Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP Corso di Formazione Modulo A Modulo B Ateco 8 Docente: Architetto Patrizia Brignolo 1 IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE 2 Vigilanza e controllo GLI ORGANI DI CONTROLLO IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 3 DPR 520 del 19 marzo 1955 Con il DPR 520/55 è operata una notevole riorganizzazione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale contestuale all’approvazione di una nuova disciplina giuridica in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro: DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro” DPR 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” L’art. 7 del DPR 520/55 stabilisce che l’Ispettorato del lavoro deve esercitare controllo in materia di previdenza sociale ed assicurativa, applicazione della contrattazione di lavoro e, in generale, vigilanza sul rispetto di tutte le leggi sul lavoro ovunque sia presente almeno un lavoratore subordinato; principio ribadito nella Legge 628/61 allorchè afferma che l’ispettore ha “il compito di vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale … ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato”. 4 DPR 520 del 19 marzo 1955 L’art. 8 comma 2 attribuisce all’ispettore il potere di accesso stabilendo che “gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio cui essi sono destinati…….. sono ufficiali di polizia giudiziaria” (U.P.G.); peraltro, essi “hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti…”. 5 DPR 520 del 19 marzo 1955 L’art. 11 comma 1 afferma che “le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dall’organo di vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni sono punite con sanzione amministrativa … quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi”; il comma 2 recita “si applica la pena dell’arresto … o dell’ammenda … se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”. 6 LEGGE 833/1978 La legge 23.12.1978 n. 833 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale ed ha effettuato una profonda e radicale riforma dell’assistenza sanitaria in Italia, con importanti interventi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; con tale riforma sanitaria, la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata demandata all’attività di prevenzione di un apposito servizio facente capo all’ASL (che, con il D.Lgs. 502/1992, sarà chiamato “Servizio PREvenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”, spesso citato come “S.Pre.S.A.L”). 7 LEGGE 833/1978 L’art. 21 della Legge 833/1978 afferma infatti che “all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori” e che “le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro.” Si dice inoltre che è il prefetto a stabilire quali addetti al Servizio Sanitario assumano la qualifica di U.P.G. e che a tale personale ispettivo sono estesi i poteri di accesso di cui al DPR 520/1955. 8 LEGGE 833/1978 I dipartimenti di prevenzione delle ASL si occupano di sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro La Direzione Provinciale del lavoro – Servizi ispettivi (ex Ispettorato del lavoro) affronta la materia del lavoro dal punto di vista della contrattazione, lotta al sommerso, previdenza ed assicurazione ecc. 9 D.Lgs. 502/1992 Il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 ha riordinato la disciplina in materia sanitaria istituendo peraltro, presso ogni unità sanitaria locale (peraltro trasformate in azienda, da cui la sigla “ASL”) i seguenti servizi di vigilanza: Igiene e sanità pubblica (S.I.S.P.) Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) Igiene degli alimenti e nutrizione (S.I.A.N.) Veterinario (S.VET.) Nella pratica di cantiere e di fabbrica o azienda, il personale di vigilanza con cui ci si confronta più frequentemente è sicuramente quello facente capo agli S.Pre.S.A.L. 10 D.Lgs. 758/1994 Nella sostanza, il potere di prescrizione si configura come il potere sanzionatorio esercitato dall’organo di vigilanza nei confronti di colui che violi la legge in materia di sicurezza ed igiene. All’art. 20 comma 1, tale decreto afferma che: “Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza … impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tal termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi” 11 D.Lgs. 758/1994 Il comma 2 impone invece all’organo di vigilanza la comunicazione della notizia di reato al PM; tale comunicazione dà luogo all’apertura di un procedimento penale con iscrizione della stessa nel registro delle notizie di reato; all’atto stesso dell’iscrizione del contravventore all’interno del registro, il procedimento penale è sospeso fino al momento del ricevimento, da parte del PM, di una delle comunicazioni di adempimento o inadempimento. 12 D.Lgs. 758/1994 In caso di accertamento di una contravvenzione, l’ispettore ha dunque l’obbligo di impartire al contravventore un’apposita prescrizione fissando contestualmente un termine per la regolarizzazione; la prescrizione può imporre specifiche misure atte alla cessazione o eliminazione del pericolo per la sicurezza (cioè una disposizione). 13 Soggetti che effettuano la vigilanza (Art. 13, comma1 D.Lgs 81/08 agg.) La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco… Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7 Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. 14 Disposizione (art. 10 DPR 520/55): E’ l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non contiene indicazioni precise di attuazione o lascia ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti. Nel caso della disposizione, pertanto, la violazione si concretizza con la sua inosservanza dopo che siano trascorsi i tempi concessi dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione. La disposizione resta attualmente in vigore con sanzione prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94. La disposizione è un atto amministrativo e soltanto la sua inosservanza nei modi e tempi stabiliti dall’Ispettore (o tecnico ASL) si configura come reato penale di cui il PM dovrà necessariamente essere informato per avviare un procedimento penale. 15 Prescrizione (artt. 19-25 DLvo 758/94): Trova applicazione nei casi di violazione punibile con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (non applicabile per sanzioni amministrative). La attuazione è riservata agli organi di vigilanza, individuati dalla legge, nello svolgimento delle funzioni di P.G. (Polizia Giudiziaria), ed è disciplinata da precise modalità applicative: • obbligatorietà di dare comunicazione della violazione constatata al P.M.; • concessione di un termine per la regolarizzazione della violazione stessa (di norma: 6 mesi); • verifica dell'adempimento (entro 60 giorni dalla scadenza dei termini concessi) ed irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa; • comunicazione al P.M. dell'avvenuto adempimento ed estinzione del reato contravvenzionale. • adempimento anomalo: qualora la prescrizione venga effettuata con modalità differenti rispetto a quelle determinate dall’Organo di Vigilanza, questa si intende non adempiuta e quindi chi ha commesso la contravvenzione non può essere ammesso al pagamento in via amministrativa, ma il PM deciderà se applicare l’art. 162 bis del codice penale con pagamento tramite oblazione 16 Chi sono i destinatari della “prescrizione”? La prescrizione può riconoscere quale destinatario, oltre al datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore, il medico competente ecc.; nel lasso di tempo, concesso dall'organo di vigilanza per l'adempimento, il procedimento penale rimane sospeso fino alla archiviazione od alla eventuale prosecuzione degli atti, in caso di inosservanza del contravventore alle prescrizioni ricevute. La prescrizione, nelle violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro, è obbligatoria, pertanto l'A.G. che riceva direttamente notizia di una violazione rientrante in tale ambito deve darne comunicazione all'organo di vigilanza, competente per territorio, per la attuazione di detta procedura 17 ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE PRESCRIZIONE Indicazione delle misure da attuare e dei tempi massimi di adempimento Invio al contravventore Invio della notizia di reato al PM e contestuale sospensione del procedimento penale Scadenza 18 ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE Scadenza adempimento inadempimento Comunicazione al PM per continuazione dell’azione penale Ammissione al pagamento della sanzione amministrativa Pagamento della sanzione Comunicazione al PM per estinzione del reato 19 ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE (PROCEDURA COMPLETA) PRESCRIZIONE Nel dettaglio, al momento dell’accertamento della contravvenzione l’Organo di vigilanza emette una prescrizione fissando contestualmente un termine per la regolarizzazione. Tale termine: Non può eccedere il periodo tecnicamente necessario per adempiere alla prescrizione È prorogabile a richiesta motivata del contravventore ma non può in ogni caso superare i sei mesi È ulteriormente prorogabile per una sola volta e comunque per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi quando specifiche circostanze, non imputabili al contravventore, determinino un ritardo nella regolarizzazione La prescrizione può imporre, come già riferito, specifiche misure atte a far cessare il pericolo (cioè può contenere al suo interno una “disposizione”) 20 ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE (PROCEDURA COMPLETA) COMUNICAZIONE AL PM L’organo di vigilanza ha l’obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del C.P.P.; tale comunicazione dà luogo all’apertura di un procedimento penale con iscrizione della contravvenzione nel registro delle notizie di reato. Ai sensi dell’art. 335 del C.P.P. il procedimento penale è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro sino al momento in cui il PM riceve comunicazione di adempimento o inadempimento. 21 ITER CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE (PROCEDURA COMPLETA) RIVISITA Decorso il termine fissato nella prescrizione, entro e non oltre sessanta giorni l’Organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le procedure impartite e nel termine temporale stabilito dando luogo alla cosiddetta “rivisita”. In tale sede si possono determinare tre situazioni: 22 1) ADEMPIMENTO ALLA PRESCRIZIONE Se la prescrizione è stata ottemperata nei modi e nelle tempistiche indicati dall’organo di vigilanza, il contravventore è ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad ¼ del massimo stabilito per tale contravvenzione entro 30 giorni dalla data della rivisita; entro 120 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione l’Organo di vigilanza comunica al PM l’adempimento alla prescrizione ed il pagamento, nel frattempo avvenuto, della somma citata. Il PM chiede l’archiviazione del procedimento ed reato è estinto 23 2) INADEMPIMENTO ALLA PRESCRIZIONE Se la prescrizione non è stata adempiuta, l’Organo di vigilanza ne dà comunicazione al PM entro 90 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione; il procedimento penale, a suo tempo sospeso, riprende il suo corso secondo le regole del C.P.P. 24 3) ADEMPIMENTO “ANOMALO” ALLA PRESCRIZIONE Se la prescrizione è stata adempiuta ma in tempi o secondo modalità differenti rispetto a quelle determinate dall’Organo di vigilanza, essa si intende non adempiuta e dunque il ontravventore non può essere ammesso al pagamento in via amministrativa della somma di cui sopra; inoltre del fatto è informato il PM. Tale adempimento anomalo è valutato ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 162 bis del c.p. 25 Le Omologazioni e le verifiche periodiche (art. 71 Dlgs 81/08) … il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinchè le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l ’installazione e prima de lla messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto,al fine di assicurarne l ’installazione corretta e il buon funzionamento le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. 26 Le Omologazioni e le verifiche periodiche (art. 71 Dlgs 81/08) Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l ’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l ’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall ’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. 27 Informazione, assistenza e consulenza (Art. 9, D.Lgs 81/08 agg.) Articolo 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro L’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro), l’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e l’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente,svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività: a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; 28 Informazione, assistenza e consulenza (Art. 9, D.Lgs 81/08 agg.) c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32; f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate; 29 Informazione, assistenza e consulenza (Art. 9, D.Lgs 81/08 agg.) g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5; h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 6; i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v); l) predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z); m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 8. 30 Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,tramite le AA.SS.LL.del SSN,il Ministero dell ’interno tra mite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,l ’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l ’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. 31 GLI ORGANISMI PARITETICI DEFINIZIONE Organismi paritetici: Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento 32 Grazie per l’attenzione 33