Ordinamento statale , regionale
ed enti locali
dott. Adriano OCCHIPINTI
Corso Cgil-Cisl
21/10/2009
Elementi dello Stato
 TERRITORIO
POPOLO
SOVRANITA’
LA COSTITUZIONE
o Esistono Costituzioni consuetudinarie e Costituzioni scritte:
o consuetudinaria: quando non esiste un documento in cui viene racchiusa la massima parte
delle norme costituzionali, ma si hanno singole leggi che regolano solo particolari rapporti
(esempio tipico: la Gran Bretagna).
o Si ha una Costituzione scritta: quando i valori e i principi alla base dello Stato e gli istituti
fondamentali vengono consacrati in un documento
. Costituzioni rigide e flessibili
o flessibile :non prevede alcun procedimento particolare per la sua modifica che avviene attraverso leggi
ordinarie.
o rigide :Richiedono procedimenti particolari per la modificazione del testo costituzionale.procedimenti più
complessi e gravosi di quelli previsti per le leggi ordinarie.
. Costituzioni ottriate e votate:
o Le Costituzioni concesse o ottriate (dal francese octroyé) sono tipiche dei regimi monarchici.
Si hanno quando il sovrano (assoluto), concede una Costituzione spesso costretto dalla
pressione popolare. Tutte le Costituzioni emanate nell’800 sono Costituzioni concesse (come lo
Statuto Albertino).
o Le Costituzioni votate sono invece espresse dal basso e vengono redatte e approvate da
rappresentanti del popolo, riuniti in Assemblee ad hoc, definite “Assemblee costituenti” (ad
esempio, la Costituzione francese del 1875 e l’attuale Costituzione italiana).
Caratteristiche della Costituzione
Costituzione: scritta, rigida, votata e “programmatica”
o scritta perché i principi e gli istituti fondamentali della organizzazione dello
Stato italiano sono conservati in un documento (il testo costituzionale).
o lunga,oltre l’organizzazione statale descrive i principi fondamentali della
Repubblica.
o E’ rigida perché alle norme in essa contenute è stata assegnata una
efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, in modo che le leggi che
modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere
adottate dal Parlamento non con il procedimento ordinario ma con procedura
aggravata, secondo quanto prescritto dall’articolo 138 della Costituzione. Per
evitare abusi del Parlamento.
O E’ votata perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del
popolo eletti all’Assemblea costituente (con forze politiche molto diverse).
o E’ una Costituzione-programma perché non si limita a “fotografare” la
realtà esistente ma si prefigge l’obiettivo di modificarla.
Articoli della Costituzione
Una Costituzione ampia, in 139 articoli…
PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1 - 12)
Parte Prima: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (13-54)
Titolo I: RAPPORTI CIVILI (13-28)
Titolo II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI (29-34)
Titolo III: RAPPORTI ECONOMICI (35-47)
Titolo IV: RAPPORTI POLITICI (48-54)
o
Parte Seconda: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (55-139)
Titolo I: IL PARLAMENTO (55-82) (suddiviso in due sezioni)
Titolo II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (83-91)
Titolo III: IL GOVERNO (92-100) (suddiviso in tre sezioni)
Titolo IV: LA MAGISTRATURA (101-113) (suddiviso in due sezioni)
Titolo V: LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (114-133)
Titolo VI: GARANZIE COSTITUZIONALI (134-139) (suddiviso in due sezioni)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Primi articoli
1: principio democratico della sovranità popolare .
o 2: inviolabilità dei diritti umani ,
o 3: uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (formale e sostanziale)
o 4: sancisce il diritto al lavoro
o 5: stabilisce l’unità e indivisibilità della Repubblica .
o 6: tutela le minoranze linguistiche.
o 7: sancisce l’indipendenza reciproca di Stato e Chiesa cattolica, laicità
o 8: riconosce l’eguaglianza delle confessioni religiose
o 9: tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico
o 10 e 11: sui rapporti tra ordinamento interno ed internazionale. l’Italia ripudia la
guerra
o 12: descrive la Bandiera Italiana.
Il Parlamento
La struttura del Parlamento è Bicamerale
Camera dei Deputati : 630 membri
Senato della Repubblica : 315 membri
Bicameralismo perfetto :parità di posizione sostanziale tra le due Camere.
Le differenze riguardano:
o Il collegamento del Senato con l’ordinamento regionale (art. 57 Cost.)
o La diversa età prescritta per l’elettorato attivo e passivo
o Il differente numero di componenti (315 senatori e 630 deputati, di cui 12 deputati e 6 senatori
eletti nella circoscrizione estero).
Composizione delle due Camere. Ci sono senatori a vita nominati dal Presidente della
Repubblica e tutti gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita.
. Ogni Regione ha almeno sette senatori tranne la V.d.Aosta che ne ha 1.
In Senato può essere eletto chi ha compiuto 40 anni, è elettore chi ha compiuto 25 anni.
Alla Camera può essere eletto chi ha compiuto 25 anni ,è elettore chi ha compiuto 18 anni.
Le Leggi
Come nasce una legge (Art.70 Cost.):
o
Consiste nella presentazione di un progetto di legge che DEVE essere composto di:
o
Un testo articolato
o
Una relazione di accompagnamento
Chi può presentare una legge :
o
Ciascun deputato e ciascun senatore (art. 71, primo comma)
o
Il Governo (art. 71, primo comma)
o
I cittadini (50 mila elettori ex art. 71, secondo comma)
o
Le Regioni (Consigli regionali) (art. 121, secondo comma)
o
Il CNEL (art. 99)
3. La fase della promulgazione :Il progetto di legge approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere
diventa legge è inviato al Presidente della Repubblica per la promulgazione che è un atto che ne condiziona
l’efficacia.
Il Presidente della Repubblica svolge sulla legge :un controllo formale (sulla regolarità del procedimento) e
sostanziale (sulla legittimità della legge) Può rinviare con messaggio motivato la legge alle Camere ma una
sola volta. La pubblicazione :La legge approvata dalle Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica
deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale .
o L’entrata in vigore della norma avviene generalmente al termine del periodo di vacatio legis (di norma 15
gg)
Atti aventi forza di legge
La legge ordinaria è l’atto di esercizio della potestà legislativa ordinaria affidata dalla Costituzione in via
generale al Parlamento.
Eccezionalmente l’esercizio della funzione legislativa viene attribuito al Governo il quale emana “Atti aventi
forza di legge” che nell’ordinamento costituzionale vigente
sono:
- i decreti legislativi (atti emanati dal Governo su legge di delega del Parlamento che ne
determina l’oggetto, il tempo, i criteri direttivi) (Art.76 Cost.)
-i decreti legge (atti emanati dal Governo che hanno PROVVISORIAMENTE valore e
forza di legge a causa della necessità ed urgenza che li ha determinati) (Art.77 Cost.).
Essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 gg. altrimenti decadono.
L’ordinamento stabiliscono che la formazione delle leggi ordinarie e l’emanazione degli atti
del Governo aventi forza di legge, sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
Leggi Costituzionali
Diversa infatti dalla legge ordinaria sono la legge costituzionale e le leggi di revisione
della Costituzione.
Le leggi di revisione costituzionale sono quelle con le quali il Parlamento può
modificare il testo della Costituzione o abrogare determinate norme.
Le leggi costituzionali sono quelle con le quali il Parlamento integra il contenuto della
Costituzione. La stessa Costituzione riserva alcune materie a tali leggi es. art. 137 Cost.
in cui la legge costituzionale stabilisce le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte
Costituzionale.
PROCEDIMENTO AGGRAVATO
Le leggi costituzionali e quelle di revisione costituzionale sono adottate da
ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni, ad intervallo non minore di 3
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda votazione.Se la legge è approvata nella seconda votazione dai 2/3 dei
componenti si procede alla promulgazione, se è approvata solo dalla maggioranza
assoluta (50%+1) dei componenti allora entro 3 mesi : 1/5 dei componenti di una
Camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono chiedere che la legge sia
sottoposta a referendum popolare.
Presidente della Repubblica
1.
Il Presidente della Repubblica viene eletto dal:
o Parlamento in seduta comune integrato da 58 delegati
regionali (3 rappresentanti per ogni Regione tranne la Valle
d’Aosta con 1) (art.83 Cost)
2.Deve essere-avere (requisiti soggettivi) :
Cittadino italiano;
aver compiuto 50 anni;
Godere dei diritti civili e politici.
Vi sono incompatibilità con altre cariche
Dura in carica 7 anni , può essere rieletto, al termine del suo
mandato diventa senatore a vita, individuano le sue
responsabilità gli art. 89-90 Cost.
I poteri del Presidente
I poteri nei confronti del Parlamento:
• indice le elezioni delle Camere
• può sciogliere le Camere
• può inviare messaggi motivati
• promulga le leggi
• nomina 5 senatori a vita
• indice il referendum
I poteri del PdR nei confronti del Governo:
• nomina il Presidente del Consiglio e i
ministri su proposta del Presidente del
Consiglio
• Accoglie il giuramento del Governo
• Emana i decreti legge i decreti legislativi e i
regolamenti governativi
• Ha il comando delle forze armate
I poteri del PdR nei confronti della magistratura:
• presiede il Consiglio superiore della magistratura
• nomina 5 giudici della Corte costituzionale
• concede la grazia
Governo
E’ un organo formato da più organi. Compongono il Governo:Il Presidente del Consiglio, I
singoli Ministri ,Il Consiglio dei Ministri.
Presidente del Consiglio:
•E’ nominato dal Presidente della Repubblica
•Non è un superiore gerarchico dei ministri
•Ha un ruolo di direzione e di collegamento
•Dirige la politica generale del Governo
•Mantiene l’unità di indirizzo politico
•Promuove l’attività dei Ministri
Ministri:
•Nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
•Non devono necessariamente essere parlamentari, anche se normalmente lo sono
•Funzioni
-Politiche: quando partecipano alle decisioni del Consiglio dei Ministri
-Amministrative: perchè sono a capo di un Ministero (apparato formato da persone e mezzi
necessari per fornire I servizi pubblici ai cittadini)
Consiglio dei Ministri:
•E’ un organo collegiale, formato da tutti i Ministri e dal Presidente del Consiglio
•Funzioni di indirizzo politico e amministrativo
–Determina il programma di Governo
–Delibera i decreti legge, i decreti legislativi, regolamenti
La Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è un organo collegiale , costituzionale, con
funzioni giurisdizionali costituzionali.
•La composizione , 15 giudici, eletti:
•5 dalle supreme magistrature (3 dalla Corte di Cass.,1 dalla Corte dei Conti, 1 dal Consiglio
di Stato)
•5 dal Parlamento , riunito in seduta comune
•5 dal Presidente della Repubblica
Durano in carica 9 anni, non immediatamente rieleggibili.
•Compiti:
•Giudicare controversie relative alla legittimità costituzionale delle legge degli aventi forza di legge
•Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni
•Giudicare su accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
•Giudicare sull’ammissibilità delle richieste del referendum abrogativo (Art. 75 Cost.)
Organi di rilievo Costituzionale
•Gli organi di rilievo Costituzionali sono previsti ma non disciplinati
dalla Costituzione e godono di particolari prerogative e sono:
•C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)previsto
dall’Art. 99 della Cost.
•Corte dei Conti indicato nell’art. 100 della Cost. quale organo
ausiliario del Governo , esercita 4 tipi di funzione: di controllo ,
giurisdizionale , consultiva , amministrativa.
•Il Consiglio di Stato è un organo dello Stato che svolge funzioni di
ausiliare dello Stato-amministrazione , è formato da 6 sezione, alcune
di carattere consultivo , altre di tipo giurisdizionale
•C.S.M. (Consiglio superiore della Magistratura)
•Il Consiglio supremo di Difesa
LA COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
• art.5 “LA
REPUBBLICA, UNA ED
INDIVISIBILE, RICONOSCE E
PROMUOVE LE AUTONOMIE
LOCALI, ATTUA NEI SERVIZI CHE
DIPENDONO DALLO STATO
IL
PIU’ AMPIO DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO, ADEGUA I PRINCIPI
E I METODI DELLA SUA LEGISLAZIONE
ALLE ESIGENZE DELL’AUTONOMIA E
DEL DECENTRAMENTO
LA COSTITUZIONE ITALIANA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
• TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I
COMUNI
• MODIFICHE APPORTATE CON LA LEGGE
COSTITUZIONALE N.3 DEL 18 OTTOBRE
2001
• ART.114, 116, 117, 118 (SUSSIDIARIETA’.
DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA)
• COMUNI, PROVINCE, CITTA’
METROPOLITANE, REGIONI E STATO
La riforma della Costituzione
• Art.114
• La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato
• I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione
• Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento
La riforma della Costituzione
• Art.117
• La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché
dai vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali
L’art.117 della Costituzione, legislazione
esclusiva dello Stato
•
a)
b)
c)
d)
e)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
Politica estera e rapporti internazionali dello
Stato;rappoprti dello Stato con l’Unione
europea;diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione
europea;
Immigrazione
Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
Difesa e forze armate;sicurezza dello Stato;armi,
munizioni ed esplosivi;
Moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari;tutela della concorrenza; sistema
valutazio; sistema tributario e contabile dello Stato,
perequazione delle risorse finanziarie
L’art.117 della Costituzione
f) Organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Paramento
europeo;
g) Ordinamento ed organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali
h) Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale
i) Cittadinanza, stato civile ed anagrafi
l) Giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa
m) Determinazione del livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale
L’art.117 della Costituzione
n) Norme generali sull’istruzione
o) Previdenza sociale
p) Legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane
q) Dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale
r) Pesi, misure e determinazione del tempo,
coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno
s) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali
Art. 117 Costituzione
• Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
• Spetta alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
Art.117 Cost. legislazione concorrente
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a:
• Rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni
• Commercio con l’estero
• Tutela e sicurezza del lavoro
• Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con l’esclusione dell’istruzione e
della formazione professionale
• Professioni
• Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi
• Tutela della salute
Art.117 Cost. legislazione concorrente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alimentazione
Ordinamento sportivo
Protezione civile
Governo del territorio
Porti e aeroporti civili
Grandi reti di trasporto e di navigazione
Ordinamento della comunicazione
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia
Previdenza complementare ed integrativa
Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali
Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale
Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
Art. 117 Costituzione
• La potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni.
• La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia.
• I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite
Art. 117 Costituzione
• Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
• La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
• Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni al altro Stato. Nei casi e nelle
forme disciplinati da leggi dello Stato
art.118 della COSTITUZIONE
• Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Citta’
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza
• I COMUNI, LE PROVINCE E LE CITTA’
METROPOLITANE SONO TITOLARI DI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROPRIE E
DI QUELLE CONFERITE CON LEGGE
STATALE O REGIONALE, SECONDO LE
RISPETTIVE COMPETENZE
• Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
COMUNI favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà
IL PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETA’
• CARTA EUROPEA delle AUTONOMIE
LOCALI STRASBURGO (85) l. 439/89
• “L’ESERCIZIO DI POTESTA’
PUBBLICHE DEVE
INCOMBERE DI
PREFERENZA SULLE
AUTORITA’ PIU’ VICINE AL
CITTADINO” (recepito
nell’art.4 co.1 L.C. n.3/01,
art.118 Costituzione)
PRINCIPIO DI
ADEGUATEZZA
L’AMMINISTRAZIONE
INTERESSATA DEVE
POSSEDERE UNA
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
ADEGUATA A GARANTIRE
L’ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI
PRINCIPIO DI
DIFFERENZAZIONE
L’ALLOCAZIONE DELLE
RISORSE DEVE TENERE
CONTO DELLE DIVERSE
CARATTERISTICHE
DEMOGRAFICHE,TERRIT
ORIALI, STRUTTURALI
DEGLI ENTI
art.119 della COSTITUZIONE
• I COMUNI, LE PROVINCE E LE CITTA’
METROPOLITANE E LE REGIONI HANNO
AUTONOMIA FINANZIARIA DI ENTRATA
E DI SPESA.
• HANNO RISORSE AUTONOME.
STABILISCONO E APPLICANO TRIBUTI ED
ENTRATE PROPRIE, IN ARMONIA CON LA
COSTITUZIONE E SECONDO I PRINCIPI DI
COORDINAMENTO DELLA FINANZA
PUBBLICA E DEL SITEMA TRIBUTARIO
• Le risorse derivanti dalle fonti consentono ai
COMUNI, alle PROVINCE alle CITTA’
METROPOLITANE e alle REGIONI di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite
3 diversi profili di garanzia
Autonomia locale e Costituzione
ATTRIBUZIONE ALL’ENTE DI
UN AMBITO, DI UNA SFERA DI
AUTODETERMINAZIONE
• Art.48 PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI ALL’AMMINISTRAZIONE
DEL PROPRIO COMUNE
• art.133 AUTODETERMINAZIONE PER
LE MODIFICHE TERRITORIALI
•
Art.118, co.2
La Regione
Sotto il profilo giuridico, la Regione è un ente autonomo territoriale avente personalità
giuridica di diritto pubblico.
Autonomo in quanto soggetto giuridico titolare di diritti e doveri nei confronti di altri
soggetti giuridici (pubblici e privati). La Regione è un Ente pubblico in quanto interprete e
garante delle regole che disciplinano l’organizzazione politica di una certa comunità e, come
tale, titolare di una serie di poteri sovraordinati rispetto ai soggetti privati in quanto
costituisce un Ente di governo di livello superiore (previsto dalla Costituzione Italiana
all’art. 114 e ss.), regolamentati dalle norme che le assicurano piena autonomia nella
gestione di determinati ambiti, quale:emanazione di leggi (norme volte a tutelare i diritti e
regolamentare la società);
Territoriale in quanto la Regione esercita il proprio potere volitivo e sovraordinato
all’interno di un ambito geografico preciso e circoscritto
Nel nostro ordinamento esistono Regioni a Statuto ordinario , disciplinate dal titolo V
della costituzione, e Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna , Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta) cui l’art. 116 Cost. assicura condizioni particolari
d’autonomia secondo statuti adottati con leggi costituzionali.
Il Consiglio Regionale
eletto a suffragio universale e diretto, è composto :
•dal Presidente della Regione
•dai Consiglieri regionali (da un minimo di 30 per regioni con non più di 1 milione di abitanti fino ad un
massimo di 80, durano in carica 5 anni )
esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione,concorre
alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica :
•Le funzioni di controllo sull’attività dell’esecutivo
•ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione
patrimoniale
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti , opera
attraverso gli organi del Presidente del Consiglio (eletto a maggioranza dei
consiglieri), dell’ufficio di presidenza (composto dal Presidente, da due
vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzione di questore),dei
gruppi consiliari e delle commissioni (con funzione di controllo ed indirizzo
politico, potendo disporre ispezioni, richiedere atti o documenti, ecc.);
Presidente della Regione
Eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo
del Consiglio regionale rappresenta la Regione, dirige l’esecutivo,
presiede la Giunta regionale della cui attività è responsabile si avvale
di strutture di diretta collaborazione quali:
•il Vice Presidente, con funzioni delegate dal Presidente nella direzione dell’esecutivo e di rappresentanza della
Regione
•l’ufficio di Gabinetto del Presidente, con funzioni di supporto all’attività istituzionale del Presidente
•il Segretariato Generale, con funzioni di supporto tecnico all’attività di indirizzo politico e di controllo tecnico svolta
dagli organi di governo
La cessazione dalla carica può avvenire:
•Mozione di sfiducia a maggioranza assoluta del Consiglio Regionale
•Rimozione,dimissioni volontarie,impedimento permanente o morte
•Dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio
Giunta regionale
rappresenta l’organo esecutivo della Regione
Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico ed
amministrativo del Presidente della Regione da cui è
formata.Esercita funzione regolamentare nelle materie di
competenza legislativa concorrente ed esclusiva della Regione.
I regolamenti della Giunta possono essere:
•esecutivi di leggi regionali;
•di attuazione di leggi regionali;
•finalizzati all’organizzazione ed al funzionamento della Giunta
Inoltre la Giunta ha potere di : iniziativa legislativa , predispone il
Bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predispone programmi
di sviluppo regionale
IL TESTO UNICO delle NORME
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
• D.LGS. N. 267/00
• “CODICE DELLE AUTONOMIE”
• SU DELEGA (art.31 L.265/99)
•
•
•
•
•
•
MATERIE :
ORDINAMENTO LOCALE
STRUTTURA ISTITUZIONALE
SISTEMA ELETTORALE
STATO GIURIDICO DEGLI AMMINISTRATORI
SISTEMA FINANZIARIO E CONTABILE
CONTROLLI
• NORME FONDAMENTALI
SULL’ORGANIZZAZIONE
AUTONOMIA art.3 T.U.
• Co. 1 “LE COMUNITA’ LOCALI, ORDINATE
IN COMUNI,PROVINCE SONO AUTONOME”
• Co. 3 IL COMUNE E LA PROVINCIA SONO
ENTI LOCALI CHE
• RAPPRESENTANO LA PROPRIA
COMUNITA’
• NE CURANO GLI INTERESSI E
• NE PROMUOVONO LO SVILUPPO
AUTONOMIA art.3 T.U.
• Co. 4 “I COMUNI,LE PROVINCE…
HANNO AUTONOMIA STATUTARIA,
NORMATIVA, ORGANIZZATIVA E
AMMINISTRATIVA, NONCHE’
AUTONOMIA IMPOSITIVA E
FINANZIARIA NELL’AMBITO DEI
PROPRI STATUTI E REGOLAMENTI E
DELLE LEGGI DI COORDINAMENTO
DELLA FINANZA PUBBLICA
AUTONOMIA art.3 T.U.
“I COMUNI E LE PROVINCE
SONO TITOLARI DI
FUNZIONI
PROPRIE E DI QUELLE
CONFERITE LORO CON LEGGE
DELLO STATO E
DELLA REGIONE,
SECONDO IL PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETA’.
• Co. 5
AUTONOMIA art.3 T.U.
• I COMUNI E LE PROVINCE
SVOLGONO LE LORO FUNZIONI
ANCHE ATTRAVERSO LE
ATTIVITA’ CHE POSSONO ESSERE
ADEGUATAMENTE ESERCITATE
DALL’AUTONOMA INIZIATIVA DEI
CITTADINI E DELLE LORO
FORMAZIONI SOCIALI
AUTONOMIA STATUTARIA (Tuel art.6)
• ADOZIONE DEL PROPRIO STATUTO
• LO STATUTO STABILISCE,
nell’ambito dei principi fissati dal TUEL:
• LE NORME FONDAMENTALI
DELL’ORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE
• SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI
DEGLI ORGANI E LE FORME DI
GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE
DELLE MINORANZE
• I MODI DI ESERCIZIO DELLA
RAPPRESENTANZA LEGALE
DELL’ENTE, ANCHE IN GIUDIZIO
AUTONOMIA STATUTARIA (Tuel art.6)
• LO STATUTO STABILISCE, nell’ambito dei
principi fissati dal TUEL:
• I CRITERI GENERALI IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE
• LE FORME DI COLLABORAZIONE FRA
COMUNI E PROVINCE,
• DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
• DEL DECENTRAMENTO
• DELL’ACCESSO DEI CITTADINI ALLE
INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
• LO STEMMA E IL GONFALONE
AUTONOMIA STATUTARIA (Tuel art.6)
• GLI STATUTI STABILISCONO
• NORME PER ASSICURARE
CONDIZIONI DI PARI
OPPORTUNITA’ TRA UOMO E
DONNA AI SENSI DELLA L.125/91
• E PER PROMUOVERE LA
PRESENZA DI ENTRAMBI E
SESSI NELLE GIUNTE E NEGLI
ORGANI COLLEGIALI DEL
COMUNE
AUTONOMIA REGOLAMENTARE
•Art.7 del TESTO UNICO ENTI LOCALI
•“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dello Statuto, il Comune, la Provincia...
adotta regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio delle
funzioni”
GOVERNO DELL’ENTE LOCALE
• Art. 36 del Testo Unico (d.lgs.n.267/2000)
• Parte I Ordinamento Istituzionale
• Titolo III - Organi
1.” Sono organi di governo del comune il
consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il
consiglio, la giunta, il presidente”
Organi di governo della
PROVINCIA
• Art. 36 del TUEL
• SONO ORGANI DI GOVERNO DELLA
PROVINCIA
IL CONSIGLIO (INVESTITURA
POPOLARE)
LA GIUNTA (INVESTITURA FIDUCIARIA)
ORGANI COLLEGIALI
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(INVESTITURA POPOLARE)
ORGANO MONOCRATICO
IL CONSIGLIO
PROVINCIALE/1
ART. 37 COMPOSIZIONE
• IL CONSIGLIO PROVINCIALE E’
COMPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA:
• f) DA 45 MEMBRI NELLE PROVINCE CON
POPOLAZIONE SUPERIORE A 1,4
MILIONE DI ABITANTI.
• CO.4 LA POPOLAZIONE È DETERMINATA
IN BASE AI RISULTATI DELL’ULTIMO
CENSIMENTO UFFICIALE
IL CONSIGLIO PROVINCIALE/2
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ART. 38 FUNZIONAMENTO
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE, NEL QUADRO DEI PRINCIPI
STABILITI DALLO STATUTO, E’
DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.
AUTONOMIA FUNZIONALE ED
ORGANIZZATIVA
COMMISSIONI CONSILIARI (permanenti)
SEDUTE PUBBLICHE
PRESIDENZA CONSIGLIO
PROCLAMAZIONE – DURATA IN CARICA DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI
SCIOGLIMENTO, SOSPENSIONE,
RIMOZIONE (ART.141-143)
IL CONSIGLIO
PROVINCIALE/3
ART. 42 ATTRIBUZIONI
• IL CONSIGLIO E’
L’ORGANO DI
INDIRIZZO
CONTROLLO POLITICO –
AMMINISTRATIVO
E
• AL CONSIGLIO SPETTANO LE
PRINCIPALI SCELTE STRATEGICHE
NELL’AMBITO DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
• ORGANO A COMPETENZA
LIMITATA, LA CASISTICA EX LEGE E’
TASSATIVA E NON PUO’ ESSERE
ESTESA, NE’CON LO STATUTO, NE’ CON
IL REGOLAMENTO, NE’PER ANALOGIA
AD ALTRE MATERIE
IL CONSIGLIO PROVINCIALE/4
ART. 42 ATTRIBUZIONI /1
• HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI
SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI
• FUNZIONE NORMATIVA (Statuto,
Statuto aziende speciali, Regolamenti eccetto quello su
ordinamento e servizi)
• FUNZIONE PROGRAMMATORIA
(programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
programmi triennali, bilanci, rendiconti, piani
territoriali e urbanistici)
• FUNZIONE DI COSTITUZIONE DI FORME ASSOCIATIVE
(CONVENZIONI TRA COMUNI E PROVINCIA)
• FUNZIONE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
IL CONSIGLIO
PROVINCIALE/5
ART. 42 ATTRIBUZIONI /2
• FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI
PUBBLICI (la competenza consiliare è di
indirizzo e controllo, non gestionale, attribuita
ai dirigenti)
• FUNZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
(istituzione e ordinamento dei tributi, come
IPT, COSAP,etc.disciplina generale tariffe, )
• FUNZIONE DI INDIRIZZO VERSO ENTI
DIPENDENTI
• FUNZIONI IN MATERIA DI MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
• FUNZIONI IN MATERIA DI IMPEGNO DI
SPESA PER GLI ANNI SUCCESSIVI
• FUNZIONI IN MATERIA DI ACQUISTI,
ALIENAZIONI, APPALTI, CONCESSIONI
• FUNZIONI IN MATERIA DI NOMINE
IL CONSIGLIO PROVINCIALE/6
ART. 42 co. 4
ATTRIBUZIONI
• DIVIETO DI SOSTITUZIONE IN CASO
D’URGENZA TRA ORGANI DI GOVERNO
• CARATTERE TASSATIVO DELLA
COMPETENZA CONSIGLIARE, COME
LIMITE INTERNO E LIMITE ESTERNO
(PER ESEMPIO è preclusa alla Giunta di sostituirsi al
Consiglio)
• Salvo le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio
entro 60 gg., a pena di decadenza
LA GIUNTA PROVINCIALE1
• ORGANO AUSILIARIO DEL
PRESIDENTE
• E’ COMPOSTA DAL PRESIDENTE,
CHE LA PRESIEDE E DAGLI
ASSESSORI
• GLI ASSESSORI VENGONO NOMINATI E
REVOCATI DAL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA
• NUMERO ASSESSORI FISSATO DALLO
STATUTO
• ASSESSORI ANCHE ESTERNI
• DOPO NOMINA ASSESSORI, COMUNICAZIONE
AL CONSIGLIO
GIUNTA PROVINCIALE/2
• COLLABORA CON IL
PRESIDENTE NEL GOVERNO
DELLA PROVINCIA
per
• ATTUAZIONE INDIRIZZI
GENERALI
• FORMULAZIONE PROGRAMMA
• OPERA MEDIANTE
DELIBERAZIONI COLLEGIALI
• RIFERISCE ANNUALMENTE AL
CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA’
• SVOLGE ATTIVITA’ PROPOSITIVA E DI
IMPULSO
COMPETENZE DELLE GIUNTE/1
• COMPETENZE
NON RISERVATE DALLA
LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRI
ORGANI (PRESIDENTE,CONSIGLIO)
• COMPIE TUTTI GLI ATTI RIENTRANTI,
ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2,
NELLE FUNZIONI DI ORGANI DI
GOVERNO, NON RISERVATI DALLA
LEGGE AL CONSIGLIO, CHE NON SIANO
ATTRIBUITE ALLE COMPETENZE
GESTIONALI DEI DIRIGENTI
COMPETENZE DELLE
GIUNTE/2
ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI Regolamento nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio
co. 3, art. 89, co. 5)
(art.48,
• GESTIONE FINANZIARIA
schema bilancio annuale e relativa relazione previsionale e
programmatica, predisposizione PEG, obiettivi per la gestione e
assegnazione ai responsabili dei servizi le dotazioni necessarie
art.169, in casi di necessità ed urgenza, variazioni di bilancio
• AMMINISTRAZIONE PERSONALE
(PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE)
• LAVORI PUBBLICI
• TRANSAZIONI, incarichi a legali
GESTIONE DELL’ENTE LOCALE
• Art. 107 del Testo Unico “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”
• 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli
statuti e dai regolamenti
• 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti….
• 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti…
• 4. Le attribuzioni ai dirigenti ..possono essere
derogate…da leggi espresse
IL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA/1
• E’ L’ORGANO RESPONSABILE
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA
PROVINCIA
• RAPPRESENTA L’ENTE
• SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E
ALL’ESECUZIONE DEGLI ATTI
• ORDINANZE
IL PRESIDENTE/2
GIURAMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO
• NOMINA, DESIGNA, REVOCA I
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA
PRESSO ENTI,AZIENDE, ISTITUZIONI
• NOMINA I RESPONSABILI
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
• ATTRIBUISCE E DEFINISCE
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI
COLLABORAZIONE ESTERNA (TUEL
ARTT.109 e 110, STATUTO E
REGOLAMENTO)
• DISTINTIVO (fascia azzurra con stemma
Provincia)
Mandato del PRESIDENTE
• DURATA QUINQUENNALE
• Due mandati consecutivi, non
immediatamente rieleggibile
• MOZIONE DI SFIDUCIA,
motivata e sottoscritta da 2/5 consiglieri,
votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio
TERMINE DEL PRESIDENTE
• IN CASO DI IMPEDIMENTO
PERMANENTE, RIMOZIONE,
DECADENZA O DECESSO
• LA GIUNTA DECADE E SI SCIOGLIE IL
CONSIGLIO.
• PER ASSENZA O IMPEDIMENTO
TEMPORANEO O SOSPENSIONE IL
VICEPRESIDENTE SOSTITUISCE
• DIMISSIONI, EFFICACI ED
IRREVOCABILI TRASCORSO IL
TERMINE DI 20 GIORNI,
SCIOGLIMENTO CONSIGLIO E NOMINA
COMMISSARIO
COMPETENZE DELLA PROVINCIA
Secondo l’art.3, comma 3 del D.lgs 267/2000, la
Provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
La funzione ulteriore specificata per la Provincia è quella
di “coordinare”, oltre che promuovere, lo sviluppo della
propria comunità, il che vale per “coordinare” lo sviluppo
delle diverse comunità locali afferenti ai vari Comuni
compresi nel proprio territorio
Ai sensi dell’art. 3 comma 5, del D.lgs. 267/2000 le
Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle
conferite loro con legge dello Stato e della Regione,
secondo il principio di sussidiarietà; esse svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali
La Provincia deve svolgere tutte le funzioni
amministrative che, in base ai principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione non possono essere
attribuite al Comune.
Per quanto riguarda le funzioni proprie in base all’art. 19 del D.lgs. 267/2000
spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che
riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti
settori:
a)
Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione
delle calamità;
b)
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c)
Valorizzazione dei beni culturali;
d)
Viabilità e trasporti;
e)
Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f)
Caccia e pesca nelle acque interne;
g)
Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni
atmosferiche e sonore;
h)
Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;
i)
Compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica
ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
j)
Raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali.
La Provincia,in collaborazione con i Comuni, e sulla base di programmi da
essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante
interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo, da gestire attraverso le
forme previste dal testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali. Spetta
dunque alla Provincia predisporre i programmi, promuovere e coordinare
l’attività.
Per quanto concerne le funzioni conferite il D.lgs. 112/1998, in ossequio al principio di
sussidiarietà, ha provveduto a trasferire alle Province le funzioni amministrative relative alle
seguenti materie:
1.
industria: produzioni di mangimi semplici, composti, completi o complementari;
2.
energia: controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia, programmi di
promozione delle fonti rinnovabili di energia; autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio
degli impianti di produzione di energia e controllo del rendimento energetico;
3.
autoscuole: autorizzazioni e vigilanza sull’attività delle autoscuole e delle scuole
nautiche; riconoscimento dei consorzi fra le autoscuole; esami di idoneità degli insegnanti di
autoscuola;
4.
revisione dei mezzi: autorizzazioni alle imprese di revisione e riparazione di autoveicoli;
5.
autotrasporto: autorizzazioni per autotrasporto di merce propria; controllo delle “tariffe
a forcella” per autotrasporto; esami per autotrasporto di merci e persone; tenuta degli albi
provinciali degli autotrasportatori;
6.
viabilità e strade: progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale (ad
eccezione delle strade nazionali e delle autostrade, che restano di competenza statale);
7.
protezione civile: predisposizione dei piani provinciali di emergenza; attuazione dei piani
regionali di prevenzione dei rischi; vigilanza sulle strutture;
8.
catasto edilizio urbano e catasto terreni: tenuta degli atti (conservazione, uso,
aggiornamento, revisione estimi e classificazione e rilevazione consorzi di bonifica) per i
Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti (attraverso la formazione di appositi
consorzi);
9.
LAVORO e formazione professionale ;
10.
polizia amministrativa: autorizzazioni allo svolgimento di gare locali di veicoli in ambito
sovra comunale o provinciale; riconoscimento delle nomine ad agenti giurati delle guardie che
esercitano la sorveglianza sulle attività venatorie e sulla pesca.
Ulteriori compiti attribuiti alle Province – che si svolgono secondo norme dettate dalla legge
regionale - sono quelli del coordinamento e della programmazione, il cui procedimento è
delineato dall’art. 20 del D.lgs. 267/2000. Più precisamente la Provincia:
raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione
economica, territoriale e ambientale della Regione;
concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri
programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale
di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il
coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni.
In particolare, la Provincia, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della
legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di
coordinamento (PTC) che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio
COMUNE
FUNZIONI DI GIUNTA E
CONSIGLIO RICALCANO
QUELLE GIA’ ESPLICATE PER
IL CONSIGLIO E LA GIUNTA
PROVINCIALE , UNICHE
DIFFERENZE SONO ALCUNE
MATERIE DI COMPETENZA
DEL COMUNE ED ALCUNI
POTERI DEL SINDACO
Organi di governo del COMUNE
• Art. 36 del TUEL
• SONO ORGANI DI GOVERNO DEL
COMUNE
IL CONSIGLIO (INVESTITURA
POPOLARE)
LA GIUNTA (INVESTITURA FIDUCIARIA)
ORGANI COLLEGIALI
IL SINDACO (INVESTITURA POPOLARE)
ORGANO MONOCRATICO
Attribuzioni del Sindaco nei
servizi di competenza statale
Stato civile
Anagrafe
Leva
Statistica
Ordine pubblico e sicurezza
LE ORDINANZE SINDACALI
• TUEL art. 50, co.5 IN QUALITA’DI
CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE
PUO’ ADOTTARE ORDINANZE
CONTINGIBILI ED URGENTI SOLO
PER FAR FRONTE AD EMERGENZE
SANITARIE O DI IGIENE PUBBLICA
DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE
LOCALE
• TUEL art.54, co.2 IN QUALITA’ DI
UFFICIALE DI GOVERNO, IN
SOSTITUZIONE DELLE AUTORITA’
STATALI, PU0’ ADOTTARE ORDINANZE
CONTINGIBILI ED URGENTI AL FINE DI
ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE
MINACCIANO L’INCOLUMITA’ DEI
CITTADINI
SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI
L’art. 141 del T.U.E.L. dispone lo scioglimento dei consigli
comunali e provinciali nei seguenti casi:
Compimento di atti contrari alla Costituzione
Gravi e persistenti violazioni di legge
Gravi motivi di ordine pubblico
Impossibilità di funzionamento degli organi e servizi per:
Impedimento,rimozione,decadenza,decesso del sindaco o
presidente
Dimissioni del sindaco o presidente della prov.
Riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla
metà dei componenti del Consiglio
Mancata approvazione nei termini del bilancio
Mozione di sfiducia nei confronti di sindaco o presidente della
prov. (art. 52 T.U.)
Fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso(art. 143 T.U)
Omissione della deliberazione di dissesto finanziario(ART.247.T.U)
Lo scioglimento avviene sotto la veste formale di Decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni,si provvede
contestualmente alla nomina di un commissario.
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Ordinamento statale , regionale ed enti locali