| estratto IL PUNTO SULLE SPESE DI LITE E LA RESPONSABILITÀ PER LITE TEMERARIA di Gianluigi Morlini questioni LITE TEMERARIA 212 IL PUNTO SULLE SPESE DI LITE E LA RESPONSABILITÀ PER LITE TEMERARIA (*) di Gianluigi Morlini – Magistrato La materia delle spese di lite è stata, negli ultimi tempi, oggetto di ripetuti ed importanti interventi legislativi. L’Autore ripercorre tali interventi, muovendo dalla legge n. 69/2009 ed in particolare soffermandosi sulla condanna per mancata accettazione della proposta conciliativa, sul nuovo regime della compensazione e sull’introduzione della responsabilità per lite temeraria ex articolo 96, comma 3, c.p.c. The matter of costs of litigation has been, in the recent times, the subject of repeated and important legislative measures. The Author analyzes such legislative news, moving by law n. 69/2009, in particular focusing on conviction for failure to accept the proposal by arbitration, on the new discipline of compensation and on the introduction of punitive damages pursuant to new article 96 paragraph 3 of the Code of Civil Procedure. Sommario 1. Premesse. — 2. L’aumento delle già esistenti sanzioni processuali. — 3. La disciplina delle spese nei procedimenti cautelari. — 4. Il limite delle spese nel contenzioso previdenziale. — 5. La condanna alle spese per ingiustificata non accettazione di una proposta conciliativa. — 6. La condanna alle spese nel caso di mancata accettazione della proposta del mediatore. — 7. La compensazione delle spese. — 8. La condanna per responsabilità aggravata. 1. PREMESSE Non vi è dubbio che uno dei settori dell’ordinamento processuale civile maggiormente attinto dall’intervento riformatore degli ultimi anni, sia quello relativo alla materia delle spese di lite. In particolare, e volendo limitare l’analisi all’ultima riforma sotto il profilo temporale, id est quella della l. n. 69/2009 e dell’art. 13 d.lgs. n. 28/2010 emanato sulla base della delega ivi contenuta, sono stati sette i filoni attraverso i quali la novella ha affrontato il tema delle spese (1). Muovendo infatti dai cambiamenti meno significativi (2), si è innanzitutto intervenuti Contributo approvato dai Referee. Significativamente, PROTO PISANI, in La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero, in Foro it., 2009, V, 221, considera la disciplina delle spese la parte più importante della riforma. (2) Tra i più esaustivi contributi sulla riforma relativa alle spese di lite, cfr. DEMARCHI, Il nuovo processo civile, Milano, 2009, 47 ss.; GIORDANO, Commento all’art. 96, in PICARDI (a cura di), Codice di procedura civile, Milano, 2010; GIORGETTI, sub art. 91, in SALETTI(*) (1) SASSANI (a cura di), Commentario alla riforma del codice di procedura civile, Torino, 2009, 48 ss.; LUISO, Diritto processuale civile, I, Principi generali, Milano, 2009, 426 ss.; MANDRIOLI, in MANDRIOLI-CARRATTA, Come cambia il processo civile, Torino, 2009, 30 ss.; NAPPI, sub art. 91, in CONSOLO-DE CRISTOFARO, Codice di procedura civile commentato, La riforma del 2009, Milano, 2009, 27 ss.; PASSANANTE, Il nuovo regime delle spese processuali, in TARUFFO (a cura di), Il processo civile riformato, Torino, 2011, 223 ss.; RIC- responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 P.2081 ⎪ questioni 212 LITE TEMERARIA aumentando le sanzioni processuali già previste dagli articoli 54 c.p.c. per il rigetto della ricusazione, 67 c.p.c. per la responsabilità del custode, 118 c.p.c. per il rifiuto del terzo di consentire l’ispezione, 255 c.p.c. per la seconda mancata comparizione del teste. Da una seconda angolazione ed in tema di procedimento cautelare, si è abrogato il procedimento di opposizione alla condanna alle spese in precedenza previsto dall’art. 669-septies, comma 3, c.p.c., e si è previsto ex 669-octies, comma 7, c.p.c., l’obbligatorietà della pronuncia sulle spese in caso di cautelare definitorio del giudizio. Da un terzo punto di vista, si è ampliata la previsione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., aggiungendo l’inciso per il quale «le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio ». Parimenti ampliata è la previsione dell’art. 91, comma 1, c.p.c., aggiungendo l’inciso per il quale il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92 ». Similmente e da una quinta angolazione, si è delegato il legislatore ad introdurre, ex aliis, l’art. 13, d.lgs. n. 28/2010, a tenore del quale, in caso di controversia oggetto di mediaconciliazione e di formulazione da parte del mediatore di una proposta non accettata, nella successiva fase giurisdizionale, laddove il provvedimento definitorio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché al versamento allo Stato di un’ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto; e laddove invece il provvedimento definitorio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto. Un sesto intervento riguarda poi la modifica dell’art. 92, comma 2, c.p.c., tramite la previsione per la quale la compensazione delle spese di lite è possibile non più per «giusti motivi », bensì per «gravi ed eccezionali ragioni ». Ultima, e fondamentale, modifica, è poi quella dell’introduzione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., secondo il quale «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ». Comune denominatore di tutti e sette gli interventi riformatori, che si applicano peraltro solo alle controversie radicate dopo l’entrata in vigore della legge il 4 luglio 2009 (e nel caso dell’art. 13, d.lgs. n. 28/2010, solo dopo l’entrata in vigore della normativa sulla mediaconciliazione), è certamente quello di garantire maggiore effettività della tutela, rafforzando il principio della soccombenza, a tenore del quale, salvo contenute e tassative eccezioni, colui che risulta vittorioso non deve sopportare il costo delle spese di lite; e di sanzionare l’abuso del processo, colpendo con la leva delle spese di lite i comportamenti temerari di chi ha agito o resistito in giudizio senza adeguata ponderazione, ovvero ha rifiutato una ragionevole ipotesi transattiva, perseguendo CI, La riforma del processo civile, Torino, 2009, 16 ss.; VOLPINO, sub art. 91, in CARPI-TARUFFO, Commen- ⎪ P.2082 tario breve al codice di procedura civile, Padova, 2009, 319 ss. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 questioni LITE TEMERARIA 212 così quella che è stata definita una «moralizzazione del processo» (3) valorizzando il principio di autoresponsabilità della parte, «chiamata a valutare attentamente la perseguibilità della pretesa ulteriore rispetto all’offerta di controparte» (4). Così facendo, il legislatore si propone anche di facilitare un effetto indiretto, quale quello della riduzione del contenzioso, sul presupposto che una maggiore severità nella disciplina delle spese di lite, dovrebbe favorire la deflazione di quella parte del contenzioso azionato per motivi futili e fondato su ragioni palesemente inconsistenti (5). Una rapida panoramica delle sette modifiche sopra indicate, consente comunque di valutare l’impatto dell’intervento normativo e la posizione almeno inizialmente assunta dalla giurisprudenza. 2. L’AUMENTO DELLE GIÀ ESISTENTI SANZIONI PROCESSUALI Pur se non si tratta di spese di lite in senso stretto, rientra comunque nel più ampio genus della materia delle spese riconnesse alle vicende processuali, l’intervento legislativo sulle già esistenti sanzioni previste dal codice di rito. Tale intervento ha condivisibilmente aumentato tali sanzioni, in precedenza previste dal legislatore del 1942 con riferimento a parametri oggi assolutamente irrisori, adeguandole all’attuale valore del denaro e così rendendole realmente afflittive. In particolare, la prima delle quattro modifiche riguarda l’articolo 54, comma 2, c.p.c., in tema di ricusazione del giudice, con la previsione che l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità o del rigetto, possa condannare l’istante ad una pena pecuniaria che passa da 5 a 250 Euro. Da una seconda angolazione ed a modifica dell’art. 67, comma 1, c.p.c., si è prevista la condanna del custode «che non esegue l’incarico assunto », non più con la somma di 10 Euro, ma con una ricompresa nella forbice tra 250 e 500 Euro. Da un terzo punto di vista e similmente, il rifiuto del terzo a consentire l’ispezione, comporta ora una sanzione, ex art. 118, comma 3, c.p.c., che passa da 5 Euro alla forbice tra 250 e 1.500 Euro. Da ultimo, la sanzione minima al teste che non compare per la seconda volta, passa, ex art. 255, comma 1, c.p.c., da 100 a 200 Euro, fermi rimanendo la sanzione massima di 1.000 Euro e l’accompagnamento coattivo. Trattasi, come si diceva, di intervento normativo opportuno e reso necessario dal mutamento del valore del denaro nel tempo, al fine di rendere attuali sanzioni che, quantomeno con riferimento ai primi tre dei quattro articoli sopra indicati, erano divenute del tutto simboliche e radicalmente non afflittive. Se un rilievo può essere mosso, esso riguarda forse il fatto che, con riferimento ai successivi adeguamenti che in futuro saranno inevitabilmente necessari per la svalutazione del potere di acquisto della moneta, si sarebbe potuta valutare la possibilità di prevedere una modifica delle sanzioni tramite la fonte secondaria del decreto ministeCosì NAPPI, sub art. 91, cit., 27. Così PORRECA, La nuova disciplina delle spese processuali tra tutela e sanzione, relazione tenuta a Roma ad un corso di formazione per magistrati il 29 aprile 2010, in http://appinter.csm.it/incontri, 3. (3) (4) (5) Sul punto, cfr. MORLINI, Effettività della tutela, sanzione processuale e finalità deflativa, nella disciplina delle spese di lite, in Giur. merito, 2011, 2159 ss. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 P.2083 ⎪ questioni 212 LITE TEMERARIA riale, così come già previsto in tema di interessi legali ex art. 1284 c.c. e di tasso usurario ex art. 1815 c.c. in base alla l. n. 108/1996, evitando conseguentemente la necessità di una modifica della fonte primaria con l’intervento diretto sul codice di procedura civile. Altra questione da segnalare, poi, è che lo Stato, oltre ad aumentare le sanzioni, dovrebbe in tutta evidenza anche provvedere a riscuoterle, ciò che invece, come l’esperienza concreta negli Uffici insegna, non sempre accade. 3. LA DISCIPLINA DELLE SPESE NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI Di poco momento risultano le due modifiche introdotte in tema di spese di lite relativamente al procedimento cautelare. La prima di tali due modifiche è relativa all’abrogazione del procedimento di opposizione alla condanna alle spese, in precedenza previsto dall’art. 669-septies, comma 3, c.p.c. Tale procedimento era certamente rilevante, ed addirittura necessario, nell’originaria disciplina dettata per i procedimenti cautelari, che all’art. 669-terdecies c.p.c. non prevedeva la possibilità di reclamare i provvedimenti di rigetto; e che necessitava quindi proprio dello speciale procedimento di opposizione di cui all’art. 669-septies c.p.c., ora abrogato, per sindacare la decisione sulle spese. Tuttavia, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 669terdecies c.p.c. nella parte in cui non ammetteva il reclamo anche avverso l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare (6), ed a seguito del conseguente intervento normativo che ha espressamente previsto la reclamabilità del provvedimento di rigetto (7), il procedimento di opposizione alla condanna sulle spese aveva perso il suo reale spessore applicativo, essendo unicamente configurabile, in alternativa al reclamo, nel caso di compensazione delle spese a seguito di rigetto della domanda cautelare (8). La sua abrogazione, pertanto, si appalesa ora come opportuna e ragionevole. La seconda modifica in tema di procedimento cautelare, attiene all’introduzione del nuovo articolo 669-octies, comma 7, c.p.c., con il quale si statuisce l’obbligatorietà della pronuncia sulle spese in caso di cautelare definitorio del giudizio. Come noto, a seguito dell’introduzione dell’art. 669-octies, comma 6, c.p.c., con la novella del 2005 (9) ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase (6) La notissima sentenza di Corte cost. n. 253/1994 può essere letta in molte riviste: in Cons. Stato, 1994, II, 884; in Dir. lav., 1994, II, 569; in Foro it., 1994, I, 205, con nota di CAPPONI; in Giur. cost., 1994, 2033, con nota di ARIETA; in Giust. civ., 1994, I, 2087; in Giust. civ., 1995, I, 659, con nota di MAMMONE; in Dir. fall., 1994, II, 1039, con nota di RAGUSA MAGGIORE; in Foro it., 1994, I, 2001, con nota di CAPPONI; in Rass. giur. ener. elettr., 1995, 129; in Riv. dir. inter. priv. proc., 1994, 555; in Giur. it., 1994, I 409, con nota di CONSOLO; in Fall., 1994, 1111; in Riv. dir. ind., 1994, II, 151; in Riv. giur. lav., 1995, II, 176, con nota di DE MARCHIS; in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1085, con nota di GIARDA. ⎪ P.2084 (7) Cfr. art. 2, comma 3, lett. e-bis), d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005, di modifica dell’art. 669-terdecies c.p.c. (8) Per la precisa delimitazione dei rapporti tra reclamo e procedimento di opposizione alle spese, nel vigore dell’ora abrogato art. 669-septies, comma 3, c.p.c., cfr. per tutte Sez. Un. civ., 28 dicembre 2001, n. 16214, in Foro it., 2002, I, 1043; e Sez. Un. civ., 23 gennaio 2004, n. 1245, in Arch. civ., 2004, 1245. (9) Cfr. art. 2, comma 3, lett. e-bis), n. 2.3), d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 questioni LITE TEMERARIA 212 del merito. Infatti, prima della riforma era necessariamente prevista, per ogni provvedimento, la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669-novies c.p.c.; mentre ora, a seguito della riforma, la necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per i provvedimenti cautelari cosiddetti conservativi, mentre per i provvedimenti cosiddetti anticipatori si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intenda richiedere la riforma del provvedimento cautelare. Da qui l’esigenza di prevedere come necessaria, per il provvedimento reso in sede di cautelare anticipatorio, la pronuncia sulle spese di lite, proprio perché detto provvedimento è astrattamente idoneo a definire il giudizio ove non venga introdotta la fase del merito, come visto non più obbligatoria ma solo eventuale. Ciò detto, va da un lato evidenziato che, con la previsione legislativamente introdotta dall’art. 669-octies, comma 7, c.p.c., viene appunto ora prevista come necessaria la pronuncia sulle spese nel caso di cautelare definitorio; ma va altresì dall’altro lato evidenziato che trattasi di innovazione solo apparente e di una riforma che non fa altro che cristallizzare un approdo cui già era giunta la giurisprudenza in precedenza, in particolare tramite la pronuncia di Corte cost. n. 379/2007, la quale, con una sentenza interpretativa di rigetto, aveva già ritenuto evincibile dal sistema la necessità di una pronuncia sulle spese nel caso di cautelare anticipatorio. Solo per completezza argomentativa, va in proposito evidenziato che l’art. 669octies c.p.c. rappresenta solo una delle molteplici disposizioni processualcivilistiche modificate dalla legge n. 69/2009 con un intervento in realtà non innovativo, ma semplicemente riproduttivo di approdi cui era già giunta la giurisprudenza di legittimità o quella costituzionale (10); con la conseguenza che, in tutti tali casi, la regola iuris s’applica non solo alle cause successive all’entrata in vigore della norma, ciò in forza della novella legislativa, ma s’applica anche alle cause precedenti, ciò in forza dell’interpretazione data dalla giurisprudenza alla normativa precedente (11). 4. IL LIMITE DELLE SPESE NEL CONTENZIOSO PREVIDENZIALE Di maggiore spessore, sia sotto il profilo concettuale, sia sotto il profilo operativo, è la modifica introdotta all’articolo 152 disp. att. c.p.c. (10) Oltre che all’art. 669-octies c.p.c., si pensi: alla modifica dell’art. 39, ultimo comma, in ordine alla prevenzione della lite determinata da ricorso, ciò che già era stato sancito da Sez. Un. civ. nn. 5597/1992 e 20596/2007; alla modifica dell’art. 54 in ordine alla condanna solo facoltativa della parte che ha proposto la ricusazione, ciò che già era stato sancito da Corte cost. n. 78/2002; alla modifica dell’art. 59 in ordine alla translatio iudicii con conservazione effetti processuali ed efficacia prove, ciò che già era stato sancito da Sez. Un. civ. n. 4109/2007 e da Corte cost. n. 77/2007; alla modifica dell’art. 101 in ordine alla nullità della sentenza terza via, ciò che già era stato sancito da Sez. Un. civ. n. 20935/2009 e da Cass. civ. nn. 9072/2010, 18191/2009, 15194/2008, 21108/ 2005, 16577/2005, 14637/2001, 10372/2001; alla modifica dell’art. 115 tramite la previsione del principio di non contestazione, ciò che già era stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità sin da Sez. Un. civ. nn. 11353/2004 e 761/2002; alla modifica dell’art. 345 in ordine alla estensione anche ai documenti del divieto di nuove prove in appello se non «indispensabili», ciò che già era stato sancito da Sez. Un. civ. n. 8203/2005; alla modifica dell’art. 104 disp. att. in ordine alla decadenza anche d’ufficio per la mancata citazione del teste, ciò che già era stato sancito da Cass. civ. n. 3690/2004. (11) Cfr. sul punto Trib. Piacenza, sent. 2 febbraio 2010, n. 81, in Giur. merito, 2010, 132. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 P.2085 ⎪ questioni 212 LITE TEMERARIA La norma, dettata per i giudizi previdenziali ed assistenziali, già derogava ai principi generali tramite la previsione della non assoggettabilità della parte privata alla condanna alle spese di lite nel caso di presenza di particolari requisiti reddituali, ferma restando, in tal caso, la sola responsabilità per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. Una seconda deroga è ora aggiunta dalla legge n. 69/2009, tramite l’introduzione dell’ulteriore inciso, a tenore del quale « le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio ». Trattasi di norma che, pur presentando ad avviso di alcuni commentatori dubbi di legittimità costituzionale, è stata introdotta per fare fronte a due esigenze certamente meritevoli di tutela. In tutta evidenza, infatti, la disposizione è in primo luogo volta a disincentivare il ricorso a cause previdenziali di modesto valore, promosse di fatto non tanto nell’interesse della parte, destinataria talvolta davvero di somme economicamente irrilevanti, ma soprattutto nell’interesse del patrocinatore per lucrare compensi ed onorari. E trattasi inoltre di norma che, da una seconda angolazione, è pensata per contrastare il fenomeno, molto diffuso in alcune realtà territoriali, del cosiddetto frazionamento delle prestazioni previdenziali unitarie, che vengono richieste con molteplici controversie distinte tra loro, ciascuna relativa a modestissimi importi, al fine di moltiplicare gli onorari, con conseguente ed evidente danno sia alla funzionalità del sistema, in tal modo sovraccaricato di controversie, sia alle casse di enti pubblici quali INPS ed INAIL (12). È discusso se la limitazione quantitativa alla condanna alle spese riguardi tutte le cause, ovvero solo quelle in cui sia vittoriosa la parte privata. Una tesi, in assenza di una espressa specificazione del dato normativo, ritiene che la limitazione operi in ogni controversia, e quindi anche laddove sia vittoriosa la parte pubblica (13). Al contrario, altra ricostruzione limita l’applicazione della norma alle controversie in cui sia vittoriosa la parte privata, sul presupposto che la «ratio della norma, e il suo contesto complessivo (i periodi che nell’art. 152 dis. att. c.p.c. precedono quello inserito dalla novella del 2009 si riferiscono alla parte privata), inducono a ritenere il disposto in questione riferito all’assicurato », con la conseguenza che la limitazione in parola non varrebbe con riferimento alle «cause in cui sia vittorioso l’ente convenuto » (14). 5. LA CONDANNA ALLE SPESE PER INGIUSTIFICATA NON ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA CONCILIATIVA Significativa è anche la modifica all’articolo 91 c.p.c., tramite l’aggiunta di un inciso al (12) Il punto è sottolineato anche da DEMARCHI, Il nuovo processo civile, cit., 54, che espressamente si riferisce alla realtà pugliese; PASSANANTE, Il nuovo regime delle spese processuali, cit., 259. (13) DEMARCHI, Il nuovo processo civile, cit., 54; RICCI, La riforma del processo civile, cit., 102. ⎪ P.2086 (14) Così RIZZO, Il regime delle spese nei procedimenti ordinari, sommari, previdenziali. La disciplina della riunione, relazione tenuta a Roma ad un corso di formazione per magistrati il 26 gennaio 2010, in http://appinter.csm.it/incontri, 27. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 questioni LITE TEMERARIA 212 comma 1 della norma, che nella sua originaria formulazione prevedeva semplicemente che il giudice condannasse « la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte ». Sul punto, va premesso che la regolazione delle spese di lite prescinde dalla domanda, dovendo il giudice provvedere d’ufficio, trattandosi di pronuncia consequenziale ed accessoria (15); e la soccombenza stessa va valutata globalmente, non realizzandosi per singoli gradi di giudizio (16). La regola della condanna alle spese in ragione del principio di soccombenza non s’applica però né al procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., in quanto procedimento avente natura amministrativa e non decisoriacontenziosa, ciò che esclude la configurabilità di una soccombenza (17); e neppure nei confronti dell’Ufficio del Pubblico Ministero, il quale, essendo organo propulsore dell’attività giurisdizionale con funzione di garantire la corretta applicazione della legge e poteri meramente processuali, non può essere condannato alle spese, né peraltro essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese stesse (18). Ciò detto, al comma 1 della norma, che si è visto prevedere in via generale la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese a favore della parte vittoriosa, viene aggiunto l’inciso per il quale il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92 ». Secondo la più convincente ricostruzione, la condanna alle spese per mancata ed ingiustificata accettazione della proposta conciliativa non trova il suo fondamento teorico nella comminazione di un danno punitivo, ma rappresenta piuttosto un’applicazione del principio di causalità, che affianca così il principio di soccombenza quale regola iuris alla quale conformare il riparto delle spese di lite (19). In sostanza, le spese vanno addebitate non tanto e non solo a chi risulta soccombente nella questione giuridica affronta in sede processuale; ma anche e soprattutto a chi ha reso necessario il processo, ingiustificatamente non accettando una proposta conciliativa che avrebbe potuto evitarlo. Anzi, secondo una prospettazione sposata dalla dottrina (20) e già coltivata dalla giurisprudenza anche con riferimento al dato normativo antecedente alla modifica in (15) Tra le tante, cfr. Cass. civ., 29 settembre 2006, n. 21244, in Resp. civ., 2008, 133; Cass. civ., 21 luglio 2004, n. 13596, in Guida dir., 2004, 43, 48; Cass. civ., 16 maggio 2003, n. 7639, in Arch. giur. circ., 2004, 448; Cass. civ., 10 febbraio 2003, n. 1938, in Arch. civ., 2003, 1371. (16) Tra le più recenti, Cass. civ., 23 agosto 2011, n. 17523, in Ced Cass.; Cass. civ., 30 agosto 2010, n. 18837, in Ced Cass.; Cass. civ., 19 febbraio 2009, n. 4052, in Mass. Giur. it., 2009; Cass. civ., 11 giugno 2008, n. 15483, in Mass. Giur. it., 2008. (17) Per tutte, cfr. Cass. civ., 4 maggio 2009, n. 10203, in Mass. Giur. it., 2009. (18) Cfr. Cass. civ., 28 luglio 2004, n. 14199, in Guida dir., 2004, 42, 77; Sez. Un. civ., 12 marzo 2004, n. 5165, in Mass. Giur. it., 2004; Sez. Un. civ., 17 luglio 2003, n. 11191, in Arch. civ., 204, 683. (19) Così ACIERNO-GRAZIOSI, La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione: qualche ritocco o un piccolo sisma, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 163. Contra però, nel senso della condanna punitiva, BOVE-SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, Macerata, 2009, I, 1.10; BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima ennesima riforma in materia di giustizia civile, in www.iudicium.it; DEMARCHI, Il nuovo processo civile, cit., 48. (20) Da ultimo, cfr. AMATO, Le spese di lite dopo la modifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., relazione tenuta a Roma ad un corso di formazione per magistrati il responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 P.2087 ⎪ questioni 212 LITE TEMERARIA parola, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, che individua «la parte soccombente in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia data causa al processo o alla sua protrazione » (21). Tutto ciò posto, diversi sono i dubbi interpretativi che la norma pone. Il primo riguarda l’individuazione del soggetto autore della proposta la cui mancata ed ingiustificata accettazione comporta la condanna alle spese. Infatti, fermo restando che tale soggetto è certamente la controparte processuale, la tesi largamente maggioritaria, che pare preferibile, ritiene, sulla base del dato letterale ed in ragione anche della ratio deflativa della norma, che detta proposta ben possa essere formulata anche dal giudice (22); mentre una isolata, pur se autorevole, tesi minoritaria, preoccupata soprattutto di evitare la sovraesposizione del giudice nella formulazione di proposte transattive e la sua anticipazione del giudizio, conclude in senso contrario (23). Una seconda problematica riguarda la tempistica dell’offerta transattiva, ed in particolare se, pacifica ovviamente essendo la rilevanza della proposta transattiva formulata in giudizio, rilevi o meno una mancata accettazione di una proposta pregiudiziale. Pur essendo la questione oggettivamente opinabile, la tesi forse più convincente è quella garantista, che offre una risposta negativa al quesito, sul presupposto che una così grave conseguenza quale quella della condanna alla rifusione delle spese di controparte pur in caso di accoglimento della domanda giurisdizionale, per un verso è opportuno sia valutata con l’assistenza di un legale, spesso non ancora presente nella fase pregiudiziale; per altro verso, deve essere cristallizzata nella formale cornice di un procedimento giurisdizionale, e non nell’informale fase pregiudiziale (24). Una terza questione interpretativa concerne le modalità con le quali deve essere formulata la proposta conciliativa, affinché la stessa sia rilevante ai fini della disciplina delle spese di lite. Anche in questo caso, appare ragionevole una interpretazione rigorosa, che postuli 9 marzo 2011, in http://appinter.csm.it/incontri, 7; CONVERSO, La liquidazione delle spese processuali, relazione tenuta a Torino ad un corso organizzato dalla Formazione Decentrata del CSM il 15 febbraio 2012, in http://appinter.csm.it/incontri, 5; MOCCI, Il punto sulle spese processuali alla luce della riforma, in Riv. dir. proc., 2011, 911. (21) Così, letteralmente, Cass. civ., 30 marzo 2010, n. 7625, in Ced Cass., 2010; negli stessi termini, anche Cass. civ., 15 luglio 2008, n. 19456, in Mass. Giur. it., 2008; e Cass. civ., 8 giugno 2007, n. 13430, in Mass. Giur. it., 2007. (22) Cfr. GIORDANO, Le spese di lite dopo la modifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., relazione tenuta a Roma ad un corso di formazione per magistrati il 23 febbraio 2011, in http://appinter.csm.it/incontri, 6; PAGNI, « La riforma » del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur., 2009, 1320; PASSANANTE, Il nuovo regime delle spese processuali, cit., 232; POTETTÌ, Novità della L. n. 69 del 2009 in ⎪ P.2088 tema di spese di causa e responsabilità aggravata, in Corr. merito, 2010, 936; VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., relazione tenuta a Roma ad un corso di formazione per magistrati il 3 marzo 2011, in http://appinter.csm.it/incontri, 6. (23) SCARSELLI, Le modifiche in tema di spese di lite, in Foro it., 2009, V, 261. (24) Questa è anche la conclusione di DE MARZO, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, in Foro it., 2009, V, 397; PAGNI, « La riforma » del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, cit.; VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 5. Contra, nel senso della rilevanza anche della proposta stragiudiziale, PORRECA, La nuova disciplina delle spese processuali tra tutela e sanzione, cit., 9. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 questioni LITE TEMERARIA 212 la necessità di una proposta dettagliata ed idonea a definire integralmente la lite, requisiti in assenza dei quali il rifiuto di conciliare dovrebbe ritenersi giustificato (25); pur se la serietà della proposta non deve arrivare sino a pretendere l’ulteriore requisito dell’offerta reale (26). Da ultimo, poi, va evidenziato che l’articolo 28 del Codice deontologico degli avvocati («non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi ») diviene ora di difficile compatibilità con la previsione normativa. Infatti, il difensore potrebbe trovarsi nella necessità di produrre in giudizio la corrispondenza intrattenuta con l’avversario, al fine di ottenere la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite a favore del proprio cliente, provando che controparte ha immotivatamente rifiutato una proposta transattiva poi accolta in sede di pronuncia giurisdizionale. Pertanto, in tal caso, il comportamento previsto come violativo di una norma deontologica, si rende necessario per esercitare correttamente ed adeguatamente il mandato difensivo, ciò che presumibilmente deve far ritenere normativamente superato il divieto posto a livello deontologico (27). 6. LA CONDANNA ALLE SPESE NEL CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DEL MEDIATORE Un’applicazione ancora più radicale del principio per il quale il rifiuto di una proposta conciliativa che si rivela corrispondente alla soluzione giurisdizionale, incide causalmente sul principio di soccombenza, è data dall’art. 13, d.lgs. n. 28/2010, sulla mediazione, emanato in base all’art. 60 della legge n. 69/2009. La norma in parola, riferendosi al rapporto tra la proposta rifiutata ed il provvedimento definitorio del giudizio, distingue due ipotesi. In particolare, per il comma 1, quando il provvedimento che definisce il giudizio «corrisponde interamente al contenuto della proposta », la davvero drastica conseguenza è che il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta successivamente alla formulazione, condanna detta parte vincitrice al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente nel periodo successivo alla formulazione della proposta, nonché condanna la stessa vincitrice al versamento allo Stato di un’ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto. La disposizione si applica anche alle indennità dovute al mediatore ed all’esperto, restando però ferma l’applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c. (25) Insiste molto sulla serietà dell’offerta LUISO, Diritto processuale civile, I, Principi generali, cit., 426. (26) Cfr. PEZZULLO, Le spese di lite dopo la modifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., relazione tenuta a Roma ad un corso di formazione per magistrati il 16 marzo 2011, in http://appinter.csm.it/incontri, 9; POTETTÌ, Novità della L. n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, cit., 939; VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 8. Contra, nel senso della necessità di un’offerta reale, solo SCARSELLI, Le modifiche in tema di spese di lite, cit., 261. (27) In questo senso PORRECA, Le spese di lite dopo la notifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., relazione tenuta a Roma ad un corso di formazione per magistrati il 6 ottobre 2010, in http://appinter.csm.it/incontri, 8; contra, però, sembra DE MARZO, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, cit., 397. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 P.2089 ⎪ questioni 212 LITE TEMERARIA Per il comma 2, invece, quando il provvedimento che definisce il giudizio «non corrisponde interamente al contenuto della proposta », in modo molto più blando, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può, e quindi nemmeno deve, semplicemente escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, indicando nella motivazione le ragioni del provvedimento. È del tutto evidente che, stante la profonda differenza in ordine alle conseguenze giuridiche tra la perentoria fattispecie del comma 1 (esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta successivamente alla proposta stessa, condanna della parte vincitrice al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente nel periodo successivo alla formulazione della proposta, condanna della parte vincitrice al versamento allo Stato di una somma corrispondente al contributo unificato) e la blanda fattispecie del comma 2 (mera possibilità, in caso di gravi ed eccezionali ragioni, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto), risulta necessario capire quando la proposta conciliativa «corrisponde interamente » o «non corrisponde interamente » al contenuto della sentenza. E proprio per la particolare rigidità delle conseguenze, pare ragionevole optare per la tesi più garantista, opinando che anche un marginale scostamento tra la proposta transattiva rifiutata e la successiva pronuncia giurisdizionale, faccia sì che la seconda non corrisponda interamente alla prima, con la conseguente applicazione del secondo comma, e non già del comma 1, dell’art. 17, d.lgs. n. 28/2010. In ogni caso, poi, pur se la norma in esame non richiama i « giustificati motivi » dell’art. 91 c.p.c., come limite alla responsabilità, in ordine alle spese di lite, derivante dalla mancata accettazione della proposta conciliativa, deve ritenersi che il giudice debba necessariamente verificare se la mancata accettazione sia ingiustificata, e ciò sia per garantire una interpretazione della disposizione priva di dubbi di costituzionalità; sia perché ciò viene comunque imposto dal rinvio dell’articolo 17, d.lgs. n. 28/2010, all’articolo 92 c.p.c., che consente comunque di far refluire il giustificato motivo con l’aggancio alla norma sulla compensazione delle spese di lite (28). 6. LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE Se l’articolo 91 c.p.c. sancisce la regola generale della soccombenza, per la quale la parte vittoriosa deve ottenere il rimborso delle spese di lite da chi è appunto risultato soccombente, l’articolo 92 c.p.c. statuisce due deroghe al principio: la prima è relativa alla compensazione totale o parziale nel caso di soccombenza reciproca; la seconda è relativa ad una situazione che l’originario impianto codicistico prevedeva come connotata da «giusti motivi », e che, a seguito della riforma della l. n. 69/2009 e con riferimento alle sole controversie promosse dopo il 4 luglio 2009, ora è riferita alla situazione di «gravi ed eccezionali ragioni », con ciò allineando il testo italiano a quanto previsto in sede di procedimento davanti alla Corte di Giustizia. (29) (28) Così anche PORRECA, La nuova disciplina delle spese processuali tra tutela e sanzione, cit., 10; VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con parti- ⎪ P.2090 colare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 13. (29) Cfr. art. 69, comma 3, del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, che, quale motivo di responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 questioni LITE TEMERARIA 212 Poiché è stata proprio la previsione dei «giusti motivi », più che la soccombenza reciproca, la pronuncia statisticamente più utilizzata per derogare alla regola generale della soccombenza, occorre domandarsi in che termini l’innovazione ha concreta rilevanza operativa. Probabilmente, detta rilevanza è minore di quanto possa prima facie ritenersi (30). Invero, è noto che il largo uso dei giudici di merito del potere discrezionale di compensare le spese con il richiamo alla clausola generale dei «giusti motivi », è stato reso possibile dal fatto che la Suprema Corte aveva ritenuto che il sindacato di legittimità fosse limitato al controllo del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (31), nonché al controllo della logicità della motivazione con la quale si era operata la compensazione, fermo però restando che il giudice non aveva l’obbligo di esplicitare i motivi della compensazione; con la conseguenza che la mancanza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese era paradossalmente la più comoda e la più inattaccabile delle pronunce del giudice di merito (32). Ne derivava che, in caso di compensazione delle spese in ragione della generica e non altrimenti specificata sussistenza dei «giusti motivi » previsti dalla legge, il dictum era tendenzialmente incensurabile in Cassazione, posto che la doglianza di omessa motivazione era inammissibile proprio perché la motivazione non era richiesta; e lo scrutinio sulla illogicità od erroneità della motivazione era impedito dal fatto che la motivazione non era fornita (33). Tuttavia, tale orientamento — oggettivamente molto discutibile e basato su mere esigenze pratiche di deflazionare l’accesso al ricorso per Cassazione, più che su una rigorosa riflessione giuridica — era già stato superato dall’intervento legislativo della l. n. 263/2005, la quale, integrando il dettato dell’art. 92, comma 2, c.p.c., e con previsione relativa alle controversie sorte dopo il 1° marzo 2006, aveva imposto ex professo di motivare quali fossero le ragioni poste alla base della decisione di compensare le spese. Ciò detto, può ragionevolmente opinarsi che il riferimento a concetti vaghi ed indeterminati quali i «rapporti di parentela tra le parti», la «natura della causa» o «ragioni di equità», fossero già da considerarsi inidonei a fondare una decisione sulla compensazione delle spese di lite a seguito della novella del 2005. Specularmente, il mutamento di una consolidata giurisprudenza, un irrisolto contrasto giurisprudenziale, l’assoluta novità della questione trattata, l’obiettiva controvertibilità in fatto delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, sono le situazioni che normalmente si riteneva integrassero i «giusti motivi » di cui alla precedente formula- compensazione, affianca alla soccombenza reciproca la sussistenza di « motivi eccezionali ». (30) Nuovamente, cfr. MORLINI, Effettività della tutela, sanzione processuale e finalità deflativa, nella disciplina delle spese di lite, cit., 2167-2171. (31) Sul punto, ex pluribus e per tutte, cfr. da ultimo Cass. civ., 2 dicembre 2010, n. 24531, in Ced Cass., 2010; e Cass. civ., 2 luglio 2008, n. 18173, in Mass. Giur. it., 2008. (32) Sul punto, vedi le puntuali osservazioni di MOC- CI, Il punto sulle spese processuali alla luce della riforma, cit., 918. (33) Tra le tante e solo esemplificativamente, cfr. Cass. civ., 7 maggio 2008, n. 11094, in Ced Cass.; Cass. civ., 2 luglio 2007, n. 14964, in Mass. Giur. it., 2007; Cass. civ., 27 giugno 2007, n. 14877, in Ced Cass.; Cass. civ., 17 novembre 2006, n. 24495, in Mass. Giur. it., 2006; Cass. civ., 20 ottobre 2006, n. 22541, in Mass. Giur. it., 2006; Cass. civ., 31 luglio 2006, n. 17450, in Mass. Giur. it., 2006. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 P.2091 ⎪ questioni 212 LITE TEMERARIA zione dell’art. 92 c.p.c. (34), e che pare possano anche ora essere ricompresi nelle «gravi ed eccezionali ragioni » (35); e secondo un’autorevole ricostruzione dottrinale, nel catalogodellesituazionichegiustificanolacompensazionedellespese,vaanchericompresa la riduzione in maniera consistente, in sede di decisione, del quantum della pretesa (36). Deriva che, secondo un’opinione già evidenziata in dottrina e qui condivisa (37), il passaggio dai «giusti motivi » esplicitamente indicati in motivazione, alle «gravi ed eccezionali ragioni », più che un significativo mutamento di prospettiva giuridica, integra piuttosto un monito legislativo ad applicare il principio del victus victori e ad avere una maggiore prudenza nell’utilizzazione del potere di compensazione delle spese processuali, soprattutto in settori, come ad esempio il diritto del lavoro ed il diritto di famiglia, ove tale potere è spesso utilizzato in modo massivo (38). E questo per rafforzare il noto e classico principio chiovendiano secondo il quale «il processo deve dare a chi ha un diritto praticamente tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire » (39); e per porre un freno a quella che un’acuta dottrina ha definito come singolare forma di «strabismo intellettuale », in ragione della quale i giudici spendono le loro migliori energie per la decisione di merito, e poi solo sommariamente delibano sulle spese (40). 7. LA CONDANNA PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA Il tema di maggiore rilevanza relativamente alla novella della legge n. 69/2009, e ciò sia per le notevoli conseguenze pratiche sia per le complesse implicazioni teoriche che pone, è certamente l’introduzione della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. (41). È noto infatti che, nell’impianto originario del codice, la condanna per responsabi(34) Per una esemplificazione casistica dei « giusti motivi » di compensazione, vedi PASSANANTE, Il nuovo regime delle spese processuali, cit., 248-249; SCRIMA, Compensazione e condanna alle spese, in RIVIEZZO (a cura di), Le spese nel processo, Suppl. a Giur. merito, 2009, 7-8, 18. (35) Conforme, in giurisprudenza, Trib. Lamezia Terme, 12 luglio 2010 (ord.), in www.ilcaso.it. In dottrina, per una elencazione delle fattispecie rientranti nell’alveo delle « gravi ed eccezionali ragioni », cfr. VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 16. (36) Così PORRECA, Le spese di lite dopo la notifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 15. (37) In questi termini, BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile, in www.judicium.it; GIORDANO, La riforma del processo civile dal 2005 al 2009, in Giust. civ., 2009, suppl. 6/09, 14; ID., Le spese di lite dopo la modifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 15-16; GIORGETTI, Commento all’art. 92, in SASSANI-TISCINI (a cura di), Codice di procedura civile ipertestuale, agg. 2009, Torino, 2009; SCARSELLI, Le modifiche in tema di spese di lite, cit., 262. ⎪ P.2092 Tendono invece ad accreditare l’introduzione del parametro delle « gravi ed eccezionali ragioni » come modifica significativa anche dal punto di vista strettamente giuridico, nel senso di ridurre oggettivamente gli spazi per la pronuncia di compensazione, ACIERNO-GRAZIOSI, La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione: qualche ritocco o un piccolo sisma, cit., 164; AMATO, Le spese di lite dopo la modifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 23; DE MARZO, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, cit., 398; PEZZULLO, Le spese di lite dopo la modifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 18; PORRECA, Le spese di lite dopo la notifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 14; POTETTÌ, Novità della L. n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, cit., 941. (38) Per una censura a tale prassi, censura significativa tanto più perché espressa da un autorevole giudice del lavoro, cfr. RIZZO, Il regime delle spese nei procedimenti ordinari, sommari, previdenziali. La disciplina della riunione, cit., 16. (39) CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1934, I, 41. (40) PAJARDI, La responsabilità per le spese ed i danni del processo, Milano, 1959, 3. (41) Per la già corposa bibliografia sul punto, cfr. i responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 questioni LITE TEMERARIA 212 lità aggravata di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c., presupponeva non solo l’istanza di parte, ma anche e soprattutto l’esistenza di un danno subito da controparte, da provare, quantomeno nelle sue linee essenziali, con riferimento ad an e quantum, integrando la norma una forma di responsabilità aquiliana con funzione risarcitoria e carattere di specialità rispetto alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (42); e la particolare difficoltà di fornire la prova di un danno-conseguenza meramente riconnesso alla pendenza di una controversia, nella pratica giurisdizionale ha reso la pronuncia di condanna per lite temeraria un evento davvero residuale. Conscio di tale situazione e deciso a prevedere uno strumento di più facile utilizzo destinato a colpire l’abuso del processo, il legislatore ha introdotto l’articolo 96, comma 3, c.p.c., prevedendo che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ». La norma di nuovo conio, certamente innovativa, recepisce ed estende a tutti i processi il meccanismo in precedenza dettato per il solo processo di Cassazione dall’art. 385, comma 4, c.p.c. (43), disposizione ora coerentemente abrogata; ma non si applica al processo previdenziale, posto che l’articolo 152 disp. att. c.p.c. richiama solo il comma 1, non anche il comma 3 dell’articolo 96 c.p.c. Ciò detto, sulla base dell’inequivoco dato letterale, deve ritenersi che la pronuncia possa essere effettuata d’ufficio e non abbia limite nella determinazione dell’importo della condanna, come invece vi era nell’abrogato articolo 385 c.p.c. (44). Né vi dovrebbero poi essere ostacoli a ravvisare la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto (45). richiami di CARMELLINO, nota a Trib. Oristano, 17 novembre 2010, in Foro it., 2011, I, 2201; e MARTINICO, nota a Cass. civ., 30 luglio 2010, n. 17902, in Foro it., 2011, 3140. (42) Per la pacifica giurisprudenza di legittimità, ex pluribus e sole tra le ultime, cfr. Cass. civ., 8 giugno 2007, n. 13395, in Mass. Giur. it., 2007; e Cass. civ., 15 febbraio 2007, n. 3388, in Mass. Giur. it., 2007. Il principio, peraltro, è stato avallato anche dalla giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 435, in Giust. civ., 2009, 551. In senso sostanzialmente contrario, però, si veda la recente Cass. civ., 23 agosto 2011, n. 17485, in Ced Cass., secondo la quale « all’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza ». Similmente, secondo altre recenti pronunce, l’esistenza di un danno potrebbe peraltro inferirsi: a livello patrimoniale, dalla regola di comune esperien- za relativa alla differenza tra le spese di lite liquidate dal giudice e le maggiori spese effettivamente riconosciute dalla parte nel rapporto con il legale; a livello non patrimoniale, per i patimenti derivanti dall’esistenza stessa della causa (cfr. Cass. civ., 12 ottobre 2011, n. 20995; e Cass. civ., 30 aprile 2010, n. 10606, entrambe in Ced Cass.). (43) Detta norma, introdotta dal’art. 13, d.lgs. n. 40/ 2006, ed ora abrogata dall’art. 46, comma 20, l. n. 69/2009, disponeva che « Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave ». (44) È, questa, la scelta legislativa maggiormente criticata in dottrina: per tutti, cfr. MENCHINI, in BALENA-CAPONI-CHIZZINI-MENCHINI, La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile 69/09, Torino, 2009, sub art. 91, 27; FINOCCHIARO, Somme determinate in via equitativa anche d’ufficio: una condanna di natura risarcitoria o sanzionatoria, in Guida dir., 2010, 49-50, 18. (45) In questo termini, VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzio- responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 P.2093 ⎪ questioni 212 LITE TEMERARIA Così come era già stato chiarito con riferimento al comma 1, la domanda non è poi proponibile al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata, e quindi in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo il caso in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell’evoluzione propria dello specifico processo dal quale responsabilità aggravata ha avuto origine (46), essendovi cognizione inscindibile sull’an e sul quantum della pretesa risarcitoria (47); ed è formulabile per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni, non attenendo al merito della controversia in quanto non idonea a mutare oggetto e causa petendi della domanda (48). Tanto premesso, la non impeccabile formulazione letterale della norma ha comunque comportato diversi dubbi interpretativi (49). In particolare, da una prima angolazione va osservato che, nonostante il comma 1 dell’articolo 96 c.p.c. si riferisca alla «sentenza», la norma in esame è applicabile anche a tutti i procedimenti «che si concludono con una pronuncia sulle spese, sul presupposto che l’espressione sentenza contenuta nel primo comma del’art. 96 c.p.c., ben possa essere intesa come provvedimento che definisce il procedimento » (50). Deve quindi ritenersi che, ogni qual volta il giudice dispone sulle spese, a prescindere dal fatto che il provvedimento abbia la forma della sentenza — si pensi ad esempio ai decreti in materia di volontaria giurisdizione od alle ordinanze nei cautelari ante causam o nei procedimenti sommari di cognizione — è possibile applicare l’art. 96, comma 3, c.p.c. (51). Da una seconda angolazione, poi, la pronuncia non abbisogna della preventiva ne processuale, con particolare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 24. (46) Cfr. Cass. civ., 6 agosto 2010, n. 18344, in Resp. civ., 2011, 152; Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24538, in Ced Cass.; Cass. civ., 24 luglio 2007, n. 16308, in Mass. Giur. it., 2007; Cass. civ., 17 luglio 2007, n. 15882, in Mass. Giur. it., 2007; Cass. civ., 18 aprile 2007, n. 9297, in Mass. Giur. it., 2007; Cass. civ., 1o aprile 2005, n. 6895, in Riv. esec. forz., 2006, 590; Cass. civ., 1o dicembre 2004, n. 25734, in Guida dir., 2004, 18, 67; Cass. civ., 12 novembre 2003, n. 17016, in Guida dir., 2004, 12,49; Cass. civ., 12 marzo 2002, n. 3573, in Arch. giur. circ., 2003, 156; Cass. civ., 4 aprile 2001, n. 4947, in Mass. Giur. it., 2001; Cass. civ., 18 febbraio 2000, n. 1861, in Corr. giur., 2000, 451. (47) Cfr. Cass. civ., 6 maggio 2010, n. 10960, in Ced Cass.; Cass. civ., 22 luglio 2009, n. 17155, in Fall., 2010, 374; Cass. civ., 14 maggio 2007, n. 10993, in Dir. ind., 2007, 327. (48) Cfr. Cass. civ., 3 luglio 2009, n. 15694, in Mass. Giur. it., 2009; Cass. civ., 18 marzo 2002, n. 3941, in Arch. giur. circ., 2003, 156. (49) In relazione a tali dubbi, cfr. ancora MORLINI, Effettività della tutela, sanzione processuale e finalità deflativa, nella disciplina delle spese di lite, cit., 2171-2176. ⎪ P.2094 (50) Così Trib. Verona, 21 marzo 2011 (ord.), in Giur. merito, 2011, 2161. Nello stesso senso VACCARI(-DALLA MASSARA), Economia processuale e comportamento delle parti nel processo civile, Napoli, 2012, 150. Per una rassegna dei molteplici casi in cui il giudice deve liquidare le spese di lite anche nel caso di ordinanza, cfr. MOCCI, Il punto sulle spese processuali alla luce della riforma, cit., 908. (51) Sul punto e per la possibilità di applicare l’art. 96, comma 3, c.p.c., in sede di ordinanza definitoria di un procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., cfr. Trib. Piacenza, 22 novembre 2010 (ord.), in Guida dir., 2011, 3, 46; in www.ilcaso.it; in www.dirittoegiustizia.it.; Trib. Verona, 29 gennaio 2010 (ord.), inedita ma citata da VACCARI, in La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 24, nota 107. Per l’ammissibilità della pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c., nell’ambito di un procedimento cautelare, cfr. Trib. Verona, 21 marzo 2011 (ord.), cit.; Trib. Torino, 16 ottobre 2010 (ord.), in Giur. merito, 2011, 2701; Trib. Verona, 1o luglio 2010 (ord.), in Guida dir., 2010, 49-50, 24; in Giur. merito, 2011, 2702. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 questioni LITE TEMERARIA 212 instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito (52). Più delicata è invece una terza ed ulteriore problematica, relativa alla natura della norma, ed in particolare al fatto che, per procedere alla condanna ai sensi del comma 3, sia o meno richiesta l’esistenza di un danno sofferto da controparte (53). Ciò posto, la tesi preferibile e comunque nettamente maggioritaria in giurisprudenza e dottrina, ritiene non necessaria la presenza di un danno in capo a controparte (54), mentre minoritaria è sia la tesi che ritiene necessaria la presenza di un danno sofferto da controparte (55), sia quella che parla di danno presunto (56). (52) In questi stessi termini, per la giurisprudenza cfr. sempre Trib. Piacenza, 22 novembre 2010 (ord.), cit. In dottrina, AMATO, Le spese di lite dopo la modifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 34; BUFFONE, Un grimaldello normativo in ambito civile per frenare la proliferazione di lite temerarie, in Guida dir., 2011, 3, 50; DEMARCHI, Il nuovo processo civile, cit., 52; FINOCCHIARO, Accessi infondati e abusi del rito: nel mirino della nuova responsabilità aggravata, in Guida dir., 2010, 49-50, 27; PEZZULLO, Le spese di lite dopo la modifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 28; PORRECA, Le spese di lite dopo la notifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 24; POTETTÌ, Novità della L. n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, cit., 936 e 949. Contra solo GIORDANO, Il litigante temerario paga “in ogni caso”. Riflessioni sull’art. 96 comma 3 cpc tra “abuso del processo” e “danni punitivi”, in Giur. it., 2012, 2119. (53) Per una rassegna degli argomenti a favore di una e dell’altra tesi, cfr. FINOCCHIARO, Somme determinate in via equitativa anche d’ufficio: una condanna di natura risarcitoria o sanzionatoria, cit., 18. (54) Nei termini di cui sopra, ritenendo non necessaria la presenza di un danno di controparte, per la già numerosa giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Lametia Terme, sent. 11 giugno 2012, in www.altalex.com; Trib. Varese, decr., 23 febbraio 2012, ivi; Trib. Piacenza, 15 novembre 2011, in www.ilcaso.it; e in www.personaedanno.it; Trib. Verona, 21 marzo 2011 (ord.), cit.; Trib. Minorenni Milano, decr. 4 marzo 2011, in Foro it., 2011, I, 2184; e in www.ilcaso.it; Trib. Varese, sent. 6 febbraio 2011, in www.ilcaso.it; Trib. Foggia, 28 gennaio 2001, in Giur. merito, 2011, 2698; Trib. Varese, sent. 21 gennaio 2011, in www.altalex.com; Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010, in www.ilcaso.it.; Trib. Roma, Sez. dist. Ostia, sent. 9 dicembre 2010, in www.ilcaso.it; e in www.ricorsi.net; Trib. Rovigo, Sez. dist. Adria, sent. 7 dicembre 2010, in www.altalex.com; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010 (ord.), cit.; Trib. Verona, 1o ottobre 2010 (ord.), in Guida dir., 2010, 49-50, 20; Trib. Verona, sent. 20 settembre 2010, in Guida dir., 2010, 49-50, 22; Trib. Verona, 1o luglio 2010 (ord.), cit.; Trib. Varese, sent. 27 maggio 2010, in questa Rivista, 2010, 1827; Trib. Varese, Sez. dist. Luino, 23 gennaio 2010 (ord.), in Foro it., 2010, I, 2229; Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, in www.personaedanno.it; Trib. Prato, sent. 6 novembre 2009, in Foro it., 2010, I, 2229; Trib. Varese, sent. 30 ottobre 2009, n. 1094, in Giur. merito, 2010, 431; Trib. Milano, 20 agosto 2009 (ord.), in Foro it., 2010, I, 2229. Nello stesso senso, in dottrina cfr. BARRECA, La responsabilità processuale aggravata: presupposti della nuova disciplina e criteri di determinazione della somma oggetto di condanna, in Giur. merito, 2011, 2711 ss.; BUFFONE, Un grimaldello normativo in ambito civile per frenare la proliferazione di liti temerarie, cit., 50; BREDA, Responsabilità processuale aggravata tra risarcimento del danno e sanzione, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 488; CECCHELLA, Il nuovo processo civile, Milano, 2009, 89; DEMARCHI, Il nuovo processo civile, cit., 52; DE MARZO, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, cit., 399; DALLA MASSARA, Terzo comma dell’art. 96 c.p.c.: quando, dove e perché, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 1, II, 58 ss.; MOCCI, Il punto sulle spese processuali alla luce della riforma, cit., 920; PASSANANTE, Il nuovo regime delle spese processuali, cit., 251; TALLARO, Condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c., in Giur. merito, 2010, 1988; VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 19-20. (55) È questa la tesi, autorevole ma sostanzialmente isolata, di SCARSELLI, Il nuovo art. 96 3o comma c.p.c.: consigli per l’uso, in Foro it., 2010, I, 2237, il quale ritiene che, per procedere ad una condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., sia necessaria la presenza di un danno in capo a controparte. (56) La tesi sostanzialmente mediana tra le due precedenti, quella appunto quella che parla di danno presunto, è sostenuta in dottrina da GIORDANO, Il litigante temerario, cit.; MORANO CINQUE, Lite temeraria: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., tra funzione punitiva e funzione risarcitoria, in questa responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 P.2095 ⎪ questioni 212 LITE TEMERARIA In coerenza con quanto sopra, è stato infatti affermato che l’articolo 96, comma 3, c.p.c., introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo (57) e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, conseguentemente perseguendo indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l’efficienza della giustizia, e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi mediante lo scoraggiare cause pretestuose. Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l’afflittività della sanzione (58). Infatti, è ben vero che la teorica del danno punitivo, conosciuta negli ordinamenti anglosassoni nelle forme dei punitive o exemplary damages comminati verso chi ha agito con malice o gross negligence, è sostanzialmente estranea alla storia del nostro diritto civile. Ma è altrettanto vero che, per un verso, il contenuto letterale della norma qui in esame pare inequivoco nel non presupporre l’esistenza di un danno di controparte; e per altro verso non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. Detta interpretazione, che si è detto essere nettamente maggioritaria a livello di dottrina e giurisprudenza di merito, ha ora ottenuto anche l’autorevole avallo della Corte di cassazione, la quale, sia pure in un obiter dictum e nell’ambito di un procedimento al quale la disposizione in parola non era applicabile ratione temporis, ponendo a confronto la norma di cui al comma 1 con quella di cui al comma 3, ha ritenuto quest’ultima integrare una «vera e propria pena pecuniaria... indipendente dalla prova del danno causalmente derivato » (59), della Corte costituzionale (60) e della giurisprudenza amministrativa (61). La quarta tematica, probabilmente la più opinabile e complessa, relativamente alla quale non si è ancora formata un’univoca posizione interpretativa, concerne l’ambito di applicazione della norma, essendo in particolare discusso se, per procedere alla condanna ai sensi del comma 3, siano o meno richiesti i requisiti della lite temeraria di male fede e colpa grave, previsti dal comma 1 dello stesso articolo 96 c.p.c. Sul punto, almeno tre, sinora, sono state le soluzioni proposte: ad un estremo, vi è chi ha ritenuto la previsione del comma 3 sganciata da quella del comma 1 e non necessitante di alcun elemento soggettivo del soccombente, ma solo di una condotta Rivista, 2010, 1837; e PORRECA, Le spese di lite dopo la notifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit. Per la giurisprudenza, cfr. Trib. Oristano, 17 novembre 2010 (ord.), cit.; Trib. Oristano, 14 dicembre 2010 (ord.), in Giur. merito, 2011, 2699; Trib. Terni, sent. 17 maggio 2010, in Giur. merito, 2010, 1834. (57) In argomento v. il pregevole saggio di BUFFONE, I sistemi omeostatici del processo civile ed il «danno strutturato» nella legge 7 agosto 2012, n. 134: come cambiano le regole del gioco in materia di ragione- ⎪ P.2096 vole durata del procedimento e abuso del processo, in questa Rivista 2012, ultra, 2111. (58) Così, convincentemente, anche FINOCCHIARO, Accessi infondati e abusi del rito: nel mirino della nuova responsabilità aggravata, cit., 27. (59) Cass. civ., 30 luglio 2010, n. 17902, cit. (60) Cfr. Corte cost. n. 138/2012, in www.cortecostituzionale.it. (61) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 2 marzo 2012, n. 1209, in www.altalex.com. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 questioni LITE TEMERARIA 212 sanzionabile, per giustificare la pronuncia (62); in posizione mediana è invece chi richiede pur sempre un abuso, anche se integrato da colpa lieve ovvero dalla violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., e non necessariamente da colpa grave o dolo come nel comma 1 (63); all’altro estremo vi è invece chi, aderendo alla tesi più garantista, postula la presenza, in capo al destinatario della condanna di cui al comma 3, del requisito della malafede o della colpa grave di cui al comma 1 (64). La tesi più persuasiva è forse l’ultima. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile ed il dato normativo non esente da imperfezioni, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall’avere agito con malafede o colpa grave; e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del comma 1 debba reggere anche la fattispecie del comma 3. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave. Né può far diversamente opinare l’incipit della nuova previsione normativa, che introduce la norma con l’inciso «in ogni caso ». Detto inciso, infatti, può essere inter(62) In questo senso BUCCI, in BUCCI-SOLDI, Le nuove riforme del processo civile, Padova, 2009, 78; CECCHELLA, Il nuovo processo civile, cit.; PROTO PISANI, La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero, cit., 221. Per la giurisprudenza, cfr. Trib. Terni, sent. 17 maggio 2010, cit. (63) Per tale conclusione, cfr. ACIERNO-GRAZIOSI, La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione: qualche ritocco o un piccolo sisma, cit., 166; GRAZIOSI, Alcune prime notazioni sulla riforma del 2009, in Giur. merito, 2010, 1347; GIORDANO, Brevi note sulla nuova responsabilità processuale cd. aggravata, in Giur. merito, 2010, 437; PORRECA, Le spese di lite dopo la notifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 16; POTETTÌ, Novità della L. n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, cit., 941; TALLARO, Condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c., cit., 1988. In giurisprudenza, Trib. Catanzaro, 18 febbraio 2011 (ord.), in Giur. merito, 2011, 2698; Trib. Torino, 16 ottobre 2010 (ord.), in Giur. merito, 2011, 2701; Trib. Terni, 17 maggio 2010 (ord.), Giur. merito, 2011, 2701. (64) In questo senso, in dottrina vedi BALENA, La nuova pseudo riforma della giustizia civile, in Giusto proc. civ., 2009, 3, 17 ss.; BARRECA, La responsabilità processuale aggravata: presupposti della nuova disciplina e criteri di determinazione della somma oggetto di condanna, cit., 2714; BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile, cit.; DALLA MASSARA, Terzo comma dell’art. 96 c.p.c.: quando e perché?, cit., 59; DE MARZO, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, cit., 398; PELLEGRINI, Verso la semplificazione e l’accelerazione del processo civile: la l. n. 69/2009, in Corr. merito, 2009, 825; SCARSELLI, Le modifiche in tema di spese di lite, cit., 258 ss.; VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 18-20; VOLPINO, sub art. 91, cit., 342. In giurisprudenza, cfr. Trib. Verona, 12 gennaio 2012, in Giur. it., 2012, 2114; Trib. Piacenza, 15 novembre 2011, ivi, 2115; Trib. S. Maria Capua a Vetere, 26 settembre 2011, in Giur. merito, 2011, 2697; Trib. Verona, 21 marzo 2011 (ord.), cit.; Trib. Foggia, 28 gennaio 2011, in Giur. merito, 2011, 2698; Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010, cit.; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010 (ord.), cit.; Trib. Oristano, 17 novembre 2010 (ord.), cit.; Trib. Verona, 1o ottobre 2010, cit.; Trib. Pescara, sent. 30 settembre 2010, in www.dejure.it; Trib. Verona, sent. 20 settembre 2010, cit.; Trib. Padova 10 novembre 2009 (ord.), in Giur. merito, 2010, 1858; Trib. Padova, 2 novembre 2009 (ord.), in Juris Data; Trib. Padova, 30 ottobre 2009 (ord.), in Arch. locaz., 2010, 1, 72. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012 P.2097 ⎪ questioni 212 LITE TEMERARIA pretato non già nel senso di disattendere quanto previsto dal comma 1 con riferimento alla necessità del profilo della temerarietà della lite; bensì con riferimento alle peculiarità poi poste dallo stesso comma 3 rispetto quanto previsto dal comma 1, id est alla possibilità di operare la pronuncia d’ufficio e senza istanza di parte, nonché alla possibilità di operare la condanna anche in assenza di un danno di controparte. Tale tesi relativa alla necessità della presenza dell’elemento soggettivo, di cui al comma 1, è ora fatta propria dalla Corte di cassazione (65). Proprio le differenziazioni da ultimo citate in ordine all’officialità della pronuncia ed all’assenza della necessità di un danno, offrono le coordinate per risolvere la quinta tematica, relativa alla teorica possibilità di un cumulo tra la condanna di cui al comma 1 e quella di cui al comma 3. Deve così ritenersi che le evidenziate differenze strutturali tra le due pronunce, rendono teoricamente possibile la coesistenza delle stesse (66), pur se tale ipotesi deve ritenersi più che residuale, stante la limitatezza dell’area applicativa dell’art. 96, comma 1, c.p.c., il quale, come detto più sopra, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, presuppone la prova di un danno non aliunde risarcito ed ha così trovato applicazione concreta in rarissime ipotesi. L’ultima problematica riguarda invece l’entità della sanzione monetaria, atteso che, come detto, la norma non prevede limiti edittali. Probabilmente, la soluzione più ragionevole ed utile ad orientare la discrezionalità del giudice è quella che utilizza il parametro delle spese di lite. In particolare, il protocollo del Tribunale di Verona, forse attualmente il più noto a livello nazionale (67), si è orientato nell’individuare nella forbice tra il minimo di un quarto ed il massimo del doppio delle spese di lite (68), l’entità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Peraltro, secondo la S.C. anche una condanna al triplo delle spese di lite è congrua e ragionevole (69). Quanto al parametro che deve guidare la concreta scelta dell’ammontare, se si aderisce alla tesi, qui condivisa, della natura sanzionatoria della pronuncia, esso dovrebbe essere quello della gravità dell’abuso processuale (70). Infatti, gli altri parametri possibili — quali ad esempio il valore della controversia, la natura della prestazione e l’entità del danno,richiamatianchedall’art.614bis c.p.c.intemadiastreintes —paionovoltipiùalla quantificazione del danno che alla quantificazione di una sanzione. (65) Cfr. Cass. civ., 30 novembre 2012, n. 21570 (ord.), in Ced Cass. (66) In questo senso, BUFFONE, Un grimaldello normativo in ambito civile per frenare la proliferazione di lite temerarie, cit., 50; DEMARCHI, Il nuovo processo civile, cit., 52; FINOCCHIARO, Accessi infondati e abusi del rito: nel mirino della nuova responsabilità aggravata, cit., 27; GIORDANO, Le spese di lite dopo la modifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 26; LOMBARDI (-GIORDANO), Il nuovo processo civile, Roma, 2009, 145; POTETTÌ, Novità della L. n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, cit., 941; RICCI, La riforma del processo civile, cit.; VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all’art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 29-30. ⎪ P.2098 In senso contrario e per la non cumulabilità delle due condanne, invece, PORRECA, L’art. 96 terzo comma c.p.c., tra ristoro e sanzione, in Foro it., 2010, I, 2245. (67) Il protocollo è consultabile sul sito internet all’indirizzo www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com. (68) La scelta del massimo edittale corrispondente al doppio delle spese di lite, ricalca quella fatta dal Legislatore nell’ormai abrogato articolo 385 c.p.c. in tema di ricorso per Cassazione. (69) V. Cass. civ. n. 21570/2012, cit. (70) Così anche BARRECA, La responsabilità processuale aggravata: presupposti della nuova disciplina e criteri di determinazione della somma oggetto di condanna, cit., 2718. responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2012