COMUNE DI LONATE CEPPINO
Provincia di Varese
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Dal 1° gennaio 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU) sostituisce l’Imposta Comunale (ICI). E’ stata
anticipata, in via sperimentale, dalla Legge n. 214/2011 ed entrerà in vigore, in via definitiva, dal 1° gennaio
2015.
Lo 0,38% dell’imposta calcolata con l’aliquota base (percentuale che il Comune potrà stabilire entro il 30
settembre 2012), verrà incassata dallo Stato.
ALIQUOTE: per l’anno 2012 l’acconto dell’imposta deve essere versato entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno
è sabato) e si applicano le aliquote fissate dalla legge, tranne che per l’abitazione principale:
-
0,76% aliquota base (abitazioni locate, abitazioni tenute a disposizione, terreni, aree edificabili…);
-
0,2% aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze;
-
0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali.
COSA SI INTENDE PER:
- abitazione principale: per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile;
Il soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, risulta
essere, solo ed esclusivamente per l’imposta IMU, soggetto passivo dell’imposta e quindi obbligato al
versamento dell’imposta stessa.
-
pertinenza: sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, nel limite una pertinenza per
categoria catastale quali C/2, C/6 e C/7. Si considera pertinenza anche quella iscritta in catasto
unitamente all'unità abitativa. Ciò significa che nel computo delle pertinenze vanno considerate anche
quelle accatastate con l'abitazione, per le quali è stata attribuita una rendita catastale insieme alla
casa.
Esempi:
– quando c'è una cantina censita con la casa (lo si vede sul disegno che si è presentato in
Catasto), un eventuale deposito/ripostiglio accatastato a parte, va tassato allo 0,76% (perché
entrambe le pertinenze sono "censibili" in C/2);
– se invece si possiede un box (C/6), un ripostiglio (o cantina o deposito o soffitta C/2) ed una
tettoia (C/7), queste possono essere considerate tutte pertinenze.
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DETRAZIONI: l’Amministrazione Comunale ha deciso che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, la detrazione è elevata fino a concorrenza dell’ammontare
dell’imposta dovuta.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi in parti uguali.
La detrazione di base, per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di € 50,00 per figlio, con età non superiore ad
anni ventisei, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. Tale detrazione di € 50,00 per figlio non può superare l’importo massimo di € 400,00.
ATTENZIONE
USO GRATUITO: con la nuova imposta, l’assimilazione per abitazione principale delle unità abitative
concesse in uso gratuito, come avveniva per l’ICI, non può essere più applicata e, quindi, queste abitazioni (e
relative pertinenze), non godono più delle fattispecie agevolative previste per l’abitazione principale.
Per queste unità immobiliari, dovrà essere versata l’imposta calcolata con l’aliquota base per “altri
fabbricati” (seconde case).
MOLTIPLICATORI D’IMPOSTA: rispetto all’ICI è rimasta invariata la rivalutazione del 5% della rendita
del fabbricato ed il 25% su terreni agricoli. Sono, però, aumentati i moltiplicatori da utilizzare ai fini del
calcolo di imposta (come da prospetto allegato).
VERSAMENTI: il versamento dell’imposta IMU per quanto riguarda l’acconto 2012, potrà essere
effettuato solo tramite il modulo F24, reperibile presso le banche e PosteItaliane SpA e non possono
essere ritirati presso gli Uffici Comunali. Solo a partire dal saldo di dicembre potrà essere utilizzato il
nuovo bollettino di conto corrente postale che si è sempre utilizzato per pagare l’imposta.
Le scadenze dell’acconto e del saldo rimangono invariate al 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno (il
versamento deve essere effettuato, nella misura del 50% in l’acconto ed il restante 50% a saldo). Per l’anno
d’imposta in corso (2012) queste date cadono di sabato e domenica, quindi il versamento può essere
effettuato fino al primo giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 18 giugno e lunedì 17 dicembre 2012.
Non sarà possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione a 18 giugno 2012, perché la rata di
dicembre verrà versata a conguaglio dell’imposta dovuta, in quanto i Comuni avranno la facoltà di modificare
regolamenti, aliquote e detrazione entro il 30 settembre 2012.
DICHIARAZIONE: anche la dichiarazione dell’IMU dovrà essere presentata solo nei casi espressamente
previsti dalla legge, così come avveniva per l’ICI. A regime, i soggetti passivi dovranno presentare la
dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e la dichiarazione avrà effetto anche per gli anni
successivi fino a quando non si verificheranno delle variazioni. Il modello da utilizzare sarà quello approvato
con decreto ministeriale.
Solo per l’anno d’imposta 2012, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012,
la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012.
TERRENI AGRICOLI: i terreni ricadenti in aree montane o di collina sono esenti dall’imposta (art.. 9, c. 8
del d. lgs. 23/2011 – art. 15 della legge 27.121977, n. 984).
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ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DELLA NUOVA IMPOSTA
™ Codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:
3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3915 IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3917 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3919 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO
™ Codice catastale comune: E665
™ Moltiplicatori:
FABBRICATI:
categoria catastale
coefficiente IMU
in vigore dal 2012
cat. A (con esclusione di A/10) – C/2 – C/6 –
160
C/7
cat. A/10
80
cat. B
140
cat. C/3 – C/4 – C/5
140
cat. C/1
55
cat. D (con esclusione di D/5)
60
cat. D/5
80
fabbricati d’impresa non iscritti in catasto
valore contabile
TERRENI:
categoria catastale
area fabbricabile
coefficiente IMU
in vigore dal 2012
valore venale
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ESEMPI DI CALCOLO
1. abitazione principale (cat. A/2) – rendita € 500,00 con 2 box (cat. C/6) – rendite € 100,00 ed € 50,00
calcolo abitazione principale e box di pertinenza (€ 500,00 + € 100,00 = € 600):
[ (€ 600,00 + 5%) x 160] x 0,2/100= € 201,60
detrazione = € 201,60
imposta da versare = € 0
box non di pertinenza: [ (€ 50,00 + 5%) x 160] x 0,76/100= € 63,84 (arrot. € 64,00)
imposta da versare = € 64,00
2. unità abitativa considerata come “altro fabbricato” (cat. A/2) – rendita € 400,00 – ed un box annesso
all’unità (cat. C/6) – rendita € 75,00
calcolo di entrambi le unità immobiliari (€ 400,00 + € 75,00 = € 475,00)
[ (€ 475,00 + 5%) x 160] x 0,76/100 = € 606,48 (arrot. € 606,00)
imposta da versare = € 606,00
3. area edificabile – la base imponibile è il valore in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento
€ 130.000,00
€ 130.000,00 x 0,76/100 = € 988,00
imposta da versare = € 988,00
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