Ordinamento statale , regionale ed enti locali dott. Adriano OCCHIPINTI Corso Cgil-Cisl 21/10/2009 Elementi dello Stato TERRITORIO POPOLO SOVRANITA’ LA COSTITUZIONE o Esistono Costituzioni consuetudinarie e Costituzioni scritte: o consuetudinaria: quando non esiste un documento in cui viene racchiusa la massima parte delle norme costituzionali, ma si hanno singole leggi che regolano solo particolari rapporti (esempio tipico: la Gran Bretagna). o Si ha una Costituzione scritta: quando i valori e i principi alla base dello Stato e gli istituti fondamentali vengono consacrati in un documento . Costituzioni rigide e flessibili o flessibile :non prevede alcun procedimento particolare per la sua modifica che avviene attraverso leggi ordinarie. o rigide :Richiedono procedimenti particolari per la modificazione del testo costituzionale.procedimenti più complessi e gravosi di quelli previsti per le leggi ordinarie. . Costituzioni ottriate e votate: o Le Costituzioni concesse o ottriate (dal francese octroyé) sono tipiche dei regimi monarchici. Si hanno quando il sovrano (assoluto), concede una Costituzione spesso costretto dalla pressione popolare. Tutte le Costituzioni emanate nell’800 sono Costituzioni concesse (come lo Statuto Albertino). o Le Costituzioni votate sono invece espresse dal basso e vengono redatte e approvate da rappresentanti del popolo, riuniti in Assemblee ad hoc, definite “Assemblee costituenti” (ad esempio, la Costituzione francese del 1875 e l’attuale Costituzione italiana). Caratteristiche della Costituzione Costituzione: scritta, rigida, votata e “programmatica” o scritta perché i principi e gli istituti fondamentali della organizzazione dello Stato italiano sono conservati in un documento (il testo costituzionale). o lunga,oltre l’organizzazione statale descrive i principi fondamentali della Repubblica. o E’ rigida perché alle norme in essa contenute è stata assegnata una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, in modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento ordinario ma con procedura aggravata, secondo quanto prescritto dall’articolo 138 della Costituzione. Per evitare abusi del Parlamento. O E’ votata perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all’Assemblea costituente (con forze politiche molto diverse). o E’ una Costituzione-programma perché non si limita a “fotografare” la realtà esistente ma si prefigge l’obiettivo di modificarla. Articoli della Costituzione Una Costituzione ampia, in 139 articoli… PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1 - 12) Parte Prima: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (13-54) Titolo I: RAPPORTI CIVILI (13-28) Titolo II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI (29-34) Titolo III: RAPPORTI ECONOMICI (35-47) Titolo IV: RAPPORTI POLITICI (48-54) o Parte Seconda: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (55-139) Titolo I: IL PARLAMENTO (55-82) (suddiviso in due sezioni) Titolo II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (83-91) Titolo III: IL GOVERNO (92-100) (suddiviso in tre sezioni) Titolo IV: LA MAGISTRATURA (101-113) (suddiviso in due sezioni) Titolo V: LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (114-133) Titolo VI: GARANZIE COSTITUZIONALI (134-139) (suddiviso in due sezioni) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Primi articoli 1: principio democratico della sovranità popolare . o 2: inviolabilità dei diritti umani , o 3: uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (formale e sostanziale) o 4: sancisce il diritto al lavoro o 5: stabilisce l’unità e indivisibilità della Repubblica . o 6: tutela le minoranze linguistiche. o 7: sancisce l’indipendenza reciproca di Stato e Chiesa cattolica, laicità o 8: riconosce l’eguaglianza delle confessioni religiose o 9: tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico o 10 e 11: sui rapporti tra ordinamento interno ed internazionale. l’Italia ripudia la guerra o 12: descrive la Bandiera Italiana. Il Parlamento La struttura del Parlamento è Bicamerale Camera dei Deputati : 630 membri Senato della Repubblica : 315 membri Bicameralismo perfetto :parità di posizione sostanziale tra le due Camere. Le differenze riguardano: o Il collegamento del Senato con l’ordinamento regionale (art. 57 Cost.) o La diversa età prescritta per l’elettorato attivo e passivo o Il differente numero di componenti (315 senatori e 630 deputati, di cui 12 deputati e 6 senatori eletti nella circoscrizione estero). Composizione delle due Camere. Ci sono senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e tutti gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita. . Ogni Regione ha almeno sette senatori tranne la V.d.Aosta che ne ha 1. In Senato può essere eletto chi ha compiuto 40 anni, è elettore chi ha compiuto 25 anni. Alla Camera può essere eletto chi ha compiuto 25 anni ,è elettore chi ha compiuto 18 anni. Le Leggi Come nasce una legge (Art.70 Cost.): o Consiste nella presentazione di un progetto di legge che DEVE essere composto di: o Un testo articolato o Una relazione di accompagnamento Chi può presentare una legge : o Ciascun deputato e ciascun senatore (art. 71, primo comma) o Il Governo (art. 71, primo comma) o I cittadini (50 mila elettori ex art. 71, secondo comma) o Le Regioni (Consigli regionali) (art. 121, secondo comma) o Il CNEL (art. 99) 3. La fase della promulgazione :Il progetto di legge approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere diventa legge è inviato al Presidente della Repubblica per la promulgazione che è un atto che ne condiziona l’efficacia. Il Presidente della Repubblica svolge sulla legge :un controllo formale (sulla regolarità del procedimento) e sostanziale (sulla legittimità della legge) Può rinviare con messaggio motivato la legge alle Camere ma una sola volta. La pubblicazione :La legge approvata dalle Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale . o L’entrata in vigore della norma avviene generalmente al termine del periodo di vacatio legis (di norma 15 gg) Atti aventi forza di legge La legge ordinaria è l’atto di esercizio della potestà legislativa ordinaria affidata dalla Costituzione in via generale al Parlamento. Eccezionalmente l’esercizio della funzione legislativa viene attribuito al Governo il quale emana “Atti aventi forza di legge” che nell’ordinamento costituzionale vigente sono: - i decreti legislativi (atti emanati dal Governo su legge di delega del Parlamento che ne determina l’oggetto, il tempo, i criteri direttivi) (Art.76 Cost.) -i decreti legge (atti emanati dal Governo che hanno PROVVISORIAMENTE valore e forza di legge a causa della necessità ed urgenza che li ha determinati) (Art.77 Cost.). Essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 gg. altrimenti decadono. L’ordinamento stabiliscono che la formazione delle leggi ordinarie e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge, sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. Leggi Costituzionali Diversa infatti dalla legge ordinaria sono la legge costituzionale e le leggi di revisione della Costituzione. Le leggi di revisione costituzionale sono quelle con le quali il Parlamento può modificare il testo della Costituzione o abrogare determinate norme. Le leggi costituzionali sono quelle con le quali il Parlamento integra il contenuto della Costituzione. La stessa Costituzione riserva alcune materie a tali leggi es. art. 137 Cost. in cui la legge costituzionale stabilisce le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale. PROCEDIMENTO AGGRAVATO Le leggi costituzionali e quelle di revisione costituzionale sono adottate da ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni, ad intervallo non minore di 3 mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Se la legge è approvata nella seconda votazione dai 2/3 dei componenti si procede alla promulgazione, se è approvata solo dalla maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti allora entro 3 mesi : 1/5 dei componenti di una Camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono chiedere che la legge sia sottoposta a referendum popolare. Presidente della Repubblica 1. Il Presidente della Repubblica viene eletto dal: o Parlamento in seduta comune integrato da 58 delegati regionali (3 rappresentanti per ogni Regione tranne la Valle d’Aosta con 1) (art.83 Cost) 2.Deve essere-avere (requisiti soggettivi) : Cittadino italiano; aver compiuto 50 anni; Godere dei diritti civili e politici. Vi sono incompatibilità con altre cariche Dura in carica 7 anni , può essere rieletto, al termine del suo mandato diventa senatore a vita, individuano le sue responsabilità gli art. 89-90 Cost. I poteri del Presidente I poteri nei confronti del Parlamento: • indice le elezioni delle Camere • può sciogliere le Camere • può inviare messaggi motivati • promulga le leggi • nomina 5 senatori a vita • indice il referendum I poteri del PdR nei confronti del Governo: • nomina il Presidente del Consiglio e i ministri su proposta del Presidente del Consiglio • Accoglie il giuramento del Governo • Emana i decreti legge i decreti legislativi e i regolamenti governativi • Ha il comando delle forze armate I poteri del PdR nei confronti della magistratura: • presiede il Consiglio superiore della magistratura • nomina 5 giudici della Corte costituzionale • concede la grazia Governo E’ un organo formato da più organi. Compongono il Governo:Il Presidente del Consiglio, I singoli Ministri ,Il Consiglio dei Ministri. Presidente del Consiglio: •E’ nominato dal Presidente della Repubblica •Non è un superiore gerarchico dei ministri •Ha un ruolo di direzione e di collegamento •Dirige la politica generale del Governo •Mantiene l’unità di indirizzo politico •Promuove l’attività dei Ministri Ministri: •Nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio •Non devono necessariamente essere parlamentari, anche se normalmente lo sono •Funzioni -Politiche: quando partecipano alle decisioni del Consiglio dei Ministri -Amministrative: perchè sono a capo di un Ministero (apparato formato da persone e mezzi necessari per fornire I servizi pubblici ai cittadini) Consiglio dei Ministri: •E’ un organo collegiale, formato da tutti i Ministri e dal Presidente del Consiglio •Funzioni di indirizzo politico e amministrativo –Determina il programma di Governo –Delibera i decreti legge, i decreti legislativi, regolamenti La Corte Costituzionale La Corte Costituzionale è un organo collegiale , costituzionale, con funzioni giurisdizionali costituzionali. •La composizione , 15 giudici, eletti: •5 dalle supreme magistrature (3 dalla Corte di Cass.,1 dalla Corte dei Conti, 1 dal Consiglio di Stato) •5 dal Parlamento , riunito in seduta comune •5 dal Presidente della Repubblica Durano in carica 9 anni, non immediatamente rieleggibili. •Compiti: •Giudicare controversie relative alla legittimità costituzionale delle legge degli aventi forza di legge •Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni •Giudicare su accuse promosse contro il Presidente della Repubblica •Giudicare sull’ammissibilità delle richieste del referendum abrogativo (Art. 75 Cost.) Organi di rilievo Costituzionale •Gli organi di rilievo Costituzionali sono previsti ma non disciplinati dalla Costituzione e godono di particolari prerogative e sono: •C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)previsto dall’Art. 99 della Cost. •Corte dei Conti indicato nell’art. 100 della Cost. quale organo ausiliario del Governo , esercita 4 tipi di funzione: di controllo , giurisdizionale , consultiva , amministrativa. •Il Consiglio di Stato è un organo dello Stato che svolge funzioni di ausiliare dello Stato-amministrazione , è formato da 6 sezione, alcune di carattere consultivo , altre di tipo giurisdizionale •C.S.M. (Consiglio superiore della Magistratura) •Il Consiglio supremo di Difesa LA COSTITUZIONE ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI • art.5 “LA REPUBBLICA, UNA ED INDIVISIBILE, RICONOSCE E PROMUOVE LE AUTONOMIE LOCALI, ATTUA NEI SERVIZI CHE DIPENDONO DALLO STATO IL PIU’ AMPIO DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, ADEGUA I PRINCIPI E I METODI DELLA SUA LEGISLAZIONE ALLE ESIGENZE DELL’AUTONOMIA E DEL DECENTRAMENTO LA COSTITUZIONE ITALIANA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA • TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI • MODIFICHE APPORTATE CON LA LEGGE COSTITUZIONALE N.3 DEL 18 OTTOBRE 2001 • ART.114, 116, 117, 118 (SUSSIDIARIETA’. DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA) • COMUNI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE, REGIONI E STATO La riforma della Costituzione • Art.114 • La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato • I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione • Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento La riforma della Costituzione • Art.117 • La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali L’art.117 della Costituzione, legislazione esclusiva dello Stato • a) b) c) d) e) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: Politica estera e rapporti internazionali dello Stato;rappoprti dello Stato con l’Unione europea;diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione europea; Immigrazione Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose Difesa e forze armate;sicurezza dello Stato;armi, munizioni ed esplosivi; Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;tutela della concorrenza; sistema valutazio; sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie L’art.117 della Costituzione f) Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Paramento europeo; g) Ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali h) Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale i) Cittadinanza, stato civile ed anagrafi l) Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa m) Determinazione del livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale L’art.117 della Costituzione n) Norme generali sull’istruzione o) Previdenza sociale p) Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane q) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale r) Pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno s) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali Art. 117 Costituzione • Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. • Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Art.117 Cost. legislazione concorrente Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: • Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni • Commercio con l’estero • Tutela e sicurezza del lavoro • Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con l’esclusione dell’istruzione e della formazione professionale • Professioni • Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi • Tutela della salute Art.117 Cost. legislazione concorrente • • • • • • • • • • • • • Alimentazione Ordinamento sportivo Protezione civile Governo del territorio Porti e aeroporti civili Grandi reti di trasporto e di navigazione Ordinamento della comunicazione Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia Previdenza complementare ed integrativa Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale Art. 117 Costituzione • La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. • La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. • I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite Art. 117 Costituzione • Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. • La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. • Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni al altro Stato. Nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato art.118 della COSTITUZIONE • Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta’ metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza • I COMUNI, LE PROVINCE E LE CITTA’ METROPOLITANE SONO TITOLARI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROPRIE E DI QUELLE CONFERITE CON LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE • Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e COMUNI favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ • CARTA EUROPEA delle AUTONOMIE LOCALI STRASBURGO (85) l. 439/89 • “L’ESERCIZIO DI POTESTA’ PUBBLICHE DEVE INCOMBERE DI PREFERENZA SULLE AUTORITA’ PIU’ VICINE AL CITTADINO” (recepito nell’art.4 co.1 L.C. n.3/01, art.118 Costituzione) PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA L’AMMINISTRAZIONE INTERESSATA DEVE POSSEDERE UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ADEGUATA A GARANTIRE L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PRINCIPIO DI DIFFERENZAZIONE L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE DEVE TENERE CONTO DELLE DIVERSE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE,TERRIT ORIALI, STRUTTURALI DEGLI ENTI art.119 della COSTITUZIONE • I COMUNI, LE PROVINCE E LE CITTA’ METROPOLITANE E LE REGIONI HANNO AUTONOMIA FINANZIARIA DI ENTRATA E DI SPESA. • HANNO RISORSE AUTONOME. STABILISCONO E APPLICANO TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE, IN ARMONIA CON LA COSTITUZIONE E SECONDO I PRINCIPI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SITEMA TRIBUTARIO • Le risorse derivanti dalle fonti consentono ai COMUNI, alle PROVINCE alle CITTA’ METROPOLITANE e alle REGIONI di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite 3 diversi profili di garanzia Autonomia locale e Costituzione ATTRIBUZIONE ALL’ENTE DI UN AMBITO, DI UNA SFERA DI AUTODETERMINAZIONE • Art.48 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PROPRIO COMUNE • art.133 AUTODETERMINAZIONE PER LE MODIFICHE TERRITORIALI • Art.118, co.2 La Regione Sotto il profilo giuridico, la Regione è un ente autonomo territoriale avente personalità giuridica di diritto pubblico. Autonomo in quanto soggetto giuridico titolare di diritti e doveri nei confronti di altri soggetti giuridici (pubblici e privati). La Regione è un Ente pubblico in quanto interprete e garante delle regole che disciplinano l’organizzazione politica di una certa comunità e, come tale, titolare di una serie di poteri sovraordinati rispetto ai soggetti privati in quanto costituisce un Ente di governo di livello superiore (previsto dalla Costituzione Italiana all’art. 114 e ss.), regolamentati dalle norme che le assicurano piena autonomia nella gestione di determinati ambiti, quale:emanazione di leggi (norme volte a tutelare i diritti e regolamentare la società); Territoriale in quanto la Regione esercita il proprio potere volitivo e sovraordinato all’interno di un ambito geografico preciso e circoscritto Nel nostro ordinamento esistono Regioni a Statuto ordinario , disciplinate dal titolo V della costituzione, e Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna , Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta) cui l’art. 116 Cost. assicura condizioni particolari d’autonomia secondo statuti adottati con leggi costituzionali. Il Consiglio Regionale eletto a suffragio universale e diretto, è composto : •dal Presidente della Regione •dai Consiglieri regionali (da un minimo di 30 per regioni con non più di 1 milione di abitanti fino ad un massimo di 80, durano in carica 5 anni ) esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione,concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica : •Le funzioni di controllo sull’attività dell’esecutivo •ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti , opera attraverso gli organi del Presidente del Consiglio (eletto a maggioranza dei consiglieri), dell’ufficio di presidenza (composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzione di questore),dei gruppi consiliari e delle commissioni (con funzione di controllo ed indirizzo politico, potendo disporre ispezioni, richiedere atti o documenti, ecc.); Presidente della Regione Eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale rappresenta la Regione, dirige l’esecutivo, presiede la Giunta regionale della cui attività è responsabile si avvale di strutture di diretta collaborazione quali: •il Vice Presidente, con funzioni delegate dal Presidente nella direzione dell’esecutivo e di rappresentanza della Regione •l’ufficio di Gabinetto del Presidente, con funzioni di supporto all’attività istituzionale del Presidente •il Segretariato Generale, con funzioni di supporto tecnico all’attività di indirizzo politico e di controllo tecnico svolta dagli organi di governo La cessazione dalla carica può avvenire: •Mozione di sfiducia a maggioranza assoluta del Consiglio Regionale •Rimozione,dimissioni volontarie,impedimento permanente o morte •Dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Giunta regionale rappresenta l’organo esecutivo della Regione Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico ed amministrativo del Presidente della Regione da cui è formata.Esercita funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva della Regione. I regolamenti della Giunta possono essere: •esecutivi di leggi regionali; •di attuazione di leggi regionali; •finalizzati all’organizzazione ed al funzionamento della Giunta Inoltre la Giunta ha potere di : iniziativa legislativa , predispone il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predispone programmi di sviluppo regionale IL TESTO UNICO delle NORME SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI • D.LGS. N. 267/00 • “CODICE DELLE AUTONOMIE” • SU DELEGA (art.31 L.265/99) • • • • • • MATERIE : ORDINAMENTO LOCALE STRUTTURA ISTITUZIONALE SISTEMA ELETTORALE STATO GIURIDICO DEGLI AMMINISTRATORI SISTEMA FINANZIARIO E CONTABILE CONTROLLI • NORME FONDAMENTALI SULL’ORGANIZZAZIONE AUTONOMIA art.3 T.U. • Co. 1 “LE COMUNITA’ LOCALI, ORDINATE IN COMUNI,PROVINCE SONO AUTONOME” • Co. 3 IL COMUNE E LA PROVINCIA SONO ENTI LOCALI CHE • RAPPRESENTANO LA PROPRIA COMUNITA’ • NE CURANO GLI INTERESSI E • NE PROMUOVONO LO SVILUPPO AUTONOMIA art.3 T.U. • Co. 4 “I COMUNI,LE PROVINCE… HANNO AUTONOMIA STATUTARIA, NORMATIVA, ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA, NONCHE’ AUTONOMIA IMPOSITIVA E FINANZIARIA NELL’AMBITO DEI PROPRI STATUTI E REGOLAMENTI E DELLE LEGGI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA AUTONOMIA art.3 T.U. “I COMUNI E LE PROVINCE SONO TITOLARI DI FUNZIONI PROPRIE E DI QUELLE CONFERITE LORO CON LEGGE DELLO STATO E DELLA REGIONE, SECONDO IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’. • Co. 5 AUTONOMIA art.3 T.U. • I COMUNI E LE PROVINCE SVOLGONO LE LORO FUNZIONI ANCHE ATTRAVERSO LE ATTIVITA’ CHE POSSONO ESSERE ADEGUATAMENTE ESERCITATE DALL’AUTONOMA INIZIATIVA DEI CITTADINI E DELLE LORO FORMAZIONI SOCIALI AUTONOMIA STATUTARIA (Tuel art.6) • ADOZIONE DEL PROPRIO STATUTO • LO STATUTO STABILISCE, nell’ambito dei principi fissati dal TUEL: • LE NORME FONDAMENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE • SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI E LE FORME DI GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE • I MODI DI ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ENTE, ANCHE IN GIUDIZIO AUTONOMIA STATUTARIA (Tuel art.6) • LO STATUTO STABILISCE, nell’ambito dei principi fissati dal TUEL: • I CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE • LE FORME DI COLLABORAZIONE FRA COMUNI E PROVINCE, • DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE • DEL DECENTRAMENTO • DELL’ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI • LO STEMMA E IL GONFALONE AUTONOMIA STATUTARIA (Tuel art.6) • GLI STATUTI STABILISCONO • NORME PER ASSICURARE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA AI SENSI DELLA L.125/91 • E PER PROMUOVERE LA PRESENZA DI ENTRAMBI E SESSI NELLE GIUNTE E NEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE AUTONOMIA REGOLAMENTARE •Art.7 del TESTO UNICO ENTI LOCALI •“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune, la Provincia... adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni” GOVERNO DELL’ENTE LOCALE • Art. 36 del Testo Unico (d.lgs.n.267/2000) • Parte I Ordinamento Istituzionale • Titolo III - Organi 1.” Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco. 2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente” Organi di governo della PROVINCIA • Art. 36 del TUEL • SONO ORGANI DI GOVERNO DELLA PROVINCIA IL CONSIGLIO (INVESTITURA POPOLARE) LA GIUNTA (INVESTITURA FIDUCIARIA) ORGANI COLLEGIALI IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (INVESTITURA POPOLARE) ORGANO MONOCRATICO IL CONSIGLIO PROVINCIALE/1 ART. 37 COMPOSIZIONE • IL CONSIGLIO PROVINCIALE E’ COMPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: • f) DA 45 MEMBRI NELLE PROVINCE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1,4 MILIONE DI ABITANTI. • CO.4 LA POPOLAZIONE È DETERMINATA IN BASE AI RISULTATI DELL’ULTIMO CENSIMENTO UFFICIALE IL CONSIGLIO PROVINCIALE/2 • • • • • • • ART. 38 FUNZIONAMENTO IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, NEL QUADRO DEI PRINCIPI STABILITI DALLO STATUTO, E’ DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO. AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA COMMISSIONI CONSILIARI (permanenti) SEDUTE PUBBLICHE PRESIDENZA CONSIGLIO PROCLAMAZIONE – DURATA IN CARICA DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI SCIOGLIMENTO, SOSPENSIONE, RIMOZIONE (ART.141-143) IL CONSIGLIO PROVINCIALE/3 ART. 42 ATTRIBUZIONI • IL CONSIGLIO E’ L’ORGANO DI INDIRIZZO CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO E • AL CONSIGLIO SPETTANO LE PRINCIPALI SCELTE STRATEGICHE NELL’AMBITO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA • ORGANO A COMPETENZA LIMITATA, LA CASISTICA EX LEGE E’ TASSATIVA E NON PUO’ ESSERE ESTESA, NE’CON LO STATUTO, NE’ CON IL REGOLAMENTO, NE’PER ANALOGIA AD ALTRE MATERIE IL CONSIGLIO PROVINCIALE/4 ART. 42 ATTRIBUZIONI /1 • HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI • FUNZIONE NORMATIVA (Statuto, Statuto aziende speciali, Regolamenti eccetto quello su ordinamento e servizi) • FUNZIONE PROGRAMMATORIA (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, programmi triennali, bilanci, rendiconti, piani territoriali e urbanistici) • FUNZIONE DI COSTITUZIONE DI FORME ASSOCIATIVE (CONVENZIONI TRA COMUNI E PROVINCIA) • FUNZIONE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE IL CONSIGLIO PROVINCIALE/5 ART. 42 ATTRIBUZIONI /2 • FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI (la competenza consiliare è di indirizzo e controllo, non gestionale, attribuita ai dirigenti) • FUNZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA (istituzione e ordinamento dei tributi, come IPT, COSAP,etc.disciplina generale tariffe, ) • FUNZIONE DI INDIRIZZO VERSO ENTI DIPENDENTI • FUNZIONI IN MATERIA DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI • FUNZIONI IN MATERIA DI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI SUCCESSIVI • FUNZIONI IN MATERIA DI ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI, CONCESSIONI • FUNZIONI IN MATERIA DI NOMINE IL CONSIGLIO PROVINCIALE/6 ART. 42 co. 4 ATTRIBUZIONI • DIVIETO DI SOSTITUZIONE IN CASO D’URGENZA TRA ORGANI DI GOVERNO • CARATTERE TASSATIVO DELLA COMPETENZA CONSIGLIARE, COME LIMITE INTERNO E LIMITE ESTERNO (PER ESEMPIO è preclusa alla Giunta di sostituirsi al Consiglio) • Salvo le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio entro 60 gg., a pena di decadenza LA GIUNTA PROVINCIALE1 • ORGANO AUSILIARIO DEL PRESIDENTE • E’ COMPOSTA DAL PRESIDENTE, CHE LA PRESIEDE E DAGLI ASSESSORI • GLI ASSESSORI VENGONO NOMINATI E REVOCATI DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA • NUMERO ASSESSORI FISSATO DALLO STATUTO • ASSESSORI ANCHE ESTERNI • DOPO NOMINA ASSESSORI, COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO GIUNTA PROVINCIALE/2 • COLLABORA CON IL PRESIDENTE NEL GOVERNO DELLA PROVINCIA per • ATTUAZIONE INDIRIZZI GENERALI • FORMULAZIONE PROGRAMMA • OPERA MEDIANTE DELIBERAZIONI COLLEGIALI • RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA’ • SVOLGE ATTIVITA’ PROPOSITIVA E DI IMPULSO COMPETENZE DELLE GIUNTE/1 • COMPETENZE NON RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRI ORGANI (PRESIDENTE,CONSIGLIO) • COMPIE TUTTI GLI ATTI RIENTRANTI, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, NELLE FUNZIONI DI ORGANI DI GOVERNO, NON RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITE ALLE COMPETENZE GESTIONALI DEI DIRIGENTI COMPETENZE DELLE GIUNTE/2 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI Regolamento nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio co. 3, art. 89, co. 5) (art.48, • GESTIONE FINANZIARIA schema bilancio annuale e relativa relazione previsionale e programmatica, predisposizione PEG, obiettivi per la gestione e assegnazione ai responsabili dei servizi le dotazioni necessarie art.169, in casi di necessità ed urgenza, variazioni di bilancio • AMMINISTRAZIONE PERSONALE (PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE) • LAVORI PUBBLICI • TRANSAZIONI, incarichi a legali GESTIONE DELL’ENTE LOCALE • Art. 107 del Testo Unico “Funzioni e responsabilità della dirigenza” • 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti • 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti…. • 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti… • 4. Le attribuzioni ai dirigenti ..possono essere derogate…da leggi espresse IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA/1 • E’ L’ORGANO RESPONSABILE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA • RAPPRESENTA L’ENTE • SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E ALL’ESECUZIONE DEGLI ATTI • ORDINANZE IL PRESIDENTE/2 GIURAMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO • NOMINA, DESIGNA, REVOCA I RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI,AZIENDE, ISTITUZIONI • NOMINA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI • ATTRIBUISCE E DEFINISCE INCARICHI DIRIGENZIALI E DI COLLABORAZIONE ESTERNA (TUEL ARTT.109 e 110, STATUTO E REGOLAMENTO) • DISTINTIVO (fascia azzurra con stemma Provincia) Mandato del PRESIDENTE • DURATA QUINQUENNALE • Due mandati consecutivi, non immediatamente rieleggibile • MOZIONE DI SFIDUCIA, motivata e sottoscritta da 2/5 consiglieri, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio TERMINE DEL PRESIDENTE • IN CASO DI IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO • LA GIUNTA DECADE E SI SCIOGLIE IL CONSIGLIO. • PER ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO O SOSPENSIONE IL VICEPRESIDENTE SOSTITUISCE • DIMISSIONI, EFFICACI ED IRREVOCABILI TRASCORSO IL TERMINE DI 20 GIORNI, SCIOGLIMENTO CONSIGLIO E NOMINA COMMISSARIO COMPETENZE DELLA PROVINCIA Secondo l’art.3, comma 3 del D.lgs 267/2000, la Provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. La funzione ulteriore specificata per la Provincia è quella di “coordinare”, oltre che promuovere, lo sviluppo della propria comunità, il che vale per “coordinare” lo sviluppo delle diverse comunità locali afferenti ai vari Comuni compresi nel proprio territorio Ai sensi dell’art. 3 comma 5, del D.lgs. 267/2000 le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; esse svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali La Provincia deve svolgere tutte le funzioni amministrative che, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione non possono essere attribuite al Comune. Per quanto riguarda le funzioni proprie in base all’art. 19 del D.lgs. 267/2000 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità; b) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) Valorizzazione dei beni culturali; d) Viabilità e trasporti; e) Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; f) Caccia e pesca nelle acque interne; g) Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) Compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; j) Raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. La Provincia,in collaborazione con i Comuni, e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo, da gestire attraverso le forme previste dal testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali. Spetta dunque alla Provincia predisporre i programmi, promuovere e coordinare l’attività. Per quanto concerne le funzioni conferite il D.lgs. 112/1998, in ossequio al principio di sussidiarietà, ha provveduto a trasferire alle Province le funzioni amministrative relative alle seguenti materie: 1. industria: produzioni di mangimi semplici, composti, completi o complementari; 2. energia: controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia, programmi di promozione delle fonti rinnovabili di energia; autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia e controllo del rendimento energetico; 3. autoscuole: autorizzazioni e vigilanza sull’attività delle autoscuole e delle scuole nautiche; riconoscimento dei consorzi fra le autoscuole; esami di idoneità degli insegnanti di autoscuola; 4. revisione dei mezzi: autorizzazioni alle imprese di revisione e riparazione di autoveicoli; 5. autotrasporto: autorizzazioni per autotrasporto di merce propria; controllo delle “tariffe a forcella” per autotrasporto; esami per autotrasporto di merci e persone; tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori; 6. viabilità e strade: progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale (ad eccezione delle strade nazionali e delle autostrade, che restano di competenza statale); 7. protezione civile: predisposizione dei piani provinciali di emergenza; attuazione dei piani regionali di prevenzione dei rischi; vigilanza sulle strutture; 8. catasto edilizio urbano e catasto terreni: tenuta degli atti (conservazione, uso, aggiornamento, revisione estimi e classificazione e rilevazione consorzi di bonifica) per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti (attraverso la formazione di appositi consorzi); 9. LAVORO e formazione professionale ; 10. polizia amministrativa: autorizzazioni allo svolgimento di gare locali di veicoli in ambito sovra comunale o provinciale; riconoscimento delle nomine ad agenti giurati delle guardie che esercitano la sorveglianza sulle attività venatorie e sulla pesca. Ulteriori compiti attribuiti alle Province – che si svolgono secondo norme dettate dalla legge regionale - sono quelli del coordinamento e della programmazione, il cui procedimento è delineato dall’art. 20 del D.lgs. 267/2000. Più precisamente la Provincia: raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni. In particolare, la Provincia, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento (PTC) che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio COMUNE FUNZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO RICALCANO QUELLE GIA’ ESPLICATE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA PROVINCIALE , UNICHE DIFFERENZE SONO ALCUNE MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE ED ALCUNI POTERI DEL SINDACO Organi di governo del COMUNE • Art. 36 del TUEL • SONO ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE IL CONSIGLIO (INVESTITURA POPOLARE) LA GIUNTA (INVESTITURA FIDUCIARIA) ORGANI COLLEGIALI IL SINDACO (INVESTITURA POPOLARE) ORGANO MONOCRATICO Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale Stato civile Anagrafe Leva Statistica Ordine pubblico e sicurezza LE ORDINANZE SINDACALI • TUEL art. 50, co.5 IN QUALITA’DI CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE PUO’ ADOTTARE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI SOLO PER FAR FRONTE AD EMERGENZE SANITARIE O DI IGIENE PUBBLICA DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE LOCALE • TUEL art.54, co.2 IN QUALITA’ DI UFFICIALE DI GOVERNO, IN SOSTITUZIONE DELLE AUTORITA’ STATALI, PU0’ ADOTTARE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI AL FINE DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L’INCOLUMITA’ DEI CITTADINI SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI L’art. 141 del T.U.E.L. dispone lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei seguenti casi: Compimento di atti contrari alla Costituzione Gravi e persistenti violazioni di legge Gravi motivi di ordine pubblico Impossibilità di funzionamento degli organi e servizi per: Impedimento,rimozione,decadenza,decesso del sindaco o presidente Dimissioni del sindaco o presidente della prov. Riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio Mancata approvazione nei termini del bilancio Mozione di sfiducia nei confronti di sindaco o presidente della prov. (art. 52 T.U.) Fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso(art. 143 T.U) Omissione della deliberazione di dissesto finanziario(ART.247.T.U) Lo scioglimento avviene sotto la veste formale di Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni,si provvede contestualmente alla nomina di un commissario.