“LA CONCUSSIONE” PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Università Telematica Pegaso La concussione Indice 1 BENE GIURIDICO E LA TECNICA DI TUTELA --------------------------------------------------------------------- 3 2 SOGGETTO ATTIVO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 3 CONDOTTA TIPICA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione 1 Bene giuridico e la tecnica di tutela Art. 317 c.p.: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni”. Si ritiene che il bene tutelato dalla previsione del delitto di concussione sia il regolare funzionamento della P.A. Il delitto di concussione offende entrambi gli interessi che rientrano nel concetto di regolare funzionamento della P.A., i quali sono, come risulta dall’art. 97 Cost., l’interesse al “buon andamento” e l’interesse alla “imparzialità” della P.A. Il buon andamento viene leso in quanto la potestà pubblica, destinata istituzionalmente alla tutela di interessi dello Stato o di altri enti pubblici, viene deviata verso il soddisfacimento di un interesse privato del pubblico ufficiale. L’imparzialità è lesa in quanto il potere pubblico è rivolto ad avvantaggiare indebitamente un cittadino (lo stesso agente o un altro soggetto) a danno della persona concussa. Un ulteriore interesse tutelato è quello del privato nella sua libertà di determinazione, la quale può essere offesa sia nella forma della costrizione sia nella forma della induzione in inganno. La tutela primaria è attribuita alla P.A. e non al privato. Pertanto, il consenso del soggetto concusso non esclude il delitto in questione. Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi di consenso del privato viene meno il requisito della costrizione o il requisito della induzione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione 2 Soggetto attivo In seguito alla legge 86/1990, soggetto attivo del delitto di concussione può essere non soltanto il pubblico ufficiale ma anche l’incaricato di un pubblico servizio. Prima della riforma si escludeva l’incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi del delitto di concussione. Tale limitazione era dettata dal convincimento che gli incaricati di pubblico servizio non potessero esercitare coazione sui privati e che al massimo potessero richiedere indebita mancia per le quali la pena della concussione sarebbe eccessiva. Ma la dottrina ha osservato che l’ampiezza delle facoltà attribuite a un incaricato di pubblico servizio potrebbe nel concreto rendere possibile l’abuso di tali facoltà e della qualità stessa posseduta per costringere o indurre altri a promettere indebitamente denaro o altra utilità. La qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio deve sussistere nell’agente al momento della commissione della condotta criminosa. Tuttavia, secondo la regola generale di cui all’art. 360 c.p., la cessazione della qualità nel momento in cui il reato è commesso non esclude l’esistenza di questo, se il fatto si riferisce all’ufficio esercitato. Dunque, nella fattispecie della concussione, l’abuso dei poteri non può avvenire dopo la cessazione della qualità di pubblico ufficiale, in quanto o il soggetto esercita ancora (sia pure di fatto) un pubblico potere, e allora è sempre pubblico ufficiale, o il soggetto non lo esercita più, e allora non può abusare di questo potere. È possibile, invece, la concussione per abuso di qualità perché il soggetto può incutere timore o ingannare, avvalendosi dell’ufficio prima esercitato. Non si può avere concussione, se al momento della condotta, l’agente non era ancora pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, salvo che egli, in vista di una nomina imminente, potesse già abusare dei poteri o delle qualità. Inoltre, il delitto di concussione si ha nelle ipotesi di funzionario di fatto e quando le funzioni sono state usurpate. Se invece non vi è esercizio, neppure di fatto, di poteri pubblici, ma soltanto simulazione del loro esercizio, il soggetto non è pubblico ufficiale e pertanto non può commettere il delitto di concussione. Il fatto costituisce, eventualmente, estorsione, truffa o violenza privata. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione 3 Condotta tipica La condotta tipica del delitto di concussione è complessa. Essa consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, che, “abusando della sua qualità o dei suoi poteri”, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. Si ha abuso della qualità, quando il pubblico ufficiale fa valere la posizione, che gli deriva dall’esercizio della pubblica funzione, al fine immediato di costringere o indurre altri all’indebito. Se invece il pubblico ufficiale si propone un risultato diverso, sia esso lecito o illecito (accrescimento del prestigio, arricchimento), che a sua volta gli servirà come mezzo per indurre altri all’indebito, non si realizza la condotta di concussione. Dunque, l’abuso di qualità non è un semplice “uso” caratterizzato da una finalità illecita, ma presenta un ulteriore aspetto di disvalore, ossia l’immediatezza della finalità illecita che costringe o induce altri all’indebito. L’abuso di qualità può essere commesso anche mediante omissione. Ad es., può accadere che il privato, essendo venuto a conoscenza della qualità del soggetto attivo, si senta costretto a dare o a promettere indebitamente qualche cosa. Se il pubblico ufficiale (venuto a conoscenza della situazione psicologica del privato) non rifiuta l’indebito, si ha una concussione nella quale l’abuso assume forma omissiva. Tuttavia, non si può avere concussione per induzione mediante omissione, poiché in questo caso subentra la figura del peculato mediante profitto dell’errore altrui. L’abuso di qualità si distingue dall’abuso dei poteri. La differenza è questa: - nell’abuso dei poteri, la deviazione dei poteri dai compiti istituzionali verso una finalità privata avviene in maniera specifica, nel senso che sono specificati i singoli poteri diretti verso l’illecito; l’abuso dei poteri si realizza tanto se i poteri sono esercitati quanto se non lo siano. - nell’abuso di qualità invece è necessario, come requisito negativo, che non vi sia un effettivo esercizio di poteri distorti a finalità privata, in quanto l’esercizio effettivo Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione specificherebbe il potere di cui si abusa e dunque si rientrerebbe nel campo dell’abuso dei poteri. Nell’ambito della concussione la distinzione non ha una rilevanza giuridica diretta, in quanto il delitto si realizza indifferentemente nell’una o nell’altra forma. Si ha abuso di qualità anche se la qualità stessa è posseduta illegittimamente, in quanto l’abuso di qualità è l’abuso di una condizione di fatto, la quale deriva ad un soggetto per il fatto stesso che egli esercita (non importa se in modo legittimo o illegittimo) una pubblica funzione o presta un pubblico servizio. Dunque, si può trattare anche di un funzionario di fatto o di un usurpatore. Abuso di un potere è l’esercizio del potere secondo criteri volutamente diversi da quelli che gli sono imposti dalla sua natura. Pertanto, dal punto di vista obiettivo, si ha abuso dei poteri: - se essi sono esercitati quando non dovrebbero; - se non sono esercitati quando dovrebbero (concussione mediante omissione); - se essi sono esercitati in modo diverso da come dovrebbero; - se l’agente minaccia una delle situazioni precedenti. Questi aspetti obiettivi devono essere accompagnati da un aspetto soggettivo, ossia l’orientamento del pubblico ufficiale verso la deviazione dell’esercizio del potere dalla causa tipica. Gli aspetti obiettivi differenziano l’abuso dei poteri da quelle ipotesi nelle quali il soggetto strumentalizza una attività lecita o doverosa per ottenere l’indebito. Ad es., se il pubblico ufficiale minaccia un arresto, che tuttavia è obbligatorio, prospettando al tempo stesso la possibilità di non effettuarlo contro remunerazione, il male minacciato (l’arresto) non corrisponde ad un esercizio abusivo della pubblica funzione, ma piùttosto al suo normale svolgimento: pertanto, non si ha concussione ma corruzione propria. L’aspetto soggettivo invece distingue l’abuso dei poteri all’interno del genus violazione del dovere di ufficio. È del tutto irrilevante che il soggetto abusi di poteri inerenti al compimento di un atto vincolato o di un atto discrezionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione Nell’atto vincolato, l’abuso si manifesta non compiendo l’atto o compiendolo in modo che risulti violentemente viziato. Nell’atto discrezionale invece l’abuso non si manifesta in ulteriori vizi dell’atto. L’abuso delle qualità o dei poteri deve essere idoneo a costringere o indurre altri a dare o promettere l’indebito. Questo requisito della idoneità comporta una relazione tra la competenza giuridica del pubblico ufficiale ed il fatto commesso o minacciato. Tale relazione esprime la circostanza che, in virtù delle funzioni esercitate (nel caso di abuso di funzioni) oppure in virtù della posizione occupata nei rapporti sociali in relazione all’esercizio delle funzioni stesse (nel caso di abuso di qualità), il pubblico ufficiale è in grado di compiere atti, anche estranei alla sua competenza in senso tecnico, che non sarebbero possibili, se il soggetto non fosse pubblico ufficiale. In questo senso è necessaria una competenza di fatto. “Costringere” significa, in generale, forzare altri a compiere una azione od omissione diversa da quella che altrimenti sarebbe stata compiùta. La costrizione può essere: - fisica, ossia tale da determinare fisicamente l’atteggiamento corporeo altrui. In questo caso, manca del tutto la volontà del soggetto forzato a compiere materialmente l’azione o l’omissione. - psichica, come accade quando sono usate violenze o minacce, in modo da alterare il procedimento di formazione dell’altrui volere. In questo caso, la vittima vuole la propria condotta pur di sottrarsi all’altrui violenza o minaccia. A sua volta, la costrizione psichica si distingue in: costrizione psichica assoluta, quando la vittima è totalmente condizionata dal suo aggressore, nel senso che, se essa rifiuta di cedere alla violenza o alla minaccia, l’aggressore può immediatamente raggiungere da sé, attraverso un proprio comportamento, il risultato voluto. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione costrizione psichica relativa, quando l’aggressore non può immediatamente giungere al risultato voluto senza la collaborazione della vittima. Dunque, alla vittima rimane una possibilità di scelta tra il male minacciato dall’aggressore ed il male che essa subirebbe, qualora cedesse alle richieste dell’aggressore. Posto che l’art. 317 c.p. non indica in che senso il verbo “costringere” è impiegato, si sostiene che con esso si faccia riferimento alla “costrizione psichica relativa”. Di conseguenza, non si ha concussione ma un diverso reato, se il pubblico ufficiale, abusando delle funzioni, costringe fisicamente altri a dare o a promettere qualcosa. Lo stesso vale nell’ipotesi in cui la coazione psichica sia assoluta. La costrizione psichica deve essere operata attraverso un abuso della qualità o dei poteri. Questo significa che le violenze o minacce devono consistere in comportamenti nei quali si realizzi un abuso delle qualità o dei poteri. Abuso e costrizione sono, nel fatto concreto, la stessa condotta. Di conseguenza, se la costrizione si fonda su altre violenze o minacce, non si ha concussione ma estorsione aggravata. Soltanto quella particolare costrizione, la quale prospetta alla vittima un male derivante dall’abuso dei poteri o della qualità di pubblico ufficiale, integra il delitto di concussione. La costrizione deve essere “seria”, sicché non vi è concussione nella richiesta di una mancia. Non è necessario che il male dipenda direttamente dalla condotta del pubblico ufficiale, in quanto esso può essere cagionato anche da una diversa persona sulla quale il pubblico ufficiale afferma di avere influenza. Affinché vi sia concussione consumata per costrizione, è sufficiente che il pubblico ufficiale, abusando della qualità o dei poteri, compia atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il privato a dare o a promettere l’indebito e che poi, di conseguenza, il privato abbia effettivamente dato o promesso il denaro o l’altra utilità. Pertanto, non hanno rilevanza le reali motivazioni interne del privato. Ad es., il privato simula di cedere la costrizione affinché il pubblico ufficiale commetta il delitto e sia successivamente punito. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione Nella pratica possono sorgere problemi nel distinguere tra concussione e corruzione (a riguardo vedere dopo a proposito di corruzione). Ciò si risolverebbe accogliendo la proposta del Progetto 1992 di introdurre una figura intermedia tra i due reati, denominabile “CONCUSSIONE AMBIENTALE” , consistente nel fatto del pubblico agente che riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità patrimoniale, sfruttando l’altrui convinzione, determinata da situazioni ambientali, reali o supposte, di non poter altrimenti contare su un trattamento imparziale. “Indurre” significa, in generale, influire sul processo di formazione dell’altrui volere, in modo da ottenere che taluno si determini ad una azione od omissione. Nel testo dell’art. 317 c.p. l’indurre è contrapposto al costringere. Dunque, si ha induzione soltanto quando l’influsso sul processo di formazione dell’altrui volere non derivi da costrizione. Viene in rilievo non ogni induzione ma soltanto la induzione mediante inganno. L’inganno è l’abuso stesso, visto sotto il profilo del suo influsso sulla psiche altrui. Abuso e induzione, nel fatto concreto, sono la stessa condotta. Soltanto quella alterazione del processo di formazione dell’altrui volere, la quale è attuata mediante un inganno derivante dall’abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale, integra il delitto di concussione. Di conseguenza, se l’induzione si fonda su un altro inganno, non vi è concussione ma truffa aggravata. Ad es., l’induzione si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, provoca nel privato un errore, in base al quale il privato pensa di dovere alla P.A. il denaro o l’altra utilità. Affinché vi sia concussione consumata per induzione, è sufficiente che il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre la sua vittima con l’inganno a dare o a promettere l’indebito e che poi, di conseguenza, la vittima abbia dato o promesso il denaro o l’altra utilità. Non importa che il privato sia effettivamente caduto in errore e non rileva la sua motivazione interna. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione Sia nella concussione per costrizione, sia nella concussione per induzione non occorre che il privato sapesse di dare o promettere ciò che non doveva oppure che fosse consapevole della qualità di pubblico ufficiale rivestita dal suo interlocutore, in quanto si tratta di fatti interni alla sua coscienza, i quali non influiscono sulla responsabilità del pubblico ufficiale per concussione. Il soggetto costretto o indotto a dare o a promettere qualcosa è indicato come “taluno”. Questo “taluno” non è il soggettivo passivo del reato, in quanto non è titolare dell’interesse protetto, che invece appartiene alla P.A. Il termine taluno indica la “vittima” del delitto di concussione. Nonostante questo termine sia utilizzato dall’art. 317 c.p. per indicare la persona fisica (sia privato sia pubblico ufficiale), si sostiene che vittima del delitto, o meglio, “danneggiato” dal delitto può essere anche una persona giuridica, privata o pubblica. In realtà, la vera vittima è sempre la persona fisica che agisce come organo dell’ente ed il volere della quale viene indebitamente piegato. Inoltre, la persona fisica può essere anche incapace di intendere e di volere, purché sia in grado, in linea di fatto, di dare o promettere denaro o altra utilità. Se non vi è questa possibilità di fatto, si tratta di un reato impossibile per inidoneità dell’azione, salva la possibilità che siano integrati i presupposti di un reato diverso (ad es., furto o rapina). La condotta di costrizione o di induzione deve avere per effetto che la vittima dia o prometta, al pubblico ufficiale o ad un terzo, denaro o altra utilità. In senso proprio, l’azione della vittima non è “causata” ma “motivata” dalla condotta del pubblico ufficiale. In quanto influisce sulla motivazione della vittima, la condotta del pubblico ufficiale deve essere, dal punto di vista logico, una condizione necessaria rispetto al dare o al promettere. Dunque, se il privato è già fermamente deciso a dare o a promettere prima di subire la condotta di costrizione o induzione, non vi è una concussione consumata ma soltanto una concussione tentata (alla quale si accompagna l’autonomo delitto di corruzione attiva del privato, qualora questi agisce al fine di retribuire il pubblico ufficiale per l’atto di ufficio). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione La condotta della vittima può consistere nel “dare” o nel “promettere” denaro o altra utilità. “Dare” significa trasferire ad altri qualche cosa. La condotta del dare può avere ad oggetto una cosa, mobile o immobile, un bene immateriale ed, in generale, una utilità. Essa può essere attuata mediante una consegna, una dichiarazione, una prestazione lavorativa o sessuale oppure lasciando che il pubblico ufficiale trattenga presso di sé la cosa, della quale questi sia già in possesso per altro titolo. “Promettere” significa dichiarare l’intento di effettuare in futuro la prestazione, dalla quale il pubblico ufficiale intende ricavare l’utilità. La dazione o la promessa deve essere effettuata allo stesso pubblico ufficiale o ad un terzo. Dal punto di vista letterale “terzo” è qualsiasi persona, fisica o giuridica, distinta dal pubblico ufficiale e dalla vittima. Tuttavia, si sostiene che questa nozione non comprenda lo Stato o un diverso ente pubblico, in quanto in questa ipotesi il buon andamento della P.A. non viene leso. Infatti, se il privato è costretto o indotto a fare qualcosa in favore della P.A., il fine istituzionalmente assegnato alla P.A. viene perseguito, anche se in maniera scorretta. Pertanto, saranno adempiuti i presupposti di un diverso reato (ad es., estorsione aggravata, truffa aggravata, abuso di ufficio, ecc.), ma non i presupposti della concussione. Come non vi è peculato nell’appropriazione di un foglio di carta nell’ufficio, così non vi è concussione nelle ipotesi di utilità minima, secondo il principio che non vi è reato senza offesa all’interesse protetto e l’offesa minima equivale alla mancanza di offesa. Nella forma per costrizione può subentrare un reato di violenza privata aggravata; nella forma per induzione invece, se vi sono artifici o raggiri e vi è un danno patrimoniale che diventa apprezzabile nei confronti di una pluralità di soggetti, può subentrare il delitto di truffa aggravata. Ai sensi dell’art. 317 c.p., è necessario che la vittima sia costretta a dare o a promettere “indebitamente”. Dunque, non vi è concussione quando la dazione o la promessa è dovuta. La concussione è esclusa quando il dare è dovuto alla P.A., al pubblico ufficiale nella sua qualità oppure al pubblico ufficiale o al terzo per un titolo privato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione Infatti, nonostante l’opinione contraria della dottrina e della giurisprudenza, se il pubblico ufficiale abusa dei suoi poteri per ottenere il denaro o l’altra utilità, dovuti secondo un rapporto di diritto privato, risponde di abuso di ufficio o di violenza privata aggravata ma mai di concussione. Il delitto di concussione può essere commesso soltanto con dolo. La coscienza e volontà dell’agente deve riguardare tutti gli elementi del fatto tipico. In particolare, occorre la coscienza e volontà di abusare della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale. Dunque, il soggetto deve sapere di svolgere quella che, da un punto di vista obiettivo, è una pubblica funzione e inoltre deve sapere di abusare di questa funzione. È necessario anche che il pubblico ufficiale sia consapevole che la dazione o la promessa è indebita. Di conseguenza, l’errore sulle norme extrapenali, dalle quali deriva la qualifica di pubblico ufficiale o che stabiliscono quale è l’uso corretto della qualità o dei poteri o quando la dazione o promessa è dovuta, è un errore che esclude il reato ai sensi dell’art. 47 c.p. Infine, è possibile configurare una concussione con dolo eventuale. Il soggetto, che agisce, trovandosi in dubbio sulla abusività o sull’indebito, si trova in dolo se egli avrebbe agito ugualmente se fosse stato certo dell’abusività o dell’indebito. Non vi è concussione invece se il pubblico ufficiale non voleva direttamente la costrizione o l’inganno altrui. Dunque, se l’abuso del pubblico ufficiale tende ad un diverso fine, ma, come conseguenza indiretta, il privato è costretto o indotto in errore, non vi è concussione ma eventualmente un diverso reato (ad es., abuso di ufficio). Forma di manifestazione, concorso di reati e pena accessoria La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non appare applicabile al delitto di concussione, in quanto l’espressione “delitti che comunque offendono il patrimonio” allude ad una offesa del patrimonio che sia requisito necessario della figura delittuosa (ad es., come avviene nel peculato). L’attenuante dell’intera riparazione del danno è invece applicabile, quando sono stati integralmente risarciti sia il danno provocato alla P.A. sia il danno cagionato al privato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione Il delitto di concussione si consuma nel momento in cui viene effettuata la dazione o la promessa. Non occorre il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno. Se la promessa viene eseguita dalla dazione, si ha un ulteriore approfondimento dell’offesa tipica e, di conseguenza, lo spostamento del momento consumativo. Questo ha notevole rilevanza soprattutto in tema di prescrizione. Se la promessa è effettuata mediante una lettera o mediante l’invio del denaro o dell’altra utilità, la fattispecie del reato consumato è realizzata già nel momento dell’invio (e non nel momento della ricezione come accade nel delitto di corruzione). Dunque, la concussione è consumata anche quando la lettera o l’altra cosa spedita non giunga al pubblico ufficiale. Si ha tentativo, invece, quando il pubblico ufficiale ha compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre altri a dare o a promettere, ma non sia effettivamente seguita né la dazione né la promessa. Infine, vi è vera e propria concussione consumata, quando la vittima ha agito con la riserva mentale di non mantenere la promessa. Al delitto di concussione possono concorrere anche soggetti privi della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, purché almeno uno dei concorrenti abbia tale qualifica. Non è necessario che il pubblico ufficiale sia individuato. Egli può essere anche un incapace di intendere o di volere, quando questa sua condizione non sia tale da impedire l’abuso della qualità o delle funzioni ed il conseguente influsso sulla decisione del privato. Si deve escludere invece la concussione quando il pubblico ufficiale agisce in buona fede, ma indotto in errore da un privato. L’estraneo che ignora la qualità di pubblico ufficiale nel soggetto con il quale coopera, risponde del delitto di concussione solo se ha voluto un reato diverso (ad es., estorsione o truffa) e l’evento significativo della concussione è conseguenza prevedibile della sua azione od omissione. In questo caso si applica l’art. 116 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti) e non l’art. 117 (Mutamento del titolo del reato) in quanto nella concussione è necessario l’abuso delle funzioni o qualità di pubblico ufficiale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 14 Università Telematica Pegaso La concussione Pertanto, la differenza della concussione rispetto alla estorsione o alla truffa riguarda l’oggetto del dolo e non la semplice qualifica soggettiva del concorrente, la quale è estranea di per sé all’oggetto del dolo. Se invece il privato ha voluto un fatto che, senza la cooperazione del pubblico ufficiale, non costituirebbe alcun reato, egli andrà esente da ogni responsabilità penale. In materia di concorso di reati, è necessario sottolineare che vi è un rapporto di consunzione, e non di specialità, tra la norma sulla concussione e le norme sulla estorsione e truffa aggravata. Dunque, se la costrizione o l’induzione si svolge nella modalità specifica dell’abuso della qualità o della funzione (e non esclusivamente su una violenza o inganno diverso), la norma che incrimina il reato più grave, in concreto, prevale sulle norme che incriminano gli altri reati. Se la concussione concorre con il delitto di turbata libertà degli incanti da parte del pubblico ufficiale prepostovi, questa ultima disposizione prevale, in quanto disposizione speciale. Se il pubblico ufficiale, dopo aver commesso il delitto di concussione, commette un ulteriore abuso di ufficio, diretto ad assicurarsi il prodotto di tale reato, si ha un fatto successivo non punibile. La condanna per il reato di concussione comporta, a titolo di pena accessoria, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tuttavia, se per circostante attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a 3 anni, la condanna comporta una interdizione temporanea. La pena accessoria si applica anche nel caso di tentativo di concussione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 14