Riforma del titolo V parte seconda della
Costituzione
La legge costituzionale 3/2001 ha introdotto
le seguenti innovazioni al regime delle
autonomie:
1. abolizione dei controlli esterni
dell’autorità regionale;
2. autofinanziamento mediante tributi;
3. ridistribuzione del potere regolamentare;
4. spostamento del baricentro del sistema
amministrativo a favore dei comuni.
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Ragioni ispiratrici della riforma
costituzionale
necessità di eliminare alcuni istituti di impostazione centralista
contenuti nel Titolo V divenuti incompatibili con l’impostazione
più decisamente regionalistica e autonomistica che
l’ordinamento si è data nel corso degli anni;
adeguamento alla Legge n. 59/1997, che ha disposto il
trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni
secondo i criteri di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza;
adeguamento alla Legge costituzionale n. 1/1999 che ha
introdotto l’elezione diretta del Presidente della Regione e
conferito alla stessa potestà legislativa piena in ordine agli
Statuti.
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Il titolo V della Costituzione: l’articolo 118, comma 1°
La scelta compiuta dal legislatore del 1997 (legge
Bassanini) di ribaltare il criterio guida del
conferimento di compiti e funzioni agli enti
territoriali necessitava “di un completamento, di una
legittimazione a livello costituzionale, perché
altrimenti resterebbe soggetta ad ogni cambiamento
di umore che, su singole materie può emergere in
sede parlamentare. Ciò significa che occorre una
stabilizzazione dell’ordinamento che può essere data
solo da un rinnovato assetto costituzionale”
(relazione al disegno di legge di riforma del titolo V
della parte II della Costituzione).
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L’art.118 Cost.: le novità
non vige più il principio del parallelismo;
non esiste più la possibilità che lo Stato
deleghi proprie funzioni amministrative alle
Regioni;
3. “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed
associati” può affiancare gli enti territoriali
nello svolgimento di attività di interesse
generale;
4. le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni che diventano il “cuore
amministrativo” della Repubblica
1.
2.
4
Deroga alla regola della naturale
competenza amministrativa dei Comuni
Alla regola si può derogare:
quando è necessario assicurare
l’esercizio unitario di determinate
funzioni che vengono conferite a
“Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza” (art. 118, comma 1)
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I principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza
Il principio di sussidiarietà postula che la generalità
dei compiti e delle funzioni cedute dallo Stato è
conferita agli enti più vicini ai cittadini;
per il principio di differenziazione, nell’allocazione
delle risorse da conferire, il legislatore delegato tiene
conto anche delle diverse caratteristiche (strutturali,
organizzative, territoriali, demografiche e associative)
degli enti riceventi;
il principio di adeguatezza vuole che
l’amministrazione che riceve il conferimento di
funzioni e compiti sia idonea, organizzativamente, a
garantirne l’esercizio, al limite in forma associata con
altri enti.
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Effetti della riforma costituzionale sul
ruolo della Regione
1. riduzione, sotto il profilo quantitativo, dei
compiti amministrativi delle Regioni;
2. riqualificazione della responsabilità
regionale in termini di promozione,
coordinamento, finanziamento,
programmazione dell’attività amministrativa
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Il ruolo delle Regioni alla luce del
D.Lgs. 267/2000
Articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
267/2000:”Ai sensi dell'articolo 117, primo e
secondo comma, e dell'articolo 118, primo
comma, della Costituzione, le regioni, ferme
restando le funzioni che attengono ad
esigenze di carattere unitario nei rispettivi
territori, organizzano l'esercizio delle
funzioni amministrative a livello locale
attraverso i comuni e le province.”
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Le funzioni di programmazione della
Regione: l’articolo 5 del D.Lgs. 267/2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 5. Programmazione regionale e locale
La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento
del programma di investimenti degli enti locali.
Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti
locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione.
(omissis)
La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e
procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al
comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
La Regione con proprie leggi deve disciplinare la cooperazione dei Comuni e
delle Province tra loro e con sé stessa.
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Le funzioni di programmazione della Regione:
gli strumenti della programmazione
la legge regionale fissa i criteri e le procedure per la
formazione e l’attuazione degli atti e gli strumenti
della programmazione socio-economica e della
pianificazione territoriale dei Comuni e delle
Province rilevanti ai fini dell’attuazione dei
programmi regionali (art. 5, comma 4).
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Le funzioni di programmazione della Regione:
il municipalismo di esecuzione
il municipalismo di esecuzione rafforza il
ruolo di programmazione delle Regioni, in
quanto si può derogare al principio
dell’articolo 118 Cost. solo nei casi in cui sulla
base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, l’ente
territoriale superiore (città metropolitane,
provincia o regione) può esercitare tali
funzioni in modo più efficace.
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il ruolo programmatico delle Regioni:
prospettive
la regione dovrebbe saper indicare i principi di
coordinamento e cooperazione dell'attività dei comuni e
delle province;
necessità di una rilettura contestuale del nuovo art. 118
Cost. e del T.U. degli enti locali per la realizzazione di
strumenti e procedure di raccordo e concertazione per
superare la logica del mero riparto finanziario;
necessità di correlare la programmazione alla
pianificazione finanziaria mediante atti impostati dal
governo regionale con diretta assunzione di
responsabilità politico-programmatica sugli obiettivi
(programmazione negoziata);
promuovere l’assunzione di responsabilità degli enti
locali.
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Il ruolo del Comune alla luce del
testo unico
Le funzioni del Comune hanno oggetto generale.
Ciò significa che l’Ente, come organizzazione di
governo della propria comunità, può (e deve)
occuparsi “di tutti gli interessi della comunità
stessa in quanto tale, che emergano dal corpo
sociale nel variare delle sue vicende, mediante
attività di amministrazione in senso sostanziale”
(Cerulli Irelli).
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Il ruolo delle province alla luce del
T.U.E.L.
La Provincia, come il Comune,
“rappresenta la propria comunità e
ne cura gli interessi”, ma la sua
competenza non è generale ma
circoscritta alle funzioni attribuite
dal T.U.E.L.
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lezione del 24 febbraio