Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” in vigore dal 28 novembre 2012 Milano, 24/06/2014 Dipartimento ASSI – Alessia Petitti Il legislatore individua un ruolo diretto/attivo delle pubbliche amministrazioni nella fase di prevenzione dei reati e di repressione dei reati in questione con riferimento ai propri dipendenti. La Legge 190/2012 prevede una serie di adempimenti a carico dell’Amministrazione Pubblica - con indicazione dei termini di attuazione - nonché numerosi rinvii a decreti attuativi per l’attuazione delle disposizioni L.190/2012 Possiamo distinguere 4 aree su cui il legislatore intende incidere: 1) revisione della disciplina penale dei fenomeni corruttivi 2) incandidabilità alle elezioni e/o divieto di ricoprire cariche pubbliche 3) responsabilizzazione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici 4) trasparenza della Pubblica Amministrazione L. 190/2012 Revisione della disciplina penale dei fenomeni corruttivi: Il comma 75 della L. 190/2012 introduce modifiche al codice penale nella parte relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare alla disciplina della corruzione e della concussione. Si tratta di ipotesi di reato in cui il dipendente pubblico, nell’emanare un atto connesso al proprio ufficio, attiva richieste di denaro o altra utilità nei confronti del privato oppure concorda con il privato tali dazioni. L. 190/2012 Il titolo II del libro II del codice penale è dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione. Esso prevede non solo diritti che ledono l’attività amministrativa in senso proprio, ma anche quelli che ledono l’attività legislativa e quella giudiziaria. Il titolo in esame è diviso in tre capi: Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (artt.314-335 bis c.p.); Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (336-356 c.p.); Disposizioni comuni ai capi precedenti (357-360 c.p.); L. 190/2012 LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 190/2012 c.d. “LEGGE ANTICORRUZIONE” AL LIBRO II DEL C.P.: Oltre ad un complessivo aumento delle pene stabilite per i reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione – disciplinati dagli artt. artt.314 -335 bis c.p., la legge n. 190 del 2012 ha previsto diverse modifiche relative alle singole fattispecie delittuose già esistenti ed ne ha introdotte di nuove L. 190/2012 L’art. 319-quater c.p., rubricato “indebita induzione a dare o promettere utilità”, è strutturato in due commi: il primo comma punisce con la reclusione da 3 a 8 anni (salvo che il fatto costituisca reato più grave) il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che “abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o un terzo, denaro o altra utilità”. Il secondo comma, in modo totalmente innovativo, punisce con la reclusione sino a 3 anni chi, con la propria condotta (nei casi previsti dal primo comma) “dà o promette denaro o altra utilità”. L. 190/2012 La citata riforma ha scomposto la già prevista fattispecie delittuosa di concussione ex art. 317 c.p.- che si consumava con le condotte, fra loro alternative, di costrizione e di induzione - in due autonome figure di reato. In particolare, l'art. 317 c.p., sotto l'invariata rubrica "concussione", disciplina ora unicamente la concussione c.d. "per costrizione", mentre quella c.d. "per induzione" ha trovato nuova collocazione nell'art. 319-quater del codice (sotto la ben distinta rubrica della "induzione indebita a dare o promettere utilità). L. 190/2012 La Corte di Cassazione ha stabilito anzitutto il principio per cui il termine "costringe" dell'art. 317 c.p., modificato dalla legge 190/2012, indica qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri, che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale. Rientra invece nell'induzione ai sensi del successivo art. 319-quater la condotta del Pubblico Ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della Legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole . L. 190/2012 E’ inserito nel codice il delitto di “Traffico di influenze illecite” (nuovo art. 346-bis c.p.) che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita. La condotta deve riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio e la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette. L. 190/2012 Per l’attuazione delle relative finalità la L.190/2012 prevede l’emanazione di decreti attuativi: - Il D.Lgs n. 235/2012 “Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi” - D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA” L. 190/2012 - D.Lgs. 39/2013 “ Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A.” - D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 L. 190/2012 In attuazione della L. 190/2012, va richiamata anche la modifica apportata alla L. 241/1990, con l’introduzione dell’art. 6 bis, denominato “conflitto di interessi”, secondo cui: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. L. 190/2012 Il Dlg. 33/2013: trasparenza della Pubblica Amministrazione e “accesso civico” Il decreto riprende numerosi obblighi già in parte presenti in altre disposizioni normative – ad esempio in materia di personale dipendente o di posta PEC - coordinandoli e integrandoli rispetto alle finalità di prevenzione della corruzione. L. 190/2012 Presso i siti delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, viene individuata un’area (da denominare “amministrazione trasparente”) con specifici contenuti, con particolare riferimento alle 4 aree di “maggior rischio” (definite dall’art. 1, comma 16, della L. 190/2012) ovvero quelle attinenti alle concessioni/autorizzazioni, agli appalti, al reclutamento del personale dipendente e alle sovvenzioni/agevolazioni concesse ad utenti ed imprese. L. 190/2012 La principale novità del D.lgs 33/2013 è rappresentata dal riconoscimento del cd. “accesso civico”, cioè del diritto di ogni cittadino ad accedere direttamente e immediatamente ai siti delle PA (senza necessità di autenticazione e/o di identificazione) per ottenere gratuitamente informazioni – in formati liberi - e senza obblighi di motivazione. Il diritto di “accesso civico” andrà distinto, anche nella concretezza delle richieste che perverranno, dall’accesso agli atti del procedimento amministrativo di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 L.190/2012 Infatti nel caso dell’accesso agli atti, si tratta del rapporto tra cittadino richiedente e specifico procedimento amministrativo: in tal caso (come previsto dalla L. 241/1990) permane la necessità di motivazione della richiesta nonché la valutazione, da parte della Pubblica Amministrazione, degli interessi del destinatario dell’atto amministrativo e dei controinteressati. L. 190/2012 Nel caso invece dell’accesso civico l’oggetto della richiesta non è uno specifico procedimento amministrativo ma il diritto a conoscere dati/informazioni inerenti le regole dei procedimenti amministrativi (circolari, norme, modulistica) e dell’azione amministrativa delle performance dell’ente (bilancio, organizzazione, etc.). Il diritto di “accesso civico”, disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013, prevede un’istanza che deve essere evasa entro 30 giorni L. 190/2012 I 4 pilastri del sistema di prevenzione dell’ASL di Milano: - Piano triennale della prevenzione della corruzione adottato con Deliberazione n. 371/2013; - Piano triennale per la trasparenza e l’integrità approvato con Deliberazione n. 913/2013; - Codice del Comportamento dei dipendenti dell’ASL di Milano (quale specificazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici adottato con DPR 62/2013; - Codice Etico di cui all’art. 13 bis L.R. 33/2009 L. 190/2012 Adempimenti ASL Milano per il 2014 L. 190/2012 1) Analisi e monitoraggio rischi 2014: riguarda le aree riferite ai procedimenti relativi a: - autorizzazione o concessione; - scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, vantaggi economici; - concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale. L. 190/2012 2) Ricognizione dei procedimenti amministrativi 2014: l’informazione deve essere aggiornata comprendendo sia i dati descrittivi del procedimento (oggetto, norme etc) sia i dati identificativi dei responsabili del procedimento e dell’adozione dell’atto conclusivo. Viene richiesta attenzione all’osservanza del termine entro il quale il procedimento deve essere concluso e ogni struttura dovrà monitorare i casi in cui il termine non venga osservato ( termine fissato di norma in 30 giorni) L. 190/2012 3) Formazione: il PAF (piano formativo aziendale 2014) prevede incontri sul tema della prevenzione della corruzione L. 190/2012 4) Trasparenza Con l’obiettivo della di prevenzione si è predisposto uno strumento che consente il controllo dei cittadini attraverso l’informazione, la pubblicazione degli atti ufficiali (albo pretorio on line) e dei dati in area “amministrazione trasparente” del sito aziendale. L. 190/2012 E’ stato previsto infine un modello per l’inoltro delle segnalazioni di condotte illecite. Il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite: - non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta; - né l’identità può essere rivelata senza il consenso e, qualora la segnalazione sia fondata, ciò sarà consentito solo se indispensabile per la difesa dell’incolpato. L. 190/2012 Grazie per l’attenzione Milano 24/06/2014