Lite temeraria: Entrate condannate per tardiva autotutela Commissione Tributaria Regionale, Lombardia-Milano, sez. 38, sentenza 14/04/2015 n° 2088 di Federico Marrucci Pubblicato il 29/09/2015 E’ legittima la condanna dell’Ufficio al pagamento del risarcimento del danno da c.d. lite temeraria (art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.) in caso di tardiva autotutela per rimborso Iva (C.T.R. della Lombardia, n° 2088/38/15). I giudici di appello milanesi, in materia di applicabilità dell’art. 96, comma 3, c.p.c. all’interno del processo tributario, riformando la sentenza di primo grado sul punto, hanno confermato che l’Amministrazione finanziaria, laddove disponga tardivamente (ed in modo del tutto ingiustificato) un’autotutela a favore del contribuente, deve essere condannata al pagamento del risarcimento del danno da lite temeraria, equitativamente determinato dal giudice. I fatti del processo Il contenzioso nasceva da un iniziale diniego al rimborso Iva (per l’anno di imposta 2010) pari ad €. 800.000,00 a favore del contribuente, avverso cui quest’ultimo proponeva rituale ricorso. Nelle more del giudizio di primo grado, tuttavia, l’Ufficio “revocava” il proprio provvedimento, riconoscendo dunque il diritto del contribuente ad ottenere la somma richiesta a mezzo di rimborso; innanzi a tale “nuovo” scenario processuale, la C.T.P. di Milano (con la sentenza n° 3212/46/14) dichiarava la cessata materia del contendere, compensando le spese tra le parti. L’interessato proponeva appello limitatamente al citato capo della pronuncia, lamentando che la tardività circa la concessione dell’autotutela da parte dell’Ufficio, meritava non solo la condanna alle spese processuali (art. 91 c.p.c.), ma anche quella relativa al danno da lite temeraria, in quanto il motivo dedotto dall’Agenzia delle Entrate, al fine di giustificare il ritardo, appariva – secondo anche l’adita Commissione Tributaria – del tutto “pretestuoso”. In particolare, l’appellante censurava la mancata condanna dell’Amministrazione finanziaria, da parte dei giudici di primo grado, al rimborso delle spese di lite, giacchè il contribuente era stato costretto “a far valere in giudizio una legittima pretesa al rimborso”. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Secondo la Commissione Tributaria di appello, in primo luogo, “la statuizione sulla compensazione delle spese pronunciata dal primo Giudicante appare […] sia immotivata nella forma, che ingiustificabile nel merito”. A ben vedere, i giudici hanno osservato infatti che “l’irragionevole diniego iniziale ha determinato un indebito allungamento dei tempi di recupero del credito, di per sé produttivo di danno patrimoniale per un’impresa”, giacchè “una somma così rilevante come quella di specie ben poteva essere immessa nei flussi finanziari aziendali, ai fini della continuità dell’attività d’impresa”. Di conseguenza siffatta situazione “costituisce evidente ragione di responsabilità etiologicamente valutabile ai fini della disciplina delle spese processuali, tenuto conto che la revoca del diniego di rimborso è intervenuta da parte dell’Agenzia solo a giudizio di primo grado ormai instaurato”. In definitiva, concludono i giudici, merita accoglimento l’istanza del contribuente alla condanna dell’Amministrazione finanziaria non solo alla refusione delle spese processuali, art. 91 c.p.c., sostenute dall’appellante nei due gradi, ma anche quella afferente i danni derivanti da lite temeraria (art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c.). In particolare, “il diniego di rimborso ha operato sia come causa efficiente della necessità di instaurazione del processo, alla stregua della colpa grave, sia come presupposto effettuale ed oggettivo del prodursi di un danno da ritardato rimborso”. Pertanto “non vi è dubbio che sia possibile procedere con la condanna al pagamento di una somma equativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.”, pari ad €. 15.000,00 a titolo di risarcimento danno da lite temeraria per la sussistenza della c.d. colpa grave a carico dell’Ufficio, derivante per il danno da ritardato rimborso. Per approfondimenti: Il processo tributario: tecniche di difesa, reclamo e mediazione, corso di 12 ore in aula, Altalex Formazione; Commentario breve al codice di procedura civile, Carpi Federico, Taruffo Michele, Cedam, 2015. (Altalex, 29 settembre 2015. Nota di Federico Marrucci) ( da www.altalex.com )