MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA O MANCATA RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO C.P.I. Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, l'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I. viene equiparata alla mancata presentazione della SCIA. "Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA." (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011). In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a tutte le "attività soggette" (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA, e non solamente a quelle di cat. C. Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 258 a euro 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011). ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I. Le pene previste in tal caso dall'articolo 20 comma 2 del d.lgs. 139/06, sono rappresentate dalla reclusione e multa. Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. Ufficiali e Agenti di P.G. A tal proposito è opportuno sottolineare che, in forza degli art. 7, co.1 e 2, art. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché degli artt. 14 e 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e degli artt. 1 e 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 accorpati integralmente dal disposto dell'art. 6, 2° comma del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, il personale operativo del C.N.VV.F. nell'esercizio delle attività istituzionali svolge funzioni di polizia giudiziaria; in particolare, al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale (capi squadra, capi reparti, funzionari) è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie: - delitti contro la pubblica incolumità; - contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività istituzionale (aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali rappresentate dall'estinzione degli incendi e del soccorso pubblico, nonché della prevenzione incendi e delle attività di ricerca e studio) presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. sono presenti gli "Uffici di Polizia Giudiziaria". La procedura per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro del D.Lgs. 758/1994 Il Capo II del decreto legislativo n° 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto medesimo. L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell'oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l'estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa. Adempimenti dell'organo di vigilanza (Vigili del Fuoco): ART. 20 (Prescrizioni) L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di P.G. di cui all'art. 55 del c.c.p., accertata la sussistenza di un reato ricadente tra quelli estinguibili con contravvenzione (con mod. 1PG), impartisce al contravventore una apposita prescrizione, allo scopo di eliminare la contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine tecnicamente necessario, non eccedente un periodo massimo di mesi 6. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.lgs n. 758/94, il suddetto termine, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi 6, comprensivo anche del periodo già trascorso. Un'ulteriore proroga, fino ad un periodo massimo di altri 6 mesi, può essere concessa una sola volta su istanza del contravventore, che deve indicare specifiche circostanze giustificative a lui non imputabili. Si precisa che la prescrizione costituisce un atto obbligatorio nell'ambito dei reati previsti nell'allegato 1 del decreto. La prescrizione è comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale opera il contravventore. Nel caso in cui oltre alla violazione di una norma, venga accertata una situazione di pericolo, l'organo di vigilanza può imporre specifiche prescrizioni atte a far cessare lo stato di pericolo per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in attesa della regolarizzazione. L'organo di vigilanza ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale. La contravvenzione della norma disattesa deve essere imputata al contravventore, che quindi va individuato nella persona o nelle persone che hanno violato la norma in concreto. ART. 21 (Verifica dell'adempimento) - Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate nella prescrizione. - Accertato l'adempimento alla prescrizione, l'Organo di Vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita. - Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'Organo di Vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento dell'ammenda prevista. - In caso si accerti l'inadempimento alla prescrizione impartita, l'Organo di Vigilanza ne dà comunicazione al PM ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. Nel caso di più prescrizioni correlate a distinte ipotesi di reato, qualora il contravventore adempia soltanto ad alcune, i Comandi Provinciali VV.F. provvederanno a dare separata comunicazione al PM. Adempimenti del pubblico ministero: (Artt. 23 e 24 del D.L.vo n° 758/94) Il PM ricevuta la notizia di reato inerente alla contravvenzione, tiene sospeso il relativo procedimento dal momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 335 del c.c.p. fino al momento in cui riceve dall'Organo di Vigilanza le comunicazioni di cui all'art. 21. Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione del procedimento, per estinzione del reato, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto. Il Pubblico Ministero può procedere ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis (oblazione) del codice penale, nel caso che da parte del contravventore l'adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione della contravvenzione sia stata realizzata con modalità diverse da quelle indicate dall'Organo di Vigilanza.