Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” in
vigore dal 28 novembre 2012
Milano, 24/06/2014
Dipartimento ASSI – Alessia Petitti
Il legislatore individua un ruolo diretto/attivo delle pubbliche
amministrazioni nella fase di prevenzione dei reati e di
repressione dei reati in questione con riferimento ai propri
dipendenti. La Legge 190/2012 prevede una serie di
adempimenti a carico dell’Amministrazione Pubblica - con
indicazione dei termini di attuazione - nonché numerosi rinvii a
decreti attuativi per l’attuazione delle disposizioni
L.190/2012
Possiamo distinguere 4 aree su cui il legislatore intende incidere:
1) revisione della disciplina penale dei fenomeni corruttivi
2) incandidabilità alle elezioni e/o divieto di ricoprire cariche
pubbliche
3) responsabilizzazione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici
4) trasparenza della Pubblica Amministrazione
L. 190/2012
Revisione della disciplina penale dei fenomeni corruttivi:
Il comma 75 della L. 190/2012 introduce modifiche al codice
penale nella parte relativa ai reati contro la Pubblica
Amministrazione, in particolare alla disciplina della corruzione e
della concussione.
Si tratta di ipotesi di reato in cui il dipendente pubblico,
nell’emanare un atto connesso al proprio ufficio, attiva richieste
di denaro o altra utilità nei confronti del privato oppure concorda
con il privato tali dazioni.
L. 190/2012
Il titolo II del libro II del codice penale è dedicato ai delitti contro
la pubblica amministrazione. Esso prevede non solo diritti che
ledono l’attività amministrativa in senso proprio, ma anche quelli
che ledono l’attività legislativa e quella giudiziaria.
Il titolo in esame è diviso in tre capi:
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione
(artt.314-335 bis c.p.);
Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (336-356
c.p.);
Disposizioni comuni ai capi precedenti (357-360 c.p.);
L. 190/2012
LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 190/2012 c.d.
“LEGGE ANTICORRUZIONE” AL LIBRO II DEL C.P.:
Oltre ad un complessivo aumento delle pene stabilite per i reati
dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione –
disciplinati dagli artt. artt.314 -335 bis c.p., la legge n. 190 del
2012 ha previsto diverse modifiche relative alle singole
fattispecie delittuose già esistenti ed ne ha introdotte di nuove
L. 190/2012
L’art. 319-quater c.p., rubricato “indebita induzione a dare o
promettere utilità”, è strutturato in due commi: il primo comma
punisce con la reclusione da 3 a 8 anni (salvo che il fatto
costituisca reato più grave) il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio che “abusando della sua qualità o dei suoi
poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o un
terzo, denaro o altra utilità”. Il secondo comma, in modo
totalmente innovativo, punisce con la reclusione sino a 3 anni
chi, con la propria condotta (nei casi previsti dal primo comma)
“dà o promette denaro o altra utilità”.
L. 190/2012
La citata riforma ha scomposto la già prevista fattispecie
delittuosa di concussione ex art. 317 c.p.- che si consumava con
le condotte, fra loro alternative, di costrizione e di induzione - in
due autonome figure di reato. In particolare, l'art. 317 c.p., sotto
l'invariata rubrica "concussione", disciplina ora unicamente la
concussione c.d. "per costrizione", mentre quella c.d. "per
induzione" ha trovato nuova collocazione nell'art. 319-quater del
codice (sotto la ben distinta rubrica della "induzione indebita a
dare o promettere utilità).
L. 190/2012
La Corte di Cassazione ha stabilito anzitutto il principio per cui il
termine "costringe" dell'art. 317 c.p., modificato dalla legge
190/2012, indica qualunque violenza morale attuata con abuso di
qualità o di poteri, che si risolva in una minaccia, esplicita o
implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o
patrimoniale. Rientra invece nell'induzione ai sensi del
successivo art. 319-quater la condotta del Pubblico Ufficiale che
prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione
della Legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di
denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto
indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole .
L. 190/2012
E’ inserito nel codice il delitto di “Traffico di influenze illecite”
(nuovo art. 346-bis c.p.) che sanziona con la reclusione da 1 a 3
anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di
farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale
come prezzo della propria mediazione illecita. La condotta deve
riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il
ritardo di un atto dell'ufficio e la stessa pena si applica a chi
indebitamente dà o promette.
L. 190/2012
Per l’attuazione delle relative finalità la L.190/2012 prevede
l’emanazione di decreti attuativi:
- Il D.Lgs n. 235/2012 “Testo unico in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”
- D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte della PA”
L. 190/2012
- D.Lgs. 39/2013 “ Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le P.A.”
- D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
L. 190/2012
In attuazione della L. 190/2012, va richiamata anche la modifica
apportata alla L. 241/1990, con l’introduzione dell’art. 6 bis,
denominato “conflitto di interessi”, secondo cui:
“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale”.
L. 190/2012
Il Dlg. 33/2013: trasparenza della Pubblica Amministrazione
e “accesso civico”
Il decreto riprende numerosi obblighi già in parte presenti in altre
disposizioni normative – ad esempio in materia di personale
dipendente o di posta PEC - coordinandoli e integrandoli rispetto
alle finalità di prevenzione della corruzione.
L. 190/2012
Presso i siti delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, viene
individuata un’area (da denominare “amministrazione
trasparente”) con specifici contenuti, con particolare riferimento
alle 4 aree di “maggior rischio” (definite dall’art. 1, comma 16,
della L. 190/2012) ovvero quelle attinenti alle
concessioni/autorizzazioni, agli appalti, al reclutamento del
personale dipendente e alle sovvenzioni/agevolazioni concesse
ad utenti ed imprese.
L. 190/2012
La principale novità del D.lgs 33/2013 è rappresentata dal
riconoscimento del cd. “accesso civico”, cioè del diritto di ogni
cittadino ad accedere direttamente e immediatamente ai siti delle
PA (senza necessità di autenticazione e/o di identificazione) per
ottenere gratuitamente informazioni – in formati liberi - e senza
obblighi di motivazione.
Il diritto di “accesso civico” andrà distinto, anche nella
concretezza delle richieste che perverranno, dall’accesso agli atti
del procedimento amministrativo di cui agli artt. 22 e ss. della L.
241/1990
L.190/2012
Infatti nel caso dell’accesso agli atti, si tratta del rapporto tra
cittadino richiedente e specifico procedimento amministrativo: in
tal caso (come previsto dalla L. 241/1990) permane la necessità
di motivazione della richiesta nonché la valutazione, da parte
della Pubblica Amministrazione, degli interessi del destinatario
dell’atto amministrativo e dei controinteressati.
L. 190/2012
Nel caso invece dell’accesso civico l’oggetto della richiesta non è
uno specifico procedimento amministrativo ma il diritto a
conoscere dati/informazioni inerenti le regole dei procedimenti
amministrativi (circolari, norme, modulistica) e dell’azione
amministrativa delle performance dell’ente (bilancio,
organizzazione, etc.).
Il diritto di “accesso civico”, disciplinato dall’art. 5 del D.lgs.
33/2013, prevede un’istanza che deve essere evasa entro 30
giorni
L. 190/2012
I 4 pilastri del sistema di prevenzione dell’ASL di Milano:
- Piano triennale della prevenzione della corruzione adottato con
Deliberazione n. 371/2013;
- Piano triennale per la trasparenza e l’integrità approvato con
Deliberazione n. 913/2013;
- Codice del Comportamento dei dipendenti dell’ASL di Milano
(quale specificazione del Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici adottato con DPR 62/2013;
- Codice Etico di cui all’art. 13 bis L.R. 33/2009
L. 190/2012
Adempimenti ASL Milano per il 2014
L. 190/2012
1) Analisi e monitoraggio rischi 2014:
riguarda le aree riferite ai procedimenti relativi a:
- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili, vantaggi economici;
- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale.
L. 190/2012
2) Ricognizione dei procedimenti amministrativi 2014:
l’informazione deve essere aggiornata comprendendo sia i dati
descrittivi del procedimento (oggetto, norme etc) sia i dati
identificativi dei responsabili del procedimento e dell’adozione
dell’atto conclusivo.
Viene richiesta attenzione all’osservanza del termine entro il
quale il procedimento deve essere concluso e ogni struttura
dovrà monitorare i casi in cui il termine non venga osservato (
termine fissato di norma in 30 giorni)
L. 190/2012
3) Formazione:
il PAF (piano formativo aziendale 2014) prevede incontri sul
tema della prevenzione della corruzione
L. 190/2012
4) Trasparenza
Con l’obiettivo della di prevenzione si è predisposto uno
strumento che consente il controllo dei cittadini attraverso
l’informazione, la pubblicazione degli atti ufficiali (albo pretorio on
line) e dei dati in area “amministrazione trasparente” del sito
aziendale.
L. 190/2012
E’ stato previsto infine un modello per l’inoltro delle segnalazioni
di condotte illecite.
Il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite:
- non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna
misura discriminatoria, diretta o indiretta;
- né l’identità può essere rivelata senza il consenso e, qualora la
segnalazione sia fondata, ciò sarà consentito solo se
indispensabile per la difesa dell’incolpato.
L. 190/2012
Grazie per l’attenzione
Milano 24/06/2014
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