Lite temeraria: Entrate condannate per tardiva autotutela
Commissione Tributaria Regionale, Lombardia-Milano, sez. 38, sentenza 14/04/2015 n° 2088
di Federico Marrucci
Pubblicato il 29/09/2015
E’ legittima la condanna dell’Ufficio al pagamento del risarcimento del
danno da c.d. lite temeraria (art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.) in caso di tardiva autotutela per rimborso Iva
(C.T.R. della Lombardia, n° 2088/38/15).
I giudici di appello milanesi, in materia di applicabilità dell’art. 96, comma 3, c.p.c. all’interno del
processo tributario, riformando la sentenza di primo grado sul punto, hanno confermato che
l’Amministrazione finanziaria, laddove disponga tardivamente (ed in modo del tutto ingiustificato)
un’autotutela a favore del contribuente, deve essere condannata al pagamento del risarcimento del
danno da lite temeraria, equitativamente determinato dal giudice.
I fatti del processo
Il contenzioso nasceva da un iniziale diniego al rimborso Iva (per l’anno di imposta 2010) pari ad €.
800.000,00 a favore del contribuente, avverso cui quest’ultimo proponeva rituale ricorso.
Nelle more del giudizio di primo grado, tuttavia, l’Ufficio “revocava” il proprio provvedimento,
riconoscendo dunque il diritto del contribuente ad ottenere la somma richiesta a mezzo di rimborso;
innanzi a tale “nuovo” scenario processuale, la C.T.P. di Milano (con la sentenza n° 3212/46/14)
dichiarava la cessata materia del contendere, compensando le spese tra le parti.
L’interessato proponeva appello limitatamente al citato capo della pronuncia, lamentando che la
tardività circa la concessione dell’autotutela da parte dell’Ufficio, meritava non solo la condanna alle
spese processuali (art. 91 c.p.c.), ma anche quella relativa al danno da lite temeraria, in quanto il motivo
dedotto dall’Agenzia delle Entrate, al fine di giustificare il ritardo, appariva – secondo anche l’adita
Commissione Tributaria – del tutto “pretestuoso”.
In particolare, l’appellante censurava la mancata condanna dell’Amministrazione finanziaria, da parte
dei giudici di primo grado, al rimborso delle spese di lite, giacchè il contribuente era stato costretto “a
far valere in giudizio una legittima pretesa al rimborso”.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
Secondo la Commissione Tributaria di appello, in primo luogo, “la statuizione sulla compensazione delle
spese pronunciata dal primo Giudicante appare […] sia immotivata nella forma, che ingiustificabile nel
merito”.
A ben vedere, i giudici hanno osservato infatti che “l’irragionevole diniego iniziale ha determinato un
indebito allungamento dei tempi di recupero del credito, di per sé produttivo di danno patrimoniale per
un’impresa”, giacchè “una somma così rilevante come quella di specie ben poteva essere immessa nei
flussi finanziari aziendali, ai fini della continuità dell’attività d’impresa”.
Di conseguenza siffatta situazione “costituisce evidente ragione di responsabilità etiologicamente
valutabile ai fini della disciplina delle spese processuali, tenuto conto che la revoca del diniego di
rimborso è intervenuta da parte dell’Agenzia solo a giudizio di primo grado ormai instaurato”.
In definitiva, concludono i giudici, merita accoglimento l’istanza del contribuente alla condanna
dell’Amministrazione finanziaria non solo alla refusione delle spese processuali, art. 91 c.p.c., sostenute
dall’appellante nei due gradi, ma anche quella afferente i danni derivanti da lite temeraria (art. 96,
comma 1 e comma 3, c.p.c.).
In particolare, “il diniego di rimborso ha operato sia come causa efficiente della necessità di
instaurazione del processo, alla stregua della colpa grave, sia come presupposto effettuale ed oggettivo
del prodursi di un danno da ritardato rimborso”.
Pertanto “non vi è dubbio che sia possibile procedere con la condanna al pagamento di una somma
equativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.”, pari ad €. 15.000,00 a titolo di risarcimento
danno da lite temeraria per la sussistenza della c.d. colpa grave a carico dell’Ufficio, derivante per il
danno da ritardato rimborso.
Per approfondimenti:


Il processo tributario: tecniche di difesa, reclamo e mediazione, corso di 12 ore in aula, Altalex
Formazione;
Commentario breve al codice di procedura civile, Carpi Federico, Taruffo Michele, Cedam, 2015.
(Altalex, 29 settembre 2015. Nota di Federico Marrucci)
( da www.altalex.com )
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