N. 00211/2011 REG.PROV.COLL. N. 02080/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2009, proposto da: Ciavarella Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Ciavarella, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Cassese in Bari, via Cairoli, 105; contro il Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; la Regione Puglia; nei confronti di Cooperativa Santa Rita V S.r.l. in liquidazione, non costituita in giudizio; per l'annullamento della determinazione n. 125 del 14 ottobre 2009 (reg. generale n. 1052), recante diniego di affrancazione di una fascia di terreno di metri quadrati 970 gravata da uso civico; degli atti connessi e consequenziali, comprese la delibera di consiglio comunale n. 47 del 1° giugno 1999; la delibera di Giunta regionale n. 10 del 19 gennaio 2000 di mutamento di destinazione dei terreni; le delibere di consiglio comunale n. 106 del 30 novembre 1999 e n. 49 del 20 giugno 2000 di riapprovazione del PEEP; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore il consigliere Doris Durante; Uditi nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 per le parti i difensori avv.ti Pietro Ciavarella e Giuseppe Mescia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Ciavarella Domenico, con nota del 28 luglio 2006, presentava al Comune di San Marco in Lamis, richiesta di affrancazione del canone di alcune terre gravate da uso civico site nel territorio di San Marco in Lamis, riportate in catasto al foglio di mappa 97, particelle 87, 88, 94, 95, 96, 97, 141 e 174. Il Comune di San Marco in Lamis, con nota del 19 maggio 2009, comunicava preavviso di diniego parziale. Quindi, con la determinazione n. 102 del 6 agosto 2009, accoglieva in minima parte la richiesta di affrancazione. Successivamente, in data 4 ottobre 2009, adottava la determinazione n. 125 del 2009, qui in esame, con la quale annullava in autotutela la precedente determinazione n. 102 del 2009 ed accoglieva la richiesta di affrancazione salvo che per la superficie inclusa nel PEEP, dell’estensione di metri quadrati 970. Ciavarella Domenico impugnava la suddetta determinazione n. 125 del 4 ottobre 2009 e gli atti del procedimento deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 per vizio del procedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 54, 3 bis della l. reg. n. 14 del 2004 ed eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà, illogicità e straripamento di potere; difetto di motivazione, in quanto nel preavviso sarebbe stato addotto un motivo di diniego di affrancazione diverso da quello indicato nel provvedimento conclusivo e perché la motivazione non sarebbe congrua in relazione alle deduzioni presentate; violazione sotto altro profilo dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990; dell’art. 54, 3 bis della l. reg. n. 14 del 2004 ed eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà, illogicità e straripamento di potere; difetto di motivazione, sul presupposto che ai sensi dell’articolo 54 della l. reg. n. 14 del 2004, il Comune avrebbe dovuto necessariamente procedere all’affrancazione dei terreni oggetto dell’istanza; violazione e falsa applicazione dell’art. 131 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165; violazione dell’art. 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865; eccesso di potere per illogicità manifesta, per irrazionalità, contraddittorietà, illogicità e straripamento di potere; difetto di motivazione, sul presupposto che la maggiore superficie di mq 970 inclusa nel PEEP, non soddisferebbe le primarie esigenze abitative della comunità locale. Il Comune di San Marco in Lamis, costituitosi in giudizio, contestava in fatto e diritto le censure attrici; eccepiva l’inammissibilità del ricorso sotto più profili e concludeva per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso. Le parti depositavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, il ricorso veniva assegnato in decisione. Il ricorso è infondato nel merito e va respinto, sicché si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che l’amministrazione comunale abbia adottato il provvedimento di diniego di affrancazione per ragioni diverse da quelle contenute nell’atto di preavviso. In particolare, nel preavviso, il motivo del diniego sarebbe nell’inclusione dei terreni oggetto dell’istanza di affrancazione nel PEEP, mentre nel provvedimento di diniego, si preciserebbe che solo la fascia di mq 970 sarebbe stata inclusa nel PEEP. La censura è infondata. Infatti, la motivazione che sottende il diniego di affrancazione, sia nell’atto di preavviso che nelle determinazioni n. 102 del 6 agosto 2009 e n. 125 del 4 ottobre 2009, è l’inclusione delle aree nel PEEP. L’unica differenza tra i provvedimenti riguarda solo la superficie inclusa nel PEEP, individuata nell’ultima determinazione n. 125 del 2009, nella maggiore superficie risultante dalla differenza tra la superficie accertata dalle particelle 96 e 97 del foglio 97 e la superficie occupata indicata nel registro degli arbitrari occupatori di terre civiche dal perito ing. M. Spizzico, superficie di mq 970 per la quale la giunta regionale aveva accordato l’autorizzazione al mutamento di destinazione. Invero, la suddetta differenza di mq 970 era accertata nella perizia suppletiva inviata dall’ing. Spizzico al Commissario degli Usi civici di Bari, nella quale rilevava che “…in data 31.10.1983, effettuai un primo sopralluogo sui terreni posseduti dal sig. Ciavarella Domenico per accertare la consistenza demaniale in suo possesso. Dall’ispezione dei luoghi emerse che le particelle n. 95, 96 e 97 del foglio di mappa n. 97 erano, nella loro configurazione geometrica, in parte modificate rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici redatti dal geometra M. Castellano nella perizia del 1962. I rilievi planoaltrimetrici che effettuai quantizzarono in mq 1362 l’incremento di superficie demaniale accorpati nelle particelle n. 95, 96 e 97. La maggior parte di tale incremento di superficie (mq 825) era dovuta alla sostanziale modifica del confine a sud est delle particelle n. 96 e 97…”). Sostiene ancora parte ricorrente che la determinazione n. 125 del 2009 sarebbe priva di una motivazione congrua, non contenendo alcun riferimento alle deduzioni effettuate dal ricorrente con le osservazioni presentate a seguito della comunicazione di preavviso. Anche questa censura è infondata, atteso che la determina contiene puntuale contestazione delle deduzioni dell’interessato. In essa si precisa testualmente che “diversamente da quanto sostenuto nelle controdeduzioni…, in ordine alla maggiore superficie (mq 970) non risulta alcun provvedimento di legittimazione in favore degli occupanti: del resto la mera inclusione negli elenchi degli arbitrari occupatori, in assenza di specifico provvedimento regionale, non produce un effetto automatico in ordine alla legittimazione, come tra l’altro, ribadito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 20 febbraio 2007. Ritenuto in ogni caso, non conferenti le controdeduzioni circa la presunta legittimazione in ordine alla suddetta maggior superficie (970), atteso che la L.R.P. n. 14 del 2004 è intervenuta allorquando era già stato accordato il mutamento della destinazione d’uso della stessa, giusta deliberazione di G.R. Puglia n. 10 del 2000 ed era stata inclusa nel PEEP, riapprovato con deliberazione di consiglio comunale di San Marco in Lamis n. 106 del 30 novembre 1999 e n. 49 del 20 giugno 2000”. Quanto alla circostanza che la determina n. 125 del 2009 sia stata sottoscritta dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune, non implica vizio di incompetenza, ove si considerino le motivazioni del diniego. Con il secondo motivo, parte ricorrente assume che ai sensi dell’art. 54 della l. reg. n. 14 del 2004, la legittimazione consegue automaticamente all’inclusione dei terreni nell’elenco degli arbitrari occupatori, sicché il Comune doveva procedere necessariamente all’affrancazione. Deve osservarsi che l’art. 54 della l. reg. Puglia del 4 agosto 2000, n. 14 (Usi civici – Semplificazione delle procedure di legittimazione) del seguente tenore “Sono legittimate ai sensi del disposto della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 tutte le terre di ciascun comune della regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori – periti demaniali, per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all’Albo pretorio nei rispettivi comuni…Sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi…, riportate nell’inventario regionale dei beni di uso civico dei singoli comuni ad avvenuto deposito degli elaborati d’inventario presso le segreterie comunali e pubblicazione all’Albo pretorio dei rispettivi comuni…” non ha introdotto nell’ordinamento regionale una sorta di legittimazione automatica dei terreni gravati da usi civici per il sol fatto di essere stati inseriti negli elenchi degli occupatori arbitrari. Presupposto per l’affrancazione di un fondo di uso civico è la concessa legittimazione dell’occupazione perché soltanto con la costituzione del relativo rapporto è imposto il canone enfiteutico; non è pertanto sufficiente che sussistano le condizioni per ottenere la legittimazione, essendo invece necessario che la legittimazione sia stata concessa e provata mediante produzione di un formale provvedimento amministrativo adottato dall’autorità competente (Cass. Civ., sez. II, 22 ottobre 1998, n. 10472). Peraltro, sulla questione relativa alla legittimazione dei terreni gravati da usi civici, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che ha precisato che restano assoggettate al Commissario per il riordino degli usi civici, coerentemente con la sua collocazione nel novero degli organi giudiziari, le sole attribuzioni di carattere giurisdizionale, inerenti nel caso di contestazioni, all’accertamento della demanialità del suolo. Non spetta invece al commissario dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive (Corte Costituzionale n. 39 del 2007). Una lettura dell’art. 54, l. reg. n. 14 del 2004, coerente con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, non può che attribuire all’inserimento dei terreni negli elenchi degli occupatori arbitrari la valenza di mera proposta di legittimazione che deve essere approvata con atto dell’autorità regionale competente (sulla formale approvazione da parte “dell’autorità sovrana”, cfr. anche Corte Costituzionale, ordinanza 27 novembre 1998, n. 391). In conclusione, deve ritenersi che una diversa lettura dell’art. 54, l. reg. n. 14 del 2004, quale prospettata dal ricorrente, si porrebbe in contrasto con la disciplina generale in materia di riordino degli usi civici che configura la legittimazione come procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento che deve essere sottoposto all’approvazione dell’autorità amministrativa competente (così disponeva l’art. 10 della l. n. 1766 del 1927 “Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai comuni…o ad essi pervenute per effetto della liquidazione dei diritti…siano avvenute occupazioni, queste su domanda degli occupatori potranno essere legittimate con provvedimento sottoposto all’approvazione sovrana”; attualmente, ai sensi dell’art. 66 del d.p.r. n. 616 del 1977, il provvedimento di legittimazione all’occupazione abusiva di terreni gravati da usi civici di cui all’art. 10 della l. n. 1766 del 1927, deve seguire al completamento del procedimento d’intesa tra la Regione e il Presidente della Repubblica, competente ad emanare il provvedimento definitivo: Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2007, n. 44). Quand’anche, poi, si volesse accedere all’interpretazione dell’art. 54 della l. reg. n. 14 del 2004, quale espressione di legittimazione automatica dei terreni inseriti negli elenchi degli occupatori abusivi, ugualmente non potrebbe affermarsi che è legittimato il terreno qui in questione, atteso che di tale terreno, della superficie di mq 970, era stato disposto il mutamento di destinazione d’uso nell’anno 2000, anteriormente all’entrata in vigore della suddetta l. reg. n. 14 del 2004. In conclusione, allorché Ciavarella Domenico, in data 28 luglio 2006, presentava al Comune di San Marco in Lamis la richiesta di affrancazione dal canone delle terre riportate in catasto al foglio di mappa 97, particelle 87, 88, 94, 95, 96, 97, 141 e 174, la maggiore superficie di mq 970 risultante dalla differenza tra la superficie accertata delle particelle 96 e 97 e quella occupata, era già entrata nel patrimonio indisponibile del Comune per effetto della variante al PEEP approvata dalla Regione nell’anno 2000. Peraltro è il caso di osservare che il ricorrente ha impugnato tardivamente la delibera comunale di adozione del PEEP e la delibera di Giunta regionale di approvazione del PEEP, pure comunicategli tempestivamente, seppure con le modalità dell’art. 140 c.p.c.. Con l’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente contesta che l’inclusione della suddetta superficie di mq 970 nel PEEP risponderebbe ad un interesse pubblico, ovvero a soddisfare le esigenze abitative della comunità locale. La censura è priva di pregio sol che si consideri che il PEEP (piano di edilizia economica e popolare) è un piano particolareggiato, contenente dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, finalizzato a definire urbanisticamente comprensori di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nell’importo indicato in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Ciavarella Domenico al pagamento in favore del Comune di San Marco in Lamis di euro 2.000,00 oltre accessori di legge per spese del presente giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Corrado Allegretta, Presidente Doris Durante, Consigliere, Estensore Giuseppina Adamo, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/02/2011