cedente nazionale deve indicare sulla
fattura emessa nei confronti dell'operatore
comunitario che l'operazione è soggetta al
regime forfettario, e pertanto non costituisce
cessione intracomunitaria, ai sensi dell'articolo
41, comma 2-bis del citato Decreto Legge;
• gli acquisti di beni intracomunitari, fino alla
soglia di 10.000 euro annui, sono considerati
non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e
rimangono assoggettati a tassazione nel Paese
di provenienza, conformemente a quanto
disposto dall'articolo 38, comma 5, lettera c),
del Decreto Legge 331/1993. Al superamento
della citata soglia annua i soggetti operanti nel
regime devono integrare la fattura con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta che deve essere versata;
• per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti
non residenti o rese ai medesimi nulla cambia
rispetto alle ordinarie regole previste dagli
articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/1972;
• per le importazioni, esportazioni ed operazioni
ad esse assimilate continuano ad applicarsi le
disposizioni del D.P.R. 663/1972, ferma
restando l'impossibilità di avvalersi della
facoltà di acquistare senza applicazione
dell'Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera
c), e comma 2, del medesimo D.P.R. 633/ 1972.
Per tutte le suddette operazioni poste in essere
nell'ambito del regime forfettario è espressamente
escluso il diritto alla detrazione dell'imposta sul
valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti.
9.
il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione
è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
dispongono o consentono il rinvio, partecipano per
le quote residue alla formazione del reddito
dell’esercizio precedente a quello di efficacia del
predetto regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della
determinazione del valore della produzione netta.
È il caso, ad esempio:
 di plusvalenze realizzate per le quali si è scelta
la rateazione consentita dall’articolo 86, co. 4,
del TUIR;
 delle spese di pubblicità per le quali la
deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi
dell’articolo 108, co. 1, dello stesso TUIR.
Al riguardo, è stabilito che i componenti riferiti ad
esercizi precedenti quello di efficacia del regime
agevolato, per la parte la cui tassazione o
deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà
o obbligo di legge, concorrono per le quote residue
alla formazione del reddito dell’esercizio
precedente a quello di efficacia del regime
forfettario.
Nella disciplina precedente era previsto che le
predette quote partecipavano alla formazione del
reddito dell’esercizio precedente solo per l’importo
eccedente l’ammontare di 5.000 euro. Tale
limitazione è stata eliminata.
Componenti positive e negative di anni
precedenti
Se un contribuente nel 2016 aderisce al
nuovo regime forfettario come deve trattare
eventuali componenti positive o negative derivanti
dal 2015 o precedenti?
I componenti positivi e negativi di reddito
riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto
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Super-ammortamento
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi da 91 a 94 e 97) prevede a favore delle imprese e dei
lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015
– 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, che il
costo di acquisizione venga incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per €
60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).
Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all’incremento del
40% del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di
deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99
passa a € 25.306,39).
1.
Beni esclusi
L’agevolazione prevista dalla Legge di
Stabilità circa il maggior ammortamento si applica
a tutti i beni acquisiti nel periodo 15.10.2015 –
31.12.2016 o vi sono delle esclusioni?
Sono esclusi dalla maggiorazione in parola
oltre ai beni merce i seguenti beni:
 quelli per i quali il D.M. del 1988 stabilisce
coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
(i.e. condutture utilizzate dalle industrie di
imbottigliamento
di
acque
minerali,
stabilimenti balneari termali, etc.);
 i fabbricati e le costruzioni;
 gli investimenti in beni di cui all’allegato 3
della legge in parola (i.e. condutture per
l’imbottigliamento di acque minerali naturali;
condutture per la produzione e distribuzione
di gas naturale, etc.).
2.
dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione
degli studi di settore (maggiori ammortamenti e
maggiori valori beni strumentali).
3.
Acconto
Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 circa il super ammortamento si
chiede come deve essere calcolato l’acconto per
le imposte dirette?
Le disposizioni circa il super ammortamento
introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 non hanno
effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto
per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015
(2015 per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare). L’acconto dovuto per il periodo
d’imposta in corso al 31.12.2016 (in generale,
2016) va determinato considerando, quale imposta
del periodo precedente, quella determinata in
assenza dell’agevolazione.
Studi di settore
Il maggior ammortamento previsto dalla
Legge di Stabilità si applica anche nella
compilazione degli studi di settore?
In sede di approvazione della Legge di
Stabilità 2016 è stata disposta l’irrilevanza
4.
Realizzazione dell’investimento
Per chi esercita attività d’impresa quali sono
i criteri da adottare per considerare effettuato
l’investimento?
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Per i titolari di reddito d’impresa, secondo il
criterio di competenza di cui all’art. 109, comma 2,
occorre fare riferimento alla data di consegna o
spedizione per i beni mobili e alla data di
ultimazione nell’ipotesi di realizzazione dei beni in
appalto. Inoltre, laddove il contratto preveda che il
passaggio di proprietà del bene si ha soltanto in un
momento successivo, come ad esempio nel caso
di macchinari da collaudare, l’investimento si deve
ritenere realizzato ai fini dell’agevolazione in
commento a tale data. A quanto detto si deve
aggiungere, che la maggiore quota di
ammortamento dei beni materiali strumentali
acquistati è ammessa soltanto quando il bene di
fatto è entrato in funzione. Pertanto, nel caso in cui
l’acquisto di un bene e la relativa consegna siano
avvenuti nel 2015, ma detto bene non è entrato in
funzione entro la fine dell’esercizio, la maggiore
deduzione decorrerà dal 2016, presupponendo che
in tale esercizio lo stesso entri in funzione
5.
Noleggio
E’ possibile fruire dell’agevolazione circa il
super ammortamento per i beni acquisiti mediante
contratto di noleggio?
L’agevolazione
è
possibile
sia
per
l’acquisizione diretta, ma anche per i beni utilizzati
in base ai contratti di locazione finanziaria.
Dall’ambito applicativo resta invece escluso il
noleggio.
In tale ipotesi l’unico beneficiario è la società di
noleggio che potrebbe però trasferire una parte
della
maggiore
deduzione
del
costo
sull’utilizzatore del bene oggetto del contratto.
6.
Contribuente minimo
Un contribuente minimo (regime di vantaggio
ex art. 27 D.L. 98/2011) può fruire della normativa
sul maggior ammortamento?
Dalla disposizione legislativa risulta irrilevante
il regime contabile adottato e si dovrebbero
ricomprendere anche i contribuenti in regime di
vantaggio (restano, invece, esclusi i forfettari che
non deducono quote di ammortamento).
7.
Plafond per manutenzioni e riparazioni.
Il maggior ammortamento rileva ai fini del
calcolo del plafond per manutenzioni e
riparazioni?
La precisazione che la maggior posta vale ai
soli fini degli ammortamenti (o dei canoni di
leasing) serve ad escludere qualsiasi influenza in
merito
alla
determinazione
di
eventuali
plusvalenze o minusvalenze all’atto della cessione
del bene stesso e la rilevanza ai fini, del plafond per
manutenzioni e riparazioni.
8.
Affitto o usufrutto d’azienda
In caso di affitto o usufrutto di azienda chi
può fruire del maggior ammortamento?
In caso di affitto o usufrutto di azienda può
fruire del beneficio il soggetto sul quale
contrattualmente
incombe
l’onere
del
mantenimento dell’efficienza degli impianti e degli
altri beni strumentali che fanno parte del
compendio aziendale oggetto del contratto e,
quindi, anche della loro sostituzione e
implementazione.
A
tale
impostazione
contrattuale è, infatti, ricollegata la possibilità di
effettuare il processo di ammortamento. Se lo
schema contrattuale previsto dal Codice Civile
viene derogato dalle parti e l’onere è posto, invece,
a carico dell’impresa concedente, la titolarità
dell’ammortamento fiscale, sia sui beni esistenti al
momento dell’inizio del rapporto sia su quelli
immessi successivamente, spetta a tale impresa.
Le parti del contratto potrebbero, però, in tale
ipotesi, pattuire un diverso regime per i beni
immessi successivamente nell’azienda dal
conduttore, nel qual caso sarebbe il conduttore il
soggetto che può effettuare l’ammortamento
fiscale.
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Rivalutazione beni d’impresa
La Legge di Stabilità 2016 ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano
i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio
al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è
considerata in sospensione d’imposta.
È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio
successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un’imposta
sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
-
16% per i beni ammortizzabili;
-
12% per i beni non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale
affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine
previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
1. Soggetti esclusi
2.
Quali sono i soggetti che non possono
effettuare la rivalutazione dei beni strumentali
prevista dalla Legge di Stabilità 2016?
Quali sono i beni che possono essere oggetto
di rivalutazione?
Restano esclusi dall’ambito soggettivo di
applicazione della rivalutazione:
le persone fisiche esercenti lavoro autonomo,
arti e professioni, anche in forma associata;
le persone fisiche esercenti attività agricola
che non produce reddito d’impresa in quanto
rientrante nei limiti previsti dall’art. 32, TUIR;
gli enti non commerciali per i beni relativi
all’attività non commerciale;
i soggetti IAS;
i soggetti che determinano il reddito in modo
forfettario.
Beni rivalutabili
La rivalutazione ha come oggetto le stesse
categorie di beni previsti dalla precedente Legge n.
342/2000 e dal successivo Decreto Ministeriale n.
162/2001.
Oggetto della rivalutazione possono essere
dunque:
i beni materiali ed immateriali diversi da quelli
alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa. Sono quindi esclusi
dalla rivalutazione i beni merce; così ad
esempio, le imprese che operano nel settore
della costruzione edile potranno rivalutare gli
immobili solo se strumentali;
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-
le partecipazioni in società controllate e
collegate iscritte tra le immobilizzazioni.
A tal proposito, la Circolare 16 novembre 2000, n.
207 dell’Agenzia delle Entrate, afferma che: “In
base a quanto disposto dall’art. 10 della legge in
esame, possono formare oggetto di rivalutazione,
anche in deroga all’art. 2426 del Codice Civile e ad
ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
i seguenti beni: immobilizzazioni materiali,
ammortizzabili o meno. Quali, ad esempio, gli
immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli
impianti ed i macchinari, le attrezzature industriali
e commerciali;
immobilizzazioni immateriali,
costituite da beni consistenti in diritti
giuridicamente tutelati quali, ad esempio: i diritti di
brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno, i diritti di concessione, licenze,
marchi, know-how, altri diritti simili iscritti
nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più
iscritti in quanto interamente ammortizzati, che
siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti
disposizioni normative; partecipazioni in società
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359
del Codice Civile, sempreché le stesse
costituiscano immobilizzazioni.”
L’articolo 2, Decreto Ministeriale 13 aprile 2001, n.
162 stabilisce che sono altresì rivalutabili: i beni di
costo unitario inferiore a € 516,46; i beni
completamente ammortizzati
3.
Contabilità semplificata
Può
un
contribuente
in
contabilità
semplificata fruire della rivalutazione dei beni
d’impresa?
La rivalutazione è consentita sia ai soggetti in
contabilità ordinaria che semplificata. Tuttavia, per
i soggetti in contabilità semplificata la
rivalutazione è consentita a condizione che venga
redatto un apposito prospetto che dovrà,
eventualmente, essere presentato su richiesta
dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, tale
prospetto deve riportare il prezzo di costo e la
rivalutazione compiuta.
4.
Rivalutazione per categorie
E’ possibile
d’impresa?
rivalutare
un
solo
bene
Stante
il
carattere
volontario
della
rivalutazione, questa non può essere applicata sui
singoli beni, ma, come illustrato nella Circolare
18/E/2006, deve essere operata per “categorie
omogenee”.
In sintesi, per i beni mobili non registrati, le
categorie sono costituite sulla base dell'aliquota di
ammortamento e per anno di acquisizione,
facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal DM
31/12/1988 in materia di coefficienti di
ammortamento.
L’individuazione delle categorie omogenee riveste
notevole importanza in quanto la rivalutazione
dovrà essere eseguita con lo stesso criterio per
tutti i beni appartenenti a quella categoria.
5.
Pagamento imposta sostitutiva
Quando deve avvenire il versamento delle
imposte sostitutive?
Il versamento delle imposte sostitutive
avviene in un’unica rata entro il termine di
versamento a saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta con riferimento al
quale la rivalutazione è stata eseguita.
6.
Affrancamento saldo attivo rivalutazione
È possibile affrancare il saldo attivo di
rivalutazione?
L’affrancamento ai fini fiscali del saldo attivo
di rivalutazione costa ai fini fiscali, il 10% di
imposta sostitutiva rendendo però tale opzione
libera da successivi prelievi l'eventuale attribuzione
del saldo in questione.
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7.
Annotazione
Dove va annotata la rivalutazione?
La rivalutazione va annotata nel libro inventari
e segnalata nella nota integrativa. Nell’inventario
relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene
eseguita deve essere indicato anche il prezzo di
costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei
beni rivalutati.
8.
Calcolo saldo attivo rivalutazione
Come va
rivalutazione?
calcolato
il
saldo
attivo
di
Indipendentemente dal metodo utilizzato, la
rivalutazione comporta l’evidenziazione del “saldo
attivo di rivalutazione” pari a: maggior valore del
bene meno imposta sostitutiva dovuta.
Il saldo attivo come previsto in passato dall'art. 13
della Legge n. 342/2000, dovrà essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla norma in esame, che
costituisce riserva in sospensione d’imposta e
deve essere classificata nella voce A. III del
passivo del bilancio (“Riserve di rivalutazione”).
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Assegnazione/cessione agevolata
Società in nome collettivo,
AMBITO
SOGGETTIVO
Società in accomandita semplice,
Società a responsabilità limitata,
Società per azioni,
Società in accomandita per azioni.
AMBITO
OGGETTIVO
RIFERIMENTO
TEMPORALE
• beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
• beni mobili iscritti in pubblici registri NON utilizzati quali beni strumentali
nell’esercizio dell’impresa.
Entro il 30 settembre 2016 deve avvenire l’assegnazione/cessione
agevolata.
Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30
LE
settembre 2015 (oppure devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data
CONDIZIONI
di entrata in vigore della Legge di Stabilità, in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015).
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
La base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva si calcola
come differenza:
IL QUANTUM
DA PAGARE
PER LA
FUORIUSCITA
“AGEVOLATA”
DEGLI
IMMOBILI
 tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente
riconosciuto.
L’individuazione del valore normale avviene, in via generale, in base ai criteri
dettati dall’art. 9 del D.P.R. 917/1986. Si tratta in sostanza di determinare
l’eventuale plusvalenza imponibile facendo riferimento al valore di mercato.
Eccezione è prevista per l’assegnazione degli immobili (terreni e
fabbricati). In tale caso la società assegnante potrà optare per l’adozione
del valore catastale.
CESSIONE AGEVOLATA
La plusvalenza della cessione agevolata dei beni ai soci viene calcolata con
le regole “ordinarie”.
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LE IMPOSTE
INDIRETTE DA
PAGARE
GLI EFFETTI
PER I SOCI
 Nel caso in cui l’assegnazione o la cessione ai soci siano soggette
all’imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote
applicabili sono ridotte alla metà;
 le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Tassazione in base al valore normale.
1. Assegnazione/cessione agevolata: termini
Entro quando è possibile fruire della nuova
possibilità di assegnare in maniera agevolata gli
immobili ai soci?
I co. da 115 a 120 dell’articolo unico della
Legge di Stabilità 2016 prevedono la possibilità
per determinate società di cedere/assegnare
determinati beni ai soci prevedendo, in luogo
dell’applicazione della normale tassazione
ordinaria (IRES E IRAP), il pagamento di una
imposta sostitutiva. Tra le condizioni per fruire
dell’agevolazione è previsto che:
 l’assegnazione o la cessione agevolata
avvenga entro il 30.09.2016.
2.
Assegnazione
agevolabili
agevolata:
immobili
La nuova agevolazione prevista dalla Legge
di Stabilità 2016 non può essere applicata agli
immobili strumentali per destinazione. Nel caso in
cui un immobile strumentale per natura sia
utilizzato esclusivamente nell’attività d’impresa,
come va considerato?
Per ciò che riguarda l’ambito oggettivo
dell’assegnazione/cessione agevolata, è prevista
la possibilità di assegnare/cedere ai soci in
maniera agevolata:
 beni immobili, fatta eccezione per quelli
strumentali per destinazione;
 beni mobili iscritti in pubblici registri NON
utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio
dell’impresa.
Si rende dunque necessario individuare i beni
strumentali, distinguendo tra quelli strumentali per
destinazione e quelli strumentali per natura.
L’articolo 43 TUIR chiarisce che, ai fini delle
imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili:
 utilizzati esclusivamente per l'esercizio
dell'arte o professione o dell'impresa;
 relativi ad imprese commerciali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni (si considerano strumentali
anche se non utilizzati o anche se dati in
locazione o comodato);
 concessi in uso a dipendenti che abbiano
trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro, ma solo per i primi 3
esercizi (vedi articolo 43 TUIR).
Tra gli immobili strumentali per destinazione
esclusi dall’agevolazione vi sono anche gli
immobili strumentali per natura che vengono
utilizzati
esclusivamente
per
l’esercizio
dell’impresa da parte del possessore.
3.
Assegnazione/cessione agevolata: i terreni
devono essere esclusi dall’agevolazione?
I terreni strumentali vanno esclusi
dall’agevolazione che prevede la possibilità di
assegnare in maniera agevolata beni ai soci?
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Per ciò che riguarda l’ambito oggettivo
dell’assegnazione/cessione agevolata, è prevista
la possibilità di assegnare/cedere ai soci in
maniera agevolata:
 beni immobili, fatta eccezione per quelli
strumentali per destinazione;
 beni mobili iscritti in pubblici registri NON
utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio
dell’impresa.
Non è possibile applicare l’agevolazione in
questione quindi ai terreni strumentali per
destinazione.
I terreni possono essere considerati strumentali se
partecipano al processo produttivo. Si pensi a tal
proposito ai terreni utilizzati dalle imprese edili per
il deposito dei materiali (Risoluzione n. 7/1579 del
16 febbraio 1985).
Sono terreni strumentali per destinazione, ad
esempio, quelli utilizzati dalle società operanti nel
settore agricolo, per effettuare la coltivazione e/o
l’allevamento degli animali (C.M. 112/E/1999, par.
2.1).
4.
Assegnazione agevolata:
destinazione dell’immobile
il
cambio
di
Un immobile strumentale per natura è stato
utilizzato esclusivamente nell’attività d’impresa
nel 2015. Nel 2016 invece è stato concesso in
locazione. Considerando che l’assegnazione
agevolata è preclusa agli immobili strumentali per
destinazione, come va considerato il suddetto
immobile?
La sussistenza delle caratteristiche idonee a
qualificare un bene come agevolabile, deve essere
verificata al momento dell’assegnazione.
Nel caso di specie, al momento dell’assegnazione
presumibilmente l’immobile non rientra tra quelli
strumentali per destinazione e quindi può rientrare
tra i beni agevolabili.
5.
Assegnazione/cessione
agevolazioni IVA
agevolata: niente
Nel caso di cessione agevolata di un
immobile al socio, si applicano le regole ordinarie
IVA o sono previste delle agevolazioni?
La nuova possibilità di cessione agevolata
di beni ai soci prevista nella Legge di Stabilità 2016
non prevede, cosi come avveniva nelle precedenti
formulazioni dell’agevolazioni, nessuna riduzione
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Pertanto
chi vorrà usufruire della norma agevolativa si
troverà a scontare una tassazione “ridotta” per le
imposte dirette e una tassazione IVA ordinaria.
6.
Assegnazione agevolata e società di comodo
L’imposta sostitutiva maggiorata del 10,5
quando si applica?
Per evitare gli effetti estremamente
penalizzanti dell’assegnazione/cessione degli
immobili ai soci, il Legislatore prevede la possibilità
di far fuoriuscire detti immobili pagando una
imposta sostitutiva:
 delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
 che diventa del 10,5% se la società risulta di
comodo (sia non operativa che in perdita
sistemica) in almeno due dei tre periodi di
imposta precedenti a quello in corso al
momento dell’assegnazione (periodo di
osservazione 2013 – 2015). Nella precedente
versione della norma le società di comodo
erano escluse dalla possibilità di fruire della
norma agevolativa.
7.
Assegnazione
imponibile
agevolata:
calcolo
base
Nell’assegnazione agevolata di beni prevista
dalla Legge di Stabilità 2016 è sempre possibile
determinare la base imponibile sulla quale
applicare
l’imposta
sostitutiva
facendo
riferimento al valore catastale dell’immobile?
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In caso di assegnazione agevolata, per quanto
riguarda la base imponibile sulla quale applicare
l’imposta sostitutiva si fa riferimento alla
differenza:
 tra il valore normale del bene assegnato e il
suo costo fiscalmente riconosciuto.
L’individuazione del valore normale avviene, in via
generale, in base ai criteri dettati dall’art. 9 del
D.P.R. 917/1986.
Si tratta in sostanza di
determinare l’eventuale plusvalenza imponibile
facendo riferimento al valore di mercato.
Eccezione è prevista per l’assegnazione degli
immobili (terreni e fabbricati). In tale caso la
società assegnante potrà optare per l’adozione del
valore catastale.
In tale ultimo caso, si dà infatti la possibilità al
contribuente che aderisce al regime agevolativo di
poter optare tra le seguenti scelte:
 il valore di mercato così come definito
dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
 il valore catastale utilizzando i moltiplicatori
ex art. 52, D.P.R. 131/1986.
Optando per il valore catastale si dovrà procedere
a porre in essere il seguente calcolo:
 rendita catastale + il 5% della rendita
catastale * i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R.
131/1986.
Per i terreni la rendita catastale andrà rivalutata del
25%.
8.
Cessione agevolata: base imponibile
Cosi come avviene nell’assegnazione
agevolata, anche nella cessione agevolata di beni
è possibile determinare la base imponibile
utilizzando il valore catastale dell’immobile?
In caso di cessione agevolata, ai fini della
determinazione dell’imposta sostitutiva, non si
potrà far rifermento esclusivamente al valore
catastale. In tale caso infatti il valor normale è pari
al maggiore tra l’effettivo corrispettivo della
cessione e il minor valore tra quello di mercato e
quello catastale.
In sostanza, la plusvalenza della cessione
agevolata dei beni ai soci viene calcolata con le
regole “ordinarie”.
Così facendo la determinazione della base
imponibile scaturirà dalla differenza tra il minore
corrispettivo pattuito e valore normale e il costo
fiscalmente riconosciuto del bene.
9.
Assegnazione agevolata e immobiliari di
gestione
Immobiliare di gestione ha ufficio acquistato
14 anni fa con detrazione Iva e attualmente
condotto in locazione da un socio.
La legge prevede assoggettamento ad Iva
dell’assegnazione ma a mio avviso l’operazione è
esente da iva art. 10 DPR 633 e non opera la
rettifica della detrazione essendo trascorso il
decennio per cui sarebbe dovuta imposta registro
+ ipocatastali in misura fissa
Nel caso di assegnazione di beni immobili
strumentali per natura (ricordiamo che gli immobili
strumentali per destinazione sono esclusi
dall’agevolazione), deve farsi riferimento al n. 8-ter
del comma 1 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 il
quale prevede il regime generale dell’esenzione Iva,
con imponibilità nei seguenti casi:
- cessioni di fabbricati strumentali effettuate,
entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, interventi di restauro
conservativo, ristrutturazione edilizia o
ristrutturazione urbanistica;
- in tutti gli altri casi di cessioni di fabbricati
strumentali il cedente può manifestare
l’opzione per l’imposizione, il cui esercizio
deve risultare dall’atto di cessione.
Nel caso di assegnazione soggetta ad IVA, troverà
applicazione:
-
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l’imposta di registro in misura fissa;
le imposte ipotecarie e catastali nella
misura fissa di 200 euro ciascuna.
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Se è trascorso il decennio di monitoraggio, non ci
si dovrà preoccupare della rettifica della
detrazione.
10. Assegnazione/cessione agevolata: imposta
di registro proporzionale ridotta della metà
In caso di assegnazione al socio di un
immobile abitativo per il quale all’atto
dell’acquisto non è stata detratta l’IVA, si applica
l’imposta di registro proporzionale?
In tale caso, l’operazione è esclusa dal campo
di applicazione dell’IVA e troverà applicazione
l’imposta di registro proporzionale, La Legge di
Stabilità 2016 prevede per l’assegnazione
agevolata degli immobili che in caso di
applicazione dell’imposta proporzionale di
registro questa sia dimezzata. Dunque si passa da
un’imposta di registro del 9% ad una misura
dimezzata, pari dunque al 4,5% (dal 2 all’1% in caso
d’immobili acquistati con i requisiti prima casa).
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Estromissione degli immobili strumentali per l’impresa individuale
Una delle novità introdotte nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 riguarda la
possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili,
fruendo di una tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie modalità impositive. E’ quanto
prevede il co. 121 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016. L’intervento si innesta in un più
ampio disegno emergente dalla stessa Legge di Stabilità 2016 atto a far “fuoriuscire” a costo
fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio delle imprese.
La ditta individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede immobili strumentali (sia per natura
che per destinazione) di cui all’art. 43 comma 2 D.P.R. 917/86, può decidere di optare per l’uscita
dello stesso fabbricato dal patrimonio dell’impresa con destinazione alla persona fisica.
− Estromissione
strumentali
individuale.
degli
immobili
per
l’imprenditore
1. Estromissione agevolata solo per le imprese
in attività al 1° gennaio 2016
Può fruire dell’estromissione agevolata
l’impresa che ha chiuso la Partita IVA il
31.12.2015?
Una delle agevolazioni contenute nella Legge
di Stabilità 2016 (L. 208/2015) riguarda la
possibilità per gli imprenditori individuali di
estromettere dal regime d’impresa i beni immobili
strumentali, fruendo di una tassazione “agevolata”
rispetto alle ordinarie modalità impositive.
In sostanza, si dà la possibilità di far passare
l’immobile dal regime d’impresa al patrimonio
personale della persona fisica.
E’ quanto prevede il co. 121 dell’articolo unico della
Legge di Stabilità 2016. L’intervento si innesta in un
più ampio disegno emergente dalla stessa Legge
di stabilità 2016 atto a far “fuoriuscire” a costo
fiscale agevolato i beni immobili dal patrimonio
delle imprese.
L’accesso all’agevolazione in questione è
subordinata al rispetto di determinati requisiti
temporali, tra cui quello di essere in attività al 1°
− L’immobile in questione passa dalla sfera
imprenditoriale alla sfera privata del
soggetto.
gennaio 2016. Non potrà fruire dell’agevolazione
chi ha chiuso la partita IVA prima del 31.12.2015
2.
Estromissione
perfeziona?
agevolata:
come
si
La nuova possibilità di estromettere in
maniera agevolata i beni strumentali dal perimetro
dell’impresa prevede che l’operazione si
perfezioni entro il 31.05.2016. Come avviene il
perfezionamento dell’operazione?
L’accesso all’agevolazione in questione è
subordinata al rispetto di determinati requisiti
temporali.
Nello specifico:
 i beni devono essere posseduti alla data
del 31 ottobre 2015; per i beni acquistati in
leasing, il riscatto deve essere avvenuto
precedentemente a tale data (R.M.
188/E/2008);
 l’operazione deve perfezionarsi entro il
31.05.2016.
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in
occasione
delle
precedenti
versioni
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dell’agevolazione, l’Amministrazione Finanziaria
aveva avuto modo di chiarire che l’operazione si
perfeziona con il comportamento concludente
(C.M. 39/E/2008) unitamente al pagamento
dell’imposta sostitutiva.
Tuttavia, successivi interventi di prassi, hanno
fornito interpretazioni non conformi rispetto a
quanto affermato nella C.M. 39/E/2008.
Nello specifico:
 con la R.M. 82/E/2009 venne collegato il
perfezionarsi dell’operazione all’indicazione in
dichiarazione;
 con la R.M. 228/E/2009 venne collegato il
perfezionarsi
dell’operazione
al
solo
pagamento dell’imposta sostitutiva.
3.
Estromissione agevolata: possibile il ricorso
al valore catastale
La nuova possibilità di estromettere in
maniera agevolata i beni strumentali dal perimetro
dell’impresa prevede la determinazione della base
imponibile facendo riferimento al valore di
mercato dell’immobile?
L’operazione di trasferimento dalla sfera
d’impresa a quella privata si concretizza con il
pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (in
sostituzione di Irpef e Irap) sulla differenza tra il
valore normale degli immobili estromessi e il loro
costo fiscalmente riconosciuto.
Il rinvio agli articoli 115-120 della stessa Legge di
Stabilità, che disciplinano l’assegnazione/cessione
agevolata, ci induce ad affermare che anche in
questo caso si potrà far riferimento al valore
catastale per la determinazione dell’eventuale
plusvalenza imponibile.
Infatti, in caso di assegnazione agevolata degli
immobili, si dà la possibilità al contribuente che
aderisce al regime agevolativo di poter optare tra
le seguenti scelte:
• il valore di mercato così come definito
dall’art. 9, D.P.R. 917/1986;
• il
valore
catastale
utilizzando
i
moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986.
4.
Estromissione agevolata: l’individuazione dei
beni strumentali
Per quali beni è prevista la possibilità di fruire
dell’estromissione agevolata?
L’estromissione agevolata è rivolta ai beni
strumentali, sia che si tratti di immobili strumentali
per natura sia che si tratti d’immobili strumentali
per destinazione.
A tal riguardo va evidenziato che per l’impresa
individuale:
 per gli acquisti effettuati a partire dal 1°
gennaio 1992, un immobile può essere
considerato strumentale a condizione che
questo sia stato iscritto nei registri contabili,
sia che si tratti di immobile strumentale per
natura che d’immobile strumentale per
destinazione
 per gli acquisti effettuati ante 1992, invece, la
qualifica di strumentale per destinazione
dipende solo dall’utilizzo effettuato, mentre
l’immobile strumentale per natura può essere
considerato tale se è stato annotato nei
registri contabili.
5.
Estromissione agevolata: Iva con le regole
ordinarie
Sussistono agevolazioni IVA per chi fruisce
dall’estromissione agevolata degli immobili
strumentali?
Sotto il profilo IVA, l’operazione è qualificabile
come destinazione di beni a finalità estranee
all’impresa, (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 633/72) e
quindi si tratta di iniziativa rientrante nell’ambito di
applicazione del tributo. Costituiscono eccezione a
tale principio i beni per i quali l’imprenditore non ha
operato la detrazione dell’imposta all’atto
dell’acquisto (es. immobile acquisito da privato).
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6.
Estromissione
imponibile
IVA:
determinazione della base imponibile
la
Nel caso di estromissione imponibile IVA,
qual è la base imponibile sui cui applicare
l’imposta?
Per quanto riguarda il valore da attribuire
all’immobile ai fini IVA si ricorda che l'art. 24, L.
7.7.2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008) ha
apportato sostanziali modifiche agli artt. 13 e 14,
D.P.R. 26.10.1972, n. 633, adeguando le norme
interne alla Direttiva 28.11.2006, 2006/112/CE del
Consiglio, relativa al sistema comune dell'Iva, nel
senso di circoscrivere più nettamente l'estensione
del criterio del valore normale.
Detto criterio si pone come una deroga a quello più
generale del corrispettivo, e può giustificarsi
solamente a determinate condizioni come, ad
esempio, quando i particolari collegamenti
esistenti tra i soggetti contraenti inducano (o
possano indurre) a falsare la determinazione dei
corrispettivi al solo fine di ottenere vantaggi fiscali.
Per quanto riguarda in particolare le operazioni in
assenza di corrispettivo (tra cui figura anche
l’autoconsumo) secondo le nuove disposizioni si
deve utilizzare:
→ il prezzo di acquisto o il costo.
7.
Estromissione: niente imposta di registro e
ipotecarie e catastali
Nel caso di estromissione agevolata
dell’immobile
strumentale
dall’impresa
individuale, trova applicazione l’imposta di
registro?
Nel caso di specie, niente sarà dovuto ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, in
quanto non si effettua alcun trasferimento della
proprietà dell’immobile, il quale rimane in capo allo
stesso soggetto, seppure passando dalla sfera
imprenditoriale a quella personale.
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Trasformazione agevolata
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità), oltre alla cessione e all’assegnazione
agevolata, introduce anche la possibilità di ricorrere alla trasformazione agevolata delle società
commerciali in società semplici.
CHI
Società in nome collettivo,
Società in accomandita semplice,
Società a responsabilità limitata,
Società per azioni,
Società in accomandita per azioni.
COSA
Le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni
immobili o mobili registrati possono beneficiare di disposizioni agevolative se
si trasformano in società semplici.
QUANDO
Entro il 30 settembre 2016 deve avvenire la trasformazione in società
semplice.
LE
Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre
CONDIZIONI
2015 (oppure devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della Legge di Stabilità, in forza di titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1º ottobre 2015).
AGEVOLAZIONE
Imposta sostitutiva (redditi e Irap):
 base imponibile: va calcolata sulla differenza tra:
• il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione,
• e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
 aliquota:
• 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi
di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione,
cessione o trasformazione,
• 8 % negli altri casi,
• 13 % riserve in sospensione d’imposta.
NOTA BENE - L’agevolazione riguarda soltanto i beni immobili non
strumentali (per destinazione) e i beni mobili registrati non strumentali.
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I TERMINI DI
 il 60 per cento dell'imposta sostitutiva deve essere versato entro il
VERSAMENTO
30 novembre 2016;

la restante parte deve essere versata entro il 16 giugno 2017.
GLI EFFETTI
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle
PER I SOCI
società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva.
1. Dubbi sulle società in perdita sistematica
2.
Ricorrendo alla trasformazione agevolata la
società può beneficiare dell’applicazione di
un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore
normale dei beni assegnati (o posseduti all’atto
della trasformazione) e il loro costo fiscalmente
riconosciuto.
Il comma 116 della Legge di Stabilità 2016
prevede però che trovi applicazione un’aliquota
maggiorata del 10,5 per cento “per le società
considerate non operative in almeno due dei tre
periodi d’imposta precedenti a quello in corso al
momento della assegnazione, cessione o
trasformazione”.
Se la società è comunque di comodo nei due dei
tre periodi precedenti, ma perché non ha superato
il test delle perdite sistematiche, trova comunque
applicazione la disposizione in commento?
Quale condizione per procedere alla
trasformazione agevolata, la Legge di Stabilità, al
comma 115, richiede che “tutti i soci risultino
iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data
del 30 settembre 2015, ovvero che vengano
iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º
ottobre 2015.”
Se i soci non sono mutati dal 30 settembre 2015,
ma è variata la loro percentuale di partecipazione,
la
condizione
può
comunque
ritenersi
soddisfatta?
Questo quesito è già stato oggetto di alcuni
interrogativi, in quanto è da rilevare come, da un
lato, la norma parli soltanto di società “non
operative”, mentre, dall’altro, la relazione
illustrativa al disegno di legge parifichi le due
fattispecie delle società non operative e quelle in
perdita sistematica.
In considerazione del fatto che il regime delle
perdite sistematiche è legato a quello delle società
non operative (trovando applicazione le medesime
penalizzazioni) deve tuttavia ritenersi che la
maggiore aliquota debba trovare applicazione
anche con riferimento alle società in perdita
sistematica.
Si ritengono tuttavia auspicabili, sul punto,
chiarimenti specifici.
La variazione nella quota di possesso
Come riportato anche nel quesito, la lettera
della disposizione richiede esclusivamente che i
soci siano iscritti nel libro soci, ove prescritto.
Non sembra invece che possa rappresentare una
condizione ostativa alla trasformazione agevolata
la variazione della quota di partecipazione dei
singoli soci.
3.
L’oggetto sociale
agevolata
e
la
trasformazione
La Legge di Stabilità prevede che le norme in
tema di trasformazione agevolata trovino
applicazione con riferimento “alle società che
hanno per oggetto esclusivo o principale la
gestione dei predetti beni” (ovvero gli immobili e i
beni mobili registrati).
L’oggetto cui si riferisce la norma è
necessariamente
quello
indicato
nell’atto
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costitutivo o rileva anche l’attività effettivamente
svolta dalla società?
Se la società è sorta per lo svolgimento di
un’attività commerciale, ma, venuta meno
qualsiasi possibilità di operare, si trovi a svolgere
attività di mera gestione immobiliare, potrebbe
ricorrere alla trasformazione agevolata?
La Circolare del Ministero delle Finanze 21
maggio 1999, n. 112/E, all’epoca dedicata
all’assegnazione e alla trasformazione agevolata,
con riferimento al requisito in oggetto chiarì che “il
secondo periodo del comma 4 dell'art. 87 del TUIR,
stabilisce che per oggetto principale si intende
l’attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto.”
L’oggetto sociale a cui si dovrebbe pertanto far
riferimento, in mancanza di successivi chiarimenti,
deve essere quello riportato nell’atto costitutivo e
nello statuto.
Tuttavia alcuni Autori hanno già sottolineato come
sia sicuramente utile fornire chiarimenti ufficiali, in
virtù dei quali attribuire rilevanza esclusivamente
all’attività effettivamente svolta, lasciando invece
da parte l’oggetto sociale riportato nell’atto
costitutivo/statuto.
In caso contrario, infatti, vi sarebbe un’inutile corsa
all’adeguamento dell’oggetto sociale prima della
delibera di trasformazione.
4.
Il valore normale determinato su base
catastale
In caso di trasformazione agevolata è
possibile applicare un’imposta sostitutiva sulla
differenza tra il valore normale e il costo
fiscalmente riconosciuto del bene.
Il valore normale può essere determinato anche su
base catastale. Come va effettuato il calcolo?
Per gli immobili, su richiesta della società, il
valore normale può essere determinato in misura
pari a quello risultante dall’applicazione
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei
moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità
previsti dall’articolo 52 del DPR 26 aprile 1986, n.
131.
In virtù dell’articolo richiamato rilevano i seguenti
valori:
- settantacinque volte il reddito dominicale (per i
terreni);
- cento volte il reddito risultante in catasto (per i
fabbricati).
5.
I beni strumentali
Ai sensi dei commi 115 e ss. della Legge di
Stabilità l’assegnazione/cessione/trasformazione
agevolata consentono di fruire di particolari
benefici in termini d’imposte dirette e indirette con
riferimento ai seguenti beni agevolabili:
- beni immobili, fatta eccezione per quelli
strumentali per destinazione;
- beni mobili iscritti nei pubblici registri non
strumentali.
Un bene immobile strumentale per natura è anche
escluso dalle disposizioni in commento?
Al fine di fornire una risposta al quesito
prospettato merita in primo luogo di essere
ricordata la seguente distinzione:
- immobili strumentali per natura: immobili
appartenenti alla categoria B, C, D, E e A/10
- immobili strumentali per destinazione:
immobili che, seppur appartenenti a
categorie
catastali
diverse,
sono
comunque utilizzati per l’esercizio
dell’attività aziendale.
Come chiarito dalla Circolare del Ministero delle
Finanze del 21 maggio 1999 n. 112, riferita alla
precedente normativa, deve ritenersi che possano
comunque essere oggetto delle disposizioni in
commento gli immobili strumentali per natura che
siano locati, dati in comodato o, comunque, non
utilizzati direttamente dalla società.
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6.
Agevolazione limitata solo ad alcuni beni
La società, pur avendo per oggetto esclusivo
la gestione dei beni immobili, presenta, nell’attivo
patrimoniale anche beni non riconducibili alla
categoria dei beni immobili e mobili registrati.
Anche con riferimento a questi beni può trovare
applicazione l’imposta sostitutiva?
Ai fini della disposizione in commento, i beni
che possono godere dell’agevolazione sono
esclusivamente:
- i beni immobili (diversi da quelli
strumentali per destinazione), i beni mobili
registrati non strumentali.
Con riferimento a tutti gli altri beni non agevolabili,
invece, trovano applicazione le regole ordinarie di
tassazione.
Giova in questa sede di essere ricordato che la
trasformazione in società semplice da società
commerciale rappresenta un caso in cui non trova
applicazione il regime di neutralità fiscale: si
configura infatti una destinazione dei beni per
finalità estranee all’impresa, e ciò rende tassabile i
plusvalori latenti ai sensi dell’art. 86 co. 1 lett. c) del
TUIR.
7.
La vendita dopo la trasformazione
Se l’immobile viene venduto subito dopo la
trasformazione agevolata, sarebbe soggetto a
tassazione ex art. 67 Tuir in virtù del fatto che è
posseduto da meno di 5 anni?
Ai sensi dell’articolo 67 Tuir costituiscono
redditi diversi le “plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni”.
Tuttavia la trasformazione non interrompe il
termine quinquennale di possesso dell’immobile.
Ciò significa che, se l’immobile è già posseduto da
cinque anni, non ricorre la fattispecie in commento.
È questo uno dei principali benefici legati, appunto
alla trasformazione agevolata: con l’assegnazione
al socio, infatti, il periodo di detenzione inizia con
la data dell’atto, ragion per cui, in caso di
successiva vendita, potrebbe scattare la
tassazione in capo al socio stesso.
8.
La trasformazione agevolata non esclude
dalla disciplina delle società di comodo
Se la nostra società, nel corso del 2016,
decidesse di ricorrere alla trasformazione
agevolata, potrebbe sfuggire alle disposizioni in
tema di società di comodo? Si configurerebbero,
in
altre
parole,
cause
di
esclusione/disapplicazione?
Procedere, già nei primi mesi dall’anno, alla
trasformazione agevolata potrebbe comportare
importanti vantaggi d’imposta, soprattutto in
termini di minor reddito presunto da dichiarare.
Giova tuttavia di essere rilevato come non siano
previste
specifiche
cause
di
esclusione/disapplicazione dal test di operatività e
delle perdite sistematiche nel caso in cui la società
intenda
beneficiare
dell’assegnazione/cessione/trasformazione
agevolata.
Diverso è invece il caso in cui la società decida di
operare nel seguente modo:
- assegnare i beni della società ricorrendo alle
disposizioni in tema di assegnazione agevolata;
- sciogliere la società e cancellarla dal registro
delle imprese entro il termine previsto per la
dichiarazione dei redditi successiva.
Ricorrendo quest’ipotesi, infatti, trova applicazione
la specifica causa di disapplicazione automatica
prevista per le società non operative e in perdita
sistematica.
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Novità IMU e TASI 2016
Soggetti passivi
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 701) sono diverse le misure che riguardano la
tassazione degli immobili ed in particolare IMU e TASI.
TASI abitazione principale
È abolita la TASI sulle abitazioni principali (non di lusso) e relative pertinenze (sempre nei limiti di
tre ciascuna appartenente a categoria C/2, C/6 e C/7). La TASI continuerà invece ad applicarsi
sulle abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.
Qualora, l’abitazione in questione sia locata e la stessa rappresenti per l’inquilino abitazione
principale (non di lusso), la TASI sarà dovuta dal solo possessore (l’inquilino sarà esente per la
sua quota).
Immobili concessi in comodato tra genitori e figli
È eliminata, per i comuni, la possibilità di assimilazione ad abitazione principale dell’immobile
concesso in comodato tra parenti in liea retta entro il primo grado e da questi utilizzato come
abitazione principale. In luogo della predetta assimilazione è riconosciuto “ex lege” l’abbattimento
della base imponibile nella misura del 50%, e ciò sia per IMU sia per TASI. Per avere l’agevolazione
occorre rispettare determinate condizioni.
In particolare, l’agevolazione è concessa per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili che risultano locati a canone concordato, è riconosciuto un risparmio IMU e TASI
nella misura del 25%.
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IMU agricola
È abolita l’IMU sui terreni agricoli (ovunque ubicati) posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD)
e IAP e per l’individuazione dei terreni esclusi si fa ritorno al passato dovendo far riferimento alla
Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, la quale contiene l’elenco dei comuni
considerati aree montane o di collina delimitate in cui i terreni ricadenti sono esentati dall’IMU.
Continua ad essere dovuta l’IMU su terreni agricoli non posseduti e condotti da CD e IAP o non
ricadenti nei comuni individuati dalla predetta Circolare del MEF o in altri casi di esenzione previsti
dalla stessa Legge di Stabilità 2016.
IMU e TASI imbullonati
È finalmente risolto il problema degli imbullonati, i quali, per espressa previsione di legge non
dovranno più essere considerati nella stima catastale dei fabbricati aziendali “strumentali”.
1. TASI abitazione principale
Sono proprietario dell’abitazione in cui vivo e
risiedo con la mia famiglia. L’immobile è di
categoria catastale A/1. Dovrò versare la TASI per
il 2016 sul predetto immobile?
Il novellato comma 639 della Legge n.
147/2013, così come modificato dal comma 14
della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
dispone che la TASI “è a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.
E’ altresì modificato il presupposto impositivo del
tributo, poiché la lettera b) del predetto comma 14,
Legge n. 208/2015 sostituisce altresì il comma
669 della Legge n. 147/2013, disponendo che “il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai
sensi dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9”.
Dunque, a decorrere dal 2016, la TASI non è più
dovuta sulle abitazioni principali di categoria
catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e
relative pertinenze (nei limiti di tre, ciascuna
appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7).
La TASI continuerà ad essere dovuta sulle
abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze.
Nel caso in questione, l’immobile è di categoria A/1
e quindi su di esso sarà dovuta la TASI anche per il
2016.
2.
TASI abitazione principale per l’inquilino
Sono inquilino dell’appartamento in cui
risiedo con la mia famiglia. L’immobile è di
categoria A/3. Dovrò versare la mia quota TASI
2016?
In base alla normativa in vigore fino al 2015, la
TASI era dovuta dall’occupante l’immobile (es.
inquilino) nella misura percentuale fissata dalla
delibera comunale (tra il 10% e il 30%) e qualora la
delibera nulla prevedesse al riguardo la misura era
da intendersi nel 10%.
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Con la Legge di Stabilità 2016 (comma 14 lett. d),
invece, è stabilito che “nel caso in cui l’unità
immobiliare è detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
il possessore versa la TASI nella percentuale
stabilita dal comune nel regolamento relativo
all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della
delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di
cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita
dal comune nel regolamento relativo al 2015, la
percentuale di versamento a carico del possessore
è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo
del tributo”.
Ciò sta significando che, dal 2016, il soggetto
passivo TASI è il solo possessore (proprietario o il
titolare di altro diritto reale di godimento), qualora
l’immobile occupato sia abitazione principale non
di lusso (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e A7) per l’inquilino.
La TASI, continua, invece ad essere dovuta da
entrambi, qualora l’immobile occupato sia seconda
casa per l’occupante o comunque abitazione
principale di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) per
quest’ultimo.
Nel caso in questione, l’immobile è categoria A/3
(non di lusso) quindi, l’inquilino non verserà la sua
quota TASI 2016. La TASI sarà, invece, dovuta dal
solo proprietario nella misura fissata dalla delibera
comunale o in mancanza di previsione nella misura
del 90%.
L’aliquota da adottare per il calcolo sarà sempre
quella prevista per le seconde abitazioni (e non
quella prevista per abitazione principale).
3.
IMU e TASI ex casa coniugale
Sono un coniuge separato e l’ex casa
coniugale (cat. A/1) è assegnata a mia moglie la
quali vi risiede con mio figlio. Tale immobile è
soggetto ad IMU e TASI 2016?
Ai fini IMU (comma 707 Legge n. 147/2013),
la casa coniugale assegnata all’ex coniuge è
considerata abitazione principale per il coniuge
assegnatario e come tale è esonerata dall’IMU se
appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4,
A5, A6 e A7 (categorie non di lusso) e relative
pertinenze. Mentre è assoggettata a IMU con
aliquote e detrazioni previste per l’abitazione
principale se di categoria A/1, A8 e A/9 (categorie
di lusso) e relative pertinenze.
Con la Legge di Stabilità 2016 il Legislatore
estende la predetta normativa anche ai fini della
TASI.
Nel caso in questione, l’ex coniuge assegnatario
dovrà versare IMU e TASI 2016 poiché l’immobile è
sì abitazione principale per se stesso ma è di
categoria catastale di lusso (A/1).
4.
IMU e TASI del militare
Sono un appartenente all’arma dei
Carabinieri in servizio a Milano. Nel 2015 ho
acquistato casa a Caserta ed è l’unico immobile da
me posseduto (attualmente sfitto). Per ragioni di
servizio dimoro in caserma e non ho la residenza
in detto immobile. Dovrò versare IMU e TASI
2016?
Con la Legge di Stabilità 2016, è altresì
esclusa dal campo di applicazione della TASI
anche l’unico immobile (non di lusso), iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo
19 maggio 2000, n.
139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
Ai fini IMU ciò era già previsto dalla relativa
disciplina.
Pertanto, nel caso in questione (l’immobile è di
categoria non di lusso), il carabiniere non verserà
su di esso né IMU né TASI. Qualora, invece, fosse
di categoria di lusso, egli verserà IMU e TASI
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considerando tale immobile come abitazione
principale.
5.
IMU e TASI immobile locato a canone
concordato
Sono proprietario di un appartamento
concesso in locazione a canone concordato. Ho
diritto a qualche agevolazione IMU e TASI 2016?
Il comma 53 (per l’IMU) e il comma 54 (per la
TASI) introducono, dal 2016, uno sconto del 25%
per gli immobili locati a canone concordato di cui
alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Pertanto, nel caso in questione, il proprietario
dell’immobile liquiderà IMU e TASI e verserà
l’importo dovuto nella misura del 75%.
6.
IMU e TASI immobile in comodato
Sono
proprietario
esclusivo
di
un
appartamento che utilizzo come abitazione
principale. Sono inoltre proprietario (al 100%) di
altra abitazione nello stesso comune in cui vivo
che però vorrei concedere in comodato a mio
figlio. Posso godere dell’agevolazione IMU e TASI
del 50% sul predetto immobile?
Il comma 10 della Legge di Stabilità 2016,
introduce l’abbattimento del 50% della base
imponibile IMU e TASI per l’immobile concesso in
comodato tra genitori e figli e utilizzato dal
comodatario come abitazione principale.
Tra le condizioni da rispettare per avere
l’agevolazione, oltre al fatto che l’immobile deve
essere adibito ad abitazione principale del
comodatario, vi è che il comodante, al di fuori della
casa data in comodato, può essere proprietario
solo di un’altra abitazione la quale deve
rappresentare la sua abitazione principale (non di
lusso) e la quale deve essere altresì situata nello
stesso comune in cui si trova l’immobile concesso
in comodato. In ogni caso, il comodante deve avere
residenza e dimora abituale nello stesso comune
in cui è situato l’immobile ceduto in comodato.
Inoltre, l’immobile ceduto in comodato deve essere
di categoria catastale non di lusso e il contratto di
comodato deve essere regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, ne consegue, che nel caso in questione,
se l’immobile oggetto di comodato e l’abitazione in
cui vive il genitore sono entrambi di categoria
catastale non di lusso, è possibile, previa
registrazione del contratto di comodato, godere
dell’agevolazione.
7.
IMU e TASI immobile in comodato del
militare
Sono proprietario esclusivo di un’unica unità
immobiliare (cat. A/2) nel comune di Perugia. Io
sono militare e per motivi di servizio risiedo e vivo
in affitto a Napoli. Posso concedere l’immobile di
Perugia in comodato ai miei genitori, i quali lo
utilizzeranno come abitazione principale così da
godere dell’agevolazione IMU e TASI del 50%?
Al fine di godere dell’agevolazione di cui parla
il lettore e introdotta dal comma 10 della Legge di
Stabilità 2016, è necessario in verificarsi di tutte le
seguenti condizioni:
a) l’immobile oggetto del comodato deve essere di
categoria non di lusso (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e
A7);
b) il comodatario (nel caso in questione i genitori)
deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato
come propria abitazione principale (deve
risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi
abitualmente);
c) il comodante (nel caso in questione il figlio),
oltre alla casa data in comodato, può essere
proprietario solo di un’altra abitazione la quale
deve rappresentare la sua abitazione principale
(non di lusso) e che deve essere altresì situata
nello stesso comune in cui si trova l’immobile
concesso in comodato;
d) il comodante deve, in ogni caso, avere
residenza e dimora abituale nello stesso
comune in cui si trova l’immobile oggetto di
comodato;
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e) il contratto di comodato deve essere
regolarmente registrato presso gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che la disciplina IMU (e anche quella
TASI a decorrere dal 2016) dispone l’esenzione
dall’imposta per l’unico immobile (non di lusso),
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle
Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo
19 maggio 2000, n.
139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
Ne conseguirebbe, che poiché per il militare non
sono richieste le condizioni di dimora abituale e
della residenza anagrafica, questi potrebbe godere
dell’agevolazione IMU e TASI del 50% anche se vive
(ad esempio in affitto o in caserma) altrove per
motivi di servizio.
Dunque, con riferimento al quesito, tutte le
condizioni
sembrano
soddisfatte.
L’unica
condizione che occorre soddisfare è quella di
provvedere alla registrazione del contratto di
comodato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.
Tuttavia, si intuisce, che al militare (se gli è
possibile) converrebbe fare a meno della
concessione in comodato dell’immobile ai genitori,
poiché lasciando così le cose beneficerebbe
dell’esenzione (essendo l’immobile non di lusso) in
luogo dell’agevolazione.
8.
IMU e TASI immobile in comodato solo in
parte
Sono comproprietario con mia moglie
dell’immobile (non di lusso) in cui abitiamo e
situato a Lodi. Siamo altresì comproprietari di un
altro immobile (non di lusso) nello stesso comune
di Lodi. In riferimento a quest’ultima abitazione,
vorrei cedere la mia quota di proprietà in
comodato a mia figlia (la quale già vive e ha
residenza nell’immobile in questione) così da
godere dell’agevolazione del 50% IMU e TASI (mia
moglie non vuole cedere la sua parte). Posso
comunque procedere cedendo in comodato solo
la mia parte oppure è necessario, ai fini
dell’agevolazione, che faccia lo stesso anche mia
moglie?
Nel caso in questione, le condizioni per godere
dall’agevolazione e fissate dal comma 10 della
Legge di Stabilità 2016 sembrano essere tutte
rispettate. Infatti, l’immobile da cedere in
comodato è di cat. non di lusso e i genitori
possiedono (oltre tale immobile) solo la casa di
abitazione principale (non di lusso ed in
comproprietà) la quale è situata nello stesso
comune di Lodi. Inoltre, per la figlia che riceverà
l’immobile in comodato, questi rappresenterà la
sua abitazione principale (avendovi già residenza e
dimorandovi abitualmente). L’unico adempimento
da dover eseguire per avere l’agevolazione è la
registrazione del contratto di comodato.
Tuttavia, quando l’immobile concesso in comodato
al figlio, è in comproprietà tra i genitori potrebbero
verificarsi due ipotesi:
1) entrambi i genitori lo cedono in comodato,
ciascuno per la sua quota di proprietà;
2) solo un genitore lo cede in comodato per
la sua quota.
Per godere in modo pieno dell’agevolazione (cioè
per far sì che l’abbattimento del 50% operi
sull’intera base imponibile IMU e TASI
dell’immobile), è necessario che, ciascun genitore
ceda la propria quota in comodato al figlio
procedendo alla successiva registrazione del
contratto in cui le parti comodanti sono due (i due
genitori) e il comodatario è il figlio/a.
Nel caso in questione, poiché chi cede l’immobile
in comodato è il solo marito, si procederà alla
registrazione del contratto di comodato in cui il
comodante è uno solo (il marito) e la comodataria
è la figlia. Ne conseguirà che, in sede di
liquidazione IMU e TASI 2016 dell’agevolazione ne
godrà solo il marito e non anche la moglie (ciò sta
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significando che l’agevolazione si applicherà solo
sulla quota IMU e TASI dovuta dal marito).
9.
IMU e TASI in comodato pensionato estero
Sono un pensionato estero iscritto all’AIRE, e
sono proprietario in Italia di un’unità abitativa che
vorrei concedere in comodato a mio figlio (il quale
vive in Italia). Posso godere dell’agevolazione IMU
e TASI del 50%?
Ai sensi del comma 1 art. 9-bis D.L. n. 47/2014
che modifica l’art. 13, comma 2, del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, a partire dall'anno 2015, “è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso”.
Pertanto, se rispettati tutti i requisiti (pensione
estera, residenza estera, iscrizione AIRE, immobile
non locato o concesso in comodato), l’immobile in
questione è assimilato ad abitazione principale.
Dunque, il pensionato sarà esonerato dall’IMU se di
categoria non di lusso, mentre è soggetto a IMU
(abitazione principale) se appartenente a categoria
di lusso.
Anche se per il pensionato estero vi è
assimilazione ad abitazione principale di una e una
sola unità abitativa posseduta in Italia, questi, non
potrà mai godere dell’agevolazione IMU e TASI del
50% prevista dal comma 10 lett. b) Legge n.
208/2015 per l’immobile concesso in comodato,
poiché tra i requisiti indispensabili per avere la
predetta agevolazione vi è che “il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso
in comodato”.
Tuttavia, per quanto riguarda la TASI, c’è da capire
se l’abolizione del predetto tributo sulle abitazioni
principali (non di lusso) disposta, a decorrere dal
2016, dalla Legge di Stabilità 2016 (comma 14),
avrà i suoi effetti anche su “una e una sola unità
immobiliare” posseduta in Italia dal pensionato
estero, oppure continuerà a valere quanto previsto
dal comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014
(riduzione della TASI di 2/3).
10. IMU e TASI per due immobili in comodato
Sono proprietario di un’abitazione (cat. A/2)
nel comune di Caserta che rappresenta la mia
abitazione principale. Inoltre possiedo, sempre
nel comune di Caserta altri due immobili di cui uno
lo concedo in comodato a mio figlio e l’altro a mia
figlia i quali ciascuno lo utilizzeranno come
abitazione principale. Posso godere, sui due
predetti immobili, dell’agevolazione IMU e TASI
del 50%?
Il comma 10 della Legge di Stabilità 2016,
dispone l’abbattimento della base imponibile IMU
e TASI del 50 per “le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato
l'immobile concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante oltre all'immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale,
ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.
Purtroppo nel caso in questione non è possibile
dare una risposta precisa, poiché quanto disposto
dal comma 10 delle lettera b) Legge n. 208/2015, è
suscettibile di interpretazione. Infatti, in essa il
legislatore afferma che “il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello
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stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale…”.
In tal caso, la norma potrebbe essere interpretata
anche nel senso che il legislatore abbia voluto
riferirsi non “all’altro” unico immobile concesso in
comodato e situato nello stesso comune in cui lui
stesso vive.
Nel caso in esame, il genitore vive e risiede in un
comune nella sua abitazione di proprietà e nello
stesso comune ha altri due immobili ceduti in
comodato ai figli e al di fuori di questi non ha
nessun altra proprietà in Italia per cui si potrebbe
essere propensi ad un’interpretazione favorevole.
Qualora l’interpretazione della norma non potesse
essere data il tal senso il genitore avrebbe la beffa
che non potrà beneficiare dell’agevolazione su
nessuno dei due immobili dati in comodato.
Si spera, tuttavia in un qualche intervento
chiarificatorio del MEF al riguardo.
11. IMU e TASI immobile in comodato: caso
particolare
Sono proprietario di 2 abitazioni (non di
lusso) nel comune di Cosenza e ne concedo uno in
comodato ai mie genitori i quali la utilizzeranno
come abitazione principale. L'altra mia abitazione
di Cosenza è sfitta e non utilizzata da me poiché
risiedo e abito in altro comune. I miei genitori,
tuttavia, sono comproprietari, nello stesso
comune di Cosenza, di un’altra abitazione (non di
lusso) la quale a sua volta è sfitta. Posso rientrare
nell’agevolazione IMU e TASI del 50% per
l’immobile che concedo in comodato?
Purtroppo la risposta al quesito deve essere
data in senso negativo.
Infatti, non è rispettata una delle condizioni
soggettive previste dal comma 10 lett. b) Legge di
Stabilità 2016 e cioè che il comodante (nel caso in
questione il figlio) risieda e dimori abitualmente
nello stesso comune di ubicazione dell’immobile
concesso in comodato. Nel caso in questione, il
figlio (comodante) vive (e quindi si presuma
risieda) in un comune diverso da quello di Cosenza.
L’agevolazione potrebbe essere applicata, invece,
qualora il figlio avesse la residenza e la dimora
abituale nell’immobile di Cosenza non oggetto di
comodato e cedesse l’altro immobile di sua
proprietà (situato sempre a Pescara) ai genitori i
quali la utilizzeranno come abitazione principale.
Infatti, il secondo periodo del predetto comma 10
lett. b) dispone che “il beneficio si applica anche
nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9…”.
12. IMU e TASI immobili in comodato e sdoppio
residenza
Io e mia moglie abbiamo una situazione
abbastanza particolare per quanto riguarda le
case di proprietà. In particolare lei è proprietaria
(al 100%) di due immobili nel comune di Frosinone
ed io sono altresì proprietario (al 100%) di altri due
immobili nel comune di Caserta. Abbiamo due figli
(uno di 28 anni e l’altro di 32 anni) e per motivi di
lavoro io risiedo a Caserta e lei risiede a
Frosinone. Gli immobili di mia proprietà sono
entrambi di categoria A/2, mentre quelli di mia
moglie uno è A/2 (dove ha la residenza) e l’altro è
A/1.
Abbiamo
possibilità
di
godere
dell’agevolazione IMU e TASI introdotta
quest’anno per gli immobili concessi in comodato
ai figli?
Per rispondere al quesito, occorre fare una
breve premessa e cioè che ai fini IMU, “per
abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile”.
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Tuttavia, i coniugi sono legittimati a sdoppiare la
residenza qualora gli immobili siano ubicati in
Comuni diversi. In questo modo essi hanno la
possibilità di beneficiare delle agevolazioni e delle
esenzioni IMU ciascuno per il proprio immobile di
residenza (abitazione principale). Ciò è quanto
precisato con Circolare ministeriale 3/Df/2012.
Nel caso in questione, pertanto, il marito può
considerare abitazione principale l’immobile di
Caserta e la moglie quello di Frosinone.
Fatta questa breve premessa, al fine di godere
dell’agevolazione IMU e TASI cui fa riferimento il
lettore e introdotta dal comma 10 Legge di Stabilità
2016, è necessario siano rispettate le seguenti
condizioni:
• l’immobile concesso in comodato deve essere
non di lusso (quindi, di categoria catastale cat.
A2, A3, A4, A5, A6 e A7);
• il figlio deve utilizzare l’immobile ricevuto in
comodato come propria abitazione principale
(deve risiedervi anagraficamente nonché
dimorarvi abitualmente);
• il comodante (genitori) deve risiedere e
dimorare abitualmente nello stesso comune in
cui si trova l’immobile concesso in comodato;
• il genitore oltre alla casa data in comodato, può
essere proprietario solo di un’altra abitazione la
quale deve rappresentare la sua abitazione
principale (non di lusso) che deve essere altresì
situata nello stesso comune in cui si trova
l’immobile concesso in comodato;
• il contratto di comodato deve essere
regolarmente registrato all’Agenzia delle
Entrate.
Nel caso in questione, solo il marito potrebbe agire
in modo tale da godere dell’agevolazione.
Infatti, è solo lui che rispetta tutte le condizioni
previste:
• l’immobile che concederebbe in comodato ad
uno dei due figlio è di categoria non di lusso
(A/2);
• possiede solo un altro immobile (non di lusso), al
di fuori di quello dato in comodato, situato nello
stesso comune di Caserta (in cui si trova anche
l’immobile che concederebbe in comodato) e che
rappresenta la propria abitazione principale;
• risiede nello stesso comune in cui si trova
l’immobile oggetto di comodato.
Ai fini dell’agevolazione, pertanto, occorrerebbe
registrare il contratto di comodato e altresì che il
figlio stabilisca la residenza nell’immobile ricevuto.
Stessa cosa non può avvenire per la moglie, la
quale pur concedendo l’altro immobile di Frosinone
(quello in cui non risiede) all’altro figlio, non
potrebbe godere dell’agevolazione poiché, anche
se è vero che verrebbero rispettate tutte le altre
condizioni, l’immobile oggetto di comodato è A/1
(cat. di lusso).
13. IMU e TASI immobile in comodato e genitore
in affitto
Sono proprietario di un’abitazione (non di
lusso) nel comune di Caserta e la concedo in
comodato a mio figlio il quale lo utilizza come
abitazione principale. Io vivo in affitto. Posso
godere dell’agevolazione IMU e TASI del 50%?
La risposta è affermativa solo qualora il
genitore viva e risieda in affitto nello stesso
comune di Caserta e non in altro comune.
Infatti, tra le altre condizioni da rispettare, affinché
il comodante possa godere dell’agevolazione in
esame vi è che, in ogni caso, questi dimori e risieda
abitualmente nello stesso comune in cui si trova
l’immobile concesso in comodato.
14. IMU e TASI immobile in comodato e genitore
in affitto: altro caso
Sono proprietario di un’abitazione (non di
lusso) nel comune di Caserta e la concedo in
comodato a mio figlio il quale la utilizza come
abitazione principale. Inoltre possiedo un altro
immobile nel comune di Napoli ma vivo in affitto a
Cosenza. Io vivo e risiedo in affitto a Caserta.
Posso godere dell’agevolazione del 50% IMU e
TASI?
Le condizioni previste dal comma 10 della
Legge di Stabilità 2016, che dispone l’agevolazione
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del 50% per IMU e TASI con riferimento agli
immobili concessi in comodato tra parenti in linea
retta entro il primo grado (tra genitori e figli),
racchiude il campo di applicazione della predetta
agevolazione a soli due casi:
1) il comodante (es. genitore) possiede (su
territorio nazionale) una sola abitazione (non
di lusso) e la concede in comodato al figlio il
quale la utilizza come abitazione principale. Il
comodante vive, invece, in affitto nello stesso
comune in cui si trova l’immobile concesso in
comodato;
2) il comodante (es. genitore) possiede (sul
territorio nazionale) una sola abitazione (non
di lusso) in un comune (es. Caserta) che
rappresenta la sua abitazione principale.
Inoltre possiede, sempre nello stesso comune
(di Caserta), un secondo immobile (non di
lusso) che concede in comodato al figlio il
quale lo utilizza come abitazione principale.
Nel caso in questione, non ci si trova in nessuna
delle due ipotesi, per cui l’agevolazione non potrà
essere applicata.
15. IMU e TASI immobile in comodato e aliquota
da applicare
Quale aliquota occorre applicare per il calcolo
IMU e TASI dell’immobile concesso in comodato
al figlio: quella per l’abitazione principale oppure
quella prevista per le seconde abitazioni?
Il comodante che gode dell’agevolazione IMU
e TASI, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, per
l’immobile concesso in comodato al parente il linea
retta entro il primo grado, liquiderà i predetti tributi
applicando l’aliquota deliberata dal comune per le
seconde abitazioni o quella specificamente
deliberata per gli immobili in comodato.
Non si applica, dunque, l’aliquota per l’abitazione
principale.
16. Contratto di comodato e data di decorrenza
Ho
tutti
i
requisiti
per
godere
dell’agevolazione IMU e TASI del 50% per
l’immobile concesso in comodato a mio figlio.
Devo pertanto procedere alla sola registrazione
del contratto di comodato. Quali sono gli
adempimenti in merito e quale data di decorrenza
è opportuno che abbia il contratto?
La registrazione del contratto di comodato
comporta il versamento dell’imposta di registro in
misura fissa di 200 euro più una marca da bollo da
16 euro per ogni copia registrata (minimo 2 copie).
La marca da bollo deve essere una per ogni quattro
facciate e comunque per ogni 100 righi. L’imposta
di registro è versata con F23 (codice tributo 109T)
Per la registrazione (che può essere eseguita
presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate)
occorre presentare:
• minimo due compie del contratto;
• il modello 69 (reperibile presso gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate o sul sito
istituzionale);
• copia della ricevuta del versamento
dell’imposta di registro;
• copia
documenti
riconoscimento
del
comodante e comodatario;
• eventuale delega alla registrazione ad altro
soggetto in carta semplice (cui allegare il
documento del delegato).
Riguardo la data di decorrenza, occorre richiamare
alcune regole fondamentali da rispettare:
a) il contratto di comodato deve essere
registrato entro 20 giorni dalla data di
stipula (e non di decorrenza);
b) la data di stipula deve essere anteriore a
quella di decorrenza;
c) è considerato per intero il mese in cui il
possesso si protrae per più di 15 giorni.
È possibile, dunque esaminare, a titolo
esemplificativo delle ipotesi che possono
verificarsi in merito.
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Stipula contratto di comodato
Ipotesi
Comodato
stipulato in
data
01/01/2016
con
decorrenza
01/01/2016
Termine per
la registrazione
Entro il
20/01/2016
Comodato
stipulato in
data
Entro il 30
10/01/2016
gennaio 2016
con
decorrenza
14/01/2016
Agevolazione
Tutto il 2016
Tutto il 2016
(gennaio è
computato per
intero poiché il
possesso in capo
al comodatario si
protrae per più di
15 giorni)
Comodato
stipulato in
data
10/01/2016
con
decorrenza
20/01/2016
L’agevolazione è
concessa solo per
i mesi che vanno
da febbraio a
dicembre (gennaio
Entro il 30
non si considera,
gennaio 2016
poiché il possesso
in capo al
comodatario si
protrae per meno
di 15 giorni)
Comodato
stipulato il
01/03/2016
con
decorrenza
18/03/2016
L’agevolazione è
concessa solo per
i mesi che vanno
da aprile a
dicembre (marzo
non si considera,
poiché il possesso
in capo al
comodatario si
protrae per meno
di 15 giorni)
Entro il
20/03/2016
17. IMU e TASI immobili in comodato e
dichiarazione IMU
Ho concesso (in comodato) ad inizio 2016,
l’immobile di mia proprietà a mio figlio e
sussistono tutti i requisiti per godere
dell’agevolazione del 50% IMU e TASI. Ho qualche
obbligo in merio alla dichiarazione IMU/TASI?
L’ultimo periodo del comma 10 lett. b) della
Legge di Stabilità 2016, dispone che, al fine di
godere dell’agevolazione IMU e TASI del 50% per
gli immobili concessi in comodato tra genitori e
figli, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14
marzo 2011, n. 23».
Ci sta significando che, ad esempio il genitore che
concede l’immobile in comodato al figlio nel 2016
dovrà presentare la dichiarazione IMU (valida
anche ai fini TASI) entro il 30 giugno 2017.
18. IMU e TASI anziani ricoverati
Mia zia vive in una casa di riposo ed è
proprietaria di un’abitazione situata nel comune di
Brescia. Deve versare l’IMU e la TASI 2016 per il
predetto immobile?
Ai fini IMU il Legislatore continua a lasciare
all’autonomia comunale la possibilità di assimilare
all’abitazione principale l’immobile posseduto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente.
In particolare, “i comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata”.
Pertanto, se rispettate tutte le predette condizioni
e la delibera comunale lo prevede, l’immobile della
zia può essere assimilato ad abitazione principale.
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Anche la TASI, come per l’IMU, non si applicherà
(se previsto specificamente dalla delibera
comunale), all’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
19. IMU agricola dovuta
Sono proprietario di un terreno agricolo
situato a Capua (Ce). Non sono né coltivatore
diretto né IAP. Devo versare l’IMU e la TASI 2016
sul predetto terreno?
Con la Legge di Stabilità 2016 (comma 13
Legge n. 208/2015) il Legislatore:
• elimina l’IMU per i terreni agricoli posseduti e
condotti da coltivatori diretti o IAP ovunque
ubicati (dunque, è eliminata la discriminazione
tra comuni montani e parzialmente montani
rispetto al 2015);
• conferma l’esenzione per i terreni agricoli
ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre
2001, n. 448;
• dispone l’esenzione per i terreni agricoli a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
• per l’individuazione dei terreni agricoli esenti,
perché ricadenti in aree montane o
svantaggiate, fa ritorno al passato decidendo di
dover fare riferimento alla circolare del
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Per i terreni agricoli che non rientrano nei predetti
casi di esenzione l’IMU continuerà ad essere
dovuta.
Pertanto, nel caso in questione, poiché il comune
di Capua non rientra tra quelli elencati nella
circolare del MEF n. 9/1993 e poiché il proprietario
non è coltivatore diretto né IAP, questi dovrà
versare l’IMU 2016 sul terreno.
La TASI, invece, continuerà a non interessare tutti i
terreni agricoli.
20. IMU terreno montano
Sono proprietario di terreno agricolo situato
in un comune definito “area montana”. Devo
pagare l’IMU 2016 sul terreno?
Al riguardo, con la Legge di Stabilità 2016, il
Legislatore decide di far ritorno al passato,
stabilendo che l’esenzione si applica sulla base dei
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale
n. 141 del 18 giugno 1993, la quale contiene
l’elenco dei comuni considerati aree montane o di
collina delimitate in cui i terreni ricadenti sono
esentati dall’IMU.
Pertanto, nel caso in questione il proprietario deve
consultare la predetta circolare e verificare se
l’elenco contiene anche il comune di ubicazione del
terreno (se il comune è incluso nell’elenco il terreno
sarà esente IMU).
Con la Legge di Stabilità 2016, dunque, il
Legislatore abroga l’art. 1 del D.L. n. 4/2015, con il
quale era stata introdotta, a decorrere dal 2015,
l’esenzione dall’IMU, per:
• i terreni agricoli, nonché per quelli non
coltivati, ubicati nei comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);
• per i terreni agricoli, nonché per quelli non
coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1
del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati
nei comuni classificati parzialmente
montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
Quindi, nel 2016, per conoscere o meno l’esenzione
IMU del terreno agricolo situato in area montana
non occorre più riferirsi all’elenco ISTAT ma
all’elenco contenuto nella Circolare MEF n. 9/1993.
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21. IMU agricola IAP e Coltivatore diretto
Sono proprietario di terreno agricolo
condotto in qualità di IAP. Sono esente da IMU sul
predetto terreno?
La risposta al quesito è affermativa. Infatti,
espressamente al comma 13 lett. a) della Legge di
Stabilità 2016 è disposto che a decorrere dall'anno
2016 “sono esenti da IMU i terreni posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione”.
22. Effetto sostitutivo IMU/IRPEF
Sono proprietario di terreno agricolo esente
da IMU 2016. Nel modello UNICO/2017 dovrò
dichiarare il reddito dominicale del predetto
terreno?
Alla luce del comma 13 della Legge di Stabilità
2016, dal periodo d’imposta 2016, con riferimento
ai terreni agricoli, l’IMU è quasi totalmente abolita.
Conseguenza, dell’abolizione è che, dal periodo
d’imposta 2016 (quindi a decorrere dal Modello
Unico/2017 o Modello 730/2017) ritorna
l’imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali
relativi ai terreni esenti, dato l’effetto sostitutivo
IMU-IRPEF che contraddistingue tali tributi.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n.
23/2011 l’IMU “… sostituisce, per la componente
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai
redditi fondiari relativi ai beni non locati, fatto salvo
quanto disposto nel successivo articolo 9, comma
9 …”.
E il successivo comma 9 dispone che “il reddito
agrario …, i redditi fondiari diversi da quelli cui si
applica la cedolare secca…, i redditi derivanti dagli
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'art 43 [TUIR] … continuano ad essere
assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui
redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte
sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli
immobili esenti dall'imposta municipale propria”.
Pertanto, dal periodo d’imposta 2016 (Modello
UNICO/2017) i soggetti proprietari di terreni
agricoli esenti dovranno dichiarare il reddito
dominicale del terreno.
23. IMU e TASI imbullonati
Per la determinazione della stima catastale
del fabbricato aziendale, anche per il 2016
occorrerà continuare a considerare i c.d.
“imbullonati”?
Il comma 21 della Legge di Stabilità 2016,
espressamente dispone che “a decorrere dal 1°
gennaio 2016, la determinazione della rendita
catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei
gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta,
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché
degli elementi ad essi strutturalmente connessi che
ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti
dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla
stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo”.
Dunque, dal 1° gennaio 2016, per espressa
previsione normativa, restano fuori dalla stima
catastale dei fabbricati aziendali di categoria D ed
E, gli “imbullonati”.
24. Aggiornamento
rendita
catastale
fabbricati aziendali strumentali
dei
La stima catastale del fabbricato strumentale
della mia azienda è stato determinato nel 2014
includendo anche il valore degli “imbullonati”.
Come posso procedere per l’aggiornamento della
rendita catastale alla luce delle novità previste per
la Legge di Stabilità 2016?
Al fine di ottenere l’aggiornamento degli
immobili già accatastati (così da scorporare dalla
rendita il valore degli imbullonati), è possibile
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presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
domanda di aggiornamento catastale.
Tuttavia (limitatamente all’anno 2016) la predetta
domanda deve essere presentata entro il 15 giugno
2016 così da poter liquidare la rata di acconto IMU
2016 già sulla base della rendita aggiornata. Infatti,
la domanda avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio
2016: quindi ad esempio una domanda di
aggiornamento presentata il 30 maggio 2016 avrà
effetto comunque a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Ciò è quanto è disposto dai commi 22 e 23 della
Legge di Stabilità 2016.
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Tax credit per l’industria cinematografica ed audiovisiva: disposizioni generali e novità
della Legge di Stabilità 2016
La Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016) rinnova parecchi punti del credito
d’imposta riservato all’industria cinematografica e audiovisiva; gli interventi riguardano il credito
d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica, che ora comprende anche le spese
sostenute per la distribuzione internazionale di opere nostrane, il credito d’imposta relativo ai
produttori esecutivi che realizzano pellicole straniere; ultime ma non per rilevanza, le modifiche
apportate al tax credit digitale che nella previsione contenuta nella Legge di Stabilità non si
realizza solo per l’acquisto ma anche per la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale; ricapitolando gli interventi modificativi contenuti nella Legge di Stabilità
2016 al comma 331 riguardano principalmente:
-
tax credit distribuzione (art. 1, comma 327, lett. b, nn. 1 e 2, Legge 244/2007);
-
tax credit per la digitalizzazione delle sale cinematografiche (art. 1, comma 327, lett. c, n.
1, Legge 244/2007);
-
tax credit per la produzione esecutiva di film stranieri (art. 1, comma 335, Legge
244/2007).
Crescono le risorse destinate all’applicazione del tax credit che arrivano a 140 milioni di euro,
contro i 115 previsti nell’anno precedente; un incremento percentuale di circa il 21%.
Prima di enunciare le novità previste dalla Legge di Stabilità, è opportuno andare ad analizzare
quelle che sono le disposizioni generali previste per il tax credit, andando ad evidenziare i profili
generali della disciplina oggetto di disamina
I crediti di imposta introdotti con la Legge 244/2007 (Legge di Stabilità 2008) sono stati resi
permanenti dal D.L. 91/2013.
1.
Digitalizzazione sale cinematografiche
Quali sono le misure agevolative previste per
la digitalizzazione delle sale cinematografiche?
Il comma 327 dell’art. 1 della Legge 244/2007
lettera c) n° 1 prevede un’importante misura
agevolativa per le imprese di esercizio
cinematografico, ossia il riconoscimento di un
credito di imposta pari al 30% delle spese
complessivamente sostenute per l'introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature
destinate alla proiezione digitale, come definite
all'art. 1, comma 2, del D.M. 21 gennaio 2010 con
un limite massimo annuo non eccedente, per
ciascuno schermo, euro 50.000. Il credito
d'imposta spetta, comunque:
• alle monosale e multisale fino a quattro
schermi ovunque ubicate;
• alle multisale fino a dieci schermi ubicate in
comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti.
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2.
Spese agevolabili
Quali sono le spese agevolabili per le imprese
di esercizio cinematografico?
Sono agevolabili le spese (D.M. 21 gennaio
2010):
− di acquisto, anche in locazione finanziaria, di
apparecchi di proiezione e riproduzione digitale;
− di acquisto, anche in locazione finanziaria, di
impianti e apparecchiature per la ricezione del
segnale digitale via terrestre e via satellite;
− di formazione del personale;
− connesse e strumentali per la ristrutturazione e
conformazione delle cabine di proiezione, degli
impianti e dei servizi e locali accessori adibiti
alla proiezione mediante pellicola.
Le spese di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma
2, del D.M. 21 gennaio 2010 sono ammissibili in
misura non superiore al venti per cento delle spese
complessivamente sostenute.
La Legge di Stabilità 2016 ha esteso l’accesso al
credito d’imposta anche alla:
− sostituzione di impianti ed apparecchiature
destinate alle produzioni digitali;
− alla ristrutturazione e l’adeguamento strutturale
e tecnologico delle sale cinematografiche e dei
relativi impianti e servizi accessori;
− alla realizzazione di nuove sale;
− al ripristino di sale inattive secondo le
specifiche e nei limiti indicati al comma 333
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, avendo
particolare riguardo all’esistenza o meno della
sala cinematografica in data anteriore al 1°
gennaio 1980, quindi non più solo introduzione
e acquisizione.
La misura del credito viene innalzata al 40% delle
spese complessivamente sostenute, con un limite
massimo di 50.000 euro per ciascuno schermo.
Al comma 327 dell’art 1 della Legge 244/2007
lettera a) è riconosciuto un credito d'imposta per
le imprese di produzione cinematografica, in
misura pari al 15 per cento del costo complessivo
di produzione di opere cinematografiche, di
nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e,
comunque, fino all'ammontare massimo annuo di
euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta,
condizionato al sostenimento sul territorio italiano
di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna
produzione, all'80 per cento del credito d'imposta
stesso.
La Legge di Stabilità 2016 al comma 331,
interviene sulle previsioni contenute al comma 327
dell’art 1 della Legge 244/2007 lettera c)
stabilendo che il credito d’imposta sopra descritto
opera nella misura non inferiore al 15% e non
superiore al 30% in relazione anche alla
cumulabilità e alla misura del beneficio spettante
per la medesima opera ai sensi del comma 325,
fino all'ammontare massimo annuo di euro
6.000.000 per ciascun periodo d'imposta,
superando quindi la vecchia previsione che
operava nella misura massima di 3.000.000.
Per le imprese di produzione esecutiva e di post
produzione al comma 335, in relazione a film, o alle
parti di film, realizzati sul territorio nazionale,
utilizzando manodopera italiana, su commissione
di produzioni estere come previsto dal comma 335
dell’art. 1 della Legge 244/2007 il beneficio opera
in misura pari al 25 per cento del costo di
produzione della singola opera e comunque con un
limite massimo, per ciascuna impresa di
produzione esecutiva e periodo d'imposta, di dieci
milioni di euro.
4.
3.
Imprese di produzione cinematografica e il
credito d’imposta
Quali sono le agevolazioni in termini di
credito d’imposta previste per le imprese di
produzione cinematografica?
Procedura di accesso al beneficio
Qual è la procedura da seguire per le imprese
di produzione cinematografica ai fini della
richiesta del credito d’imposta?
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Ai fini dell’ottenimento del beneficio della
detassazione, le imprese interessate devono
presentare al Ministero per i beni e le attività
culturali un’istanza preventiva entro 30 giorni dalla
data di approvazione del bilancio indicando
necessariamente:
− l’ammontare dell’utile accantonato per il quale
si richiede la detassazione;
− le aliquote dell’imposta sul reddito e
dell’imposta regionale applicabili ;
− il costo complessivo di produzione per
ciascuna opera cinematografica;
− le giornate di ripresa previste sul territorio
italiano;
− ammontare spese che si prevede di sostenere
all’estero con l’indicazione di eventuali
agevolazioni che si prevede di fruire;
− la richiesta se ne ricorrono le condizioni, di film
difficile o di film con risorse finanziarie limitate
oppure
di
entrambe
le
qualifiche
(comunicazione Commissione UE del 26
settembre 2001);
− la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
riguardante
determinati
aiuti
dichiarati
incompatibili dalla Commissione Europea;
− il bilancio d’esercizio al quale si riferiscono gli
utili destinati alla produzione delle opere
agevolabili.
Entro 90 giorni, a pena di decadenza, dalla data di
rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico di
cui alla Legge 21 aprile 1962 n. 161 l’impresa di
produzione deve presentare l’istanza definitiva
riportante:
− il costo complessivo di produzione con
attestazione di effettività delle spese sostenute
rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero da un revisore contabile o da un
professionista iscritto nell’albo dei revisori
contabili, dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, dei periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro;
− il totale delle giornate di ripresa effettuate sul
territorio nazionale e l’ammontare delle spese
sostenute all’estero e le agevolazioni
eventualmente fruite.
− per i film di nazionalità italiana, la richiesta di
riconoscimento della
nazionalità ai sensi
dell’art 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e
l’attestazione del rispetto dei requisiti di
eleggibilità culturale;
− per i film di interesse culturale, la richiesta di
riconoscimento dei requisiti ai sensi dell’art 7
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e
l’attestazione del rispetto dei requisiti di
eleggibilità culturale;
− se ne ricorrono i requisiti la richiesta per il
riconoscimento di film difficile o di film con
risorse finanziarie modeste, oppure di entrambe
le qualifiche (comunicazione Commissione UE
del 26 settembre 2001).
5.
Imprese di distribuzione cinematografica
Quali sono le previsioni di operatività del
credito d’imposta a favore delle imprese di
distribuzione cinematografica?
Al comma 327 delle Legge 244/2007 lettera nella
previsione originaria è stabilita una detassazione
per le imprese di distribuzione cinematografica
pari:
− al 15% delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di
opere di nazionalità italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con
un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per
ciascun periodo d'imposta;
− al 20% dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e
2554 del Codice civile, per la produzione di
opere filmiche di nazionalità italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi
dell'articolo 7 del citato Decreto Legislativo n.
28 del 2004, con un limite massimo annuo di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 la
detassazione prevista alla lettera b) n° 1 sempre in
riferimento al comma 327 delle Legge 244/2007
opera anche per le spese sostenute per la
distribuzione internazionale quindi non più solo per
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quelle nazionali come invece era previsto nella
precedente previsione. Inoltre viene innalzata la
soglia massima di detassazione che passa da
1.500.000 a 2.000.000 per ogni periodo di imposta.
6.
Cumulabilità benefici
È possibile per la stessa opera filmica
beneficiare dei diversi crediti d’imposta previsti?
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto
l’abrogazione del comma 328 che stabiliva con
riferimento alla medesima opera filmica, che i
benefici di cui al comma 327 della Legge 244/2007
non sono cumulabili a favore della stessa impresa
ovvero di imprese che facciano parte dello stesso
gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro
da un rapporto di partecipazione ovvero controllati
anche indirettamente dallo stesso soggetto ai
sensi dell'articolo 2359 del Codice civile; non opera
più la non cumulabilità dei benefici oggetto di
trattazione.
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Le principali novità Irap introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta in maniera rilevante in materia di IRAP, sia per quanto
riguarda il settore agricolo, sia per la deducibilità del costo del lavoro, estendendolo seppur con
qualche limite ai lavoratori stagionali.
La Legge n. 208 del 2015 ha pure chairito quando non sussiste autonoma organizzazione ai fini
IRAP per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per
lo svolgimento della professione all'interno delle stesse.
All’articolo 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell’imposta
regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 (che recita: “Presupposto dell'imposta è
l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo
scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti,
compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di
imposta”) è stato aggiunto il comma 1-bis secondo cui:
⇒ “Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che
abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo
svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano
per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito
complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma
organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse
all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in
presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione
con il Servizio sanitario nazionale”.
La Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016) esclude l’intero settore agricolo
dall’imposizione IRAP; a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015 ai sensi del comma 70 della Legge di Stabilità 2016 non sono considerati soggetti
passivi IRAP quanti esercitano un’attività agricola (senza più alcun limite di volume d’affari), le
cooperative e loro consorzi che esercitano attività selvicolturale e di sistemazione idraulicoforestale nonché attività di allevamento di animali o della piccola pesca.
Entrando nello specifico delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 si rileva che al comma
70:
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•
viene abrogata la lettera d) del comma 1, art. 3, D.Lgs. n. 446/1997, che tra i soggetti passivi
fa rientrare i produttori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 TUIR, esclusi quelli
con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono dello speciale regime
di esonero dall’IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
•
viene aggiunta all’art. 3, comma 2, la lettera c-bis) al comma 2, che elenca chi non è soggetto
passivo d’imposta, tra i quali inseriscono:
− a) coloro che esercitano una attività agricola ex art. 32 TUIR (senza alcun limite di volume
d’affari);
− b) le cooperative e loro consorzi che esercitano attività selvicolturale e di sistemazione
idraulico-forestale ex art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
− c) gli stessi soggetti che svolgono attività di allevamento di animali o della piccola pesca,
ex art. 10, D.P.R. n. 601/1973.
Sono abrogati i riferimenti alle suddette attività contenuti nel D.Lgs. n. 446/1997, nonché l’art. 45,
comma 1, del medesimo provvedimento che prevedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta all’1,9%.
1.
Esenzione IRAP imprenditori agricoli
Sono un imprenditore agricolo che nel 2015
ho conseguito un fatturato pari a € 200.000; viste
le novità in materia di esenzione ai fini IRAP
previste dalla Legge di Stabilità 2016, mi chiedevo
se sono ancora previsti limiti di fatturato entro i
quali si beneficia dell’esenzione?
La Legge di Stabilità è intervenuta abrogando
la lettera d) del comma 1, art. 3, D.Lgs. n. 446/1997,
che tra i soggetti passivi fa rientrare i produttori
agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32
TUIR, esclusi quelli con volume d’affari annuo non
superiore a 7.000 euro che si avvalgono dello
speciale regime di esonero dall’IVA ai sensi dell’art.
34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972; viene aggiunta
all’art. 3, comma 2, la lettera c-bis), che elenca chi
non è soggetto passivo d’imposta, tra i quali
inseriscono coloro che esercitano una attività
agricola ex art. 32 TUIR (senza alcun limite di
volume d’affari); quindi con riferimento agli
imprenditori agricoli è stato eliminato il
presupposto del volume d’affari non superiore a €
7.000 che permetteva di beneficiare dell’esenzione
ai fini IRAP ora quindi riconosciuta agli imprenditori
agricoli indipendentemente dal volume d’affari
conseguito.
2.
Cooperative ed esenzione IRAP
Una cooperativa che utilizza, per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135
del Codice civile, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero fornisce prevalentemente ai soci beni
e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico, usufruisce dell’esenzione IRAP?
Rientrano tra i soggetti esenti da IRAP tutti
coloro che svolgono un’attività agricola ai sensi
dell’articolo 32 Tuir, ossia:
• coltivazione del fondo;
• selvicoltura;
• allevamento di animali;
• produzione di vegetali tramite l’utilizzo di
strutture fisse e/o mobili e
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attività connesse di cui all’articolo 2135
Codice civile dirette alla manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione, e valorizzazione,
ancorché non svolte sul terreno, di prodotti
individuati con un decreto ministeriale.
Per le prime due attività, il Legislatore fiscale non
stabilisce particolari vincoli, per le altre tre
tipologie, in ragione del possibile esercizio
intensivo delle stesse, introduce dei parametri
quantitativi.
Nello specifico:
• l’attività di allevamento di animali deve
essere svolta con mangimi ottenibili, e
si precisa non ottenuti, per almeno ¼
dai terreni detenuti a vario titolo da
parte dell’imprenditore. A tal fine, con
cadenza biennale viene emanato un
Decreto che individua i capi allevabili,
da ultimo vedasi il D.M. 18 dicembre
2014;
• la produzione di vegetali resta nel
contesto dell’articolo 32 Tuir nei limiti
del doppio del terreno su cui la
produzione stessa insiste e
• per le attività connesse, è previsto un
duplice parametro: uno qualitativo in
quanto i beni prodotti devono essere
ricompresi tra quelli previsti in un
Decreto ministeriale, da ultimo vedasi
il D.M. 13 febbraio 2015 e uno
quantitativo poiché i beni utilizzati
devono provenire prevalentemente da
una delle attività agricole principali.
Restano quindi soggette ad Irap le cooperative e i
relativi consorzi di cui all’articolo 1, comma 2,
D.Lgs. 228/2001 e quindi quelle che utilizzano, per
lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135
Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.
•
3.
Medici di medicina generale convenzionati
con il SSN
La modifica apportata dalla Legge 208/15
all’articolo 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente il presupposto dell’imposta regionale
sulle attività produttive, interessa qualunque
medico che sia convenzionato con il SSN?
La legge di Stabilità per il 2016 ha inserito il
comma 1-bis all’art. 2 della legge istitutiva
dell’IRAP.
Detto comma 1-bis recita: “non sussiste autonoma
organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di
medici che abbiano sottoscritto specifiche
convenzioni con le strutture ospedaliere per lo
svolgimento della professione all'interno di tali
strutture, laddove gli stessi percepiscano per
l'attività svolta presso le medesime strutture più del
75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono
in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza
dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del
reddito realizzato e le spese direttamente connesse
all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma
organizzazione è comunque configurabile in
presenza di elementi che superano lo standard e i
parametri previsti dalla convenzione con il Servizio
sanitario nazionale”.
Dalla lettura della disposizione neo-introdotta si
evince che l’esclusione dall’IRAP, in presenza dei
parametri individuati, riguarda i medici che abbiano
sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture
ospedaliere per lo svolgimento della professione
all’interno delle stesse.
L’ambito di applicazione soggettivo della nuova
disposizione dunque non sembra riguardare, ad
esempio, i medici di base convenzionati con il SSN,
i quali di norma svolgono l’attività in un proprio
studio.
4.
Attività intramuraria. Trattenute ASL a titolo
di IRAP
Sono legittime le trattenute dell’ASL al
medico che svolge attività libero-professionale
intramuraria?
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L’ALPI
(Attività
libero-professionale
intramuraria) è un servizio a pagamento svolto da
medici specialistici all’interno delle aziende
ospedaliere e rappresenta un’altra modalità di
offerta di prestazioni ai cittadini, che possono
scegliere se usufruirne o meno.
Recentemente la Cassazione (Sez. Lav. n.
79/2016) ha chiarito che il reddito inerente all’ALPI
è assimilabile al reddito da lavoro dipendente e
che il soggetto passivo dell’imposta regionale sulle
attività produttive è unicamente l’ASL alla quale,
pertanto, non è consentito di operare trattenute a
titolo di IRAP con riguardo ai medici svolgenti
attività libero-professionale intramoenia.
Ad avviso dei supremi giudici, anche se il contratto
collettivo decentrato prevede che l’onere del
pagamento dell’imposta debba gravare sui
pazienti, le tariffe del servizio ALPI sono nella
disponibilità dell’ASL e non dei medici, i quali, per
rispettarle, non possono in alcun modo trasferire il
costo dell’Irap sui pazienti.
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